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05/06/2017

Legge elettorale. Incostituzionalità e mistificazione

Anche a costo di apparire noiosi e ripetitivi è necessario denunciare, passo per passo, tutte le storture che emergono dai vari passaggi di modifica della legge elettorale attualmente in discussione in Commissione alla Camera.

Due elementi appaiono, oggi come oggi, oggetto d’attenzione;

1) Dal punto di vista delle mistificazioni, i giornali titolano “Via capilista e pluricandidati”. Si tratta di un falso palese, tutta la lista è completamente bloccata e gli eletti nella parte proporzionale saranno TUTTI scelti attraverso la loro posizione in lista senza preferenze e quindi Nominati dalle segreterie dei partiti senza intervento dei votanti. Ci si giustifica dicendo che la lista, circoscrizione per circoscrizione è “corta” e che saranno stampati i nomi. Non è vero che non esistono più le pluricandidature perché sarà possibile candidarsi in un collegio uninominale e in una lista blindata nella Circoscrizione (questo secondo punto è ancora oggetto di trattativa, perché una sola circoscrizione rende precaria la sorte dei “colonnelli”);

2) Dal punto di vista dell’incostituzionalità. Non è possibile utilizzare, come si è ventilato, i collegi così come disegnati per il Senato dalle leggi 4 agosto 1993 n.273 e 277, perché l’articolo 58 della Costituzione prevede che la ripartizione territoriale in occasione delle elezioni avvenga secondo i dati dell’ultimo censimento che in Italia si è avuto nel 2011. Quindi i collegi vanno ridisegnati sulla base di quei dati.

Rimane dunque il Parlamento dei Nominati che in questo momento sarebbe eletto, secondo quanto emerge dalla Commissione, ancora in maniera incostituzionale.

Intanto è necessario ancora una volta far notare che restano i nodi di fondo che riguardano questo sistema:

1) L’impossibilità del voto disgiunto.

2) Il numero dei parlamentari fissato dalla Costituzione mentre in Germania il numero è flessibile. Il numero fisso dei componenti le Assemblee impedisce la partecipazione di candidati “indipendenti” nei collegi uninominali oltre (per il motivo esposto al precedente punto due) l’impossibilità di elezione per candidati vincitori dei collegi uninominali collegati a liste che non superano il famigerato 5% (in Germania si partecipa alla suddivisione dei seggi vincendo 3 collegi in alternativa – appunto – al 5%).

3) Naturalmente si ribadisce la contrarietà alla soglia al 5%.

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