Le
liste di attesa negli ospedali pubblici, o nei centri convenzionati con
il nostro Servizio Sanitario Nazionale, per fare un esame diagnostico,
per una visita medica specialistica sono molto spesso interminabili,
lunghissime. Noi sappiamo che una persona affetta da patologia deve
avere una risposta in tempi rapidissimi, è una questione fondamentale
per la sua salute, per la sua esistenza. Non si può quindi attendere che
la patologia si aggravi.
La maggioranza delle persone non ha possibilità di rivolgersi a una struttura privata, pagando quindi di tasca propria, per fare una visita medica, o un esame specialistico quali a esempio una TAC, o una Risonanza Magnetica Nucleare, o una Ecografia. La legge parla chiaro e le prestazioni mediche alle quali una persona, un paziente, ha diritto entro tempi sicuri e prestabiliti sono trenta giorni per una visita medica specialistica e sessanta giorni per gli esami diagnostici.
Se questi tempi non vengono rispettati, la persona può e deve pretendere che la stessa prestazione venga prestata dal medico in forma privata, cioè in intramoenia, senza costi aggiuntivi, senza un costo aggiuntivo al ticket che ha già pagato.
Bisogna dire che i limiti temporali di 30 e 60 giorni non sono validi nel caso si tratti di esami d’urgenza, dove non è indispensabile andare al Pronto Soccorso.
In questi casi le prestazioni devono essere prestate, dal momento della richiesta, entro 24 ore o, a seconda dei casi, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta.
Va specificato che tale richiesta non deve essere fatta per telefono e tanto meno online, ma direttamente allo sportello della struttura ospedaliera; se una persona è affetta da malattie cardiovascolari, o da tumori, il tempo per l’attesa di un esame diagnostico non deve essere superiore ai 30 giorni. Esiste, per il medico che prescrive tali visite, o accertamenti diagnostici, un CODICE DI PRIORITA’.
Codice U cioè urgente per ottenere la prestazione entro le 72 ore.
Codice B cioè breve per ottenerla entro 10 giorni.
Codice D, o differibile, per ottenere entro 30 giorni la visita specialistica, e 60 giorni per gli esami diagnostici.
Codice P per tutto ciò che è programmabile.
Il Decreto Legislativo numero 124/1998 è molto chiaro e il comma 10 fissa in maniera molto precisa le regole per le liste d’attesa.
«Le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.»
L’articolo 3 al comma 13 così specifica:
«Qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione.»
Come si legge tutto è abbastanza chiaro e vantaggioso, questa regolamentazione è conosciuta da pochi e né ospedali, né tantomeno strutture ASL tendono a chiarire e informare le persone dei loro diritti. La persona, il malato in causa, deve presentare una domanda, una richiesta fatta semplicemente in carta semplice per “prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria”. Tale richiesta va indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza. La richiesta, dove si forniscono anche i propri dati, deve specificare se si tratta di visita specialistica, o di un preciso esame diagnostico, e riferire che il CUP ha comunicato l’impossibilità di effettuare la prenotazione richiesta (indicare esattamente la data ricordandovi i tempi prescritti per le visite e per gli esami dignostici), specificando che la prestazione ha carattere di urgenza.
Ricordate (repetita iuvant) che tale prestazione deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 124/1998 articolo 3 comma 3, chiedendo una immediata comunicazione. In mancanza di prenotazione nel regime di attività libero-professionale intramuraria il malato, la persona effettuerà tale prestazione privatamente, e farà il preavviso per una successiva richiesta di rimborso alla ASL.
Nel caso che tale visita o esami diagnostici abbiano carattere di urgenza e il malato non possa attendere, la persona, il malato DEVE IMPORSI e chiedere alla struttura ospedaliera che gli venga garantita una visita specialistica medica in intramoenia, SENZA IL PAGAMENTO, OLTRE AL TICKET, DI ALCUNA ALTRA SOMMA DI DANARO.
In caso contrario il malato può rivolgersi privatamente chiedendo, in seguito, il rimborso dell’ASL.
Per presentare la vostra istanza al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria oppure all’Azienda Ospedaliera si dovrà compilare un modulo simile al seguente e spedirlo con raccomandata.
Al Direttore Generale
La maggioranza delle persone non ha possibilità di rivolgersi a una struttura privata, pagando quindi di tasca propria, per fare una visita medica, o un esame specialistico quali a esempio una TAC, o una Risonanza Magnetica Nucleare, o una Ecografia. La legge parla chiaro e le prestazioni mediche alle quali una persona, un paziente, ha diritto entro tempi sicuri e prestabiliti sono trenta giorni per una visita medica specialistica e sessanta giorni per gli esami diagnostici.
Se questi tempi non vengono rispettati, la persona può e deve pretendere che la stessa prestazione venga prestata dal medico in forma privata, cioè in intramoenia, senza costi aggiuntivi, senza un costo aggiuntivo al ticket che ha già pagato.
Bisogna dire che i limiti temporali di 30 e 60 giorni non sono validi nel caso si tratti di esami d’urgenza, dove non è indispensabile andare al Pronto Soccorso.
In questi casi le prestazioni devono essere prestate, dal momento della richiesta, entro 24 ore o, a seconda dei casi, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta.
Va specificato che tale richiesta non deve essere fatta per telefono e tanto meno online, ma direttamente allo sportello della struttura ospedaliera; se una persona è affetta da malattie cardiovascolari, o da tumori, il tempo per l’attesa di un esame diagnostico non deve essere superiore ai 30 giorni. Esiste, per il medico che prescrive tali visite, o accertamenti diagnostici, un CODICE DI PRIORITA’.
Codice U cioè urgente per ottenere la prestazione entro le 72 ore.
Codice B cioè breve per ottenerla entro 10 giorni.
Codice D, o differibile, per ottenere entro 30 giorni la visita specialistica, e 60 giorni per gli esami diagnostici.
Codice P per tutto ciò che è programmabile.
Il Decreto Legislativo numero 124/1998 è molto chiaro e il comma 10 fissa in maniera molto precisa le regole per le liste d’attesa.
«Le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.»
L’articolo 3 al comma 13 così specifica:
«Qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione.»
Come si legge tutto è abbastanza chiaro e vantaggioso, questa regolamentazione è conosciuta da pochi e né ospedali, né tantomeno strutture ASL tendono a chiarire e informare le persone dei loro diritti. La persona, il malato in causa, deve presentare una domanda, una richiesta fatta semplicemente in carta semplice per “prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria”. Tale richiesta va indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza. La richiesta, dove si forniscono anche i propri dati, deve specificare se si tratta di visita specialistica, o di un preciso esame diagnostico, e riferire che il CUP ha comunicato l’impossibilità di effettuare la prenotazione richiesta (indicare esattamente la data ricordandovi i tempi prescritti per le visite e per gli esami dignostici), specificando che la prestazione ha carattere di urgenza.
Ricordate (repetita iuvant) che tale prestazione deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 124/1998 articolo 3 comma 3, chiedendo una immediata comunicazione. In mancanza di prenotazione nel regime di attività libero-professionale intramuraria il malato, la persona effettuerà tale prestazione privatamente, e farà il preavviso per una successiva richiesta di rimborso alla ASL.
Nel caso che tale visita o esami diagnostici abbiano carattere di urgenza e il malato non possa attendere, la persona, il malato DEVE IMPORSI e chiedere alla struttura ospedaliera che gli venga garantita una visita specialistica medica in intramoenia, SENZA IL PAGAMENTO, OLTRE AL TICKET, DI ALCUNA ALTRA SOMMA DI DANARO.
In caso contrario il malato può rivolgersi privatamente chiedendo, in seguito, il rimborso dell’ASL.
Per presentare la vostra istanza al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria oppure all’Azienda Ospedaliera si dovrà compilare un modulo simile al seguente e spedirlo con raccomandata.
*****
Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria (o Ospedaliera)………
Oggetto: Istanza per prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria.
Il
sottoscritto ………………, nato a ……….. il……………, residente a …………….., in Via
……………., Cod. Fisc.: ….. Premesso-‐che in data ….. gli è stato prescritto
il seguente accertamento diagnostico (o visita specialistica): ………;
- che in data … il CUP ha comunicato l’impossibilità di prenotare la prenotazione richiesta prima del ……;
- che
in data …………. con lettera raccomandata ricevuta il ………………………., il
sottoscritto richiedeva che la prestazione richiesta venisse resa in
regime di attivitàlibero-professionale intramuraria con onere a carico
del SSN ai sensi del D.Lgs. 124/98, art. 3, comma. 13;
- che a tale richiesta codesta Azienda non ha dato alcun riscontro;
- che
la prestazione richiesta, per la sua natura di urgenza incompatibile
con i tempi di attesa previsti, si è dovuta effettuare privatamente, in
data ……….., presso ………;
- che per la suddetta prestazione il sottoscritto ha anticipato la somma di euro ……come da fattura che si allega;
Chiede
che la somma anticipata gli sia rimborsata da codesta Azienda, al netto di quanto eventualmente dovuto a titolo di ticket.
Luogo e data ……
Firma dell’interessato
Prof. Roberto Suozzi
Medico-chirurgo
Farmacologo Clinico
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