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04/09/2026

La sentenza della Corte europea che sfida il cappio delle sanzioni Usa

Essere sottoposti a sanzioni dagli Stati Uniti e finire iscritti nelle famigerate “liste nere” dell’Ufficio per il controllo dei beni stranieri in seno al dipartimento del Tesoro americano (Ofac) non autorizza in alcun modo le banche europee a negare automaticamente a un potenziale correntista l’apertura di un conto senza aver prima svolto un’accurata valutazione individualizzata del presunto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea (quarta sezione) con una storica sentenza dell’11 giugno di quest’anno sul caso di L.H. (le iniziali della persona coinvolta) contro una banca slovena.

Largamente ignorato nel dibattito pubblico, il pronunciamento dà ragione a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, colpita nel luglio 2025 dall’amministrazione Trump, e in particolare dal suo segretario di Stato, Marco Rubio, perché rea – lei che è incensurata – di aver fatto i nomi delle imprese, banche, assicurazioni, fondi pensione e università coinvolte prima nell’economia dell’occupazione e poi in quella del genocidio.

Albanese è stata inclusa in un draconiano pacchetto di sanzioni introdotto nel febbraio 2025 tramite uno dei primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump e indirizzato contro la Corte penale internazionale (Cpi). I giudici “responsabili” di aver attentato alla “fiorente democrazia” (sic) israeliana sono stati iscritti nella blacklist dell’Ofac e sono stati tagliati fuori dal circuito finanziario internazionale in pugno a Washington, finendo condannati a far scattare alert antiriciclaggio e con la vita rovinata (si leggano le testimonianze del giudice francese della Cpi, Nicolas Guillou, considerato un “target” dal duo Trump-Rubio).

Proprio un anno fa, nel settembre 2025, la Relatrice speciale ha denunciato in Senato gli impatti materiali di queste sanzioni, segnalando di non aver potuto aprire un conto in Italia nemmeno con Banca Etica. La sovranità economica e finanziaria dell’Unione europea ne è uscita a pezzi. Il Governo Meloni non ha mai proferito una parola in sostegno di una cittadina messa nel mirino e si è ben guardato dal chiedere alla Commissione von der Leyen di attivare uno strumento di cui già dispone per neutralizzare gli effetti più nefasti delle sanzioni trumpiane contro la Corte penale internazionale (e non solo). Ovvero il Regolamento 2271 del 1996 (“Regolamento di blocco”), introdotto 30 anni fa proprio per proteggere singoli e aziende dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni imposte da Paesi non europei, Stati Uniti in particolare (nel 1996 Washington colpiva Cuba, Iran e Libia, la solita storia).

Come abbiamo già scritto su Altreconomia, l’ultimo aggiornamento a quel Regolamento risale al 2018: perché non ampliare il novero degli atti normativi extraterritoriali elencati ai quali si applicano le misure di protezione di cui al regolamento includendo il draconiano “pacchetto Trump” che colpisce i giudici “non allineati” della Corte penale internazionale? La Commissione europea ha fatto il morto e così il governo italiano. Stendiamo un velo pietoso sulla Banca d’Italia, che a precisa richiesta si è sempre rifiutata di esplicitare il proprio punto di vista.

Il nodo è senza dubbio istituzionale ma le singole banche potrebbero giocare un ruolo determinante. Nel marzo 2026, durante un webinar organizzato dal gruppo dei dipendenti di Banca d’Italia per la Palestina, la Relatrice Albanese si è detta delusa da Banca Etica: “In fin dei conti nessuno se la sente di assumersi il rischio di sfidare una situazione illegale, immorale e irresponsabile come quella di sanzionare un esperto tecnico delle Nazioni Unite”. Ne è scaturito un acceso confronto in diretta con il direttore di Banca Etica, Nazzareno Gabrielli, che si è difeso dalle accuse di lassismo sostenendo di non voler esporre il proprio istituto a una “multa da un miliardo di euro” qualora avesse violato le sanzioni statunitensi. “Gli operatori finanziari – ha dichiarato – non hanno alternativa”.

Per Albanese quell’incubo non è ancora finito. Rimossa dalla “Specially designated nationals and blocked persons list” dell’Ofac il 20 maggio dopo una sentenza di un giudice federale (Richard Leon, Washington) che ha dato a lei ragione e torto a Trump, è stata nuovamente iscritta appena una settimana più tardi. Motivo? L’amministrazione ha fatto appello e ha rivendicato il diritto a riattivare sanzioni evidentemente illegali, punitive e peraltro rivolte contro una persona che non ha commesso alcun crimine.

In questo quadro di violenza e prevaricazione precipita la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 giugno sul caso L.H. contro la banca slovena Otp banka. La vicenda ha inizio nell’ottobre 2017, quando il ricorrente tenta senza successo di pagare a una stazione di benzina di Lubiana attraverso il conto della moglie, aperto presso la banca Otp. L’istituto di credito lo rimbalza e nella lettera relativa al blocco adduce presunti obblighi di legge in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tra queste misure, sostiene la banca, ci sarebbe anche il rispetto delle restrizioni imposte dall’Ofac statunitense. L.H. non ci sta e sfida il sistema. Prima fa causa per il blocco del pagamento e poi, nel marzo 2022, chiede direttamente alla Otp di aprire a nome suo, nemmeno della moglie, un conto di pagamento “base”. Presenta il documento di identità ma l’istituto si rifiuta, negandogli anche una motivazione scritta.

La palla finisce al Tribunale cantonale di Maribor, il quale sospende il procedimento e spedisce gli atti alla Corte di giustizia dell’Ue, sottoponendole quattro questioni fondamentali. La prima: chiarito che la Procura generale specializzata della Repubblica di Slovenia aveva archiviato già nel 2015 la causa che aveva portato all’emissione di un mandato di arresto internazionale nei confronti di L.H. e che questo “non è stato condannato in alcun’altra parte del mondo per il reato a causa del quale il suo nome è inserito nell’elenco dell’Ofac”, possono gli Stati membri dell’Ue imporre alle banche di respingere la richiesta di aprire un conto solamente sul mero inserimento nelle liste Ofac? Se sì, c’è un’eccezione se il potenziale correntista non risulta condannato da nessuna parte per il reato contestato? E poi: negare il diritto fondamentale a un conto in banca solo sulla base delle liste Ofac viola il diritto alla presunzione di innocenza? E negare l’apertura del conto a un incensurato che viene infilato nelle liste Ofac calpesta il diritto alla presunzione di innocenza?

I giudici europei sono stati netti e silenti allo stesso tempo. Netti perché hanno chiarito che la normativa europea (Direttive 2014/92 e 2015/849) “non prevede che l’inserimento in un elenco dell’Ofac o in qualsiasi altro elenco della stessa natura redatto da un Paese terzo comporti automaticamente il divieto per un ente creditizio di avviare un rapporto d’affari con il cliente interessato”. E poi perché hanno sottolineato che il presupposto di un “approccio basato sul rischio” è una “adeguata verifica della clientela”, con il “ricorso all’adozione di decisioni basate su prove”. Le liste Ofac sono quindi descritte come un possibile “fattore di rischio” da incrociare però con l’applicazione di “misure rafforzate di adeguata verifica”. Senza quella ponderazione tutto cade. La nettezza, però, finisce qui, perché la Corte ha ritenuto di non dover rispondere alle altre tre questioni formulate dai giudici sloveni “in quanto esse sono state sollevate solo nell’ipotesi in cui la risposta alla prima (l’automatismo del blocco, ndr) fosse stata affermativa”.

Resta quindi una controproducente cortina di incertezza su quello che è uno dei più grandi scandali economici e finanziari: un gruppo di potere al governo di un Paese terzo che tenta illegalmente di spezzare la schiena di chi osa dire, in maniera documentata e da posizione autorevole, che il re è nudo e che artefici e complici del genocidio in Palestina hanno nome, cognome, codice fiscale e partita Iva. Questo è un conto che rimane aperto.

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