Presentazione


Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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30/11/2023

Delmastro a processo, ma è persino il problema minore...

La cronachetta ridicola della piccola politica italiana – questa è “la nazione” che Giorgia Meloni intende – ci consegna il rinvio a giudizio del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, per “rivelazione del segreto d’ufficio”.

La decisione è stata presa dal gip Maddalena Cipriani, accogliendo le conclusioni dell’altra gip, Emanuela Attura, che a luglio aveva imposto l’’imputazione coatta’ del sottosegretario. Si chiude così la fase dell’inchiesta partita dalla sparata suicida del suo compare di partito e di stanza, Giovanni Donzelli.

Il quale aveva trovato evidentemente “fichissimo” usare le intercettazioni delle chiacchiere in cortile tra l’anarchico Andrea Cospito e i suoi occasionali compagni di “passeggio”, nel carcere sassarese dove vige il 41bis, per attaccare l’ectoplasma dell’opposizione piddina. Rea, a suo dire, di aver ascoltato e registrato – tramite quattro parlamentari in visita istituzionale a quel carcere, dove Cospito era in sciopero della fame – le richieste dei detenuti.

La faccenda è leggermente più complessa e torbida di come la presentano oggi i media e, naturalmente, l’ultradestra al governo.

Vediamo perciò di separare le questioni per non fare confusione, e vediamo prima gli aspetti legali che hanno portato al rinvio a giudizio e poi cos’è avvenuto veramente (o molto probabilmente) quel giorno in quel carcere.

Donzelli, in aula, aveva citato parola per parola parti delle intercettazioni, che sono coperte dal “segreto d’ufficio” e dunque non possono essere a disposizione di nessuno, tranne gli inquirenti.

Non rientrando in questa categoria, al capogruppo dei “fratelli di Trenitalia” alla Camera la “soffiata” – ovvero il testo delle intercettazioni – poteva essergli arrivata solo tramite il compare di stanza, superiore in grado, come vice di Nordio, del direttore del Dap e sull’intera catena di comando.

Passaggio di carte peraltro pacificamente ammesso dal diretto interessato, che si era difeso allora dichiarando di “non essere stato consapevole” che quei documenti erano “riservati” e dunque non rivelabili in pubblico (tanto meno durante una seduta parlamentare in diretta televisiva!).

Sorvoliamo sulla “non consapevolezza” in materia di legge da parte del numero 2 del ministero apposito (nonché avvocato penalista, per disgrazia dei suoi clienti), e andiamo al nocciolo legale.

Tutto ruota sulla definizione di quei documenti come «a limitata divulgazione» (la dicitura apposta sulla copertina del fascicolo), che ne indica inequivocabilmente la natura “riservata” (e una diretta televisiva certamente non lo è...).

Vedranno i giudici, nel processo che ormai si deve aprire, come stanno le cose su questo piano e quanto sarà considerato grave il reato.

Sul piano politico, invece, le cose sono già chiare. Usare “notizie riservate”, ottenute grazie alla posizione istituzionale (viceministro) di un amichetto di partito è già oltre i limiti della miseria politica. Detto altrimenti: usare i poteri dello Stato per speculare un facile guadagno politico e da... fate voi.

Ma c’è sicuramente qualcosa di più e di peggio. La ricostruzione degli avvenimenti fatta da Luigi Manconi – parlamentare di lungo corso, nonché “specializzato” nel settore giustizia, e sulle carceri in particolare – è un tantino più grave. Ma dà la misura esatta di che tipo di gente sia quella di cui stiamo parlando.

Manconi fa sapere – e rammenta anche agli “inconsapevoli” – che in regime di 41 bis la stessa “socialità”, ossia la possibilità di incontrare altri detenuti durante l’”ora d’aria”, viene regolamentata in modo tale che non sia il detenuto a scegliersi con chi parlare.

La composizione dei piccoli gruppi (tre, massimo quattro persone) che passeggiano un’oretta al giorno nello stesso quadratino di cemento armato viene decisa dal Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), ossia dai vertici del ministero della Giustizia.

E il giorno della fatidica visita dei 4 parlamentari del PD, arrivati al carcere di Bancali per verificare le condizioni di salute dell’anarchico in sciopero della fame, Cospito – fino a quel giorno accompagnato ad altri due detenuti considerati di “bassa pericolosità” (non due boss, insomma) – viene invece messo insieme a due detenuti per mafia (Francesco Di Maio e Francesco Presta).

Tutto chiaro?

La decisione di far stare insieme quelle persone è stata presa ufficialmente dalla direzione di Bancali, non da Cospito. E, per chi conosce almeno le basi del vivere in un carcere, anche se la compagnia non te la sei scelta, non puoi fare a meno di scambiare quattro parole.

Se poi – come Cospito – in quei giorni, a tutte le ore, la televisione parla di te e della tua protesta, è inevitabile che quelle “quattro chiacchiere” tocchino anche quell’argomento e non solo il tempo che fa. Ma non è né un reato, né una dimostrazione di “contiguità”.

Un “lieve sospetto” che, al direttore del carcere, l’indicazione di creare quella inedita “composizione del passeggio” sia venuta “dall’alto”, ossia dal Dap (il capo era Giovanni Russo, in quel momento), ovvero dai vertici del ministero, e quindi anche dallo staff di Delmastro... non è poi un “pensare così male” (citando Andreotti...).

Il resto va da sé. La “triangolazione” tra il povero Cospito, i due mafiosi e i parlamentari del Pd è stata creata (per sbaglio o intenzionalmente) proprio dal ministero di Giustizia. Di cui Delmastro è tuttora il ‘numero 2’.

Le conversazioni tra tutte queste persone vengono registrate, sbobinate, raccolte in documenti “a diffusione limitata” e infine amichevolmente consegnate nelle capaci mani di Donzelli per consentirgli di fare la sua figura in Parlamento.

Edificante, non trovate? Che Delmastro finisca a processo è in fondo un problema decisamente minore. Quello enorme è la “qualità” di questa classe politica.

Roba da commuoversi ed arruolarsi subito... tra i monaci del monte Athos.

Fonte

12/11/2023

“Niente musica per Cospito!”

Non basta che un giudice di sorveglianza decida che Alfredo Cospito ha diritto ad avere un Cd per ascoltare musica. Il Dipartimento della amministrazione penitenziaria ha presentato ricorso e sarà adesso un collegio di tre giudici a fare la scelta. Insomma il 4lbis con le sue durezze anche quelle più assurde non demorde.

Nel ricorso si fa l’esempio dei cantanti neomelodici “che raccontano contesti malavitosi e di contrapposizione anche aperta ai poteri dello Stato e dunque in contrasto con il trattamento e la rieducazione previsti dall’ordinamento penitenziario esaltando la criminalità organizzata”.

Inoltre il personale penitenziario sarebbe “gravato dai controlli da esercitare” sui contenuti della musica.

I canali Tv e radio dovrebbero essere sufficienti secondo il Dap a soddisfare le esigenze dei detenuti che intendono ascoltare musica.

Insomma siamo all’accanimento terapeutico esemplificato anche dalla circostanza che gli erano state bloccate un paio di magliette ricevute in regalo perché avrebbero contenuto il disegno di teschi.

Per ascoltare musica è presumibile che l’anarchico debba aspettare alcuni mesi perché sono questi i tempi del tribunale di sorveglianza per fissare l’udienza sull’impugnazione fatta dal Dap.

Secondo il giudice Eugenie Giovannelli va rispettato il diritto di ascoltare musica come attività culturale e ricreativa. Ma il Dap è li per cercare il pelo nell’uovo con una dedizione degna di miglior causa.

“Bisogna evitare che nei Cd siano occultati non soltanto oggetti non consentiti e pericolosi, ma perché potrebbero giungere al detenuto nel regime differenziato messaggi non identificabili dall’esterno ma conosciuti dai sodali così da corrersi il concreto rischio che attraverso il Cd possano essere veicolate informazioni non consentite e pericolose per la sicurezza“, è la fantasia del Dap secondo cui ascoltare musica via Cd non può essere certamente ritenuto un diritto soggettivo.

Sempre il Dap ricorda che la Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale è stata messa una limitazione all’accumulo di libri “atteso che tale disposizione non incide sui diritti del detenuto allo studio”.

Ovviamente qui siamo ben oltre lo spirito e la lettera dell’articolo 4lbis il cui obiettivo è quello di evitare contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza. In realtà il carcere duro in queste modalità serve ad annientare l’identità culturale e politica delle persone, come del resto succedeva negli anni ‘70 e ‘80 con l’articolo 90.

La musica per stare in tema purtroppo è sempre la stessa.

Fonte

08/02/2023

Cospito con “i boss”? L’ha deciso il ministero di Delmastro…

Ci sono parecchie cose che non tornano, nel modo in cui la “classe politica” sta affrontando il “caso Cospito”. Non tornano sul piano giuridico e costituzionale, certamente, ma neanche sul piano strettamente “operativo” si può parlare di “trasparenza”.

Ieri sera, al Monk di Roma, c’è stata una iniziativa molto seria con gli interventi di avvocati, giuristi e costituzionalisti di alto livello: Luigi Ferrajoli, Franco Ippolito, Laura Longo, Caterina Calia, Luigi Manconi.

Grande spazio, giustamente, alla discussione propriamente giuridica e costituzionale sull’ergastolo ostativo e il 41 bis.

Il primo è una pena inserita nel codice penale transitoriamente e in via “d’emergenza”, nel 1992, a seguito delle stragi per uccidere i magistrati Falcone e Borsellino.

Di fatto, si limitava a vietare – per i condannati all’ergastolo – l’applicazione della riforma del 1975, la cosiddetta “legge Gozzini”, che permetteva di ridurre la pena di 90 giorni per ogni anno di “buona condotta” (la semplice assenza di sanzioni o rapporti negativi era sufficiente), la concessione di “permessi” temporanei (fino al limite di 45 giorni l’anno), e altri “benefici” pensati per favorire il reinserimento progressivo e positivo del detenuto nella società.

Una norma, quella del ’75, che contribuì a ridurre enormemente la “recidiva”, e quindi la ripetizione di reati dopo la prima esperienza carceraria.

L’ergastolo “ostativo” per i mafiosi (‘ndrangheta e camorra compresi) fu disegnato come una norma “temporanea”, della durata di tre anni, proprio per affrontare quella che era stata disegnata come un’offensiva mafiosa stragista (Roma e Firenze furono colpite). Ma come le peggiori cose “temporanee” divenne lentamente definitiva.

Prorogata altre due volte, sempre per tre anni, nel 2002 – in completa assenza di eventi altrettanto scioccanti – venne trasformata in pena ordinaria, estendendola anche ad una lunga lista di altri reati (primo fra di tutti, ovviamente, il “terrorismo”), anche in via retroattiva.

L’intento iniziale dichiarato dal legislatore era quello di “recidere i rapporti” tra detenuti e organizzazione d’appartenenza, ritenendo che i “capi” fossero sempre in condizione di continuare ad esercitare questo ruolo anche da prigionieri. Ipotesi discutibile, in molti casi, perché qualsiasi organizzazione gerarchica – di qualunque tipo – difficilmente può continuare ad operare con la dovuta tempestività se per le decisioni rilevanti deve attendere “l’ordine” proveniente da un carcere.

Fissata comunque la “norma”, ne seguì anche una modifica del trattamento carcerario trasformando il vecchio “articolo 90” della stessa legge Gozzini nel famigerato “art. 41bis”.

Carceri e sezioni speciali vennero sottoposti a una ristrutturazione architettonica, tecnologica e organizzativa; tutta la vita dei detenuti venne “normata” in modo tale che nulla potesse sfuggire al controllo delle guardie (a meno di non corrompere qualche guardia, come spesso avviene...).

La stessa “socialità” – la possibilità di incontrare altri detenuti durante l’”ora d’aria” – veniva regolamentata in modo tale che non fosse più il detenuto a scegliersi con chi parlare. La composizione dei piccoli gruppi (massimo quattro persone) che passeggiano nello stesso quadratino di cemento armato viene decisa dal Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), ossia dai vertici del ministero della Giustizia (la “grazia” è scomparsa anche come parola...).

Ed è questo dettaglio “tecnico” che sta alla base di quanto riferito da Luigi Manconi (ex parlamentare nei Verdi e nel PD, ora fondatore dell’associazione A buon diritto), che sarà dettagliato a ore anche in una conferenza stampa alla Camera.

Torniamo dunque ad Alfredo Cospito che, come abbiamo già detto molte volte, non dovrebbe neanche stare in regime di 41bis, visto che la pena per l’unico “reato di sangue” per cui è stato condannato in via definitiva – 10 anni e otto mesi, per il ferimento dell’ad di Ansaldo Nucleare – è stata praticamente già scontata; sei anni li ha passati comunque in regime di “alta sicurezza”.

Il 41bis gli è stato imposto solo meno di un anno fa, nel maggio 2022, quando la Cassazione ha rimandato in Corte d’appello una sentenza di condanna a 20 anni per aver posizionato, nella notte tra 2 e 3 giugno 2006, due pacchi bomba davanti alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano (in provincia di Cuneo).

Nell’esplosione non ci furono né morti né feriti. Di fatto un “petardone” nella notte, di cui non si erano probabilmente accorti neanche i carabinieri bersaglio dell’azione.

Per questo fatto la condanna sembrava già assurdamente sproporzionata: 20 anni. Ma la Cassazione chiedeva di più, cambiando anche la “fattispecie di reato”: da strage diciamo così “semplice” (nel codice penale si imputa la strage ogni volta che viene usato esplosivo, ma ovviamente la condanna viene commisurata all’esistenza o meno di vittime e feriti) a “strage contro la personalità interna dello stato”.

Qui già c’è una mostruosità giuridica, sia perché il fatto – il “petardone” – non ha avuto alcuna conseguenza per le persone; sia perché la “strage contro la personalità interna dello stato” non era mai stata contestata prima. Neanche per la bomba di Piazza Fontana o quella alla stazione di Bologna, che certo avevano stravolto la vita del Paese – e anche dello Stato – ben più dell’irrilevante “botto” nelle campagne di Fossano.

Ma questa mostruosità giuridica rendeva possibile la condanna all’ergastolo ostativo e di conseguenza anche l’applicazione del 41bis. Fin troppo semplice vedere che in questo caso il “reato” viene scelto e cambiato per raggiungere un obiettivo (“tombare” il prigioniero), invece che per punire secondo proporzione al danno creato. Nel caso di un anarchico, oltretutto, non ha neppure senso parlare di “recidere i rapporti con un’organizzazione” che non c’è...

Manconi però ha spiegato nei dettagli qualcosa di molto più preciso che riguarda l’azione del governo – o di parte di esso – nelle gestione del “caso Cospito”.

Alfredo inizia il suo sciopero della fame il 20 ottobre. È già nel carcere Bancali di Sassari, in 41bis, e per la sua “socialità” il Dap aveva scelto altri due detenuti considerati di “bassa pericolosità” (sempre relativamente al tipo di carcerati che stanno lì). Insomma, non erano due “boss” della malavita organizzata.

Inizialmente, come sempre accade, del suo sciopero della fame non si interessa nessuno, se non il suo legale e qualche compagno di area. Ma col passare delle settimane, e il vistoso calo di peso, qualcosa comincia a trapelare, anche sui media più reazionari.

Da più parti ci si interroga su questa “strana” situazione, si scrivono appelli per togliere Alfredo dal 41bis, i primi presìdi e qualche striscione di solidarietà, e tutto quel che sappiamo fino a questi giorni.

Il primo gennaio 2023 il Dap – l’organismo del ministero di cui è sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, il “coinquilino d’Italia” di Giovanni Donzelli, meloniani di ferro – decide però di cambiare i detenuti che devono uscire all’aria insieme ad Alfredo.

E sono i tre boss di cui si parlerà poi alla Camera e sui giornali: Francesco Di Maio dei Casalesi, il ‘ndranghetista Francesco Presta, il mafioso e neofascista Pietro Rampulla.

Alfredo non ha avuto alcuna possibilità di scelta. Al massimo poteva rifiutarsi di uscire all’aria e restare in cella. Ma questo, nelle carceri, non si fa. Perché due chiacchiere devi poterle scambiare, se vuoi restare col cervello funzionante.

E di cosa potevano parlare, questi quattro detenuti così diversi tra loro? Ovviamente di 41bis e dello sciopero della fame, che cominciava ad andare anche sui telegiornali...

E cosa potevano dire ad Alfredo i tre boss? Ovviamente “vai avanti” (“tanto la pelle è la tua“, ndA). Hai visto mai che si ottiene qualcosa...

Ma tanto bastava poi al sottosegretario Delmastro e Donzelli, e quindi a Giorgia Meloni e tutti i media di area e non (vergognoso, in particolare, Marco Travaglio), per fantasticare di “saldatura tra anarchia e malavita organizzata”. Lì per lì l’idea deve esser sembrata buona per sbarrare la strada alle richieste di tirar fuori Alfredo dal 41bis, poi è tornata utile anche per altro.

Il quadro finale ci sembra abbastanza limpido. Se non vuoi affrontare un problema (ergastolo ostativo e 41 bis dovranno nuovamente passare al vaglio della Corte Costituzionale), mischia le carte… Se puoi mischiare la composizione di un cortile di carcere – e puoi farlo, stando al governo – è ancora più facile.

Anzi, ti dài anche l’occasione per andare all’attacco di quei reazionari di complemento del Pd,che hanno costruito negli ultimi 30 anni la forca a cui oggi i fascisti cercano di appenderli.

Da tutto questo luridume si può e si deve uscire in un solo modo: fuori Alfredo dal 41bis. E poi cominciamo a metter mano anche al resto...

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