Presentazione


Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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20/06/2023

Caso Cospito. Le richieste della Procura ignorano la Corte Costituzionale

Era attesa nel pomeriggio di ieri la nuova sentenza del tribunale di Torino sul processo per Alfredo Cospito alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale sulle attenuanti, ma la decisione è stata rinviata al prossimo lunedì 26 giugno.

Il processo d’appello bis all’anarchico era cominciato ieri mattina perché il tribunale deve rivedere la sua condanna in base alle disposizioni della Corte Costituzionale sul verdetto per il fallito attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2006.

La Corte d’Assise d’Appello di Torino, presieduta dalla giudice Alessandra Bassi, e una nuova giuria popolare dovranno esprimersi circa il reato di strage politica contestato – arbitrariamente – dalla Procura di Torino a Cospito che ha negato qualsiasi attenuante e richiesta una condanna sproporzionata.

Su questo pesa la questione dell’ergastolo ostativo comminato al prigioniero politico anarchico nonostante non ci siano state vittime né feriti. Una condanna tombale alla quale si è aggiunto il regime da sepolto vivo in carcere attraverso il regime del 41bis.

Cospito in videocollegamento dal carcere di Sassari ha preso la parola durante l’udienza. Con il 41 bis i detenuti non hanno neanche più il diritto di partecipare di persona alle udienze che li riguardno.

“La mia vicenda processuale – ha affermato – è stata usata come una sorta di clava da una parte politica, il governo, contro un’altra parte politica, la cosiddetta opposizione. Il mio trasferimento da una sezione all’altra in previsione dell’arrivo dei parlamentari del Pd è un esempio lampante di come il 41 bis sia stato strumentalizzato a fini politici”, ha detto Alfredo Cospito nel corso di una lunga dichiarazione spontanea, alla ripresa del processo. Cospito ha inoltre definito “ridicole le accuse su un’alleanza fra anarchici e mafiosi”.

Adesso, rispondendo al ricorso presentato dagli avvocati difensori, la Corte Costituzionale ha autorizzato la possibilità di riconoscere al militante anarchico l’attenuante della lieve entità, di norma vietata proprio per il tipo di reato che prevede una pena fissa, oltre che per la recidiva reiterata che si contesta a Cospito.

Insieme a Cospito viene imputata anche la compagna dell’anarchico, Anna Beniamino. Per lei, la procura ha chiesto 27 anni di carcere.

La Procura generale di Torino, incurante delle indicazioni della Corte Costituzionale, ha nuovamente chiesto l’ergastolo per l’anarchico.

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20/04/2023

Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame

Dopo quasi 6 mesi di digiuno, all’indomani della decisione della Consulta sul suo caso, Alfredo Cospito, ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre.

La decisione è stata comunicata al Tribunale della Sorveglianza di Milano e, al momento, non è stata motivata: “Io sottoscritto Alfredo Cospito comunico di voler sospendere lo sciopero della fame”, la breve dichiarazione su un modello prestampato apposito per le comunicazioni fra detenuti e magistrati.

Dopo quasi 6 mesi di protesta, era giunto al limite, dimagrendo quasi 50 kg, col rischio di seri problemi cardiaci e neurologici. Di ieri la decisione della Corte Costituzionale che ha fatto cadere la norma che vincolava la Corte d’Assise d’appello di Torino a infliggergli necessariamente l’ergastolo per l’attentato alla Scuola degli allievi dei carabinieri di Fossano.

Si apre ora la possibilità anche di scontare una pena meno severa, tra i 20 e i 24 anni, per l’anarchico, da 6 mesi in sciopero della fame.

“Apprendiamo finalmente una notizia incoraggiante per tutti e tutte coloro che quotidianamente sono chiamati ad applicare il diritto o a subirne l’applicazione. La decisione di quest’oggi della Corte Costituzionale restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito”, era stato il commento del difensore dell’anarchico Flavio Rossi Albertini.

Una sentenza che non incide, comunque, sul regime del 41bis. Di stamani la decisione di Cospito di firmare la dichiarazione di interruzione del digiuno, non motivata. Per ora resta ricoverato al San Paolo sotto osservazione medica e, quando le sue condizioni fisiche miglioreranno, sarà trasferito nuovamente nel carcere di Opera.

*****

Comunicato stampa sulla vicenda involgente Alfredo Cospito

Era il 20 ottobre 2022 quando Alfredo Cospito, nel corso della prima udienza alla quale aveva diritto a partecipare dopo il suo trasferimento al 41 bis del 4 maggio 2022, dichiarava di voler iniziare uno sciopero della fame.

Le ragioni della protesta risiedevano nella aspra critica propugnata dall’anarchico contro il regime del 41 bis e l’ergastolo ostativo.

Dal 20 ottobre sono ormai trascorsi 181 giorni nei quali il Cospito, attraverso il suo corpo sempre più magro e provato, ha svelato cosa significhi in concreto il regime detentivo speciale: illogiche privazioni imposte ai detenuti, aspre limitazioni prive di una legittima finalità, deprivazione sensoriale, un ambiente orwelliano in cui si è costantemente osservati e ascoltati da telecamere e microfoni.

Ed ancora, impossibilità di leggere, studiare ed evolvere culturalmente e di ricevere libri e riviste dall’esterno anche quando inviati da case editrici, detenuti anziani ai quali viene impedito per decenni di abbracciare, anche solo toccare la mano, di figli, coniugi, fratelli...

Grazie alla protesta di Cospito, alle mobilitazioni del variegato mondo dell’attivismo politico extraparlamentare, al movimento anarchico, agli intellettuali schieratisi a sostegno delle ragioni della protesta, al mondo dei media che ha permesso la veicolazione di questi scomodi argomenti nelle case delle persone, milioni di soggetti, tra cui soprattutto le nuove generazioni, hanno compreso l’incompatibilità del 41 bis o.p. con i principi di umanità della pena e quindi con la Costituzione nata dalla lotta antifascista.

Grazie alla vicenda Cospito, il 41 bis è sempre meno tollerato da una opinione pubblica che in questi mesi è stata chiamata ad un ruolo attivo che superasse e bandisse l’indifferenza nei confronti dell’altro.

A questo risultato immediato se ne deve però aggiungere un altro ossia la dichiarazione di ricevibilità e conseguente registrazione del ricorso proposto dall’avv. Antonella Mascia di Strasburgo e dallo scrivente alla Corte europea dei diritti dell’uomo, avente proprio ad oggetto il regime penitenziario differenziato previsto dall’articolo 41-bis O.P.

Il ricorso, nel quale sono state lamentate gravi violazioni della Convenzione EDU, verrà valutato nel merito nel termine di due o tre anni (tali sono i tempi di una pronuncia) e potrebbe rappresentare il grimaldello giuridico che bandirà lo strumento inumano del 41 bis, così come avvenuto nel caso dell’ergastolo ostativo.

Da ultimo, ma non per minore importanza, l’oggettiva vittoria conseguita con la decisione di ieri, 18 aprile 2023, della Corte Costituzionale che, da quanto si apprende dal comunicato diffuso, non ha soltanto deciso sulle sorti del detenuto anarchico, ma ha compiuto una dichiarazione di incostituzionalità del divieto di prevalenza di tutte le attenuanti, nei confronti della recidiva reiterata, per tutti i reati la cui pena edittale sia fissa e contempli il solo ergastolo.

Conclusivamente la lotta intrapresa da Cospito può dirsi abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, i tempi di attesa della decisione della Cedu, a differenza di quelli molto più contenuti della Consulta, non sono infatti compatibili con lo sciopero della fame mentre la decisione di Strasburgo merita di essere attesa.

Quindi Alfredo Cospito, trascorsi 180 giorni di digiuno e dopo aver esposto a rischio la propria vita, essere dimagrito 50 chilogrammi e aver ormai irrimediabilmente compromesso la propria funziona deambulatoria dovuta allo scadimento irreversibile del sistema nervoso periferico, il 19 aprile 2023 ha deciso di porre fine allo sciopero della fame.

Ciò facendo, il medesimo, ringrazia tutti e tutte coloro che hanno reso possibile questa tenace quanto inusuale forma di protesta.

Avv. Flavio Rossi Albertini

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19/04/2023

La Corte Costituzionale decide che Cospito non può essere condannato all’ergastolo

Ottima notizia per Alfredo Cospito – rinchiuso in regime di 41bis ancora prima di essere stato condannato ad una pena che lo renda giustificabile (l’ergastolo “ostativo”) – e allo stesso tempo una pessima notizia per tutte le istituzioni che si sono fin qui occupate della vicenda confermando un pregiudizio incostituzionale contro un militante anarchico senza organizzazione (il 41bis, ufficialmente, dovrebbe servire a rompere i rapporti tra un prigioniero e un’organizzazione, in questo caso inesistente).

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul caso, sollevato dalla Corte d’Assise di Torino (organo giudicante, non certo la Procura – ovvero “l’accusa”, ideologicamente formata a suo tempo da quell’autentico equivoco di nome Giancarlo Caselli, ritenuto “di sinistra” per le frequentazioni, non certo per la cultura giuridica [il suo ideale era certamente “il massimo della pena”] – ha riconosciuto che è “incostituzionale non riconoscere le attenuanti generiche”.

Una sottigliezza giuridica, com’era inevitabile, che però prende atto del fatto che non si possono precludere, per il reato di “strage politica”, sconti di pena “nei casi di recidiva aggravata”.

Dietro la sottigliezza giuridica sta il fatto clamorosamente evidente: la “strage politica” di cui è imputato Cospito – l’esplosione di un ordigno fatto con polvere pirica (quella dei “botti” di capodanno), nella notte, fuori della caserma dei carabinieri di Fossano, senza provocare né feriti né, tantomeno, morti – molto difficilmente, in un paese minimamente serio, può essere considerato un “reato gravissimo”.

Segnaliamo per dovere di informazione che neanche per Piazza Fontana o la strage alla stazione di Bologna, nel 1980, una qualsiasi corte abbia provato ad evocare quest’arma giudiziaria “fine di mondo”. Il “caso Cospito”, in questo senso, è un’invenzione...

Insomma: nella sentenza della Consulta di fatto si dice che la pena a cui può essere condannato Alfredo Cospito può e deve variare – tenendo conto di “attenuanti” come l’assenza di feriti e soprattutto morti – fino ad un massimo di 24 anni. Non pochi, sicuramente, ma in pratica la metà di quanto è considerato un ergastolo (40 anni, per i calcoli della legge “Gozzini”). E senza 41 bis, anzi, con l’ordinaria gestione dell’esecuzione delle pene considerate quasi “minori”...

Dice la sentenza: “In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo”.

In altri termini: il giudice che dovrà determinare in futuro la pena di Cospito per il “petardone” di Fossano potrà anche, ma solo in linea teorica, propendere per la pena dell’ergastolo. Ma non gli potrà essere impedito di valutare le “circostanze attenuanti”: ovvero l’assenza di vittime.

Secondo la Corte, il carattere “fisso” della pena dell’ergastolo per “strage politica” esige comunque che il giudice possa operare “l’ordinario bilanciamento” tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva (molto minore).

Tutti coloro che hanno avuto a che fare col caso di Cospito (corti, tribunali di sorveglianza, fino al ministro Nordio) dovrebbero correre a dimettersi per manifesta ignoranza dei parametri fondamentali della Costituzione Italiana.

Non a caso nata dalla Resistenza. Ossia dalla sconfitta del fascismo, che ogni tanto rimette la testa fuori. Persino nelle aule dei tribunali.

Una defaillance mostruosa per un governo fascista, che mette in atto la stessa logica incostituzionale ovunque metta le mani: dal salario alla scuola, dalla sanità all’immigrazione, dal lavoro femminile alla partecipazione alla guerra.

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18/04/2023

Oggi la Corte Costituzionale deve pronunciarsi sulla vicenda Cospito

È fissata per questa mattina l’udienza in cui la Corte Costituzionale deve decidere se accogliere o meno l’eccezione sollevata dagli avvocati difensori di Alfredo Cospito. L’eccezione è stata ritenuta valida dalla Corte di Assise di appello di Torino in relazione alla concessione delle attenuanti per la lieve entità dei danni provocati dai pacchi bomba alla scuola carabinieri di Fossano.

L’eventuale accoglimento da parte della Consulta eviterebbe l’ergastolo chiesto dal Pg di Torino per “strage politica e attentato alla sicurezza dello Stato”, un reato che non era stato contestato nemmeno per le stragi di mafia. “Se venisse affermata l’illegittimità costituzionale della norma censurata, il reato più grave fra quelli di cui l’odierno imputato è stato ritenuto responsabile non sarebbe più punito con l’ergastolo, bensì con una pena di durata compresa fra i venti ed i ventiquattro anni di reclusione”. La decisione potrebbe arrivare domani ma anche nei giorni successivi.

I due prigionieri politici anarchici, Alfredo Cospito e Anna Beniamino, in primo e secondo grado, furono condannati rispettivamente a 20 e 16 anni e sei mesi per strage “comune”, sanzionata ex articolo 422 del codice penale. A proporre ricorso per Cassazione fu il procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, e la Suprema Corte, con sentenza del 6 luglio 2022, accolse le ragioni del ricorrente, riqualificando il reato quale strage “politica” ex art. 285 del codice penale. Il pg aveva chiesto rispettivamente l’ergastolo ostativo e 27 anni di carcere per strage politica.

Alfredo Cospito al momento sta abbastanza bene, si alimenta con brodo vegetale, unica cosa che può assumere dopo oltre 5 mesi di sciopero assoluto della fame e prende gli integratori. Da valutare i danni neurologici subiti a causa del lungo digiuno che ha causato problemi fisici al piede e alla deambulazione. Domani Alfredo Cospito sarà visitato dal medico di fiducia nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo.

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24/02/2023

La Cassazione oggi discute sul 41bis per Alfredo Cospito

Oggi la Cassazione dovrà discutere della richiesta della difesa di Alfredo Cospito di revoca del 41bis. Viene infatti discusso il ricorso presentato dall’avvocato Flavio Rossi Albertini contro il verdetto del Tribunale di Sorveglianza di Roma che nel dicembre del 2022 confermò la decisione ministeriale del 41 bis.

I giudici, che lo sciopero della fame di Cospito ha costretto ad anticipare la data dell’udienza viste le condizioni di salute precarie del detenuto, hanno davanti tre possibili decisioni: a) potrebbero accogliere il ricorso, e quindi a Cospito verrebbe tolto il regime ‘speciale’; b) potrebbero annullare con rinvio, cioè rimandare gli atti al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione, l’ipotesi più probabile anche perché a chiederla è stato il procuratore generale Pietro Gaeta; c) respingere il ricorso.

La decisione potrebbe arrivare già nella serata di domani.

La Corte d’Assise d’Appello di Torino, chiamata a valutare le responsabilità di Alfredo Cospito e di Anna Beniamino per l’attentato alla scuola carabinieri di Fossano, ha sollevato nei mesi scorsi una questione di legittimità costituzionale sulla legge ex Cirielli secondo la quale a un imputato recidivo pluriaggravato, come Cospito, non possono essere applicate le attenuanti generiche superiori alle aggravanti. Un tema molto tecnico ma dagli effetti importanti perché se la Consulta dovesse dichiarare incostituzionale la parte della legge impugnata, Alfredo Cospito eviterebbe l’ergastolo ostativo chiesto invece dalla Procura Generale per ‘strage politica’. Anche qui non è ancora stata indicata una data dai giudici costituzionali.

In primo grado, per le bombe di Fossano, che non hanno fatto vittime né feriti, Alfredo Cospito era stata condannato a 20 anni per ‘associazione con finalità di terrorismo’, poi la Cassazione ha riqualificato il reato in ‘strage politica’ e la Procura Generale, seguendo l’indicazione, ha chiesto l’ergastolo nella sua accezione più pesante.

Nei mesi scorsi ci sono poi stati due pareri non vincolanti sul 41 bis e non omogenei inviati al ministro della Giustizia Nordio che ha scelto di ribadire la misura scelta dall’ex ministra Cartabia: quello della Procura Generale di Torino che ha detto no alla revoca e uno della Direzione Nazionale Antimafia che invece aveva invitato il ministro a considerare l’ipotesi del carcere ad Alta Sicurezza, un po’ meno duro del 41 bis ma sufficiente, secondo questa interpretazione, a tagliare i legami con l’esterno del detenuto politico.

La richiesta di revoca del 41bis e dell’ergastolo ostativo per Cospito, ma non solo, è al centro di una vasta campagna di mobilitazione anche a livello internazionale. Gli anarchici e gli attivisti solidali con Alfredo Cospito hanno convocato per questa mattina una manifestazione davanti alla Corte di Cassazione in piazza Cavour.

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08/02/2023

Cospito con “i boss”? L’ha deciso il ministero di Delmastro…

Ci sono parecchie cose che non tornano, nel modo in cui la “classe politica” sta affrontando il “caso Cospito”. Non tornano sul piano giuridico e costituzionale, certamente, ma neanche sul piano strettamente “operativo” si può parlare di “trasparenza”.

Ieri sera, al Monk di Roma, c’è stata una iniziativa molto seria con gli interventi di avvocati, giuristi e costituzionalisti di alto livello: Luigi Ferrajoli, Franco Ippolito, Laura Longo, Caterina Calia, Luigi Manconi.

Grande spazio, giustamente, alla discussione propriamente giuridica e costituzionale sull’ergastolo ostativo e il 41 bis.

Il primo è una pena inserita nel codice penale transitoriamente e in via “d’emergenza”, nel 1992, a seguito delle stragi per uccidere i magistrati Falcone e Borsellino.

Di fatto, si limitava a vietare – per i condannati all’ergastolo – l’applicazione della riforma del 1975, la cosiddetta “legge Gozzini”, che permetteva di ridurre la pena di 90 giorni per ogni anno di “buona condotta” (la semplice assenza di sanzioni o rapporti negativi era sufficiente), la concessione di “permessi” temporanei (fino al limite di 45 giorni l’anno), e altri “benefici” pensati per favorire il reinserimento progressivo e positivo del detenuto nella società.

Una norma, quella del ’75, che contribuì a ridurre enormemente la “recidiva”, e quindi la ripetizione di reati dopo la prima esperienza carceraria.

L’ergastolo “ostativo” per i mafiosi (‘ndrangheta e camorra compresi) fu disegnato come una norma “temporanea”, della durata di tre anni, proprio per affrontare quella che era stata disegnata come un’offensiva mafiosa stragista (Roma e Firenze furono colpite). Ma come le peggiori cose “temporanee” divenne lentamente definitiva.

Prorogata altre due volte, sempre per tre anni, nel 2002 – in completa assenza di eventi altrettanto scioccanti – venne trasformata in pena ordinaria, estendendola anche ad una lunga lista di altri reati (primo fra di tutti, ovviamente, il “terrorismo”), anche in via retroattiva.

L’intento iniziale dichiarato dal legislatore era quello di “recidere i rapporti” tra detenuti e organizzazione d’appartenenza, ritenendo che i “capi” fossero sempre in condizione di continuare ad esercitare questo ruolo anche da prigionieri. Ipotesi discutibile, in molti casi, perché qualsiasi organizzazione gerarchica – di qualunque tipo – difficilmente può continuare ad operare con la dovuta tempestività se per le decisioni rilevanti deve attendere “l’ordine” proveniente da un carcere.

Fissata comunque la “norma”, ne seguì anche una modifica del trattamento carcerario trasformando il vecchio “articolo 90” della stessa legge Gozzini nel famigerato “art. 41bis”.

Carceri e sezioni speciali vennero sottoposti a una ristrutturazione architettonica, tecnologica e organizzativa; tutta la vita dei detenuti venne “normata” in modo tale che nulla potesse sfuggire al controllo delle guardie (a meno di non corrompere qualche guardia, come spesso avviene...).

La stessa “socialità” – la possibilità di incontrare altri detenuti durante l’”ora d’aria” – veniva regolamentata in modo tale che non fosse più il detenuto a scegliersi con chi parlare. La composizione dei piccoli gruppi (massimo quattro persone) che passeggiano nello stesso quadratino di cemento armato viene decisa dal Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), ossia dai vertici del ministero della Giustizia (la “grazia” è scomparsa anche come parola...).

Ed è questo dettaglio “tecnico” che sta alla base di quanto riferito da Luigi Manconi (ex parlamentare nei Verdi e nel PD, ora fondatore dell’associazione A buon diritto), che sarà dettagliato a ore anche in una conferenza stampa alla Camera.

Torniamo dunque ad Alfredo Cospito che, come abbiamo già detto molte volte, non dovrebbe neanche stare in regime di 41bis, visto che la pena per l’unico “reato di sangue” per cui è stato condannato in via definitiva – 10 anni e otto mesi, per il ferimento dell’ad di Ansaldo Nucleare – è stata praticamente già scontata; sei anni li ha passati comunque in regime di “alta sicurezza”.

Il 41bis gli è stato imposto solo meno di un anno fa, nel maggio 2022, quando la Cassazione ha rimandato in Corte d’appello una sentenza di condanna a 20 anni per aver posizionato, nella notte tra 2 e 3 giugno 2006, due pacchi bomba davanti alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano (in provincia di Cuneo).

Nell’esplosione non ci furono né morti né feriti. Di fatto un “petardone” nella notte, di cui non si erano probabilmente accorti neanche i carabinieri bersaglio dell’azione.

Per questo fatto la condanna sembrava già assurdamente sproporzionata: 20 anni. Ma la Cassazione chiedeva di più, cambiando anche la “fattispecie di reato”: da strage diciamo così “semplice” (nel codice penale si imputa la strage ogni volta che viene usato esplosivo, ma ovviamente la condanna viene commisurata all’esistenza o meno di vittime e feriti) a “strage contro la personalità interna dello stato”.

Qui già c’è una mostruosità giuridica, sia perché il fatto – il “petardone” – non ha avuto alcuna conseguenza per le persone; sia perché la “strage contro la personalità interna dello stato” non era mai stata contestata prima. Neanche per la bomba di Piazza Fontana o quella alla stazione di Bologna, che certo avevano stravolto la vita del Paese – e anche dello Stato – ben più dell’irrilevante “botto” nelle campagne di Fossano.

Ma questa mostruosità giuridica rendeva possibile la condanna all’ergastolo ostativo e di conseguenza anche l’applicazione del 41bis. Fin troppo semplice vedere che in questo caso il “reato” viene scelto e cambiato per raggiungere un obiettivo (“tombare” il prigioniero), invece che per punire secondo proporzione al danno creato. Nel caso di un anarchico, oltretutto, non ha neppure senso parlare di “recidere i rapporti con un’organizzazione” che non c’è...

Manconi però ha spiegato nei dettagli qualcosa di molto più preciso che riguarda l’azione del governo – o di parte di esso – nelle gestione del “caso Cospito”.

Alfredo inizia il suo sciopero della fame il 20 ottobre. È già nel carcere Bancali di Sassari, in 41bis, e per la sua “socialità” il Dap aveva scelto altri due detenuti considerati di “bassa pericolosità” (sempre relativamente al tipo di carcerati che stanno lì). Insomma, non erano due “boss” della malavita organizzata.

Inizialmente, come sempre accade, del suo sciopero della fame non si interessa nessuno, se non il suo legale e qualche compagno di area. Ma col passare delle settimane, e il vistoso calo di peso, qualcosa comincia a trapelare, anche sui media più reazionari.

Da più parti ci si interroga su questa “strana” situazione, si scrivono appelli per togliere Alfredo dal 41bis, i primi presìdi e qualche striscione di solidarietà, e tutto quel che sappiamo fino a questi giorni.

Il primo gennaio 2023 il Dap – l’organismo del ministero di cui è sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, il “coinquilino d’Italia” di Giovanni Donzelli, meloniani di ferro – decide però di cambiare i detenuti che devono uscire all’aria insieme ad Alfredo.

E sono i tre boss di cui si parlerà poi alla Camera e sui giornali: Francesco Di Maio dei Casalesi, il ‘ndranghetista Francesco Presta, il mafioso e neofascista Pietro Rampulla.

Alfredo non ha avuto alcuna possibilità di scelta. Al massimo poteva rifiutarsi di uscire all’aria e restare in cella. Ma questo, nelle carceri, non si fa. Perché due chiacchiere devi poterle scambiare, se vuoi restare col cervello funzionante.

E di cosa potevano parlare, questi quattro detenuti così diversi tra loro? Ovviamente di 41bis e dello sciopero della fame, che cominciava ad andare anche sui telegiornali...

E cosa potevano dire ad Alfredo i tre boss? Ovviamente “vai avanti” (“tanto la pelle è la tua“, ndA). Hai visto mai che si ottiene qualcosa...

Ma tanto bastava poi al sottosegretario Delmastro e Donzelli, e quindi a Giorgia Meloni e tutti i media di area e non (vergognoso, in particolare, Marco Travaglio), per fantasticare di “saldatura tra anarchia e malavita organizzata”. Lì per lì l’idea deve esser sembrata buona per sbarrare la strada alle richieste di tirar fuori Alfredo dal 41bis, poi è tornata utile anche per altro.

Il quadro finale ci sembra abbastanza limpido. Se non vuoi affrontare un problema (ergastolo ostativo e 41 bis dovranno nuovamente passare al vaglio della Corte Costituzionale), mischia le carte… Se puoi mischiare la composizione di un cortile di carcere – e puoi farlo, stando al governo – è ancora più facile.

Anzi, ti dài anche l’occasione per andare all’attacco di quei reazionari di complemento del Pd,che hanno costruito negli ultimi 30 anni la forca a cui oggi i fascisti cercano di appenderli.

Da tutto questo luridume si può e si deve uscire in un solo modo: fuori Alfredo dal 41bis. E poi cominciamo a metter mano anche al resto...

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03/02/2023

Il pericoloso asse media-politica per inventare allarmi e giustificare la repressione

La vicenda di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41-bis e da oltre cento giorni in sciopero della fame, sta diventando un pericoloso pretesto per creare allarme, costruire un’emergenza e giustificare la repressione e l’allargamento del codice penale come strumento risolutivo dei problemi sociali.

E quel che è peggio è che i media italiani, anche quelli che si dicono progressisti, stanno cavalcando quest’onda, arrivando a inventare alleanze tra anarchici e mafia ed alimentando la paura.

È questa, in sintesi, l’analisi di Italo Di Sabato dell’Osservatorio Repressione, che commenta ai nostri microfoni il clima di tensione che si sta creando in Italia e che né politica né stampa sembrano interessate a smorzare.

Al contrario: catalogare le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Cospito e le azioni ai danni di cose nel calderone del presunto “terrorismo anarchico”, sostenere – come ha fatto il ministro della Giustizia Carlo Nordio – che Cospito pure dal 41-bis avrebbe dimostrato di essere in comunicazione con i militanti all’esterno, sostenere che la battaglia dell’anarchico con lo sciopero della fame sarebbe un favore fatto ai boss mafiosi, non fa altro che far salire la tensione, col rischio che qualche mitomane dia vita ad un incidente che a sua volta giustifichi la repressione.

L’eterna emergenza e il codice penale per risolvere problemi sociali con la repressione

«Il clima che stiamo vivendo in Italia alimenta ulteriormente quello stato di emergenza che diventa stato di eccezione – osserva Di Sabato – Evocare il pericolo anarchico per non entrare nel merito delle questioni ormai è un film già visto. Oggi è la questione Cospito, ma lo è stata per i migranti e per altre questioni sociali».

Sia l’attuale che i precedenti governi, secondo il referente dell’Osservatorio Repressione, evitano accuratamente di affrontare le questioni sociali con politiche di welfare, ma adottano lo strumento repressivo come soluzione.

Di Sabato pone l’accento proprio sul “panpenalismo“, cioè la tendenza ad introdurre sempre nuovi reati, come quello di rave oggetto del primo provvedimento del governo Meloni, che è stato al centro anche di critiche da parte di giuristi, come Nicola Mazzacuva, presidente della Camera penale di Bologna, che nei giorni scorsi in un dibattito pubblico ha criticato l’ipertrofia del codice penale e il tentativo di risolvere ogni questione sociale a suon di carcere e misure repressive.

Cospito, ad inquietare è il ruolo che i media stanno esercitando

A contribuire sensibilmente al clima di tensione sembra giocare un ruolo importante il mondo del giornalismo mainstream. I principali media, in questi giorni, prendono le veline delle questure o dei servizi di sicurezza e le gettano in pasto all’opinione pubblica, senza alcun tipo di verifica.

Un esempio, in questo senso, è rappresentato dalla grafica di Sky Tg24, evidentemente basata su uno dei tanti rapporti dell’intelligence, che individua come “circoli anarchici” tutta una serie di centri sociali in Italia che hanno anche altre aree politiche di riferimento. Un calderone di luoghi, di cui si ignorano le idee politiche e le pratiche, che serve per creare nell’opinione pubblica la sensazione dell’accerchiamento e del pericolo.


Di Sabato si concentra invece sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano di quest’oggi, che sostiene tra le righe un legame tra Cospito e i boss mafiosi. Una tesi sostenuta ieri anche da un giornalista antimafia come Giovanni Tizian su il Domani e che appare piuttosto grottesca.

In particolare, Cospito avrebbe detto ai parlamentari che gli hanno fatto visita per verificare le sue condizioni di salute di visitare anche gli altri detenuti. Ma poiché al 41-bis solitamente sono reclusi i boss mafiosi, ecco che la stampa ha trovato una sorta di alleanza tra anarchici e mafia.

«Il Fatto Quotidiano dimostra di non conoscere nemmeno le prerogative dei parlamentari – contesta il referente dell’Osservatorio Repressione – che possono fare visite ispettive per verificare le condizioni di salute dei detenuti. Cospito ha detto quindi di verificare anche le condizioni degli altri, ma sul Fatto troviamo un grido all’allarme a tutta pagina, una cosa vergognosa. A questo punto il problema non sono le testate di destra, ma quelle che si ritengono democratiche».

Per Di Sabato queste testate non fanno informazione, non entrano nel merito della questione, ma al contrario alimentano la paura.

Questo clima di confusione, di associazioni indebite e di ignoranza serve sia alla costruzione del nemico, sia «a non mettere in questione il 41-bis o l’egastolo ostativo», sottolinea Di Sabato, secondo cui purtroppo le cose peggioreranno ulteriormente.

«Questo clima serve per fare un’azione di repressione preventiva verso problemi sociali che esploderanno a fronte di quelle che sono le drammaticità che sta vivendo questo Paese dentro una crisi economica, dopo la pandemia e con la guerra. La vicenda Cospito viene usata come un’azione di repressione preventiva».

Fonte

02/02/2023

No al ravvedimento. In difesa dei diritti di Alfredo Cospito

Recentemente Flavio Rossi Albertini, avvocato difensore di Alfredo Cospito ha dichiarato che lo stato italiano è “fermo al 1978”. Va detto che allora il primato della politica dell’emergenza, della mano forte dello stato per risolvere i problemi, era già inadeguato per la società della fine degli anni ’70. Tanto inadeguato da contribuire all’inaridimento della stessa società di allora trasformatasi poi in un anonimo contenitore di interessi. Oggi, in una società plurale, nella quale il legame sociale si riproduce in mondi irriducibili tra loro, uno stato fermo al caso Moro rischia di essere altrettanto, e forse più, dannoso di allora.

La parola chiave, per misurare l’arretratezza della cultura istituzionale di questo paese, è ravvedimento. Parlando del caso Cospito il sottosegretario alla giustizia, il leghista Andrea Ostellaro, ha affermato che una eventuale “clemenza” nei confronti del detenuto è possibile solo con un “ravvedimento” da parte dell’anarchico detenuto in carcere. Insomma, siamo al muro contro muro visto che si sta parlando di un soggetto, in sciopero della fame, che si è dichiarato pubblicamente nemico dello stato, che in aula ha dichiarato “gioia” al pensiero della gambizzazione fatta al dirigente dell’Ansaldo Adinolfi, che ha manifestato quanto per lui possibile il proprio pensiero insurrezionalista. Il caso Cospito è quindi esemplare per due ragioni: il permanere dei comportamenti di emergenza, duri, da parte dello stato anche in assenza di validi motivi e la reiterazione della convinzione che, anche in una società plurale come la nostra, esistano manifestazioni di ravvedimento ai quali tutti devono, e possono, attenersi. Nel primo caso le istituzioni cercano consenso in manifestazioni di forza sproporzionate rispetto all’offesa ricevuta, nel secondo tentano l’impossibile compito di proporzionare i comportamenti sociali secondo i loro metri che poco hanno a che vedere con la realtà. Naturalmente, la realtà fa sempre capolino viste le difficoltà del ministro della giustizia Nordio, ufficialmente garantista, che da una parte deve tenere Cospito nel regime di carcere duro, per mantenere la linea della fermezza del suo governo contro “gli anarchici”, dall’altra deve evitare che la situazione sanitaria del detenuto degeneri per dare un segnale di tenuta, specie a chi ha commesso reati da colletti bianchi, della linea sedicente garantista del ministero della Giustizia.

Cospito è stato condannato nel 2012 per aver piazzato, 6 anni prima, due ordigni esplosivi davanti a una scuola allievi per Carabinieri a Fossano, in Piemonte. Era un atto dimostrativo, pianificato per non creare feriti, per il quale Cospito, inizialmente, doveva scontare 20 anni. Durante la detenzione, dal carcere, ha continuato a scrivere, pubblicando diversi articoli per riviste anarchiche – un atto concesso ai detenuti – fino a che, nel 2022, il Ministero della giustizia del governo Draghi (presieduto da Marta Cartabia) ha deciso di sottoporlo al 41bis. La Corte di Cassazione ha inoltre cambiato, a luglio, il reato contestato a Cospito: da tentata “strage contro la pubblica incolumità” a tentata “strage contro la sicurezza dello Stato”. Come è stato notato da più parti nemmeno per le bombe di Bologna, di Capaci o di via D’Amelio si utilizzò lo stesso metro. Questo significa, per lui, ergastolo ostativo e 41 bis, nessun sconto di pena possibile fino alla morte e regime di carcere durissimo. Fa bene ricordare che l’ergastolo ostativo è stato definito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come un provvedimento che viola l’articolo 3 della regolamento della stessa corte (quello sulla tortura) e che il 41 bis è una disposizione dell’ordinamento penitenziario italiano del 1986 risalente all’epoca del maxiprocesso di Palermo, rafforzato nel 1992 durante la stagione delle stragi mafiose e che riguarda la repressione di un tipo di organizzazione criminale che ha lasciato il passo ad una mafia ben differente da quella stragista.

L’equiparazione da parte della magistratura di Cospito ai boss mafiosi di trenta anni fa, per tenerlo al 41 bis come se fosse una specie di Provenzano dell’area anarchica da cui proviene, farebbe sorridere se non ci fosse una vita di mezzo. Cospito fa parte di un mondo che rifiuta lo stesso concetto di capo e quello di gerarchia, concetti invece ben radicati nella mafia tradizionale. E qui si ritorna al problema di fondo, delle istituzioni che violano i diritti dell’uomo, che tengono in vita per decenni strumenti emergenziali, che neanche si pongono il problema di come sia fatta la società che intendono governare. Il risultato è quello di sempre: affrontare ogni criticità come se fosse una insurrezione in atto, comminare pene sproporzionate, allargare la forbice tra istituzioni e società dando un ulteriore contributo all’inaridimento del tessuto sociale per tenere in vita un po' di consenso attorno alle politiche di inasprimento della pena.

Negli ultimi decenni, fa spavento ricordarlo, nella società, e nell’ordinamento giuridico, hanno prevalso due concezioni della pena: una “garantista” che, guarda caso, si attiva per reati che riguardano le classi alte della società e una giustizialista che richiede l’inasprimento della pena per tutto il resto del corpo sociale intendendo la pena sia come punizione esemplare del reo che come soluzione al problema sociale esistente. Quasi inutile dire che in tutto questo periodo non abbiamo avuto né una società più giusta né una più pacificata. Il caso Cospito, se surrealmente elevato a pericolo estremo per lo stato, rischia solo di essere una ennesima puntata di questa storia. Eppure nel respingere la cultura del ravvedimento, che è semplice medievale richiesta di sottomissione, e nell’affermazione puntuale dei diritti di Cospito, sottoposto a misure censurate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, passa una visione alternativa di un rapporto tra stato e società che mai è stato pacifico ma che oggi sembra soprattutto velenoso.

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01/02/2023

Cospito deve morire?

Nel governo c’è chi ha deciso che Alfredo Cospito deve morire. Questa è la prima ma non unica certezza che emerge dopo la bolgia parlamentare del 31 gennaio.

E lo hanno deciso i fascisti dichiarati, che hanno mandato il meloniano di ferro, Giovanni Donzelli, a scatenare una rissa basata su intercettazioni segrete, provocazioni esplicite (il Pd della “legislazione d’emergenza” e dell’antimafia accusato di essere “amico” di quei nemici), follie retoriche e bassezze varie.

Di fatto, hanno imposto una “agenda politica” che esclude qualsiasi intervento in positivo da parte dell’amministrazione carceraria nei confronti dell’anarchico detenuto e in sciopero della fame da più di 100 giorni.

Chiunque dovesse d’ora in poi “intercedere” in qualche modo per una misura “umanitaria” di qualsiasi tipo, sarebbe immediatamente accusato di fiancheggiamento del “terrorismo” e della mafia. Proprio da chi – i fascisti di FdI, i berlusconiani che hanno chiuso gli occhi sul boss Mangano “stalliere” ad Arcore, ecc.) – qualche peccatuccio nelle relazioni con la malavita organizzata l’hanno sempre coltivato.

Non ci sembra un caso che l’innalzamento del livello retorico sia arrivato il giorno dopo il trasferimento di Cospito da Sassari al carcere di Opera, periferia di Milano, ma dotato di struttura sanitaria in rapporto diretto con l’ospedale San Paolo.

Una mossa che sembrava annunciare non tanto un gesto di “clemenza”, quanto la predisposizione di una “cintura di sicurezza sanitaria” per impedire che l’ormai prevedibile aggravamento delle condizioni di salute si trasformasse in morte certa.

Una mossa, insomma, nel classico spirito ondivago di questo come dei governi precedenti, per cui “non si cede al ricatto” ma si cerca di non trasformare in “martire” un prigioniero politico ormai famoso – anche all’estero – a dispetto della scarsa rilevanza delle azioni per cui è stato condannato (la Storia di questo paese offre confronti piuttosto seri...).

Ed è proprio questo “il merito” della questione che il maramaldeggiare fascista sta provando a coprire.

Cospito è stato condannato a 10 anni per l’unica azione “di sangue” che gli viene imputata: il ferimento alle gambe dell’allora amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. E questa pena risulta peraltro già completamente scontata, visto che è in carcere da altrettanto tempo. Al punto che lo stesso avvocato di quel dirigente si è detto contrario al 41bis per lui...

In più è stato condannato ad altri 20 anni per una bomba piazzata fuori della caserma dei carabinieri di Fossano (Cuneo), che non ha però provocato nemmeno un ferito. Niente.

Incredibilmente, la Cassazione ha rispedito in Corte d’Appello la sentenza, chiedendo che fosse cambiata l’imputazione – da strage senza vittime a una molto ideologica “strage ai danni dello Stato” – con tanto di condanna all’ergastolo, un anno di isolamento diurno e quindi 41bis (applicato ancor prima della futura condanna).

La prima domanda da porsi è insomma: è sensato, in un “paese democratico” dove “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27 della Costituzione), applicare l’ergastolo ostativo a un prigioniero cui non può essere addebitato alcun omicidio?

Questa domanda viene prima delle altre, che riguardano il senso dell’ergastolo come pena (non è di fatto prevista in nessun paese europeo, neanche in quelli “severissimi” coma la Germania), l’incostituzionalità di quello ostativo (che esclude qualsiasi beneficio carcerario nel corso dell’esecuzione della pena, e contro cui pende ricorso alla Corte Costituzionale), ecc.

Ed è evidente, secondo i tanti che sottoscrivono appelli a salvare questo prigioniero, che Cospito non doveva proprio stare dove è stato messo. Lo sciopero della fame è una conseguenza di un arzigogolare giuridico piuttosto arbitrario.

Come i nostri lettori sanno, noi siamo contrari all’ergastolo e al 41bis per qualsiasi reato. E questa era anche la posizione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, anche in anni in cui la “guerra a bassa intensità”, ma egualmente armata, ha scosso dalle fondamenta la struttura di questo Paese.

Ma anche chi dovesse per assurdo considerare “utile” questo tipo di condanne per alcune tipologie di reati dovrebbe inorridire davanti al fatto che possa essere detenuto in quelle condizioni una persona cui non viene attribuita la morte di alcun essere umano.

Ai fascisti che hanno partorito tra le loro fila fior fiore di stragisti veri (da Piazza Fontana alla stazione di Bologna, quanto meno) viene invece in testa che si può ricavare un vantaggio politico immediato – le strategie a lungo termine non fanno per loro – e quindi conviene buttarla in caciara.

Che a questo scopo sia stato incaricato di accendere le micce un deputato fin qui noto soprattutto per essersi travestito da Minnie (la compagna di Topolino, per chi non avesse mai sentito il nome) ci sembra quasi “appropriato”, se qualcuno ricorda ancora i salutistici slogan antifascisti...

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24/01/2023

Togliete Cospito dal 41bis e aboliamo questo orrore

Lo sciopero della fame in carcere di Alfredo Cospito ha il merito di aver aperto uno squarcio su questioni rimosse dall’agenda politica e democratica di questo paese e di aver posto delle urgenze.

La prima è quella di evitare che Alfredo Cospito, dopo più di tre mesi di sciopero della fame, muoia in carcere. Il rischio – dopo oltre 90 giorni – ormai si palesa concretamente, specie davanti all’assordante silenzio delle istituzioni carcerarie, politiche e giudiziarie.

La seconda è quella di riaprire il dibattito pubblico – e farne derivare scelte concrete – su istituti come il 41bis e l’ergastolo, che rappresentano da sempre una aberrazione agente sul sistema penitenziario e penale in Italia.

In questi anni il furore manettaro ha sempre fatto le barricate contro una discussione seria sul 41bis. Anche a sinistra si è dovuto fare a sportellate per porre una questione che – come tutte le altre – merita di essere valutata nel merito e non in base a ossessioni private del loro contenuto.

La vicenda di Alfredo Cospito ci svela che al 41bis sono stati posti anche prigionieri politici, pochi tra i pochi che sono ancora in carcere. Ma ci sono. E nel loro caso l’utilizzo del 41 bis ha un carattere meramente punitivo e vendicativo, visto che in Italia le organizzazioni armate non agiscono da oltre vent'anni.

La stessa condanna di Alfredo Cospito è stata talmente spropositata (ergastolo ostativo per un quasi-petardo esploso senza fare vittime né feriti) e motivata da attivare la richiesta di un parere alla Corte Costituzionale.

Se le relazioni annuali dei servizi di sicurezza negano – talvolta addirittura ironizzando sull’argomento – che esistano minacce eversive degne di nota, che senso ha tenere da decenni quei pochi prigionieri politici in condizioni detentive che si configurano come una tortura quotidiana?

Non solo. Il 41bis era stato “narrato” come una misura temporanea funzionale alla interruzione dei rapporti tra chi era in carcere e l’esterno. Ma come sempre in Italia solo le cose temporanee diventano eterne.

Anche il più feroce dei boss, dopo qualche anno, cessa di essere tale perché essendo in carcere la sua influenza o capacità di direzione inevitabilmente svanisce. Eppure in Italia i detenuti sottoposti a regime 41 bis in forma permanente sono circa 700 e non tutti condannati all’ergastolo.

Di questi, oltretutto, solo 200 solo ascrivibili alle organizzazioni mafiose. Dunque non è una misura nata e utilizzata per isolare i boss mafiosi. È altro.

Infine, il/la presidente del Consiglio Meloni, ha esordito il suo mandato riaffermando l’intoccabilità dell’istituto dell’ergastolo ostativo. Uno strumento messo sotto accusa anche dall’Unione Europea e dalla civiltà giuridica prevalente in questa parte di mondo che si ritiene “moralmente superiore” a tutti gli altri.

E qui ci sentiamo di affermare che non è solo una barbarie l’ergastolo ostativo, ma anche l’ergastolo in quanto tale. Quel “fine pena: mai” scritto sulla cartella del detenuto, corrisponde nei fatti ad una pena di morte “lenta” che viene però negata ufficialmente dal sistema penale.

C’è qualcuno che pensa che 30 anni di condanna sia poca cosa? O che anche il peggior criminale dopo decenni di carcere possa essere ancora la stessa persona che in lontano passato ha commesso un reato orribile?

Ricordiamo che in Europa praticamente l’ergastolo non esiste in nessun paese. In Germania, dopo 10 anni, anche la pena massima può essere infatti rideterminata in base al percorso del detenuto. E quando Berlino decise di liberare i militanti della RAF fece ricorso proprio a questo istituto “normale”, fin lì mai applicato nei loro confronti.

Si apre dunque una questione di civiltà della pena che in questo paese è stata fatta a pezzi da una logica di emergenza, vendicativa più che securitaria, che in realtà ha reso “l’emergenza” una norma. E che lo colloca fuori persino dalla non eccelsa “civiltà giuridica” continentale.

Qui da noi, invece, provvedimenti varati in condizioni di “emergenza” (terrorismo, mafia, ecc.) sono rimasti tali anche una volta che l’emergenza era finita. Sono diventati e rivendicati come “normali”, “civili”, addirittura “democratici”.

Una conferma che l’intero sistema penale e il sistema politico si sono strutturati sulla logica dell’emergenza, indipendentemente dal fatto che questa ci sia o meno.

Lo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il regime di 41bis a cui è stato arbitrariamente sottoposto, è una dolorosa finestra di opportunità per mettere i piedi nel piatto di contraddizioni che incombono da troppi anni e impongono di essere affrontate e risolte una volta per tutte.

Questa possibilità è venuta fuori con il governo peggiore per discuterne e nel momento in cui l’orgia mediatica sul preannunciato arresto del boss Matteo Messina Denaro (ormai malato terminale) vede riemergere una visione da “Stato penale” invasiva e del tutto acritica.

Ma il problema è stato posto e in termini drammatici da un prigioniero politico anarchico che per portarlo in evidenza sta rischiando la vita.

Rimanere inerti o prudenti non è più possibile.

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12/01/2023

Alfredo Cospito prosegue ad oltranza lo sciopero della fame

“Alfredo Cospito ha intenzione di proseguire lo sciopero della fame sino alle estreme conseguenze”. A riferirlo sono il suo avvocato e il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, all’uscita dal carcere di Sassari dove hanno incontrato il militante anarchico tuttora detenuto in regime 41bis e in sciopero della fame ormai da 86 giorni.

“Alfredo Cospito è assolutamente determinato a proseguire lo sciopero della fame e ha intrapreso un’iniziativa rispetto alla quale non ci sono spazi di mediazione. È ormai evidente che, visto anche il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza, la questione del 41 bis è diventata centrale su qualsiasi altro argomento” ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale del prigioniero politico, aggiungendo che: “Cospito sta giocando con la vita perché ritiene che una vita al 41 bis non sarebbe tale, non sarebbe una vita degna di essere vissuta. Questo è il senso della sua battaglia e il grande merito di Cospito è quello di aver riportato al dibattito pubblico cosa è il 41 bis e se è compatibile o meno con la Costituzione”, continua l’avvocato Rossi Albertini.

Alfredo Cospito detenuto nel carcere di Sassari, ieri ha ricevuto la visita del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma.

“Dal punto di vista strettamente sanitario ho trovato le sue condizioni rassicuranti, è una persona che pur avendo perso moltissimi chili con questo calo ponderale che può essere che più avanti gli comporti qualche problema, al momento attuale è ben monitorato dall’assistenza sanitaria e ha condizioni complessivamente soddisfacenti, ma la sua volontà di proseguire con lo sciopero della fame fino alle estreme conseguenze è ampiamente preoccupante” – ha dichiarato il Garante dei detenuti.

“Questa situazione deve fare un passo avanti. Cospito deve capire che questa battaglia deve portarla avanti con altri mezzi, soprattutto con metodi che non siano dannosi per la sua salute”.

Il problema è che né le autorità politiche né quelle giudiziarie e carcerarie fino ad oggi hanno dato segnali di disponibilità nella sospensione del 41 bis ad Alfredo Cospito. Le estreme conseguenze di cui parla il Garante dei detenuti sono una responsabilità totalmente a loro carico.

La sproporzionata condanna all’ergastolo contro Cospito inflittagli dal Tribunale di Torino per “una strage senza vittime” è stata inviata alla Corte Costituzionale affinché si pronunci.

L’avvocato di Cospito ha sottolineato che: “Siamo fiduciosi sulla decisione della Consulta, per la quale sicuramente ci vorranno ancora molti mesi, ma che si è già pronunciata su vicende astrattamente sovrapponibili a questa”, afferma il legale secondo il quale resta centrale tuttavia la questione del regime del 41 bis.

“Alcuni giuristi si appellano al ministro della Giustizia, in realtà la possibilità di un intervento del ministro era contenuto in un comma poi abrogato. Alcune sentenze della Cassazione ritengono ci sia per la pubblica amministrazione un principio di revoca in autotutela e quindi in questo senso il ministro potrebbe procedere a una revoca anticipata (del 41 bis ndr) in autotutela, ma io lo ritengo difficile, considerato che si è espressa l’autorità giudiziaria”.   

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08/01/2023

Un appello per la vita di Alfredo Cospito: basta con il 41bis

Un gruppo di giuristi e intellettuali ha chiesto “un gesto di umanità e coraggio”, per Alfredo Cospito, il prigioniero politico anarchico sottoposto al regime detentivo 41 bis e in sciopero della fame da ormai 80 giorni.

L’appello è stato sottoscritto da molte e assai diverse personalità tra i quali l’ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, Moni Ovadia, Massimo Cacciari e don Luigi Ciotti, ma anche da diversi ex magistrati come Beniamino Deidda, Domenico Gallo, Nello Rossi, Livio Pepino, e Franco Ippolito, ed è rivolto al ministro della Giustizia Nordio e al governo: “Chiediamo un gesto di umanità e coraggio come la revoca del 41 bis a Alfredo Cospito che è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all’esito di uno sciopero della fame che dura, ormai, da 80 giorni”, scrivono i firmatari.

Alfredo Cospito è in carcere da oltre 10 anni e dal 4 maggio scorso è sottoposto al regime di 41 bis “con esclusione di ogni possibilità di corrispondenza, diminuzione dell’aria a due ore trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri e riduzione della socialità a una sola ora al giorno in una saletta assieme a tre detenuti”, spiega l’appello che ne chieda la revoca.

Dallo scorso 20 ottobre Cospito ha cominciato uno sciopero della fame per protesta contro il regime a cui è stato sottoposto. Una scelta su cui pochi giorni fa lo stesso avvocato difensore Flavio Rossi Albertini aveva lanciato un serio allarme: “Ha perso 35 chili, con un preoccupante calo di potassio, necessario per il corretto funzionamento dei muscoli involontari tra cui il cuore”.

L’appello ricorda che Alfredo Cospito non intende sospendere lo sciopero della fame.

“Lo sciopero della fame di detenuti potenzialmente fino alla morte è una scelta esistenziale drammatica che interpella le coscienze e le intelligenze di tutti”, si legge nel testo. “A fronte di ciò, la gravità dei fatti commessi non scompare né si attenua ma deve passare in secondo piano”.

I firmatari dell’appello si dicono anche convinti della presenza di anomalie nella condanna comminata a Cospito e vede nella protesta estrema dell’anarchico un legittimo segnale di quanto loro stessi riscontrano. Da qui l’elenco di alcuni elementi poco chiari: “La frequente sproporzione tra i fatti commessi e le pene inflitte (sottolineata, nel caso, dalla stessa Corte di assise d’appello di Torino che ha, per questo, rimesso gli atti alla Corte costituzionale); il senso del regime del 41 bis, trasformatosi nei fatti da strumento limitato ed eccezionale per impedire i contatti di detenuti di particolare pericolosità con l’organizzazione mafiosa di appartenenza, in aggravamento generalizzato delle condizioni di detenzione; la legittimità dell’ergastolo ostativo”.

Alla luce di tutte le considerazioni, per i firmatari l’urgenza è “Quella di salvare una vita e di non rendersi corresponsabili, anche con il silenzio, di una morte evitabile”. Da qui l’appello all’Amministrazione penitenziaria, al Ministro della Giustizia e al Governo “perché escano dall’indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi nei confronti della protesta di Cospito e facciano un gesto di umanità e di coraggio”.

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05/01/2023

Il caso di Alfredo Cospito finisce davanti alla Corte Costituzionale

Si apre uno spiraglio nella assurda vicenda che riguarda Alfredo Cospito, militante anarchico condannato all’ergastolo, per di più “ostativo” (con il divieto dunque di accedere agli sconti di pena previsti dalla “legge Gozzini”) e perciò detenuto in regime di 41bis (isolamento pressoché assoluto).

La cosa giuridicamente assurda è nel fatto – riconosciuto anche dalla condanna – che Cospito non ha ucciso nessuno. Però è stato riconosciuto colpevole in via definitiva (dopo i tre normali gradi di giudizio) di aver piazzato un ordigno nei pressi di una caserma dei Carabinieri.

L’esplosione, avvenuta di notte, non ha ferito né i militari né eventuali passanti. Ma la Procura di Torino – e successivamente il Tribunale di quella città – ha ritenuto di doverlo processare per “strage”, contestandogli l’art. 285 del codice penale.

Questa contestazione non è di per sé “strana”, e viene sollevata ogni volta che viene usato dell’esplosivo per un attentato, indipendentemente dal fatto che ci siano oppure no delle vittime. Non esiste, in altri termini, il reato di “tentata strage” e dunque il codice prevede una sola possibile pena: l’ergastolo, appunto.

Le centinaia di processi avvenuti in Italia per fatti simili, e anche decisamente più gravi, quanto alle conseguenze, hanno però sempre mantenuto un criterio di proporzionalità tra reato in astratto ed effetti reali. E quindi l’ergastolo è stato comminato soltanto nel caso ci fossero state vittime decedute. E neanche in tutti i casi.

Di più. In quelle centinaia di processi è stato affinato con il tempo anche un criterio di proporzionalità rispetto ai “mezzi” usati per un attentato con l’esplosivo, visto che ne esistono di molti tipi e con grandissime differenze di pericolosità.

La stessa sentenza di condanna di Cospito riconosce che sono stati usati 500 grammi di “polvere pirica”, ovvero la polvere da sparo che si usa comunemente nei “botti” di Capodanno. È forse l’esplosivo meno potente che si trova in circolazione, lontano anni luce dalla dinamite o dal “plastico” per usi militari. Insomma, poco più di un petardo; come “strumento adeguato a compiere una strage” lasciava molto a desiderare...

Il caso di Alfredo costituisce dunque un unicum che ha sollevato non poche perplessità anche in ambienti decisamente non in sintonia con gli anarchici. Troppo evidente che contro di lui si sia voluta “forzare” l’interpretazione della legge, come mai era avvenuto prima, per costituire un precedente minaccioso verso tutti i “dissidenti”.

La Corte d’Appello di Torino, nel raccogliere un ricorso presentato dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, ha riconosciuto che – pur essendo accertata giudiziariamente la colpevolezza di Cospito (ovvero quanto stabilito dai tre gradi di giudizio) – l’entità della pena è decisamente sproporzionata rispetto ai fatti contestati. Anche in virtù di quel vincolo al “massimo della pena” previsto nel codice per la “strage” (anche quando non avviene, come in questo caso).

Chi si districa nella terminologia giuridica potrà apprezzare i dettagli dell’ordinanza con cui la Corte ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale perché decida se “Il divieto inderogabile di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 311 c.p. in relazione al delitto di cui all’art. 285 c.p. non appare dunque compatibile con il principio di determinazione di una pena proporzionata”.

Nel linguaggio comune diremmo: se è costituzionalmente possibile che, in assenza di vittime, si possa condannare qualcuno all’ergastolo solo perché ha messo in atto un’azione “contro la personalità dello Stato” e non se ne è “pentito”.

Quest’ultimo non è un dettaglio, perché proprio la “personalità” è stata indicata come un elemento di “pericolosità” sociale secondo il Tribunale di Sorveglianza che gli ha confermato di recente il 41bis.

A noi sembra pacifico che sia un’assurdità, ricordando innumerevoli processi in cui un fatto del genere veniva punito con 5 o 10 anni di carcere (che non sono comunque pochi, no?). La stessa Corte d’Appello ricorda che, in caso, di accoglimento del ricorso, la condanna potrebbe essere rideterminata dentro una forbice comunque mostruosa: tra i venti e i ventiquattro anni di reclusione.

Ma è immediatamente evidente che in quel caso Cospito non potrebbe più essere rinchiuso in regime di 41bis (che andrebbe abolito comunque e per tutti, e su cui pende un procedimento apposito davanti alla stessa Consulta), con tutto quel che ne consegue per quanto riguarda “l’esecuzione della pena” e le condizioni di prigionia.

I tempi non saranno ovviamente brevi, ma prendiamo atto che questo spiraglio si è aperto e ci auguriamo che la Corte Costituzionale tega fermi i princìpi della Carta, com’è suo dovere, nonostante le infinite “interpretazioni creative” di legislatori improvvisati e di magistrati che si sentono “in prima linea” anziché su uno scranno ottimamente retribuito.

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29/12/2022

Alfredo Cospito, prigioniero in sciopero della fame, come e oltre Bobby Sands

Accade in Italia. Un prigioniero politico anarchico, Alfredo Cospito, è arrivato ormai a 68 giorni di sciopero della fame, oltre il limite di Bobby Sands, martire della lotta del popolo irlandese, che non sopravvisse al 66esimo giorno nel famigerato Blocco H del carcere di Long Kesh nel 1981.

Il caso di Alfredo Cospito è finalmente rimbalzato all’attenzione mediatica e giuridica, mentre rimane latitante quella della politica.

Alfredo Cospito è stato arrestato e condannato per il ferimento di un dirigente della Ansaldo Nucleare e con l’accusa di aver fatto esplodere due ordigni a bassa intensità nella sede di una scuola per allievi carabinieri in provincia di Cuneo. L’esplosione, avvenuta in orario notturno, non ha causato alcuna vittima e neppure danni gravi. Eppure lo scorso luglio, il reato venne riformulato in una fattispecie molto più grave dell’originaria, dal momento che passò dall’art. 280 c.p, ovvero “attentato per finalità terroristiche”, a “strage ai danni dello Stato”, ex art. 285 c.p.. Si tratta di uno dei reati più gravi previsti dall’ordinamento italiano, che apre la strada all’ergastolo ostativo, conosciuto sinteticamente con la definizione “fine pena mai”. Non solo: nel maggio 2022, a Cospito venne comminato anche il regime 41bis, ovvero il regime di carcere duro.

La questione, se sul piano politico si configura come un vero e proprio accanimento giudiziario e carcerario, si è ulteriormente complicata, dal momento che, mentre il 20 dicembre scorso il Tribunale di sorveglianza ha stabilito che il detenuto permanga nel regime carcerario previsto del 41 bis, la Corte di Torino ha contemporaneamente accolto la richiesta della difesa, tesa a contestare la riformulazione del reato il 285 c.p.. Ciò è valso a inviare la questione alla Corte Costituzionale che, se l’esito risultasse positivo potrebbe vedere una riduzione della pena dall’ergastolo a 21- 24 anni di carcere.

Nel frattempo, nel paese continuano le mobilitazioni e si sono aperte anche brecce nel sistema mediatico. La richiesta diffusa è la sospensione immediata dell’applicazione dell’art.41 bis a Cospito ma è evidente come la vera questione sia la natura punitiva delle sentenze contro il prigioniero anarchico per l’evidente sproporzione dei fatti rispetto alla condanna.

Il rischio che un prigioniero politico muoia nelle carceri italiane a seguito di uno sciopero della fame, si va palesando concretamente, evidenziando responsabilità politiche, giudiziarie e carcerarie pesanti per lo Stato.

Per quanto riguarda le mobilitazioni, ieri a Firenze si è tenuto un Sit-In per Alfredo Cospito in piazza SS Annunziata, in giro per l’Italia si sono svolti vari presidi, mentre altri sono annunciati il 31 dicembre prossimo con una manifestazione a Roma il 31 dicembre e un presidio sotto al carcere sardo di Bancali, il 1° gennaio 2023 dove Cospito è rinchiuso.

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07/12/2022

Il caso di Alfredo Cospito inviato alla Corte Costituzionale

Le eccezioni presentate dagli avvocati dei detenuti anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino sono state accolte dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino e verranno inviate alla Consulta.

Alfredo Cospito e Anna Beniamino – detenuti politici in carcere da anni – sono accusati per gli ordigni esplosi all’esterno alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), nel 2006 senza provocare vittime né feriti. La Corte rinvierà alla Consulta la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti, mentre il procuratore generale per Alfredo Cospito aveva chiesto addirittura l’ergastolo ostativo per una strage mai avvenuta.

Il procuratore generale Francesco Saluzzo, a conclusione della sua requisitoria, durante l’udienza d’Appello in corso a Torino, ha chiesto per l’anarchico Alfredo Cospito l’ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno mentre per Anna Beniamino la Procura ha chiesto 27 anni e un mese.

In primo grado erano stati condannati rispettivamente a 20 anni e 16 anni e sei mesi, ma la Procura di Torino ha deciso di accanirsi contro i due anarchici aumentando la richiesta di condanna, in un caso addirittura all’ergastolo.

Come già scritto non c’è stata strage, né vittime né feriti, ma un attentato diretto contro una caserma dei carabinieri è stato ritenuto come se ci fosse stata una strage “perché diretto contro la sicurezza dello Stato”; un assioma inaccettabile che ha costretto la Corte d’Assise d’Appello di Torino a inviare gli atti alla Corte Costituzionale.

Ma in attesa della sentenza Alfredo Cospito, in carcere a Sassari, è già sottoposto da mesi al regime carcerario restrittivo noto come 41 bis.

Contro questo accanimento ha iniziato da settimane uno sciopero della fame. “Condannato in un limbo senza fine, in attesa della fine dei miei giorni. Non ci sto e non mi arrendo ma continuerò il mio sciopero della fame per l’abolizione del 41 bis e dell’ergastolo ostativo fino all’ultimo mio respiro per far conoscere al mondo questi due abomini repressivi di questo Paese“, ha affermato Alfredo Cospito in una dichiarazione spontanea nel corso dell’udienza in corso a Torino.

Dentro e fuori il tribunale militanti anarchici e attivisti solidali hanno manifestato la loro solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame. In circa 250 sono partiti in corteo dal presidio davanti a Palazzo di Giustizia per le strade di Torino.

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Dichiarazione di Alfredo Cospito (oggi al 45esimo giorno in sciopero della fame) all’udienza di appello per il ricalcolo delle condanne nell’ambito del processo Scripta Manent, tenutasi questa mattina a Torino. La sentenza arriverà a giorni. Queste le parole di Alfredo:

“Leggo soltanto quattro righe. Prima di scomparire definitivamente nell’oblio del regime del 41 bis lasciatemi dire poche cose e poi tacerò per sempre. La magistratura della repubblica italiana ha deciso che, troppo sovversivo, non potevo più avere la possibilità di rivedere le stelle, la libertà.

Seppellito definitivamente con l’ergastolo ostativo, che non ho dubbi mi darete, con l’assurda accusa di aver commesso una “strage politica”, per due attentati dimostrativi in piena notte, in luoghi deserti, che non dovevano e non potevano ferire o uccidere nessuno e che di fatto non hanno ferito e ucciso nessuno.

Non soddisfatti, oltre all’ergastolo ostativo, visto che dalla galera continuavo a scrivere e collaborare alla stampa anarchica, si è deciso di tapparmi la bocca per sempre con la mordacchia medievale del 41 bis, condannandomi ad un limbo senza fine in attesa della morte. Io non ci sto e non mi arrendo, e continuerò il mio sciopero della fame per l’abolizione del 41 bis e dell’ergastolo ostativo fino all’ultimo mio respiro, per far conoscere al mondo questi due abomini repressivi di questo paese.

Siamo in 750 in questo regime ed anche per questo mi batto. Al mio fianco i miei fratelli e sorelle anarchici e rivoluzionari. Alla censura e alle cortine fumogene dei media sono abituato, queste ultime hanno l’unico obiettivo di mostrificare qualunque oppositore radicale e rivoluzionario.

Abolizione del regime del 41 bis.

Abolizione dell’ergastolo ostativo.

Solidarietà a tutti i prigionieri anarchici, comunisti e rivoluzionari nel mondo.

Sempre per l’anarchia.

Alfredo Cospito”

Fonte

16/04/2021

L’ergastolo ostativo è incostituzionale. Una importante sentenza della Consulta

L’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione. La Corte Costituzionale non ha avuto alcun dubbio e ha dato un anno di tempo al Parlamento per provvedere con una apposita legge.

E se il Parlamento, come in altri casi, farà il finto tonto, a maggio del 2022 la Consulta cancellerà quella norma che ritiene in contrasto con principi basilari della Carta fondamentale.

Le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sono spiegate in un’ordinanza che verrà depositata nelle prossime settimane.

Già si odono gli starnazzamenti del partito trasversale dei manettari. “Per mafiosi e assassini l’ergastolo non si tocca”, strilla Salvini, ma dietro gli vanno anche alcuni parlamentari del M5S della commissioni Antimafia e Giustizia “nessun passo indietro sull’ergastolo ostativo”.

Più salomonicamente il Pd sottolinea la “scelta saggia” della Consulta di dar tempo al Parlamento di intervenire. Diversamente, associazioni come Antigone salutano positivamente la sentenza della Consulta: ”l’incostituzionalità è accertata e non si potrà tornare indietro”. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, scrive che “l’ergastolo senza speranza resterà dunque in vita al massimo fino a maggio 2022, nonostante sia ritenuto illegittimo dalla Consulta che è stata netta, per la seconda volta in due anni, nell’affermare che la collaborazione con la giustizia non può essere l’unica via per riacquistare la libertà”. Gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonché l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sono in contraddizione profonda con il carcere a vita senza speranza. “La Corte afferma che deve essere sempre concessa al detenuto ergastolano la possibilità di ottenere la liberazione condizionale qualora il ravvedimento sia sicuro”.

Oggi gli ergastolani ostativi sono oltre 1.200 e costituiscono quasi i tre quarti del totale dei detenuti condannati all’ergastolo. “Il legislatore superi gli automatismi preclusivi alla reintegrazione in società. Il percorso individuale va sempre esaminato caso per caso dal magistrato” scrive Gonnella.

“L’eventuale liberazione di un ergastolano non è automatica, né un diritto: è una concessione, una possibilità, la cui attuazione dipende dalla discrezionalità dell’autorità giudiziaria, sulla base di criteri per loro natura senza vincoli, o, peggio, di pura casualità, come l’indulgenza, o la severità, il coraggio dei giudici di sorveglianza” precisa Carmelo Musumeci, detenuto e padre storico della battaglia contro l’ergastolo ostativo.

“Dopo questa sentenza della Corte Costituzionale immagino che molti diranno e scriveranno: “Centinaia di boss mafiosi ergastolani potrebbero uscire dal carcere” – scrive Musumeci – “Tranquilli! Continueranno a morire in carcere perché sarà molto difficile che qualcuno possa farcela, basti pensare che ci sono ergastolani non ostativi che sono in carcere da 30/40 anni e non sono mai usciti”.

Fonte

06/04/2021

Se dietro le BR c’erano i servizi, perché Moretti sta ancora in galera?

40 anni non sono un particolare secondario. Il codice penale italiano non prevede una simile pena, anche se l’ergastolo viene equiparato proprio a questa cifra per poter effettuare i calcoli delle riduzioni di pena secondo la “legge Gozzini”.

Di fatto, la pena massima effettiva prevista in quella legge è intorno ai 26 anni, pur con le variazioni relative ai “curriculum carcerari” dei singoli.

Nella follia manettara degli ultimi anni, la fantasia macabra dei legislatori da strapazzo ha partorito la novità dell'”ergastolo ostativo”. Secondo cui determinate categorie di condannati alla pena massima vengono esclusi da ogni possibile attenuazione della pena prevista appunto dalla “Gozzini”.

Mario Moretti, principale esponente delle Brigate Rosse, non rientra in quella classificazione e da tempo è in semilibertà. Una condizione certo migliore del “carcere duro” – gli “speciali” ora chiamati “41 bis” – ma sicuramente peggiore della libertà: di giorno si esce (con obblighi e limiti indicati in una sorta di “piano terapeutico” steso dal magistrato di sorveglianza) e la sera si rientra.

C’è una evidente contraddizione in questa condizione dopo un periodo così lungo. La “pericolosità sociale” del prigioniero Moretti è considerata evidentemente nulla, visto che può uscire tutti i giorni. Ma al tempo stesso gli si nega la normale libertà effettiva, comunque limitata da banali considerazioni relative all’età (75 anni).

La lunghissima prigionia di Mario – quasi un record assoluto, ormai, nel panorama italiano – è però in contraddizione totale con tutta la “dietrologia” sul “caso Moro”. Secondo quella narrazione infame, infatti, tutti i cosiddetti “misteri” sarebbero legati alla sua persona.

C’è da dire, e viene quasi da sorridere, che questa produzione di “sospetti” (per definizione “impressioni senza prove”) prosegue e cambia forma continuamente. Per esempio, la “dietrologia” di matrice Pci (poi Pds, poi Ds, poi Pd o come si chiama adesso) ha sempre evocato la Cia. Ossia una delle “agenzie” dei servizi segreti Usa.

Ma ora un falsissimo Walter Veltroni – uno che è riuscito a dire “non sono mai stato comunista” pur essendo stato segretario della Fgci – dialogando con il socialista Gennaro Acquaviva, accoglie con favore anche il sospetto che invece si possa evocare il Kgb (ossia il servizio segreto sovietico, scomparso con l’Urss nel 1991). La facilità con cui si può passare da un’ipotesi a quella opposta è la vera cifra della serietà dei “dietrologi” e dello “statuto storiografico” di quella oscena “disciplina”.

La domanda, dopo 40 anni di prigionia, è posta con chiarezza disarmante da uno storico cronista della “giudiziaria milanese”, Frank Cimini. Uno che ha seguito da vicinissimo tutta la storia di “mani pulite” e che conosce a menadito fatti, vizi, furberie, scorrettezze, “doppiopesismo” e altri difetti di ogni anfratto della Procura più incensata d’Italia.

Una Procura che ha sempre seguito un proprio – e diverso – “codice penale”, che prevede poteri infiniti per gli inquirenti e nessun peso alle “garanzie” (a cominciare dagli avvocati). Ma che al tempo stesso, nonostante abbia costruito la propria saga sulla capacità di “indagare i potenti”, ha storicamente dimostrato molti pesi e molte misure rispetto ai vari potenti.

La domanda è quella del titolo dell’articolo di Frank Cimini: Se davvero dietro le Br c’erano i servizi, perché Moretti sta ancora in galera? Delle due l’una, ma tutte e due non possono essere.

Non ha nessun senso, infatti, tenere un “sospetto collaboratore” dello Stato in carcere per tutta la vita (dai 35 ai 75 anni, fatevi un po’ di immaginazione...). Paradossalmente, sarebbe uno spot per sconsigliare qualsiasi “collaborazione”.

Specie guardando a come sono stati trattati collaboratori veri come Giannettini, Ventura, Digilio, Delfo Zorzi e tutti gli altri fascisti o agenti dei servizi coinvolti nella strage di Piazza Fontana (al massimo qualche settimana in “albergo”, il più delle volte accompagnati all’estero dai “servizi” stessi).

Ma anche guardando a come sono stati trattati fascisti meno “protetti” – come Fioravanti, Cavallini, Mambro, condannati per la strage della stazione di Bologna, oltre che per numerosi omicidi insensati (quello di Roberto Scialabba, per esempio) e azioni semplicemente infami (l’assalto a Radio Città Futura, allora “di movimento”, e il ferimento di diverse compagne femministe che stavano conducendo una trasmissione).

Dunque, banalmente, quel “sospetto” è un’infamia, una falsità, un elemento “narrativo” inventato da chi doveva tenere insieme “strategia riformatrice” e “volontà di restare nella Nato”, “alternativa alla Democrazia Cristiana” e collaborazione subordinata con la DC (la storia del Pd, non a caso, prosegue questo schema addirittura nello stesso partito), “retorica socialista” e concreta collaborazione neoliberista.

La lunga prigionia di Moretti ne è la dimostrazione inconfutabile. E ogni giorno che passa in carcere diventa ancora più inconfutabile.

La sua liberazione immediata metterebbe fine anche al più grande imbroglio “narrativo” giocato sulle menti del popolo di questo disgraziato Paese, costringendo i “dietrologi” a cercarsi un altro mestiere. E forse anche per questo non viene decisa...

*****

Mario Moretti fu arrestato il 4 aprile del 1981. Quindi sono 40 anni precisi precisi che dorme in galera da molto tempo semilibero ma comunque detenuto notturno.

L’anniversario di quelle manette è l’ennesima occasione che il festival della dietrologia non si lascia scappare.

Basta sentire le parole che Gennaro Acquaviva all’epoca del sequestro Moro capo della segreteria di Bettino Craxi ha consegnato in questi giorni a Walter Veltroni che sul Corriere della Sera ci prova sempre a rievocare “i misteri”.

«Non so chi, non so come, ma sono certo che le Brigate Rosse sono state manovrate presentemente dal Kgb. L’infiltrazione sovietica nell’area della protesta violenta era evidente. Nel gruppo romano non lo so non credo, ma nelle Br in genere penso di sì. Bisognerebbe chiedere a Moretti».

Eccoci, un esponente del partito della trattativa insieme a un erede del partito della fermezza per ribadire quello di cui negli atti processuali non si trova traccia. Ma a Mario Moretti tutti o quasi continuano a chiedere la verità quella che lui ha sempre detto a cominciare con il libro intervista a Rossana Rossanda e Carla Mosca che gli chiedevano in che modo lui reagisse al sospetto di ambiguità e trasversalità.

«Ah, con molta serenità e molta tranquillità nel senso che io mi rendo conto che attraverso questa accusa si vuole colpire l’idea dell’autenticità delle Brigate Rosse. La tesi che siano state manovrate dall’esterno è una tesi cara a chi non può sopportare l’idea che in questo paese si siano svolti dei fatti, delle iniziative, si siano giocati dei progetti politici esterni ai giochi di palazzo. Queste illazioni non meritano alcuna considerazione» è la posizione di Moretti che finora nessuno è stato in grado di scalfire concretamente.

Anche se la dietrologia non vuole demordere. Ci sono carriere politiche e giornalistiche costruite sui falsi misteri del caso Moro. Sempre in questi giorni il figlio del capo della scorta di Moro, Domenico Ricci, intervistato da Adnkronos è tornato a intimare a Moretti di “dire la verità”.

Non resta che stare ai fatti. Nel caso Moretti avesse intrallazzato con servizi segreti e potenze straniere non dormirebbe ancora dopo 40 anni in una cella del carcere di Opera.

Il paese anche dopo così tanto tempo rifiuta di fare i conti con quello che fu un fenomeno squisitamente politico perché evidentemente ha paura della propria storia. Al punto da non voler prendere atto che Moretti condannato a sei ergastoli ha pagato per le sue responsabilità e dovrebbe dopo quarant’anni essere scarcerato. Avrebbe pieno diritto alla liberazione condizionata che lui non chiede perché non vuole evidentemente relazionarsi con chi in pratica con la dietrologia gli nega identità politica. Sentirsi rivolgere sempre lo stesso sospetto per uno che sta dentro dal 1981 è se possibile peggio dei sei ergastoli che gli hanno dato i giudici.

In libreria da pochi giorni c’è un saggio “Brigate Rosse: un diario politico” curato dalla ricercatrice Silvia De Bernardinis. Un rendiconto critico e autocritico della storia delle Br a opera di alcuni dirigenti e militanti. Ribadisce il saggio, che dietro le Br c’erano solo le Br.

Fonte

24/10/2019

L'“ergastolo ostativo” è contro la Costituzione

Due sentenze “condivisibili” in due giorni sembrano un miracolo nella notte buia in cui è precipitata la legislazione negli ultimi 20 anni. Quella della Cassazione, che non ha riconosciuto le caratteristiche del metodo mafioso nel caso della banda capitanata dal duo Buzzi-Carminati, l’abbiamo segnalata già ieri.

Subito dopo è arrivata quella della Corte Costituzionale, che ha rovesciato il proprio stesso orientamento in merito all’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, che esclude dalla possibilità di intraprendere il percorso del “reinserimento sociale” per i condannati per una serie di reati considerati di “grande allarme sociale”, quali mafia, “terrorismo”, traffico di esseri umani, ecc.

È il cosiddetto “ergastolo ostativo” – ma il 4 bis viene applicato anche ad alcuni condannati a pene inferiori – che di fatto annulla la “riforma Gozzini” degli anni ‘80. Quella che ha consentito di chiudere, senza altri massacri in stile “carcere di Alessandria” (ad opera di Dalla Chiesa), la stagione delle rivolte carcerarie proponendo un percorso di uscita anticipata rispetto alle “pene edittali” fissate in sentenza, inserendo sconti di pena e permessi temporanei in base alla verifica del comportamento tenuto in carcere dal singolo condannato.

Questa sentenza arriva dopo diversi rigetti di istanze similari, ma poche settimane fa la Grande Camera della Corte Europea aveva sonoramente bocciato il ricorso italiano contro una sentenza che dichiarava l’ergastolo ostativo incompatibile con la legislazione continentale sui diritti dell’uomo. Dunque era inevitabile allineare anche l’orientamento di questo paese a quello vigente in Europa (e, per una volta, non in senso negativo!).

È peraltro da sempre una abitudine tutta italiana, di fronte a problemi seri o addirittura drammatici, fare “il viso dell’arme”. Uno Stato perennemente impigliato con le cosche mafiose in ampie sue frange – a livello dei partiti di governo, parti specifiche delle amministrazioni locali (elettive e non), e persino di magistratura, polizie, carabinieri, ecc. – invece di ripulire se stesso da tali commistioni ha sempre preferito alzare l’asticella delle pene. Certo che vi incorreranno solo i “perdenti”...

E siccome l’ergastolo è già una pena senza termine, ecco che la soluzione – proposta dai magistrati inquirenti, come al solito, in un’anticostituzionale invasione di campo tra poteri teoricamente in “contrappeso” – è stata quella di rendere sempre impossibile uscire dal carcere prima della morte. Non solo ad alcuni mafiosi, ma persino a prigionieri politici in carcere da oltre 30 anni.

Il dettaglio è rivelatore, perché si può in astratto “capire” la preoccupazione per “criminali in piena attività”, strettamente legati a organizzazioni operanti. Ma l’“ostatività” per ultra-sessantenni che non hanno alle spalle alcuna organizzazione attiva da – appunto – 30 anni risulta incomprensibile sul piano razionale. E spiegabile solo con concetti come la vendetta. Che non è un sentimento costituzionalmente apprezzato...

L’articolo 4 bis, infatti, esclude(va) qualsiasi beneficio in assenza di “collaborazione attiva” con i magistrati. Un’appendice della “legge sui pentiti” inserita in un testo che deve invece regolare il modo in cui si sconta una condanna già di suo molto pesante (il famoso “massimo della pena”).

E l’ostatività perpetua viene decisa in un momento – l’inizio della carcerazione, in base al reato commesso – in cui è impossibile sapere se le singole persone condannate saranno nelle stesse condizioni (appartenenza ad un’organizzazione operante, convinzione e disponibilità individuale a parteciparvi attivamente, ecc.) anni e decenni dopo.

E’ insomma un burocratico “buttar via la chiave” che può far gongolare il Salvini dei talk show, non uno Stato che pretende di definirsi democratico e che ha nella sua Costituzione il principio per cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27).

Ma sulla difesa dell’ergastolo ostativo si sono distinti non solo i reazionari duri-e-puri come il leader leghista, ma anche fior di “difensori democratici della legalità”, che hanno introiettato e diffuso per oltre 40 anni un senso comune giuridico per cui tutto è permesso pur di raggiungere un obiettivo considerato “di emergenza” (l’antiterrorismo, l’antimafia, ecc). A riprova che la distanza tra ultradestra e sedicenti “progressisti” è sottile quanto un filo di seta...

Se tutto è permesso agli organi repressivi, siamo nell’anticamera di un regime dispotico, in cui chi cade nelle mani delle “forze dell’ordine” perde ogni diritto. È inutile poi sorprendersi se così tanti “fermati” vengono ammazzati in strada o nei commissariati. Una volta passato il concetto per cui “i criminali” vanno fermati con qualsiasi mezzo, ogni “agente delle forze dell’ordine” viene messo in condizione di improvvisarsi giudice, che decide lì per lì cosa è “più efficiente” fare.

È bene ricordare – l’abbiamo fatto più volte, ma non basta mai – che la semplice possibilità che un condannato all’ergastolo chieda un beneficio qualsiasi (permesso o sconto di pena per buona condotta, ecc.) non significa affatto che poi quella richiesta venga anche soddisfatta. Già ora, e da quando esiste la “Gozzini”, questa concessione avviene dopo molti anni di “osservazione” dei singoli detenuti, è subordinata a una lunga serie di pareri (dallo psicologo al magistrato dell’accusa, al comandante delle guardie penitenziarie, ai direttori dei singoli istituti, ecc).

Certo, è sempre possibile che mafiosi di una certa importanza riescano ad esercitare le proprie “pressioni” su qualche membro della catena di “osservatori” e ottenere quel che non dovrebbero. Ma questo riguarda la qualità e la serietà professionale dei “servitori dello Stato”.

Solo uno Stato che si arrende all’impossibilità di avere e formare “servitori migliori” può ricorrere al “buttar via la chiave”.

Come sempre, la ferocia repressiva burocratizzata è la faccia pubblica dell’impotenza.

Non crediamo che questa sentenza sarà sufficiente a far cambiare l’indirizzo legislativo di una classe politica (tutta, nessuno escluso) mai così tanto ostile allo spirito e alla lettera della Costituzione antifascista. Ma è bene sottolineare che certe porcate immonde – come il 4 bis – sono fuori da quell’orizzonte e vanno iscritte nella “normale” canea reazionaria.

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08/10/2019

“Ergastolo ostativo”, la bocciatura definitiva della Corte Europea

Ora vediamo se, per questa volta, “lo vuole l’Europa” sarà la canzoncina che accompagna una revisione legislativa. Con la marcia funebre, invece che con la fanfara neoliberista.

La Grande Camera della Corte Europea ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’Italia contro l’abolizione dell’ergastolo ostativo. Ovvero quell’Art. 41-bis” dell’Ordinamento Penitenziario che esclude per sempre alcune categorie di condannati all’ergastolo dalla possibilità di scontare la pena usufruendo – se ne ricorrono le condizioni – degli sconti previsti da quella che un tempo si chiamava “Legge Gozzini”.

L’ergastolano Marcello Viola aveva presentato tempo fa a sua volta un ricorso per chiedere se quella pena – esistente soltanto in Italia, tra i paesi europei – fosse o no contrario all’articolo 3 della Convenzione sui diritti umani che vieta trattamenti “inumani e degradanti”.

Con la “sentenza Viola” del 13 giugno scorso una sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato che l’ergastolo ostativo – ossia l’esclusione di qualunque beneficio per i detenuti condannati al carcere a vita per alcuni reati: mafia, “terrorismo”, e altri considerati particolarmente gravi – effettivamente è contrario alla Convenzione europea. Oltre che alla Costituzione italiana – art. 27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” – anche se la Consulta si è espressa in senso contrario quando è stata interpellata, con una sentenza da “mi arrampico sui vetri”.

L’articolo in questione prevede che per accedere a permessi premio o misure alternative al carcere i reclusi per quei reati debbano prima collaborare con i magistrati, diventando in pratica dei “pentiti”. Ma neanche questo, come si sta vedendo in queste ore con il “caso Brusca” (uno dei peggiori killer mafiosi, ma anche uno dei “pentiti” che ha fatto arrestare più affiliati di Cosa Nostra) può essere in Italia considerato sufficiente.

Secondo i giudici di Strasburgo un simile meccanismo esclude la possibilità di reinserimento del detenuto nel sistema sociale. E lo fa a prescindere dai mutamenti che possono avvenire nella personalità e quindi nella condotta del condannato.

In attesa che la Corte europea si pronunciasse, praticamente tutte le forze politiche presenti in Parlamento (tranne i radicali), l’Antimafia, le associazioni dei parenti delle vittime, il sistema dei media mainstream, si erano espressi per mantenere ad ogni costo l’ergastolo ostativo, dipinto come “un caposaldo della legislazione contro il crimine organizzato”.

Una “cazzata” clamorosa, come sa chiunque conosca la materia.

L’applicazione di quel codicillo “ostativo” viene infatti decisa per condannati a reati associativi commessi per ragioni che più diverse non potrebbero essere – per motivazioni, effetti sociali, conseguenze politiche, ecc. – anche se, com’è ovvio, hanno in comune la violenza e la morte.

Abbiamo più volte ricordato, ad esempio, che il concetto di “terrorismo” sembra chiaro, ma non lo è affatto. Tanto che all’Onu non si è mai riusciti a concordare su una definizione che mettesse d’accordo tutti i paesi; o almeno quelli più importanti e “civili”. Per la semplice ragione che ogni paese preferisce poter indicare come “terrorista” qualsiasi oppositore armato, presente o possibile, al punto che un governo può considerare “terroristi” coloro che per un altro (o il successivo) sono dei “resistenti”, “rivoluzionari”, “combattenti per la libertà” e via dicendo.

Per capirci. I nazifascisti definivano “banditi” i partigiani che li combattevano. Con il linguaggio di oggi li avrebbero chiamati “terroristi”, ma questo non avrebbe impedito agli Alleati di aiutarli nella Resistenza.

Non per caso, qualche imbecille parafascista di oggi, ultimamente, ha preso ad applicare l’etichetta di “terrorista” persino a Che Guevara e altri combattenti per il socialismo...

Tornando all’ergastolo ostativo, la sentenza della Grande Camera della Corte Europea non entra affatto nella tipologia dei reati coperti con questa pena, ma si limita a considerare – giustamente – “inumano e degradante” un trattamento che esclude la possibilità stessa di un cambiamento.

E qui bisogna un attimo vedere le cose da vicino. La condanna all’ergastolo, nella legislazione italiana “normale”, è equiparata alla condanna a 40 anni di detenzione. Proprio perché la Costituzione di fatto vieta la condanna a vita. Con gli sconti previsti in caso di “buona condotta” gli anni effettivamente scontati possono scendere fino a 20 (ma è molto raro); e comunque l’eventuale scarcerazione prevede almeno altri cinque anni di libertà vigilata (con firme, controlli, divieto di libera circolazione, ecc). In pratica, nel caso di un condannato all’ergastolo all’età di trent’anni, questo può rivedere la libertà piena quando ormai ha tra i 50 e i 60 anni. Insomma, quando è un’altra persona, assai meno “pimpante” o pericolosa.

Con questo escamotage – molto “italico” – per alcuni decenni si è riusciti a conciliare un dettato costituzionale “libertario” con una prassi giudiziaria decisamente opposta.

Di fatto, i giudici di sorveglianza – quelli addetti al controllo di come ogni singolo condannato sconta la sua pena – decidono se quel singolo detenuto possa usufruire, oppure no, di alcuni permessi o sconti di pena in base all’osservazione condotta da équipe formate da direttori di carcere, comandanti degli agenti di custodia, psicologi, educatori, preti, ecc.

Nessun automatismo. Un detenuto chiede gli venga concesso uno di questi benefici e “la giuria” risponde sì o no, individualmente.

Per corroborare “l’indispensabilità” del “carcere duro” e dell’ergastolo ostativo sono stati sempre buttati avanti i nomi più eclatanti, come Totò Riina o gli orrendi omicidi di Brusca (che però, come “pentito”, ha ottenuto circa 80 permessi e una pena ridotta a 25 anni). Persone che, ovviamente, nessuno vuol vedersi tra i piedi con la possibilità di rifare quel che hanno fatto.

Ma a garantire che ciò non potesse accadere la legge “normale” prevedeva già un accurato “esame di controllo” ogni volta che un ergastolano presentava la sua istanza. Riina, insomma, non avrebbe mai “passato l’esame”.

In base a cosa, dunque, si è preferito il codicillo butta-la-chiave-per-sempre? Probabilmente per la consapevolezza che il sistema mafioso, in Italia, è talmente pervasivo da rendere altamente probabile che qualche membro delle équipe, o gli stessi magistrati di sorveglianza, potessero venir corrotti, minacciati o intimiditi. E numerosi casi dei genere si sono anche verificati (sulla non eccelsa “incorruttibilità” dei magistrati la casistica è ormai sterminata...).

Ma allora l’ergastolo ostativo è solo una dichiarazione di impotenza a garantire il funzionamento della legge, non un “presidio indispensabile nella lotta alla mafia” (il cosiddetto “terrorismo”, come si è visto, è tutt’altra cosa).

E, come sempre accade in questo paese, una classe dirigente impregnata essa stessa di “mafiosità” palese non ha trovato di meglio che scrivere una legge inconcepibile per un paese civile. Non avendo volontà e capacità di sradicare le mafie, si limitano a “mostrarsi durissimi” con quelli che vengono presi (con i perdenti, insomma).

La vergogna, se vogliamo concludere, sta nel fatto che a ricordarcelo sia quella stessa Unione Europea che quotidianamente, con i suoi trattati asimmetrici, sta distruggendo il “modello sociale” del dopoguerra. Quello che qualche tratto di civiltà, pagato a carissimo prezzo con le lotte, lo presentava...

P.s. Contrariamente a quel che titolano in queste ore i più luridi giornali mainstream, questa sentenza europea non “estende i benefici di legge anche a mafiosi e terroristi”. Semplicemente permette che “possano fare domanda”.

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