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03/11/2026

Come la AI ha ridefinito lo scontro tra magistratura ed esecutivo in materia di terrorismo

Leggere con strumenti tradizionali eventi chiave, come il referendum sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo o la sentenza del GIP sul caso Siher, rischia di portare fuori strada nella comprensione di quanto sta accadendo. Stiamo parlando della ridefinizione di un piano di conflitto – tra magistratura ed esecutivo – trasformato dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale che lo ha esasperato nella sua intensità. Inoltre, proprio la recente legislazione sull’ordine pubblico e sul terrorismo, grazie alla presenza pervasiva dell’IA, si rivela un terreno di scontro particolarmente acuto proprio tra l’esecutivo e componenti significative della magistratura.

1. Le cause

Per comprendere perché lo scontro tra esecutivo e magistratura abbia assunto i tratti di una crisi di regime, bisogna esaminare le trasformazioni dell’economia contemporanea. Già all’inizio del Novecento, nella riflessione processualistica di Franz Klein, la controversia giudiziaria veniva inquadrata come una frizione patologica e un ostacolo al fluido funzionamento degli scambi economici, esigendo una risoluzione rapida da parte dello Stato. Nel capitalismo digitale e finanziarizzato del XXI secolo, questa esigenza ha subito una mutazione qualitativa: l’economia neoliberista trasforma la natura del potere esigendo velocità decisionale assoluta, standardizzazione regolatoria e, soprattutto, calcolabilità preventiva degli esiti giuridici.

In questo scenario macroeconomico, il potere esecutivo ha assunto il ruolo di cabina di regia incaricata di garantire la competitività sistemica e il rispetto dei vincoli sovranazionali. Il PNRR implementato nel nostro paese, in questo senso, è un fenomeno paradigmatico perché eleva l’efficienza dell’amministrazione della giustizia a valore autonomo, persino rispetto allo stesso ordinamento giuridico. In questo modo, tentando di rendere autonoma l’amministrazione dall’ordinamento, si intende realizzare la condizione strutturale per il funzionamento del mercato e lo sviluppo economico neoliberali, oltretutto vincolando l’erogazione delle risorse per i magistrati al raggiungimento di rigorosi target quantitativi.

Quando il paradigma economico-politico dominante identifica la certezza del diritto non più nella tutela effettiva dei diritti fondamentali dei soggetti, ma nella prevedibilità statistica e nella rapidità di smaltimento dei flussi, la giurisdizione – strutturalmente concepita dalla Costituzione italiana come un “potere diffuso”, orizzontale e orientato al caso concreto – viene percepita dall’esecutivo come un “potere scomodo”, un fattore di rallentamento e un intralcio all’indirizzo politico-economico di maggioranza. Il processo di autonomizzazione dell’amministrazione della giustizia dal suo ordinamento ha quindi effetti molto seri all’interno delle istituzioni italiane che si danno su più piani, in termini di lotta per il potere, e sono immancabilmente accelerati dall’emergere dell’Intelligenza Artificiale.

Si manifesta qui tuttavia un paradosso politico-economico di primo piano: mentre l’esecutivo legittima la compressione dell’autonomia giudiziaria in nome della modernizzazione, gli stessi promotori della riforma costituzionale del 2026 hanno ammesso esplicitamente che la separazione delle carriere e la tripartizione del CSM non avrebbero inciso minimamente sulla durata dei processi o sull’efficienza degli uffici. La causa profonda della frattura tra esecutivo e magistratura non risiede dunque nella ricerca di un servizio giustizia più efficiente, bensì nella volontà dell’esecutivo di neutralizzare l’imprevedibilità del controllo di legalità, che poggia sull’ordinamento,  sulle scelte allocative e regolatorie del governo che fa proprio il primato dell’amministrazione declinato performativamente.

2. Antropologia di una lotta di potere

Sul piano antropologico-politico, il conflitto riflette una profonda mutazione nella conformazione dei gruppi di potere e nella lotta per il controllo delle risorse simboliche, istituzionali e materiali. Il blocco di potere riunito attorno all’esecutivo opera secondo il paradigma della democrazia maggioritaria verticale e personalizzata, che interpreta l’investitura elettorale come conferimento di un primato incondizionato della politica istituzionale su ogni potere neutro o di garanzia. Le dichiarazioni rese durante la campagna referendaria illuminano sul profilo antropologico dell’esecutivo: dalla rivendicazione del Ministro Carlo Nordio circa la necessità di restituire alla politica il suo “primato costituzionale” (accompagnata dall’affermazione del 18 novembre 2025 secondo cui anche Licio Gelli, nell’includere la separazione delle carriere nel Piano di rinascita democratica della P2, “aveva idee giuste”), alla tesi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni secondo cui governo, forze di polizia e magistratura dovrebbero “lavorare tutti nella stessa direzione” per superare un'“intollerabile invadenza” delle toghe, fino alla sortita televisiva dell’allora capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che ha definito i magistrati “plotoni di esecuzione” esortando a votare Sì per “togliersi di mezzo la magistratura”.

A questa concezione verticale e monistica del comando si contrappone l’antropologia del corpo giudiziario: un gruppo di potere selezionato per cooptazione tecnico-concorsuale, depositario di un sapere specialistico e storicamente strutturato, dal congresso dell’ANM di Gardone del 1965 in poi, attorno al pluralismo culturale delle correnti e alla difesa dell’indipendenza esterna e interna ex artt. 101, 104 e 107 Cost.. I tagli di bilancio hanno accentuato la lotta per le risorse tra questi due blocchi, e al loro interno, che investe innanzitutto il monopolio della selettività penale e il controllo della polizia giudiziaria. Attraverso la separazione delle carriere e la creazione di un CSM esclusivamente requirente, il disegno governativo puntava infatti a recidere il legame del pubblico ministero con la “cultura della giurisdizione”, trasformandolo in un “super-poliziotto” o in un corpo accusatorio ipertrofico e autoreferenziale. Per una calcolata eterogenesi dei fini, l’ipertrofia di un’accusa slegata dalla giurisdizione avrebbe reso inevitabile, in un secondo momento, l’assoggettamento del PM al controllo politico dell’esecutivo, la riscrittura dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.) e l’alterazione della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.).

Parallelamente, lo scontro si dispiega sul terreno delle risorse organizzative, finanziarie e reputazionali. Mentre il governo sottrae risorse al funzionamento ordinario degli uffici e alimenta campagne di delegittimazione mediatica (come le polemiche dell’ottobre 2026 sui presunti rimborsi da 100.000 euro a magistrato), la magistratura vive una crisi di legittimazione interna, segnata dalle degenerazioni correntizie che hanno spinto una quota non marginale dell’elettorato a votare Sì al referendum per esasperazione verso una giustizia percepita come lenta, burocratica e irraggiungibile. Proprio a causa di questo quadro di logoramento reputazionale trova legittimazione la pressione del governo: l’ipotesi, presente nella riforma referendaria, di istituzione di un’Alta Corte disciplinare riservata ai soli magistrati ordinari – lasciando intatte l’unitarietà e l’elettività delle magistrature amministrativa, contabile, tributaria e militare, pur essendo la giustizia contabile contestualmente ridimensionata nella responsabilità  – mirava a innescare quella che la dottrina definisce una “servitù volontaria” dei magistrati, ossia un ripiegamento difensivo e conformista del giudice per timore della sanzione disciplinare.

3. Arriva la grande onda dell’intelligenza artificiale

In questa ridefinizione economica e antropologica dei rapporti di forza tra esecutivo e magistratura, l’Intelligenza Artificiale (IA) non rappresenta uno strumento tecnico ausiliario, ma costituisce il fattore primario della mutazione istituzionale e il nuovo terreno strategico nella lotta tra i gruppi che si scontrano. Con l’approvazione definitiva della Legge 17 settembre 2025, n. 132, il legislatore italiano ha disciplinato agli articoli 14 e 15 l’impiego dell’IA nella pubblica amministrazione e nell’attività giudiziaria, in parallelo all’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

Dal punto di vista dell’economia del potere, l’introduzione di sistemi di IA generativa e di “giustizia predittiva” incarna la visione della calcolabilità integrale: trasforma l’interpretazione giurisprudenziale da atto ermeneutico singolare a calcolo probabilistico standardizzato, alimentato da database operazionali e documentali sviluppati per “evitare decisioni contrastanti nelle singole sezioni dei Tribunali”. In questo modo, il controllo dell’architettura algoritmica sposta silenziosamente il baricentro del potere dall’ordine giudiziario al potere esecutivo e ai fornitori tecnologici privati. Inoltre, come rilevato dalla dottrina magistratuale, mentre la Legge n. 132/2025 stanzia appena un miliardo di euro per l’intero ecosistema nazionale, singole multinazionali tecnologiche come Microsoft investono somme ottanta volte superiori, rendendo lo Stato dipendente da infrastrutture computazionali proprietarie.

All’interno dell’ordinamento, la lotta per la risorsa algoritmica oppone il Ministero della Giustizia al Consiglio Superiore della Magistratura. Attraverso l’art. 15 della Legge n. 132/2025, il Ministero rivendica il governo dell’implementazione tecnologica e dell’organizzazione dei servizi, oltre a mantenere il controllo indiretto sulla formazione tramite la Scuola Superiore della Magistratura. Di contro, il CSM – con il fondamentale Parere sul DDL 1146/24 adottato il 24-25 settembre 2025 (Delibera n. 5/PP/2025) e le successive Linee guida sull’uso dell’IA emanate l’8 e il 15 ottobre 2025 – ha alzato una barricata costituzionale a difesa dell’autonomia della giurisdizione, denunciando i rischi strutturali legati all’integrazione dell’IA nelle banche dati giudiziarie ministeriali.

Qui, un serio pericolo individuato dal CSM riguarda la profilazione dei magistrati e la sorveglianza produttiva: l’uso di algoritmi ministeriali consente infatti di monitorare gli orientamenti, i tempi di decisione e la conformità statistica di ciascun giudice, trasformando il supporto organizzativo in uno strumento di valutazione gerarchica e di condizionamento dell’indipendenza interna. A ciò si salda il rischio dell’opacità della “scatola nera” (black box) e l’erosione del potere di selezione: poiché i modelli di IA generativa operano su base probabilistica e non deterministica, fornendo la risposta statisticamente più verosimile anziché quella giuridicamente fondata, un sistema privo di trasparenza algoritmica sottrae al giudice quello che, riprendendo Roberto Calasso, la dottrina definisce il “potere reale della selezione”.

Sullo sfondo emerge infine la trappola dell’automation bias e il conseguente corto circuito disciplinare. Sebbene l’art. 15 della Legge n. 132/2025 (in linea con il Considerando 40 dell’AI Act) stabilisca formalmente che l’IA funge solo da “ausilio cognitivo” lasciando al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge e sulla valutazione delle prove, la pressione ministeriale, ad esempio per lo smaltimento dei carichi PNRR, genera il fenomeno psicologico e organizzativo dell’automation bias, ossia l’adeguamento acritico del giudice al suggerimento della macchina. Tale dinamica innesca un paradosso letale: una sentenza redatta affidandosi alla sintesi opaca di un algoritmo configura una “motivazione apparente” o mancante, passibile di integrare l’illecito disciplinare tipico dell’emissione di provvedimenti privi di motivazione. L’esecutivo spinge dunque il giudice verso l’automazione per ragioni di efficienza economica, ma al contempo predispone gli strumenti disciplinari per colpirlo. Nel contesto della contraddizione tra amministrazione e ordinamento, radicalizzata dalla IA, il “normale” funzionamento dell’Intelligenza Artificiale pone il magistrato in condizioni di lavoro fatte di regolare incertezza, rendendo permanenti le condizioni di scontro tra magistratura ed esecutivo.

4. La decretazione di urgenza come terreno di scontro tra magistratura ed esecutivo

Se la riforma costituzionale ha rappresentato il tentativo – respinto dal corpo elettorale – di ridisegnare dall’alto l’architettura dei poteri, la prassi quotidiana di governo ha perseguito il medesimo obiettivo di marginalizzazione del potere legislativo e di compressione del sindacato giurisdizionale attraverso l’uso sistematico della decretazione d’urgenza in materia di ordine pubblico, sicurezza e terrorismo. L’abuso dell’art. 77 della Costituzione non costituisce più una deviazione episodica dettata da contingenze straordinarie, ma una precisa tecnica di governo che trasforma la produzione normativa penale in un flusso continuo di provvedimenti governativi immediatamente esecutivi, convertiti dal Parlamento in tempi contingentati mediante il ricorso alla questione di fiducia.

L’esempio paradigmatico di questa torsione istituzionale è offerto dalla genesi del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”. Presentato originariamente come disegno di legge ordinario di iniziativa dei Ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto, il testo è stato improvvisamente sottratto al fisiologico esame parlamentare – ove pure aveva suscitato rilievi critici da parte dell’ANM, del CSM e dell’accademia – e trasfuso integralmente nel Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, poi convertito senza modificazioni nella Legge 9 giugno 2025. L’accelerazione governativa, giustificata sul piano mediatico con la necessità di reagire a disordini di piazza (come gli scontri di Torino di quel periodo), si è poi saldata con i decreti-legge in materia migratoria (D.L. n. 145/2024 e D.L. n. 158/2024, convertiti nella L. 9 dicembre 2024, n. 187) e con l’ulteriore decreto sicurezza varato il 20 ottobre 2026, delineando una spirale panpenalistica permanente.

La decretazione d’urgenza securitaria non si limita a moltiplicare le fattispecie incriminatrici – gonfiando i carichi pendenti e persino contraddicendo frontalmente gli obiettivi di riduzione dell’arretrato fissati dal PNRR per il 2026 – ma opera una radicale mutazione antropologica del patto costituzionale. Si assiste al definitivo slittamento semantico  dalla “sicurezza dei diritti” (intesa, nella tradizione garantista, come garanzia delle libertà individuali contro l’arbitrio del potere pubblico) al “diritto alla sicurezza”, eretto a valore tirannico e a vera e propria “religione di massa” del tempo presente. Come teorizzato dalla sociologia politico-criminale di Loïc Wacquant, lo Stato contemporaneo, incapace di governare le insicurezze economico-sociali generate dai mercati globali, sposta la paura collettiva verso bersagli visibili, allestendo spettacoli pubblici di severità punitiva in grado di colpire questi bersagli almeno dal punto di vista simbolico.

Sul piano antropologico, questo “nuovo populismo penale” –  che sacrifica le garanzie dell’imputato sull’altare della sicurezza collettiva e della vittima – opera una frattura dicotomica dello spazio sociale tra il “dentro” (la comunità dei cittadini conformi e dei tutori dell’ordine) e il “fuori” (una massa eterogenea di soggetti qualificati come ostili). Riprendendo le categorie della filosofia politico-giuridica sulla genealogia dell’ostilità, il discorso normativo del governo seleziona il “nemico” e ne definisce il trattamento differenziato, escludendolo di fatto dalle garanzie della Rechtsgemeinschaft (la comunità giuridica contrattualistica ed egualitaria) a favore di una concezione organica della comunità maggioritaria.

Questa operazione antropologica radicalizza lo scontro tra esecutivo e magistratura perché impone al giudice un’applicazione selettiva e asimmetrica della legge penale. Applicazione che, oltretutto, non ha niente a che vedere con il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.). Da un lato, si assiste alla tutela degli apparati e all’indulgenza verso l’illegalità dei “colletti bianchi”: mentre il governo abolisce il reato di abuso d’ufficio (scelta censurata dalla Corte di Cassazione il 5 marzo 2025 per violazione degli obblighi internazionali di prevenzione del crimine nella pubblica amministrazione) e introduce con decreto-legge la “tregua fiscale” corredata da cause di non punibilità per i reati tributari attivabili fino al giudizio d’appello, esso innalza contestualmente uno scudo d’immunità simbolica e materiale attorno alle forze di polizia, coprendone le spese legali e inasprendo le pene per i reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336, 337 e 583-quater c.p.), arrivando persino a escludere per tali fattispecie la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (esclusione poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta il 10 novembre 2025).

Dall’altro lato, il culmine dello scontro tra esecutivo e magistratura si registra laddove il decreto sicurezza (D.L. n. 48/2025) mira ad annichilire la discrezionalità giudiziale, espropriando il magistrato del potere di valutare l’offensività concreta della condotta (come già tentato in passato con la riforma della legittima difesa) per arrivare a punire la mera inerzia corporea. Con l’introduzione dei nuovi delitti di rivolta negli istituti penitenziari (art. 415-bis c.p.) e nei Centri di permanenza per i rimpatri (art. 14, co. 7.1 T.U. Imm.), il legislatore d’urgenza ha espressamente stabilito che “costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva” agli ordini impartiti, inserendo inoltre tali reati nel circuito ostativo dell’art. 4-bis, co. 1-ter, ord. penit.. In questo modo, una condotta di mera disobbedienza non violenta – che la giurisprudenza consolidata della Cassazione aveva sempre ritenuto penalmente irrilevante e passibile al più di sanzione disciplinare interna ex art. 77 reg. es. ord. penit. – viene equiparata per decreto alla rivolta violenta, costringendo il magistrato a punire col carcere duro la semplice immobilità dei corpi dei detenuti o dei migranti trattenuti, così come di chi attua un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo o delle madri di neonati private del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.

5. Gli algoritmi predittivi e la mutazione autoritaria dello Stato

La radicalizzazione dello scontro antropologico tra componenti dello stato sul terreno dell’ordine pubblico e del terrorismo compie un salto di qualità decisivo attraverso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei dispositivi di prevenzione e repressione. Con il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026, seguito dal conclusivo D.Lgs. n. 179/2026), il Governo ha esercitato la delega conferita dagli articoli 16 e 24 della Legge n. 132/2025 per adeguare l’ordinamento nazionale all’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) esattamente negli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati membri: l’impiego di sistemi di IA per le attività di polizia e la sicurezza pubblica.

Sul piano antropologico-giuridico, l’innesto di algoritmi predittivi e di sistemi biometrici (Capo III, artt. 7-10 del D.Lgs. n. 160/2026) trasforma l’essenza stessa del diritto penale e dell’attività di pubblica sicurezza. La funzione dei software di polizia predittiva e di profilazione del rischio non è quella di accertare un fatto storico-fenomenico già commesso, bensì quella di calcolare una previsione probabilistica sul comportamento futuro di un individuo o di una categoria sociale (ad esempio il rischio di recidiva o di devianza urbana). Poiché tali algoritmi vengono addestrati su serie storiche di dati giudiziari e di polizia che riflettono l’azione selettiva pregressa del controllo sociale, essi incorporano e occultano inevitabilmente bias discriminatori su base etnica, geografica o socio-economica.

Ne deriva quella che la dottrina penalistica definisce “stigmatizzazione algoritmica” e cristallizzazione di un “sospetto di gruppo”. L’Intelligenza Artificiale fornisce un abito di neutralità matematico-scientifica all’antropologia securitaria del governo: la pressione investigativa, il filtraggio biometrico (art. 7 D.Lgs. n. 160/2026), l’acquisizione forzosa dei dati delle schede SIM dei migranti ordinata dal Questore (art. 12 D.Lgs. n. 145/2024) e l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” in luoghi pubblici per prevenire minacce terroristiche “reali e prevedibili” (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 160/2026, integrati dal nuovo art. 359-ter c.p.p.) convergono nel creare un diritto penale della prevenzione totale. Mentre l’esecutivo esalta l’efficacia tecnologica del controllo preventivo, la cultura giurisdizionale denuncia il pericolo di una mutazione autoritaria dello Stato di diritto, in cui l’individuo cessa di essere giudicato per ciò che fa e viene neutralizzato preventivamente per ciò che l’algoritmo calcola egli possa essere.

6. Lo stato di eccezione strisciante

L’interazione tra il tentativo di revisione costituzionale della magistratura e la proliferazione di decreti-legge securitari delinea una vera e propria lotta per il potere sovrano all’interno dell’ordinamento italiano. Per definire quale potere sia in palio e con quali modalità si svolga il conflitto, è necessario ricorrere alle categorie della dottrina dello Stato di Carl Schmitt o di Santi Romano contrapponendole al paradigma del costituzionalismo garantista contemporaneo.

Secondo la celebre formulazione schmittiana (“Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”), nello stato normale il momento autonomo della decisione politica è ridotto al minimo dall’imperio della norma giuridica; nello stato di eccezione, invece, il sovrano spezza questo equilibrio, sospendendo la norma per affermare il primato della decisione pura dettata dalla necessità. Nel sistema costituzionale italiano vigente, che non contempla una clausola generale di sospensione dei diritti analoga all’art. 48 della Costituzione di Weimar o all’art. 16 della Costituzione francese, non si assiste a un colpo di Stato formale, bensì a una normalizzazione strisciante dello stato di eccezione attraverso l’uso politico della decretazione d’urgenza.

Come chiarito dalla teoria giuspubblicistica, mediante la decretazione d’urgenza l’esecutivo si appropria della “forza di legge”: atti che non sono formalmente leggi parlamentari ne acquisiscono il vigore vincolante, realizzando una scissione tra il presidio garantista della legge e la sua forza coattiva. Il potere per cui si combatte è dunque il monopolio dell’ultima parola sulla validità e sull’applicazione effettiva del comando politico. Da una parte si afferma la pretesa sovrana dell’Esecutivo: forte dell’investitura maggioritaria, il Governo rivendica il potere di qualificare unilateralmente le emergenze (migratorie, securitarie, economiche) e di adottare misure extra ordinem o derogatorie che non devono subire “intralci” o svuotamenti da parte del sindacato giurisdizionale. Nella visione governativa, la legge positiva e il decreto-legge sono strumenti immediati dell’indirizzo politico di maggioranza, e il giudice deve limitarsi a un’applicazione meccanica e servente, lavorando nella medesima direzione dell’autorità politica. Dall’altra parte si delinea il contropotere diffuso della Giurisdizione, che oppone alla legittimazione democratica maggioritaria la legittimità costituzionale. Poiché nello Stato costituzionale di diritto nemmeno il legislatore d’urgenza è onnipotente, il giudice esercita un potere di freno e di invalidazione o disapplicazione ogni volta che la “forza di legge” del decreto governativo collide con i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), con i requisiti di temporaneità e proporzionalità dell’emergenza o con il primato del diritto dell’Unione Europea (artt. 11 e 117 Cost., art. 47 CDFUE).

7. La sovranità algoritmica contesa

La contesa sul potere computazionale si articola così su tre fronti giurisdizionali permanenti, sintetizzati nella matrice seguente e analizzati nel dettaglio delle loro implicazioni processuali.

Il primo fronte: la demolizione giurisdizionale della “scatola nera” amministrativa

Nel tentativo di accelerare l’azione di governo e ridurre i margini di contestazione, l’amministrazione pubblica ricorre sempre più massicciamente a decisioni algoritmiche, spaziando dalle assegnazioni del personale pubblico agli appalti ex art. 30 D.Lgs. n. 36/2023, fino ai controlli sulle imprese e alla gestione dei flussi amministrativi ex art. 14 L. n. 132/2025. Quando l’esecutivo utilizza algoritmi proprietari o ad apprendimento profondo il cui funzionamento interno resta oscuro (black box), esso tenta di creare una zona franca sottratta al sindacato di legittimità, ponendo il cittadino disarmato di fronte a un potere computazionale incomprensibile.

La giurisprudenza amministrativa – a partire dalle storiche sentenze del Consiglio di Stato (nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019 e 881/2020) fino alle pronunce del TAR Lazio – Roma (sent. n. 1895/2026) e del TAR Catania (giugno 2026) – ha eretto una barriera contro questa pretesa tecnocratica. Qualificando l’algoritmo come un “atto amministrativo informatico” soggetto in toto alla Legge n. 241/1990, i giudici amministrativi hanno imposto sei principi inderogabili, imperniati sulla trasparenza algoritmica (l’obbligo per l’amministrazione di tradurre la “formula tecnica” nella “regola giuridica” sottesa, rendendola intelligibile anche ai non esperti, pena la qualificazione del dispositivo come “difettoso” e illegittimo) e sulla “riserva di umanità” (human in the loop). Impedendo che la macchina agisca come decisore unico e insindacabile, il giudice riafferma che ogni arretramento dell’umano rispetto al dovere di motivazione viola l’art. 24 Cost. e determina l’invalidazione del provvedimento governativo.

Il secondo fronte: il controllo del GIP e del PM sulla biometria di polizia nel D.Lgs. n. 160/2026

Sul terreno dell’ordine pubblico e dell’antiterrorismo, il D.Lgs. n. 160/2026 (entrato in vigore il 30 settembre 2026) ha codificato una delicatissima linea di demarcazione tra l’autonomia operativa delle Forze di polizia (dipendenti dal Ministero dell’Interno) e il controllo dell’Autorità Giudiziaria. Sebbene l’art. 3 del decreto consenta alla polizia di ricorrere all’IA per incrementare l’efficienza delle proprie attività – imponendo una “revisione umana qualificata” prima di adottare atti incidenti sulla sfera giuridica dei cittadini – e l’art. 4 autorizzi collaborazioni sperimentali con enti di ricerca e soggetti privati, il terreno di scontro esplode nella disciplina dei trattamenti biometrici (artt. 7-10).

Da un lato, il legislatore delegato ha dovuto recepire il divieto europeo di scraping non mirato (estrazione automatizzata e indiscriminata di immagini facciali da internet o da telecamere a circuito chiuso per popolare database di riconoscimento facciale, vietata dagli artt. 2, 8 e 13 del D.Lgs. n. 160/2026) e il divieto di trarre dalla categorizzazione biometrica inferenze su razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale o convinzioni religiose (art. 7). Dall’altro lato, l’art. 8 del D.Lgs. n. 160/2026 e il nuovo art. 359-ter c.p.p. abilitano l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi pubblici per prevenire minacce terroristiche “reali e prevedibili” o minacce imminenti alla vita e all’incolumità fisica, mentre l’art. 10 disciplina il riconoscimento facciale a posteriori per le indagini di polizia giudiziaria.

Si consuma esattamente nell’art. 10 del D.Lgs. n. 160/2026 la lotta per il potere tra apparati di sicurezza e giurisdizione: mentre nella prima ipotesi contemplata dalla norma (art. 10, secondo comma) la polizia non può attivare il riconoscimento facciale a posteriori senza una preventiva autorizzazione motivata del Giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta del Pubblico Ministero, nella seconda ipotesi l’autorizzazione giudiziale preventiva non è richiesta. La magistratura conserva tuttavia l’arma processuale definitiva: come stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 160/2026 e ribadito dalla dottrina processualpenalistica, qualsiasi sconfinamento della polizia dai termini e dalle condizioni legali, o l’assenza dell’autorizzazione del GIP ove prescritta, fa scattare la sanzione dell’inutilizzabilità probatoria degli elementi raccolti con modalità lesive dei diritti fondamentali. Il giudice penale si conferma così l’unico arbitro capace di espungere dal processo i frutti della sorveglianza tecnologica governativa.

Il terzo fronte: la “riserva di sospetto” contro la giustizia predittiva e l’inversione dell’onere della prova

L’ultimo e più profondo punto di scontro riguarda l’ingresso degli output algoritmici di polizia predittiva e di profilazione del rischio all’interno del ragionamento probatorio e cautelare del giudice penale. Nell’ambito della decretazione d’urgenza securitaria, la spinta degli apparati investigativi è quella di utilizzare i punteggi probabilistici generati dall’IA per avviare indagini esplorative su intere fasce marginalizzate o per chiedere al giudice l’applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base di un report algoritmico di pericolosità sociale.

Di fronte a questa torsione tecnocratica del processo penale, la giurisprudenza e la dottrina costituzionalistica italiana hanno elaborato il principio cardine della “riserva di sospetto” e la cosiddetta “clausola di sbarramento”, sancendo in primo luogo l’illegalità radicale della pesca a strascico computazionale. La probabilità statistica elaborata da una macchina non può infatti mai sostituire il “sospetto ragionevole” fondato su fatti specifici, oggettivi e verificabili: l’input algoritmico può al più costituire il punto di partenza per un’attività investigativa umana, ma ogni atto d’indagine deve essere preceduto da un quid di concretezza fenomenica che l’IA non può né creare né surrogare.

Al divieto di indagini esplorative basate sulla mera profilazione si affianca il rifiuto categorico della cautela probabilistica e la difesa dell’onere costituzionale della prova. Nel nostro ordinamento, il pericolo che giustifica la restrizione della libertà personale deve essere “concreto”, ossia ancorato a fatti specifici della vita dell’imputato, e mai desunto da una proiezione matematica basata su serie storiche e dati aggregati riguardanti soggetti terzi, incapace per sua natura di cogliere la discontinuità o l’eccezionalità della condotta umana individuale. Un’ordinanza di custodia cautelare che si limiti a recepire esclusivamente un report di rischio algoritmico viene pertanto censurata in quanto viziata da “motivazione apparente” e priva di vaglio critico individualizzato. Se si ammettesse il valore probatorio o cautelare dell’output predittivo, si consumerebbe infatti una sovversione radicale del giusto processo attraverso l’inversione dell’onere della prova: non sarebbe più la pubblica accusa a dover dimostrare la responsabilità dell’individuo “oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì l’imputato a dover “smentire” una probabilità matematica generata da un algoritmo opaco.

8. Radiografia di uno scontro istituzionale in atto

Risulta evidente che il conflitto tra potere esecutivo e potere giudiziario in Italia non è riducibile a una disputa corporativa sulle carriere dei magistrati, ma rappresenta l’epicentro di una transizione epocale della forma Stato.

In primo luogo, emerge, nonostante i colpi inferti dal neoliberismo tecnologico, la resilienza dell’architettura del 1948 accompagnata, nello stesso tempo dal persistere di un conflitto istituzionale. La vittoria del “No” con il 53% dei voti al referendum costituzionale ha impedito che il principio del primato della politica maggioritaria scardinasse formalmente l’unicità del CSM e l’indipendenza del pubblico ministero. Tuttavia, il fatto che una parte non marginale dell’elettorato abbia sostenuto la riforma segnala una crisi di fiducia profonda tra società civile e amministrazione della giustizia. Finché la magistratura non saprà riformare dall’interno i propri meccanismi di governo autonomo per superare le degenerazioni correntizie e finché lo Stato non investirà risorse strutturali sugli organici anziché su riforme ordinamentali punitive, l’esecutivo continuerà a perseguire per via legislativa ordinaria ciò che gli è stato precluso per via costituzionale: il condizionamento dei criteri di priorità dell’azione penale e l’attrazione della polizia giudiziaria nella propria sfera d’influenza.  

In secondo luogo, viene alla luce l’insanabile cortocircuito tra emergenza securitaria ed efficienza economica che mina dall’interno la strategia governativa. Da un lato, in linea con le esigenze di calcolabilità dell’economia moderna e ai vincoli del PNRR, l’esecutivo esige dai tribunali una drastica riduzione dei tempi processuali e una standardizzazione efficientista delle decisioni. Dall’altro lato, utilizzando la decretazione d’urgenza come strumento di consenso simbolico e di costruzione antropologica del “nemico” – criminalizzando il dissenso, la resistenza passiva e la marginalità sociale – lo stesso esecutivo inonda gli uffici giudiziari di nuove fattispecie penali, arresti in flagranza e procedimenti di convalida, rallentando i tempi complessivi del processo penale e scaricando poi sulla magistratura la responsabilità politica delle scarcerazioni e delle disapplicazioni imposte dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione Europea.  

Infine, nel XXI secolo la linea di difesa della democrazia costituzionale si è spostata sul codice sorgente degli algoritmi pubblici, elevando la doppia riserva – “di umanità” e “di sospetto” – a nuovo baluardo della separazione dei poteri. L’Intelligenza Artificiale è un’onda divenuta infrastruttura attraverso la quale il potere esecutivo tenta tanto di controllare e profilare dall’interno il lavoro del giudice tramite le banche dati ministeriali e la giustizia predittiva, quanto di espandere dall’esterno il controllo preventivo sui corpi e sugli spazi pubblici mediante la polizia predittiva e la biometria remota disciplinate dal D.Lgs. n. 160/2026. In questo scenario, la difesa anche corporativa e di potere, dell’indipendenza della magistratura coincide con la difesa dell’umanesimo giuridico: solo il presidio congiunto della riserva di umanità (che vieta la delega del giudizio e dell’atto amministrativo alla black box algoritmica) e della riserva di sospetto (che vieta di sostituire l’accertamento del fatto storico con il calcolo probabilistico di pericolosità sociale) consente oggi alla giurisdizione di adempiere al mandato affidatole dalla Carta del 1948, fungendo da limite contro ogni tentativo di trasformare l’Intelligenza Artificiale in strumenti di sovranità assoluta.

9. L’orizzonte del conflitto: tra sovranità computazionale ed emergenza permanente

Alla luce di questo percorso, il vero baricentro della crisi istituzionale italiana non va cercato nelle pur aspre battaglie da aula parlamentare o nelle polemiche post-referendarie del marzo 2026, ma nella convergenza strutturale tra tre vettori finora analizzati separatamente: l’imperativo liberista della calcolabilità assoluta, la torsione antropologica del comando maggioritario e l’innesto dell’Intelligenza Artificiale nella decretazione d’urgenza su ordine pubblico e terrorismo. È esattamente in questa saldatura che lo scontro tra esecutivo e magistratura compie un salto di specie, abbandonando il terreno novecentesco dei conflitti di attribuzione per trasformarsi in una contesa radicale sul paradigma stesso del potere contemporaneo.

Se sul piano economico il capitalismo finanziarizzato e i vincoli tecnocratici (dal PNRR in poi) esigono la neutralizzazione, per via amministrativa, della giurisdizione, dettata dall’ordinamento, come “potere diffuso” perché imprevedibile e non standardizzabile, e se sul piano antropologico-politico il blocco governativo rivendica il primato incondizionato della decisione verticale per “togliersi di mezzo” ogni contropotere di garanzia, è nell’intersezione tra legislazione securitaria d’emergenza e infrastrutture algoritmiche che questo disegno trova il suo dispositivo operativo più formidabile. La decretazione d’urgenza permanente (dal “Pacchetto Sicurezza” del D.L. n. 48/2025 fino al decreto sicurezza dell’ottobre 2026) e l’architettura della sorveglianza computazionale (D.Lgs. n. 160/2026 e art. 359-ter c.p.p.) non operano su binari paralleli, ma si alimentano reciprocamente in un circolo chiuso. L’emergenza su ordine pubblico e terrorismo fornisce la giustificazione politica e simbolica per sospendere le garanzie ordinarie e tipizzare la figura del “nemico” interno ed esterno (il dissidente, il marginale, il migrante); l’Intelligenza Artificiale, a sua volta, fornisce a questa eccezione permanente l’infrastruttura materiale per farsi sistema, rivestendo la selettività punitiva e il “sospetto di gruppo” con l’abito dell’oggettività matematico-statistica.

Quando la prevenzione del terrorismo o il controllo della piazza vengono affidati all’identificazione biometrica remota in tempo reale e ad algoritmi predittivi di pericolosità sociale, e quando contemporaneamente si tenta di piegare il giudice all’automation bias delle banche dati ministeriali sotto la minaccia del rigore disciplinare, la posta in gioco cessa di essere la semplice architettura del processo. La posta in palio diventa la sostituzione dello Stato costituzionale di diritto con uno Stato della prevenzione algoritmica integrale, in cui l’esecutivo – alleato con i grandi oligopoli tecnologici privati detentori della potenza di calcolo – aspira a riassorbire dentro la propria catena di comando tanto l’input securitario di polizia quanto l’output applicativo del giudice.

In questo scenario, vicende emblematiche come il referendum del 22-23 marzo o le pronunce giurisdizionali di sbarramento come la sentenza del GIP sul caso Siher non rappresentano solo episodi di resistenza, ma linee del fronte di una battaglia costituente non dichiarata. Ogni volta che un giudice disapplica una norma d’urgenza lesiva dei diritti fondamentali, dichiara inutilizzabile un dato biometrico raccolto fuori dal perimetro del controllo giurisdizionale, o rifiuta di convalidare una misura cautelare fondata sul calcolo probabilistico di una black box, interrompe il corto circuito tra decisione sovrana d’eccezione e automatismo computazionale. È su questo crinale estremo – dove l’emergenza securitaria si fa algoritmo e l’algoritmo pretende di farsi legge – che si deciderà nei prossimi anni se la Costituzione del 1948 resterà uno strumento utilizzabile a garanzia del pluralismo, a prescindere dalle logiche autoreferenziali di potere tipiche della magistratura, o se verrà silenziosamente riscritta dal codice sorgente di una nuova sovranità tecnocratica e autoritaria.

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31/07/2026

Acciaierie d’italia, il governo propone una resa di stato

Per Usb servono nazionalizzazione e tutele straordinarie per tutti i lavoratori

Il tavolo convocato oggi [ieri, ndr] dal Governo sul futuro di Acciaierie d’Italia si è aperto con l’annuncio di una resa politica e industriale.

Di fronte al decreto della Corte d’Appello di Milano, che impone la sospensione entro 90 giorni delle attività dell’area a caldo di Taranto, il Governo ha dichiarato di voler riperimetrare la gara sugli impianti a freddo e sulle attività che potranno continuare. Una prospettiva presentata senza indicare cosa si produrrà, con quali volumi, con quali investimenti e soprattutto con quanti lavoratori.

Questa non è una soluzione industriale. È la gestione amministrativa della progressiva dismissione del gruppo.

Il problema non è quanto deciso dalla magistratura. Siamo di fronte alla sesta pronuncia consecutiva e al risultato di quattordici anni di errori, rinvii, deroghe e scelte sbagliate compiute dalla politica e dai diversi Governi che si sono succeduti.

La magistratura non può diventare l’ennesimo alibi dietro il quale nascondere l’assenza di una strategia per l’acciaio, per Taranto e per l’intero sistema industriale nazionale.

Il Governo ha affermato di avere avuto pronta, fino a ieri, una soluzione industriale. Oggi sostiene invece che tutto sarebbe stato cancellato dalla decisione della Corte d’Appello. Una ricostruzione che non convince e che conferma l’assoluta fragilità del percorso seguito fino a questo momento.

Da mesi vengono prospettate soluzioni tra loro contraddittorie, mentre si continua a trattare con soggetti privati che hanno già dichiarato di non voler investire risorse proprie. Nel frattempo, sui lavoratori diretti, sugli addetti degli appalti e sui dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria vengono scaricati tutti i costi degli errori commessi dallo Stato e dalla politica.

La riperimetrazione della gara sull’area a freddo, senza un progetto produttivo definito, rischia di rappresentare soltanto un ulteriore passaggio verso lo spezzettamento del gruppo e la cancellazione della produzione primaria di acciaio in Italia.

Per USB resta necessaria una scelta chiara: la nazionalizzazione di Acciaierie d’Italia.

Il Governo sostiene che la proprietà pubblica non avrebbe modificato gli effetti del provvedimento giudiziario. La questione posta da USB è un’altra: la nazionalizzazione serve per assumere il controllo delle decisioni industriali, programmare gli interventi ambientali, garantire gli investimenti, difendere la produzione nazionale di acciaio e tutelare l’occupazione.

È quanto è stato fatto nel Regno Unito di fronte al rischio di fermata di British Steel e alla possibile perdita della capacità nazionale di produrre acciaio. Quando è in discussione un settore strategico, uno Stato interviene direttamente e non si limita ad attendere le decisioni dei privati.

Acciaierie d’Italia dispone già di lavoratori, tecnici e professionalità in grado di garantire la gestione e la ripartenza degli impianti. Manca una decisione politica all’altezza della situazione.

Accanto alla nazionalizzazione, è necessario aprire immediatamente un confronto su strumenti straordinari di tutela per tutti i lavoratori, senza distinzioni tra diretti, appalti e Ilva in amministrazione straordinaria. Servono garanzie occupazionali, continuità salariale e strumenti nuovi, capaci di accompagnare una vera transizione industriale e ambientale senza scaricarne i costi sulle persone.

Qualora il Governo abbia invece deciso di chiudere l’area a caldo e rinunciare alla produzione di acciaio a Taranto, deve dirlo apertamente e assumersi la responsabilità politica, industriale e sociale di questa scelta. In quel caso, Taranto e i lavoratori dovranno ricevere compensazioni straordinarie e garanzie reali, non nuovi ammortizzatori sociali destinati ad accompagnare la perdita dei posti di lavoro.

Dopo gli interventi delle organizzazioni sindacali, il Governo ha proposto l’avvio immediato di un tavolo tecnico per definire un “piano straordinario”, coinvolgendo i ministeri interessati, le organizzazioni sindacali, la Regione Puglia e il Comune di Taranto.

La proposta di aprire una discussione tecnica trova USB favorevole. È necessario verificare nel merito tutte le ricadute del provvedimento giudiziario, le prospettive industriali, gli investimenti possibili e gli strumenti straordinari necessari per tutelare l’intero perimetro occupazionale.

Questa disponibilità non comporta però alcun arretramento. Per USB la nazionalizzazione resta lo strumento principale per garantire il controllo pubblico delle scelte industriali, la continuità della produzione siderurgica, gli investimenti ambientali e la salvaguardia di tutti i lavoratori.

Il piano straordinario non può ridursi alla ricerca di nuovi investitori privati, alla riconversione delle aree liberate o alla gestione delle conseguenze della fermata. Deve prevedere un ruolo diretto dello Stato e affrontare immediatamente il tema delle garanzie occupazionali e salariali per i lavoratori diretti, degli appalti e di Ilva in amministrazione straordinaria.

USB parteciperà al confronto tecnico, ma con un presupposto politico preciso: nessuna soluzione potrà essere considerata credibile se rinuncia alla produzione di acciaio, spezza il gruppo o scarica ancora una volta sui lavoratori il costo delle scelte compiute dalla politica.

Per USB la tregua è finita. Non sono più accettabili scuse legate alla magistratura, all’Europa o alle decisioni degli enti locali.

Il Governo deve avere il coraggio di compiere la scelta necessaria per salvaguardare produzione e occupazione: nazionalizzare la fabbrica, garantire tutti i lavoratori e costruire un vero piano pubblico per l’acciaio in Italia.

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14/06/2026

Quando la giustizia esclude e uccide

A Torino due giovani coinvolti nelle inchieste sulle manifestazioni per la Palestina si sono tolti la vita. Tra divieti di dimora, misure cautelari sproporzionate e il diniego a partecipare a un funerale, emerge una riflessione più ampia sul potere della magistratura, sul diritto penale come strumento di controllo e sulla progressiva criminalizzazione del dissenso.

Talvolta episodi apparentemente marginali o circoscritti mettono in luce dinamiche sociali consolidate e consentono di apprezzare come le rigidità culturali si radichino non solo nelle grandi questioni, ma anche nelle piccole pratiche quotidiane.

In alcuni settori della magistratura sembra esservi, non da oggi, una scarsa consapevolezza di quel “potere terribile” di cui la stessa è titolare, un potere il cui esercizio discrezionale incide profondamente sui diritti fondamentali, sulla libertà e sulle condizioni personali dei soggetti che lo subiscono.

La capacità di soppesare attentamente le conseguenze delle proprie azioni, cardine di quell’etica della responsabilità su cui ci si interroga da almeno un paio di secoli, richiede, per evitare di prendere decisioni incongrue, anche un minimo di empatia con la vita reale delle persone, con le loro relazioni, con le loro fragilità, anche.

Partiamo dall’inizio. Ho conosciuto F. alcuni mesi fa, perché era uno dei giovani denunciati dalla polizia per le manifestazioni a favore della Palestina dell’autunno scorso. Con sorprendente velocità, a F. e a diversi suoi compagne e compagni sono state applicate nel febbraio di quest’anno una serie di misure cautelari.

F., originario della provincia di Savona, a differenza di tutti gli altri e le altre, si è visto applicare la misura del divieto di dimora a Torino, città dove viveva da diversi anni, dove aveva studiato, dove aveva le sue più importanti relazioni amicali e affettive.

Questa decisione, confermata dal Tribunale del riesame, l’aveva gettato nello sconforto. Nell’ultima conversazione telefonica che aveva avuto con il mio studio gli era stato spiegato che si trattava di una misura temporanea, destinata ad essere modificata o revocata nel giro di qualche mese.

Dopo un paio di giorni F. ha deciso di togliersi la vita. Non so dire che peso gli orrori del mondo, di questo mondo sempre più plasmato dal linguaggio e dalla grammatica della guerra, segnato da diseguaglianze e sopraffazioni, possano avere avuto sulla sua scelta così definitiva e radicale. Certo è che dal biglietto che ha lasciato sull’auto, prima di gettarsi da un dirupo, sembra di capire che il provvedimento giudiziario, che riteneva profondamente iniquo, abbia avuto un peso non irrilevante.

Non ho conosciuto, invece, direttamente C. Anche lui è stato di recente denunciato a Torino per le manifestazioni e i cortei a favore della Palestina e purtroppo anche lui, a sua volta, pochi giorni fa, ha deciso di mettere fine alla sua esistenza.

Le sue compagne e i suoi compagni gli hanno dedicato la scorsa settimana un commosso ricordo collettivo. Alcuni tra loro, colpiti a loro volta dalla misura dell’obbligo di dimora a Torino (tra l’altro proprio nello stesso procedimento in cui anche F. era coinvolto) hanno urgentemente chiesto alla giudice di poter partecipare sabato 6 giugno al suo funerale. Le esequie si sarebbero tenute a Settimo Torinese, un comune che confina con Torino, ma a cui, visti gli obblighi cautelari in corso, avrebbero potuto accedere solo previa autorizzazione della giudice che aveva in carico il fascicolo.

Costei, preventivamente contattata nella mattinata di venerdì, si era detta disponibile a concedere tale autorizzazione, salvo poi allontanarsi dall’ufficio nel pomeriggio, senza dare indicazioni di sorta. L’istanza è stata così assegnata al magistrato di turno che ha ritenuto di respingerla con una laconica motivazione, fondata su “l’assenza di legame parentale, nonché l’inesistenza di comprovate ragioni, quali quelle ad esempio di salute, rilevanti dal punto di vista costituzionale”, una motivazione che, in tutta evidenza, trascura quella dimensione profonda ed etica dei rapporti affettivi che sfugge alla rigidità delle norme.

Anche il colloquio esplicativo che chi scrive ha avuto sabato mattina con lo stesso giudice, a decisione già presa, non ha minimamente inciso sulle sue convinzioni.

Vale la pena allora di formulare alcune brevi considerazioni.

La prima rimanda alla stessa misura applicata: un obbligo di dimora, accompagnato dall’obbligo di fare rientro a casa nelle ore serali e notturne. Il minimo che si può dire è che appare altamente illogica la scelta di applicare un presidio cautelare di tal fatta a fronte di reati che, in ipotesi d’accusa, sarebbero stati commessi in orario non serale e nella stessa città dove viene imposto l’obbligo.

Ci si trova di fronte, come pare ovvio, a una misura meramente punitiva, scarsamente adeguata rispetto alle esigenze cautelari che pretenderebbe di neutralizzare. Peraltro, sul fronte della risposta giudiziaria ai reati di piazza, da tempo Torino riveste un ruolo di avanguardia in ambito nazionale.

Da una, ancora parziale, raccolta di dati sui processi in corso contro i manifestanti Pro Palestina, fatta da avvocate e avvocati della Rete di resistenza legale, risulta che a differenza di molti altri circondari, dove in genere si procede con imputati a piede libero, a Torino i procedimenti avviati sono non solo decisamente più numerosi, ma anche caratterizzati da una pletora di misure cautelari.

In diversi casi, 27 in totale, la Procura ha richiesto l’applicazione di misure di particolare afflittività, dagli arresti domiciliari sino alla custodia in carcere, in contrasto con il principio del minimo sacrificio necessario, ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Per fortuna tali richieste nella quasi totalità dei casi sono state respinte dai giudici, che hanno però applicato numerose misure non custodiali, modulandole diversamente a seconda dei reati contestati.

La seconda osservazione, invece, riguarda la decisione del giudice di respingere la richiesta di partecipazione al funerale. Una giustizia che espunge da sé ogni sentimento di umana compassione e sensibilità finisce per assumere i tratti morali dell’ingiustizia.

In astratto la funzione delle norme (per paradossale che possa sembrare, anche di quella di natura meramente cautelare), e della loro applicazione giudiziale, deve essere finalizzate alla costruzione di migliori relazioni sociali.

La vicenda in esame appare paradigmatica di un’idea del diritto penale governato da una visione punitiva, una visione, come è stato detto, verticale e autoritaria, che privilegia l’applicazione rigidamente formale della legge, indifferente a qualsiasi comprensione del contesto umano, delle dinamiche e delle interazioni che lo sostanziano.

“L’intelligenza delle emozioni” applicata alle decisioni giudiziarie e amministrative significa anche questo, saper riconoscere il dolore e la vulnerabilità altrui, essere capace di tener conto della storia concreta delle persone, rispettare la loro dignità e i loro bisogni emotivi ed esistenziali.

Lunga è la strada da percorrere se solo si pone mente alla circostanza che, solo poche settimane fa, attraverso l’uso di quella vergognosa norma sul fermo preventivo introdotta con l’ultimo decreto sicurezza, 91 aderenti ai movimenti anarchici sono stati bloccati, portati e trattenuti in questura per diverse ore, perché volevano partecipare ad un presidio a ricordo di due loro compagni morti.

Infine, mi pare che l’intero episodio ponga, a prescindere dal caso concreto, una serie di interrogativi di non poco conto. Senza scomodare impervi paragoni con vicende dell’antichità, in cui pure erano a confronto le ragioni dello Stato e la pietà verso i defunti, il tema è quello del dovere o meno di rispettare decisioni (o leggi) ingiuste o che si ritiene contrastino con la propria coscienza.

La questione ha risonanze antiche e richiama il conflitto tra diritto e morale, tra l’osservanza del comando giuridico e l’autodeterminazione delle persone. Quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso, il tema della disobbedienza è entrato nel lessico della politica e viene costantemente praticato dai più svariati movimenti, ambientalisti ed ecologisti, ma anche antagonisti e/o territoriali.

Da tempo, ad esempio, gli attivisti del Movimento No Tav, a fronte delle decine di ordinanze prefettizie, che da eccezionali sono ormai divenuti la normalità della militarizzazione del territorio valsusino e che individuano attorno al cantiere una zona rossa inaccessibile ai cittadini, hanno deciso coscientemente di trasgredirle.

Parimenti, di fronte all’emissione di fogli di via obbligatori dalla Valle per le persone non residenti, nell’ovvio tentativo di allontanarle, neutralizzandone la partecipazione politica, hanno deciso di violarli, rivendicando pubblicamente tali violazioni.

Non è un caso che nel 2023 questo Governo, così attento alla repressione di tutto ciò che si connette con la protesta sociale, abbia, con l’ennesimo decreto legge poi convertito in legge, inasprito fortemente le sanzioni per la violazione del foglio di via, portandole da sei a diciotto mesi di reclusione e prevedendo una multa fino a 10.000 euro, trasformando anche il reato da contravvenzione a delitto, per evitare possibili future prescrizioni.

Con altro decreto di legge di qualche anno fa, emanato da un Governo di altro colore politico, sono state inserite, tra i parametri per stabilire la pericolosità sociale dei proposti alle misure di prevenzione come la sorveglianza speciale, “le reiterate violazioni del foglio di via”.

Così, una violazione di un mero precetto, quello che in dottrina viene definito un reato di mera disobbedienza, appunto, in cui la condotta incriminata consiste nell’inosservanza di un obbligo o di un semplice divieto formale, in contrasto con il fondamentale principio di offensività, diventa l’ennesimo tassello di quella progressiva torsione del sistema penale verso le misure di prevenzione, che assicurano, non a caso, maggior velocità decisionale e minor tassatività dei presupposti normativi.

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26/04/2026

Gli orrori del 41 bis. I pericolosi libri negati ad Alfredo Cospito

Il Pg ricorre in Cassazione per bloccare acquisti autorizzati dal Tribunale di Sorveglianza: contestati testi ritenuti portatori di messaggi di disobbedienza e critica sociale. Sullo sfondo la decisione imminente di Carlo Nordio sul rinnovo del 41 bis ad Alfredo Cospito.

Alfredo Cospito aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari l’autorizzazione per acquistare una serie di libri e un Cd. La direzione del carcere non aveva dato corso alla decisione. Il procuratore generale ha presentato ricorso in Cassazione affinché l’ok dei giudici venga annullato.

I libri sono: “Dio gioca a dadi con il mondo” di Giuseppe Mussardo edizioni Castelvecchi; “L’incubo di Hill House” di Shirley Jackson edizioni Adelphi; “Gli altri figli di Dio” di Catherine Nixey ed. Bollati Botinghieri. “Ghost Story” di Peter Straub ed. Fanucci. Il cd è “Who Let the Dogs Out” di Lambrini Girls.

Il Pg solleva dubbi sulla base delle recensioni prese dalla rivista online Rock Nation che direbbe che i testi sono espliciti e provocatori, un manifesto contro il sistema, il patriarcato e le ingiustizie sociali, intrecciano anarchia e attivismo femminista... 

Secondo la Procura generale non è opportuno che “un detenuto con il percorso dell’attuale reclamante acquisti libri e CD veicolanti messaggi di disobbedienza e di contestazione istituzionale”.

Questo è il clima in cui nei primi giorni di maggio il ministro della Giustizia Carlo Nordio deciderà se prorogare o meno la tortura del 41 bis che affligge Cospito dal 2022 per decisione del ministro Marta Cartabia. La decisione appare scontata. Il detenuto anarchico continua a pagare il coraggio con cui aveva fatto un lunghissimo sciopero della fame contro il carcere duro che riguarda in Italia oltre 700 reclusi.

Tutto ciò nonostante la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo si fosse detta favorevole a sostituire il 41 bis con il regime dell’alta sicurezza, meno afflittivo. È un storia che appare senza fine. Quello sciopero della fame è stato considerato in pratica “a scopo di terrorismo”. È una vicenda in cui magistratura e politica non litigano. Anzi vanno d’amore e d’accordo. E di garantisti in giro non se ne vedono.

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06/03/2026

Per un NO di sana e robusta Costituzione

di Marco Lucentini

Come autorevolmente scritto dai docenti universitari di procedura penale della Associazione Gian Domenico Pisapia, (grandissimo e compianto avvocato, tra gli autori della riforma che introdusse in Italia nel 1988 il processo accusatorio) “... se la separazione delle funzioni di accusa, difesa e giudizio è un connotato di qualunque sistema processuale che voglia dirsi autenticamente accusatorio ... la modifica costituzionale insita in questa riforma rischia di portare ad un mutamento genetico del P.M., destinato a configurarsi sempre più come organo schiacciato su mere istanze di repressione ed ad un suo conseguente rafforzamento”.

Il dibattito che si è sviluppato a seguito della approvazione della Legge Costituzionale del 30.10.2025 sconta infatti proprio questa contraddizione: se dal punto di vista tecnico la fisiologia del giudizio accusatorio è fondata sulla parità delle parti processuali davanti ad un giudice terzo ed indipendente da accusa e difesa, la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti licenziata dal Parlamento non offre alcun contributo alla affermazione del giusto processo prevista dall’art. 111 della Costituzione.

In altri termini le garanzie e l’esercizio del diritto di difesa sono destinati a cedere inevitabilmente il passo davanti al progressivo consolidamento del diritto penale processuale e sostanziale del “nemico”, costituito dagli innumerevoli provvedimenti liberticidi in tema di negazione del diritto di manifestazione ed espressione del pensiero ed attacco alle pratiche collettive difformi rispetto all’indirizzo di governo.

È una visione reazionaria della società quella che sostiene la politica in tema di sicurezza promossa dal governo Meloni, anche sulla scorta di evidenti corresponsabilità del pensiero debole del centrosinistra: per i poteri forti ed il sottobosco di colletti bianchi legati alle varie consorterie politiche e finanziarie, varrà ancora di più il sistema di immunità/impunità, mentre per gli esclusi dal banchetto il processo penale avrà le caratteristiche dello strumento volto alla difesa sociale. Evidentemente la cosiddetta democrazia liberale non può tollerare il conflitto sociale e l’opposizione politica.

D’altro canto l’eccezione normativa trasformata in strumento ordinario di regolamentazione e risoluzione delle contraddizioni non è una novità nella storia repubblicana: il potere esecutivo e quello legislativo hanno in passato delegato la Magistratura per intervenire manu militari nel contrasto alle diverse emergenze ritenute pericolose per la tenuta dell’ordine costituito (dalla stagione della lotta alla sovversione ai maxi processi organizzati per reprimere la criminalità organizzata, dalla lotta alla delinquenza di strada fino al contrasto dello spaccio di droga).

Dal periodo di Mani Pulite in poi lo scontro tra i poteri dello Stato si è fatto tuttavia sempre più feroce, proprio in base alla necessità per il Potere Politico di sottrarre a quello Giudiziario le prerogative che avevano consentito a questo di elaborare in autonomia le proprie strategie, con le conseguenti resistenze della Magistratura intera a rientrare nell’ambito della subordinazione istituzionale.

Infatti al centro del contrasto di questi giorni non può certo essere considerata la foglia di fico della separazione tra P.M e Giudici. Volendo considerare solo i dati relativi alle modifiche dell’Ordinamento Giudiziario introdotte dalla riforma Cartabia nel 2022 (che prevedeva la possibilità di decidere il passaggio da una carriera all’altra una sola volta nel percorso professionale del magistrato e, comunque, con il cambiamento della sede distrettuale – regione –) negli ultimi anni la percentuale dei passaggi è stata solo dello 0,31%.

L’elemento cruciale, invece, che assume un rilievo dirimente per comprendere la finalità della riforma costituzionale Nordio/Meloni, è lo sdoppiamento dei Consigli Superiori cui dovrebbero far capo le due carriere – giudicante e requirente – con la novità rappresentata dalla introduzione di un terzo organo chiamato Alta Corte Disciplinare.

Se è già indicativo della finalità perseguita il paradossale sistema di ingresso dei membri togati in organi di rilevanza costituzionale, il quale dovrebbe avvenire tramite un’estrazione a sorte, sono davvero eloquenti i requisiti previsti per fare parte, sempre con sorteggio, della Corte Disciplinare: giudici e p.m. che hanno svolto o svolgono funzioni di legittimità – Cassazione – da sempre in maggioranza affini professionalmente ad una visione conservativa e verticistica dell’ordine giudiziario, diversa storicamente da quella espressa dai giudici di merito.

C’è poco da aggiungere. Se fosse stato effettivamente a cuore del Legislatore il rafforzamento del processo accusatorio le soluzioni sarebbero state diverse e più importanti. Tutte da adottare con legge ordinaria: ad esempio tornare allo spirito originario del codice di procedura penale, ripristinando la formazione della prova in modo orale e nel contraddittorio delle parti, impedendo l’ingresso nel fascicolo processuale delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria e dal P.M. nelle indagini preliminari. Oppure limitare la rinnovazione degli atti processuali mediante lettura dei verbali delle prove testimoniali assunte in precedenza, rendere effettivo il diritto di difesa dell’imputato aumentando le facoltà esercitabili dall’avvocato anche in relazione alla possibilità di svolgimento di accertamenti con l’ausilio di consulenti qualificati.

Nulla di tutto questo è rinvenibile nella riforma Nordio/Meloni: la modifica costituzionale è diretta ad assicurare una sostanziale omogeneità tra i Poteri dello Stato, riconoscendo la supremazia del Potere Esecutivo rispetto agli altri; basta considerare quanto già avviene alle Camere con la decretazione di urgenza su temi sensibilissimi come la sicurezza ed i voti di fiducia con cui si tacita qualunque dibattito parlamentare.

Se il referendum su questo disegno autoritario dovesse confermare con il SI la tenuta della revisione costituzionale, non sono difficili da prevedere i passaggi successivi che saranno messi in campo sulla “Giustizia”: ridimensionamento con progressiva abolizione del principio di obbligatorietà dell’azione penale e sottrazione al P.M. della funzione di direzione e coordinamento delle indagini di polizia giudiziaria, che saranno svolte e concluse in piena autonomia dagli organi investigativi con relativa selezione di fatti, autori e contesti da perseguire.

Cosa ci separa a quel punto dallo stato di Polizia?

La vittoria del NO significa togliere alla deriva reazionaria uno strumento pensato per essere funzionale alla compressione dei diritti fondamentali, per riportare a fare prevalere i principi di eguaglianza e libertà rispetto a quello di autorità, contro la logica e le politiche di guerra e genocidio fondate sulla impunità dei poteri forti.

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04/03/2026

No Sociale, verso la manifestazione del 14 marzo, si comincia venerdi a Roma

Il percorso del No Sociale al referendum del 22/23 marzo sulla controriforma costituzionale della giustizia varata dal governo Meloni sta entrando nel vivo del suo percorso, mentre le adesioni continuano ad aumentare. In molti hanno dunque colto la sfida, che è insieme politica e democratica, che troverà il suo momento culmine nella manifestazione nazionale del 14 marzo, a Roma, prima di lavorare pancia a terra fino alla votazione referendaria.

Dopo il flash mob e la conferenza stampa sotto Montecitorio, lo scorso mercoledì, si avvicinano tre appuntamenti centrali della campagna per il NO sociale al referendum. Il primo è l’assemblea pubblica organizzata a Piazza Vittorio, a Roma, venerdì 6 marzo. Seguono poi Napoli, il giorno successivo, con un’altra assemblea all’Istituto di Studi Filosofici (ore 10:30, via Monte di Dio 14), e Milano lunedì 9 marzo (ore 16:30, viale Monza 140).

Nel comunicato di lancio dell’assemblea romana, gli organizzatori ricordano che chi sta oggi costruendo il No Sociale, contro il governo Meloni e le sue politiche, portate avanti in maniera bipartisan (basta guardare i governi locali della finta opposizione parlamentare), sono oggi quelle stesse persone che pochi mesi fa hanno animato le piazze del “Blocchiamo Tutto”, e ancora oggi rivendicano un modello (dalla scuola ai posti di lavoro, passando per i quartieri) che si fondi sugli interessi popolari e non sulle esigenze di un’economia di guerra. 

“Ci sentiamo impegnati in prima persona in un referendum – si legge nel testo di lancio dell’assemblea del 6 – che deve sbarrare la strada ad un governo autoritario, antidemocratico e antipopolare. Sconfiggere il governo diventa un obiettivo da praticare e far crescere in ogni ambito sociale, politico, culturale del paese. Questo governo ha chiarito in più occasione di essere espressione degli interessi neocorporativi e di classe di imprenditori, affaristi, faccendieri, ceti sociali ad alto reddito.
Per far ingoiare al resto della società le disuguaglianze sociali e l’insopportabile concentrazione delle ricchezze, l’aumento delle spese militari e della logica di guerra, il controllo sui mass media e sulle possibilità di espressione politica, il governo Meloni sta instaurando lo stato di polizia e la criminalizzazione di chi manifesta per le strade non avendo a disposizione altri strumenti di espressione democratica. Con l’intimidazione e la paura vogliono ricacciare tutte e tutti dentro casa, in silenzio e subalterno”.

I nodi della guerra esterna ed interna dettano l’agenda politica del paese, mentre il No Sociale guarda a un cambio di rotta radicale, che ponga al centro di un governo di alternativa “tutte le esigenze sociali sul piano dei salari e degli interessi dei lavoratori, del diritto all’abitare, delle libertà politiche”, che sul terreno della battaglia referendaria e della manifestazione nazionale del prossimo 14 marzo “devono poter convergere” perché non riguardano “più solo i rapporti di subalternità tra magistratura ed esecutivo”.

Il No Sociale rilancia dunque una campagna capillare di informazione e organizzazione sui territori, con al centro tre punti:
1) il NO alle controriforme istituzionali che stanno portando praticamente alla decostituzionalizzazione della vita politica e democratica del paese, così come è un no allo stato di polizia voluto dal governo che vuole spazzare via le libertà di manifestazione ed espressione e accanirsi ulteriormente contro gli immigrati;
2) il NO alla guerra sociale del governo contro i poveri, i salari dei lavoratori, i senza casa, le esigenze popolari;
3) il NO all’economia di guerra e al militarismo, alla complicità con Israele sul quale il governo intende trascinarci per nascondere disuguaglianze sociali ormai crescenti e insopportabili.

Come abbiamo scritto ieri, la manifestazione nazionale del 14 marzo “diventa inevitabilmente anche un appuntamento generale contro la guerra e un governo servile verso Usa, Israele e la Nato”. Il percorso di avvicinamento diventa, dunque, ancora più importante, in quanto dovrà rappresentare quella che, è evidente, è l’unica reale opposizione di questo paese. Partiamo da Roma, ci si vede il 6 marzo in Piazza Vittorio.

Ricordiamo che per aderire al Comitato No Sociale si può scrivere a nosociale2026@gmail.com

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05/02/2026

Torino - Scarcerati i tre arrestati per gli scontri di sabato, il governo va in testacoda

I tre manifestanti arrestati per gli scontri di sabato a Torino hanno lasciato il carcere per essere posti a misure cautelari diversificate.

A decidere in tal senso è stata la giudice Irene Giani che, alla luce delle dichiarazioni rese durante gli interrogatori di garanzia, ha convalidato gli arresti, disponendo però misure cautelari alternative al carcere.

Per il più giovane dei tre, il 22enne Angelo Simionato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli altri due arrestati, il 31enne Pietro Desideri e il 34enne Matteo Campaner, hanno l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

“La montagna repressiva partorisce topolini giudiziari” – commenta l’Osservatorio Repressione che da anni monitora l’escalation autoritaria nel nostro paese – “Dopo giorni di titoli urlati, accuse iperboliche e una campagna politica-mediatica costruita sul mito dell’“emergenza Torino”, arrivano le prime decisioni dei giudici. E raccontano una storia molto diversa da quella agitata dal governo”.

Sugli scontri risultano poi esserci altri 24 indagati sui quali le indagini proseguiranno le prossime settimane. Per ora sono denunce a piede libero per resistenza, violenza a pubblico ufficiale, travisamento, inosservanza ai provvedimenti delle autorità. Tra i reati che potrebbero essere contestati la Procura ipotizza anche quello di devastazione che prevede pene pesanti, ma per ora procedono contro ignoti.

Per i manifestanti scarcerati l’accusa è di resistenza e violenza contro pubblico ufficiale, in un caso vengono aggiunti la rapina in concorso e lesioni. Gli agenti della Digos di Torino hanno riconosciuto uno dei tre, incensurato, dal giaccone rosso che indossava. Viene individuato nel gruppo che colpisce l’agente di polizia ma piuttosto nitidamente si vede che è piuttosto distanziato.

Negli altri due casi non c’è alcuna prova che abbiano colpito i poliziotti. Per uno dei due imputati “Il livello di offensibilità della sua condotta risulta contenuto, visto che nessun agente è stato ferito dalla sua condotta. Serve un presidio cautelare, ma l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziario è maggiormente adeguato rispetto alla detenzione in carcere, idoneo a costituire un valido monito disincentivante alla reiterazione delittuosa” è scritto nel dispositivo che ha portato alla decisione della scarcerazione sostituita dall’obbligo quotidiano di firma.

“È la dimostrazione plastica dello scarto tra la narrazione repressiva e la tenuta giuridica delle accuse. Se davvero fossimo stati di fronte a un quadro di terrorismo, eversione, devastazione organizzata, le misure cautelari sarebbero state ben altre” – segnala l’Osservatorio – “Invece, mentre i tribunali ridimensionano, la politica rilancia. Perché l’obiettivo non è la giustizia, ma l’intimidazione”.

Contro la decisione della giudice torinese ha subito tuonato Salvini definendola una vergogna, mentre la Meloni domenica aveva addirittura chiesto ai magistrati di procedere per “tentato omicidio”, una accusa contraddetta dalle stesse telecamere e fotografie che ritraevano l’agente di polizia in ospedale coccolato dalla premier ma in ottime condizioni, tanto da essere rapidamente dimesso.

Una “invasione di campo”, quello della Meloni, finalizzato strumentalmente all’ennesimo attacco contro i magistrati e al referendum sulla riforma della giustizia del prossimo marzo.

In secondo luogo per commettere il reato di tentato omicidio, secondo il codice penale, bisogna infatti compiere “atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto”. I magistrati torinesi, sulla base dei primi riscontri investigativi, non ipotizzano questo reato. Il servizio televisivo e fotografico apparecchiato dalla Meloni in ospedale con gli agenti “feriti” si è rivelato a tale scopo come un boomerang fattuale.

Di aver esagerato nelle speculazioni sugli scontri di Torino, sembra essersene accorto anche il ministro degli Interni Piantedosi, il quale nelle comunicazioni al Senato ha rettificato non poco il tiro contro chi partecipa alle manifestazioni rispetto al discorso fatto il giorno prima alla Camera. Le affermazioni di Piantedosi sui manifestanti con gli ombrelli come fiancheggiatori hanno suscitato una diffusa ironia, mentre le critiche arrivate al ministro anche da ambienti legati al mondo dell’ordine pubblico devono avergli suggerito maggiore cautela.

L’esecutivo comunque vorrebbe mantenere il suo ruolino di marcia sul nuovo, ennesimo, decreto sicurezza, una misura che – insieme ad altre come i ddl sull’antisemitismo – sembra avere come ossessione repressiva proprio le manifestazioni, ossia quello che rimane l’unico strumento di espressione politica pubblica per chi non dispone di visibilità nei mass media mainstream o nelle sedi istituzionali.

“Quando la repressione non regge nelle aule di giustizia, si sposta fuori: nelle misure preventive, nelle indagini a strascico, nei fogli di via, nei Daspo urbani, negli interrogatori ai minorenni, nella costruzione permanente di un clima di paura” – afferma l’Osservatorio Repressione – “Torino è diventata un laboratorio. Non di sicurezza, ma di governo autoritario del conflitto sociale”.

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24/01/2026

Al referendum sulla giustizia si vota NO

La riconfigurazione istituzionale, di cui il referendum giustizia rappresenta un tassello rilevante, è un puzzle più ampio composto dal progetto del premeriato e dalle proposte di legge che renderebbero il sistema elettorale per le Comunali ancor meno democratico.

Lo spostamento del potere legislativo sempre più nelle mani dell’esecutivo e sempre meno nell’organo costituzionalmente titolato a esercitarlo in via primaria – il Parlamento; la personalizzazione e la verticalizzazione del potere, la marginalizzazione di settori sociali sempre più ampi (per via di una minore partecipazione politica ed elettorale, ma anche per leggi elettorali “escludenti”) non nascono certo con Giorgia Meloni. Anzi, hanno visto tra gli attori protagonisti molti di coloro che oggi, nelle file del centrosinistra, si strappano le vesti e gridano al rischio fascismo.

Lo Stato autoritario moderno, infatti, è più frutto delle trasformazioni dell’imperialismo, del sempre maggior livello di centralizzazione dei capitali, insofferenti alle regole democratiche. Queste trasformazioni vengono assecondate, a ritmi differenti, da una classe politica che mira alla configurazione di un potere “ab solutus” da qualunque forma di controllo democratico.

Potere al Popolo dà indicazioni per il NO al referendum del 22-23 marzo. Allo stesso tempo non riconosce né nella conservazione dell’esistente né nella risposta del campo largo una soluzione. Lavoreremo nelle prossime settimane per articolare la nostra posizione e per una campagna indipendente per il NO, con una iniziativa nazionale per dare visibilità alla nostra posizione.

Per continuare nel solco della costruzione di un’opzione politica indipendente tanto dall’ultradestra quanto dal centrosinistra, abbiamo discusso dei prossimi passi che ci dovranno condurre verso le elezioni politiche del 2027.

Siamo stati chiari, già a partire dall’iniziativa al teatro l’Aquila del 25 Ottobre: Potere al Popolo vuole essere presente alle prossime elezioni politiche per costruire una rappresentanza politica indipendente, capace di sfidare il bipolarismo liberista tanto sul terreno sociale, sostenendo in primis un sindacalismo indipendente e conflittuale, quanto su quello dell’orizzonte per il quale lavoriamo: la lotta delle idee che ognuna e ognuno di noi conduce quotidianamente, sui posti di lavoro, in scuole e università, sui territori e anche sui media, è uno dei motori necessari a inventare e a creare la strada che ci faccia uscire dal vassallaggio sotto NATO e imperialismo e sperimenti elementi di un nuovo socialismo, adatto ad affrontare le sfide del XXI secolo.

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31/12/2025

Smontiamo la montatura

Una montatura politico/giudiziaria che deve essere smantellata. Questo è il caso dell’arresto di Mohammed Hannoun e degli altri palestinesi attivi in Italia.

In essa sono fin troppo evidenti sia le contraddizioni giuridiche che le ingerenze e gli obiettivi politici.

Non può essere liquidato come un dettaglio il fatto che 88 delle 306 pagine dell’ordinanza che ha portato agli arresti siano state di fatto scritte dagli apparati di intelligence dello stato israeliano. Si tratta di una ingerenza evidente quanto inaccettabile, che ipoteca tutto il resto.

In secondo luogo, l’aver criminalizzato la raccolta in Italia di fondi destinati a istituzioni palestinesi di Gaza e in Cisgiordania avviene contemporaneamente alla decisione del governo israeliano di espellere o vietare l’ingresso a ventidue ong e organizzazioni umanitarie da Gaza.

Non solo si continua così ad affamare e ad aggravare le condizioni di vita dei palestinesi, ma si vuole anche impedire che questa articolazione del genocidio avvenga senza più testimoni sul campo.

Bloccare i finanziamenti dall’estero e spazzare via ogni presenza internazionale è il combinato disposto genocida che Israele intende applicare cinicamente e sistematicamente.

Dopo aver cercato di cancellare i palestinesi sul piano politico (il politicidio) e militare (bombardamenti e uccisioni di massa), adesso si vuole eliminare anche la stessa dimensione umanitaria della questione palestinese, facendola apparire come disdicevole, sospetta, inutile.

Seminare il dubbio sulle raccolte fondi che in questi mesi hanno coinvolto migliaia di persone, scuole, associazioni, parrocchie e quant’altro, è una delle forme più subdole per cercare di depotenziare l’ondata di empatia popolare verso i palestinesi. Dunque che le raccolte fondi proseguano e si intensifichino nonostante questa operazione.

C’è poi l’aspetto politico interno a rendere ancora più inaccettabile e inquietante questa montatura politico/giudiziaria.

Non solo si accetta l’ingerenza e la visione israeliana sullo stesso operato della magistratura (cosa già avvenuta nel caso di Anaan Yaesh e gli altri due palestinesi sotto processo a L’Aquila), ma si agevola l’operazione scatenata da mesi dagli apparati ideologici e di sicurezza dello stato israeliano.

L’obiettivo dichiarato è quello di smantellare il vasto movimento di solidarietà popolare con la lotta dei palestinesi e il riconoscimento politico del loro diritto alla resistenza contro l’occupazione coloniale israeliana.

In questi due anni l’egemonia sionista sulla comunicazione politica e nel dibattito pubblico ha subìto sconfitte pesanti. Un genocidio in diretta non poteva passare come esercizio del “diritto alla sicurezza di Israele”. In questo sanguinoso trucco non ci cascava quasi più nessuno, se non i sionisti e quelli a libro paga di Israele.

L’escalation militare della “guerra sui sette fronti” scatenata da Tel Aviv, pur ottenendo risultati materiali sul campo, non era riuscita a compensare o rovesciare la sconfitta politica a livello internazionale.

A quel punto la guerra israeliana si è spostata dal fronte alla “guerra cognitiva” nei paesi europei (nella maggior parte del mondo è inutile persino provarci…). In Italia soprattutto, perché in questo paese erano venute crescendo mobilitazioni popolari di massa che hanno fatto vacillare la complicità politica di un governo di destra che si ritiene il “miglior alleato” di Israele.

È cominciata così la controffensiva politico/mediatica che ha visto prima ostracizzare in ogni modo personalità influenti come Francesca Albanese, poi attivare i ministri del governo Meloni (Istruzione e Interni) per normalizzare con la forza scuole, università e piazze. Una “manina” a questa controffensiva sembra averla data anche il presidente dell’ANP Abu Mazen con la sua legittimazione politica alla Meloni e la delegittimazione della solidarietà italiana alla Palestina. Infine, a far quadrare il cerchio. è venuta fuori l’iniziativa di settori della magistratura disponibili a farsi portavoce delle istanze israeliane contro i palestinesi in Italia.

Il precipitato di tutto questo è poi avvenuto anche in sede parlamentare, dove la destra ha rovesciato tutto il suo livore antipalestinese contro un’opposizione fin troppo cedevole perché strumentale. Quest’ultima, infatti, invece di tenere la testa alta ha calato subito le braghe, come quasi sempre avvenuto in questi ultimi decenni proprio sulla Palestina.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questi anni è che di fronte agli attacchi sionisti e dei loro manutengoli occorre tenere fermo il punto sul piano politico, senza concedere nulla alla loro narrazione. Non sono abituati a incontrare resistenze, ragione per cui vanno in tilt e cominciano a muoversi in modo scomposto. Basta leggere le pagine dei vari gruppi sionisti per averne una dimostrazione.

Dunque, a partire da subito, occorre mettersi al lavoro per demolire la montatura contro Mohammed Hannoun e i palestinesi e affrontare in modo coordinato quella che sarà la campagna di criminalizzazione del movimento di solidarietà con il popolo palestinese in Italia. Servirà una grande determinazione e altrettanta duttilità. Non sarà molto utile chi strilla più forte, ma chi saprà agire sulle molte contraddizioni del nemico.

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Il diavolo nei dettagli. L’inchiesta di Genova sui “finanziatori di Hamas”

Le note a piè di pagina dell’ordinanza di arresto contro i presunti finanziatori italiani di Hamas

Mentre i telegiornali ci stordivano con la storia dei presunti finanziamenti al terrorismo travestiti da beneficenza verso la Palestina, io ho passato il fine settimana effettivamente a leggermi le 300 pagine dell’ordinanza di arresto contro questi nuovi sospetti. Adesso vi racconto tutto per filo e per segno e senza ipocrisie, però voglio partire da un dettaglio passato inosservato che in apparenza non c’entra niente con questa inchiesta, da una nota a piè di pagina dell’ordinanza di arresto. Voglio partire proprio da qui perché noi in questi giorni abbiamo sentito anche da chi in teoria simpatizza con il movimento a favore della Palestina le soliti frasi di circostanza: “Fiducia nella giustizia”, “la magistratura fa solo il suo dovere” e noi quindi dobbiamo prima di tutto sgombrare il campo da qualsiasi favola sulla presunta neutralità della giustizia.

Perché qui abbiamo a che fare, mi dispiace dirlo ai devoti della magistratura ma non intendo usare mezzi termini, con dei giudici che sono dei veri e propri estremisti ideologici e la loro ideologia è il suprematismo occidentale, l’idea che le persone che vivono nella nostra parte del Pianeta siano superiori ai barbari che vivono fuori. E ve lo dimostro. Nella prima parte di quest’ordinanza il giudice per le indagini preliminari Silvia Cartanini vuole dimostrare che Hamas non è un movimento di liberazione della Palestina ma una minaccia globale, jihadista che vuole rovesciare qualsiasi Stato che non si conformi ai principi fondamentalisti che loro sostengono, anche in modo violento, per sostituirlo con uno Stato islamista.

E per dimostrare questa cosa fa una scelta piuttosto curiosa e cioè cita la dichiarazione di solidarietà dell’ex leader del comitato politico di Hamas, Khaled Meshal, una dichiarazione di solidarietà nei confronti degli studenti del Bangladesh che, forse qualcuno di voi ricorderà, poco tempo fa hanno rovesciato il loro corrottissimo governo. E qui, curiosamente, la giudice Cartanini sente come suo dovere quello di condannare le rivolte in Bangladesh ricordando le pesanti perdite sofferte dalle forze dell’ordine. Ho controllato: ci sono circa una quarantina di morti tra le forze dell’ordine durante questa rivoluzione a fronte di circa 1500 studenti sterminati dal governo. Poi fa questa notazione di cui vi parlavo, nota numero 14 a pagina 24 con il termine “studenti”, tra virgolette, bengalesi, non si immagini un movimento culturale magari anche a carattere generazionale come accaduto nei decenni scorsi in Occidente.

Gli studenti non sono altro che gli allievi delle scuole coraniche ossia la Madrassa ossia il medesimo movimento che ha originato i talebani, infatti taliban significa appunto studenti, questa è la nota. Quindi, se sei uno studente occidentale il tuo è un movimento culturale, invece, i poveri studenti del Bangladesh che si sono dati, tra l’altro, come capo del governo un premio Nobel per l’economia liberale, siccome hanno fatto l’errore di studiare il corano a scuola sono dei talebani. E questa sociologia da quattro soldi impregna tutte le prime cinquanta pagine dell’ordinanza in cui si vuole dimostrare la natura intrinsecamente terroristica del movimento Hamas.

Siccome però Hamas, almeno nel 2017, nei suoi statuti ufficialmente rifiuta l’utilizzo della violenza al di fuori dei territori occupati e anzi accetta, almeno formalmente, la soluzione dei due stati, l’ordinanza accumula una serie di citazioni di esponenti più o meno di spicco del movimento tratte dai media per dimostrare che in realtà, in cuor loro, i membri di Hamas non riconoscono l’esistenza dello Stato di Israele e vogliono una Palestina libera dal fiume al mare. E qui c’è un’altra nota in cui si compiange l’uso, spesso inconsapevole, di questo slogan nelle manifestazioni e anche in Europa. Eppure, siccome al giudice Carpanini piace la storia avrebbe potuto scavare un po’ più a fondo per rendersi conto di come l’idea di dover liberare quella terra dal fiume al mare sia un’idea di origine sionista che precede addirittura il 1948 e che si ritrova perfino negli slogan del Likud, il partito di governo israeliano che, quello sì, vuole e mette in pratica un Israele dal fiume al mare senza quindi nessuna terra per i palestinesi.

Dopo aver messo in chiaro la visione del mondo a cui si conforma, l’ordinanza entra finalmente nel merito delle prove presunte contro gli imputati. Ed è qui che le cose si fanno veramente sconvolgenti.

Magistrati passacarte di IDF?

Le associazioni di beneficenza per la Palestina, che adesso la magistratura accusa di finanziare il terrorismo, per un quarto di secolo sono state oggetto di una strettissima sorveglianza con migliaia di telefonate intercettate, cimici installate nelle case e nelle automobili, indagini patrimoniali e pure un agente infiltrato che ha estratto copie di tutti i documenti delle associazioni, eppure nelle 300 pagine dell’ordinanza di arresto contro i 9 sospettati di aver costituito in Italia una cellula di Hamas, non c’è uno straccio di prova che anche un solo euro sia stato utilizzato per finanziare attività terroristiche. Ci hanno fatto vedere immagini di macchine contasoldi e mazzette di contanti che poi gli imputati trasportavano in valigette verso l’Egitto o la Turchia per farli arrivare a Gaza, però nelle carte c’è scritto chiaramente che i contanti provenivano dalle elemosine raccolte nelle moschee, venivano regolarmente contabilizzati e dichiarati alla frontiera. E siccome le associazioni sotto accusa mantenevano registri contabili molto precisi, è possibile ricostruire dove finivano questi soldi.

E finivano in adozione a distanza di orfani palestinesi, nella costruzione per esempio di un impianto di desalinizzazione per un ospedale di Gaza, o nel sostegno alle famiglie ricadute in guerra nel più estremo dei casi. Questo lo mettono, nero su bianco, gli stessi inquirenti che da 25 anni a questa parte, con una serie di indagini di volta in volta aperte e poi archiviate, provano a mandare in galera per queste attività benefiche le persone che sono state arrestate la settimana scorsa. E fino alla settimana scorsa le indagini erano sempre state archiviate perché i giudici spiegavano che la beneficenza, piacciano o no i suoi destinatari, non è un reato.

Allora che cos’è cambiato adesso? È cambiato, e parlano le carte, che Israele ha inviato all’Italia un dettagliatissimo dossier in cui spiega alle autorità italiane che in verità praticamente tutte le organizzazioni benefiche palestinesi non sono altro che una facciata per Hamas, che anche quando queste associazioni effettivamente svolgono attività benefiche, questo non fa altro che aumentare il prestigio sociale di Hamas, alimentando quindi indirettamente il terrorismo, e che comunque negli orfanotrofi palestinesi i bambini vengono indottrinati alla religione, cosa che immagino negli orfanotrofi delle suore non succeda affatto, e cantano canzoni contro i sionisti. E chissà perché questi bambini orfani ce l’hanno con i sionisti, e chissà perché sono rimasti orfani. Ma il dossier israeliano su cui si basa questa indagine della nostra magistratura non è semplice propaganda, no, è tutto supportato da prove irrefutabili che l’esercito israeliano ha rinvenuto nel corso delle operazioni a Gaza e in Cisgiordania.

Esattamente come il documento emerso dei tunnel che dimostrava i collegamenti tra Hamas e la flottiglia, vi ricordate qualche settimana fa, che poi si è rivelato un falso. O il documento che dimostrava che gli ospedali di Gaza erano tutte basi di Hamas, che poi si è rivelato essere un semplice calendario. In questo caso però non sarà neanche possibile vagliare l’attendibilità di molte di queste prove, perché Israele non si è neanche degnato di fornirle in originale.

È il caso di una testimonianza chiave per dimostrare il collegamento tra le associazioni benefiche e Hamas di cui con estremo candore i giudici italiani dicono in una nota a piè di pagina, stiamo aspettando che gli israeliani ce le mandino per intero perché per ora ci hanno mandato solo il riassunto, che loro prendono per buono. Ma facciamo finta per un momento che le prove fornite da Israele siano totalmente attendibili. Sarebbero utilizzabili in un processo italiano? Il giudice per le indagini preliminari spiega che sì, le prove raccolte in zone di guerra sono utilizzabili, secondo la giurisprudenza, sempre che siano state raccolte in osservanza dei diritti umani e costituzionali previsti dalla nostra Costituzione.

Io dopo aver letto questa frase mi sono messo disperatamente a cercare l’argomentazione giuridica che spieghi in che modo le operazioni dell’IDF in Cisgiordania e a Gaza siano conformi ai diritti umani, ma di questa argomentazione non c’è neanche l’ombra.

So che sembra incredibile, però la magistratura italiana si è ridotta a questo, a fare da passacarte per l’esercito genocida di Israele.

Ma quindi non c’è proprio niente di vero in quello che ci hanno raccontato in questi giorni? Lo vediamo nel prossimo video.

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