Presentazione


Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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03/11/2026

Come la AI ha ridefinito lo scontro tra magistratura ed esecutivo in materia di terrorismo

Leggere con strumenti tradizionali eventi chiave, come il referendum sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo o la sentenza del GIP sul caso Siher, rischia di portare fuori strada nella comprensione di quanto sta accadendo. Stiamo parlando della ridefinizione di un piano di conflitto – tra magistratura ed esecutivo – trasformato dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale che lo ha esasperato nella sua intensità. Inoltre, proprio la recente legislazione sull’ordine pubblico e sul terrorismo, grazie alla presenza pervasiva dell’IA, si rivela un terreno di scontro particolarmente acuto proprio tra l’esecutivo e componenti significative della magistratura.

1. Le cause

Per comprendere perché lo scontro tra esecutivo e magistratura abbia assunto i tratti di una crisi di regime, bisogna esaminare le trasformazioni dell’economia contemporanea. Già all’inizio del Novecento, nella riflessione processualistica di Franz Klein, la controversia giudiziaria veniva inquadrata come una frizione patologica e un ostacolo al fluido funzionamento degli scambi economici, esigendo una risoluzione rapida da parte dello Stato. Nel capitalismo digitale e finanziarizzato del XXI secolo, questa esigenza ha subito una mutazione qualitativa: l’economia neoliberista trasforma la natura del potere esigendo velocità decisionale assoluta, standardizzazione regolatoria e, soprattutto, calcolabilità preventiva degli esiti giuridici.

In questo scenario macroeconomico, il potere esecutivo ha assunto il ruolo di cabina di regia incaricata di garantire la competitività sistemica e il rispetto dei vincoli sovranazionali. Il PNRR implementato nel nostro paese, in questo senso, è un fenomeno paradigmatico perché eleva l’efficienza dell’amministrazione della giustizia a valore autonomo, persino rispetto allo stesso ordinamento giuridico. In questo modo, tentando di rendere autonoma l’amministrazione dall’ordinamento, si intende realizzare la condizione strutturale per il funzionamento del mercato e lo sviluppo economico neoliberali, oltretutto vincolando l’erogazione delle risorse per i magistrati al raggiungimento di rigorosi target quantitativi.

Quando il paradigma economico-politico dominante identifica la certezza del diritto non più nella tutela effettiva dei diritti fondamentali dei soggetti, ma nella prevedibilità statistica e nella rapidità di smaltimento dei flussi, la giurisdizione – strutturalmente concepita dalla Costituzione italiana come un “potere diffuso”, orizzontale e orientato al caso concreto – viene percepita dall’esecutivo come un “potere scomodo”, un fattore di rallentamento e un intralcio all’indirizzo politico-economico di maggioranza. Il processo di autonomizzazione dell’amministrazione della giustizia dal suo ordinamento ha quindi effetti molto seri all’interno delle istituzioni italiane che si danno su più piani, in termini di lotta per il potere, e sono immancabilmente accelerati dall’emergere dell’Intelligenza Artificiale.

Si manifesta qui tuttavia un paradosso politico-economico di primo piano: mentre l’esecutivo legittima la compressione dell’autonomia giudiziaria in nome della modernizzazione, gli stessi promotori della riforma costituzionale del 2026 hanno ammesso esplicitamente che la separazione delle carriere e la tripartizione del CSM non avrebbero inciso minimamente sulla durata dei processi o sull’efficienza degli uffici. La causa profonda della frattura tra esecutivo e magistratura non risiede dunque nella ricerca di un servizio giustizia più efficiente, bensì nella volontà dell’esecutivo di neutralizzare l’imprevedibilità del controllo di legalità, che poggia sull’ordinamento,  sulle scelte allocative e regolatorie del governo che fa proprio il primato dell’amministrazione declinato performativamente.

2. Antropologia di una lotta di potere

Sul piano antropologico-politico, il conflitto riflette una profonda mutazione nella conformazione dei gruppi di potere e nella lotta per il controllo delle risorse simboliche, istituzionali e materiali. Il blocco di potere riunito attorno all’esecutivo opera secondo il paradigma della democrazia maggioritaria verticale e personalizzata, che interpreta l’investitura elettorale come conferimento di un primato incondizionato della politica istituzionale su ogni potere neutro o di garanzia. Le dichiarazioni rese durante la campagna referendaria illuminano sul profilo antropologico dell’esecutivo: dalla rivendicazione del Ministro Carlo Nordio circa la necessità di restituire alla politica il suo “primato costituzionale” (accompagnata dall’affermazione del 18 novembre 2025 secondo cui anche Licio Gelli, nell’includere la separazione delle carriere nel Piano di rinascita democratica della P2, “aveva idee giuste”), alla tesi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni secondo cui governo, forze di polizia e magistratura dovrebbero “lavorare tutti nella stessa direzione” per superare un'“intollerabile invadenza” delle toghe, fino alla sortita televisiva dell’allora capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che ha definito i magistrati “plotoni di esecuzione” esortando a votare Sì per “togliersi di mezzo la magistratura”.

A questa concezione verticale e monistica del comando si contrappone l’antropologia del corpo giudiziario: un gruppo di potere selezionato per cooptazione tecnico-concorsuale, depositario di un sapere specialistico e storicamente strutturato, dal congresso dell’ANM di Gardone del 1965 in poi, attorno al pluralismo culturale delle correnti e alla difesa dell’indipendenza esterna e interna ex artt. 101, 104 e 107 Cost.. I tagli di bilancio hanno accentuato la lotta per le risorse tra questi due blocchi, e al loro interno, che investe innanzitutto il monopolio della selettività penale e il controllo della polizia giudiziaria. Attraverso la separazione delle carriere e la creazione di un CSM esclusivamente requirente, il disegno governativo puntava infatti a recidere il legame del pubblico ministero con la “cultura della giurisdizione”, trasformandolo in un “super-poliziotto” o in un corpo accusatorio ipertrofico e autoreferenziale. Per una calcolata eterogenesi dei fini, l’ipertrofia di un’accusa slegata dalla giurisdizione avrebbe reso inevitabile, in un secondo momento, l’assoggettamento del PM al controllo politico dell’esecutivo, la riscrittura dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.) e l’alterazione della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.).

Parallelamente, lo scontro si dispiega sul terreno delle risorse organizzative, finanziarie e reputazionali. Mentre il governo sottrae risorse al funzionamento ordinario degli uffici e alimenta campagne di delegittimazione mediatica (come le polemiche dell’ottobre 2026 sui presunti rimborsi da 100.000 euro a magistrato), la magistratura vive una crisi di legittimazione interna, segnata dalle degenerazioni correntizie che hanno spinto una quota non marginale dell’elettorato a votare Sì al referendum per esasperazione verso una giustizia percepita come lenta, burocratica e irraggiungibile. Proprio a causa di questo quadro di logoramento reputazionale trova legittimazione la pressione del governo: l’ipotesi, presente nella riforma referendaria, di istituzione di un’Alta Corte disciplinare riservata ai soli magistrati ordinari – lasciando intatte l’unitarietà e l’elettività delle magistrature amministrativa, contabile, tributaria e militare, pur essendo la giustizia contabile contestualmente ridimensionata nella responsabilità  – mirava a innescare quella che la dottrina definisce una “servitù volontaria” dei magistrati, ossia un ripiegamento difensivo e conformista del giudice per timore della sanzione disciplinare.

3. Arriva la grande onda dell’intelligenza artificiale

In questa ridefinizione economica e antropologica dei rapporti di forza tra esecutivo e magistratura, l’Intelligenza Artificiale (IA) non rappresenta uno strumento tecnico ausiliario, ma costituisce il fattore primario della mutazione istituzionale e il nuovo terreno strategico nella lotta tra i gruppi che si scontrano. Con l’approvazione definitiva della Legge 17 settembre 2025, n. 132, il legislatore italiano ha disciplinato agli articoli 14 e 15 l’impiego dell’IA nella pubblica amministrazione e nell’attività giudiziaria, in parallelo all’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

Dal punto di vista dell’economia del potere, l’introduzione di sistemi di IA generativa e di “giustizia predittiva” incarna la visione della calcolabilità integrale: trasforma l’interpretazione giurisprudenziale da atto ermeneutico singolare a calcolo probabilistico standardizzato, alimentato da database operazionali e documentali sviluppati per “evitare decisioni contrastanti nelle singole sezioni dei Tribunali”. In questo modo, il controllo dell’architettura algoritmica sposta silenziosamente il baricentro del potere dall’ordine giudiziario al potere esecutivo e ai fornitori tecnologici privati. Inoltre, come rilevato dalla dottrina magistratuale, mentre la Legge n. 132/2025 stanzia appena un miliardo di euro per l’intero ecosistema nazionale, singole multinazionali tecnologiche come Microsoft investono somme ottanta volte superiori, rendendo lo Stato dipendente da infrastrutture computazionali proprietarie.

All’interno dell’ordinamento, la lotta per la risorsa algoritmica oppone il Ministero della Giustizia al Consiglio Superiore della Magistratura. Attraverso l’art. 15 della Legge n. 132/2025, il Ministero rivendica il governo dell’implementazione tecnologica e dell’organizzazione dei servizi, oltre a mantenere il controllo indiretto sulla formazione tramite la Scuola Superiore della Magistratura. Di contro, il CSM – con il fondamentale Parere sul DDL 1146/24 adottato il 24-25 settembre 2025 (Delibera n. 5/PP/2025) e le successive Linee guida sull’uso dell’IA emanate l’8 e il 15 ottobre 2025 – ha alzato una barricata costituzionale a difesa dell’autonomia della giurisdizione, denunciando i rischi strutturali legati all’integrazione dell’IA nelle banche dati giudiziarie ministeriali.

Qui, un serio pericolo individuato dal CSM riguarda la profilazione dei magistrati e la sorveglianza produttiva: l’uso di algoritmi ministeriali consente infatti di monitorare gli orientamenti, i tempi di decisione e la conformità statistica di ciascun giudice, trasformando il supporto organizzativo in uno strumento di valutazione gerarchica e di condizionamento dell’indipendenza interna. A ciò si salda il rischio dell’opacità della “scatola nera” (black box) e l’erosione del potere di selezione: poiché i modelli di IA generativa operano su base probabilistica e non deterministica, fornendo la risposta statisticamente più verosimile anziché quella giuridicamente fondata, un sistema privo di trasparenza algoritmica sottrae al giudice quello che, riprendendo Roberto Calasso, la dottrina definisce il “potere reale della selezione”.

Sullo sfondo emerge infine la trappola dell’automation bias e il conseguente corto circuito disciplinare. Sebbene l’art. 15 della Legge n. 132/2025 (in linea con il Considerando 40 dell’AI Act) stabilisca formalmente che l’IA funge solo da “ausilio cognitivo” lasciando al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge e sulla valutazione delle prove, la pressione ministeriale, ad esempio per lo smaltimento dei carichi PNRR, genera il fenomeno psicologico e organizzativo dell’automation bias, ossia l’adeguamento acritico del giudice al suggerimento della macchina. Tale dinamica innesca un paradosso letale: una sentenza redatta affidandosi alla sintesi opaca di un algoritmo configura una “motivazione apparente” o mancante, passibile di integrare l’illecito disciplinare tipico dell’emissione di provvedimenti privi di motivazione. L’esecutivo spinge dunque il giudice verso l’automazione per ragioni di efficienza economica, ma al contempo predispone gli strumenti disciplinari per colpirlo. Nel contesto della contraddizione tra amministrazione e ordinamento, radicalizzata dalla IA, il “normale” funzionamento dell’Intelligenza Artificiale pone il magistrato in condizioni di lavoro fatte di regolare incertezza, rendendo permanenti le condizioni di scontro tra magistratura ed esecutivo.

4. La decretazione di urgenza come terreno di scontro tra magistratura ed esecutivo

Se la riforma costituzionale ha rappresentato il tentativo – respinto dal corpo elettorale – di ridisegnare dall’alto l’architettura dei poteri, la prassi quotidiana di governo ha perseguito il medesimo obiettivo di marginalizzazione del potere legislativo e di compressione del sindacato giurisdizionale attraverso l’uso sistematico della decretazione d’urgenza in materia di ordine pubblico, sicurezza e terrorismo. L’abuso dell’art. 77 della Costituzione non costituisce più una deviazione episodica dettata da contingenze straordinarie, ma una precisa tecnica di governo che trasforma la produzione normativa penale in un flusso continuo di provvedimenti governativi immediatamente esecutivi, convertiti dal Parlamento in tempi contingentati mediante il ricorso alla questione di fiducia.

L’esempio paradigmatico di questa torsione istituzionale è offerto dalla genesi del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”. Presentato originariamente come disegno di legge ordinario di iniziativa dei Ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto, il testo è stato improvvisamente sottratto al fisiologico esame parlamentare – ove pure aveva suscitato rilievi critici da parte dell’ANM, del CSM e dell’accademia – e trasfuso integralmente nel Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, poi convertito senza modificazioni nella Legge 9 giugno 2025. L’accelerazione governativa, giustificata sul piano mediatico con la necessità di reagire a disordini di piazza (come gli scontri di Torino di quel periodo), si è poi saldata con i decreti-legge in materia migratoria (D.L. n. 145/2024 e D.L. n. 158/2024, convertiti nella L. 9 dicembre 2024, n. 187) e con l’ulteriore decreto sicurezza varato il 20 ottobre 2026, delineando una spirale panpenalistica permanente.

La decretazione d’urgenza securitaria non si limita a moltiplicare le fattispecie incriminatrici – gonfiando i carichi pendenti e persino contraddicendo frontalmente gli obiettivi di riduzione dell’arretrato fissati dal PNRR per il 2026 – ma opera una radicale mutazione antropologica del patto costituzionale. Si assiste al definitivo slittamento semantico  dalla “sicurezza dei diritti” (intesa, nella tradizione garantista, come garanzia delle libertà individuali contro l’arbitrio del potere pubblico) al “diritto alla sicurezza”, eretto a valore tirannico e a vera e propria “religione di massa” del tempo presente. Come teorizzato dalla sociologia politico-criminale di Loïc Wacquant, lo Stato contemporaneo, incapace di governare le insicurezze economico-sociali generate dai mercati globali, sposta la paura collettiva verso bersagli visibili, allestendo spettacoli pubblici di severità punitiva in grado di colpire questi bersagli almeno dal punto di vista simbolico.

Sul piano antropologico, questo “nuovo populismo penale” –  che sacrifica le garanzie dell’imputato sull’altare della sicurezza collettiva e della vittima – opera una frattura dicotomica dello spazio sociale tra il “dentro” (la comunità dei cittadini conformi e dei tutori dell’ordine) e il “fuori” (una massa eterogenea di soggetti qualificati come ostili). Riprendendo le categorie della filosofia politico-giuridica sulla genealogia dell’ostilità, il discorso normativo del governo seleziona il “nemico” e ne definisce il trattamento differenziato, escludendolo di fatto dalle garanzie della Rechtsgemeinschaft (la comunità giuridica contrattualistica ed egualitaria) a favore di una concezione organica della comunità maggioritaria.

Questa operazione antropologica radicalizza lo scontro tra esecutivo e magistratura perché impone al giudice un’applicazione selettiva e asimmetrica della legge penale. Applicazione che, oltretutto, non ha niente a che vedere con il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.). Da un lato, si assiste alla tutela degli apparati e all’indulgenza verso l’illegalità dei “colletti bianchi”: mentre il governo abolisce il reato di abuso d’ufficio (scelta censurata dalla Corte di Cassazione il 5 marzo 2025 per violazione degli obblighi internazionali di prevenzione del crimine nella pubblica amministrazione) e introduce con decreto-legge la “tregua fiscale” corredata da cause di non punibilità per i reati tributari attivabili fino al giudizio d’appello, esso innalza contestualmente uno scudo d’immunità simbolica e materiale attorno alle forze di polizia, coprendone le spese legali e inasprendo le pene per i reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336, 337 e 583-quater c.p.), arrivando persino a escludere per tali fattispecie la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (esclusione poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta il 10 novembre 2025).

Dall’altro lato, il culmine dello scontro tra esecutivo e magistratura si registra laddove il decreto sicurezza (D.L. n. 48/2025) mira ad annichilire la discrezionalità giudiziale, espropriando il magistrato del potere di valutare l’offensività concreta della condotta (come già tentato in passato con la riforma della legittima difesa) per arrivare a punire la mera inerzia corporea. Con l’introduzione dei nuovi delitti di rivolta negli istituti penitenziari (art. 415-bis c.p.) e nei Centri di permanenza per i rimpatri (art. 14, co. 7.1 T.U. Imm.), il legislatore d’urgenza ha espressamente stabilito che “costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva” agli ordini impartiti, inserendo inoltre tali reati nel circuito ostativo dell’art. 4-bis, co. 1-ter, ord. penit.. In questo modo, una condotta di mera disobbedienza non violenta – che la giurisprudenza consolidata della Cassazione aveva sempre ritenuto penalmente irrilevante e passibile al più di sanzione disciplinare interna ex art. 77 reg. es. ord. penit. – viene equiparata per decreto alla rivolta violenta, costringendo il magistrato a punire col carcere duro la semplice immobilità dei corpi dei detenuti o dei migranti trattenuti, così come di chi attua un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo o delle madri di neonati private del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.

5. Gli algoritmi predittivi e la mutazione autoritaria dello Stato

La radicalizzazione dello scontro antropologico tra componenti dello stato sul terreno dell’ordine pubblico e del terrorismo compie un salto di qualità decisivo attraverso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei dispositivi di prevenzione e repressione. Con il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026, seguito dal conclusivo D.Lgs. n. 179/2026), il Governo ha esercitato la delega conferita dagli articoli 16 e 24 della Legge n. 132/2025 per adeguare l’ordinamento nazionale all’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) esattamente negli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati membri: l’impiego di sistemi di IA per le attività di polizia e la sicurezza pubblica.

Sul piano antropologico-giuridico, l’innesto di algoritmi predittivi e di sistemi biometrici (Capo III, artt. 7-10 del D.Lgs. n. 160/2026) trasforma l’essenza stessa del diritto penale e dell’attività di pubblica sicurezza. La funzione dei software di polizia predittiva e di profilazione del rischio non è quella di accertare un fatto storico-fenomenico già commesso, bensì quella di calcolare una previsione probabilistica sul comportamento futuro di un individuo o di una categoria sociale (ad esempio il rischio di recidiva o di devianza urbana). Poiché tali algoritmi vengono addestrati su serie storiche di dati giudiziari e di polizia che riflettono l’azione selettiva pregressa del controllo sociale, essi incorporano e occultano inevitabilmente bias discriminatori su base etnica, geografica o socio-economica.

Ne deriva quella che la dottrina penalistica definisce “stigmatizzazione algoritmica” e cristallizzazione di un “sospetto di gruppo”. L’Intelligenza Artificiale fornisce un abito di neutralità matematico-scientifica all’antropologia securitaria del governo: la pressione investigativa, il filtraggio biometrico (art. 7 D.Lgs. n. 160/2026), l’acquisizione forzosa dei dati delle schede SIM dei migranti ordinata dal Questore (art. 12 D.Lgs. n. 145/2024) e l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” in luoghi pubblici per prevenire minacce terroristiche “reali e prevedibili” (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 160/2026, integrati dal nuovo art. 359-ter c.p.p.) convergono nel creare un diritto penale della prevenzione totale. Mentre l’esecutivo esalta l’efficacia tecnologica del controllo preventivo, la cultura giurisdizionale denuncia il pericolo di una mutazione autoritaria dello Stato di diritto, in cui l’individuo cessa di essere giudicato per ciò che fa e viene neutralizzato preventivamente per ciò che l’algoritmo calcola egli possa essere.

6. Lo stato di eccezione strisciante

L’interazione tra il tentativo di revisione costituzionale della magistratura e la proliferazione di decreti-legge securitari delinea una vera e propria lotta per il potere sovrano all’interno dell’ordinamento italiano. Per definire quale potere sia in palio e con quali modalità si svolga il conflitto, è necessario ricorrere alle categorie della dottrina dello Stato di Carl Schmitt o di Santi Romano contrapponendole al paradigma del costituzionalismo garantista contemporaneo.

Secondo la celebre formulazione schmittiana (“Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”), nello stato normale il momento autonomo della decisione politica è ridotto al minimo dall’imperio della norma giuridica; nello stato di eccezione, invece, il sovrano spezza questo equilibrio, sospendendo la norma per affermare il primato della decisione pura dettata dalla necessità. Nel sistema costituzionale italiano vigente, che non contempla una clausola generale di sospensione dei diritti analoga all’art. 48 della Costituzione di Weimar o all’art. 16 della Costituzione francese, non si assiste a un colpo di Stato formale, bensì a una normalizzazione strisciante dello stato di eccezione attraverso l’uso politico della decretazione d’urgenza.

Come chiarito dalla teoria giuspubblicistica, mediante la decretazione d’urgenza l’esecutivo si appropria della “forza di legge”: atti che non sono formalmente leggi parlamentari ne acquisiscono il vigore vincolante, realizzando una scissione tra il presidio garantista della legge e la sua forza coattiva. Il potere per cui si combatte è dunque il monopolio dell’ultima parola sulla validità e sull’applicazione effettiva del comando politico. Da una parte si afferma la pretesa sovrana dell’Esecutivo: forte dell’investitura maggioritaria, il Governo rivendica il potere di qualificare unilateralmente le emergenze (migratorie, securitarie, economiche) e di adottare misure extra ordinem o derogatorie che non devono subire “intralci” o svuotamenti da parte del sindacato giurisdizionale. Nella visione governativa, la legge positiva e il decreto-legge sono strumenti immediati dell’indirizzo politico di maggioranza, e il giudice deve limitarsi a un’applicazione meccanica e servente, lavorando nella medesima direzione dell’autorità politica. Dall’altra parte si delinea il contropotere diffuso della Giurisdizione, che oppone alla legittimazione democratica maggioritaria la legittimità costituzionale. Poiché nello Stato costituzionale di diritto nemmeno il legislatore d’urgenza è onnipotente, il giudice esercita un potere di freno e di invalidazione o disapplicazione ogni volta che la “forza di legge” del decreto governativo collide con i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), con i requisiti di temporaneità e proporzionalità dell’emergenza o con il primato del diritto dell’Unione Europea (artt. 11 e 117 Cost., art. 47 CDFUE).

7. La sovranità algoritmica contesa

La contesa sul potere computazionale si articola così su tre fronti giurisdizionali permanenti, sintetizzati nella matrice seguente e analizzati nel dettaglio delle loro implicazioni processuali.

Il primo fronte: la demolizione giurisdizionale della “scatola nera” amministrativa

Nel tentativo di accelerare l’azione di governo e ridurre i margini di contestazione, l’amministrazione pubblica ricorre sempre più massicciamente a decisioni algoritmiche, spaziando dalle assegnazioni del personale pubblico agli appalti ex art. 30 D.Lgs. n. 36/2023, fino ai controlli sulle imprese e alla gestione dei flussi amministrativi ex art. 14 L. n. 132/2025. Quando l’esecutivo utilizza algoritmi proprietari o ad apprendimento profondo il cui funzionamento interno resta oscuro (black box), esso tenta di creare una zona franca sottratta al sindacato di legittimità, ponendo il cittadino disarmato di fronte a un potere computazionale incomprensibile.

La giurisprudenza amministrativa – a partire dalle storiche sentenze del Consiglio di Stato (nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019 e 881/2020) fino alle pronunce del TAR Lazio – Roma (sent. n. 1895/2026) e del TAR Catania (giugno 2026) – ha eretto una barriera contro questa pretesa tecnocratica. Qualificando l’algoritmo come un “atto amministrativo informatico” soggetto in toto alla Legge n. 241/1990, i giudici amministrativi hanno imposto sei principi inderogabili, imperniati sulla trasparenza algoritmica (l’obbligo per l’amministrazione di tradurre la “formula tecnica” nella “regola giuridica” sottesa, rendendola intelligibile anche ai non esperti, pena la qualificazione del dispositivo come “difettoso” e illegittimo) e sulla “riserva di umanità” (human in the loop). Impedendo che la macchina agisca come decisore unico e insindacabile, il giudice riafferma che ogni arretramento dell’umano rispetto al dovere di motivazione viola l’art. 24 Cost. e determina l’invalidazione del provvedimento governativo.

Il secondo fronte: il controllo del GIP e del PM sulla biometria di polizia nel D.Lgs. n. 160/2026

Sul terreno dell’ordine pubblico e dell’antiterrorismo, il D.Lgs. n. 160/2026 (entrato in vigore il 30 settembre 2026) ha codificato una delicatissima linea di demarcazione tra l’autonomia operativa delle Forze di polizia (dipendenti dal Ministero dell’Interno) e il controllo dell’Autorità Giudiziaria. Sebbene l’art. 3 del decreto consenta alla polizia di ricorrere all’IA per incrementare l’efficienza delle proprie attività – imponendo una “revisione umana qualificata” prima di adottare atti incidenti sulla sfera giuridica dei cittadini – e l’art. 4 autorizzi collaborazioni sperimentali con enti di ricerca e soggetti privati, il terreno di scontro esplode nella disciplina dei trattamenti biometrici (artt. 7-10).

Da un lato, il legislatore delegato ha dovuto recepire il divieto europeo di scraping non mirato (estrazione automatizzata e indiscriminata di immagini facciali da internet o da telecamere a circuito chiuso per popolare database di riconoscimento facciale, vietata dagli artt. 2, 8 e 13 del D.Lgs. n. 160/2026) e il divieto di trarre dalla categorizzazione biometrica inferenze su razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale o convinzioni religiose (art. 7). Dall’altro lato, l’art. 8 del D.Lgs. n. 160/2026 e il nuovo art. 359-ter c.p.p. abilitano l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi pubblici per prevenire minacce terroristiche “reali e prevedibili” o minacce imminenti alla vita e all’incolumità fisica, mentre l’art. 10 disciplina il riconoscimento facciale a posteriori per le indagini di polizia giudiziaria.

Si consuma esattamente nell’art. 10 del D.Lgs. n. 160/2026 la lotta per il potere tra apparati di sicurezza e giurisdizione: mentre nella prima ipotesi contemplata dalla norma (art. 10, secondo comma) la polizia non può attivare il riconoscimento facciale a posteriori senza una preventiva autorizzazione motivata del Giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta del Pubblico Ministero, nella seconda ipotesi l’autorizzazione giudiziale preventiva non è richiesta. La magistratura conserva tuttavia l’arma processuale definitiva: come stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 160/2026 e ribadito dalla dottrina processualpenalistica, qualsiasi sconfinamento della polizia dai termini e dalle condizioni legali, o l’assenza dell’autorizzazione del GIP ove prescritta, fa scattare la sanzione dell’inutilizzabilità probatoria degli elementi raccolti con modalità lesive dei diritti fondamentali. Il giudice penale si conferma così l’unico arbitro capace di espungere dal processo i frutti della sorveglianza tecnologica governativa.

Il terzo fronte: la “riserva di sospetto” contro la giustizia predittiva e l’inversione dell’onere della prova

L’ultimo e più profondo punto di scontro riguarda l’ingresso degli output algoritmici di polizia predittiva e di profilazione del rischio all’interno del ragionamento probatorio e cautelare del giudice penale. Nell’ambito della decretazione d’urgenza securitaria, la spinta degli apparati investigativi è quella di utilizzare i punteggi probabilistici generati dall’IA per avviare indagini esplorative su intere fasce marginalizzate o per chiedere al giudice l’applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base di un report algoritmico di pericolosità sociale.

Di fronte a questa torsione tecnocratica del processo penale, la giurisprudenza e la dottrina costituzionalistica italiana hanno elaborato il principio cardine della “riserva di sospetto” e la cosiddetta “clausola di sbarramento”, sancendo in primo luogo l’illegalità radicale della pesca a strascico computazionale. La probabilità statistica elaborata da una macchina non può infatti mai sostituire il “sospetto ragionevole” fondato su fatti specifici, oggettivi e verificabili: l’input algoritmico può al più costituire il punto di partenza per un’attività investigativa umana, ma ogni atto d’indagine deve essere preceduto da un quid di concretezza fenomenica che l’IA non può né creare né surrogare.

Al divieto di indagini esplorative basate sulla mera profilazione si affianca il rifiuto categorico della cautela probabilistica e la difesa dell’onere costituzionale della prova. Nel nostro ordinamento, il pericolo che giustifica la restrizione della libertà personale deve essere “concreto”, ossia ancorato a fatti specifici della vita dell’imputato, e mai desunto da una proiezione matematica basata su serie storiche e dati aggregati riguardanti soggetti terzi, incapace per sua natura di cogliere la discontinuità o l’eccezionalità della condotta umana individuale. Un’ordinanza di custodia cautelare che si limiti a recepire esclusivamente un report di rischio algoritmico viene pertanto censurata in quanto viziata da “motivazione apparente” e priva di vaglio critico individualizzato. Se si ammettesse il valore probatorio o cautelare dell’output predittivo, si consumerebbe infatti una sovversione radicale del giusto processo attraverso l’inversione dell’onere della prova: non sarebbe più la pubblica accusa a dover dimostrare la responsabilità dell’individuo “oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì l’imputato a dover “smentire” una probabilità matematica generata da un algoritmo opaco.

8. Radiografia di uno scontro istituzionale in atto

Risulta evidente che il conflitto tra potere esecutivo e potere giudiziario in Italia non è riducibile a una disputa corporativa sulle carriere dei magistrati, ma rappresenta l’epicentro di una transizione epocale della forma Stato.

In primo luogo, emerge, nonostante i colpi inferti dal neoliberismo tecnologico, la resilienza dell’architettura del 1948 accompagnata, nello stesso tempo dal persistere di un conflitto istituzionale. La vittoria del “No” con il 53% dei voti al referendum costituzionale ha impedito che il principio del primato della politica maggioritaria scardinasse formalmente l’unicità del CSM e l’indipendenza del pubblico ministero. Tuttavia, il fatto che una parte non marginale dell’elettorato abbia sostenuto la riforma segnala una crisi di fiducia profonda tra società civile e amministrazione della giustizia. Finché la magistratura non saprà riformare dall’interno i propri meccanismi di governo autonomo per superare le degenerazioni correntizie e finché lo Stato non investirà risorse strutturali sugli organici anziché su riforme ordinamentali punitive, l’esecutivo continuerà a perseguire per via legislativa ordinaria ciò che gli è stato precluso per via costituzionale: il condizionamento dei criteri di priorità dell’azione penale e l’attrazione della polizia giudiziaria nella propria sfera d’influenza.  

In secondo luogo, viene alla luce l’insanabile cortocircuito tra emergenza securitaria ed efficienza economica che mina dall’interno la strategia governativa. Da un lato, in linea con le esigenze di calcolabilità dell’economia moderna e ai vincoli del PNRR, l’esecutivo esige dai tribunali una drastica riduzione dei tempi processuali e una standardizzazione efficientista delle decisioni. Dall’altro lato, utilizzando la decretazione d’urgenza come strumento di consenso simbolico e di costruzione antropologica del “nemico” – criminalizzando il dissenso, la resistenza passiva e la marginalità sociale – lo stesso esecutivo inonda gli uffici giudiziari di nuove fattispecie penali, arresti in flagranza e procedimenti di convalida, rallentando i tempi complessivi del processo penale e scaricando poi sulla magistratura la responsabilità politica delle scarcerazioni e delle disapplicazioni imposte dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione Europea.  

Infine, nel XXI secolo la linea di difesa della democrazia costituzionale si è spostata sul codice sorgente degli algoritmi pubblici, elevando la doppia riserva – “di umanità” e “di sospetto” – a nuovo baluardo della separazione dei poteri. L’Intelligenza Artificiale è un’onda divenuta infrastruttura attraverso la quale il potere esecutivo tenta tanto di controllare e profilare dall’interno il lavoro del giudice tramite le banche dati ministeriali e la giustizia predittiva, quanto di espandere dall’esterno il controllo preventivo sui corpi e sugli spazi pubblici mediante la polizia predittiva e la biometria remota disciplinate dal D.Lgs. n. 160/2026. In questo scenario, la difesa anche corporativa e di potere, dell’indipendenza della magistratura coincide con la difesa dell’umanesimo giuridico: solo il presidio congiunto della riserva di umanità (che vieta la delega del giudizio e dell’atto amministrativo alla black box algoritmica) e della riserva di sospetto (che vieta di sostituire l’accertamento del fatto storico con il calcolo probabilistico di pericolosità sociale) consente oggi alla giurisdizione di adempiere al mandato affidatole dalla Carta del 1948, fungendo da limite contro ogni tentativo di trasformare l’Intelligenza Artificiale in strumenti di sovranità assoluta.

9. L’orizzonte del conflitto: tra sovranità computazionale ed emergenza permanente

Alla luce di questo percorso, il vero baricentro della crisi istituzionale italiana non va cercato nelle pur aspre battaglie da aula parlamentare o nelle polemiche post-referendarie del marzo 2026, ma nella convergenza strutturale tra tre vettori finora analizzati separatamente: l’imperativo liberista della calcolabilità assoluta, la torsione antropologica del comando maggioritario e l’innesto dell’Intelligenza Artificiale nella decretazione d’urgenza su ordine pubblico e terrorismo. È esattamente in questa saldatura che lo scontro tra esecutivo e magistratura compie un salto di specie, abbandonando il terreno novecentesco dei conflitti di attribuzione per trasformarsi in una contesa radicale sul paradigma stesso del potere contemporaneo.

Se sul piano economico il capitalismo finanziarizzato e i vincoli tecnocratici (dal PNRR in poi) esigono la neutralizzazione, per via amministrativa, della giurisdizione, dettata dall’ordinamento, come “potere diffuso” perché imprevedibile e non standardizzabile, e se sul piano antropologico-politico il blocco governativo rivendica il primato incondizionato della decisione verticale per “togliersi di mezzo” ogni contropotere di garanzia, è nell’intersezione tra legislazione securitaria d’emergenza e infrastrutture algoritmiche che questo disegno trova il suo dispositivo operativo più formidabile. La decretazione d’urgenza permanente (dal “Pacchetto Sicurezza” del D.L. n. 48/2025 fino al decreto sicurezza dell’ottobre 2026) e l’architettura della sorveglianza computazionale (D.Lgs. n. 160/2026 e art. 359-ter c.p.p.) non operano su binari paralleli, ma si alimentano reciprocamente in un circolo chiuso. L’emergenza su ordine pubblico e terrorismo fornisce la giustificazione politica e simbolica per sospendere le garanzie ordinarie e tipizzare la figura del “nemico” interno ed esterno (il dissidente, il marginale, il migrante); l’Intelligenza Artificiale, a sua volta, fornisce a questa eccezione permanente l’infrastruttura materiale per farsi sistema, rivestendo la selettività punitiva e il “sospetto di gruppo” con l’abito dell’oggettività matematico-statistica.

Quando la prevenzione del terrorismo o il controllo della piazza vengono affidati all’identificazione biometrica remota in tempo reale e ad algoritmi predittivi di pericolosità sociale, e quando contemporaneamente si tenta di piegare il giudice all’automation bias delle banche dati ministeriali sotto la minaccia del rigore disciplinare, la posta in gioco cessa di essere la semplice architettura del processo. La posta in palio diventa la sostituzione dello Stato costituzionale di diritto con uno Stato della prevenzione algoritmica integrale, in cui l’esecutivo – alleato con i grandi oligopoli tecnologici privati detentori della potenza di calcolo – aspira a riassorbire dentro la propria catena di comando tanto l’input securitario di polizia quanto l’output applicativo del giudice.

In questo scenario, vicende emblematiche come il referendum del 22-23 marzo o le pronunce giurisdizionali di sbarramento come la sentenza del GIP sul caso Siher non rappresentano solo episodi di resistenza, ma linee del fronte di una battaglia costituente non dichiarata. Ogni volta che un giudice disapplica una norma d’urgenza lesiva dei diritti fondamentali, dichiara inutilizzabile un dato biometrico raccolto fuori dal perimetro del controllo giurisdizionale, o rifiuta di convalidare una misura cautelare fondata sul calcolo probabilistico di una black box, interrompe il corto circuito tra decisione sovrana d’eccezione e automatismo computazionale. È su questo crinale estremo – dove l’emergenza securitaria si fa algoritmo e l’algoritmo pretende di farsi legge – che si deciderà nei prossimi anni se la Costituzione del 1948 resterà uno strumento utilizzabile a garanzia del pluralismo, a prescindere dalle logiche autoreferenziali di potere tipiche della magistratura, o se verrà silenziosamente riscritta dal codice sorgente di una nuova sovranità tecnocratica e autoritaria.

Fonte

02/11/2026

Yuossef Siher, il primo detenuto politico della magistratura predittiva italiana

di Silvano Cacciari

L’ordinamento penale costituzionale italiano si fonda sul principio di materialità e di offensività del fatto (artt. 25, comma 2, e 27 della Costituzione): il soggetto può essere assoggettato a sanzione o a restrizione della libertà personale esclusivamente in ragione di una condotta che leda o ponga in pericolo concreto un bene giuridico tutelato. Tuttavia, quando si tratta di “terrorismo” o di “eversione dell’ordine democratico”, si assiste a una progressiva, perversa torsione del paradigma punitivo e cautelare.

Infatti, nei procedimenti per reati associativi o istigatori aggravati dalla finalità di terrorismo, il trattenimento in custodia cautelare in carcere cessa di dipendere dalla gravità oggettiva e dalla consistenza offensiva del fatto commesso, per ancorarsi in via preminente alla potenzialità lesiva ed eversiva della persona, estesa dagli organi inquirenti fino al massimo grado consentito dall’interpretazione prognostica della biografia, del capitale culturale e delle competenze tecniche dell’indagato.

Il caso giudiziario di Youssef Siher – sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Procura della Repubblica di Milano il 24 ottobre 2026 in seguito alla creazione dei canali social denominati “Movimento 17 ottobre” – costituisce un caso di studio paradigmatico. L’esame congiunto degli atti d’indagine, della costruzione mediatica del caso, dell’evoluzione legislativa del decennio 2015–2026 e dell’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale dimostrano come l’apparato repressivo tenda oggi a neutralizzare preventivamente la capacità intellettuale e relazionale del soggetto, surrogando con essa la mancanza di offensività materiale della condotta. In poche parole, la magistratura sanziona perché si fa predittiva e, in materia di “terrorismo”, Youssif Siher segna il non invidiabile record di primo detenuto politico di questo genere di magistratura.

1. Youssif Siher, il profilo

Youssef Siher è un cittadino italiano di 30 anni, cosiddetto di seconda generazione, nato nel bresciano da famiglia di origini marocchine, anagraficamente residente a Mazzano (Brescia) e domiciliato di fatto nell’area metropolitana milanese. Sotto il profilo linguistico e culturale, è bilingue (madrelingua italiano e arabo) e parla fluentemente inglese e spagnolo.

Il suo percorso accademico si è sviluppato interamente presso l’Università degli Studi di Milano (Statale), dove ha conseguito nel luglio 2020 la laurea triennale in Comunicazione – discutendo con il professor Nicola Del Corno una tesi storiografica in Storia delle dottrine politiche sulla Sunna e sulla recezione dei precetti islamici nelle istituzioni statuali, giudicata dal relatore priva di connotazione radicale o apologetica – e successivamente la laurea magistrale in Scienze Politiche, con una tesi sui movimenti islamici in Marocco e i loro rapporti con la monarchia. Durante gli anni universitari è stato eletto rappresentante degli studenti nel Senato Accademico nelle liste di UniLab, formazione studentesca di orientamento moderato e vicina al centrodestra. Nel 2024 ha svolto un tirocinio di ricerca (research trainee) presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

Sul piano lavorativo, ha operato come giornalista freelance collaborando con Il Fatto Quotidiano (occupandosi tra il 2022 e il 2024 di proteste studentesche e poi di crisi internazionali in Tunisia, Egitto, Sudan, Gaza e Mar Rosso), con Il Foglio (un singolo articolo sul Pakistan nel 2022) e con il canale satellitare panarabo Al Mayadeen English, ritenuto politicamente contiguo a Hezbollah. Da gennaio 2026 lavora come esperto generalista per Mercor, una startup statunitense di intelligenza artificiale, occupandosi di valutazione, etichettatura dati (data labeling) e addestramento di modelli algoritmici. Nel 2024 era stato oggetto di una segnalazione dei servizi di intelligence italiani per aver fondato e presieduto l’associazione Organizzazione Alba Nascente (OAN), attiva nel contrasto all’islamofobia e nelle mobilitazioni pro-Palestina. Nel settembre 2026 si è sposato con Sagia Hammoud, trentaduenne mediatrice interculturale nata e residente a Como, di origini libanesi e palestinesi, attivista dei Giovani Palestinesi di Milano.

2. Le contestazioni della procura

La mattina di sabato 24 ottobre 2026, gli operatori della Squadra Mobile, della Digos e della Polizia Postale di Milano hanno rintracciato Siher in un appartamento di via Romilli (quartiere Corvetto, Milano), abitazione di un’attivista pro-Palestina, localizzandolo attraverso il tracciamento tecnico del telefono cellulare della moglie Sagia Hammoud, poiché il dispositivo di Siher risultava spento. Condotto in Questura, nella tarda serata del 24 ottobre è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto su decreto emesso dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola e dalla pubblico ministero del pool antiterrorismo Francesca Crupo. 

Dall’esame degli atti allegati al decreto di fermo e alla richiesta di convalida emerge che a Siher non viene contestata la partecipazione materiale o l’organizzazione dei violenti scontri e dei saccheggi verificatisi nel centro di Milano (tra piazza Duomo e San Babila) nel fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026. L’addebito riguarda esclusivamente l’attività comunicativa e digitale posta in essere dopo tali disordini. Il primo nucleo fattuale raccolto dalla Polizia Postale e dalla Digos attiene alla creazione e all’amministrazione dei canali “Movimento 17 ottobre” (siglato M1710): domenica 18 ottobre 2026, alle ore 19:58, Siher (in concorso con la moglie) ha attivato il gruppo Telegram e la pagina Instagram del movimento, contraddistinti da un logo con una “M” bianca cerchiata su sfondo nero recante le cifre “17” e “10”. In pochi giorni tali canali hanno raccolto tra i 9.000 e gli 11.000 iscritti, generando un bacino di visualizzazione potenziale stimato dalla Procura in 150.000 utenti.

Il secondo nucleo probatorio riguarda gli slogan e i post pubblicati su Instagram e Telegram, qualificati dall’accusa come atti di istigazione a delinquere e “dichiarazione di guerra continua”. Tra questi spicca il post recante la frase “Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove, Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame”, cui si aggiungono l’invito alla “mobilitazione permanente ogni sabato. Fino alla caduta di questo governo ladro”, con la convocazione di presidi in otto città italiane per il 24 ottobre, nonché un messaggio scritto direttamente da Siher su Telegram: “Dobbiamo fare come la Francia, lì sono ben organizzati e soprattutto attivi”. Nel provvedimento vengono inoltre richiamati messaggi dal tenore esplicitamente violento (quali “spaccare gli istituti di credito è giusto” e “banche tutte al rogo”), i quali risultano tuttavia postati nella chat generale da profili terzi e anonimi, e non dall’amministratore.

Un terzo elemento d’accusa concerne le disposizioni orarie programmate e le comunicazioni private rinvenute sul computer portatile sequestrato a Siher. Il dispositivo è stato trovato dagli agenti acceso e privo di password sulla schermata delle chat di coordinamento, a differenza dello smartphone di cui l’indagato ha rifiutato di fornire il codice di sblocco. Sul notebook la Polizia Postale ha individuato due messaggi programmati su Telegram per le ore 14:31 e 15:31 di sabato 24 ottobre, mai partiti a causa del sequestro, i quali contenevano l’indicazione dei tre punti di concentramento cittadini in cui i manifestanti avrebbero dovuto radunarsi per poi convergere nella piazza finale. Sul medesimo portatile era attivo l’account WhatsApp Web denominato “Youssef Siher”, contenente messaggi di terzi che chiedevano informazioni logistiche sul corteo del 24 ottobre.

Il quarto pilastro probatorio è rappresentato dal reperimento sui dispositivi di un documento in formato PDF intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso – Liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione egiziana del 2011”. Il testo, concepito come guida alla disobbedienza civile contro il governo Meloni, suggerisce l’equipaggiamento da indossare in piazza (felpe con cappuccio, occhiali protettivi, kefiah, guanti, kit di primo soccorso), illustra tecniche di difesa passiva dai gas lacrimogeni (includendo un’illustrazione sul rilancio del candelotto verso i reparti di polizia), consiglia l’uso di scudi rudimentali e vernice spray per oscurare i blindati e le telecamere di sorveglianza, invita a “sfondare” eventuali blocchi di polizia e propone la creazione di gruppi temporanei sull’applicazione Signal con amministratori scelti casualmente per monitorare gli spostamenti delle forze dell’ordine e cancellare le tracce a fine corteo. Infine, un quinto elemento emerso dall’analisi forense della cronologia web riguarda le interrogazioni rivolte da Siher a sistemi di intelligenza artificiale generativa, ai quali aveva chiesto informazioni per l’elaborazione di “strategie rivoluzionarie”, facendosi assistere dall’IA anche nella redazione del secondo comunicato del movimento, pubblicato il 23 ottobre, con cui si annunciava il cambio di tattica per le piazze del giorno seguente.

3. La motivazione cautelare

Il passaggio cruciale della scheda clinico-giuridica risiede nel modo in cui il Procuratore Viola e la PM Crupi motivano la sussistenza del periculum libertatis (pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c, c.p.p. e pericolo di fuga ex art. 274, lett. b, c.p.p. e art. 384 c.p.p.) a carico di un soggetto totalmente incensurato.

Nella richiesta di convalida e di applicazione della custodia in carcere, i magistrati scrivono testualmente che Siher, sebbene incensurato, “ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel senso di saper sfruttare il suo elevato background culturale ed i suoi contatti”, palesando “particolare abilità e acume” e competenze informatiche idonee a “sviluppare una strategia rivoluzionaria”. Analogamente, il pericolo di fuga viene ritenuto “evidente” non già sulla base di preparativi materiali di espatrio (biglietti aerei, passaporti falsi o conti esteri), bensì in ragione del fatto che, pur essendo “italiano di seconda generazione”, egli possiede “particolari abilità e capacità di muoversi” e una “rete relazionale che gli consentirebbe di riparare all’estero” e far perdere le proprie tracce. In questa architettura argomentativa, l’istruzione superiore, il plurilinguismo e il cosmopolitismo relazionale – che nella fisiologia dell’ordinamento costituiscono indicatori di pieno inserimento sociale – subiscono una metamorfosi clinico-criminologica, trasformandosi nella prova regina della pericolosità terroristica del soggetto. Insomma Siher non è pericoloso perché stava preparando la fuga ma lo è perché intelligente e quindi si prevede che sarà pericoloso. La magistratura predittiva fa quindi il suo ingresso in scena.

4. Accanto alla magistratura predittiva: i media costruiscono il nemico interno

L’arresto di Youssef Siher è stato accompagnato da una deflagrazione mediatica che ha agito in totale autonomia rispetto al perimetro tecnico-giuridico delle contestazioni, edificando attorno alla figura dell’indagato una narrazione ipertrofica fondata sulla suggestione del “grande vecchio” o dell’infiltrato radicale. L’analisi del discorso pubblico prodotto tra il 24 e il 27 ottobre 2026 permette di isolare quattro meccanismi strutturali attraverso i quali l’hype giornalistico ha preparato e legittimato la torsione preventiva della misura cautelare.

Il primo meccanismo consiste in una sistematica distorsione cronologica. Nonostante gli atti della Procura di Milano chiariscano che i canali social del “Movimento 17 ottobre” sono stati aperti alle ore 19:58 di domenica 18 ottobre – ovvero a guerriglia urbana ormai esaurita – e che a Siher viene contestata la sola attività istigatoria successiva, la quasi totalità delle testate d’informazione ha titolato presentando il trentenne come “la mente degli scontri e dei saccheggi di sabato e domenica 17 e 18 ottobre”, “il presunto regista” delle devastazioni o “il capo e ideologo dei maranza arrestato”.

Questa sovrapposizione tra l’amplificazione digitale post factum e la regia materiale ante factum risponde a una precisa esigenza psicologico-politica: di fronte a una rivolta giovanile estemporanea, fluida e priva di rivendicazioni strutturate, l’opinione pubblica e gli apparati di sicurezza necessitano di un soggetto singolo, razionale e identificabile a cui imputare la paternità del caos. Come rilevato da osservatori attenti, si è così alimentata l’illusione ottica che, bloccando il profilo social di Siher la mattina del 24 ottobre, lo Stato avesse “schiacciato la testa del serpente”, quando in realtà nella medesima giornata di sabato 24 ottobre si sono registrati 371 fermati (di cui 110 minorenni) nei cortei nazionali e gravi scontri di piazza a Bologna, del tutto privi di coordinamento con l’indagato milanese.

Un secondo dispositivo retorico dell’hype mediatico risiede nella criminalizzazione del successo formativo. La stampa conservatrice ha insistito ossessivamente sul contrasto tra la figura del giovane disagiato di periferia e il curriculum d’eccellenza di Siher: “Non c’era un maranza dietro il Movimento 17 ottobre. Non c’era neppure un ragazzo disagiato […] C’era, invece, Youssef Siher […] almeno sulla carta, uno che ce l’ha fatta”. Invece di leggere la laurea, il master, la conoscenza di quattro lingue e il ruolo nel Senato Accademico con la lista moderata UniLab come elementi incompatibili con un profilo di terrorismo stragista o insurrezionale, il circuito mediatico li ha letti attraverso il prisma della dissimulazione e del “fallimento del miraggio dell’integrazione”.

Questa lettura ha generato una ricaduta immediata sul mondo accademico e dei think tank. L’ISPI si è affrettato a diramare una nota ufficiale per precisare che lo stage di Siher risaliva al 2024 e che da allora non vi era stata alcuna collaborazione, mentre su testate come Linkiesta il caso è stato utilizzato per invocare misure urgenti sulla “sicurezza della ricerca”, paventando il rischio di infiltrazioni radicali nelle università italiane. Tale allarme appare del tutto scollegato dalla realtà empirica, ove si consideri che il relatore di tesi di Siher, il professor Nicola Del Corno, ha pubblicamente attestato l’assoluto rigore scientifico e l’assenza di qualsiasi vena estremista o apologetica negli studi del giovane sull’islamismo politico.

Il terzo pilastro dell’hype giornalistico ha operato per accumulazione suggestiva di significanti geopolitici eterogenei, fondendo attivismo filopalestinese, terrorismo islamista e guerra ibrida russa. Nel giro di quarantotto ore, le cronache hanno saldato in un unico blocco narrativo la segnalazione d’intelligence del 2024 relativa alla fondazione dell’Organizzazione Alba Nascente (OAN) e alla partecipazione di suoi esponenti a una conferenza stampa alla Camera dei Deputati su invito del parlamentare Aboubakar Soumahoro, vecchi commenti analitici di Siher sullo statuto di Hamas del 2017 e il suo lavoro giornalistico per l’emittente Al Mayadeen English, nonché il testo scritto a quattro mani con la moglie Sagia Hammoud sulla morte del diciannovenne Ramy Elgaml durante un inseguimento dei carabinieri a Milano nel novembre 2024. A questo mosaico biografico è stata infine sovrapposta l’ipotesi di collegamenti operativi con la galassia degli hacker filorussi (NoName) o con centrali del cosiddetto “terrorismo urbano di matrice islamica”. Sebbene gli stessi inquirenti milanesi abbiano dovuto dare atto della totale assenza di evidenze circa contatti con hacker filorussi o entità statuali, il frame mediatico ha continuato a presentare Siher come il punto di saldatura tra jihadismo internazionale e sovversione delle piazze europee.

Infine, il caso è stato immediatamente assorbito nella contesa politica nazionale, trasformandosi in un test di lealtà ideologica. Mentre esponenti della destra mediatica (come Italo Bocchino su X) arrivavano a evocare il trattamento carcerario marocchino (“saresti stato riempito di botte nel momento dell’arresto, saresti stato buttato in una cella e le chiavi sarebbero state gettate chissà dove. Ringrazia l’Italia, pentiti”), nel centrosinistra esplodeva una dura polemica attorno a Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), attaccato dal senatore PD Filippo Sensi e da Angelo Bonelli (AVS) per aver messo in discussione la legittimità del fermo per reati d’opinione.

Al contempo, tuttavia, l’evidente sproporzione tra l’hype terroristico e la consistenza delle prove ha generato una convergenza critica trasversale: da Susanna Marietti (coordinatrice di Antigone) e l’avvocato penalista Mirko Mazzali, fino a direttori di orientamento opposto come Marco Travaglio (Il Fatto Quotidiano) e Giuliano Ferrara (Il Foglio, già schedatore di operai durante gli anni di piombo, ndr), i quali hanno concordemente ridimensionato la figura dello “stratega del terrore” a quella di un giovane agitatore, denunciando l’uso inflazionato della categoria di terrorismo e della custodia cautelare per un reato d’opinione.

5. Alle origini della magistratura predittiva italiana: legislazione e giurisprudenza

Per comprendere come la Procura di Milano abbia potuto qualificare l’apertura di un canale social e il possesso di un file PDF come fattispecie di matrice terroristica ed eversiva, è necessario esaminare la traiettoria compiuta dalla legislazione penale italiana nell’ultimo decennio. Tale percorso mostra una sistematica anticipazione della soglia di punibilità che ha progressivamente eroso il principio di offensività, istituzionalizzando la sanzione della pericolosità soggettiva e del “punibile perché si prevede che commetta reati”, vera legge aurea della magistratura predittiva.

La dottrina penalistica italiana si è a lungo interrogata sul rapporto tra la legislazione d’emergenza antiterrorismo e il modello teorico del diritto penale del nemico (Feindstrafrecht) elaborato dal giurista tedesco Günther Jakobs. Secondo Jakobs, mentre il “diritto penale del cittadino” attende l’esteriorizzazione di un fatto lesivo e conserva una finalità rieducativa, il “diritto penale del nemico” colpisce soggetti che, per la loro presunta infedeltà permanente all’ordinamento, vengono privati dello status di persona e sottoposti a una neutralizzazione preventiva basata sulla loro potenzialità offensiva futura, mediante un’estrema anticipazione della tutela, la vaghezza delle fattispecie, la sproporzione sanzionatoria e l’abbattimento delle garanzie processuali.

Se fino alla metà degli anni Duemiladieci illustri studiosi (tra cui Francesco Palazzo) preferivano qualificare il sistema italiano come un “diritto penale al limite” – ossia un sistema che, pur flessibilizzando le garanzie e arretrando la soglia punitiva, tentava di rimanere entro gli argini costituzionali di proporzionalità e offensività – gli interventi normativi dell’ultimo decennio hanno progressivamente varcato tale confine attraverso quattro tappe fondamentali. La prima fase si è aperta con il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito nella L. 17 aprile 2015, n. 43), emanato in risposta al fenomeno dei foreign fighters e agli attentati in Francia, che ha spostato il focus dalla struttura associativa (art. 270-bis c.p.) al cosiddetto “lupo solitario”. Tale intervento ha punito il soggetto passivo dell’arruolamento (art. 270-quater c.p.), l’organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.) e l’auto-addestramento (self-training, art. 270-quinquies c.p.), introducendo altresì l’aggravante speciale dell’uso di strumenti informatici o telematici per i delitti di istigazione e apologia (art. 414, comma 4, c.p.). Nel 2015, tuttavia, il legislatore aveva ancorato l’auto-addestramento al requisito che il soggetto, acquisite le istruzioni, ponesse in essere “comportamenti univocamente finalizzati” alla commissione delle condotte terroristiche (art. 270-sexies c.p.), cercando così di evitare la punizione della mera cogitatio o dello studio teorico.

La seconda tappa è stata segnata dalla L. 28 luglio 2016, n. 153 e dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno introdotto i reati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) e atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.). Il dato dogmaticamente più allarmante di questa fase risiede nella rottura del principio di proporzionalità: il mero finanziatore (art. 270-quinquies.1) viene punito con la reclusione da 7 a 15 anni, la medesima pena prevista dall’art. 270-bis c.p. per i promotori, capi e dirigenti di un’associazione terroristica armata. Nel 2018, per effetto della riserva di codice, la circostanza aggravante trasversale della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è stata stabilmente codificata nell’art. 270-bis.1 c.p..

Con la terza tappa, coincidente con il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (cosiddetto “Decreto Sicurezza 2025”), l’argine garantistico dei “comportamenti univoci” è stato definitivamente abbattuto. Il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) incrimina infatti con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici, armi, sostanze chimiche o su ogni altra tecnica per il compimento di atti con finalità di terrorismo (art. 270-sexies), senza richiedere alcun comportamento esecutivo ulteriore. Come evidenziato dalla più recente dottrina penalistica (Rubeo, Manes), si tratta di un reato a forma libera, sussidiario e di pericolo presunto, in cui l’ipertrofia della componente soggettivistica trasforma la pena in mero strumento di “messa in sicurezza” preventiva della società.

Infine, la quarta tappa si è consumata con il D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026 sull’onda emotiva degli scontri milanesi del weekend precedente, il quale compie la saldatura definitiva tra la logica dell’antiterrorismo e la gestione dell’ordine pubblico di piazza. Esso introduce l’art. 420-bis c.p. (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche) e l’art. 635.1 c.p. (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato), punendo da 4 a 12 anni chi promuove, organizza o anche solo istiga telematicamente gruppi di almeno cinque persone che operino con violenza “anche occasionalmente”, ed estendendo a tutte queste ipotesi l’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.).

6. La deriva predittiva della magistratura italiana

Questa deriva legislativa entra in rotta di collisione frontale con oltre mezzo secolo di giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di reati d’opinione e di pericolo. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 65 del 1970, ha salvato l’art. 414 c.p. (istigazione e apologia di delitto) dalla declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 21 Cost. a una condizione tassativa: che la condotta non si esaurisca nella pura manifestazione di un pensiero radicale o dissidente, ma presenti, per le sue modalità concrete, un’effettiva e immediata idoneità a provocare la commissione di delitti. Analogamente, con la sentenza n. 108 del 1974  la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 415 c.p. (istigazione a disobbedire alle leggi e all’odio fra le classi sociali) laddove non richiedeva che il fatto fosse commesso “in modo pericoloso per la pubblica tranquillità”.

Recependo tali coordinate, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il delitto di cui all’art. 414 c.p. configura un reato di pericolo concreto e non presunto, il quale esige dal giudice una rigorosa valutazione ex ante sulla reale attitudine del discorso, nel contesto specifico e nel momento storico dato, a innescare il passaggio all’azione delittuosa da parte dei destinatari (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 48247 del 2019). Allo stesso modo, la Suprema Corte ha statuito che anche nelle fattispecie antiterrorismo a tutela fortemente anticipata, come l’auto-addestramento ex art. 270-quinquies c.p., il principio costituzionale di offensività impone l’accertamento di riscontri fattuali esterni alla mera acquisizione o consultazione di materiale ideologico o teorico (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 13087 del 19 gennaio 2017).

La ragione per cui nel caso Siher – come in numerosi procedimenti analoghi – questo consolidato statuto garantistico è stato disapplicato nella fase genetica del procedimento risiede nel meccanismo processuale del doppio binario cautelare (art. 275, comma 3, c.p.p. e art. 51, comma 3-quater, c.p.p.). Quando il pubblico ministero innesta su un reato comune (come l’istigazione ex art. 414 c.p., punita nella forma base da 1 a 5 anni, misura che di per sé renderebbe ardua o preclusa la custodia in carcere per un incensurato) la finalità di terrorismo o di eversione ex artt. 270-bis.1 e 270-sexies c.p., si attiva un regime processuale speciale. In tale regime vige una presunzione legale relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. Di conseguenza, nella fase del fermo e della convalida, il baricentro cognitivo del giudice viene spostato dall’accertamento del pericolo concreto dell’atto (che richiederebbe la prova quasi impossibile che uno slogan su Instagram determini causalmente un saccheggio) alla valutazione del pericolo potenziale dell’autore. La contestazione dell’aggravante terroristica funge così da “chiave d’accesso” processuale per neutralizzare in carcere (nella sezione speciale AS2) la potenzialità soggettiva dell’indagato, eludendo nella fase cautelare il vaglio stringente imposto dalla Cassazione per il giudizio di merito. Con questa elusione, la magistratura italiana ha strumenti per poter girare il proprio, personale Minority Report.

7. Intelligenza artificiale, polizia predittiva, costruzione del terrorista

Il caso Youssef Siher segna uno spartiacque inedito nella storia giudiziaria italiana anche sotto il profilo tecnologico: è il primo procedimento per terrorismo ed eversione in cui l’Intelligenza Artificiale (IA) compare simultaneamente nel profilo professionale dell’indagato, nel compendio probatorio d’accusa e nell’infrastruttura di sorveglianza e misurazione del pericolo utilizzata dagli inquirenti. L’analisi dimostra come i sistemi algoritmici agiscano da catalizzatori strutturali per sanzionare la potenzialità della persona anziché il fatto commesso, operando lungo diverse direttrici convergenti.

Dalle carte dell’inchiesta milanese emerge un elemento inedito: per fondare l’accusa di progettazione eversiva e la richiesta di carcere, i pubblici ministeri valorizzano il fatto che Siher avesse effettuato ricerche interrogando sistemi di IA generativa per ottenere informazioni sulla “realizzazione di strategie rivoluzionarie” e per farsi assistere nella stesura del secondo comunicato del movimento, pubblicato il 23 ottobre. A ciò si aggiunge la circostanza biografica che Siher lavorasse da gennaio 2026 proprio per la startup statunitense Mercor nell’addestramento e nella valutazione di modelli di IA.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, questo passaggio segna la nascita della criminalizzazione del prompt (prompt incrimination). L’interazione tra un utente e un modello linguistico di grandi dimensioni (Large Language Model – LLM) è, per sua natura ontologica, un processo di esternalizzazione cognitiva e di esplorazione linguistico-probabilistica. Come chiarito anche nei recenti documenti della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno (Quaderno n. 1/2025) in riferimento all’art. 3 dell’AI Act europeo, un sistema di IA generativa produce output testuali assemblando e rielaborando statisticamente dati preesistenti secondo logiche algoritmiche.

Quando la Procura utilizza i prompt rivolti da Siher all’IA come prova di un “progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive” e della sua capacità di “sviluppare una strategia rivoluzionaria”, essa compie un salto logico radicale. Da un lato, equipara il dialogo con un software – che appartiene alla sfera del foro interno o, al più, della ricerca intellettuale preparatoria non punibile – a una vera e propria concertazione cospirativa. Dall’altro lato, trasforma la competenza professionale dell’indagato nell’uso dell’IA, acquisita lavorando per Mercor, in un moltiplicatore della sua pericolosità soggettiva, ritenendo che un soggetto capace di padroneggiare strumenti generativi possieda per ciò stesso una “capacità delinquenziale” superiore. In combinato disposto con il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p., che punisce la mera detenzione di istruzioni a prescindere da condotte univoche esterne, la generazione algoritmica di un testo sulle tattiche di protesta diventa istantaneamente corpo del reato e indice cautelare.

Il secondo livello in cui l’IA favorisce il sanzionamento della potenzialità eversiva riguarda gli strumenti investigativi di polizia predittiva (predictive policing) e di monitoraggio digitale della radicalizzazione. Come documentato negli studi della Scuola Superiore della Magistratura e del Ministero dell’Interno, le autorità di pubblica sicurezza e di intelligence impiegano oggi algoritmi avanzati di Machine Learning (ML) e di Natural Language Processing (NLP – capaci di analizzare, rappresentare e comprendere il linguaggio umano su vasta scala) per setacciare enormi volumi di dati digitali strutturati e non strutturati (social network, chat aperte, transazioni finanziarie AML/CFT) alla ricerca di “indicatori di anomalia” e pattern di radicalizzazione.

Questo paradigma tecnologico altera alle fondamenta la struttura dell’accertamento penale, determinando anzitutto il passaggio dalla causalità deterministica alla correlazione probabilistica. Mentre i modelli tradizionali di indagine muovono da un fatto di reato già commesso (ex post) per risalire all’autore secondo leggi causali e regole deterministiche, gli algoritmi predittivi di ML operano ex ante identificando anomalie statistiche e cluster di rischio non censiti dai modelli tradizionali. Essi non accertano ciò che un individuo ha fatto, ma calcolano la probabilità matematica di ciò che un individuo potrebbe fare in base alla somiglianza del suo profilo semantico, anagrafico e relazionale con dataset storici di soggetti radicalizzati.

A ciò si salda l’effetto “Black Box” e la conseguente crisi della legalità algoritmica. Come avverte la dottrina giurisprudenziale della Scuola Superiore della Magistratura, gli algoritmi più complessi “generano risposte non sempre riproducibili, grazie ad un’analisi della realtà superiore alle capacità umane”, ponendosi in acuta frizione con le garanzie di trasparenza e di controllo difensivo. Quando un soggetto come Siher – già inserito nei database d’intelligence nel 2024 per l’associazione Alba Nascente e monitorato per i suoi scritti sull’Islam politico e sulle proteste della Generazione Z in Marocco – attiva un canale Telegram con parole chiave ad alta densità semantica (“guerra”, “rivoluzione”, “caduta del governo”), i sistemi di monitoraggio algoritmico classificano istantaneamente il nodo come “minaccia eversiva ad alto rischio”. La predizione della macchina si cristallizza così in una presunzione investigativa che orienta il pubblico ministero a leggere ogni elemento neutro della vita dell’indagato (gli studi universitari, il bilinguismo, i contatti WhatsApp) come conferma del “progetto eversivo”.

Vi è infine un terzo meccanismo, più sottile ma decisivo negli atti della Procura di Milano: l’uso delle metriche algoritmiche dei social network per soddisfare fittiziamente il requisito giuridico dell’idoneità offensiva (art. 414 c.p.) e dell’intimidazione della popolazione (art. 270-sexies c.p.).

Nel decreto di fermo, la PM Crupi scrive che i messaggi di Siher su Instagram e Telegram avevano creato uno “stato di intimidazione della popolazione” perché “potenzialmente potevano raggiungere 150mila persone” (a fronte di una base effettiva di circa 9.000–11.000 iscritti al canale). In questo modo, il funzionamento dell’algoritmo di raccomandazione proprietario di Meta (Instagram) e di Telegram – progettato dalle piattaforme per massimizzare il tempo di permanenza (engagement) spingendo i contenuti polarizzanti nei feed di utenti non iscritti – viene imputato giuridicamente all’indagato. La reach potenziale stimata dall’algoritmo della piattaforma diventa la misura legale del pericolo concreto del reato: l’indagato non viene tenuto in carcere per il danno che ha effettivamente provocato, ma per la potenzialità virale che l’architettura algoritmica dei social media attribuisce alle sue parole.

8. La mutazione genetica

Quando la rubrica giudiziaria viene inquadrata nelle coordinate del terrorismo o dell’eversione dell’ordine democratico, il giudizio cautelare sul trattenimento in carcere subisce una mutazione genetica: il fatto materiale commesso degrada a mero sintomo occasionale, mentre l’oggetto reale della misura restrittiva diviene la potenzialità soggettiva della persona, dilatata dagli inquirenti attraverso una lettura orientata della sua biografia, della sua cultura e dei suoi strumenti tecnologici.

Nel caso in esame, l’assenza di una partecipazione materiale agli scontri del 17-18 ottobre, l’inesistenza di una rete associativa armata o di collegamenti con attori ostili esteri, e la natura eminentemente espressiva e velleitaria dei post pubblicati non hanno impedito il fermo d’urgenza e la reclusione nella sezione di Alta Sicurezza 2 di San Vittore. Ciò è stato reso possibile dalla convergenza di quattro fattori strutturali che operano in stretta sinergia. Anzitutto, si assiste all’inversione clinico-criminologica del capitale umano, per cui l’assenza di precedenti penali, la laurea magistrale, il plurilinguismo, le competenze nel settore dell’IA e lo status di cittadino italiano di seconda generazione vengono capovolti da fattori di radicamento sociale in indicatori di “particolare capacità delinquenziale” e di “pericolo di fuga”. In secondo luogo, interviene l’hype mediatico pre-giudiziario, che retrodata la responsabilità del soggetto costruendo l’archetipo rassicurante del “regista occulto” e dell'“infiltrato accademico”, generando un allarme sociale che la Procura utilizza poi circolarmente come prova dell’effetto intimidatorio e terroristico della condotta.

A questi fattori si salda la deriva legislativa del decennio 2015–2026, culminata nei Decreti Sicurezza n. 48/2025 (art. 270-quinquies.3 c.p.) e n. 190/2026 (art. 420-bis c.p.), che ha progressivamente sostituito il diritto penale del fatto e del pericolo concreto con fattispecie di pericolo presunto, ossimori dogmatici (“organizzazione anche occasionale”) e cornici edittali sproporzionate pensate per attivare il doppio binario cautelare. Infine, agisce la mediazione algoritmica dell’IA, che da un lato trasforma l’esplorazione cognitiva privata (il prompt rivolto a un LLM) in prova di pianificazione eversiva, e dall’altro converte le metriche commerciali di viralità potenziale dei social network nel requisito oggettivo dell’offensività penale.

In definitiva, il caso Siher dimostra che nel diritto penale contemporaneo della sicurezza nazionale il confine tra dissenso radicale, esplorazione intellettuale e terrorismo non è più tracciato dalla materialità dell’offesa arrecata ai beni giuridici, bensì dalla profilazione preventiva del tipo d’autore, con un vulnus profondo ai principi scolpiti negli articoli 13, 21, 25 e 27 della Costituzione repubblicana. Youssef Siher è, in questo modo, il primo detenuto politico della magistratura predittiva italiana. Quanti altri ne seguiranno? E con quale conseguenze nella politica e nella società? La questione è particolarmente seria.

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