Presentazione


Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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19/08/2026

Esaurita la funzione giudiziaria, il sequestro Moro va consegnato alla storia

di Paolo Persichetti

«La ricerca della verità, alimentata dal dubbio è ragione di vita» è stato scritto recentemente su un quotidiano dopo la notizia che il gip romano Patrone ha concesso sei mesi di proroga per una inchiesta sul sequestro Moro, scaturita da una serie di esposti presentati dai legali dei familiari di Domenico Ricci, l’autista della vettura del politico democristano rimasto ucciso in via Fani il 16 marzo del 1978, insieme agli altri quattro membri della scorta armata.

Verità storica o giudiziaria?

Difficile negare un assunto del genere, a patto che si convenga sul suo significato: verità storica o giudiziaria? Non sono la stessa cosa. Entrambe, in via teorica, mirano all’accertamento dei fatti, ma la giustizia è interessata solo ai fatti-reato mentre la ricerca storica ha una visione globale degli eventi e una nozione molto più ampia dei fatti: la storia delle mentalità ha interrogato l’immateriale, il mutare delle idee, dei sentimenti, delle paure, delle ansie nelle epoche. La verità giudiziaria si sofferma sulla ricerca della responsabilità personale nei fatti-reato, quella storica allarga il campo: si interessa ai fatti sociali complessivi, alle interazioni tra umani e con l’ambiente e ne ricerca cause, contesto, esiti, elaborando problematizzazioni senza confini. Gli approcci sono molto diversi: la verità giudiziaria, per esempio, una volta passata in giudicato è difficilmente sindacabile e ha il paradossale potere di creare i fatti. Per intenderci: le sentenze giudiziarie hanno l’effetto di postulare che un determinato fatto sia avvenuto anche se storicamente non è mai accaduto. Il sistema giudiziario contiene una pretesa creativa della realtà. Il lavoro storico invece sa che la verità prodotta ha un valore determinato: nuove acquisizioni possono rimetterne in discussione non solo l’interpretazione, ma anche la genesi, il significato, fino all’esistenza del fatto stesso. La storia è una metodologia aperta poiché accetta la confutazione, al contrario la giustizia si percepisce come un sistema chiuso, dove la correzione si esercita in casi delimitati ed estremamente rari.

Ultima, grande differenza: la ricerca storica non ha limiti di tempo, nata con la scrittura esisterà finché l’uomo non perderà la capacità di trasmettere ai posteri il suo passato. Al contrario, il sistema giudiziario agisce con giustizia se interviene in uno spazio-tempo delimitato, non può essere permanente ed eterno pena trasformarsi nel suo opposto: un incubo totalitario dove trovano spazio ministeri della verità e neolingue.

Cinquant’anni di inchieste, processi, condanne e commissioni parlamentari

È un po’ quel che sta accadendo, a quasi cinquant’anni dai fatti, con il cosiddetto «caso Moro», nonostante la vicenda sia stata ripetutamente scandagliata in lungo e largo da magistratura e commissioni parlamentari e nel frattempo sia stato reso accessibile agli studiosi, con le direttive Prodi (2008), Renzi (2014) e Draghi (2021), uno dei più ampi bacini documentali esistenti in Italia. Cinque iter processuali, con Metropoli e Pecorelli fanno sette (ovvero 21 sentenze dalla prima del gennaio 1983 all’ultima cassazione del 2003). Nel complesso sono state inquisite non meno di 50 persone, in primo grado furono comminati 32 ergastoli e 316 anni di carcere complessivi, corretti in parte solo successivamente con l’emanazione della legislazione premiale per i dissociati. L’attività inquisitoria della magistratura e delle forze di polizia fu imponente, seppur inizialmente imprecisa. Molte le incongruenze nella erogazione delle condanne, numerose attribuite unicamente per «responsabilità di posizione» in assenza di un qualunque contributo alla consumazione del reato. Tra i primi processi e gli ultimi ci furono anche divergenze sulla valutazione della responsabilità personale a parità di comportamenti. Clamorosa la condanna di 25 imputati per il tentato omicidio dell’ingegner Alessandro Marini, episodio mai avvenuto come accertato dalla stessa CM2 e riconosciuto, seppur tardivamente, dallo stesso testimone.

Oltre ai processi si sono tenute quattro commissioni d’inchiesta parlamentare (senza contare P2 e Mitrokin, che se ne occuparono lateralmente), di cui una, la Stragi, protrattasi per più legislature: CM1 1979-83; Stragi 1988-2001; P2 1981-1984; Mitrokin 2002-2006; CM2 2014-2018; Antimafia-Salvini 2021-2022. Quest’ultima, in assoluto la più grottesca – seguita alla fallimentare esperienza della Moro 2 – si è sviluppata nell’ambito della vecchia commissione antimafia, trasformata in un irriconoscibile contenitore omnibus suddiviso in ben 24 sottosezioni dedicate ciascuna agli argomenti più disparati, tra cui l’uccisione di Pasolini, il delitto Cesaroni è, dulcis in fundo, la eventuale «presenza di terze forze, riferibili ad organizzazioni criminali, nel compimento dell’eccidio di via Fani». Indagine affidata all’allora magistrato Guido Salvini che avvalendosi del contributo di alcuni siti complottisti e pubblicistica dietrologica ha redatto la sua personale visione dei fatti in una relazione depositata nel gennaio 2023.

Una nuova fallimentare stagione di indagini e commissioni

Una ulteriore stagione di nuove inchieste si aprì nel 2013 con le dichiarazioni di Vito Antonio Raso, uno degli artificieri intervenuti in via Caetani, sulla Renault 4 dove venne rinvenuto il corpo di Moro. A seguire l’indagine sulle dichiarazioni di Steve Pieczenik, l’esperto inviato dal Dipartimento di Stato Usa nei giorni del sequestro. Un’altra ancora riguardava le affermazioni di un presunto finanziere sulla mancata liberazione del presidente DC, infine l’indagine scaturita da una lettera anonima ricevuta da un ex agente della digos nella quale si faceva il nome del presunto motociclista di via Fani. Le indagini chiarirono che Raso aveva mentito, mentre Pieczenik smentiva di aver avuto un ruolo nella morte di Moro. Imposimato invece era stato raggirato da un falso finanziere e l’estensore della lettera anonima, tale Antonio Fissore che si era indicato come il motociclista di via Fani, deceduto nel frattempo per un male incurabile, aveva preso in giro tutti ricalcando la sceneggiatura di un film complottista di Renzo Martinelli, Piazza delle cinque lune, apparso nel 2003.

Nonostante l’esito inconcludente di queste inchieste, il loro clamore mediatico aveva sortito comunque un importante effetto politico: la nascita della nuova commissione di inchiesta Moro 2, presieduta da Giuseppe Fioroni.  Terminata senza aver prodotto una relazione conclusiva, peggio ancora ignorando i risultati delle nuove perizie scientifiche che confermavano le dichiarazioni fatte nel corso del tempo da tutti i brigatisti presenti in via Fani e in via Montalcini. Risultati che smentivano le ipotesi complottiste postulate, senza dimenticare lo strascico di querele per aver tirato in ballo persone estranee, come la giornalista della Tv tedesca Birgit Kraatz. La CM2 lasciò in eredita alla procura un nuovo filone di indagini che i media etichettarono come Moro sexies.

Dal 2018 al 2023 il pm Eugenio Albamonte istruì cinque nuove inchieste: sulle tracce genetiche presenti in via Gradoli e nella 128 con targa diplomatica utilizzata dai brigatisti in via Fani, sulla veridicità del cartellino fotosegnaletico che indicava un presunto arresto di Casimirri nel maggio 1982, sulle modalità di parcheggio delle Fiat 128 del commando Br in via Licinio Calvo e la presenza di garage o ripari brigatisti nella zona, su via dei Massimi e l’ipotesi che vi fosse l’iniziale prigione di Moro, sul traffico mail di Casimirri intercettato dalla Fbi e sull’archivio personale di chi scrive questo articolo.

Indagini ampie che hanno condotto a cinque richieste di archiviazione, di cui ad oggi quattro accolte dagli uffici del Gip: in via Gradoli c’erano degli stivali appartenenti ad Adriana Faranda ma nessuna traccia genetica di Moro; i dna presenti nella 128 giardinetta appartenevano al proprietario e suoi conoscenti. Le Fiat 128 furono parcheggiate poco dopo l’agguato in via Fani, come raccontato dai brigatisti. In via dei Massimi non c’era nessun riparo, tanto meno la prima prigione di Moro. In quei giorni tutte le palazzine della via furono rastrellate dalle forze di polizia che non trovarono nulla di sospetto (cf. N.224/Sca Div. 1A/Sez. 3/12798/15 a firma Lamberto Giannini del 29 settembre 2015). Quella presenza quotidiana e massiccia di poliziotti avrebbe reso impossibile a chiunque di utilizzare quei luoghi come nascondiglio. Gallinari stesso aveva raccontato a pagina 201 della sua autobiografia, uscita nel 2006, di essere stato ospite per alcune settimane – sei mesi dopo la conclusione del rapimento – nell’abitazione di un ufficiale, poi identificato come Fabio Milioni, all’epoca giovane militante di estrema sinistra. Il cartellino segnaletico di Casimirri era un falso architettato da un appartenente agli apparati non identificato. L’identità di chi voleva costruire l’ennesimo mistero è rimasta sconosciuta. Infine il sequestro del mio archivio è risultato un grave abuso, una palese vendetta contro la ricerca storica indipendente.

Ancora un esposto

Nel 2023 l’avvocato Brigida ha presentato un nuovo esposto al pm Albamonte che lo lasciò in eredità alla dottoressa D’Amore. Brigida e successivamente l’ex magistrato Salvini, divenuto avvocato, presentarono una lunga serie di nuove memorie, alcune ispirate anche da atti d’indagine raccolti nel processo per i fatti della cascina Spiotta, conclusosi lo scorso giugno 2026 con la debacle dell’accusa.

Nel maggio del 2025 la pm D’Amore ha chiesto l’archiviazione, riscontrando nelle denunce solo congetture frutto di una mera rielaborazione dei risultati prodotti da precedenti indagini, in assenza di elementi nuovi. Lo scorso giugno, dopo l’opposizione avanzata dalle parti civili, il Gip Patrone ha concesso una proroga di sei mesi per ripetere una serie di accertamenti già realizzati in passato e svolgerne dei nuovi. La decisione è stata salutata dai commentatori vicini alle tesi dietrologiche come una «riapertura del caso Moro», anche se la sequela infinita di inchieste, processi e commissioni che l’hanno preceduta lascia piuttosto pensare al suo canto del cigno.

Il solito ignoto

La criticità di queste nuove indagini, tutte condotte formalmente «contro ignoti», anche se poi mirate contro nomi ben precisi (in questo caso l’ostinata pretesa di Brigida e Salvini di dimostrare che il brigatista Azzolini, già condannato all’ergastolo per il ruolo avuto nell’esecutivo brigatista durante il sequestro Moro, fosse il fantomatico quinto uomo di via Fani), trova ragione nella impossibilità di agire delle difese, che avrebbero certamente attirato l’attenzione del Gip sulla inutile ripetizione di perizie più volte realizzate in passato, come quella su proiettili, bossoli e numero di armi impiegate, già tutti identificati e assegnate. Oltretutto in via Fani c’erano già due membri dell’esecutivo nazionale la mattina del 16 marzo (Moretti e Bonisoli), le Br non potevano permettersi il lusso di metterne a rischio un terzo, ovvero trequarti del vertice brigatista. La colonna milanese aveva già inviato come rinforzo Bonisoli (che in precedenza era stato tra i fondatori della colonna romana), non vi era ragione di inviare anche Azzolini che per giunta non conosceva Roma, visto che come secondo rinforzo era sceso Raffaele Fiore da Torino. Durante una delle pause del processo di Alessandria, Azzolini ha cortesemente spiegato queste cose all’avvocato – ex magistrato – Salvini che lo pressava. Ma a quanto pare non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Atti già valutati

Anche la richiesta di acquisire le informative dei Ros e le dichiarazioni del confidente del Sid di Padova, Leonio Bozzato, cozza con le valutazioni già effettuate durante il processo di Alessandria, dove nulla è emerso in merito a notizie sul sequestro Moro. Bozzato, che operava all’interno dell’assemblea autonoma di Porto Marghera, riuscì a infiltrarsi nella colonna veneta solo nel biennio '75-'76. Dopo il marzo 1976 dovette ritrarsi per i sospetti che gravavano contro la sua persona. In aula ha confermato di non aver mai saputo nulla sul futuro sequestro Moro. La stessa intercettazione ambientale nella quale Azzolini racconta al suo ex compagno di colonna Savino, quanto Bonisoli gli riferì sulla dinamica dell’azione di via Fani, non aggiunge nulla di nuovo. Semmai conferma i tormenti successivi di Bonisoli per aver perso il controllo emotivo in quel frangente, esplodendo un numero eccessivo di colpi contro Iozzino. Tutte circostanze che smentiscono le tesi delle parti civili riprese dalla relazione per l’antimafia, stilata da Salvini.

Il sequestro Moro è da tempo un tema storiografico maturo che trova purtroppo ancora ostacoli nelle pretese strumentali della politica e nella permanenza delle ipoteche penali della magistratura.

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22/07/2026

Prima di processare il morto. Dieci risposte sul caso di Abderrahim Fakir

Da ieri, sotto le immagini della morte di Abderrahim Fakir, è cominciato un interrogatorio rivolto all’unica persona che ormai non può rispondere. Si esamina la sua biografia, si cercano vecchie denunce e si trasforma il suo stato di agitazione nella spiegazione retroattiva di qualunque cosa gli sia stata fatta.

Le domande sembrano prudenti. Quasi tutte spostano l’attenzione dalla condotta di chi esercitava la forza alla presunta indegnità di chi l’ha subita.

Proviamo a rispondere con ordine.
 
1. I precedenti di Fakir non autorizzano nulla

Alcune testate hanno scritto che Fakir aveva «precedenti di polizia», senza precisare per quali fatti e con quali esiti. Questa formula può comprendere denunce e segnalazioni alle quali non sia seguita una condanna; definirlo «pregiudicato» sarebbe al momento scorretto.
Il lungo elenco di rapine, spaccio, ricettazione e lesioni che viene copiato nei commenti non compare, per quanto ho potuto verificare, in alcuna fonte giornalistica identificabile. Le cronache disponibili si limitano alla stessa indicazione generica. (Sky TG24, Corriere di Bologna)
Anche qualora tutte quelle accuse risultassero vere, il punto rimarrebbe intatto. La pena per lo spaccio o per la resistenza a pubblico ufficiale viene stabilita da un tribunale. Nessuna sentenza italiana prevede il soffocamento sull’asfalto. Fakir era a terra e chiedeva aiuto.
Il suo casellario giudiziale, qualunque contenuto avesse, non poteva respirare al posto suo.

2. La chiamata dei residenti spiega l’arrivo della polizia, non la morte

Alcuni abitanti di via Svevo erano spaventati e hanno fatto ciò che ritenevano necessario. Fakir appariva fortemente agitato e, secondo la ricostruzione della Questura, avrebbe colpito un’automobile. La telefonata al 113 può dunque essere stata perfettamente legittima.
Da quel momento comincia la responsabilità dello Stato. La polizia viene chiamata affinché controlli una situazione pericolosa, riducendo il danno e consegnando la persona viva all’autorità giudiziaria o ai sanitari. Chi ha telefonato chiedeva un intervento. Nessuno ha conferito agli agenti il potere di arrivare a qualunque esito.

3. L’agitazione di Fakir aumentava il rischio medico

Si ripete che l’uomo fosse «fuori controllo», quasi che questa espressione potesse assolvere in anticipo qualsiasi tecnica di contenimento. Dal punto di vista clinico vale il ragionamento opposto. Una persona che ha lottato, respira affannosamente ed è stata esposta allo spray urticante presenta un rischio maggiore durante l’immobilizzazione prona.
Lo sforzo aumenta la produzione di anidride carbonica e può provocare acidosi. Se la posizione a faccia in giù e la pressione esercitata sul tronco impediscono una ventilazione adeguata, la funzione cardiaca può deteriorarsi rapidamente.
La letteratura forense descrive questo possibile decorso come prone restraint cardiac arrest. Sarà l’autopsia a stabilire se sia avvenuto nel caso di Fakir; il pericolo della tecnica era già conosciuto prima del suo fermo. (Journal of Forensic Sciences)

4. Danneggiare un’automobile non sospende il principio di proporzione

Fakir avrebbe sferrato alcuni calci alla volante. Il condizionale resta necessario, dato che stiamo riportando la versione della polizia. Se il danneggiamento verrà confermato, si trattava di un reato da contestare nelle forme previste dalla legge.
Un’automobile può essere riparata. Una morte resta irreversibile. Ricordarlo non significa giustificare il comportamento dell’uomo, bensì mantenere una proporzione elementare tra il fatto contestato e l’esito dell’intervento. La forza pubblica possiede strumenti più estesi di quelli concessi al cittadino proprio perché il suo uso è sottoposto a limiti più severi.

5. «Chiedono tutti aiuto quando vengono arrestati» è una risposta clinicamente irresponsabile

Può accadere che una persona immobilizzata invochi aiuto pur continuando a respirare normalmente. Per questo esistono professionisti addestrati a valutare il respiro, la coscienza e i cambiamenti improvvisi del comportamento. Non si stabilisce lo stato clinico di un fermato attraverso il fastidio provato nell’ascoltarlo.
Nel video Fakir ripete «aiuto» e «basta». Poi diventa immobile. Il passaggio dalla resistenza al silenzio deve essere considerato un allarme, perché la perdita di reattività può precedere un arresto cardiaco.
Le indicazioni operative sulla contenzione raccomandano di ridurre il tempo trascorso a terra, evitare pressioni sulla schiena e controllare continuamente la respirazione. Il sollievo dell’agente perché la persona ha cessato di divincolarsi non può sostituire una valutazione medica.

6. La presenza del 118 non certifica la correttezza dell’intervento

Nel filmato si vedono due operatori sanitari. La loro presenza viene adoperata come una sorta di assoluzione indiretta: se fossero esistiti pericoli, si dice, sarebbero intervenuti. È precisamente ciò che l’indagine interna dell’Ausl dovrà accertare.
Secondo la cronologia comunicata dal 118, l’ambulanza arrivò alle 12:30. Sei minuti dopo vennero richiesti il consulto medico e l’automedica, che giunse alle 12:53 e constatò il decesso. Il filmato diffuso non mostra una rianimazione immediata, anche se può non contenere l’intera sequenza.
Occorre stabilire quando Fakir abbia perso coscienza, chi abbia controllato il respiro e quali manovre siano state eseguite. (DIRE)
La presenza dei sanitari amplia le domande. Non le cancella.

7. «Ha avuto un malore» non è una spiegazione

Malore indica che una persona si è sentita male. Non chiarisce il processo fisiologico che ha condotto alla morte, né permette di separarlo dalle condizioni in cui il decesso è avvenuto.
L’autopsia potrebbe rilevare una patologia cardiaca o la presenza di sostanze. Dovrà comunque accertare se lo sforzo, la posizione prona e la pressione esterna abbiano contribuito all’esito. Una condizione preesistente rende la persona più fragile e accresce la cautela necessaria.
Lo Stato custodisce esseri umani reali, con cuori imperfetti e corpi che possono cedere. Il diritto alla vita non è riservato agli organismi clinicamente impeccabili.

8. Aspettare l’autopsia vale anche per chi ha già assolto gli agenti

L’attribuzione delle responsabilità penali richiede l’autopsia, l’esame delle bodycam e le testimonianze. Nessuna persona seria dovrebbe inventare un nesso causale definitivo prima di questi accertamenti. Le immagini già disponibili consentono però di porre domande fondate sulla tecnica impiegata e sulla rapidità dei soccorsi.
Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha dichiarato che l’intervento risulterebbe condotto «con professionalità e modalità consone». La sua assoluzione è arrivata prima degli esami medico-legali. (ANSA)
La prudenza reclamata alla famiglia e a chi guarda il video sparisce quando deve essere applicata al partito di governo. L’autopsia viene invocata per sospendere le critiche, mentre la difesa della polizia può procedere senza attendere nulla.

9. Le bodycam accese non dimostrano l’innocenza

Qualcuno sostiene che gli agenti non avrebbero causato una morte sapendo di essere ripresi. Questo argomento confonde l’intenzione omicida con tutte le altre possibili responsabilità. Una condotta può produrre un esito letale attraverso imperizia, imprudenza o violazione delle procedure. Nessuna di queste ipotesi richiede che una persona cominci il proprio turno con il progetto di uccidere.
Le bodycam servono a documentare. La loro esistenza non rende automaticamente corretta l’azione registrata. Sarà necessario esaminare l’intervento nella sua interezza e comprendere quanto sia durata la contenzione, quale pressione sia stata esercitata e quando gli agenti abbiano riconosciuto la perdita di coscienza.

10. Pretendere una polizia democratica non significa odiare la polizia

Gli agenti svolgono un lavoro difficile e possono trovarsi davanti a persone violente. Proprio questa difficoltà rende indispensabili una formazione adeguata e un controllo indipendente. Consegnare a qualcuno armi e autorità, sottraendolo poi all’esame pubblico, significa abbandonare anche gli agenti alla cattiva formazione e alla protezione politica interessata.
Nel gennaio 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, mantenuto prono per circa venti minuti anche dopo essere diventato inerte. La Corte ha rilevato carenze nella preparazione delle forze dell’ordine e nell’indagine successiva. (ANSA)
Parlare di fascistizzazione significa osservare il ‘privilegio morale’ concesso alla divisa, considerata innocente prima ancora che i fatti siano conosciuti, mentre il morto viene processato attraverso voci incontrollate. Una polizia sottoposta alla legge rafforza la democrazia. Una forza pubblica difesa a prescindere protegge anzitutto il potere politico che se ne serve.
Fakir era vivo quando lo Stato ha assunto il controllo del suo corpo. Ne è uscito morto. Questo basta a pretendere che lo Stato risponda.

Fonte

24/01/2026

Al referendum sulla giustizia si vota NO

La riconfigurazione istituzionale, di cui il referendum giustizia rappresenta un tassello rilevante, è un puzzle più ampio composto dal progetto del premeriato e dalle proposte di legge che renderebbero il sistema elettorale per le Comunali ancor meno democratico.

Lo spostamento del potere legislativo sempre più nelle mani dell’esecutivo e sempre meno nell’organo costituzionalmente titolato a esercitarlo in via primaria – il Parlamento; la personalizzazione e la verticalizzazione del potere, la marginalizzazione di settori sociali sempre più ampi (per via di una minore partecipazione politica ed elettorale, ma anche per leggi elettorali “escludenti”) non nascono certo con Giorgia Meloni. Anzi, hanno visto tra gli attori protagonisti molti di coloro che oggi, nelle file del centrosinistra, si strappano le vesti e gridano al rischio fascismo.

Lo Stato autoritario moderno, infatti, è più frutto delle trasformazioni dell’imperialismo, del sempre maggior livello di centralizzazione dei capitali, insofferenti alle regole democratiche. Queste trasformazioni vengono assecondate, a ritmi differenti, da una classe politica che mira alla configurazione di un potere “ab solutus” da qualunque forma di controllo democratico.

Potere al Popolo dà indicazioni per il NO al referendum del 22-23 marzo. Allo stesso tempo non riconosce né nella conservazione dell’esistente né nella risposta del campo largo una soluzione. Lavoreremo nelle prossime settimane per articolare la nostra posizione e per una campagna indipendente per il NO, con una iniziativa nazionale per dare visibilità alla nostra posizione.

Per continuare nel solco della costruzione di un’opzione politica indipendente tanto dall’ultradestra quanto dal centrosinistra, abbiamo discusso dei prossimi passi che ci dovranno condurre verso le elezioni politiche del 2027.

Siamo stati chiari, già a partire dall’iniziativa al teatro l’Aquila del 25 Ottobre: Potere al Popolo vuole essere presente alle prossime elezioni politiche per costruire una rappresentanza politica indipendente, capace di sfidare il bipolarismo liberista tanto sul terreno sociale, sostenendo in primis un sindacalismo indipendente e conflittuale, quanto su quello dell’orizzonte per il quale lavoriamo: la lotta delle idee che ognuna e ognuno di noi conduce quotidianamente, sui posti di lavoro, in scuole e università, sui territori e anche sui media, è uno dei motori necessari a inventare e a creare la strada che ci faccia uscire dal vassallaggio sotto NATO e imperialismo e sperimenti elementi di un nuovo socialismo, adatto ad affrontare le sfide del XXI secolo.

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08/12/2025

La controriforma della giustizia. La posta in gioco

“Questa riforma è un grimaldello – afferma la già Magistrato Maria Longo, durante la sua esposizione online – per far saltare tutto l’assetto istituzionale dello Stato e il suo assetto democratico”.

Dopo l’azione del ministro Calderoli di far rientrare dalla finestra la sua legge per l’Autonomia Differenziata, procedendo nonostante l’illegittimità dichiarata della Corte Costituzionale e l’annullamento dalla Consulta, questo Governo procede nel suo progetto rifondativo dell’ordinamento della Repubblica (1).

Questa, non a caso, è stata definita una Contro-Riforma. Va conosciuta e compresa come tale, anche in previsione del referendum di primavera, indetto per la prima volta da un Governo della Repubblica e non dalla sua opposizione assopita e sbandante.

È infatti Antonio Madera del Comitato Emilia Romagna per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata ad affermare che: “Senza una posizione chiara anche sull’Autonomia Differenziata (2), da parte di quella opposizione che si rifà ai nostri valori, certamente si perdono anche le prossime elezioni”. 

La ricerca, da parte della Presidente del Consiglio (smettiamola di chiamarla Premier) è un mandato popolare indiscusso. Ottenere la libertà di poter agire indiscutibilmente, in cielo in terra ed in ogni luogo, per il bene degli italiani. Magari, come già avviene con la stampa, esautorando anche il lavoro parlamentale.

Il Governo Meloni in realtà, è alla ricerca di una maggioranza plebiscitaria popolare, per lo più inconsapevole del pericolo non solo istituzionale, che sta correndo.

Per illustrare i principi della Contro-Riforma e a sostegno della sua pericolosità, vi proponiamo questo confronto informato, tenuto tra noi che non essendo la classica spiegazione tecnica e didattica, abbiamo deciso di rendere pubblico. Vi proponiamo, inoltre, questo video animato che ne riassume i punti guida.

“La relazione della già magistrato Maria Longo” – 1° parte


Riteniamo sia nostro dovere rendere reale ciò che, impropriamente, viene enunciato dal ministro Carlo Nordio come la Riforma che velocizzerà i tempo processuali; impedirà ingerenze della magistratura nelle sfere politiche; ridurrà la pressione delle correnti interne al CSM, ed altre amenità. In realtà sono tutti principi finalizzati a nascondere la volontà di controllare uno dei tre principali ordinamenti democratici dello Stato Costituzionale.

Un tentativo, che a fatica era già stato respinto e sogno del pluri-indagato Silvio Berlusconi, graziato soprattutto per scadenza dei termini dei tempi processuali. Un progetto, tassello fondamentale, del Piano Solo elaborato dalla P2 di Licio Gelli(3) che altro aveva in mente al rispetto e riconoscimento della Democrazia Costituzionale nata dalla lotta di liberazione.

Nell’attuare questa riforma della Giustizia, il Governo non ha neanche il coraggio politico di dire apertamente che è un’azione attuata contro la magistratura e contro la loro indipendenza e autonomia. E che la velocizzazione dell’iter processuale, in realtà è una falsità. Al contrario, lo renderà ancora più farraginoso e lento.

“Dubbie perplessità a confronto” – 2° Parte

La posta in gioco è molto alta per la tenuta della nostra Repubblica Costituzionale e senza mezze parole la già Magistrato, dott.sa Maria Longo, ci ricorda che: “Qui abbiamo un esecutivo che ha disposto una modifica costituzionale, esorbitando dai propri poteri, esautorandone totalmente il Parlamento. Non un emendamento è stato preso in considerazione e ha inciso e vuole incidere, in modo estremo sull’autonomia ed indipendenza della magistratura”.

Bisogna essere consapevoli che l’Autonomia Differenziata, la Giustizia e il Premierato, rappresentano le tre riforme decisive attuate da questa maggioranza Trumpiana, per scardinare l’attuale ordinamento Costituzionale.

Obiettivo infatti, di questa azione contro la magistratura, è anche rafforzare, con la possibile vittoria al referendum, la propria posizione in previsione della prossima riforma sul Premierato, tanto voluta da Giorgia Meloni. Un progetto che ridurrà la figura del Presidente della Repubblica, organo supremo di controllo dei principi costituzionali.

Rendendo innocui i suoi principi, si otterrebbe così definitivamente sotto controllo della maggioranza di Governo, i tre organi fondativi ed indipendenti della Repubblica nata dopo la liberazione dalla dittatura antidemocratica e anticostituzionale.

Un processo attivo e spudorato, che mira ad instaurare un sistema politico illiberale, adatto e tollerato soltanto da chi dimostrerà fedeltà alla nuova linea a-democratica. Un progetto tutt’altro che rispettoso, anche del principio nazionalista e liberal-democratico, che la stessa Meloni ha per anni rivendicato e che gli ha permesso di giungere sino al Governo del nostro paese.

Riassumendo: oltre al Super Poliziotto come PM, si avranno reati che saranno perseguiti ed altri no e per di più con un’azione penale non più di fatto obbligatoria. Ovviamente si farà riferimento a reati contro il patrimonio (furti, scippi etc.), ma ad esempio, con difficoltà se non mai avranno priorità reati riguardante la corruzione o il coinvolgimento di membri del Governo e ad esso legati. In pratica non avremo più una legge uguale per tutti.

“Con questa Riforma, ci siamo giocati il fatto – conclude la ex Magistrato Maria Longo – che per i giudici, soggetti soltanto alla legge, la loro pronuncia di sentenza non potrà che essere condizionato da un’indagine sbilanciata”.

Dato che questo referendum non prevede il raggiungimento del quorum, si riuscirà a far comprendere la sua pericolosità a tutti i cittadini che si recheranno alle urne a votare?

Note 

1 – https://www.affariregionali.it/it/il-ministro/comunicati/autonomia-ministro-calderoli-pubblica-le-pre-intese-con-le-4-regioni/

2 – https://alkemianews.it/2025/11/19/sanita-emilia-romagna-stop-ai-pazienti-da-fuori/

3 – https://www.piolatorre.it/public/r/l-ombra-della-p2-di-gelli-su-riforme-e-democrazia-illiberale-1-4195/

Fonte

23/09/2025

Abusate dai soldati Usa: le donne della Corea del Sud chiedono giustizia in tribunale

Nel corso delle decadi successive alla Guerra di Corea, tra gli anni Cinquanta e Ottanta, in Corea del Sud si sviluppò un sistema sofisticato e largamente ignorato fino a tempi recenti: migliaia di giovani donne, spesso adolescenti, furono convinte, costrette o ingannate per lavorare in bordelli legati alle basi militari statunitensi.

Con la scusa di posti di lavoro come barista o cameriera, promesse di opportunità economiche che sembravano vitali in una nazione devastata dal conflitto, queste donne venivano invece impiegate – direttamente o indirettamente – nello sfruttamento sessuale. Le autorità sudcoreane, per decenni, negarono la piena responsabilità del governo; oggi, però, le vittime esigono non solo riconoscimento, ma azione giudiziaria.

È di questi giorni la notizia che 117 donne in Corea del Sud hanno presentato causa in tribunale contro lo Stato sudcoreano e l’esercito statunitense. Le motivazioni: abusi sessuali, coercizione, sfruttamento, false promesse, e un sistema che, seppur tacito, fu sostenuto dalle istituzioni. Una delle prime sentenze rilevanti in materia risale al 2022, quando la Corte Suprema di Seul ha stabilito che il governo – allora – aveva istituito, gestito e operato illegalmente bordelli per i soldati statunitensi. In quel caso, il risarcimento fu concesso ad alcune decine di querelanti. Ma la novità vera è che nella causa presentata dalle 117 donne, si chiede per la prima volta un atto di responsabilità diretto anche verso l’esercito USA.

Le richieste includono non solo un indennizzo, ma soprattutto scuse formali e un riconoscimento pubblico delle ingiustizie subite. Le testimonianze raccolte dagli atti giudiziari dipingono un quadro angosciante: ragazze molto giovani, talvolta sedicenni o poco più, che vengono attirate con false promesse di lavoro, poi rinchiuse in bordelli associati alle basi, costrette a sottoporsi a controlli medici coatti per malattie veneree, e se ritenute “non idonee”, isolate in stanze fino a quando non trovano di nuovo accettabile il loro stato.

Una donna ha ricordato: “Avevo appena 16 anni, mi dissero che avrei servito da cameriera, ma il giorno dopo ero già rinchiusa in una stanza con un soldato americano”. Un’altra ha raccontato: “Se ci ammalavamo venivamo marchiate come non idonee e isolate, come se fossimo oggetti rotti. Ci trattavano peggio degli animali”. Secondo storici interpellati, l’economia legata ai quartieri attorno alle basi – bar, ristoranti, bordelli, servizi accessori – arrivava a rappresentare fino a un quarto del PIL della Corea del Sud negli anni Sessanta e Settanta. Un intero settore che prosperava grazie a questa alleanza strategica, che con il tempo ha costruito intorno al suo mantenimento un sistema di silenzi e omissioni.

Nella causa appena depositata, le donne richiedono 10 milioni di won ciascuna, che corrispondono approssimativamente a 7.200-8.000 dollari (o circa 6.000 euro) oltre a un riconoscimento simbolico – una scusa ufficiale, un’assunzione di responsabilità – da parte del governo sudcoreano e degli Stati Uniti. Questo importo, seppur simbolico rispetto alle sofferenze fisiche e psicologiche denunciate, rappresenta un punto di svolta: non si chiede solo che emerga la verità, ma che essa sia riconosciuta nel diritto, nel risarcimento, nella memoria pubblica.

Una delle donne ha dichiarato: “Non voglio i soldi, voglio che il governo ammetta quello che ci ha fatto. Ho perso la mia giovinezza, la mia dignità, la mia famiglia”. Il caso riguarda più che un conflitto storico: mette in questione la natura dell’alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti. Per decenni, Washington è stato l’alleato chiave della Penisola nella sua lotta contro la Corea del Nord; le basi militari USA sono tuttora presenti in numero significativo (tra i 28.000 e i 29.000 effettivi) sul suolo sudcoreano. In questo contesto, rivelare che quelle basi sono state circondate da un sistema di sfruttamento sessuale con il coinvolgimento – tacito o esplicito – delle autorità nazionali, diventa un problema di credibilità politica, di diritti umani, e di come le potenze militari interagiscono con la società civile.

Le istituzioni USA, per ora, hanno dichiarato di essere a conoscenza delle denunce ma si limitano a sottolineare che non commenteranno mentre sono in corso i procedimenti legali. Inoltre, affermano che non tollerano comportamenti che violino le leggi, le direttive e le regole della Corea del Sud. Una delle ragioni per cui queste vicende sono rimaste ai margini è lo stigma sociale: la vergogna associata a chi è stata prostituta, specie quando la prostituzione è stata in parte imposta o sotto forte coercizione. Inoltre, la figura più nota nel panorama internazionale quando si parla di “comfort women” è quella delle donne costrette dai giapponesi durante la Seconda guerra mondiale, che nel tempo è diventata simbolo riconosciuto della violenza coloniale e patriarcale.

Le donne sudcoreane sfruttate dalle forze statunitensi invece hanno subito una rimozione quasi completa da memoria pubblica e discorsi ufficiali. Questa causa non è solo giudiziaria, ma culturale e politica. Serve a ribaltare narrazioni consolidate, a chiedere trasparenza, a fare emergere il danno reale subito da persone che troppo a lungo sono state invisibili. Serve a dimostrare che il diritto internazionale, i principi dei diritti umani, si estendono non solo a guerre e conflitti apertamente riconosciuti, ma anche a quegli abusi perpetrati nell’ombra di alleanze strategiche.

Il risultato della causa, che si sappia ora sia in Corea del Sud che potenzialmente negli Stati Uniti, potrà avere conseguenze anche oltre il risarcimento economico: potrà muovere il dibattito su come gli Stati gestiscono le basi straniere, i diritti delle popolazioni locali, l’obbligo di protezione dei civili, la memoria storica.

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19/02/2025

Memoria e memoriali

di Agostino Petrillo

Una bella poesia di Dylan Thomas, scritta dopo il funerale di una parente a lui cara, recita: “dopo le esequie/lodi mulesche/ ragli/ io sto con la morta/ l’ingobbita Anna”. Così mi sono sentito dopo l’inaugurazione del memoriale alle vittime del ponte Morandi. Un sentimento di insoddisfazione, di distanza, di non appartenenza. Alla celebrazione della “tragedia” presenti le autorità, i parenti delle vittime, che hanno fortemente voluto il memoriale, e che, nonostante il calvario sopportato, attraverso la figura di Egle Possetti sono ancora riusciti a dire qualcosa di incisivo, a rievocare il dolore e lo smarrimento, poi per il resto per lo più parole di rito, retoriche consumate.

All’interno dell’edificio tornano ossessivamente le immagini del crollo, che, come scrivemmo con Emanuele Piccardo in un testo uscito a caldo degli avvenimenti per Manifestolibri (Genova: il crollo della modernità), non è solo quello del ponte, ma il crollo di una epoca della città, la fine di una modernità industriale mai del tutto digerita, e prolungata oltre ogni buon senso. Il boato evocativo che viene fatto echeggiare nel memoriale lo intendo però a modo mio: come un invito a scuotersi, a svegliarsi, a non considerare la vicenda chiusa. Per chi come me non ha mai creduto alla “tragedia” del ponte, e non ha mai voluto usare questo termine, preferendo quello di “crimine”, il memoriale rimane un monumento incompiuto, e non solo perché non sia stato portato ancora a termine il progetto, pure ben concepito dal collega del Politecnico Stefano Boeri, ma perché mancano i nomi dei responsabili. Che cosa è realmente avvenuto? Chi fu l’uccisore? Perché sono morti? Molto giustamente lo stesso architetto Boeri, persona di levatura e intelligenza, parla, in una intervista rilasciata al Secolo XIX subito dopo l’inaugurazione, di una Italia “amnesica”, incapace di memoria e di fare i conti col passato, e tira in ballo Piazza Fontana. Nel caso genovese forse il garbuglio è meno difficile da sciogliere di quanto non sia stato quello di quell’ormai remoto attentato fascista, ma sono ormai passati quasi sette anni, e ancora si attende un giudizio, si attende di sapere, di capire. Nella pesante uniformità con cui i media hanno presentato l’evento, rimane dunque un irrisolto, una presenza spettrale. Se pare giusto aprire al futuro la memoria, come ha sottolineato a nome dei parenti delle vittime la Possetti, lottando contro l’oblio, occorre però anche chiudere i conti con il passato. Non si fanno memoriali a un passato irrisolto.

I “luoghi della memoria” vanno intesi nel senso pieno, nel loro aspetto materiale e concreto, e non rappresentano solo un monumento ai morti, topograficamente situato, ma una sorta di archivio non scritto della memoria collettiva, anche quando, come in questo caso, sono costruiti in maniera intellettuale e un po’ astratta. Ma la memoria collettiva che si vorrebbe qui cristallizzata è una memoria monca, parziale, è un ibridazione tra storia e memoria raggelata, e non critica. Si può ben comprendere in questo caso come memoria e storia non siano affatto sinonimi, ma anzi spesso si trovino in opposizione, dato che la memoria è sempre legata alla vita, è tramandata dai viventi, mentre la storia è ricostruzione sempre problematica di quel che non è più. La memoria è sempre attuale, un legame che continuamente si ripropone; la storia è una rappresentazione del passato. Il monumento si situa perciò all’ambiguo crocevia tra storia e memoria, e ogni monumento, come dice l’etimologia, è anche monimentum, monito. E qui il monito non potrebbe essere più chiaro: a questo hanno condotto trascuratezza, cattiva gestione, privatizzazione di ciò che è pubblico e dovrebbe rimanere pubblico, come sono le infrastrutture di un Paese. E insieme risuona un invito a non trascurare, a non considerare quanto avvenuto come già passato, confinandolo tra le cose che si ricordano. Gli storici, come diceva scherzosamente Philippe Nora in Les lieux de mémoire (Gallimard, 1984), sono sempre metà preti, metà soldati, ma questa specifica storia andrebbe raccontata per intero in maniera coraggiosa e militante, se se ne vuole veramente serbare il contenuto pedagogico e politico. Una memoria che divide e non unisce, tantomeno spendibile in chiave di riconciliazione con i colpevoli. Ben venga dunque il doppiamente incompiuto memoriale, non finito, e senza i nomi dei responsabili, ma io, come Dylan Thomas, io me ne sto in disparte con i morti, in attesa che sia resa loro giustizia, e abbiano così più degna sepoltura.

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26/11/2024

La legge è uguale per tutti? “Giurato n. 2” di Clint Eastwood

Il vecchio Clint, a novantaquattro anni, non sbaglia un colpo. Giurato n. 2 (Juror #2, 2024), la recente pellicola realizzata da Eastwood, è un riuscitissimo affresco della società e della mentalità statunitense. È un film giudiziario che inchioda e attanaglia lo spettatore: da una parte c’è un gruppo di giurati chiamati a decretare l’innocenza o la colpevolezza in un processo di omicidio, dall’altra c’è l’imputato, James Sythe (Gabriel Basso), che già aveva avuto a che fare con la giustizia, soprattutto per motivi di droga. Per cui, sulla sua colpevolezza, non ha dubbi l’avvocata Faith Killebrew (Toni Collette), che lo vuole inchiodare. Nella giuria c’è invece Justin Kemp (che ha lo sguardo glaciale di Nicholas Hoult), un giovane padre di famiglia (con problemi di alcool alle sue spalle), che comincia a instillare nei giurati alcuni ‘ragionevoli dubbi’. Lo sguardo attento del regista si focalizza su uno spaccato sociale degli Stati Uniti contemporanei – la cittadina di Savannah, in Georgia – che assume un valore quasi universale. La legge è uguale per tutti? – si chiede Clint, neanche troppo sotto le righe; chissà. Perché James Sythe, fin dall’inizio, appare marchiato come colpevole dell’omicidio della sua compagna Kendall (ma sui particolari della trama non vorremmo svelare di più): a decretarlo non è soltanto l’avvocata Killebrew, è l’intera società, sulla quale la statua della dea Giustizia, bendata, svetta in alcune immagini che ritraggono dall’esterno il palazzo del tribunale. Seguendo un modello narrativo che molto deve a La parola ai giurati (12 Angry men, 1957) di Sidney Lumet, il film tende a insinuare l’elemento del dubbio che, all’inizio, sembrava non sussistere minimamente.

Ma, come già detto, il personaggio di James appare condannato fin dall’inizio soltanto per il fatto di essere un ‘marginale’, un individuo che conduce la sua esistenza lontano dalla parvenza di perbenismo che sembra avvolgere tutti gli altri. Certo, fra i giurati c’è anche un afroamericano che non sembra passarsela troppo bene, c’è anche un giovane un po’ ‘strafatto’, mentre lo stesso Justin è un alcolista ma tutti fanno parte di un mondo in cui le apparenze valgono più delle essenze, se così si può dire: vengono tutti da un mondo che esalta il perbenismo familistico statunitense. E, in provincia, tale sentimento perbenista sembra essere anche ben più radicato, quella stessa provincia che recentemente ha scelto ancora una volta il vecchio e rassicurante (per loro) Donald Trump. Perché questo mondo ha una paura matta di qualsiasi diverso e James Sythe è un diverso, bollato come tossico, ubriacone, violento, capacissimo di uccidere la propria compagna, un tipo poco raccomandabile per la mentalità dei giurati, per l’avvocata Killebrew, per quella stessa società che ha portato ancora una volta Trump al soglio presidenziale (ma avrebbe portato indifferentemente anche la Harris). Il film prosegue con un ritmo teso, senza mai allentare la presa sull’attenzione dello spettatore, con improvvisi e inaspettati colpi di scena.

La dimensione teatrale fortemente presente in La parola ai giurati – ma anche in un altro capolavoro di cinema giudiziario come Testimone d’accusa (Witness for the Prosecution, 1957) di Billy Wilder – nel film di Clint si stempera in una trama più dinamica, che segue i personaggi nelle loro vicende e nei loro spostamenti, soprattutto Justin Kemp. Quella provincia in cui si muovono i personaggi, con le sue case perfette e ben tenute, coi loro perfetti giardini dove si annidano perfette famiglie assomiglia tanto a quella che vediamo, ad esempio, nel riuscito horror Barbarian (2022) di Zach Cregger, ambientato nell’hinterland di Detroit, con le sue case accoglienti, tutte allineate una accanto all’altro ma che celano un orrore indicibile fatto di incesti e abusi che emerge dal passato, direttamente dagli anni Ottanta di reaganiana memoria. E non è un caso che la periferia di Detroit, in cui si sono trasferiti in massa immigrati asiatici, sia anche lo sfondo che vediamo in un altro grande film di Eastwood, Gran Torino (2008), che Walt Kowalski (lo stesso Eastwood) percorre con la sua Ford Gran Torino del 1972.

È un universo tremendamente ‘normale’ quello che vediamo in Giurato n. 2, un mondo regolato – sembra – in modo perfetto e meccanico da una Legge che è uguale per tutti. Ma è anche una legge che, kafkianamente, lascia fuori dalla sua porta chi è ‘anomalo’ o ‘diverso’, chi devia in qualche modo dai suoi dettami, che sono, poi, i dettami su cui si fonda la società benpensante di cui si è parlato. Ma, poi, sarà davvero uguale per tutti questa legge?

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23/03/2024

Cronaca giudiziaria e diritto all’informazione

di Pietro Garbarino

Molto spesso ci capita di assistere a giornali-radio, telegiornali, e notiziari vari, per la verità più simili a bollettini di cronaca giudiziaria che non a rubriche di aggiornamento del pubblico, fatti di carattere giudiziario che si ritiene interessino o riguardino il vasto pubblico.

Anche numerosi programmi di intrattenimento televisivi sono spesso incentrati su discussioni e commenti che riguardano vicende giudiziarie. La stampa, i media, i social si manifestano come avidissimi raccoglitori di casi giudiziari riguardanti fatti o personaggi di pubblica rilevanza, e divengono a loro volta propalatori di notizie che riguardano indagini giudiziarie e processi in corso.

Non si tratta certo di una novità che il cosiddetto mondo dell’informazione si occupi di tali argomenti; anche in un lontano passato il caso Bruneri / Cannella (meglio conosciuto come lo “smemorato di Collegno”) il caso Montesi, il delitto Maria Martirano e, per avvicinarci al nostro tempo, numerosi casi di omicidi in famiglia e femminicidi, hanno invaso le pagine dei giornali e i servizi radio televisivi. Ma perché?

Qualcuno potrebbe fornire una lapidaria spiegazione liquidatoria ricorrendo alla famosissima battuta di Humphrey Bogart in un celebre film degli anni ’50 (del ‘900): “È la stampa, bellezza, e tu non puoi farci niente!”; ma tuttavia bisogna farsi delle domande.

Perché proprio i processi? Perché tanto crescente interesse? Quale è il motivo di voler conoscere i dettagli di situazioni così particolari? C’è un interesse pubblico qualificato in tutto ciò? Ma, ancor più, esiste una privacy che tutela le persone sotto indagine o sotto processo? Non è scritto nella Costituzione che ciascuno è da ritenersi innocente sino a sentenza definitiva? Rispondendo a ciascuna di queste domande, o almeno tentando di dare una spiegazione ai quesiti posti, ci si addentra in una materia assai delicata e spinosa, che ci porta subito ad individuare le parti del problema, intese come soggetti attivi, i loro interessi, le loro finalità.

Si tratta dunque di analizzare quelle risposte, quanto meno per tracciare il quadro di una “vexata quaestio” che ormai da lungo tempo coinvolge organi di giustizia e organi di stampa, estendendosi però anche al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, alla politica e anche alle discussioni nei luoghi pubblici, bar e parrucchieri compresi.

La curiosità che da tempo alimenta chi lavora nel settore della stampa e dell’informazione confligge tuttavia con chi, sottoposto a indagine o giudizio, auspica che non si parli affatto di lui.

Si tratta dunque di interessi contrapposti che tutti gli ordinamenti giuridici democratici tendono a tutelare in entrambi i sensi. Ma come, concretamente, sarà ciò possibile?

Per un approccio al tema sarà necessario individuare quali siano i caratteri, i tempi, le modalità di quanto avviene invece nel mondo esterno agli uffici giudiziari, come le radio e le televisioni, i set cinematografici e i teatri di posa, gli studi di registrazione, i teatri, e ogni luogo ove si possa svolgere una pubblica riunione, nei quali si ritenga di parlare di inchieste giudiziarie o di veri e propri procedimenti giudiziari.

Si tratta, in buona sostanza, di mettere a confronto il procedimento giudiziario e quello che, al passo coi tempi, possiamo chiamare “processo mediatico”.

Non è molto il caso di disquisire, in particolare con Avvocati che praticano il diritto penale, di quanto siano definiti, al limite della rigidità, i termini e contorni del processo penale.

Tutti noi sappiamo che vi sono tempi tecnici “morti”, a cominciare dalla iscrizione a ruolo generale del fascicolo e alle sue vicende interne all’Ufficio della Procura della Repubblica. Ma sappiamo anche che vi sono valutazioni da svolgere e conseguenti decisioni da assumere circa gli atti di indagine da espletare. Talvolta tali valutazioni sono semplici e rapide e le successive attività quasi automatiche; però, talvolta, la delicatezza delle circostanze e la labilità degli elementi probatori o indiziari induce a scelte più ponderate e meno tempestive. In simili circostanze appare utile tenere il massimo riserbo da parte di chi indaga.

Tutto ciò determina situazioni di assenza di attività percepibili all’esterno e non conoscibili, per cui ogni notizia in merito è da considerarsi una congettura. Il che, dal punto di vista di chi fa informazione pubblica, può considerarsi come mero pettegolezzo (o gossip, come si dice oggi), se non come falsa notizia. Ma anche il prosieguo delle indagini può essere solo oggetto di notizia circa gli atti da svolgere o da compiere, ma non sui loro contenuti.

Cioè, in teoria, il processo svela le proprie carte al termine delle indagini, allorché quello che potrà, o potrebbe, tradursi in materiale probatorio, viene reso noto alla o alle parti indagate. Ma anche nella fase successiva alla “scopertura delle carte”, possono essere svolti nuovi atti di indagine, e ciò anche da parte della difesa, e non è da escludere che essi vengano giocati solo a dibattimento avviato o nell’udienza preliminare, se prevista e richiesta.

Dunque la prima pubblicità degli atti, intesa come disponibilità delle parti processuali per la loro divulgazione al pubblico, dovrebbe in linea di principio avvenire solo quando inizia il vero e proprio processo.

Va tuttavia tenuto conto che vi possono ostare delle evidenti e notevoli riserve da parte dei protagonisti del processo; infatti mentre l’imputato (divenuto ormai tale, da indagato quale era) non ha certamente piacere di rendere di pubblico dominio le accuse che gli si muovono, anche il Pubblico Ministero può avere interesse a mantenere, per quanto possibile, le proprio carte coperte, onde evitare, ad esempio, che testimoni di accusa possano essere intimiditi, o che prove documentali possano essere alterate o rese meno probanti.

A questo punto, si potrebbe dire che il meccanismo processuale ha già in sé gli elementi per poter tutelare uniformemente sia la solidità dell’ipotesi di accusa e degli elementi a sostegno, sia la doverosa tutela della sfera privata dell’imputato che, ricordiamolo, deve essere considerato innocente sino a sentenza definitiva. Tuttavia, sappiamo bene che, assai spesso, le cose non procedono in tal modo.

Tutto dipende dal fatto che la giurisprudenza, e in particolare quella della giustizia europea, riconosce come alto valore il cosiddetto diritto di cronaca, ritenendo la funzione della stampa come quella di “cane da guardia”, in senso democratico, della funzione giudiziaria.

Il principio è sicuramente nobile, ma è la sua concreta applicazione che lascia perplessi e dubbiosi in quanto, se è vero che la stampa, rendendo pubblici particolari fatti e atti di cronaca giudiziaria, dà alla collettività un servizio di informazione che ha la rilevanza di un interesse pubblico; è altrettanto vero che diritti e libertà fondamentali dell’individuo sono chiaramente enunciati nella Costituzione e che va sempre tutelata la possibilità di poterli concretamente e pienamente esercitare. Nonostante ciò non si può dire, nella realtà dei fatti, che quella funzione, del tutto legittima e perfino auspicabile, venga realizzata in modo ineccepibile e corretto.

Innanzitutto perché spesso la fonte (Magistratura o Forze di Polizia, per lo più) è unilaterale e non ha contraddittorio, almeno nell’immediato, ma anche perché l’interesse dell’operatore della stampa non si appunta sulla sola fondatezza della notizia relativa al procedimento giudiziario, bensì sul clamore che la notizia stessa riscontra nell’opinione pubblica; vale a dire, la qualità della persona coinvolta; la particolarità, spesso truculenta, del fatto; la curiosità pubblica rispetto a persone che rivestono ruoli sociali politici ed economici di elevato rango; i risvolti che la situazione resa nota può avere su altri aspetti e fatti di natura politica ed economica.

Senza contare che, per la natura dell’odierno processo penale, la fase che dà inizio al processo è di mera acquisizione degli elementi di indagine e non dà luogo, salvo alcune eccezioni ben definite, e specifiche situazioni previste, a immediate conseguenze sanzionatorie.

Ma l’esposizione mediatica non è mai una vicenda senza conseguenze, nel senso che chi vi si trova esposto o subisce un giudizio pubblico, molto spesso approssimativo e affrettato, e talvolta perfino reagisce con tutti i mezzi possibili, non esclusi quelli giudiziari. Dunque si crea una non certo utile, né edificante, concorrenza tra il processo giudiziario e quello mediatico, che raramente sono di complemento l’uno all’altro, ma più spesso, diffondendo notizie poco vagliate, non proposte in situazione di neutrale contraddittorio e spesso riferite in modo e con linguaggio non tecnici, tendono a formare un’opinione già definita nel pubblico, ignorando tutti i particolari e gli aspetti dell’indagine, che inevitabilmente creano, in modo anche subdolo, opinioni generalizzate, e spesso anche contrapposte, sulla singola vicenda. Così facendo di certo non si contribuisce né agli accertamenti di giustizia, né alla serenità di chi si trova indagato, o anche imputato.

Dunque la concorrenza di un processo celebrato negli uffici e nelle aule giudiziarie con un processo celebrato pubblicamente su giornali, televisioni, spettacoli di intrattenimento e social forum si traduce, rovinosamente, nella mancanza di una rigida e ben orientata disciplina del cronista, del conduttore o dell’anchor-man, contribuendo invece alla formazione di fronti di opinione non ben informati, e spesso neppure del tutto coscienti di quanto è in gioco.

Di sovente le questioni giuridiche sottese alle vicende trattate dal cronista vengono pretermesse o ignorate (anche perché molto tecniche e spesso noiose e incomprensibili per il pubblico non esperto), trasformandosi in banali argomenti per aprioristiche prese di posizione, anche dipendenti dai profili accattivanti dei protagonisti.

In definitiva, vicende giudiziarie del tutto serie rischiano di diventare oggetto di tifo di stampo calcistico, influenzati da sentimenti superficiali e pulsioni non del tutto razionali, là dove invece razionalità, logica e spirito obiettivo sono essenziali per fare giustizia.

In tali vicende e circostanze non è agevolato neppure l’imputato o indagato, in quanto non solo la sua privatezza, ma anche la sua reputazione vengono inevitabilmente compromesse; e tutto ciò alla faccia della presunzione di innocenza!

Dunque, alla luce di quanto osservato, occorre allineare, in uno sforzo in positivo di rilevanti proporzioni il tema della necessaria riservatezza delle indagini e degli accertamenti processuali con il diritto della opinione pubblica ad essere informati, non tanto e non solo sul fatto che quella nota persona è sotto indagine o giudizio, ma anche sul fatto che la giustizia rispetti i suoi diritti e, specialmente, che lo consideri innocente sino a prova contraria.

Quindi, che fare? Come operare?

Per tentare di arrivare ad un qualche risultato sarà necessario che la cultura e la professionalità degli operatori della giustizia e di quelli della informazione si avvicinino e si omogeneizzino quanto più possibile; il che significa che l’investigatore ed il requirente debbano prendere in considerazione l’ormai ampiamente riconosciuto diritto dell’opinione pubblica di conoscere i fatti relativi a casi di cronaca giudiziaria che possano suscitare l’attenzione di un vasto pubblico; ma anche i giornalisti devono ben conoscere l’entità e lo spessore dei diritti degli inquisiti e la presunzione della loro innocenza, anche di fronte a circostanze apparentemente già chiare e di presumibile facile interpretazione.

Vi deve dunque essere un’area di cultura e professionalità comuni tra l’operatore giudiziario ed il cronista o conduttore o opinionista, in quanto tale territorio comune di professionalità è quello che garantisce il reciproco rispetto, ma anche l’utilità collettiva delle rispettive funzioni.

In altri termini il magistrato e il cronista devono individuare un terreno dove due diverse, ed apparentemente opposte esigenze, rappresentative entrambe di interessi rilevanti e giuridicamente qualificati, si incontrino.

E allora, per conseguenza, si devono considerare le seguenti proposte:

a) in primo luogo, occorre che possano essere rese pubbliche e accessibili quelle parti di indagine che si ritengono completate e tali da costituire compiuto materiale probatorio o indiziario da offrire al dibattimento. A tale fine servirebbe anche un front-desk presso Questure, Comandi dell’Arma e Palazzi di Giustizia.

b) Occorre altresì che gli esiti di tali indagini vengano sottoposti a contraddittorio con la parte inquisita, in modo da rendere note altresì le eventuali motivazioni di contrasto.

c) Tutto ciò deve essere svolto da personale che abbia una specifica istruzione professionale sulle regole processuali vigenti, al fine di non confondere situazioni e circostanze che nuocciano alla situazione dell’inquisito o non creino superficiali impressioni fuorvianti nel pubblico.

Insomma, la progressiva “giurisdizionalizzazione” della professione giornalistica, e in generale del settore della comunicazione informativa, e anche talvolta culturale, si deve svolgere tra attori corretti e che parlino lo stesso linguaggio; e ciò al fine di correttamente informare l’opinione pubblica.

Infine, un capitolo a parte lo meriterebbe il cosiddetto “giornalismo d’inchiesta”.

In questo caso però il suo ruolo è di denunzia, ma ciò, più che interessare il processo in senso stretto, riguarda la fase di avvio delle indagini; tuttavia questo è un aspetto che andrebbe sottoposto ad una revisione normativa per quanto concerne la disciplina della tutela delle fonti. Appare però evidente che, in tale evenienza, il rapporto precedentemente descritto si capovolge.

Infatti in tal caso sarà il Magistrato a dovere cogliere gli stimoli e gli spunti investigativi che gli provengono dal mondo dell’informazione assolvendo così lui stesso al ruolo di valorizzazione dell’attività mediatica.

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18/12/2023

Crisi della democrazia liberale, separazione dei poteri e giustizia digitale

di Gioacchino Toni

Strumenti (devices) digitali, in particolare lo smartphone multifunzione (multitasking), si sono prima impadroniti del nostro tempo libero, e hanno poi progressivamente occupato, presidiandoli sempre più attentamente, tutti i settori cruciali della nostra vita, politica e diritto compresi.
Mauro Barberis

Terzo capitolo di una trilogia sul digitale iniziata con Come internet sta uccidendo la democrazia (Chiarelettere, 2020) – in cui viene indagato il ruolo di internet nella crisi della democrazia liberale – e proseguita con Ecologia della rete (Mimesis, 2021) [su Carmilla] – individuata come ambiente di Homo sapiens nel Terzo millennio – con il nuovo volume Mauro Barberis, Separazione dei poteri e giustizia digitale (Mimesis, 2023), ragionando sul declino delle democrazie liberali occidentali e sulla natura della separazione dei poteri nelle sue diverse versioni – nel giro di tre secoli cambiata tre volte: alla “vecchia”, fondata sul legislativo, si è sovrapposta la “nuova”, basata sull’esecutivo, dunque la “nuovissima”, che punta su giudiziario e autorità indipendenti – si concentra su come il processo di digitalizzazione – sia come oggetto che come strumento di controllo – abbia inciso e stia incidendo su tutto ciò focalizzandosi sull’ambito giudiziario.

Come oggetto, la nuovissima SP [acronimo di “separazione dei poteri”] estende la propria regolamentazione ai poteri digitali, cercando faticosamente di limitarli. Come strumento di controllo, la vecchia SP in senso stretto, come potere indipendente ma “nullo”, funzionale alla certezza del diritto e dei diritti, parrebbe aver trovato nella giustizia digitale la propria incarnazione ideale. Questa, infatti, devolve la decisione giudiziale, in parte o in tutto, a un giudice automatico, apparentemente più imparziale e prevedibile del giudice umano.

La giustizia digitale tende dunque a presentatisi come giudice “automatico” – derivando da un processo di machine learning di dati archiviati di precedenti decisioni giudiziali –, “imparziale” – ritenuta non soggetta ai pregiudizi umani – e “prevedibile”.

Una volta introdotte le principali problematiche sorte attorno alla diffusione dell’intelligenza artificiale, al massiccio ricorso agli algoritmi e alla giustizia predittiva o digitale, lo studioso problematizza l’introduzione di una “giustizia digitale sostitutiva” ragionando poi, nell’ultima parte del volume, sulla sua legittimità costituzionale.

Ricostruendo l’epopea di internet, Barberis sottolinea come questa si sia sviluppata in una sorta di Far West in balia dei poteri più forti, ossia delle maggiori multinazionali del digitale, società commerciali private spesso nate negli Stati Uniti e domiciliate in paradisi fiscali e operanti in regime di monopolio od oligopolio ponendo seri problemi di tutela dei diritti individuali a proposito di privacy, protezione del consumatore, libertà d’espressione e antitrust.

Barberis ragiona dunque su come arginare l’invadenza delle piattaforme digitali dal punto di vista giuridico, legislativo, giudiziale, amministrativo in alternativa al demandare ciò a una sorta di auto-regolazione. Dal punto di vista legislativo, a una prima fase apertamente neoliberista, soprattutto statunitense, volta a favorire l’industria digitale, ha fatto seguito l’avvento di una legislazione soprattutto europea, una sorta di “costituzionalismo digitale” in buona parte derivato dall’attivismo delle corti europee.

L’autore riporta l’esempio di Neuralink di Elon Musk che ha ottenuto l’autorizzazione a impiantare chip nel cervello umano facendo leva su promesse di ordine sanitario che di certo non eliminano la possibilità di finalità di altra natura che l’Unione Europea intende arginare attraverso l’AI Act vietando i dispositivi elettronici in grado di alterare gli stati emotivi. Sin qui – scrive Barberis – «siamo solo al liberalismo della regola; il liberalismo dei contropoteri c’insegna che anche l’IA Act dovrà poi essere attuato/applicato: e per questo sono decisive l’amministrazione (le agenzie indipendenti) e la giurisdizione (giudici ancor più indipendenti)».

A livello amministrativo le legislazioni sono facilmente eludibili: nel caso di Neuralink è bastato far leva sulle finalità di ordine sanitario per ottenere, dopo qualche tentativo, l’autorizzazione della Food and Drug Administration (Fda) statunitense. A differenza degli USA, in cui è ammessa l’influenza diretta da parte delle aziende (lobbying) sui legislatori, l’Unione Europea, almeno sulla carta, vanta maggiore indipendenza dalle piattaforme digitali.

In effetti, sinché le decisioni giudiziali saranno solo di principio, come nel caso delle Corti europee, o infliggeranno multe miliardarie ma pur sempre risibili, rispetto ai profitti di Big Tech, la via giudiziaria al controllo del digitale avrà gli stessi limiti della SP vecchia e nuova: tutelerà molto più i poteri forti e concentrati delle piattaforme digitali, e molto meno soggetti individuali come gli utenti. Più promettente, semmai, pare la strada delle Autorità indipendenti, già operanti nella nuova SP ma ancor più necessarie per la nuovissima, in particolare per la tutela dei consumatori globali. […] Il processo di digitalizzazione, peraltro, tende a investire lo stesso potere giudiziario: per ora, offrendo solo servizi ausiliari, ma minacciando, prima o poi, di sostituire la giustizia umana. Il giudice automatico, che si va progettando in giro per il mondo, è la nuova sfida interna alla SP di cui dobbiamo ora occuparci.

I motivi che hanno condotto alla crisi della democrazia liberale sono molteplici, da parte sua il volume di Barberis propone una riflessione sull’impatto dello sviluppo digitale su uno dei suoi elementi cardine, la separazione dei poteri, focalizzandosi sull’ambito giudiziario.

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26/10/2022

Se la giustizia viene affidata a un algoritmo…

Il neoministro della giustizia Carlo Nordio, in un rapido scambio di battute con i giornalisti dopo il suo insediamento, ha accennato all’introduzione di un sistema algoritmico nel sistema giudiziario per “accelerare” i tempi della giustizia.

Ai più attenti un brivido è corso lungo la schiena, i più ignavi e servili neanche se ne sono accorti e forse sono rimasti affascinanti da un meccanismo matematico che “fa perdere meno tempo”.. anche nell’esercizio della giustizia, ovvero uno dei fattori più decisivi di una società e di un sistema democratico.

Ma il ministro Nordio quando ha parlato di un algoritmo con la toga non stava affatto sfarfallando.

L’Estonia ha deciso di iniziare a sperimentare un progetto di erogazione delle sentenze per le piccole cause legali, sfruttando un sistema di intelligenza artificiale che avrà il compito di confrontare i dati sottoposti dalle parti e giungere a una conclusione non solo di legittimità ma anche – e soprattutto – di merito nelle controversie.

In caso di opposizione di una delle parti si potrà poi procedere a un eventuale giudizio con un “operatore umano”, cioè un giudice in carne ed ossa.

La Cina sta sperimentando un algoritmo per esaminare oltre 17mila casi giudiziari avvenuti nel periodo 2015-2020 e con una precisione che può avvicinarsi al 97%, ossia con una percentuale di errore molto bassa.

L’algoritmo “impara” dalle cause di tribunale già chiuse e riesce ad formare un proprio “criterio di giudizio”. Una sorta di intelligenza artificiale, che impara dai giudizi umani e li replica, raggiungendo un proprio metro “medio” per stabilire chi ha torto e chi ha ragione.

Il software al momento elaborato è oggi in grado di formulare un’accusa formale per oltre 8 diversi tipi di reato: frodi con carte di credito, gestione di un’operazione di gioco d’azzardo, guida pericolosa, lesioni intenzionali, intralcio ai doveri d’ufficio, furto, frode e scelte di litigi, provocazione di guai.

In Olanda è però esploso il “caso Syri”, dove l’algoritmo aveva rilevato 20 mila casi di frodi nell’utilizzo di sussidi, che in realtà sono risultati un “falso positivo”, dovuto a problemi di discriminazione razziale nell’input. Il caso è esploso in modo così clamoroso che ha portato alle dimissioni del governo in carica.

La rivista Fatto & Diritto segnala come Stati Uniti e Germania stiano già utilizzando sistemi di Predictive o Big Data Policing, cioè algoritmi intelligenti che forniscono agli organi statali potenti strumenti di contrasto alla criminalità sfruttando i dati già immessi nelle banche dati delle Forze di Polizia.

L’idea di fondo è affidare ad algoritmi predittivi le decisioni sull’imposizione della carcerazione preventiva per il fondato rischio di reiterazione di altri reati, sulla liberazione anticipata e su misure alternative, grazie ad una prognosi positiva di risocializzazione, sulla commisurazione della pena (nei Paesi in cui ciò avviene in uno step logico-giuridico diverso e successivo alla pronuncia della sentenza di colpevolezza).

Questi sistemi di intelligenza artificiale prendono una decisione sulla base di una valutazione algoritmica dei rischi (algorithmic risk assessment).

Ma nei sistemi penali di paesi (teoricamente) fondati sulla democrazia ciò entra direttamente in conflitto con il principio costituzionale dell’indipendenza della Magistratura.

“Si fa presto a dire Intelligenza artificiale. E magari pensare di risolvere in questo modo gli incancreniti problemi della giustizia, prima di tutto la lentezza dei processi e la non prevedibilità delle sentenze”, scrive il giornale economico Italia Oggi.

“Che ci vuole? È sufficiente disporre di una buona banca dati (input) e di un algoritmo in grado di mettere in rapporto il caso concreto con casi analoghi già giudicati in precedenza (metodo induttivo) e il gioco è fatto, la sentenza che ne uscirà in modo quasi automatico sarà la sintesi (output) o la media dei dati inseriti in precedenza e opportunamente valutati dal sistema di intelligenza artificiale. Oppure il sistema potrebbe essere strutturato per mettere in relazione la fattispecie concreta con il dettato normativo di riferimento (metodo deduttivo) per ricavarne, anche qui in modo automatico, la sentenza”.

Ovviamente le cose non sono così semplici, anzi. Tanto che nell’ultimo congresso dell’Ordine degli avvocati a questo è stata dedicata una tavola rotonda.

Avendo a che fare con delle persone e non con delle cose, la giustizia non è riducibile in modo deterministico. Anche perché verrebbe altrimenti impedita la funzione di adattamento delle norme giuridiche in senso evolutivo e il processo si limiterebbe a una monotona ripetizione e applicazione di regole morte e sempre più staccate dalla vita della collettività.

E poi c’è il problema della qualità dei dati che vengono utilizzati. Nei pochi casi di utilizzo dell’intelligenza artificiale legati al mondo della giustizia già registrati a livello mondiale, questo problema si è evidenziato in modo drammatico.

Negli Usa, per esempio, il sistema algoritmico per la prognosi di recidiva del condannato è stato messo sotto accusa perché la qualità dei dati inseriti non era in grado di evitare problemi di discriminazione razziale.

In Italia, al momento, sono in corso, a livello sperimentale, numerosi progetti che puntano all’utilizzo dell’intelligenza artificiale come ausilio dell’attività giurisdizionale.

Quello che si annuncia il più operativo nella pratica, al momento, è il programma Prodigit, portato avanti congiuntamente dal ministero dell’Economia e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che si propone di elaborare il primo algoritmo predittivo in ambito fiscale, che opererà sulla base di un milione di sentenze delle commissioni tributarie previamente inserite e dovrebbe consentire ai professionisti e ai contribuenti di conoscere il probabile esito di una data causa nel giudizio di merito.

Gli avvocati tributaristi sono intervenuti chiedendo che il progetto sia realizzato in modo trasparente e conoscibile, anche per quanto riguarda il contenuto del database e le modalità di funzionamento dell’algoritmo, che dovrebbe peraltro essere messo in grado di operare non solo in base ai precedenti giurisprudenziali, ma anche sulla base delle argomentazioni delle parti (Agenzia delle entrate e difensore del contribuente).

“Questo per evitare di ritrovarsi con un sorta di algoritmo-poliziotto” che, secondo gli avvocati, sarebbe “quanto di più ripugnante possa essere escogitato”, scrive Italia Oggi.

Insomma un robot che giudica al posto di un uomo di legge è quanto di più distopico e “conservatore” si riesca oggi ad immaginare. Certo i margini di discrezionalità dei giudici che spesso lasciano interdetti, e talvolta furiosi, potrebbero uscirne azzerati; ma sulla base di una calcolo matematico che spazzerebbe via ogni contestualizzazione dei reati e ogni attenuante o aggravante che da questa derivano.

Soprattutto, questo modo di “amministrare le condanne” è per definizione a-storico. Non evolve, insomma, insieme alla società, le sue culture e subculture, che come sempre impongono cambiamenti nella legislazione esistente in base ad una serie di eventi che segnalano come certi comportamenti considerati fino ad un certo punto “reati” sono diventati normalità condivisa da larga parte o addirittura la maggior parte della popolazione. E viceversa, naturalmente (fatti “normali” che diventano ad un certo punto intollerabili e dunque “reati”).

Potremmo fare innumerevoli esempi riguardanti i “costumi” (uccidere la moglie per “motivi d’onore” era considerato un reato “meritevole” di forti sconti di pena, o addirittura dell’assoluzione, fino a 50 anni fa), ma basta pensare alla complessità dei problemi che sorgono affrontando il conflitto sociale e politico per rendersi conto che in moltissimi casi la “legge” (e gli algoritmi che dovrebbero quantificare ogni violazione) è il contrario della giustizia.

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14/10/2022

Magistratura contro la giustizia

Una raffica di sentenze apre un interrogativo sul cambiamento di paradigma culturale che sta avvenendo nella magistratura italiana. Ne abbiamo selezionate tre, in ambiti molto diversi tra loro, riscontrando un tratto comune che probabilmente spiega quel che la sindrome “giustizialista” e il suo opposto “garantista” non riescono a cogliere.

Oggi su tutti i media campeggia il sacrosanto scandalo per la sentenza del Tribunale Civile de L’Aquila, che ha ritenuto “corresponsabili della propria morte” ventiquattro persone rimaste nelle loro case e poi travolte dal terremoto. L’accusa, diciamo così, è quella di aver sottovalutato il rischio del terremoto, nonostante le due forti scosse che lo hanno preceduto, invece di scappare.

Per questa ragione il tribunale ha stabilito che il risarcimento economico ai familiari delle vittime va ridotto del 30%.

Impossibile affrontare una sentenza del genere in base a concetti astratti, come quelli utilizzati dal giudice che l’ha scritta, perché si finirebbe per discettare di fantasmi invece che di fatti concreti.

Attenendosi alla storia, o almeno alla cronaca, si può facilmente verificare come quasi tutta la cittadinanza de L’Aquila, la notte del 6 aprile 2009, era stata convinta a restare nelle case dalle “rassicurazioni” rilasciate dal vice capo della Protezione civile nazionale, Bernardo De Bernardinis, per questo poi condannato a due anni di reclusione.

Dunque lo schema che abbiamo davanti è relativamente semplice: la zona de L’Aquila era da circa un anno teatro di fenomeni sismici di intensità medio-bassa (poi terminati solo nel 2012), che avevano ovviamente molto preoccupato la popolazione residente.

Una serie di scosse più forti avevano provocato un serio allarme e l’ipotesi di un “esodo” di massa dalla città. A quel punto l’intervento delle “autorità”, nella persona del vicecapo della Protezione civile, secondo la nota formula “andrà tutto bene”.

Addirittura c’è chi ricorda come il presunto “esperto” – in televisione – fosse arrivato a garantire che non vi fosse alcun pericolo, “invitando i cittadini a bersi un bicchiere di Montepulciano”.

Difficile trovare in questo schema una “corresponsabilità” dei singoli. Si tratti di un terremoto, di una alluvione o di una pandemia, il ruolo dello Stato – delle sue varie autorità “esperte” a seconda del tipo di eventi naturali pericolosi – è quello di fornire una informazione scientificamente corretta e dare indicazioni pratiche (fornendo nel caso anche i mezzi necessari) per ridurre al minimo i rischi per le persone.

Solo i cittadini che non dovessero rispettarle sarebbero poi sanzionabili, o non risarcibili per gli eventuali danni subiti.

I cittadini che invece “si sono fidati” di queste indicazioni non possono in alcun modo essere considerati “corresponsabili”, soprattutto se ne restano vittime.

Dicevamo che il tribunale autore della sentenza è “civile”, non penale. Si doveva insomma occupare delle richieste di risarcimento da parte dei familiari delle vittime del terremoto, in vita o meno, per i danni materiali e morali subiti.

Tra i soggetti chiamati a risarcire ci sono ovviamente i costruttori degli stabili crollati (spesso ormai defunti, vista l’età media degli edifici in città), e lo Stato come responsabile di una comunicazione sbagliata sul rischio che si stava correndo.

Praticare uno “sconto” sulla cifra che lo Stato dovrà pagare ad ognuno è una cosa che può venire in mente forse ad un ragioniere, ma non dovrebbe attraversare nemmeno per un attimo quella di un giudice. Tanto più se altri giudici, in sede di processo penale, hanno già stabilito le responsabilità dei vari protagonisti della vicenda.

Nella sentenza de L’Aquila, insomma, si può agevolmente riscontrare una “mentalità punitiva” che tende a rovesciare sui cittadini la “colpa” dell’aver subito danni e persino la morte, sminuendo quella dello Stato e dell’impresa privata (i costruttori).

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La seconda sentenza choc, che ha sollevato però assai meno scandalo, riguarda tre lavoratori che avevano scioperato alla Gualapack di Piacenza per un cambio appalto, in cui il fornitore di servizi fallito (una delle tante coop farlocche) aveva omesso di pagare TFR, ferie non fruite, quota sociale e retribuzioni.

Il giudice, in questo caso, ha deciso che lo sciopero è da considerarsi sempre “una manifestazione non autorizzata nella quale si commette una violenza privata”. Anche se persino la presunta vittima di tale violenza (un camionista che non era riuscito a superare i picchetti all’ingresso), nella sua testimonianza, aveva escluso di essere stato minimamente aggredito o minacciato.

In questo caso, insomma, è palese il rovesciamento sui cittadini-lavoratori della “colpa”. Le imprese possono fare ciò che vogliono (anche non pagare tfr, ferie, ecc.), e l’unico “reato” riscontrato dalla magistratura è quello della protesta contro le imprese inadempienti.

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La terza e ultima sentenza riguarda invece un ambito più strettamente politico. Ossia l’ormai annosa vicenda del sequestro dell’”archivio Persichetti”, il materiale con cui il ricercatore in questione stava preparando il secondo volume della storia delle Brigate Rosse.

Ne parla diffusamente l’autore in altra pagina del giornale, ma dobbiamo sottolineare qui un dato giuridicamente clamoroso quanto assurdo. Il Gip del Tribunale di Roma, Valerio Savio, ha negato la riconsegna delle copie forensi, ovvero il clone digitale dell’archivio sequestrato ormai 16 mesi fa scrivendo testualmente: «rilevato ancora come non si pongano questioni in ordine alla riservatezza dei dati, tuttora coperti da segreto investigativo; laddove per altro profilo ogni questione di “utilizzabilità“ dei dati medesimi è semplicemente prematura e allo stato non importabile, in assenza di una imputazione che tuttora potrebbe ancora non essere mai formulata».

In pratica: procura e Digos, prima e dopo il sequestro di quell’archivio, non sono riusciti a formulare una ipotesi di reato qualsiasi (la prima, che aveva permesso il sequestro – una fantomatica “associazione a fini di terrorismo” senza nome né azioni né altri “associati” – è nel frattempo caduta per manifesta insussistenza), ma l’inchiesta va avanti nella speranza di trovarne uno.

Ma anche se non si trovasse mai andrebbe avanti lo stesso, giustificando così il prolungamento del sequestro “finché morte non sopraggiunga”.

Ricordiamo ai non addetti ai lavori che la magistratura si mette in moto in base a una “notizia di reato”, ossia quando un reato è stato commesso o sta per esserlo. In questo caso, invece, getta “una rete a strascico” (il sequestro di migliaia di pagine di documentazione, interviste, ecc.) per vedere se è possibile ipotizzarne qualcuno. E fin quando si ritiene di poter fare queste ricerca. Anche per sempre...

La posta in gioco, dal punto di vista concreto, è in fondo poca roba: la pubblicazione o meno di un libro di storia che confuta – prove alla mano – le ricostruzioni di comodo della “dietrologia” sulla stagione della lotta armata in Italia, in special modo riguardo alle Brigate Rosse.

Dietrologia, va aggiunto, ormai sputtanata anche da serie tv – come Roma di piombo, su Sky – in cui a ricostruire la durissima lotta d’allora sono principalmente i… carabinieri del generale Dalla Chiesa, costretti ad ammettere che quelli che avevano davanti erano proprio dei comunisti combattenti, capaci di autorganizzarsi e privi di qualsiasi sostegno “opaco”.

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In sintesi. Queste tre sentenze, così come altre, segnalano che nella magistratura si sta facendo strada una visione a-costituzionale dell’esercizio della propria funzione. Nel senso che l’”interpretazione della legge” – sempre necessaria, checché ne pensino i giustizialisti da osteria – è stata trasformata in “invenzione della legge”, su base sociale chiaramente “di classe” e soprattutto di affermazione della supremazia del potere su ogni altra istanza.

Anche in quel presunto “potere separato” che teoricamente dovrebbe controllare gli altri due, si è fatta insomma strada quella stessa “visione” che, affermandosi nel paese, alla fine ha portato ad emergere il partito della Meloni.

Una visione perfettamente in linea con gli attuali rapporti di forza sociali, in Italia e in Europa.

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14/06/2022

L’astensionismo affonda i referendum. Alle comunali vota la metà degli elettori. Oggi i risultati

L’affluenza per i 5 referendum sulla giustizia si è fermata al 20,95 per cento ben lontano dal quorum richiesto (50 per cento + 1). Secondo il sito del Viminale questi sono i dati definitivi sull’affluenza (7.903 Comuni su 7.903) riferiti alle 23 di ieri sera.

L’ultimo referendum abrogativo, quello contro le trivellazioni, era stato ad aprile 2016 ed ebbe una affluenza del 23,54% alle 19, e si era poi attestato al 33% alla chiusura delle urne.

Completamente diversi invece i risultati del referendum costituzionale voluto da Renzi a dicembre 2016. Lì, nonostante non fosse necessario il raggiungimento del quorum, l’affluenza era stata alta (68,48 per cento) dimostrando che la chiamata ai seggi è stata fin dall’inizio un referendum di fatto pro o contro l’esecutivo, era stato capace di mobilitare tutta la popolazione. Il No alla riforma controcostituzionale di Renzi vinse con il 59,5 per cento dei voti contro il 40,4%.

Il silenzio elettorale ieri era stato rotto da Berlusconi (sostenitore del Si al referendum) che era tornato ad attaccare i magistrati e la “giustizia politicizzata” con toni duri, parlando fuori dal seggio dove ha votato nel centro di Milano. Oggetto della rabbia del leader di Forza Italia sul tema della giustizia sono i fatti di Palermo dove, a pochi giorni dal voto, sono stati arrestati due candidati, uno di Fratelli d’Italia e uno di Forza Italia, con l’accusa di scambio elettorale politico mafioso. “Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano anche aspettare due giorni dopo – ha osservato Berlusconi –. Questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta”. Insomma il Cavaliere è tornato a insistere sui suoi soliti cavalli di battaglia dando la cifra del significato con cui la destra ha cercato di strumentalizzare i referendum sulla giustizia promossi da nove consigli regionali di centro-destra e non una raccolta di firme nelle strade.

Il “garantismo di scopo” della destra era fin troppo evidente, così come la velleità di sottoporre a referendum quesiti su una materia complessa come la giustizia in cui convivevano questioni serie e richieste strumentali.

Elezioni comunali

Più alta è stata invece l’affluenza nelle città dove c’erano in contemporanea le elezioni comunali che è stata del 54,72%, ma anche qui si registra un calo rispetto a quelle precedenti. Una conferma che l’astensionismo si va ormai consolidando anche nel caso di quelle “elezioni di prossimità” che storicamente vedevano una partecipazione più alta.

Oggi alle 14 inizia lo spoglio delle schede per le elezioni comunali. Gli exit poll danno Genova, Palermo e L’Aquila al centrodestra. Al ballottaggio vanno invece Parma, Verona e Catanzaro con il centrosinistra in testa nelle prime due città. Sulle assenze di un centinaio di presidenti di seggio a Palermo, la Procura sta valutando i reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di atti d’ufficio.

Sempre a Palermo l’attacco di gruppo hacker al sito del Comune, ha riversato decine e decine di file contenenti dati sensibili. “È stata pubblicata la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società. Ce ne saranno altre domani”, ha scritto il gruppo hacker Vice Society nella giornata di ieri, annunciando la pubblicazione di altre informazioni.

Secondo l’Ansa nella lunga lista rilasciata dagli hacker c’è un po’ di tutto: relazioni su riscossioni di imposte e tasse, lavorazioni degli stipendi, accrediti al servizio di tesoreria del Comune di multe pagate dai cittadini con nomi e cognomi, ingiunzioni di pagamento, anche in questo caso, con i riferimenti anagrafici dei coinvolti, documenti d’identità di dipendenti Sispi, elenchi del personale coi numeri di telefono segnati accanto. Ma ci sono ancora note interne del comando della polizia municipale, verbali su riunioni di servizio, schede di valutazione di ausiliari dell’Amat e anche l’elenco telefonico del comando della polizia municipale. Su Twitter c’è chi ha pubblicato alcuni screenshot coi nomi dei file sottratti dalla rete di Palazzo delle Aquile.

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11/06/2022

Un referendum contraddittorio che è bene far saltare

Domenica siamo chiamati ad esprimerci su cinque referendum. Il primo dato indigesto è che avrebbero dovuto essere sette ma i due referendum popolari (cioè con la raccolta di firme) sono stati bocciati e solo i cinque richiesti da nove consigli regionali (di centro-destra) sono stati dichiarati ammissibili.

Scippati e bocciati dunque i referendum su materie sulle quali il Parlamento fa ostracismo (eutanasia e legalizzazione della cannabis), sono stati ammessi solo quelli in materia di giustizia. Alcuni di essi pongono questioni rilevanti, altri del tutto strumentali agli interessi della destra.

Verremo dunque chiamati ad esprimerci sulla limitazione della carcerazione preventiva e la separazione delle carriere dei magistrati (questioni importanti) ma anche sulle valutazioni sui magistrati, la modalità delle candidature per il Csm e l’abrogazione della Legge Severino sulla candidabilità dei condannati in primo grado alle cariche pubbliche (tre questioni molto più strumentali).

In condizioni normali si dovrebbe poter votare due SI e tre NO. Avremmo voluto votare anche su eutanasia e legalizzazione della cannabis ma è stato impedito dalla Corte Costituzionale che ha bocciato i due quesiti.

Ma viviamo in un paese in cui i “manettari” imperversano e le carceri scoppiano mentre i “garantisti” di scopo hanno troppi scheletri nell’armadio. Difficile quindi poter agire in modo mirato e ponderato.

Quando vediamo argomentare i promotori dei referendum sulla giustizia che sostengono il SI, si capisce immediatamente la loro strumentalità e la prevalenza dei loro interessi particolari rispetto a quelli generali.

Quando vediamo argomentare i sostenitori del NO, sentiamo diffondersi l’idea di uno Stato-caserma in cui la magistratura debba disporre di un potere assoluto ed in cui la gente debba finire o restare in carcere con grande disinvoltura in nome della “legalità”.

Vediamo anche che nella sinistra c’è una divisione profonda tra settori che hanno vissuto e pagato di persona il clima da “Stato penale” e settori che vedono come prevalente lo sbarrare la strada alle strumentalizzazioni della destra sulla giustizia. I primi voterebbero si, i secondi voterebbero no.

Una vittoria del SI, al di là delle migliori intenzioni, sarebbe una vittoria della destra. L’affermazione del NO vedrebbe esultare tutti i “manettari” , gli eredi del “partito della fermezza” e i cultori dello Stato penale.

È evidente che in questa contraddizione ci si suiciderebbe con le nostre stesse mani, ragione per cui è meglio far saltare il banco e sottrarsi a questa trappola.

Siccome “il meglio è nemico del bene”, l’obiettivo più sensato è quindi quello di disertare le urne, non far raggiungere il quorum e far fallire questi referendum.

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11/08/2021

Riforma della giustizia o privatizzazione del processo civile?

Il principale, se non unico, motivo per cui viene motivata la riforma del processo civile è la riduzione dei tempi delle cause per eliminare l’ostacolo agli investimenti stranieri.

Le modalità e gli scopi della riforma provocano immediate perplessità e lasciano seri dubbi.

Quanto alla riduzione dei tempi – luce attraente ed indiscussa, quanto retorica per ogni riforma – basterebbe estendere il rito del lavoro a quello ordinario come auspicato sin dal 1973. Ma, soprattutto, basterebbe aumentare le risorse, quale il personale giudicante ed amministrativo.

Non vi sono assunzioni di impiegati da circa 30 anni, la loro media di età è superiore ai 55 anni, durante la settimana molti uffici restano chiusi ed inattivi per mancanza di personale di cancelleria.

In pratica, la cura starebbe già nella ricerca delle ragioni delle lungaggini giudiziarie.

Quanto agli investimenti stranieri si afferma che gli imprenditori stranieri non investono in Italia poiché i tempi della giustizia italiana sono troppo lunghi.

È un sillogismo a dir poco singolare.

I tempi della giustizia vanno ridotti per i loro interessi e non per quelli dei cittadini italiani?

L’investimento straniero nell’economia nazionale è in anticipo patologico per cui necessita il ricorso in tribunale?

Sarebbe come affermare che i turisti stranieri non vengono in Italia poiché la sanità funziona male.

Non è credibile.

Sicuramente i motivi per allettare gli investimenti stranieri sono altri.

Uno potrebbe essere l’investimento proprio nella giustizia.

Il processo civile costituisce una fonte di guadagno per le casse dello Stato. Tasse, bolli, marche, iscrizioni a ruolo, registrazioni degli atti all’agenzia delle entrate, ecc. sono entrate non indifferenti.

Il bilancio finale annuo riporterebbe che con il 10% delle entrate si coprirebbero tutte e per intero le spese della macchina giudiziaria italiana.

In sostanza, la giustizia civile italiana produrrebbe un profitto netto del 90%. Un saggio ben superiore rispetto agli altri settori economici.

Al momento, il guadagno resterebbe nelle casse dello Stato (forse diretto al D.A.P.), ma in caso di privatizzazione – come è avvenuto in altri settori, a partire dalla telefonia, autostrade, ecc. – il profitto andrebbe ai privati.

Basterebbe creare tribunali privati, come è previsto con le società di mediazione che gradualmente avranno poteri decisionali e l’affare è fatto.

L’odierno progetto di riforma si concentra proprio su tali società e competenze.

Il guadagno sarà assicurato dalle clausole che verranno apposte ai contratti. Oggi si determina il luogo del tribunale competente, domani sarà inserita la specifica società di mediazione a cui doversi obbligatoriamente rivolgere (che spesso è di proprietà della parte contrattuale forte che, quindi, farebbe anche da giudice).

Così, quel 90% di milioni di euro non saranno più dello Stato.

A quella torta di ricchezza pubblica oggi mirano gli investitori stranieri.

La cui invocazione – a volte ossessionante – da parte dei riformatori cela altri motivi.

Quelli della privatizzazione della giustizia.

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