A quasi diciotto mesi dalla pronuncia con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per non aver protetto la vita delle popolazioni della Terra dei Fuochi, è tempo di tracciare un primo bilancio del percorso intrapreso. Occorre farlo numeri alla mano, riconoscendo con oggettività ciò che si sta facendo, senza sottrarre lo sguardo da ciò che resta ancora incompiuto.
La decisione di affidare il coordinamento degli interventi al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, struttura incardinata presso la Presidenza del consiglio dei ministri e guidata dal generale Giuseppe Vadalà, è stata inizialmente accolta con diffidenza da una parte significativa dei comitati attivi nella Terra dei Fuochi.
Una diffidenza tutt’altro che pregiudiziale, maturata piuttosto nella lunga e controversa storia della gestione straordinaria dei rifiuti in Campania. Dal 1994 la regione è stata attraversata da emergenze, poteri eccezionali e commissariamenti, dapprima per la gestione dei rifiuti urbani, poi per fronteggiare gli effetti prodotti dallo smaltimento illecito dei rifiuti speciali.
L’autonomia del giudizio impone di riconoscere i primi risultati, senza rinunciare a mettere in luce le contraddizioni che accompagnano il percorso. La struttura ha seguito in maniera coerente le direttrici indicate dalla sentenza e recepite nel Piano d’azione presentato al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.
Sono state avviate le rimozioni dei rifiuti abbandonati in superficie, sottraendo materiale ai roghi tossici e intervenendo su situazioni che per anni erano rimaste immobili. Sono stati censiti 418 siti di abbandono, 246 dei quali sono stati sottoposti a sopralluogo; al 23 giugno 2026 risultano rimosse oltre 7.159 tonnellate di rifiuti in 80 siti distribuiti in 34 comuni.
È stato inoltre riportato al centro dell’azione pubblica il lavoro di indagine sui terreni agricoli; sono state riattivate o accelerate le procedure di caratterizzazione delle discariche storiche e dei siti contaminati; è stato firmato un protocollo con l’Istituto superiore di sanità (Iss) per aggiornare il quadro conoscitivo sanitario, integrare dati epidemiologici e ambientali e predisporre un nuovo studio a supporto delle misure richieste dalla Cedu, sulla falsariga dello studio che l’Iss ha pubblicato nel 2020 in collaborazione con la Procura di Napoli Nord.
Questo va riconosciuto. E il fatto stesso che sia necessario sottolinearlo rivela quanto questi territori siano stati disabituati alla continuità dell’intervento pubblico, di fronte al fatto che una struttura dello Stato, quando interviene sull’inquinamento ambientale, sta solo facendo il proprio dovere, cominciando a restituire ciò che per decenni è stato negato in termini di tutela della salute, sicurezza ambientale, informazione pubblica e risanamento ecologico.
Il punto vero, però, è valutare gli atti, le risorse, i risultati e le responsabilità. Ed è qui che cominciano le criticità. La struttura commissariale ha dichiarato un impegno economico complessivo per i prossimi anni di 329 milioni di euro, di cui 28 per le rimozioni e la riqualificazione dei primi 80 siti, 101 per caratterizzazioni e interventi su 32 grandi aree contaminate e 200 destinati alle successive opere di bonifica o messa in sicurezza definitiva.
Di questa cifra, sono arrivati i primi 30 milioni di euro, mentre sono in programmazione 100 milioni per il 2026 e altrettanti per il 2027. La stessa ricognizione commissariale, tuttavia, stima in 2 miliardi e 527 milioni di euro il fabbisogno relativo ai soli 71 siti contaminati di competenza pubblica.
A questa cifra si aggiungono circa 76,7 milioni per i terreni agricoli e 30 milioni per la rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie. Il fabbisogno complessivo individuato supera quindi i 2,6 miliardi di euro. Che cosa rappresentano, allora, le risorse finora messe in campo, se non una prima e ancora insufficiente anticipazione rispetto alle esigenze di quasi tre milioni di persone che vivono nei territori contaminati? Qualcuno potrebbe appassionarsi alla questione contabile.
Ciò che emerge davvero, però, è la misura della distanza tra il bisogno politico del governo di mostrare risultati dinanzi al Consiglio d’Europa e l’esigenza reale dei territori di una politica capace di durare nel tempo, attraversare la complessità delle matrici ambientali e accompagnare le indagini fino alle bonifiche.
La distanza non riguarda soltanto la quantità delle risorse disponibili, ma anche la qualità e la velocità degli interventi. Se sul fronte dei rifiuti abbandonati in superficie l’azione commissariale ha mostrato un impegno visibile, le procedure di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle discariche e dei siti contaminati continuano ad avanzare con il contagocce, ancorché qui si concentri il dramma più profondo della Terra dei Fuochi.
Peraltro, in alcuni casi una parte delle indagini era già stata eseguita molti anni prima, impiegando consistenti risorse pubbliche, senza che alle attività conoscitive seguissero le necessarie opere di messa in sicurezza o bonifica. Oggi si spende nuovamente per aggiornare il quadro, mentre gli interventi definitivi continuano a essere rinviati a una fase dove, scaduti i termini della sentenza, non vi è certezza dell’intervento pubblico. Come non vi è certezza alcuna della durata temporale dell’intervento commissariale.
Questa problematica è resa ancora più evidente dalle nuove criticità relative alla qualità delle acque sotterranee, emerse solo pochi mesi fa dal programma di monitoraggio della Regione Campania in collaborazione con l’Università Federico II. Le analisi hanno rilevato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee per il tricloroetilene e il tetracloroetilene, sostanze utilizzate nei processi industriali e classificate rispettivamente come cancerogena e probabile cancerogena.
Le criticità più significative si concentrano proprio nei territori della Terra dei Fuochi, con superamenti registrati, tra gli altri, a Villa Literno, Giugliano, Aversa, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Acerra e Succivo. La Federico II aveva già trasmesso alla Regione, il 20 febbraio 2026, la richiesta di adottare azioni immediate di sanità pubblica.
La Regione ha riconosciuto l’esistenza di criticità, disponendo il rafforzamento dei controlli sanitari, ambientali e sulle filiere agricole e zootecniche. Il problema riguarda soprattutto i pozzi privati, spesso utilizzati per l’irrigazione o altri usi non domestici. Le interdizioni all’utilizzo dei pozzi stanno infatti divenendo uno degli effetti più visibili di questa nuova emergenza.
In questo rovente mese di luglio, ad Acerra, il Comune ha disposto la chiusura di altri sette pozzi dopo il riscontro di concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene superiori ai limiti, portando a nove il numero dei pozzi interdetti nel territorio comunale. Anche in altri comuni interessati dai superamenti si moltiplicano i controlli e l’interdizione cautelativa dei pozzi privati.
Il rapporto tra contaminazione dei terreni e qualità delle acque sotterranee, tuttavia, non emerge come una priorità della strategia di governo, rendendola di fatto anacronistica rispetto alla mutevolezza del quadro di indagine nei territori di Napoli e Caserta.
A oggi siamo ancora nel guado di una rincorsa del problema e di una gestione cautelativa ex post, mentre si fa sempre più pressante un intervento sulle cause della diffusione di tricloroetilene, tetracloroetilene e degli altri contaminanti, e su quali interventi di contenimento e bonifica siano praticabili. Diversamente, il costo di una non tempestiva gestione del problema piomberà, ancora una volta, sulle comunità e sulle produzioni agricole.
C’è poi il tema dei roghi di rifiuti. Se è vero che i dati delle prefetture di Napoli e Caserta restituiscono, nel medio periodo, una riduzione del numero degli incendi, è altrettanto vero che la diminuzione degli episodi non è di per sé evocativa della risoluzione del problema.
I maxi-roghi verificatisi recentemente tra Giugliano e Scampia, così come i roghi di Acerra e di altri territori puntualmente vessati dal fenomeno, dimostrano che esso conserva una capacità di produrre eventi di grande intensità, e dunque di continuare a esporre intere aree abitate agli effetti della combustione incontrollata di plastiche, pneumatici, tessuti, apparecchiature elettriche e altri rifiuti urbani e speciali.
Inoltre, il dato statistico rilevato all’interno del perimetro storico della Terra dei Fuochi rischia di nascondere una trasformazione più complessa. Le accelerazioni dell’ultimo anno dimostrano che il fenomeno ha cambiato forma, scala e geografia.
Insieme ai roghi di rifiuti nei contesti periurbani, hanno acquisito rilevanza gli incendi che interessano impianti di trattamento e stoccaggio, depositi di mezzi, capannoni e nodi intermedi della filiera dei rifiuti. In questi casi bruciano concentrazioni molto più rilevanti di materiali combustibili, con incendi difficili da spegnere, prolungati nel tempo e potenzialmente capaci di produrre una contaminazione atmosferica su scala sovracomunale.
È quanto sta accadendo da qualche tempo nell’Agro Caleno in funzione dell’espansione settentrionale del problema. Il maxi-incendio dell’agosto 2025 nell’azienda di stoccaggio Campania Energia, tra Teano e Riardo, ha interessato un enorme accumulo di rifiuti speciali, richiedendo quattordici giorni di intervento e determinando concentrazioni di diossine e furani superiori al valore di riferimento utilizzato dalla comunità scientifica.
A questo episodio si aggiungono i ripetuti incendi che negli anni hanno coinvolto altri impianti, come Gesia di Pastorano e le criticità riscontrate nelle attività di gestione dei rifiuti presenti tra Vitulazio, Pignataro Maggiore, Sparanise e gli altri comuni dell’area. Non a caso, nel marzo 2026, la prefettura di Caserta ha esteso i controlli proprio sulla filiera delle imprese nell’Agro Caleno e nel Medio Volturno.
Lo spostamento del fenomeno si allarga anche a est e nord-est del perimetro storico di Terra dei Fuochi. Una dinamica analoga sta emergendo in Puglia, dove la sequenza di incendi che interessa impianti, depositi e siti di stoccaggio sta segnando in maniera inquietante l’estate in corso.
Nel giro di poche settimane, un grande incendio ha coinvolto ecoballe di plastica in un impianto di stoccaggio a Francavilla Fontana, imponendo limitazioni precauzionali nel raggio di due chilometri; a Manduria sono stati distrutti dalle fiamme sette autocompattatori all’interno del deposito dell’azienda incaricata della raccolta; a San Paolo di Civitate, nel foggiano, un incendio di vaste proporzioni ha investito un centro di stoccaggio posto a poche centinaia di metri dalle abitazioni.
Analoga situazione si dispiega nelle campagne baresi tra Carbonara, Ceglie e Loseto; e proprio la persistenza dei roghi e degli abbandoni ha spinto alla convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la decisione di procedere a una mappatura delle aree più esposte.
Nel maggio 2026, l’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari ha ricostruito una filiera organizzata che avrebbe trasportato rifiuti speciali provenienti anche dalle province di Napoli e Caserta verso le aree interstiziali delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani.
L’inchiesta ha interessato rifiuti tessili, scarti del trattamento industriale e frazioni residue provenienti da impianti di diverse regioni, con il sequestro di dieci aziende e sessanta automezzi. Già alcuni mesi prima, il procuratore di Trani aveva avvertito del rischio che una parte della Puglia diventasse una nuova area di destinazione degli sversamenti e degli incendi di rifiuti.
A questo quadro si aggiunge la crisi, ormai non più trascurabile, del mercato delle plastiche riciclate, che interessa in particolare il polietilene e il polipropilene. Il crollo della domanda e la perdita di competitività delle materie prime seconde stanno determinando un progressivo accumulo di materiali presso gli impianti di selezione, trattamento e stoccaggio, sottoponendo l’intera filiera a una pressione crescente.
Al momento, la criticità appare più evidente nelle regioni centro-settentrionali, dove i maggiori livelli di raccolta differenziata producono volumi superiori di rifiuti da avviare a riciclo. Ma si tratta di un equilibrio fragile; in assenza di sbocchi industriali e di adeguate capacità di trattamento, la saturazione degli impianti potrebbe propagarsi rapidamente verso il Mezzogiorno, aggravando le condizioni già esistenti e aumentando il rischio di accumuli incontrollati, trasferimenti irregolari e incendi nei siti di deposito.
Il nodo politico, allora, è inevitabile. Ora che il governo ha assunto la responsabilità della Terra dei Fuochi, come intende affrontare i flussi intraregionali e interregionali di rifiuti che alimentano e ridisegnano il fenomeno ben oltre il suo perimetro storico? La pressione esercitata nel nucleo storico, insieme alla mobilità propria delle filiere illegali e alla persistente convenienza economica dello smaltimento irregolare, sta contribuendo a ridisegnare una geografia reticolare del fenomeno.
La storia, insomma, si ripete a diverse latitudini. Proprio per questa ragione, la riduzione dei roghi comunicata dalle prefetture dovrebbe essere interpretata con maggiore cautela. I dati disponibili sono prevalentemente aggregati su scala provinciale per Napoli e Caserta; consentono quindi di sapere quanti incendi siano stati registrati, ma non permettono di comprendere in quali comuni si concentrino, quali materiali abbiano coinvolto, se si tratti di cumuli abbandonati, siti produttivi, depositi o impianti, né se gli episodi si ripetano negli stessi luoghi.
La scala provinciale può descrivere una tendenza generale, ma appiattisce le differenze interne e rende incomprensibili le nuove tendenze territoriali. Manca, poi, uno strumento pubblico che restituisca la cifra del fenomeno, associando a ogni episodio la data, il comune, le coordinate geografiche, la tipologia del sito, i materiali combusti, la durata dell’incendio, gli esiti dei campionamenti ambientali e le misure cautelative adottate.
Una banca dati permetterebbe di costruire cluster spaziali, individuare le aree di reiterazione, distinguere i piccoli episodi diffusi dai grandi incendi industriali e mettere in relazione i roghi con le caratteristiche dei territori.
Un’altra questione decisiva riguarda ciò che accade dopo la rimozione dei rifiuti abbandonati. Ripulire i siti è necessario e, come già ricordato, questo lavoro è finalmente in corso. Ma ripulire senza stabilire chi debba vigilare il giorno dopo, chi debba mantenere l’area integra, impedire nuovi abbandoni e quali conseguenze debba subire l’ente che non adempie significa rischiare di finanziare una deresponsabilizzazione circolare, che finisce per diventare la variabile indipendente dell’inquinamento e del degrado ambientale.
La struttura commissariale interviene con risorse straordinarie, i rifiuti vengono rimossi, spesso si svolge una cerimonia e l’area viene simbolicamente restituita alla comunità. Poi, però, se il Comune o l’ente preposto non garantisce controllo, raccolta degli ingombranti e presidio territoriale, quello spazio torna rapidamente nelle condizioni precedenti.
In questo modo, i cittadini finiscono per pagare più volte, attraverso la fiscalità generale, il costo dello stesso problema, mentre la responsabilità ordinaria si disperde nei meandri della frammentazione amministrativa, schiacciata tra le inerzie regionali di lungo periodo e la miopia di corto respiro delle comunali.
In questo senso, il governo avrebbe dovuto prevedere fin dall’inizio un sistema vincolante di responsabilizzazione degli enti beneficiari delle rimozioni dei rifiuti, con accordi post-intervento e obblighi precisi, le risorse dedicate alla manutenzione e al controllo, gli indicatori di monitoraggio e forme di condizionalità finanziaria o di rivalsa nei casi di persistente inadempienza.
Lungi dal prefigurare alcuna logica punitiva nei confronti di quei comuni ridotti all’osso dalle politiche neoliberiste di taglio alla spesa pubblica, a causa delle quali soffrono carenze strutturali di personale e risorse; significa, piuttosto, impedire che la debolezza amministrativa si trasformi sistematicamente in un alibi e che l’intervento straordinario copra la responsabilità ordinaria vanificando, come un cane che si morde la coda, ogni sforzo e ogni euro speso.
La stessa Corte europea ha posto la necessità di una strategia politico-amministrativa globale, l’esigenza di un sistema indipendente di monitoraggio e una piattaforma pubblica di informazione trasparente. Ed è proprio su questo punto che emerge un’ulteriore contraddizione.
Il governo ha affidato il monitoraggio a Ispra, ma ha poi indebolito la credibilità della sua terzietà nominando, nel febbraio 2026, alla presidenza dell’Istituto Maria Alessandra Gallone, già senatrice per due legislature nelle file di Forza Italia e collaboratrice dello stesso ministro dell’ambiente, Pichetto Fratin.
In altre parole, il governo ha affidato il controllo sull’attuazione delle proprie politiche a un istituto il cui vertice è espressione diretta dello stesso perimetro politico. Ciò ha svuotato, almeno sul piano della terzietà sostanziale, una delle principali garanzie richieste dalla Corte europea.
La strategia delineata dalla struttura commissariale può dunque essere considerata globale sulla carta, ma rischia di rimanere monca nella sostanza, soprattutto nei gangli di quella frammentazione amministrativa individuata dalla Corte. Tutti dovrebbero fare qualcosa, ma troppo spesso ciascuno si chiama fuori, indicando la competenza di qualcun altro.
Il governo rinvia alla Regione, la Regione agli enti d’ambito, gli enti d’ambito ai comuni, i comuni alla carenza di risorse, gli enti proprietari delle strade alla disciplina dei rifiuti, gli uffici ambientali alle forze dell’ordine, le forze dell’ordine alla necessità di prevenzione amministrativa. In questo gioco di sponda il sistema mostra ancora tutta la sua vulnerabilità.
Le responsabilità si muovono da un tavolo all’altro, mentre i fattori di povertà economica territoriale, che generano il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, restano inosservati. Nessun investimento politico programmatico, oltre la repressione degli illeciti con la legge n. 147 del 3 ottobre 2025, è stato ancora predisposto per rispondere alle difficoltà economiche del tessuto produttivo locale.
Può la repressione sostituire una politica capace di intervenire sulle condizioni materiali entro cui l’illegalità ambientale si riproduce? E quali risposte intende offrire lo Stato, attraverso le sue articolazioni, alla marginalità economica, al lavoro irregolare, alla frammentazione delle filiere, alle difficoltà di accesso ai circuiti legali di raccolta e trattamento dei rifiuti speciali?
Non si intravede ancora una strategia rivolta alla gestione del tessuto produttivo locale, dal distretto industriale di Grumo Nevano-Aversa, specializzato nei comparti calzaturiero e tessile-abbigliamento, al distretto di San Giuseppe Vesuviano, uno dei principali poli meridionali del tessile-abbigliamento e della produzione per conto terzi. Basta farsi un giro nelle campagne di questi territori per osservarne la portata, con decine e decine di balle di rifiuti tessili, di pellame, oltre agli scarti edili, alle plastiche e agli pneumatici.
La stessa assenza di una politica industriale ambientalmente sostenibile e territorialmente orientata attraversa le Aree di sviluppo industriale (Asi) disseminate tra le province di Napoli e Caserta, oggi relegate a contesti insediativi privi di identità territoriale, se non quella della gestione del ciclo dei rifiuti. Soprattutto questa è, oggi, la Terra dei Fuochi.
I prossimi mesi saranno decisivi. Il 30 gennaio 2027, a due anni dalla pronuncia, rappresenterà un passaggio politico inevitabile. Sarà il momento di verificare se la condanna europea avrà determinato soltanto una stagione di attivismo commissariale oppure una trasformazione strutturale delle politiche ambientali nel contesto nazionale e regionale.
Il 30 aprile 2027, termine giuridico decorrente dalla definitività della sentenza, lo Stato dovrà dimostrare di avere ottemperato alla strategia complessiva, al monitoraggio indipendente e al sistema pubblico di informazione richiesti dalla Corte. In questi mesi si deciderà se la Terra dei Fuochi continuerà a essere amministrata come spazio emergenziale o se diventerà, finalmente, una questione di ordinaria priorità per gli enti locali.
In questo contesto, i comitati e le associazioni devono preservare e conservare la propria autonomia strategica. Autonomia che non significa isolamento. Significa intavolare il contraddittorio a partire dai territori, senza arruolarsi a cause che non sono le proprie. Significa produrre conoscenza dai territori senza che questa venga neutralizzata nella spirale istituzionale.
Significa riconoscere i passi avanti senza trasformarsi nel pubblico non pagante delle cerimonie istituzionali. Significa continuare a formulare domande e porre contraddizioni scomode anche quando chi governa accetta di sedersi allo stesso tavolo. Significa, in ultima analisi, rifuggire dai processi di istituzionalizzazione del dissenso, che resta l’unica fiamma utile da mantenere viva per il futuro di questi territori.
Perché, in definitiva, il futuro della Terra dei Fuochi, o per meglio dire dell’inquinamento ambientale nei territori di Napoli e Caserta, dipenderà anche e soprattutto dalla capacità collettiva di agire significativamente sulla distanza tra ciò che è stato annunciato e ciò che sarà stato realmente realizzato. E, in questo grande spazio di partecipazione, già occupato dai comitati e dalle associazioni della Terra dei Fuochi, vivono gli anticorpi capaci di alimentare una nuova stagione di resistenza ecologica.
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Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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28/07/2026
10/11/2025
Turchia - Definitiva la sentenza CEDU: per Demirtas è la volta buona per la scarcerazione?
La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) ha respinto l’ultimo ricorso presentato dal Ministero della Giustizia turco contro la sentenza di scarcerazione per Demirtas e, di riflesso, per tutti i condannati nell’ambito del cosiddetto “processo Kobane”. Ora la sentenza è definitiva e, dal punto di vista della legalità formale turca, sarebbe solo da rendere esecutiva.
Dal punto di vista sostanziale, però, la decisione sarà prettamente politica. Ad esempio, nel caso di Osman Kavala, fondatore del ramo turco della Open Society Foundation di Soros e condannato all’ergastolo aggravato per i fatti di Piazza Taksim, la Turchia non sta applicando la sentenza di scarcerazione della CEDU e, a causa di questa decisione, ha una procedura di infrazione a proprio carico aperta.
A favore della scarcerazione è intervenuto ancora una volta uno dei due pilastri dell’alleanza di governo, quel Devlet Bahceli, fondatore dei “lupi grigi”, il quale, poco più di un anno fa chiedeva l’esecuzione della condanna a morte di Ocalan, la chiusura della corte costituzionale turca, colpevole di esprimersi a favore di Demirtas, e l’espulsione dal parlamento della sinistra filo-curda.
Dall’ottobre 2024 ha cambiato completamente posizione e ha cominciato a spingere forte per il compimento del processo di pace con il PKK. In questi giorni continua a chiedere che la commissione parlamentare istituita ad hoc si rechi ad Imarlai ad ascoltare direttamente Ocalan e su Demirtas ha affermato: “Il suo rilascio sarebbe positivo per la Turchia”.
Anche dall’opposizione repubblicana, attualmente sotto torchio giudiziario, arrivano segnali definitivi. Il leader Ozgil Ozel ha chiesto apertamente scusa per il fatto che la maggior parte dei parlamentari repubblicani nel 2016 votarono a favore della revoca dell’immunità parlamentare nei confronti dello stesso Demirtas e degli altri esponenti dell’allora Partito Democratico dei Popoli (HDP), dando il via libera al “processo Kobane” e a tanti altri processi.
Demirtas, da parte sua, dal carcere ha postato sui suoi social un manoscritto di ringraziamento: “Il signor Devlet Bahçeli ha coraggiosamente infranto i tabù, dimostrando che la pace non può essere costruita arrendendosi alla paura. Mi congratulo di cuore con lui e lo ringrazio sinceramente. Il signor Özgür Özel ha dato un ulteriore esempio di coraggio, dimostrando un atteggiamento virtuoso e autocritico. Mi congratulo di cuore con lui e lo ringrazio sinceramente. Tutti dovrebbero sapere ed essere certi di questo: se rimaniamo bloccati negli errori del passato mentre cerchiamo di voltare pagina insieme, ipotecheremo anche il nostro futuro. Né io, né alcun altro politico possiamo permetterci questo lusso, e non nutro alcun risentimento o rancore particolare nei confronti di nessuno... Il nostro dovere è sostenere il processo di pace senza esitazione. Ci impegneremo a risolvere insieme tutti i problemi rimanenti, con i mezzi e le condizioni della politica democratica, la pace prima di tutto”.
Successivamente, sempre sui suoi social, ha formulato un invito: “Mi rivolgo a tutte le parti e ai principali attori del processo, al presidente Erdoğan, al leader dell’MHP Bahçeli e al leader fondatore del PKK Öcalan, come vostro fratello, come politico che lotta per la pace: vi prego di non rinunciare a compiere passi concreti, di non prestare attenzione a ciò che dicono gli altri, di avere fiducia in voi stessi e di credere che 86 milioni di persone attendono con ansia la pace”.
Leggendo fra le righe di questa dichiarazione, vi si potrebbe scorgere un tentativo di porsi all’opinione pubblica del paese come soggetto terzo fra la parte dello stato turco e quella del movimento curdo.
Chi continua a tenere un atteggiamento ambiguo è proprio Erdogan. Nei giorni scorsi ha incontrato la delegazione della sinistra filocurda che sta mediando con Ocalan, esprimendo valutazioni positive: “Abbiamo avuto un incontro molto costruttivo, produttivo e promettente con loro. Speriamo di vederne l’impatto nei prossimi giorni”.
Però non si esprime mai sull’eventuale incontro della commissione parlamentare con Ocalan e sulla scarcerazione di Demirtas, rispetto alla quale non più tardi di un mese fa il suo Ministero della Giustizia ha presentato l’ultimo ricorso. Ovviamente, ammettere che il “processo Kobane” sia illegittimo ha un costo politico, ma non volerlo pagare significa esibire una concezione quantomeno strumentale del processo di pace.
Staremo a vedere. Ambienti della sinistra filocurda danno come imminente il rilascio di Demirtas e secondo Reuters, il parlamento sta preparando una legge ad hoc per riammettere in Turchia alcuni militanti del PKK che non si siano macchiati di reati di sangue, senza, però, decretare un’amnistia generale.
Da rimarcare che il vero banco di prova per il processo di pace rimane sempre la situazione legata all’Amministrazione Autonoma del Nord-Est della Siria a guida curda e la sua integrazione nelle strutture statali di Damasco a guida qaedista.
Su questo anche Bahceli è irremovibile: un’integrazione delle milizie a guida curda nell’esercito centrale nella forma di divisioni autonome, come perorato dal leader curdo Mazloum Abdi, rappresenterebbe una minaccia per la Turchia, che vuole la loro completa liquidazione agli ordini dei generali di Al-Golani.
La situazione, però, non va esattamente in quella direzione. Intervistato da Amberin Zaman per Al-Monitor, Sipan Hemo, un altro generale curdo, ha dichiarato che le Forze Democratiche Siriane si stanno preparando per la guerra contro il governo centrale, nel caso in cui i negoziati dovessero fallire.
Su questo capitolo, oltre alle mediazioni internazionali, fondamentale potrebbe essere l’apporto politico dello stesso Demirtas e di tutti i dirigenti curdi imprigionati proprio per aver espresso il loro sostegno alle milizie curdo-siriane.
L’impresa di trovare un accordo rimane comunque ardua a causa della natura settaria ed inaffidabile delle autorità di Damasco e dei tentativi di boicottaggio da parte di potenze straniere, che certamente non mancheranno. Israele, ad esempio, punta a tenere divisa la Siria e a destabilizzare la Turchia tramite il proprio appoggio strumentale alla causa curda.
Fonte
Dal punto di vista sostanziale, però, la decisione sarà prettamente politica. Ad esempio, nel caso di Osman Kavala, fondatore del ramo turco della Open Society Foundation di Soros e condannato all’ergastolo aggravato per i fatti di Piazza Taksim, la Turchia non sta applicando la sentenza di scarcerazione della CEDU e, a causa di questa decisione, ha una procedura di infrazione a proprio carico aperta.
A favore della scarcerazione è intervenuto ancora una volta uno dei due pilastri dell’alleanza di governo, quel Devlet Bahceli, fondatore dei “lupi grigi”, il quale, poco più di un anno fa chiedeva l’esecuzione della condanna a morte di Ocalan, la chiusura della corte costituzionale turca, colpevole di esprimersi a favore di Demirtas, e l’espulsione dal parlamento della sinistra filo-curda.
Dall’ottobre 2024 ha cambiato completamente posizione e ha cominciato a spingere forte per il compimento del processo di pace con il PKK. In questi giorni continua a chiedere che la commissione parlamentare istituita ad hoc si rechi ad Imarlai ad ascoltare direttamente Ocalan e su Demirtas ha affermato: “Il suo rilascio sarebbe positivo per la Turchia”.
Anche dall’opposizione repubblicana, attualmente sotto torchio giudiziario, arrivano segnali definitivi. Il leader Ozgil Ozel ha chiesto apertamente scusa per il fatto che la maggior parte dei parlamentari repubblicani nel 2016 votarono a favore della revoca dell’immunità parlamentare nei confronti dello stesso Demirtas e degli altri esponenti dell’allora Partito Democratico dei Popoli (HDP), dando il via libera al “processo Kobane” e a tanti altri processi.
Demirtas, da parte sua, dal carcere ha postato sui suoi social un manoscritto di ringraziamento: “Il signor Devlet Bahçeli ha coraggiosamente infranto i tabù, dimostrando che la pace non può essere costruita arrendendosi alla paura. Mi congratulo di cuore con lui e lo ringrazio sinceramente. Il signor Özgür Özel ha dato un ulteriore esempio di coraggio, dimostrando un atteggiamento virtuoso e autocritico. Mi congratulo di cuore con lui e lo ringrazio sinceramente. Tutti dovrebbero sapere ed essere certi di questo: se rimaniamo bloccati negli errori del passato mentre cerchiamo di voltare pagina insieme, ipotecheremo anche il nostro futuro. Né io, né alcun altro politico possiamo permetterci questo lusso, e non nutro alcun risentimento o rancore particolare nei confronti di nessuno... Il nostro dovere è sostenere il processo di pace senza esitazione. Ci impegneremo a risolvere insieme tutti i problemi rimanenti, con i mezzi e le condizioni della politica democratica, la pace prima di tutto”.
Successivamente, sempre sui suoi social, ha formulato un invito: “Mi rivolgo a tutte le parti e ai principali attori del processo, al presidente Erdoğan, al leader dell’MHP Bahçeli e al leader fondatore del PKK Öcalan, come vostro fratello, come politico che lotta per la pace: vi prego di non rinunciare a compiere passi concreti, di non prestare attenzione a ciò che dicono gli altri, di avere fiducia in voi stessi e di credere che 86 milioni di persone attendono con ansia la pace”.
Leggendo fra le righe di questa dichiarazione, vi si potrebbe scorgere un tentativo di porsi all’opinione pubblica del paese come soggetto terzo fra la parte dello stato turco e quella del movimento curdo.
Chi continua a tenere un atteggiamento ambiguo è proprio Erdogan. Nei giorni scorsi ha incontrato la delegazione della sinistra filocurda che sta mediando con Ocalan, esprimendo valutazioni positive: “Abbiamo avuto un incontro molto costruttivo, produttivo e promettente con loro. Speriamo di vederne l’impatto nei prossimi giorni”.
Però non si esprime mai sull’eventuale incontro della commissione parlamentare con Ocalan e sulla scarcerazione di Demirtas, rispetto alla quale non più tardi di un mese fa il suo Ministero della Giustizia ha presentato l’ultimo ricorso. Ovviamente, ammettere che il “processo Kobane” sia illegittimo ha un costo politico, ma non volerlo pagare significa esibire una concezione quantomeno strumentale del processo di pace.
Staremo a vedere. Ambienti della sinistra filocurda danno come imminente il rilascio di Demirtas e secondo Reuters, il parlamento sta preparando una legge ad hoc per riammettere in Turchia alcuni militanti del PKK che non si siano macchiati di reati di sangue, senza, però, decretare un’amnistia generale.
Da rimarcare che il vero banco di prova per il processo di pace rimane sempre la situazione legata all’Amministrazione Autonoma del Nord-Est della Siria a guida curda e la sua integrazione nelle strutture statali di Damasco a guida qaedista.
Su questo anche Bahceli è irremovibile: un’integrazione delle milizie a guida curda nell’esercito centrale nella forma di divisioni autonome, come perorato dal leader curdo Mazloum Abdi, rappresenterebbe una minaccia per la Turchia, che vuole la loro completa liquidazione agli ordini dei generali di Al-Golani.
La situazione, però, non va esattamente in quella direzione. Intervistato da Amberin Zaman per Al-Monitor, Sipan Hemo, un altro generale curdo, ha dichiarato che le Forze Democratiche Siriane si stanno preparando per la guerra contro il governo centrale, nel caso in cui i negoziati dovessero fallire.
Su questo capitolo, oltre alle mediazioni internazionali, fondamentale potrebbe essere l’apporto politico dello stesso Demirtas e di tutti i dirigenti curdi imprigionati proprio per aver espresso il loro sostegno alle milizie curdo-siriane.
L’impresa di trovare un accordo rimane comunque ardua a causa della natura settaria ed inaffidabile delle autorità di Damasco e dei tentativi di boicottaggio da parte di potenze straniere, che certamente non mancheranno. Israele, ad esempio, punta a tenere divisa la Siria e a destabilizzare la Turchia tramite il proprio appoggio strumentale alla causa curda.
Fonte
23/01/2024
Brigit Kraatz, l’Italia a giudizio davanti alla corte europea per colpa della commissione Moro 2
Negli anni Settanta Brigit M. Kraatz era la corrispondente a Roma di Der Spiegel. Negli atti parlamentari viene definita una terrorista coinvolta nel sequestro Moro. Non era vero ma, per ottenere giustizia, si è dovuta rivolgere alla Cedu che ora ha ammesso il suo ricorso. Questo blog ha denunciato già nel maggio 2020 questa storia (puoi leggere qui) di cui ha continuato e continuerà a occuparsi (leggi qui 1, 2, 3).
La vicenda è anche all’origine di una querela contro l’ex membro della commissione parlamentare Gero Grassi. All’origine delle accuse mosse contro la corrispondente della stampa tedesca c’è una indagine promossa da un consulente della Commissione Moro 2. Massimo Giraudo – sulla scorta di una ricca letteratura complottista presente sull’argomento – si è mosso per dimostrare che un condominio romano, ex Ior, situato nella zona della Balduina ebbe un ruolo decisivo nelle prime fasi del sequestro del persidente democristiano. L’inchiesta, infarcita di confidenze originate da persone oggi defunte, passate di bocca in bocca, scenari suggestivi e congetture iperboliche è stata rilanciata con grande enfasi anche nella puntata di Report del 7 gennaio scorso.
Definire la signora Kraatz attivista del movimento tedesco 2 giugno, «Bewegung 2 Juni», è un po’ come dire che Lilli Gruber sia stata un membro delle Brigate rosse. Ora che una persona come il tenente colonnello dei Cc, Massimo Giraudo, insignito nel 1988 anche del titolo di cavaliere, ordine al merito della repubblica per il lavoro svolto in diverse indagini, nato nel 1960, non sapesse o non sia stato in grado di verificare con un semplice giro sul web che la signora Kraatz fosse una importante giornalista tedesca, insignita per altro di vari premi per i suoi articoli, autrice di un libro con Willy Brandt e di interviste con i vertici delle istituzioni e dei partiti degli anni 70 e 80, collaboratrice di Rai tre nei giorni in cui cadeva il muro di Berlino (su internet si trova con facilità una sua foto accanto ad Agnelli), accreditata presso il Vaticano mentre seguiva il pontefice nei suoi viaggi intercontinentali, insomma una figura pubblica molto nota negli ambienti della stampa e non solo, solleva inquietanti interrogativi sulla natura cialtronesca, o forse sarebbe meglio dire bantitesca, dei lavori condotti dalla commissione parlamentare sul sequestro Moro, condotti sotto la guida e la responsabilità dell’allora presidente Giuseppe Fioroni. Come se non bastasse, quanto scritto negli atti resi pubblici dalla commissione è poi finito nella sentenza Bellini sulla strage di Bologna. E’ bastato un semplice copia-incolla. Come un virus le affermazioni indimostrate della Cm 2 si sono propagate, riprese come verità, in realtà politica ma dai più confusi con quella storica, sono migrate in una sentenza che nulla c’entra con le vicende del sequestro Moro. E così la brillante giornalista che per un trentennio ha raccontato le vicende italiane al pubblico tedesco si è ritrovata coinvolta nel sequestro Moro e nella strage di Bologna.
Quale è il nesso, vi chiederete? I servizi segreti ovviamente, quei poteri occulti: la Cia, il Secret team, il Mossad, la P2 e la massoneria che tutto reggevano e disfacevano, ovvero la favola che ci ha propinato Report.
Ora il ricorso presentato dai legali della Kraatz davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, ultima possibilità che le restava dopo i tentativi andati falliti di far correggere i grossolani errori, e le prese in giro ricevute da parte dei vertici istituzionali, dal presidente della commissione al Quirinale, ha superato il vaglio dell’ammissibilità legale. La squallida montatura di via dei Massimi assume così una rilevanza internazionale e diplomatica dalle molteplici conseguenze che difficilmente potranno essere ignorate.
Non si tratta solo di ripristinare l’onorabilità di una persona tacciata di essere stata altro da quella che era effettivamente; in ballo ci sono le procedure che conducono alla costruzione delle “verità politiche deliberate” all’interno delle commissioni parlamentari e del loro rapporto con la verità storica.
Il tema è quello della intangibilità delle asserzioni contenute nelle relazioni parlamentari una volta deliberate con il voto dei commissari e del parlamento. Se delle successive acquisizioni storico-documentali vengono a smentire quanto affermato all’interno di queste relazioni perché mai queste non possono essere corrette?
La vicenda è anche all’origine di una querela contro l’ex membro della commissione parlamentare Gero Grassi. All’origine delle accuse mosse contro la corrispondente della stampa tedesca c’è una indagine promossa da un consulente della Commissione Moro 2. Massimo Giraudo – sulla scorta di una ricca letteratura complottista presente sull’argomento – si è mosso per dimostrare che un condominio romano, ex Ior, situato nella zona della Balduina ebbe un ruolo decisivo nelle prime fasi del sequestro del persidente democristiano. L’inchiesta, infarcita di confidenze originate da persone oggi defunte, passate di bocca in bocca, scenari suggestivi e congetture iperboliche è stata rilanciata con grande enfasi anche nella puntata di Report del 7 gennaio scorso.
Definire la signora Kraatz attivista del movimento tedesco 2 giugno, «Bewegung 2 Juni», è un po’ come dire che Lilli Gruber sia stata un membro delle Brigate rosse. Ora che una persona come il tenente colonnello dei Cc, Massimo Giraudo, insignito nel 1988 anche del titolo di cavaliere, ordine al merito della repubblica per il lavoro svolto in diverse indagini, nato nel 1960, non sapesse o non sia stato in grado di verificare con un semplice giro sul web che la signora Kraatz fosse una importante giornalista tedesca, insignita per altro di vari premi per i suoi articoli, autrice di un libro con Willy Brandt e di interviste con i vertici delle istituzioni e dei partiti degli anni 70 e 80, collaboratrice di Rai tre nei giorni in cui cadeva il muro di Berlino (su internet si trova con facilità una sua foto accanto ad Agnelli), accreditata presso il Vaticano mentre seguiva il pontefice nei suoi viaggi intercontinentali, insomma una figura pubblica molto nota negli ambienti della stampa e non solo, solleva inquietanti interrogativi sulla natura cialtronesca, o forse sarebbe meglio dire bantitesca, dei lavori condotti dalla commissione parlamentare sul sequestro Moro, condotti sotto la guida e la responsabilità dell’allora presidente Giuseppe Fioroni. Come se non bastasse, quanto scritto negli atti resi pubblici dalla commissione è poi finito nella sentenza Bellini sulla strage di Bologna. E’ bastato un semplice copia-incolla. Come un virus le affermazioni indimostrate della Cm 2 si sono propagate, riprese come verità, in realtà politica ma dai più confusi con quella storica, sono migrate in una sentenza che nulla c’entra con le vicende del sequestro Moro. E così la brillante giornalista che per un trentennio ha raccontato le vicende italiane al pubblico tedesco si è ritrovata coinvolta nel sequestro Moro e nella strage di Bologna.
Quale è il nesso, vi chiederete? I servizi segreti ovviamente, quei poteri occulti: la Cia, il Secret team, il Mossad, la P2 e la massoneria che tutto reggevano e disfacevano, ovvero la favola che ci ha propinato Report.
Ora il ricorso presentato dai legali della Kraatz davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, ultima possibilità che le restava dopo i tentativi andati falliti di far correggere i grossolani errori, e le prese in giro ricevute da parte dei vertici istituzionali, dal presidente della commissione al Quirinale, ha superato il vaglio dell’ammissibilità legale. La squallida montatura di via dei Massimi assume così una rilevanza internazionale e diplomatica dalle molteplici conseguenze che difficilmente potranno essere ignorate.
Non si tratta solo di ripristinare l’onorabilità di una persona tacciata di essere stata altro da quella che era effettivamente; in ballo ci sono le procedure che conducono alla costruzione delle “verità politiche deliberate” all’interno delle commissioni parlamentari e del loro rapporto con la verità storica.
Il tema è quello della intangibilità delle asserzioni contenute nelle relazioni parlamentari una volta deliberate con il voto dei commissari e del parlamento. Se delle successive acquisizioni storico-documentali vengono a smentire quanto affermato all’interno di queste relazioni perché mai queste non possono essere corrette?
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di Paolo Morando, Domani, 19 gennaio 2024
La commissione parlamentare d’inchiesta “Moro 2” l’ha definita «già attiva nel movimento estremista “Due giugno”». Che però era qualcosa di più: un vero e proprio gruppo di lotta armata che, nella Germania Ovest degli anni Settanta, si rese protagonista di svariati attentati e rapimenti, anche con la morte del presidente della Corte federale tedesca Günter von Drenkmann durante le concitate fasi del sequestro.
Ma lei, la giornalista tedesca Birgit Kraatz, oggi ottantacinquenne ma negli anni Settanta firma di punta e corrispondente da Roma per importanti testate (i settimanali “Der Spiegel” e “Stern” e la televisione pubblica Zdf, ha scritto pure un libro intervista con l’allora cancelliere Willy Brandt pubblicato anche in Italia), terrorista non lo è mai stata.
Le ha provate tutte in questi anni per cercare di farsi togliere di dosso quella infamante definizione, ma senza riuscirci. Tanto che si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) di Strasburgo che, è notizia di queste ore, ha accettato il suo ricorso e ora se ne occuperà formalmente, per giungere a una sentenza che in ipotesi potrebbe portare anche a pesanti sanzioni contro lo Stato italiano, in termini di multe e risarcimenti. E chi conosce l’attività della Cedu, sa bene che nell’80 per cento dei casi l’accoglimento del ricorso (questo è infatti lo scoglio maggiore dal punto di vista procedurale) porta poi nella stragrande maggioranza delle volte a un pronunciamento favorevole al ricorrente.
Una vicenda kafkiana
Quella frase è contenuta nella relazione conclusiva dell’attività 2017 della commissione, depositata dal presidente Giuseppe Fioroni. Fu anche l’ultima. E da allora, come sempre accade in questi casi, non si fermò lì. Di citazione in citazione è finita infatti addirittura in una sentenza, e non di scarsa importanza, anzi: è infatti quella della Corte d’assise di Bologna che nell’aprile 2022 ha condannato all’ergastolo l’estremista di destra Paolo Bellini per la strage alla stazione (il processo d’appello inizierà tra l’altro a fine mese), con la giornalista citata nelle motivazioni depositate lo scorso aprile, nei termini già formulati dalla Commissione Moro 2.
È una vicenda davvero kafkiana, perché invece i fatti parlano chiaro. Si tratta di due comunicazioni del 26 giugno e del 4 ottobre 2018 del Bundeskriminalamt (Bka), l’Ufficio federale della polizia criminale tedesca, nei quali si certifica che il nome di Birgit Kraatz non risulta mai essere stato menzionato in alcun documento della struttura, attestando così la totale estraneità della donna al movimento «2 giugno».
Ha scritto testualmente il direttore del Bka, Jürgen Peter: «Va dato per scontato che la signora Kraatz non ha avuto alcun contatto o altri legami con il gruppo “2 Giugno” che vadano al di là dell’attinenza del lavoro giornalistico allora svolto sull’argomento terrorismo di sinistra in Germania e in Italia». E ancora: «Allo stato degli atti del Bundeskriminalamt non è accertabile nessun contatto o altro legame con il gruppo “2 Giugno” che abbiano a che fare con la signora Kraatz».
La commissione Stragi
Sono documenti che i legali della giornalista spedirono a suo tempo allo stesso presidente Fioroni, senza però che fosse possibile ottenere una rettifica della relazione, avendo la Commissione parlamentare d’inchiesta già concluso i propri lavori e chiuso i battenti per via della fine della legislatura. E quelle relazioni, in quanto approvate dal Parlamento, sono ora del tutto intangibili. Peraltro, appunto in quanto parlamentari, tutti gli allora componenti della commissione sono coperti da immunità. Non lo sono però per affermazioni successive al mandato politico: e infatti l’ex deputato Gero Grassi, tra i più attivi componenti di quella commissione, è già stato raggiunto da una querela della giornalista, querela ancora pendente.
Come una palla di neve che rotolando a valle diventa valanga, quell’evidente errore contenuto nella relazione di Fioroni è figlio di un altro atto parlamentare di addirittura ventiquattro anni fa, rimasto a lungo sottotraccia. Si deve infatti tornare al 2000 e alla allora Commissione Stragi presieduta da Giovanni Pellegrino. In quella sede, i parlamentari di Alleanza nazionale Vincenzo Fragalà e Alfredo Mantica presentarono una relazione in cui veniva appunto fatto il nome di Birgit Kraatz come esponente del gruppo “2 Giugno”.
Così ha ricostruito la vicenda il ricercatore Paolo Persichetti: «A seguito di una rogatoria diretta alle autorità tedesche, presentata dal giudice Francesco Amato sui nomi di alcuni esponenti vicini al movimento eversivo “2 giugno”, la polizia tedesca inviava in risposta una relazione. Senza alcuna giustificazione comprensibile, l’Ucigos – l’Ufficio centrale della polizia politica destinatario della relazione – apponeva il nome di Birgit Kraatz nella lettera che accompagnava il testo del Bundeskriminalamt. Nome che invece non era presente all’interno del documento della polizia tedesca e che mai più riapparirà. Nella successiva minuta della Digos di Roma, che riceve la documentazione dall’Ucigos e la rigira al magistrato, non vi è infatti più alcuna traccia della Kraatz. Nonostante questa anomalia, i due parlamentari che evidentemente si erano soffermati solo sulla minuta di accompagnamento riportano il nome della donna nella loro relazione, indicandola come una esponente del gruppo “2 giugno”».
Richieste vane
Il documento di Mantica e Fragalà peraltro non venne mai né discusso né tanto meno approvato. E di errore in errore, come detto, l’appartenenza di Birgit Kraatz al movimento terroristico è finito addirittura nelle motivazioni della sentenza Bellini. E va detto che la giornalista, nei mesi scorsi, si è rivolta anche ai magistrati bolognesi, affinché correggano nei successivi gradi di giudizio quell’infamante definizione.
Sul fronte Commissione Moro 2, invece, le sue doglianze sono state recepite ma senza apporre correzioni alla relazione Fioroni, per i motivi già citati. Gli uffici del parlamento hanno in effetti protocollato il materiale inviato da Kraatz, ma ad oggi non risulta che siano stati allegati agli atti nel portale della commissione. E quei documenti del Bka sono stati invece catalogati “fisicamente” in una sezione non accessibile al pubblico.
La citazione di Birgit Kraatz da parte della Commissione Moro 2 riguardava le palazzine di via Massimi, anche al centro pochi giorni fa di un ampio servizio della trasmissione di Rai3 “Report” sul sequestro e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse: palazzine indicate come uno dei possibili luoghi in cui lo statista democristiano sarebbe stato tenuto prigioniero.
Questa la citazione completa contenuta nella relazione Fioroni: «Si è in particolare riscontrato che in quelle palazzine abitava la giornalista tedesca Birgit Kraatz, già attiva nel movimento estremista “Due giugno” e compagna di Franco Piperno. Secondo la testimonianza di più condomini Piperno frequentava quell’abitazione e, secondo una testimonianza che l’interessato ha dichiarato di aver appreso dal portiere dello stabile, lo stesso Piperno avrebbe da lì osservato i movimenti di Moro e della scorta. La stessa Kraatz ha ricordato la sua relazione con il Piperno, ma ha escluso che si trattenesse nel condominio».
Piperno, come noto, era stato dirigente di Potere operaio. E venne contattato dal Partito socialista (in particolare dall’allora vicesegretario Claudio Signorile) nel tentativo di giungere a una liberazione dello statista democristiano. Ironia della sorte, in quel servizio di “Report” è comparsa anche la fotografia della stessa Birgit Kraatz, peraltro correttamente indicata solo come giornalista. Ma si diceva, lanciando una suggestione: «Kraatz e Piperno si sono visti anche durante il periodo del sequestro Moro?».
Le palazzine di via Massimi
A questo proposito, ancora nel febbraio 2018 al presidente Fioroni la giornalista aveva scritto così: «L’insinuosa descrizione che il mio amico, il professore Franco Piperno, avrebbe sorvegliato dalla mia casa, oppure in qualche modo con la protezione della mia casa, lo scambio delle vetture durante il sequestro Moro nel garage che apparteneva a due palazzi in via Massimi 91 (ipotesi peraltro mai provata – né tantomeno affrontata – in alcuna sede giudiziaria, ndr), è falsa: questo non sarebbe stato nemmeno tecnicamente possibile perché dalle finestre della mia casa l’entrata del garage non era né visibile né raggiungibile come sarebbe stato facile verificare con un semplice sopralluogo. Inoltre al garage io non avevo mai accesso».
E sono tutte circostanze che la giornalista aveva riferito in precedenza anche al colonnello dei Carabinieri Massimo Giraudo, consulente della commissione, senza la presenza di un avvocato «perché non ho nulla da nascondere». C’è comunque da scommettere che la questione sarà destinata ad avere altre puntate. Sempre che nel frattempo la Corte europea dei diritti dell’uomo non gli dia un taglio netto.
Fonte
29/03/2023
“Se Cospito vuole morire allo Stato va bene così”
Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque il militante anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano.
Nel provvedimento i giudici di sorveglianza rigettano l’istanza “di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare”, presentata dalla difesa, “e quella di collocazione permanente nel reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo di Milano“, proposta invece dalla Procura generale.
Anche per il Tribunale di sorveglianza di Sassari Alfredo Cospito deve restare al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano.
I giudici hanno respinto la richiesta di differimento pena in arresti domiciliari presentata per gravi motivi di salute dagli avvocati difensori, Maria Teresa Pintus e Flavio Rossi Albertini.
Le due decisioni – di fatto identiche – non sono peraltro sorprendenti. La “sorveglianza” è il gradino più basso nella gerarchia della magistratura italiana, e sarebbe stato davvero sorprendente che fosse questo livello a mettere in discussione le sentenze già emesse dalla Cassazione, nonché la decisione del ministro della giustizia, che avevano confermato il 41bis per l’anarchico.
Dunque Alfredo resta per ora in ospedale, ma pur sempre in regime di 41bis (insomma: senza colloqui, senza libri, senza nulla, ecc).
Non è infatti sorpreso l’avvocato Flavio Rossi Albertini, che aveva presentato l’istanza. «La cosa che lo fa più arrabbiare è relativa alla consegna dei libri sono tre settimane che ha chiesto un libro di Borges e ancora non glielo hanno dato. Al 41 bis la cosa che è meno salvaguardata è il diritto allo studio, alla lettura, alla crescita morale e culturale del detenuto».
Definisce l’esito «scontato» e «un passaggio obbligato», «non confidavamo in alcun modo in questa iniziativa», ma questa sentenza fornisce l’occasione per il ricorso alla Corte europea dei diritti umani.
Da questo punto di vista la sentenza della sorveglianza di Milano offre probabilmente argomenti insperati.
I magistrati hanno voluto infatti stigmatizzare “la strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti” che sarebbe “assolutamente certa“.
Peggio ancora: per la condizione sanitaria di Cospito “non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto“.
Condizioni “che, certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l’ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento“.
Alfredo Cospito “è continuamente informato dai sanitari degli elevati rischi per la propria salute“ a quali “si espone nel proseguire l’attuale regime dietetico; inoltre quotidianamente e reiteratamente i sanitari gli propongono un protocollo di rialimentazione dopo il digiuno prolungato che però egli, altrettanto reiteratamente, rifiuta coscientemente“.
In pratica, è come se il Tribunale di Sorveglianza dicesse: “se vuole morire, che muoia pure; lo sciopero della fame non è che un ricatto strumentale per ottenere decisioni diverse da parte dello Stato”.
Un argomentare che può sembrare sensato a qualche fascista ubriaco, ma che va contro la storia di una forma di lotta pacifica che ha segnato la storia mondiale del dopoguerra.
Anche senza ricordare l’uso fattone dal Mahatma Gandhi – perché la Gran Bretagna se ne andasse dall’India, cosa che certamente il governo di Elisabetta II “non voleva” – basterebbe probabilmente ricordare la lunghissima sequenza di (semi-finti) scioperi della fame di Marco Pannella e dei radicali per supportare le battaglie per il divorzio e l’aborto (che certo i governi democristiani “non volevano”). Oppure per ottenere spazi mediatici, soprattutto televisivi, decisamente sproporzionati alla loro consistenza organizzativa ed elettorale.
Ogni volta che qualcuno ricorre allo sciopero della fame (o ad altre forme di lotta) cerca di ottenere qualcosa che la controparte non vuole concedere.
I magistrati, invece, tendono a qualificare lo sciopero della fame come una forma di “estorsione”, un voler forzare la decisione politica “sovrana” dell’esecutivo e delle istituzioni.
Sembrano perciò ignorare i fondamenti stessi della democrazia parlamentare borghese, che formalmente riconosce il diritto a far pesare interessi e posizioni diverse da quelle della maggioranza, purché espresse in forme “pacifiche”.
E più innocuo dello sciopero della fame, davvero, non c’è nulla. Il “contrastante” lo Stato, infatti, fa del male soltanto a se stesso, ovviamente per ottenere un’attenzione – e decisioni – che altrimenti non verrebbero fuori.
È la normalità della differenza sociale, insomma. Ma a questi magistrati – come all’attuale governo (e a quello Draghi, che aveva deciso il 41bis per Cospito) – sembra “intollerabile” e quindi meritevole della morte.
Non c’è dubbio che la Corte Europea avrà molto materiale su cui esercitare la propria attenzione...
Sempre che una sua decisione arrivi in tempo. Alfredo è in sciopero della fame ormai da 20 ottobre scorso. E per quanto grande possa essere la sua capacità di tenuta fisica, siamo ormai da tempo in zona rischio...
Fonte
Nel provvedimento i giudici di sorveglianza rigettano l’istanza “di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare”, presentata dalla difesa, “e quella di collocazione permanente nel reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo di Milano“, proposta invece dalla Procura generale.
Anche per il Tribunale di sorveglianza di Sassari Alfredo Cospito deve restare al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano.
I giudici hanno respinto la richiesta di differimento pena in arresti domiciliari presentata per gravi motivi di salute dagli avvocati difensori, Maria Teresa Pintus e Flavio Rossi Albertini.
Le due decisioni – di fatto identiche – non sono peraltro sorprendenti. La “sorveglianza” è il gradino più basso nella gerarchia della magistratura italiana, e sarebbe stato davvero sorprendente che fosse questo livello a mettere in discussione le sentenze già emesse dalla Cassazione, nonché la decisione del ministro della giustizia, che avevano confermato il 41bis per l’anarchico.
Dunque Alfredo resta per ora in ospedale, ma pur sempre in regime di 41bis (insomma: senza colloqui, senza libri, senza nulla, ecc).
Non è infatti sorpreso l’avvocato Flavio Rossi Albertini, che aveva presentato l’istanza. «La cosa che lo fa più arrabbiare è relativa alla consegna dei libri sono tre settimane che ha chiesto un libro di Borges e ancora non glielo hanno dato. Al 41 bis la cosa che è meno salvaguardata è il diritto allo studio, alla lettura, alla crescita morale e culturale del detenuto».
Definisce l’esito «scontato» e «un passaggio obbligato», «non confidavamo in alcun modo in questa iniziativa», ma questa sentenza fornisce l’occasione per il ricorso alla Corte europea dei diritti umani.
Da questo punto di vista la sentenza della sorveglianza di Milano offre probabilmente argomenti insperati.
I magistrati hanno voluto infatti stigmatizzare “la strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti” che sarebbe “assolutamente certa“.
Peggio ancora: per la condizione sanitaria di Cospito “non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto“.
Condizioni “che, certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l’ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento“.
Alfredo Cospito “è continuamente informato dai sanitari degli elevati rischi per la propria salute“ a quali “si espone nel proseguire l’attuale regime dietetico; inoltre quotidianamente e reiteratamente i sanitari gli propongono un protocollo di rialimentazione dopo il digiuno prolungato che però egli, altrettanto reiteratamente, rifiuta coscientemente“.
In pratica, è come se il Tribunale di Sorveglianza dicesse: “se vuole morire, che muoia pure; lo sciopero della fame non è che un ricatto strumentale per ottenere decisioni diverse da parte dello Stato”.
Un argomentare che può sembrare sensato a qualche fascista ubriaco, ma che va contro la storia di una forma di lotta pacifica che ha segnato la storia mondiale del dopoguerra.
Anche senza ricordare l’uso fattone dal Mahatma Gandhi – perché la Gran Bretagna se ne andasse dall’India, cosa che certamente il governo di Elisabetta II “non voleva” – basterebbe probabilmente ricordare la lunghissima sequenza di (semi-finti) scioperi della fame di Marco Pannella e dei radicali per supportare le battaglie per il divorzio e l’aborto (che certo i governi democristiani “non volevano”). Oppure per ottenere spazi mediatici, soprattutto televisivi, decisamente sproporzionati alla loro consistenza organizzativa ed elettorale.
Ogni volta che qualcuno ricorre allo sciopero della fame (o ad altre forme di lotta) cerca di ottenere qualcosa che la controparte non vuole concedere.
I magistrati, invece, tendono a qualificare lo sciopero della fame come una forma di “estorsione”, un voler forzare la decisione politica “sovrana” dell’esecutivo e delle istituzioni.
Sembrano perciò ignorare i fondamenti stessi della democrazia parlamentare borghese, che formalmente riconosce il diritto a far pesare interessi e posizioni diverse da quelle della maggioranza, purché espresse in forme “pacifiche”.
E più innocuo dello sciopero della fame, davvero, non c’è nulla. Il “contrastante” lo Stato, infatti, fa del male soltanto a se stesso, ovviamente per ottenere un’attenzione – e decisioni – che altrimenti non verrebbero fuori.
È la normalità della differenza sociale, insomma. Ma a questi magistrati – come all’attuale governo (e a quello Draghi, che aveva deciso il 41bis per Cospito) – sembra “intollerabile” e quindi meritevole della morte.
Non c’è dubbio che la Corte Europea avrà molto materiale su cui esercitare la propria attenzione...
Sempre che una sua decisione arrivi in tempo. Alfredo è in sciopero della fame ormai da 20 ottobre scorso. E per quanto grande possa essere la sua capacità di tenuta fisica, siamo ormai da tempo in zona rischio...
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14/03/2023
Il caso Cospito alla Corte Europea
Il caso di Alfredo Cospito dopo l’Onu è arrivato anche alla Corte europea dei diritti umani. Secondo quanto si legge nel ricorso presentato dai legali (il numero 10552/23), Cospito afferma che è stato violato il suo diritto a non essere condannato per un crimine che al momento in cui è stato commesso non costituiva un reato in base alla legge italiana.
Secondo i suoi legali la qualificazione giuridica di quanto gli è stato contestato da parte dei giudici – “Strage contro la sicurezza dello Stato” – non era prevedibile alla luce della giurisprudenza nazionale esistente al momento dei fatti. Il caso riguarda la condanna per i due ordigni esplosi nella notte nei pressi di uno degli ingressi della Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, che però non hanno causato vittime né feriti ma solo lievi danni.
Il giudice del merito – in primo, come in secondo grado – qualificava il fatto quale violazione dell’articolo 422 c.p. (strage “comune”) mentre la Cassazione ha aggravato il reato in strage “politica” ai sensi dell’art. 285 c.p.. Proprio questo accanimento viene sottolineato nel ricorso, come ha spiegato l’avvocato Flavio Rossi Albertini.
“La giurisprudenza non prevedeva che le condotte ascritte potessero integrare il 285; si è trattato anche in questo caso di una dilatazione del perimetro applicativo”, sostiene l’avvocato.
Anche di questo si parlerà all’incontro pubblico di questo pomeriggio a Roma organizzato dalla redazione del nostro giornale.
Hanno fatto intanto clamore le dichiarazioni delle figlie di Giuseppe Pinelli alla trasmissione “Non è l’Arena”. Giuseppe “Pino” Pinelli, militante anarchico conosciuto e stimato da molti, era in stato di fermo da tre giorni nella Questura di Milano, quando pochi minuti dopo la mezzanotte del 15 dicembre 1969, “precipitò” dal quarto piano della questura.
Da allora, il fatto che Pinelli sia stato “suicidato” dai funzionari di polizia e dei servizi segreti presenti in via Fatebenefratelli, ha continuato a pesare come un macigno sugli apparati statali e sulla verità storica sulla Strage di Stato di Piazza Fontana. Le figlie di Pinelli, con la regia di Claudia Cipriani, hanno contribuito a realizzare un film sulla vicenda del padre con un titolo significativo: “Vita accidentale di un anarchico”.
“Possiamo pensare che mio padre non avrebbe lasciato da solo Cospito”, ha raccontato a Non è l’Arena Claudia Pinelli, figlia di Pino Pinelli. Nell’intervista le figlie del ferroviere anarchico hanno commentato la vicenda di Alfredo Cospito detenuto oggi al 41 bis per il reato di strage politica e da oltre quattro mesi in sciopero della fame.
“Cospito sta portando avanti la battaglia non solo per se stesso ma perché si rimetta in discussione il regime del 41 bis”, ha affermato Silvia Pinelli, aggiungendo che il cosiddetto carcere duro “era destinato a colpire i mafiosi perché non avessero collegamenti con l’esterno, senza considerare che loro dal 41 bis possono uscire nel momento in cui collaborino con la giustizia. Ma che tipo di collaborazione potrebbe portare lui? È destinato a rimanere sepolto in un carcere”.
E proprio per tenere alta l’attenzione sul caso di Alfredo Cospito, oggi pomeriggio la redazione di Contropiano ha organizzato a Roma un incontro pubblico con gli avvocati difensori Flavio Rossi Albertini e Caterina Calìa, con il giornalista Frank Cimini, il giurista ed ex parlamentare Giovanni Russo Spena, Roberto Mander, testimone storico delle persecuzioni contro gli anarchici nel nostro paese dalla Strage di Piazza Fontana e i redattori di Contropiano.
L’appuntamento è alle ore 17.00 al Cinema Aquila.
Fonte
Secondo i suoi legali la qualificazione giuridica di quanto gli è stato contestato da parte dei giudici – “Strage contro la sicurezza dello Stato” – non era prevedibile alla luce della giurisprudenza nazionale esistente al momento dei fatti. Il caso riguarda la condanna per i due ordigni esplosi nella notte nei pressi di uno degli ingressi della Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, che però non hanno causato vittime né feriti ma solo lievi danni.
Il giudice del merito – in primo, come in secondo grado – qualificava il fatto quale violazione dell’articolo 422 c.p. (strage “comune”) mentre la Cassazione ha aggravato il reato in strage “politica” ai sensi dell’art. 285 c.p.. Proprio questo accanimento viene sottolineato nel ricorso, come ha spiegato l’avvocato Flavio Rossi Albertini.
“La giurisprudenza non prevedeva che le condotte ascritte potessero integrare il 285; si è trattato anche in questo caso di una dilatazione del perimetro applicativo”, sostiene l’avvocato.
Anche di questo si parlerà all’incontro pubblico di questo pomeriggio a Roma organizzato dalla redazione del nostro giornale.
Hanno fatto intanto clamore le dichiarazioni delle figlie di Giuseppe Pinelli alla trasmissione “Non è l’Arena”. Giuseppe “Pino” Pinelli, militante anarchico conosciuto e stimato da molti, era in stato di fermo da tre giorni nella Questura di Milano, quando pochi minuti dopo la mezzanotte del 15 dicembre 1969, “precipitò” dal quarto piano della questura.
Da allora, il fatto che Pinelli sia stato “suicidato” dai funzionari di polizia e dei servizi segreti presenti in via Fatebenefratelli, ha continuato a pesare come un macigno sugli apparati statali e sulla verità storica sulla Strage di Stato di Piazza Fontana. Le figlie di Pinelli, con la regia di Claudia Cipriani, hanno contribuito a realizzare un film sulla vicenda del padre con un titolo significativo: “Vita accidentale di un anarchico”.
“Possiamo pensare che mio padre non avrebbe lasciato da solo Cospito”, ha raccontato a Non è l’Arena Claudia Pinelli, figlia di Pino Pinelli. Nell’intervista le figlie del ferroviere anarchico hanno commentato la vicenda di Alfredo Cospito detenuto oggi al 41 bis per il reato di strage politica e da oltre quattro mesi in sciopero della fame.
“Cospito sta portando avanti la battaglia non solo per se stesso ma perché si rimetta in discussione il regime del 41 bis”, ha affermato Silvia Pinelli, aggiungendo che il cosiddetto carcere duro “era destinato a colpire i mafiosi perché non avessero collegamenti con l’esterno, senza considerare che loro dal 41 bis possono uscire nel momento in cui collaborino con la giustizia. Ma che tipo di collaborazione potrebbe portare lui? È destinato a rimanere sepolto in un carcere”.
E proprio per tenere alta l’attenzione sul caso di Alfredo Cospito, oggi pomeriggio la redazione di Contropiano ha organizzato a Roma un incontro pubblico con gli avvocati difensori Flavio Rossi Albertini e Caterina Calìa, con il giornalista Frank Cimini, il giurista ed ex parlamentare Giovanni Russo Spena, Roberto Mander, testimone storico delle persecuzioni contro gli anarchici nel nostro paese dalla Strage di Piazza Fontana e i redattori di Contropiano.
L’appuntamento è alle ore 17.00 al Cinema Aquila.
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09/05/2022
Genova 2001: le condanne per i poliziotti sono definitive
Si chiude definitivamente l’iter giudiziario dei poliziotti che hanno organizzato, gestito, depistato i pestaggi di Genova, nel 2001, in occasione del G8 (toh, ci avevano invitato pure Putin...). In particolare per i fatti della scuola Diaz.
La Corte europea per i Diritti dell’Uomo ha infatti rigettato il ricorso dei poliziotti che sostenevano come la condanna in appello, poi diventata in definitiva in Cassazione, era stata inflitta senza sentire i testimoni e in violazione del principio di “equo processo”.
Relatori della sentenza sono stati i giudici Péter Paczolay, presidente, Gilberto Felici e Raffaele Sabato a latere. L’iter era stato annoso, con gli imputati che erano stati assolti in primo grado e condannati in appello e in Cassazione per falso e calunnia.
Il ricorso era stato presentato nel 2013 e spiegava che la sentenza della corte di appello di Genova avesse “violato l’articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo che sancisce il diritto dell’imputati di interrogare o far interrogare i testimoni a carico”.
A presentare il ricorso erano stati i funzionari di polizia Gilberto Caldarozzi, Fabio Ciccimarra, Carlo Di Sarro, Filippo Ferri, Salvatore Gava, Francesco Gratteri, Giovanni Luperi, Massimo Mazzoni, Spartaco Mortola e Nando Dominici. I quali, è il caso di ricordare, hanno tutti mantenuto i loro posti nella polizia, venendo anzi promossi ad incarichi di responsabilità sempre più alti.
Nel merito, la Corte ha stabilito che i magistrati italiani hanno agito correttamente nel non convocare nuovamente i testimoni. Perché? Perché si trattava di escussioni non rilevanti ai fini dell’accertamento della verità giudiziaria di primo e secondo grado, che è stata stabilita in dibattimento grazie a una montagna di prove documentali (verbali falsificati, ecc.).
Come per tutti i processi, la pratica per cui i testimoni devono essere risentiti non è un automatismo ma dipende da una valutazione del giudice sulla rilevanza della testimonianza.
Non c’è più spazio per altre manfrine legali...
Fonte
La Corte europea per i Diritti dell’Uomo ha infatti rigettato il ricorso dei poliziotti che sostenevano come la condanna in appello, poi diventata in definitiva in Cassazione, era stata inflitta senza sentire i testimoni e in violazione del principio di “equo processo”.
Relatori della sentenza sono stati i giudici Péter Paczolay, presidente, Gilberto Felici e Raffaele Sabato a latere. L’iter era stato annoso, con gli imputati che erano stati assolti in primo grado e condannati in appello e in Cassazione per falso e calunnia.
Il ricorso era stato presentato nel 2013 e spiegava che la sentenza della corte di appello di Genova avesse “violato l’articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo che sancisce il diritto dell’imputati di interrogare o far interrogare i testimoni a carico”.
A presentare il ricorso erano stati i funzionari di polizia Gilberto Caldarozzi, Fabio Ciccimarra, Carlo Di Sarro, Filippo Ferri, Salvatore Gava, Francesco Gratteri, Giovanni Luperi, Massimo Mazzoni, Spartaco Mortola e Nando Dominici. I quali, è il caso di ricordare, hanno tutti mantenuto i loro posti nella polizia, venendo anzi promossi ad incarichi di responsabilità sempre più alti.
Nel merito, la Corte ha stabilito che i magistrati italiani hanno agito correttamente nel non convocare nuovamente i testimoni. Perché? Perché si trattava di escussioni non rilevanti ai fini dell’accertamento della verità giudiziaria di primo e secondo grado, che è stata stabilita in dibattimento grazie a una montagna di prove documentali (verbali falsificati, ecc.).
Come per tutti i processi, la pratica per cui i testimoni devono essere risentiti non è un automatismo ma dipende da una valutazione del giudice sulla rilevanza della testimonianza.
Non c’è più spazio per altre manfrine legali...
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14/06/2020
Per la Corte di Strasburgo "boicottare Israele non è antisemitismo"
di Marco Santopadre
Le campagne a favore del boicottaggio dell’economia israeliana non costituiscono una manifestazione di antisemitismo bensì rientrano nel legittimo esercizio della libertà di espressione secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Lo ha deciso l’11 giugno scorso, all’unanimità, la Quinta Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) di Strasburgo che ha così censurato una condanna inflitta in Francia ad alcuni attivisti del movimento che si batte a favore del Boicottaggio, delle Sanzioni e del Disinvestimento nei confronti dello Stato responsabile dell’occupazione illegale della Palestina.
La sentenza del Tribunale di Strasburgo interviene a smentire la condanna emessa per “incitamento alla discriminazione economica” – confermata nel 2015 dalla Corte di Cassazione di Parigi – nei confronti di dodici attivisti che a più riprese, tra il 2009 e il 2010, avevano distribuito dei volantini in un supermercato di Illzach, cittadina dell’Alsazia, chiedendo ai clienti di non acquistare merci israeliane e alla catena di smettere di venderle per non alimentare il sistema di apartheid imposto dallo Stato ebraico ai palestinesi, nell’ambito delle iniziative intraprese in tutto il mondo a partire dall’appello proveniente nel 2005 dalla società civile dei Territori Occupati.
Dopo l’estensione in Francia delle iniziative a sostegno del Boicottaggio i governi di Parigi hanno istruito i procuratori affinché perseguano con determinazione i promotori delle campagne di boicottaggio. Nel 2016, 11 membri del “Collectif Palestine 68″ hanno fatto ricorso alla Cedu che giovedì ha dato loro ragione, condannando il governo francese a pagare ad ognuno dei ricorrenti 380 euro di danni materiali, 7mila euro di danni morali e 20mila euro complessivi di spese processuali (complessivamente 101mila euro).
Secondo l’organo giuridico del Consiglio d’Europa “per natura il discorso politico è spesso virulento e fonte di controversie. Tuttavia rimane nell’interesse pubblico a meno che non degeneri in un incitamento alla violenza, all’odio e all’intolleranza” il che però non rientra nel caso giudicato che costituisce invece un chiaro esempio di “violazione della libertà di espressione” degli attivisti, che nel 2011 erano effettivamente stati assolti dal Tribunale di Mulhouse.
Nel 2013 però gli stessi erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Colmar, sulla base di una legge risalente al 1881, a 1000 euro di multa e al pagamento dei danni nei confronti delle quattro parti civili ammesse (la “Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo”, la “Associazione degli avvocati senza frontiere”, la “Alleanza Francia-Israele” e il “Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme”).
Ora il governo francese ha a disposizione tre mesi per appellarsi eventualmente a quanto stabilito dall’organismo di Strasburgo. Ma si tratta comunque di un duro colpo per Israele, impegnato negli ultimi anni a criminalizzare i movimenti, i collettivi e le associazioni che si battono a favore del Bds con l’argomentazione che in realtà si tratterebbe di uno strumento utilizzato dai nemici dello “stato ebraico” per delegittimarlo e distruggerlo.
Lo scorso anno, in seguito alle pressioni israeliane, la Camera dei Rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione bipartisan di condanna nei confronti del movimenti Bds descrivendolo come “un impedimento agli sforzi per una soluzione pacifica”. Anche il Parlamento Federale Tedesco ha approvato una mozione che definisce “antisemiti” i metodi della campagna di boicottaggio di Israele, paragonandola addirittura agli appelli del nazionalsocialismo contro gli ebrei negli anni ’30 del secolo scorso.
“Questa importante sentenza costituisce una vittoria decisiva a favore della libertà di espressione, per i difensori dei diritti umani e per il movimento Bds che si batte per la libertà, la giustizia e l’eguaglianza in Palestina”, ha dichiarato Rita Ahmad a nome del Comitato Nazionale Palestinese per il Bds, accusando l’Unione Europea di essere “profondamente complice dell’occupazione israeliana, dell’assedio a Gaza e della lenta pulizia etnica dei palestinesi di Gerusalemme e della Valle del Giordano”.
“In un momento in cui i cittadini europei, ispirati dalla rivolta Black Lives Matter negli Stati Uniti, stanno sfidando il brutto retaggio del colonialismo europeo, Francia, Germania e altri Paesi dell’Ue devono porre fine alla loro repressione razzista nei confronti dei difensori dei diritti umani che lottano a favore della fine dell’apartheid israeliana”, ha aggiunto Ahmad.
“Si tratta di una chiara vittoria del movimento Bds e di un doloroso colpo per Israele, i suoi alleati e le sue misure dirette a mettere il bavaglio ai simpatizzanti della causa palestinese”, ha commentato invece Riyad al-Maliki, ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese, facendo appello agli stati membri dell’Ue a bloccare l’importazione dei prodotti realizzati nelle colonie israeliane.
Anche la Association France Palestine Solidarité (Afps) ha accolto con entusiasmo la sentenza della Cedu con la quale si riconosce “che l’appello al boicottaggio è un diritto civile, a condizione che sia motivato da critiche a uno Stato e alla sua politica. E lo Stato di Israele, che quotidianamente viola il diritto internazionale e i diritti umani, non fa eccezione”.
Da parte sua Marco Perolini ha commentato, a nome di Amnesty International: “La decisione storica di oggi stabilisce un importante precedente che dovrebbe porre fine all’uso indebito delle leggi contro la discriminazione per criminalizzare gli attivisti che portano avanti la campagna contro la violazione dei diritti umani da parti di Israele”.
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Le campagne a favore del boicottaggio dell’economia israeliana non costituiscono una manifestazione di antisemitismo bensì rientrano nel legittimo esercizio della libertà di espressione secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Lo ha deciso l’11 giugno scorso, all’unanimità, la Quinta Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) di Strasburgo che ha così censurato una condanna inflitta in Francia ad alcuni attivisti del movimento che si batte a favore del Boicottaggio, delle Sanzioni e del Disinvestimento nei confronti dello Stato responsabile dell’occupazione illegale della Palestina.
La sentenza del Tribunale di Strasburgo interviene a smentire la condanna emessa per “incitamento alla discriminazione economica” – confermata nel 2015 dalla Corte di Cassazione di Parigi – nei confronti di dodici attivisti che a più riprese, tra il 2009 e il 2010, avevano distribuito dei volantini in un supermercato di Illzach, cittadina dell’Alsazia, chiedendo ai clienti di non acquistare merci israeliane e alla catena di smettere di venderle per non alimentare il sistema di apartheid imposto dallo Stato ebraico ai palestinesi, nell’ambito delle iniziative intraprese in tutto il mondo a partire dall’appello proveniente nel 2005 dalla società civile dei Territori Occupati.
Dopo l’estensione in Francia delle iniziative a sostegno del Boicottaggio i governi di Parigi hanno istruito i procuratori affinché perseguano con determinazione i promotori delle campagne di boicottaggio. Nel 2016, 11 membri del “Collectif Palestine 68″ hanno fatto ricorso alla Cedu che giovedì ha dato loro ragione, condannando il governo francese a pagare ad ognuno dei ricorrenti 380 euro di danni materiali, 7mila euro di danni morali e 20mila euro complessivi di spese processuali (complessivamente 101mila euro).
Secondo l’organo giuridico del Consiglio d’Europa “per natura il discorso politico è spesso virulento e fonte di controversie. Tuttavia rimane nell’interesse pubblico a meno che non degeneri in un incitamento alla violenza, all’odio e all’intolleranza” il che però non rientra nel caso giudicato che costituisce invece un chiaro esempio di “violazione della libertà di espressione” degli attivisti, che nel 2011 erano effettivamente stati assolti dal Tribunale di Mulhouse.
Nel 2013 però gli stessi erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Colmar, sulla base di una legge risalente al 1881, a 1000 euro di multa e al pagamento dei danni nei confronti delle quattro parti civili ammesse (la “Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo”, la “Associazione degli avvocati senza frontiere”, la “Alleanza Francia-Israele” e il “Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme”).
Ora il governo francese ha a disposizione tre mesi per appellarsi eventualmente a quanto stabilito dall’organismo di Strasburgo. Ma si tratta comunque di un duro colpo per Israele, impegnato negli ultimi anni a criminalizzare i movimenti, i collettivi e le associazioni che si battono a favore del Bds con l’argomentazione che in realtà si tratterebbe di uno strumento utilizzato dai nemici dello “stato ebraico” per delegittimarlo e distruggerlo.
Lo scorso anno, in seguito alle pressioni israeliane, la Camera dei Rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione bipartisan di condanna nei confronti del movimenti Bds descrivendolo come “un impedimento agli sforzi per una soluzione pacifica”. Anche il Parlamento Federale Tedesco ha approvato una mozione che definisce “antisemiti” i metodi della campagna di boicottaggio di Israele, paragonandola addirittura agli appelli del nazionalsocialismo contro gli ebrei negli anni ’30 del secolo scorso.
“Questa importante sentenza costituisce una vittoria decisiva a favore della libertà di espressione, per i difensori dei diritti umani e per il movimento Bds che si batte per la libertà, la giustizia e l’eguaglianza in Palestina”, ha dichiarato Rita Ahmad a nome del Comitato Nazionale Palestinese per il Bds, accusando l’Unione Europea di essere “profondamente complice dell’occupazione israeliana, dell’assedio a Gaza e della lenta pulizia etnica dei palestinesi di Gerusalemme e della Valle del Giordano”.
“In un momento in cui i cittadini europei, ispirati dalla rivolta Black Lives Matter negli Stati Uniti, stanno sfidando il brutto retaggio del colonialismo europeo, Francia, Germania e altri Paesi dell’Ue devono porre fine alla loro repressione razzista nei confronti dei difensori dei diritti umani che lottano a favore della fine dell’apartheid israeliana”, ha aggiunto Ahmad.
“Si tratta di una chiara vittoria del movimento Bds e di un doloroso colpo per Israele, i suoi alleati e le sue misure dirette a mettere il bavaglio ai simpatizzanti della causa palestinese”, ha commentato invece Riyad al-Maliki, ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese, facendo appello agli stati membri dell’Ue a bloccare l’importazione dei prodotti realizzati nelle colonie israeliane.
Anche la Association France Palestine Solidarité (Afps) ha accolto con entusiasmo la sentenza della Cedu con la quale si riconosce “che l’appello al boicottaggio è un diritto civile, a condizione che sia motivato da critiche a uno Stato e alla sua politica. E lo Stato di Israele, che quotidianamente viola il diritto internazionale e i diritti umani, non fa eccezione”.
Da parte sua Marco Perolini ha commentato, a nome di Amnesty International: “La decisione storica di oggi stabilisce un importante precedente che dovrebbe porre fine all’uso indebito delle leggi contro la discriminazione per criminalizzare gli attivisti che portano avanti la campagna contro la violazione dei diritti umani da parti di Israele”.
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24/10/2019
L'“ergastolo ostativo” è contro la Costituzione
Due sentenze “condivisibili” in due giorni sembrano un miracolo nella notte buia in cui è precipitata la legislazione negli ultimi 20 anni. Quella della Cassazione, che non ha riconosciuto le caratteristiche del metodo mafioso nel caso della banda capitanata dal duo Buzzi-Carminati, l’abbiamo segnalata già ieri.
Subito dopo è arrivata quella della Corte Costituzionale, che ha rovesciato il proprio stesso orientamento in merito all’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, che esclude dalla possibilità di intraprendere il percorso del “reinserimento sociale” per i condannati per una serie di reati considerati di “grande allarme sociale”, quali mafia, “terrorismo”, traffico di esseri umani, ecc.
È il cosiddetto “ergastolo ostativo” – ma il 4 bis viene applicato anche ad alcuni condannati a pene inferiori – che di fatto annulla la “riforma Gozzini” degli anni ‘80. Quella che ha consentito di chiudere, senza altri massacri in stile “carcere di Alessandria” (ad opera di Dalla Chiesa), la stagione delle rivolte carcerarie proponendo un percorso di uscita anticipata rispetto alle “pene edittali” fissate in sentenza, inserendo sconti di pena e permessi temporanei in base alla verifica del comportamento tenuto in carcere dal singolo condannato.
Questa sentenza arriva dopo diversi rigetti di istanze similari, ma poche settimane fa la Grande Camera della Corte Europea aveva sonoramente bocciato il ricorso italiano contro una sentenza che dichiarava l’ergastolo ostativo incompatibile con la legislazione continentale sui diritti dell’uomo. Dunque era inevitabile allineare anche l’orientamento di questo paese a quello vigente in Europa (e, per una volta, non in senso negativo!).
È peraltro da sempre una abitudine tutta italiana, di fronte a problemi seri o addirittura drammatici, fare “il viso dell’arme”. Uno Stato perennemente impigliato con le cosche mafiose in ampie sue frange – a livello dei partiti di governo, parti specifiche delle amministrazioni locali (elettive e non), e persino di magistratura, polizie, carabinieri, ecc. – invece di ripulire se stesso da tali commistioni ha sempre preferito alzare l’asticella delle pene. Certo che vi incorreranno solo i “perdenti”...
E siccome l’ergastolo è già una pena senza termine, ecco che la soluzione – proposta dai magistrati inquirenti, come al solito, in un’anticostituzionale invasione di campo tra poteri teoricamente in “contrappeso” – è stata quella di rendere sempre impossibile uscire dal carcere prima della morte. Non solo ad alcuni mafiosi, ma persino a prigionieri politici in carcere da oltre 30 anni.
Il dettaglio è rivelatore, perché si può in astratto “capire” la preoccupazione per “criminali in piena attività”, strettamente legati a organizzazioni operanti. Ma l’“ostatività” per ultra-sessantenni che non hanno alle spalle alcuna organizzazione attiva da – appunto – 30 anni risulta incomprensibile sul piano razionale. E spiegabile solo con concetti come la vendetta. Che non è un sentimento costituzionalmente apprezzato...
L’articolo 4 bis, infatti, esclude(va) qualsiasi beneficio in assenza di “collaborazione attiva” con i magistrati. Un’appendice della “legge sui pentiti” inserita in un testo che deve invece regolare il modo in cui si sconta una condanna già di suo molto pesante (il famoso “massimo della pena”).
E l’ostatività perpetua viene decisa in un momento – l’inizio della carcerazione, in base al reato commesso – in cui è impossibile sapere se le singole persone condannate saranno nelle stesse condizioni (appartenenza ad un’organizzazione operante, convinzione e disponibilità individuale a parteciparvi attivamente, ecc.) anni e decenni dopo.
E’ insomma un burocratico “buttar via la chiave” che può far gongolare il Salvini dei talk show, non uno Stato che pretende di definirsi democratico e che ha nella sua Costituzione il principio per cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27).
Ma sulla difesa dell’ergastolo ostativo si sono distinti non solo i reazionari duri-e-puri come il leader leghista, ma anche fior di “difensori democratici della legalità”, che hanno introiettato e diffuso per oltre 40 anni un senso comune giuridico per cui tutto è permesso pur di raggiungere un obiettivo considerato “di emergenza” (l’antiterrorismo, l’antimafia, ecc). A riprova che la distanza tra ultradestra e sedicenti “progressisti” è sottile quanto un filo di seta...
Se tutto è permesso agli organi repressivi, siamo nell’anticamera di un regime dispotico, in cui chi cade nelle mani delle “forze dell’ordine” perde ogni diritto. È inutile poi sorprendersi se così tanti “fermati” vengono ammazzati in strada o nei commissariati. Una volta passato il concetto per cui “i criminali” vanno fermati con qualsiasi mezzo, ogni “agente delle forze dell’ordine” viene messo in condizione di improvvisarsi giudice, che decide lì per lì cosa è “più efficiente” fare.
È bene ricordare – l’abbiamo fatto più volte, ma non basta mai – che la semplice possibilità che un condannato all’ergastolo chieda un beneficio qualsiasi (permesso o sconto di pena per buona condotta, ecc.) non significa affatto che poi quella richiesta venga anche soddisfatta. Già ora, e da quando esiste la “Gozzini”, questa concessione avviene dopo molti anni di “osservazione” dei singoli detenuti, è subordinata a una lunga serie di pareri (dallo psicologo al magistrato dell’accusa, al comandante delle guardie penitenziarie, ai direttori dei singoli istituti, ecc).
Certo, è sempre possibile che mafiosi di una certa importanza riescano ad esercitare le proprie “pressioni” su qualche membro della catena di “osservatori” e ottenere quel che non dovrebbero. Ma questo riguarda la qualità e la serietà professionale dei “servitori dello Stato”.
Solo uno Stato che si arrende all’impossibilità di avere e formare “servitori migliori” può ricorrere al “buttar via la chiave”.
Come sempre, la ferocia repressiva burocratizzata è la faccia pubblica dell’impotenza.
Non crediamo che questa sentenza sarà sufficiente a far cambiare l’indirizzo legislativo di una classe politica (tutta, nessuno escluso) mai così tanto ostile allo spirito e alla lettera della Costituzione antifascista. Ma è bene sottolineare che certe porcate immonde – come il 4 bis – sono fuori da quell’orizzonte e vanno iscritte nella “normale” canea reazionaria.
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Subito dopo è arrivata quella della Corte Costituzionale, che ha rovesciato il proprio stesso orientamento in merito all’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, che esclude dalla possibilità di intraprendere il percorso del “reinserimento sociale” per i condannati per una serie di reati considerati di “grande allarme sociale”, quali mafia, “terrorismo”, traffico di esseri umani, ecc.
È il cosiddetto “ergastolo ostativo” – ma il 4 bis viene applicato anche ad alcuni condannati a pene inferiori – che di fatto annulla la “riforma Gozzini” degli anni ‘80. Quella che ha consentito di chiudere, senza altri massacri in stile “carcere di Alessandria” (ad opera di Dalla Chiesa), la stagione delle rivolte carcerarie proponendo un percorso di uscita anticipata rispetto alle “pene edittali” fissate in sentenza, inserendo sconti di pena e permessi temporanei in base alla verifica del comportamento tenuto in carcere dal singolo condannato.
Questa sentenza arriva dopo diversi rigetti di istanze similari, ma poche settimane fa la Grande Camera della Corte Europea aveva sonoramente bocciato il ricorso italiano contro una sentenza che dichiarava l’ergastolo ostativo incompatibile con la legislazione continentale sui diritti dell’uomo. Dunque era inevitabile allineare anche l’orientamento di questo paese a quello vigente in Europa (e, per una volta, non in senso negativo!).
È peraltro da sempre una abitudine tutta italiana, di fronte a problemi seri o addirittura drammatici, fare “il viso dell’arme”. Uno Stato perennemente impigliato con le cosche mafiose in ampie sue frange – a livello dei partiti di governo, parti specifiche delle amministrazioni locali (elettive e non), e persino di magistratura, polizie, carabinieri, ecc. – invece di ripulire se stesso da tali commistioni ha sempre preferito alzare l’asticella delle pene. Certo che vi incorreranno solo i “perdenti”...
E siccome l’ergastolo è già una pena senza termine, ecco che la soluzione – proposta dai magistrati inquirenti, come al solito, in un’anticostituzionale invasione di campo tra poteri teoricamente in “contrappeso” – è stata quella di rendere sempre impossibile uscire dal carcere prima della morte. Non solo ad alcuni mafiosi, ma persino a prigionieri politici in carcere da oltre 30 anni.
Il dettaglio è rivelatore, perché si può in astratto “capire” la preoccupazione per “criminali in piena attività”, strettamente legati a organizzazioni operanti. Ma l’“ostatività” per ultra-sessantenni che non hanno alle spalle alcuna organizzazione attiva da – appunto – 30 anni risulta incomprensibile sul piano razionale. E spiegabile solo con concetti come la vendetta. Che non è un sentimento costituzionalmente apprezzato...
L’articolo 4 bis, infatti, esclude(va) qualsiasi beneficio in assenza di “collaborazione attiva” con i magistrati. Un’appendice della “legge sui pentiti” inserita in un testo che deve invece regolare il modo in cui si sconta una condanna già di suo molto pesante (il famoso “massimo della pena”).
E l’ostatività perpetua viene decisa in un momento – l’inizio della carcerazione, in base al reato commesso – in cui è impossibile sapere se le singole persone condannate saranno nelle stesse condizioni (appartenenza ad un’organizzazione operante, convinzione e disponibilità individuale a parteciparvi attivamente, ecc.) anni e decenni dopo.
E’ insomma un burocratico “buttar via la chiave” che può far gongolare il Salvini dei talk show, non uno Stato che pretende di definirsi democratico e che ha nella sua Costituzione il principio per cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27).
Ma sulla difesa dell’ergastolo ostativo si sono distinti non solo i reazionari duri-e-puri come il leader leghista, ma anche fior di “difensori democratici della legalità”, che hanno introiettato e diffuso per oltre 40 anni un senso comune giuridico per cui tutto è permesso pur di raggiungere un obiettivo considerato “di emergenza” (l’antiterrorismo, l’antimafia, ecc). A riprova che la distanza tra ultradestra e sedicenti “progressisti” è sottile quanto un filo di seta...
Se tutto è permesso agli organi repressivi, siamo nell’anticamera di un regime dispotico, in cui chi cade nelle mani delle “forze dell’ordine” perde ogni diritto. È inutile poi sorprendersi se così tanti “fermati” vengono ammazzati in strada o nei commissariati. Una volta passato il concetto per cui “i criminali” vanno fermati con qualsiasi mezzo, ogni “agente delle forze dell’ordine” viene messo in condizione di improvvisarsi giudice, che decide lì per lì cosa è “più efficiente” fare.
È bene ricordare – l’abbiamo fatto più volte, ma non basta mai – che la semplice possibilità che un condannato all’ergastolo chieda un beneficio qualsiasi (permesso o sconto di pena per buona condotta, ecc.) non significa affatto che poi quella richiesta venga anche soddisfatta. Già ora, e da quando esiste la “Gozzini”, questa concessione avviene dopo molti anni di “osservazione” dei singoli detenuti, è subordinata a una lunga serie di pareri (dallo psicologo al magistrato dell’accusa, al comandante delle guardie penitenziarie, ai direttori dei singoli istituti, ecc).
Certo, è sempre possibile che mafiosi di una certa importanza riescano ad esercitare le proprie “pressioni” su qualche membro della catena di “osservatori” e ottenere quel che non dovrebbero. Ma questo riguarda la qualità e la serietà professionale dei “servitori dello Stato”.
Solo uno Stato che si arrende all’impossibilità di avere e formare “servitori migliori” può ricorrere al “buttar via la chiave”.
Come sempre, la ferocia repressiva burocratizzata è la faccia pubblica dell’impotenza.
Non crediamo che questa sentenza sarà sufficiente a far cambiare l’indirizzo legislativo di una classe politica (tutta, nessuno escluso) mai così tanto ostile allo spirito e alla lettera della Costituzione antifascista. Ma è bene sottolineare che certe porcate immonde – come il 4 bis – sono fuori da quell’orizzonte e vanno iscritte nella “normale” canea reazionaria.
Fonte
08/10/2019
“Ergastolo ostativo”, la bocciatura definitiva della Corte Europea
Ora vediamo se, per questa volta, “lo vuole l’Europa” sarà la canzoncina che accompagna una revisione legislativa. Con la marcia funebre, invece che con la fanfara neoliberista.
La Grande Camera della Corte Europea ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’Italia contro l’abolizione dell’ergastolo ostativo. Ovvero quell’Art. 41-bis” dell’Ordinamento Penitenziario che esclude per sempre alcune categorie di condannati all’ergastolo dalla possibilità di scontare la pena usufruendo – se ne ricorrono le condizioni – degli sconti previsti da quella che un tempo si chiamava “Legge Gozzini”.
L’ergastolano Marcello Viola aveva presentato tempo fa a sua volta un ricorso per chiedere se quella pena – esistente soltanto in Italia, tra i paesi europei – fosse o no contrario all’articolo 3 della Convenzione sui diritti umani che vieta trattamenti “inumani e degradanti”.
Con la “sentenza Viola” del 13 giugno scorso una sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato che l’ergastolo ostativo – ossia l’esclusione di qualunque beneficio per i detenuti condannati al carcere a vita per alcuni reati: mafia, “terrorismo”, e altri considerati particolarmente gravi – effettivamente è contrario alla Convenzione europea. Oltre che alla Costituzione italiana – art. 27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” – anche se la Consulta si è espressa in senso contrario quando è stata interpellata, con una sentenza da “mi arrampico sui vetri”.
L’articolo in questione prevede che per accedere a permessi premio o misure alternative al carcere i reclusi per quei reati debbano prima collaborare con i magistrati, diventando in pratica dei “pentiti”. Ma neanche questo, come si sta vedendo in queste ore con il “caso Brusca” (uno dei peggiori killer mafiosi, ma anche uno dei “pentiti” che ha fatto arrestare più affiliati di Cosa Nostra) può essere in Italia considerato sufficiente.
Secondo i giudici di Strasburgo un simile meccanismo esclude la possibilità di reinserimento del detenuto nel sistema sociale. E lo fa a prescindere dai mutamenti che possono avvenire nella personalità e quindi nella condotta del condannato.
In attesa che la Corte europea si pronunciasse, praticamente tutte le forze politiche presenti in Parlamento (tranne i radicali), l’Antimafia, le associazioni dei parenti delle vittime, il sistema dei media mainstream, si erano espressi per mantenere ad ogni costo l’ergastolo ostativo, dipinto come “un caposaldo della legislazione contro il crimine organizzato”.
Una “cazzata” clamorosa, come sa chiunque conosca la materia.
L’applicazione di quel codicillo “ostativo” viene infatti decisa per condannati a reati associativi commessi per ragioni che più diverse non potrebbero essere – per motivazioni, effetti sociali, conseguenze politiche, ecc. – anche se, com’è ovvio, hanno in comune la violenza e la morte.
Abbiamo più volte ricordato, ad esempio, che il concetto di “terrorismo” sembra chiaro, ma non lo è affatto. Tanto che all’Onu non si è mai riusciti a concordare su una definizione che mettesse d’accordo tutti i paesi; o almeno quelli più importanti e “civili”. Per la semplice ragione che ogni paese preferisce poter indicare come “terrorista” qualsiasi oppositore armato, presente o possibile, al punto che un governo può considerare “terroristi” coloro che per un altro (o il successivo) sono dei “resistenti”, “rivoluzionari”, “combattenti per la libertà” e via dicendo.
Per capirci. I nazifascisti definivano “banditi” i partigiani che li combattevano. Con il linguaggio di oggi li avrebbero chiamati “terroristi”, ma questo non avrebbe impedito agli Alleati di aiutarli nella Resistenza.
Non per caso, qualche imbecille parafascista di oggi, ultimamente, ha preso ad applicare l’etichetta di “terrorista” persino a Che Guevara e altri combattenti per il socialismo...
Tornando all’ergastolo ostativo, la sentenza della Grande Camera della Corte Europea non entra affatto nella tipologia dei reati coperti con questa pena, ma si limita a considerare – giustamente – “inumano e degradante” un trattamento che esclude la possibilità stessa di un cambiamento.
E qui bisogna un attimo vedere le cose da vicino. La condanna all’ergastolo, nella legislazione italiana “normale”, è equiparata alla condanna a 40 anni di detenzione. Proprio perché la Costituzione di fatto vieta la condanna a vita. Con gli sconti previsti in caso di “buona condotta” gli anni effettivamente scontati possono scendere fino a 20 (ma è molto raro); e comunque l’eventuale scarcerazione prevede almeno altri cinque anni di libertà vigilata (con firme, controlli, divieto di libera circolazione, ecc). In pratica, nel caso di un condannato all’ergastolo all’età di trent’anni, questo può rivedere la libertà piena quando ormai ha tra i 50 e i 60 anni. Insomma, quando è un’altra persona, assai meno “pimpante” o pericolosa.
Con questo escamotage – molto “italico” – per alcuni decenni si è riusciti a conciliare un dettato costituzionale “libertario” con una prassi giudiziaria decisamente opposta.
Di fatto, i giudici di sorveglianza – quelli addetti al controllo di come ogni singolo condannato sconta la sua pena – decidono se quel singolo detenuto possa usufruire, oppure no, di alcuni permessi o sconti di pena in base all’osservazione condotta da équipe formate da direttori di carcere, comandanti degli agenti di custodia, psicologi, educatori, preti, ecc.
Nessun automatismo. Un detenuto chiede gli venga concesso uno di questi benefici e “la giuria” risponde sì o no, individualmente.
Per corroborare “l’indispensabilità” del “carcere duro” e dell’ergastolo ostativo sono stati sempre buttati avanti i nomi più eclatanti, come Totò Riina o gli orrendi omicidi di Brusca (che però, come “pentito”, ha ottenuto circa 80 permessi e una pena ridotta a 25 anni). Persone che, ovviamente, nessuno vuol vedersi tra i piedi con la possibilità di rifare quel che hanno fatto.
Ma a garantire che ciò non potesse accadere la legge “normale” prevedeva già un accurato “esame di controllo” ogni volta che un ergastolano presentava la sua istanza. Riina, insomma, non avrebbe mai “passato l’esame”.
In base a cosa, dunque, si è preferito il codicillo butta-la-chiave-per-sempre? Probabilmente per la consapevolezza che il sistema mafioso, in Italia, è talmente pervasivo da rendere altamente probabile che qualche membro delle équipe, o gli stessi magistrati di sorveglianza, potessero venir corrotti, minacciati o intimiditi. E numerosi casi dei genere si sono anche verificati (sulla non eccelsa “incorruttibilità” dei magistrati la casistica è ormai sterminata...).
Ma allora l’ergastolo ostativo è solo una dichiarazione di impotenza a garantire il funzionamento della legge, non un “presidio indispensabile nella lotta alla mafia” (il cosiddetto “terrorismo”, come si è visto, è tutt’altra cosa).
E, come sempre accade in questo paese, una classe dirigente impregnata essa stessa di “mafiosità” palese non ha trovato di meglio che scrivere una legge inconcepibile per un paese civile. Non avendo volontà e capacità di sradicare le mafie, si limitano a “mostrarsi durissimi” con quelli che vengono presi (con i perdenti, insomma).
La vergogna, se vogliamo concludere, sta nel fatto che a ricordarcelo sia quella stessa Unione Europea che quotidianamente, con i suoi trattati asimmetrici, sta distruggendo il “modello sociale” del dopoguerra. Quello che qualche tratto di civiltà, pagato a carissimo prezzo con le lotte, lo presentava...
P.s. Contrariamente a quel che titolano in queste ore i più luridi giornali mainstream, questa sentenza europea non “estende i benefici di legge anche a mafiosi e terroristi”. Semplicemente permette che “possano fare domanda”.
Fonte
La Grande Camera della Corte Europea ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’Italia contro l’abolizione dell’ergastolo ostativo. Ovvero quell’Art. 41-bis” dell’Ordinamento Penitenziario che esclude per sempre alcune categorie di condannati all’ergastolo dalla possibilità di scontare la pena usufruendo – se ne ricorrono le condizioni – degli sconti previsti da quella che un tempo si chiamava “Legge Gozzini”.
L’ergastolano Marcello Viola aveva presentato tempo fa a sua volta un ricorso per chiedere se quella pena – esistente soltanto in Italia, tra i paesi europei – fosse o no contrario all’articolo 3 della Convenzione sui diritti umani che vieta trattamenti “inumani e degradanti”.
Con la “sentenza Viola” del 13 giugno scorso una sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato che l’ergastolo ostativo – ossia l’esclusione di qualunque beneficio per i detenuti condannati al carcere a vita per alcuni reati: mafia, “terrorismo”, e altri considerati particolarmente gravi – effettivamente è contrario alla Convenzione europea. Oltre che alla Costituzione italiana – art. 27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” – anche se la Consulta si è espressa in senso contrario quando è stata interpellata, con una sentenza da “mi arrampico sui vetri”.
L’articolo in questione prevede che per accedere a permessi premio o misure alternative al carcere i reclusi per quei reati debbano prima collaborare con i magistrati, diventando in pratica dei “pentiti”. Ma neanche questo, come si sta vedendo in queste ore con il “caso Brusca” (uno dei peggiori killer mafiosi, ma anche uno dei “pentiti” che ha fatto arrestare più affiliati di Cosa Nostra) può essere in Italia considerato sufficiente.
Secondo i giudici di Strasburgo un simile meccanismo esclude la possibilità di reinserimento del detenuto nel sistema sociale. E lo fa a prescindere dai mutamenti che possono avvenire nella personalità e quindi nella condotta del condannato.
In attesa che la Corte europea si pronunciasse, praticamente tutte le forze politiche presenti in Parlamento (tranne i radicali), l’Antimafia, le associazioni dei parenti delle vittime, il sistema dei media mainstream, si erano espressi per mantenere ad ogni costo l’ergastolo ostativo, dipinto come “un caposaldo della legislazione contro il crimine organizzato”.
Una “cazzata” clamorosa, come sa chiunque conosca la materia.
L’applicazione di quel codicillo “ostativo” viene infatti decisa per condannati a reati associativi commessi per ragioni che più diverse non potrebbero essere – per motivazioni, effetti sociali, conseguenze politiche, ecc. – anche se, com’è ovvio, hanno in comune la violenza e la morte.
Abbiamo più volte ricordato, ad esempio, che il concetto di “terrorismo” sembra chiaro, ma non lo è affatto. Tanto che all’Onu non si è mai riusciti a concordare su una definizione che mettesse d’accordo tutti i paesi; o almeno quelli più importanti e “civili”. Per la semplice ragione che ogni paese preferisce poter indicare come “terrorista” qualsiasi oppositore armato, presente o possibile, al punto che un governo può considerare “terroristi” coloro che per un altro (o il successivo) sono dei “resistenti”, “rivoluzionari”, “combattenti per la libertà” e via dicendo.
Per capirci. I nazifascisti definivano “banditi” i partigiani che li combattevano. Con il linguaggio di oggi li avrebbero chiamati “terroristi”, ma questo non avrebbe impedito agli Alleati di aiutarli nella Resistenza.
Non per caso, qualche imbecille parafascista di oggi, ultimamente, ha preso ad applicare l’etichetta di “terrorista” persino a Che Guevara e altri combattenti per il socialismo...
Tornando all’ergastolo ostativo, la sentenza della Grande Camera della Corte Europea non entra affatto nella tipologia dei reati coperti con questa pena, ma si limita a considerare – giustamente – “inumano e degradante” un trattamento che esclude la possibilità stessa di un cambiamento.
E qui bisogna un attimo vedere le cose da vicino. La condanna all’ergastolo, nella legislazione italiana “normale”, è equiparata alla condanna a 40 anni di detenzione. Proprio perché la Costituzione di fatto vieta la condanna a vita. Con gli sconti previsti in caso di “buona condotta” gli anni effettivamente scontati possono scendere fino a 20 (ma è molto raro); e comunque l’eventuale scarcerazione prevede almeno altri cinque anni di libertà vigilata (con firme, controlli, divieto di libera circolazione, ecc). In pratica, nel caso di un condannato all’ergastolo all’età di trent’anni, questo può rivedere la libertà piena quando ormai ha tra i 50 e i 60 anni. Insomma, quando è un’altra persona, assai meno “pimpante” o pericolosa.
Con questo escamotage – molto “italico” – per alcuni decenni si è riusciti a conciliare un dettato costituzionale “libertario” con una prassi giudiziaria decisamente opposta.
Di fatto, i giudici di sorveglianza – quelli addetti al controllo di come ogni singolo condannato sconta la sua pena – decidono se quel singolo detenuto possa usufruire, oppure no, di alcuni permessi o sconti di pena in base all’osservazione condotta da équipe formate da direttori di carcere, comandanti degli agenti di custodia, psicologi, educatori, preti, ecc.
Nessun automatismo. Un detenuto chiede gli venga concesso uno di questi benefici e “la giuria” risponde sì o no, individualmente.
Per corroborare “l’indispensabilità” del “carcere duro” e dell’ergastolo ostativo sono stati sempre buttati avanti i nomi più eclatanti, come Totò Riina o gli orrendi omicidi di Brusca (che però, come “pentito”, ha ottenuto circa 80 permessi e una pena ridotta a 25 anni). Persone che, ovviamente, nessuno vuol vedersi tra i piedi con la possibilità di rifare quel che hanno fatto.
Ma a garantire che ciò non potesse accadere la legge “normale” prevedeva già un accurato “esame di controllo” ogni volta che un ergastolano presentava la sua istanza. Riina, insomma, non avrebbe mai “passato l’esame”.
In base a cosa, dunque, si è preferito il codicillo butta-la-chiave-per-sempre? Probabilmente per la consapevolezza che il sistema mafioso, in Italia, è talmente pervasivo da rendere altamente probabile che qualche membro delle équipe, o gli stessi magistrati di sorveglianza, potessero venir corrotti, minacciati o intimiditi. E numerosi casi dei genere si sono anche verificati (sulla non eccelsa “incorruttibilità” dei magistrati la casistica è ormai sterminata...).
Ma allora l’ergastolo ostativo è solo una dichiarazione di impotenza a garantire il funzionamento della legge, non un “presidio indispensabile nella lotta alla mafia” (il cosiddetto “terrorismo”, come si è visto, è tutt’altra cosa).
E, come sempre accade in questo paese, una classe dirigente impregnata essa stessa di “mafiosità” palese non ha trovato di meglio che scrivere una legge inconcepibile per un paese civile. Non avendo volontà e capacità di sradicare le mafie, si limitano a “mostrarsi durissimi” con quelli che vengono presi (con i perdenti, insomma).
La vergogna, se vogliamo concludere, sta nel fatto che a ricordarcelo sia quella stessa Unione Europea che quotidianamente, con i suoi trattati asimmetrici, sta distruggendo il “modello sociale” del dopoguerra. Quello che qualche tratto di civiltà, pagato a carissimo prezzo con le lotte, lo presentava...
P.s. Contrariamente a quel che titolano in queste ore i più luridi giornali mainstream, questa sentenza europea non “estende i benefici di legge anche a mafiosi e terroristi”. Semplicemente permette che “possano fare domanda”.
Fonte
27/10/2018
La Corte europea condanna l’Italia per l’uso del 41bis
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia perché ha continuato ad applicare il regime carcerario duro previsto dal 41bis contro il boss mafioso Bernardo Provenzano, anche quando le sue condizioni di salute non lo rendevano più necessario.
Secondo i giudici di Strasburgo, il ministero della Giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Contestualmente la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare la detenzione di Provenzano non ha leso i suoi diritti. Ma averlo rimesso sotto 41 bis, dopo un ricovero in ospedale che ne certificava uno stato di salute non più in grado di nuocere, si è configurato come un inutile e inumano accanimento.
Nella sentenza che condanna l’Italia, la Corte scrive di “non essere persuasa che il governo italiano abbia dimostrato in modo convincente che il rinnovo del regime del 41bis avvenuto a marzo 2016 fosse giustificato”. I documenti medici forniti dal governo italiano dimostrano che le già compromesse funzioni cognitive di Provenzano erano peggiorate nel 2015 e che nel marzo 2016 fossero ormai estremamente deteriorate.
La condanna dell’Italia da parte della Corte (organo giurisdizionale internazionale che non fa parte dell’Unione europea, ma alla quale fanno capo 47 Paesi) è dunque relativa solo al prolungamento del regime carcerario speciale previsto dal 41bis. La stessa Corte di Strasburgo ha però rifiutato le richieste di risarcimento per danni morali di 150 mila euro e di pagamento di 20 mila euro per coprire le spese legali.
Fin qui le informazioni minime sulle quali dare un giudizio di merito. Sappiamo per esperienza che il senso comune, e un certo giustizialismo manettaro, hanno fin qui impedito una discussione vera su una questione spinosa ma non rimovibile. Ne abbiamo avuto sentore durante la campagna elettorale, quando proprio sull’abolizione del 41bis ci furono aspre polemiche tra le varie anime dentro Potere al Popolo, che stava muovendo i primi passi.
Su questo tema agiscono molti fattori, spesso divaricanti. In primo luogo ci sono i princìpi, poi ci sono i contesti, infine ci sono i soggetti.
Dal punto di vista dei princìpi la sentenza della Corte europea era attesa, benvenuta ed ineccepibile. E’ un chiara condanna all’uso di un particolare regime carcerario paragonabile a tortura anche quando non ne esistono più motivazioni razionali o di sicurezza. E’ una condanna dell’accanimento e dell’uso della giustizia più come vendetta da parte dello Stato che come sanzione dovuta contro chi ha violato le leggi. In questo caso un boss mafioso con la responsabilità di decine di omicidi, spesso commessi con modalità efferate.
In secondo luogo ci sono i contesti. La lotta per smantellare la “vecchia mafia” brutale, sanguinaria, con estesi collegamenti anche dentro le istituzioni, è stata durissima, con un altissimo numero di morti negli apparati statali (magistrati, agenti e funzionari di polizia) e nella società (da parlamentari come Pio La Torre a sindacalisti, attivisti, persone comuni, imprenditori, commercianti, viaggiatori sui treni, ecc).
La vecchia mafia ha esercitato potere in alcuni territori facendo ampio e sistematico uso della brutalità e dell’omicidio. Provenzano sta tutto dentro questa storia. Sullo sfondo sono emerse qua e là le pesanti connivenze con pezzi degli stessi apparati dello Stato che su altri fronti veniva colpito dai sicari mafiosi.
Per alcuni settori della magistratura il 41bis è stato uno strumento decisivo per smantellare il potere, i collegamenti, la capacità di influenza anche dal carcere da parte dei boss mafiosi detenuti. Tale contesto ha influenzato profondamente tutti gli ambiti impegnati nella lotta contro la mafia, inclusi quelli sociali e il popolo della sinistra, che hanno condiviso questa impostazione e portato come controprova sia i risultati (lo smantellamento delle vecchie reti mafiose), sia l’adeguatezza di un trattamento carcerario durissimo contro chi si è lasciato dietro una scia di sangue impressionante. Sarebbe interessante discutere e confrontarsi sulle caratteristiche della “nuova mafia”, quella dei colletti bianchi che ha contribuito a smantellare la vecchia in cambio degli indubbi vantaggi che ha ottenuto dalla trattativa Stato-mafia nei primi anni '90. Ma questo è un altro capitolo.
Infine ci sono i soggetti. Chi avrebbe l’ardire di parlare o tutelare i diritti umani di personaggi come Bernardo Provenzano? Il personaggio e quelli come lui meritano solo qualche palata di terra sopra. Ma, una volta detenuti nelle mani dello Stato, è questo che ha la responsabilità di giudicare, condannare e detenere. E se per una fase determinata può agire con un regime detentivo “finalizzato” a impedire contatti con l’esterno per smantellare la rete mafiosa, una volta che il tempo e i fatti fanno superare tale condizione, il perdurare di un trattamento “inumano e degradante” – come scrive la Corte Europea – configura più accanimento, vendetta e tortura che esercizio della giustizia.
Tanto più se tale trattamento viene continuato quando tutte le condizioni, oltre che il contesto ormai diverso, certificano che il soggetto non è in più in grado neanche di “badare a se stesso”. Può rimanere detenuto, ma non ha neppure alcuna “utilità pratica” sottoporlo ad un trattamento non più giustificato da esigenze di sicurezza.
La sostanza del problema sta qui, ma la sua valenza non può che andare oltre la vicenda specifica. L’art.41 bis infatti non è stato usato solo contro i boss mafiosi, ma è diventato un sistema di accanimento e tortura anche contro i detenuti politici, cioè contro coloro che in lontane stagioni hanno sfidato lo Stato.
Il caso di Nadia Lioce, anche recentemente, è stato oggetto di udienze in tribunale e di mobilitazioni di piazza che hanno chiesto la fine del trattamento a 41bis per questa detenuta politica in carcere ormai da più di quindici anni, in un contesto radicalmente diverso da quello del suo arresto. Mantenere Nadia Lioce al 41bis è una manifestazione di accanimento e vendetta sistematica che non ha più ragione di essere per le mutate circostanze.
La sentenza della Corte europea manda a dire questo, ed ha condannato l’Italia per questo, esattamente come affermava chi nella polemica elettorale ha sostenuto apertamente che il 41bis andava abolito in quanto forma di tortura.
Fonte
Secondo i giudici di Strasburgo, il ministero della Giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Contestualmente la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare la detenzione di Provenzano non ha leso i suoi diritti. Ma averlo rimesso sotto 41 bis, dopo un ricovero in ospedale che ne certificava uno stato di salute non più in grado di nuocere, si è configurato come un inutile e inumano accanimento.
Nella sentenza che condanna l’Italia, la Corte scrive di “non essere persuasa che il governo italiano abbia dimostrato in modo convincente che il rinnovo del regime del 41bis avvenuto a marzo 2016 fosse giustificato”. I documenti medici forniti dal governo italiano dimostrano che le già compromesse funzioni cognitive di Provenzano erano peggiorate nel 2015 e che nel marzo 2016 fossero ormai estremamente deteriorate.
La condanna dell’Italia da parte della Corte (organo giurisdizionale internazionale che non fa parte dell’Unione europea, ma alla quale fanno capo 47 Paesi) è dunque relativa solo al prolungamento del regime carcerario speciale previsto dal 41bis. La stessa Corte di Strasburgo ha però rifiutato le richieste di risarcimento per danni morali di 150 mila euro e di pagamento di 20 mila euro per coprire le spese legali.
Fin qui le informazioni minime sulle quali dare un giudizio di merito. Sappiamo per esperienza che il senso comune, e un certo giustizialismo manettaro, hanno fin qui impedito una discussione vera su una questione spinosa ma non rimovibile. Ne abbiamo avuto sentore durante la campagna elettorale, quando proprio sull’abolizione del 41bis ci furono aspre polemiche tra le varie anime dentro Potere al Popolo, che stava muovendo i primi passi.
Su questo tema agiscono molti fattori, spesso divaricanti. In primo luogo ci sono i princìpi, poi ci sono i contesti, infine ci sono i soggetti.
Dal punto di vista dei princìpi la sentenza della Corte europea era attesa, benvenuta ed ineccepibile. E’ un chiara condanna all’uso di un particolare regime carcerario paragonabile a tortura anche quando non ne esistono più motivazioni razionali o di sicurezza. E’ una condanna dell’accanimento e dell’uso della giustizia più come vendetta da parte dello Stato che come sanzione dovuta contro chi ha violato le leggi. In questo caso un boss mafioso con la responsabilità di decine di omicidi, spesso commessi con modalità efferate.
In secondo luogo ci sono i contesti. La lotta per smantellare la “vecchia mafia” brutale, sanguinaria, con estesi collegamenti anche dentro le istituzioni, è stata durissima, con un altissimo numero di morti negli apparati statali (magistrati, agenti e funzionari di polizia) e nella società (da parlamentari come Pio La Torre a sindacalisti, attivisti, persone comuni, imprenditori, commercianti, viaggiatori sui treni, ecc).
La vecchia mafia ha esercitato potere in alcuni territori facendo ampio e sistematico uso della brutalità e dell’omicidio. Provenzano sta tutto dentro questa storia. Sullo sfondo sono emerse qua e là le pesanti connivenze con pezzi degli stessi apparati dello Stato che su altri fronti veniva colpito dai sicari mafiosi.
Per alcuni settori della magistratura il 41bis è stato uno strumento decisivo per smantellare il potere, i collegamenti, la capacità di influenza anche dal carcere da parte dei boss mafiosi detenuti. Tale contesto ha influenzato profondamente tutti gli ambiti impegnati nella lotta contro la mafia, inclusi quelli sociali e il popolo della sinistra, che hanno condiviso questa impostazione e portato come controprova sia i risultati (lo smantellamento delle vecchie reti mafiose), sia l’adeguatezza di un trattamento carcerario durissimo contro chi si è lasciato dietro una scia di sangue impressionante. Sarebbe interessante discutere e confrontarsi sulle caratteristiche della “nuova mafia”, quella dei colletti bianchi che ha contribuito a smantellare la vecchia in cambio degli indubbi vantaggi che ha ottenuto dalla trattativa Stato-mafia nei primi anni '90. Ma questo è un altro capitolo.
Infine ci sono i soggetti. Chi avrebbe l’ardire di parlare o tutelare i diritti umani di personaggi come Bernardo Provenzano? Il personaggio e quelli come lui meritano solo qualche palata di terra sopra. Ma, una volta detenuti nelle mani dello Stato, è questo che ha la responsabilità di giudicare, condannare e detenere. E se per una fase determinata può agire con un regime detentivo “finalizzato” a impedire contatti con l’esterno per smantellare la rete mafiosa, una volta che il tempo e i fatti fanno superare tale condizione, il perdurare di un trattamento “inumano e degradante” – come scrive la Corte Europea – configura più accanimento, vendetta e tortura che esercizio della giustizia.
Tanto più se tale trattamento viene continuato quando tutte le condizioni, oltre che il contesto ormai diverso, certificano che il soggetto non è in più in grado neanche di “badare a se stesso”. Può rimanere detenuto, ma non ha neppure alcuna “utilità pratica” sottoporlo ad un trattamento non più giustificato da esigenze di sicurezza.
La sostanza del problema sta qui, ma la sua valenza non può che andare oltre la vicenda specifica. L’art.41 bis infatti non è stato usato solo contro i boss mafiosi, ma è diventato un sistema di accanimento e tortura anche contro i detenuti politici, cioè contro coloro che in lontane stagioni hanno sfidato lo Stato.
Il caso di Nadia Lioce, anche recentemente, è stato oggetto di udienze in tribunale e di mobilitazioni di piazza che hanno chiesto la fine del trattamento a 41bis per questa detenuta politica in carcere ormai da più di quindici anni, in un contesto radicalmente diverso da quello del suo arresto. Mantenere Nadia Lioce al 41bis è una manifestazione di accanimento e vendetta sistematica che non ha più ragione di essere per le mutate circostanze.
La sentenza della Corte europea manda a dire questo, ed ha condannato l’Italia per questo, esattamente come affermava chi nella polemica elettorale ha sostenuto apertamente che il 41bis andava abolito in quanto forma di tortura.
Fonte
30/03/2018
Le scomode verità di Enrico Zucca
Parafrasando un aforisma del compianto Roberto Freak Antoni potremmo dire, pensando alla bufera mediatica esplosa attorno a Enrico Zucca, che non c’è gusto in Italia a dire la verità. Invece d’essere ascoltato e ringraziato, il magistrato è stato additato come una minaccia da buona parte della nomenclatura istituzionale, con il chiaro obiettivo di non discutere le questioni da lui sollevate.
Enrico Zucca, che fu pm nel processo Diaz (il cui esito non è mai stato digerito ai vari piani del Palazzo), durante un convegno a Genova ha messo in fila alcune evidenze processuali degli ultimi anni.
Ha detto che la tutela dei diritti fondamentali è diventata più difficile dopo l’11 settembre e l’avvio della cosiddetta guerra al terrorismo, tanto che la ragion di stato, in più casi, ha prevalso sulle regole scritte nelle Convenzioni sui diritti umani.
Ha detto che l’Italia ha violato più volte queste convenzioni, ad esempio nel caso Abu Omar (l’imam rapito a Milano dalla Cia e consegnato all’Egitto dove è stato torturato), subendo così una condanna davanti alla Corte europea per i diritti umani, e anche nelle vicende riguardanti il G8 di Genova, quando il nostro paese ha disatteso l’impegno a sospendere e rimuovere i funzionari condannati per le torture alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto.
Ha aggiunto che simili condotte, con l’implicita indifferenza verso gli impegni dettati da Carte così solenni, mina la statura morale del nostro paese quando si trova a chiedere ad altri paesi, com’è il caso dell’Egitto per l’omicidio di Giulio Regeni, di punire e consegnare i responsabili di abusi e torture.
Enrico Zucca ha quindi offerto una dettagliata e articolata ricostruzione di vicende giudiziarie ben conosciute, arrivando a conclusioni assai fondate: è noto, addirittura stranoto, che i funzionari processati e poi condannati per le torture alla Diaz e a Bolzaneto sono stati nel tempo protetti, promossi (almeno quelli di grado gerarchico più alto) e infine reintegrati in servizio, anche in ruoli di vertice, alla scadenza dei cinque anni di interdizione dai pubblici uffici.
È bene ricordare un passaggio contenuto nella dirompente sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Diaz (Cestaro vs Italia, del 7 aprile 2015), una sentenza che non suscitò alcuna seria reazione da parte di chi oggi grida allo scandalo per l’intervento di Enrico Zucca. È il paragrafo 216: “(...) l’assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa deriva dalla difficoltà oggettiva della procura di procedere a identificazioni certe e dalla mancata collaborazione della polizia nel corso delle indagini preliminari. La Corte si rammarica che la polizia italiana si sia potuta rifiutare impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria all’identificazione degli agenti che potevano essere coinvolti negli atti di tortura”.
Quel “rifiutarsi impunemente” è un macigno che pesa sulla credibilità della nostra polizia quanto la mancata sospensione dei funzionari durante indagini e processi e la loro mancata rimozione dopo le condanne definitive (paragrafo 210).
Il quadro d’insieme è tanto limpido quanto desolante: nei nostri recenti casi di tortura, la protezione istituzionale verso indagati, imputati e condannati è stata la rotta seguita dai vertici amministrativi e politici dello stato.
Per questi motivi l’ondata di indignazione e sdegno per l’intervento di Enrico Zucca avviata dal capo della polizia Franco Gabrielli e molti altri, tutti attenti a non entrare nel merito delle constatazioni e delle valutazioni espresse dal magistrato, appare come una montagna di panna montata sotto la quale si conta di occultare alcune scomode verità.
Né Gabrielli né altri hanno spiegato perché la polizia di stato abbia coperto, promosso, reintegrato i responsabili della cosiddetta perquisizione alla scuola Diaz, qualificata come un caso di tortura dalla Corte di Strasburgo, ed è proprio questo il punto dell’intera vicenda.
Per la reputazione della polizia di stato non sono oltraggiose le parole di Enrico Zucca, bensì le condotte tenute nel corso del tempo, dal 2001 in poi, da numerosi funzionari, dirigenti e responsabili politici. Condotte delle quali non si vuole parlare.
Si tace sulla sostanza e si urla su immaginari oltraggi. Fra tante grida scomposte, le parole più serie e sincere le dobbiamo ai genitori di Giulio Regeni, che hanno espresso “stima e gratitudine al dottor Zucca per il suo intervento preciso ed equilibrato”.
tratto da Comune-Info
segnalato da La Bottega del Barbieri
Vedi anche:
http://contropiano.org/news/politica-news/2018/03/28/le-fake-news-in-stile-viminale-0102321
http://contropiano.org/news/politica-news/2018/03/21/i-complici-dei-torturatori-possono-zittire-pure-un-magistrato-0102102
http://contropiano.org/altro/2016/03/19/radiate-medici-torturatori-genova-2001-076796
Fonte
26/10/2017
Strasburgo ri-condanna l’Italia per le torture di Bolzaneto
Gli atti commessi dalle “forze dell’ordine” a Bolzaneto nei giorni del G8 del 2001 sono a tutti gli effetti atti di tortura.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per le azioni dei membri delle “forze dell’ordine”, e perché lo Stato non ha condotto – un eufemismo – un’indagine efficace. I giudici hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere tra 10mila e 85mila euro a testa per i danni morali.
Tortura anche in carcere ad Asti – Alcune guardie carcerarie di Asti nel 2004 hanno torturato due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che – in un secondo giudizio dopo quello su Bolzaneto – ha condannato l’Italia per le azioni delle guardie e perché i responsabili non sono stati puniti a causa della mancanza di leggi adeguate. La Corte ha inoltre stabilito che lo Stato dovrà versare 80 mila euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto in carcere lo scorso gennaio.
Fonte
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per le azioni dei membri delle “forze dell’ordine”, e perché lo Stato non ha condotto – un eufemismo – un’indagine efficace. I giudici hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere tra 10mila e 85mila euro a testa per i danni morali.
Tortura anche in carcere ad Asti – Alcune guardie carcerarie di Asti nel 2004 hanno torturato due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che – in un secondo giudizio dopo quello su Bolzaneto – ha condannato l’Italia per le azioni delle guardie e perché i responsabili non sono stati puniti a causa della mancanza di leggi adeguate. La Corte ha inoltre stabilito che lo Stato dovrà versare 80 mila euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto in carcere lo scorso gennaio.
Fonte
07/04/2017
Risarcimento micragnoso per Bolzaneto. Solo sei accettano
Un governo senza vergogna, in perfetta continuità con quello dei torturatori di Bolzaneto, quando a Palazzo Chigi c’era Berlusconi e nella questura di Genova il “redento” Gianfranco Fini. Un governo senza vergogna e senza onore che ha accettato di “patteggiare” la condanna davanti alla corte europea di Strasburgo per le torture inferte nella caserma di Bolzaneto, durante il G8 di Genova 2001. Ha patteggiato come un criminale che accetta di esser riconosciuto colpevole, ma punta a uscirne con il minimo della pena. In questo caso 45.000 euro a titolo di risarcimento per le violenze subite.
Conta poco che soltanto 6 dei 65 cittadini italiani ed europei abbiano accettato questa transazione miserabile anche nella cifra. Certamente – come riferisce l’avvocato Laura Tartarini, che difende una ventina di persone tra le vittime della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto – “ha accettato chi, tra cui due dei miei assistiti, ha necessità economiche e personali. Per gli altri il ricorso continua”.
Quello che conta è che la condanna di una classe politica indegna sia avvenuta a livello continentale. Quello che conta è che questa classe politica indegna stia mentendo anche davanti alla corte dei diritti umani, dove il governo afferma di aver «riconosciuto i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli interessati a Bolzaneto come anche l'assenza di leggi adeguate. E si impegna a adottare tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani, compreso l'obbligo di condurre un'indagine efficace e l'esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura».
Mente perché sono passati pochissimi mesi da quando, per la centesima volta, un parlamento di “nominati” sotto ricatto individuale ha respinto l’inserimento del reato di tortura all’interno del codice penale. E persino il ben più innocuo numero sulle divise, adottato in quasi tutti i paesi dell’Occidente capitalistico.
Mente sempre, il governo, quando firma un accordo in cui si impegna anche "a predisporre corsi di formazione specifici sul rispetto dei diritti umani per gli appartenenti alle forze dell'ordine". Sono di pochi giorni fa due decreti a firma Minniti-Orlando – approvati dall’intero governo – in cui si affidano poteri arbitrari alle polizie nazionali, tutti tesi a vietare qualsiasi manifestazione di dissenso e financo le celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo, nonché i già scarsi diritti dei migranti.
Mente e, proprio attraverso questi decreti, prepara altre Bolzaneto, altri Cucchi e Aldrovandi; legittima prepotenze, violenze e torture (e sappiamo distinguere benissimo ogni singola figura qui indicata).
Mente e finge, come quando dice di voler favorire l’occupazione giovanile o il diritto dei pensionati a una vita decente.
Nei ricorsi riconosciuti dalla corte di Strasburgo si sostiene che lo Stato italiano ha violato il loro diritto a non essere sottoposti a maltrattamenti e tortura e si denuncia l'inefficacia dell'inchiesta penale sui fatti di Bolzaneto. Non quisquilie risolvibili con un’offerta economica degna di Arpagone.
Il processo di appello per le violenze di Bolzaneto si era concluso, nel giugno 2013, con sette condanne e quattro assoluzioni. La quinta sezione penale della corte aveva assolto Oronzo Doria, all’epoca colonnello del corpo degli agenti di custodia, e gli agenti Franco, Trascio e Talu. Erano invece state confermate le 7 condanne che erano state inflitte dalla Corte d’Appello di Genova il 5 marzo 2010 nei confronti dell’assistente capo di Pubblica sicurezza Luigi Pigozzi (3 anni e 2 mesi) – che divaricò le dita della mano di un detenuto fino a strappargli la carne – degli agenti di polizia penitenziaria Marcello Mulas e Michele Colucci Sabia (1 anno) e del medico Sonia Sciandra. Per quest’ultima la Cassazione aveva ridotto la pena, assolvendola solo dal reato di minaccia. Pene confermate a un anno per gli ispettori della polizia Matilde Arecco, Mario Turco e Paolo Ubaldi che avevano rinunciato alla prescrizione. La pene erano però quasi integralmente coperte da indulto.
Questa la cruda realtà dei fatti. Lo Stato italiano ha mandato di fatto assolti quei pochi colpevoli mandati a processo, senza peraltro punirli neanche con la misura più lieve possibile: il licenziamento.
Una classe politica indegna in ogni passaggio di questa lunghissima storia. Senza alcuna differenza tra governi berlusconiani, prodiani, dalemiani, renziani, montiani, lettiani e gentiloniani.
Fonte
Conta poco che soltanto 6 dei 65 cittadini italiani ed europei abbiano accettato questa transazione miserabile anche nella cifra. Certamente – come riferisce l’avvocato Laura Tartarini, che difende una ventina di persone tra le vittime della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto – “ha accettato chi, tra cui due dei miei assistiti, ha necessità economiche e personali. Per gli altri il ricorso continua”.
Quello che conta è che la condanna di una classe politica indegna sia avvenuta a livello continentale. Quello che conta è che questa classe politica indegna stia mentendo anche davanti alla corte dei diritti umani, dove il governo afferma di aver «riconosciuto i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli interessati a Bolzaneto come anche l'assenza di leggi adeguate. E si impegna a adottare tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani, compreso l'obbligo di condurre un'indagine efficace e l'esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura».
Mente perché sono passati pochissimi mesi da quando, per la centesima volta, un parlamento di “nominati” sotto ricatto individuale ha respinto l’inserimento del reato di tortura all’interno del codice penale. E persino il ben più innocuo numero sulle divise, adottato in quasi tutti i paesi dell’Occidente capitalistico.
Mente sempre, il governo, quando firma un accordo in cui si impegna anche "a predisporre corsi di formazione specifici sul rispetto dei diritti umani per gli appartenenti alle forze dell'ordine". Sono di pochi giorni fa due decreti a firma Minniti-Orlando – approvati dall’intero governo – in cui si affidano poteri arbitrari alle polizie nazionali, tutti tesi a vietare qualsiasi manifestazione di dissenso e financo le celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo, nonché i già scarsi diritti dei migranti.
Mente e, proprio attraverso questi decreti, prepara altre Bolzaneto, altri Cucchi e Aldrovandi; legittima prepotenze, violenze e torture (e sappiamo distinguere benissimo ogni singola figura qui indicata).
Mente e finge, come quando dice di voler favorire l’occupazione giovanile o il diritto dei pensionati a una vita decente.
Nei ricorsi riconosciuti dalla corte di Strasburgo si sostiene che lo Stato italiano ha violato il loro diritto a non essere sottoposti a maltrattamenti e tortura e si denuncia l'inefficacia dell'inchiesta penale sui fatti di Bolzaneto. Non quisquilie risolvibili con un’offerta economica degna di Arpagone.
Il processo di appello per le violenze di Bolzaneto si era concluso, nel giugno 2013, con sette condanne e quattro assoluzioni. La quinta sezione penale della corte aveva assolto Oronzo Doria, all’epoca colonnello del corpo degli agenti di custodia, e gli agenti Franco, Trascio e Talu. Erano invece state confermate le 7 condanne che erano state inflitte dalla Corte d’Appello di Genova il 5 marzo 2010 nei confronti dell’assistente capo di Pubblica sicurezza Luigi Pigozzi (3 anni e 2 mesi) – che divaricò le dita della mano di un detenuto fino a strappargli la carne – degli agenti di polizia penitenziaria Marcello Mulas e Michele Colucci Sabia (1 anno) e del medico Sonia Sciandra. Per quest’ultima la Cassazione aveva ridotto la pena, assolvendola solo dal reato di minaccia. Pene confermate a un anno per gli ispettori della polizia Matilde Arecco, Mario Turco e Paolo Ubaldi che avevano rinunciato alla prescrizione. La pene erano però quasi integralmente coperte da indulto.
Questa la cruda realtà dei fatti. Lo Stato italiano ha mandato di fatto assolti quei pochi colpevoli mandati a processo, senza peraltro punirli neanche con la misura più lieve possibile: il licenziamento.
Una classe politica indegna in ogni passaggio di questa lunghissima storia. Senza alcuna differenza tra governi berlusconiani, prodiani, dalemiani, renziani, montiani, lettiani e gentiloniani.
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