Presentazione


Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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12/06/2015

Jobs Act, lavoratori mitragliati a raffica

Una raffica di decreti, approvati dal consiglio dei ministri senza neanche leggerli (sono materia complessa e contorta, come stiamo per vedere), dà corpo e sostanza alla restaurazione del potere aziendale, riportando le condizioni dei lavoratori dipendenti alle condizioni del 1953.

Ogni singolo decreto, su ogni aspetto specifico della condizione di lavoro, è figlio di un'unica filosofia unitaria: l'impresa può fare ciò che vuole, con regole minime utili quasi solo al rilevamento fiscale, il lavoratore non può nulla. Tantomeno difendersi, resistere, contrattare da pari a pari. Basterebbe il decreto che autorizza la “sorveglianza a distanza” – estesa a smartphone, tablet, computer, telefoni, oltre che ovviamente alla libertà di installare telecamere fin dentro ai bagni – per far capire che il lavoratore d'ora in poi potrà essere trattato come un detenuto, ma con l'obbligo di lavorare. Velocemente e senza interruzioni né distrazioni.

Proviamo ad andare con ordine, premettendo che non abbiamo ancora davanti i testi definitivi, ma solo sintesi giornalistiche più o meno estese e affidabili. Non mancherà occasione per compagni più esperti di noi in materia (sindacalisti, giuslavoristi, ecc) di definire un quadro ancora più dettagliato e preciso.

Saltiamo anche a piè pari il decreto che autorizza il “demansionamento” del lavoratore quando l'azienda si “riorganizza” (ovvero quando vuole, perché la produzione è sempre in via di riorganizzazione), rinviando al chiarissimo intervento di Giorgio Cremaschi su questo giornale. 

Contratti a termine. I media vendono il contenuto di questo decreto come “una stretta” all'uso fittizio di questa forma contrattuale per nascondere un rapporto continuativo. Ma è esattamente il contrario. Non c'è infatti alcun obbligo per l'impresa di addurre delle “causali” per il ricorso a questa forma contrattuale invece che al contratto a tempo indeterminato. Resta anche il 20% come tetto massimo di contratti a termine (rispetto al totale dei dipendenti), ma il decreto si preoccupa soprattutto di rassicurare l'azienda che sforerà questo limite: il rapporto di lavoro non verrà comunque mai trasformato in contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, se alcuni sindacati saranno d'accordo, a livello aziendale si potrà derogare da questo limite. Ma ci sono anche numerose possibilità di derogare senza contrattazione (es: le nuove imprese, ecc).

Altro regalo ai padroni: i lavoratori "over 50" non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia limite; in pratica, un'azienda potrebbe avere soltanto lavoratori “a termine”, basta che rispetti la giusta proporzione tra over e under 50. A chi comunque dovesse violare anche questo confine larghissimo, verrà al massimo comminata – come prima – una multa, pari al 50% del salario corrisposto. Ma qui il governo ha voluto aggiungere alla beffa il danno: la normativa precedente prevedeva che i soldi versati come multa finissero al lavoratore, il decreto glieli leva di tasca per girarli al fisco! 

Falsi co.co.co. Altra “stretta” inesistente. Anzi. Per esempio si può assumere “collaboratori” senza che sia più necessario presentare un “progetto” cui dovrebbero collaborare... La nuova norma promette, sì, di considerare “rapporto di subordinazione” ogni co.co.co. dove si verifichino “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente” (in effetti un “collaboratore” dovrebbe potersi “autorganizzare”, specie su tempi e luogo di lavoro). Ma viene stilata una lista di “eccezioni” così lunga da coprire di fatto qualsiasi fattispecie: si va dagli “accordi normati da contratti collettivi” ai professionisti, dalle società sportive agli organi di amministrazione, ecc. Significativa, rispetto alla prima stesura, la cancellazione della formula “prestazioni di contenuto ripetitivo”, che avrebbe potuto rendere illegale la collocazione di un co.co.co. alla catena di montaggio o simili. In ogni caso, i termini usati sono talmente generici che “questa normativa resta ampiamente soggetta a interpretazione”, dicono già alcuni giuslavoristi. E non è difficile immaginare in quale direzione si muoverà l'interpretazione delle aziende... 

Apprendistato. Si introducono modifiche all'apprendistato “per qualifica e diploma”, oltre che per “alta formazione e ricerca”, dando così vita a un “sistema duale” che lascia inalterate le “funzioni basse”. In pratica, si dà all'azienda la possibilità di far valere il periodo di “apprendistato” come se fosse un ciclo di studi. Una possibilità che chiarisce meglio di un faro quale sia la filosofia della “buona scuola”. Di fatto, si apre al lavoro minorile come “professionalizzante”, facendo entrare in produzione dei quindicenni che risulteranno “diplomati” allo scattare della maggiore età o a conclusione del periodo di apprendistato. 

Somministrazione. Una sola innovazione: la cancellazione delle “causali” che l'azienda doveva addurre per ricorrere a questa tipologia contrattuale. Anche qui viene fissato un “limite del 20%” rispetto al totale degli addetti, naturalmente “derogabile” con accordi aziendali peggiorativi. 

Part time. Vengono ammessi ancora gli straordinari, ma solo nella misura del 15% rispetto all'orario settimanale concordato; la retribuzione dovrebbe anch'essa salire del 15% rispetto alle ore normali. Ma si può sempre e comunque “derogare”... 

Voucher. Sarà utilizzabile fino a 7.000 euro per le “prestazioni occasionali”. In pratica, si allunga il periodo di lavoro considerabile “occasionale”, fino a coprire – a seconda del salario corrisposto – anche più di sei mesi. 

Conciliazione vita-lavoro. Si allungano i tempi utilizzabili per il congedo parentale nel caso di cura dei bambini, ma bisogna anche considerare che il livello salariale è appena del 30% per chi deve accudire bambini fino ai sei anni, e addirittura zero fino ai dodici anni. In ogni modo, il periodo utilizzabile dal lavoratore è comunque di soli sei mesi. In alternativa, potrà passare in part time al 50%.

Fin qui i decreti approvati in via definitiva e quindi operativi non appena firmati dal presidente della Repubblica.

Poi ce ne sono quattro “approvati in prima lettura” che sono destinati a stravolgere sia gli ammortizzatori sociali che l'attività ispettiva, senza dimenticare la “semplificazione” – la libertà, per l'azienda – dei controlli a distanza su ogni singolo lavoratore.

Il più rilevante nell'immediato riguarda però gli ammortizzatori.

La logica è sempre la stessa: meno diritti per tutti. Come si fa a nascondere questo scempio? Semplice: si concede qualcosa a chi non aveva quasi nulla e si toglie sostanziosamente a chi aveva una protezione più robusta.

L'esempio è immediato. La cassa integrazione viene estesa anche alle aziende da 6 a 15 dipendenti. Bisogna però sapere che a) la cig è un istituto finanziato con contributi delle aziende e dei lavoratori, non dallo Stato; b) la cig viene chiesta dalle aziende, perché permette loro di non pagare gli stipendi per un certo periodo; c) la cig di questo tipo di imprese era fin qui solo “in deroga”, e questa veniva invece pagata dallo Stato; d) i lavoratori licenziati usufruivano soltanto dell'assegno di disoccupazione.

Il cambiamento consiste in pratica in questo: ora aziende e lavoratori (da 6 a 15) verseranno un'aliquota mensile che servirà a finanziare la cig (alleggerendo i conti dello Stato).

Dov'è la perdita? Per i lavoratori di questo tipo di imprese (salvo smentite da analisi più approfondite) forse non c'è, ma è sostanziosa per tutti gli altri.

Scompare infatti la cig “straordinaria” resta solo quella "ordinaria". In pratica, solo per le aziende colpite da crisi congiunturali (alluvioni, terremoti, ecc). 

Soprattutto viene ridotta a soli 24 mesi (anziché 48!). E se, giustamente, viene estesa anche agli “apprendisti”, non sarà però più utilizzabile in caso di chiusura dell'azienda. Che era poi il campo di applicazione della cig “straordinaria”. Quindi: periodo di tutela dimezzato, leggera estensione della platea, esclusione definitiva di una tipologia di cig tra le più frequenti in periodi di crisi e di chiusura di un gran numero di stabilimenti.

L'unico ombrello universale resta perciò il Naspi, nuovo nome dell'assegno di disoccupazione, che sostituisce anche la “mobilità”. Anche qui si toglie molto fingendo di concedere qualcosa: il periodo coperto dal Naspi passa da 18 a 24 mesi (una buona notizia per chi aveva solo questa possibilità; non sono molti, però), ma scompare la “mobilità” che durava tre anni (e di cui usufruiscono la maggior parte dei lavoratori licenziati).

Con in più la licenziabilità ad libitum, dopo la cancellazione dell'art. 18...  Non c'è angolo del rapporto di lavoro in cui un "dipendente" non possa essere raggiunto da questa raffica. Benvenuti negli anni '50!

Fonte

03/09/2014

Verso la scuola-fabbrica. Il disegno Renzi-Giannini

Non è più un segreto, da tempo. La risposta alla crisi si traduce in privatizzazione progressiva, tendenzialmente totale, di tutti i servizi pubblici. Sia di quelli che possono dare immediatamente un profitto (di qui, in Italia, la spada puntata sulle “partecipate” in capo energetico e nel trasporto pubblico, oltre alla sanità), sia di quelli che contribuiscono anche indirettamente alla “qualità” del contesto in cui le aziende possono operare.

La scuola, dunque, per il governo Renzi, diventa un servizio alle imprese; la formazione che serve è quella che facilita la messa in produzione delle nuove generazioni, anche prima di aver finito il percorso scolastico. Dimenticatevi insomma l'istruzione finalizzata alla costruzione di personalità indipendenti, di cittadini consapevoli, di “sapere critico”. Quel che serve al capitale in crisi è il minimo di formazione lavorativa ad hoc, facilmente rinnovabile e sostituibile, accompagnata da un “apprendistato non retribuito” che diventa obbligatorio già durante gli anni di scuola. Per la formazione “alta” ci penseranno le università private, quelle dove la retta è così alta che vi potranno accedere solo i rampolli delle classi più elevate e quei piccoli geni che si metteranno in mostra già nei primi anni passati sui banchi (un po' come avviene negli Usa per gli atleti potenzialmente di èlite, ammessi con borse di studio).

Basta leggere le proposte che il governo vuole tradurre in decreto e circolari attuative già entro gennaio. In cambio, per così dire, viene promessa la stabilizzazione dei circa 100.000 precari che tutti gli anni affollano i provveditorati in cerca di una cattedra. Naturalmente anche a questi viene proposto uno scambio negativo: assunti, sì, ma senza scatti di anzianità; quelli andranno conquistati con il “merito”, ovvero su decisione dei presidi-manager. Un modo per pagare comunque stipendi più bassi e soprattutto per disporre di un personale totalmente sottomesso (se non ti “relazioni positivamente” con il tuo preside ti puoi scordare gli avanzamenti stipendiali). Senza più alcuna regola contrattata collettivamente (ovvero con un contratto nazionale di lavoro).

Il tutto è condito e nascosto con le solite frasi a effetto (combattere il «morbo della supplentite», ecc), che provano a far passare per “modernizzazione” lo svuotamento dell'istruzione pubblica e il suo asservimento alle necessità spicciole – altamente variabili – delle imprese.

La chiave di volta è “l'organico funzionale” fissato per ogni scuola. Ovvero un certo numero di docenti in più, rispetto all'attuale, con cui coprire le supplenze, le aperture prolungate, ecc. Si parte perciò dal possibile assorbimento dei circa 40.000 supplenti annuali, cui si sommano quasi 20.000 insegnanti di sostegno e poco più di 10.000 “spezzonisti”, impegnati su più scuole con poche ore ciascuna.

Questa – che sarebbe la parte “positiva” della riforma renziana – è però anche la parte più a rischio. Si calcola che servirebbe più di un miliardo, e sembra anche poco. Ma non è detto che possa esser trovato nella piega della legge di stabilità. Anche tenendo conto del drastico abbattimento salariale, man mano che l'anzianità aumenta e la busta paga resta ferma.

Anche perché, tra le tante promesse, c'è quella di uno stanziamento di un miliardo e mezzo per l'edilizia scolastica (nuove costruzioni, ma soprattutto ristrutturazioni).

Ma è sul piano della didattica (e quindi programmi, orari, modalità delle “lezioni”, ecc) che emerge il “nuovo volto” della scuola renziana. Ancora una volta mascherato da una presunta “consultazione online” di tutti gli interessati (compresi genitori e studenti). Bisogna sempre ricordare, infatti, che il principio guida di questo governo – così come dei precedenti, anche se in forme meno strafottenti – è “noi ascoltiamo tutti, ma poi decidiamo noi”. Quindi...

Scontato – e persino doveroso, vista l'arretratezza in materia – il rafforzamento dell'insegamento di inglese e informatica a partire già dalla scuola primaria. A livello dei licei, contraddicendo orientamenti annunciati in precedenza, un incremento delle ore di storia dell’arte nei licei (coerentemente con l'idea di fare del turismo il vero driver dell'economia nazionale).

Ma questi sono solo dettagli secondari. Il cuore del ridisegno è una relazione stretta tra scuola e lavoro, sancito anche dalla connessione tra il decreto sulla scuola e il jobs act. L'obiettivo di medio periodo è raddoppiare le ore di lezione da passare direttamente sul lavoro (naturalmente obbligatorio e gratuito), definito pudicamente “formazione in azienda”. I ragazzi delle superiori, insomma, saranno “apprendisti senza contratto”, pronti a passare in un attimo dai banchi di scuola alle linee di produzione. Se ce ne saranno ancora, vista la velocità con cui si va verso la deindustrializzazione.

Inutile dire che i presidi saranno il perno centrale di questa ricostruzione “fabbricista” della scuola. Manager con poca o nulla attenzione per la didattica vera e propria, ma “facilitatori” dell'interconnessione dell'istituto con il mondo della produzione esistente nel territorio circostante. Quindi promotori della massima flessibilità d'orario per i docenti e “reclutatori” di manodopera minorenne per le imprese interessate a “istruire” i giovani mettendoli gratuitamente al lavoro.

Per favorire l'ingresso dei privati in questo meccanismo sono ovviamente previsti degli "incentivi”, anche se ancora non specificati né quantificati.

Non per caso questo dispositivo è ferreo innanzitutto con gli studenti del secondo triennio degli istituti tecnici (che dovranno passare al lavoro almeno 200 ore invece delle 100 attuali), accompagnati da un potenziamento dei laboratori (e delle ore da passarvi) a scapito delle ore di lezione “frontale”.

Il dettaglio rivelatore? Tutte le scuole potranno “commercializzare i prodotti della didattica”, già in vigore fin qui soltanto negli istituti di agraria. Insomma: a scuola si “produrranno merci”, e queste merci potranno – dovranno, vista la mancanza di fondi – essere vendute sul mercato. Ma per carità, si tratta solo di una “sperimentazione”...

Fonte

22/07/2014

Il regime del salario #5. Apprendistato, ovvero della formazione negativa

→ vedi anche Il regime del salario #1#2#3, #4

Dal Testo Unico del 2011 alle recenti riforme del governo Renzi, la regolamentazione del contratto d’apprendistato si rivela un buon punto da cui guardare alla nuova configurazione del legame tra formazione e lavoro in un regime di precarietà generalizzata. 

L’apprendistato ha sempre offerto la possibilità di assumere giovani a un salario più basso di quello contrattuale, conveniente nonostante gli obblighi formativi anche per gli incentivi fiscali e contributivi che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio. Nel 1997 il pacchetto Treu, oltre a introdurre tirocini e contratti a termine, ha modificato anche la regolamentazione dell’apprendistato. In particolare, ha introdotto l’obbligo di una formazione pubblica – offerta dalle Regioni – ed esterna all’impresa, pari a 120 ore annuali. La formazione pubblica dovrebbe essere basilare e trasversale, quella in azienda direttamente qualificante. L’obbligo della formazione pubblica è stato uno dei motivi del mancato decollo dell’apprendistato, che poteva del resto essere facilmente sostituito da forme di lavoro gratuito come gli stage o dai contratti di inserimento. A ben vedere, però, la separazione di una quantità minima di formazione pubblica trasversale e di una formazione aziendale inaugura un modello di armonizzazione tra pubblico e privato in nome dell’efficienza e dell’adeguamento alle esigenze del mercato del lavoro. Se la prima proposta di legge del governo Renzi prevedeva l’eliminazione della formazione pubblica, questa viene reintrodotta dalla Commissione Lavoro che, però, sostituisce all’obbligo di stendere, all’avvio dell’apprendistato, un piano formativo individuale dettagliato, una sua stesura «sintetica», nell’ottica della semplificazione e della flessibilità. Com’è possibile, infatti, a fronte di un sistema produttivo che cambia così freneticamente, prevedere un piano formativo dettagliato per un intero triennio? Il piano formativo deve essere modificabile a seconda di queste trasformazioni e affidato all’arbitrio del datore di lavoro, che interpretando a suo piacimento la sinteticità può aggirare qualsiasi ispezione. Ci si chiederà quale professionalità dovrebbe essere prodotta se non si riesce a stabilire preliminarmente in forma scritta quale sia la formazione necessaria, se, in altri termini, le modalità della formazione sono immediatamente piegate alle esigenze congiunturali. Si tratterà di un insieme di competenze adatte alla contingenza dei bisogni aziendali, presentato come formazione necessaria ma poi da squalificare alla fine del periodo di apprendistato o in corso d’opera perché inutile per l’azienda e per le esigenze produttive del momento. Non a caso, nella riforma Renzi, l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato degli apprendisti nei 36 mesi precedenti nelle aziende con più di 50 dipendenti per poter assumere un nuovo apprendista viene ridotta dal 50%, previsto dalla riforma Fornero, al 20%. Se, infatti, difficilmente di anno in anno si può decidere di quale formazione investire i nuovi apprendisti, tanto più sarà complesso prevedere di quanti e quali lavoratori si ha bisogno. Tanto più, insomma, data l’imperscrutabilità delle esigenze produttive la forma dell’apprendistato si presta a diventare una componente strutturale dell’organizzazione aziendale. Da parte di chi lavora ciò significa che, sia per quanto riguarda la possibilità di essere effettivamente assunti, sia per quanto riguarda la spendibilità delle competenze acquisite non c’è alcuna certezza. Benché siano presentate come misure di agevolazione volte all’abbattimento della disoccupazione e per preparare i giovani all’ingresso nel mercato del lavoro, l’unica condizione d’accesso a questo mercato è di adattarsi alla sua contingenza e la disponibilità a formarsi e riformarsi come vuole il mercato. Peccato che ciò che il mercato vuole è sempre più regolato sull’oggi e ciò si traduce in una costante frustrazione dei progetti individuali anche di breve periodo. Si vede così che i profondi mutamenti culturali della società globale del rischio sono anche più profondamente inscritti in un regime del salario la cui prima regola è quella di produrre e riprodurre incertezza.

Questa incertezza si rivela tanto più strutturale quanto più vengono estesi gli ambiti in cui è applicabile il contratto di apprendistato. Prima del 2011, tre erano le forme di apprendistato: l’apprendistato inserito in un percorso di istruzione secondaria professionale (dal giugno scorso, grazie a un’avanguardistica sperimentazione del Miur, già esteso a tutte le scuole superiori, con l’inserimento di un’esperienza di apprendistato in azienda nel quarto e quinto anno di scuola valida in forma di crediti all’esame di maturità), il contratto professionalizzante o di mestiere e l’apprendistato di alta-formazione. Il Testo Unico estende l’apprendistato ai dipendenti pubblici, ai lavoratori in mobilità e all’ambito della somministrazione del lavoro. Oltre alla tendenziale armonizzazione tra pubblico e privato nel segno della precarizzazione del lavoro pubblico che sta diventando compiuta con la riforma della pubblica amministrazione, da notare è il nesso tra formazione e mobilità. Anche i lavoratori in mobilità, infatti, potranno essere assunti come apprendisti ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Questo specifico «apprendistato per mobilità» prevede, tra le altre cose, la possibilità di un sottoinquadramento, fino a due livelli, ovvero l’applicazione del salario d’ingresso. Le agevolazioni contributive si hanno solo per 18 mesi e non per 36, ma in caso il lavoratore abbia diritto a percepire un’indennità di mobilità, il datore di lavoro ha diritto, per non più di un anno, a un incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il tentativo di incentivare l’apprendistato come forma normalizzata di passaggio dal non lavoro al lavoro lascia intravedere la direzione della semplificazione: un’unica forma contrattuale che regoli la formazione alla disponibilità alle esigenze del mercato del lavoro. Solo unilateralmente formazione e lavoro starebbero in una pacifica armonia. Per chi viene formato, lo scollamento tra formazione e lavoro è evidente nella misura in cui un apprendistato equivale a un periodo di lavoro con un salario basso che non garantisce alcuno stabile inserimento in un mercato del lavoro da cui si viene espulsi in continuazione. Nell’impossibilità di appropriarsi dei prodotti della propria formazione, essa si rivela funzionale alle esigenze congiunturali ed equivalente all’inserimento perenne nel mercato di una merce povera chiamata lavoro.

L’impoverimento del lavoro è chiaramente uno degli obiettivi delle politiche della formazione, così come si vede attraverso la lente dell’apprendistato, quale alternativa pratica alla cassa integrazione e alle forme classiche di sostegno alla disoccupazione. La chiara linea che si sta affermando è: mai più senza lavoro. Ciò significa che in caso di congiuntura sfavorevole o più semplicemente di ristrutturazione aziendale, i lavoratori colpiti devono accettare il lavoro che viene loro «destinato». La formazione in questo caso non serve ad aggiungere competenze, non serve a sviluppare capacità conoscitive, ma punta concretamente a svalutare quelle presenti. Il paradosso di una formazione che toglie invece che aggiungere fa del lavoratore un oggetto da plasmare e riplasmare, in modo che non possa avanzare alcuna pretesa sull’uso della sua forza lavoro.