In primo luogo va ricordato che il codice penale in vigore, compreso il reato di cui all’articolo 285, è intriso di cultura politica illiberale. Per il delitto di strage, devastazione e saccheggio, nella sua originaria versione, era prevista addirittura la pena di morte.
Cospito, anche a causa degli irrigidimenti previsti per i recidivi all’interno dell’orribile legge Cirielli del 2005, dovrebbe scontare la pena dell’ergastolo, pur non avendo ammazzato nessuno.
Una vera anomalia – in pieno contrasto con quel principio di legalità in senso stretto che ci ha insegnato Luigi Ferrajoli – a cui si spera la Consulta metta riparo. Antigone depositerà un suo atto di intervento davanti alla Corte Costituzionale. Il prossimo 13 febbraio lo presenteremo alla Fondazione Basso a Roma insieme a Juan Patrone e Franco Ippolito.
La legge Cirielli, già in parte smantellata da giudici e legislatore, merita il colpo finale. In secondo luogo vi è il tema dell’ergastolo, e del sotto-insieme dell’ergastolo ostativo. Era il 1998 quando il Senato votò per l’abolizione della pena perpetua.
La Camera dei Deputati, però, non fece fare passi in avanti al disegno di legge. Si scatenò un inferno mediatico contro la possibile abolizione dell’ergastolo, a cui Antigone lavorava con la sua campagna “Mai dire mai”.
Il successivo progetto di riforma del codice penale diretto da Giuliano Pisapia non arrivò neanche in parlamento. Bisognerebbe rileggere le pagine straordinarie di Vittorio Foa in Bisogna avere visto, dove scriveva che la pena carceraria dovrebbe avere una durata non superiore ai cinque anni. Lui il carcere l’aveva vissuto e sapeva cosa significava lo scorrere del tempo in prigione.
Più di recente la Corte Europea dei Diritti Umani e la Corte Costituzionale hanno messo in discussione l’ergastolo ostativo, ossia l’ergastolo senza speranza di uscita al quale sono oggi soggetti circa i due terzi del totale degli ergastolani.
È di ieri la notizia che quattro detenuti in regime di ergastolo ostativo hanno presentato ricorso alla Corte Europea sostenendo che il recente decreto-legge n. 162 del 2022 sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla stessa Corte con la sentenza Viola del 2019.
In terzo luogo, vi è il tema del regime detentivo di cui all’articolo 41-bis, secondo comma, dell’Ordinamento Penitenziario, introdotto nel 1992.
Di fronte alle sue asperità sono intervenute le Corti per ridisegnarne i contenuti vessatori, senza però mai mettere in discussione la differenziazione di regime.
Esso è, per esperienza empirica, un regime che può produrre effetti devastanti dal punto di vista psico-fisico, tanto più nei casi di durata prolungata. Originariamente, nella consapevolezza della sua eccezionalità, il regime era provvisorio. Solo successivamente è stato stabilizzato.
Nel tempo i numeri dei detenuti cosiddetti 41-bis sono cresciuti ingiustificatamente: erano 543 nel 1993, all’indomani dello stragismo mafioso, e sono addirittura 728 oggi. Ci sono detenuti che si sono fatti decenni di carcere in questa condizione.
Il 41-bis non è stato pensato nel 1992 per recludere un detenuto come Alfredo Cospito. Aveva ben altri obiettivi. Per questo, in auto-tutela, le autorità ministeriali e giudiziarie dovrebbero revocare la misura nei suoi confronti. Una decisione che non sarebbe un cedimento al ricatto di chi usa la violenza.
La forza del diritto è proprio quella di interrompere il circolo vizioso, inaccettabile e tragico, della violenza (verso le persone e le cose), differenziandosi da essa.
Infine c’è il tema della tortura. 41-bis e tortura hanno trovato una sovrapposizione solo in alcuni episodi davanti ai giudici: ricordo i casi Labita e Indelicato. Eravamo a Pianosa immediatamente dopo gli arresti per le stragi e gli attentati mafiosi del 1992 e del 1993.
Fu Sandro Margara a sollevare il caso delle torture subite dai due detenuti e arrivò la prima sentenza della Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia per violazione dell’articolo 3 (che proibisce la tortura).
Da allora le condanne per tortura (a tutti i livelli) hanno riguardato violenze commesse verso detenuti comuni o nei confronti degli attivisti presenti a Genova nel 2001. Proprio ieri ha fatto un passo in avanti l’inchiesta per le torture nel carcere di media sicurezza di Torino, dove Antigone si è costituita parte civile.
Fonte
Presentazione
Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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02/02/2023
08/07/2017
Tortura, una legge vergogna. Intervista ad Antigone
Il testo della legge sulla tortura non è uscito vivo dall’esame del Parlamento. Basterebbe ascoltare la rivendicazione di Maurizio Gasparri, noto terminale degli interessi di Carabinieri e corpi militari vari: “Per fortuna con la nostra azione al Senato abbiamo fatto in modo che il testo venisse modificato e che la legge diventasse sostanzialmente inapplicabile. Abbiamo boicottato attivamente un tentativo di paralizzare le forze di polizia”.
Per un’informazione più precisa, Radio Città Aperta ha sentito Alessio Scandurra, responsabile per l’osservatorio sulle condizioni della detenzione membro dell’associazione Antigone.
Cominciamo dal fatto, non è proprio un avvenimento… Ma è un primo passo?
Dipende dai punti di vista. E’ un passaggio che aspettavamo da 28 anni, quindi è difficile per noi che ci abbiamo lavorato così tanto tempo che passi inosservato. Ovviamente noi, per 28 anni, abbiamo lavorato a qualcosa di diverso, di più ambizioso, che peraltro non era solo una nostra ambizione, ma quello che le convenzioni internazionali richiedevano. In ogni legislatura c’era una proposta di legge presentata da qualche parlamentare, su nostro suggerimento o su nostra richiesta, che era la riproposizione della convenzione Onu. La norma si disegnava traducendo la definizione di tortura della convenzione Onu. Questo è successo inutilmente, purtroppo, per molti molti anni. Oggi accade qualcosa di diverso. Non è il risultato a cui aspiravano noi, però comunque è un passaggio importante.
Non vogliamo usare la parole compromesso, che su un crimine contro ‘umanità – come la tortura – è a sua volta un crimine. Voi avevate lavorato, dal ’98, a un modello esattamente fedele a quello delle Nazioni Unite... Però è venuto fuori questa “cosa”...
In qualche modo devo dire che sarebbe stata una soluzione politicamente facile. Uno si aspettava che fosse più facile costruire un compromesso su una norma che ha la forza del timbro delle Nazioni unite... Quindi non ci dobbiamo accordare tra noi su come farla, dobbiamo solo accordarci sull’approvare quella che vogliono le Nazioni unite. Sarebbe sembrata la strada più semplice, ma tutti questi anni hanno dimostrato che così semplice non era...
Dove trovi più difficile rendere operativa, questa legge? Qualcuno ha parlato di legge “temperata”, troppo debole...
Noi l’abbiamo studiata in lungo e largo e ci sono vari aspetti problematici che abbiamo denunciato da sempre e che sono: la pluralità delle condotte, il tema della prescrivibilità; perché secondo la convenzione Onu la tortura non si prescrive, mai, mentre questo reato si prescrive. Secondo la convenzione Onu la tortura è un reato specifico, cioè che possono commettere solo i pubblici ufficiali, mentre in questo testo è un reato generico... Però il problema non è solo tecnico, è anche un problema culturale. Quando una comunità stabilisce che un fatto è un reato penale sta anche al di là delle conseguenze giuridiche, sta dando anche un messaggio politico, un messaggio culturale...
Assolutamente sì...
Poi quella condotta è una condotta che noi condanniamo profondamente, noi come collettività... Il fatto che si debba fare tutta questa fatica, che ci vogliano tutti questi distinguo e queste cautele per dire che la tortura è un reato, è un fatto culturalmente preoccupante.
Infatti è molto arzigogolato... Tu parlavi della previsione della “pluralità delle condotte”. E’ un fatto tecnico, giustamente dicevi, però vorremmo farlo capire in termini molto pratici a tutti gli ascoltatori. Vuol dire la pluralità delle condotte violente, per cui diciamo che se tu applichi degli elettrodi ad una persona, e fai “soltanto questo” tra virgolette, non può essere ravvisato il reato di tortura. Ci deve essere un’altra pratica violenta nello stesso tempo...
Oppure lo devi fare più volte...
E poi la “verificabilità del trauma psichico”...
La verificabilità del trauma psichico è un’altra cosa strana, nel senso che nel processo penale nessuno viene mai condannato per un fatto che non è verificato. Quindi in qualche modo aver voluto inserire la “verificabilità” deve significare qualcos’altro perché, ovviamente, prima di condannarmi perché io ho fatto qualunque cosa, quella cosa andrà verificata; non solo nella sua natura giuridica, ma anche nei fatti perché è accaduta. Quindi la verificabilità è qualcos’altro, forse una tipologia di trauma psichico... Però questo diventa una limitazione, perché ci sono altre tipologie di trauma psichico che non sono tortura. La convenzione questa precisazione non ce l’aveva e quindi noi abbiamo una norma che copre alcune condotte ma non altre rispetto alla convenzione.
Tu parlavi ovviamente di “delitto generico”... E alla fine ne esce fuori un delitto generico, non uno proprio, come dice il diritto internazionale.
Anche questo è un fatto più culturale che tecnico. Nel senso che poi, alla fine, nel “delitto proprio” c’è un aggravante per il delitto commesso dalle forze dell’ordine. Quindi in qualche modo quella specificità è coperta. Però abbiamo dimostrato la nostra paura e la nostra deferenza rispetto ad una sciocchezza, cioè il fatto che alle forze dell’ordine scocciava il fatto che fosse disegnato come “reato specifico” perché in qualche modo implicava l’idea che le forze dell’ordine possano essere autrici di questo tipo di reato. Quando invece, da una parte, sappiamo che la cosa succede, e quindi far finta che non sia così non aiuta nessuno; e dall’altra la cultura giuridica internazionale da sempre concepisce così questo reato. Per cui, di nuovo, è un po’ strano che noi (legislatore italiano, ndr) si debba ricorrere a sotterfugi e mediazioni per poterlo introdurre oppure dobbiamo restare senza. Non è una bella pagina della battaglia per i diritti umani in Italia.
Come non lo è stata una bella pagina la pagina del luglio 2001 a Genova. Visto che siamo di nuovo nel mese di luglio, la memoria torna anche a quei fatti: Diaz, Bolzaneto, ecc... Quanto avrebbe potuto incidere questa legge su quello che avvenne lì?
E’ difficile dirlo in astratto, perché poi le norme le applica un giudice che si trova davanti un fascicolo preparato da indagini che vengono orientate fin dall’inizio... Io le indagini le faccio in base alla norma incriminatoria che ho, per cui quando cambia la norma probabilmente cambia anche il modo in cui organizzo le indagini... Insomma, è un po’ difficile a tavolino... E’ chiaro che, per quanto sia doveroso denunciare le lacune, è un passo avanti importante. Ci saranno sicuramente fatti gravi, fatti molto gravi successi in questo paese in questi anni, che con questa norma sarebbe stato possibile punire mentre prima non era possibile. Questo va detto ma, soprattutto, va fatto. L’impegno nei prossimi anni sarà forse per migliorare la norma, forse battersi perché si avvicini di più alla formulazione Onu... Ma soprattutto l’impegno sarà quello di cercare di usarla. Una scusa in meno per l’impunità che abbiamo conosciuto in questi anni...
Perciò ci stai dicendo che voi sarete in prima linea per chiedere il miglioramento di questa legge, per lottare per migliorarla, per renderla più facilmente applicabile...
Applicabile... Però, soprattutto, ci batteremo perché sia applicata. Lo facevamo quando questa norma non c’era, quando ci arrivavano segnalazioni di casi di maltrattamenti o denunce di casi di tortura. Noi, con gli strumenti che c’erano nell’ordinamento giuridico, cercavamo di fare in modo che la violenza fosse accertata e i responsabili puniti. Qualche volta ci si è anche riusciti. E’ chiaro che continueremo a farlo usando questo strumento nuovo.
Come sempre, però, siamo in ritardo in questo paese, purtroppo...
E’ impressionante. Effettivamente è impressionante che ci siano voluti tutti questi anni perché si potesse dire che in Italia la tortura è reato ed è impressionante che ci siano voluti tutti questi distinguo, tutte queste cautele, tutte queste paure di inquietare qualcuno, di spaventare qualcun altro; che ognuno dovesse per forza dire la sua ed aggiustare una norma che, ripeto, volendo potevamo farla col copia e incolla dalla convenzione internazionale che ci obbligava di introdurla. E sarebbe stato semplice e lineare.
E’ impressionante anche il numero dei voti favorevoli: soltanto 198... E’ impressionante anche l’astensione...
Sì, però ricordiamoci quante volte non ci si è arrivati a questo risultato; quante volte una maggioranza del parlamento della Repubblica ha deciso che del reato di tortura non ci fosse bisogno. E pensiamo comunque che tipo di segnale culturale era quello. Perché non è che il problema – come sapete bene – sia saltato fuori oggi, non è che fino ad oggi nessuna aula parlamentare abbia mai votato...
Voi stavate lavorandoci dal ’98 su questa cosa, per cui...
Quindi il parlamento fino ad oggi ha votato più volte dicendo che non ce n’era bisogno, che era più opportuno non farne nulla. Quello pure era un messaggio culturale triste e spaventoso... Quindi i risultati di oggi vanno anche un po’ confrontati con la storia di ieri. Quello di cui siamo stati capaci non è una buona legge. Questo paese ha dimostrato di non essere capace di andare oltre questo.
Ci stai invitando a vedere un pochino il bicchiere mezzo pieno...
Per noi è inevitabile, nel senso per chi si occupa di questi temi è una giornata un po’ triste, però è anche un giorno in cui sai che da domani hai uno strumento in più. Queste cose sono successe fino a ieri e continueranno ad accadere da oggi in poi; e da oggi in poi hai uno strumento in più. Questo per noi è un pensiero ovviamente inevitabile e questo strumento in più lo spremeremo finché si può.
Certo... Un pensiero oggi potremmo mandarlo anche a Doddore Meloni, morto giusto giovedì mattina...
Anche quella è una storia triste, è una storia complicata fatta anche di elementi che con queste vicende per fortuna non c’entrano nulla. Però è chiaro che è uno di quei casi in cui la risposta giudiziaria, il ricorso al diritto penale, non è lo strumento probabilmente più intelligente e più adatto per affrontare problemi politici... Tante volte davanti a problemi individuali e collettivi si pensa che la risposta la debba fornire il diritto penale, il giudice penale. In linea di massima non è praticamente mai così.
Bene Alessio, grazie mille. Con questo pensiero, con queste tue riflessioni molto importanti ci hai anche dato delle spiegazioni più tecniche della legge e con ovviamente un occhio sempre vigile che le cose si possano e si debbano migliorare, ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
Fonte
Per un’informazione più precisa, Radio Città Aperta ha sentito Alessio Scandurra, responsabile per l’osservatorio sulle condizioni della detenzione membro dell’associazione Antigone.
Cominciamo dal fatto, non è proprio un avvenimento… Ma è un primo passo?
Dipende dai punti di vista. E’ un passaggio che aspettavamo da 28 anni, quindi è difficile per noi che ci abbiamo lavorato così tanto tempo che passi inosservato. Ovviamente noi, per 28 anni, abbiamo lavorato a qualcosa di diverso, di più ambizioso, che peraltro non era solo una nostra ambizione, ma quello che le convenzioni internazionali richiedevano. In ogni legislatura c’era una proposta di legge presentata da qualche parlamentare, su nostro suggerimento o su nostra richiesta, che era la riproposizione della convenzione Onu. La norma si disegnava traducendo la definizione di tortura della convenzione Onu. Questo è successo inutilmente, purtroppo, per molti molti anni. Oggi accade qualcosa di diverso. Non è il risultato a cui aspiravano noi, però comunque è un passaggio importante.
Non vogliamo usare la parole compromesso, che su un crimine contro ‘umanità – come la tortura – è a sua volta un crimine. Voi avevate lavorato, dal ’98, a un modello esattamente fedele a quello delle Nazioni Unite... Però è venuto fuori questa “cosa”...
In qualche modo devo dire che sarebbe stata una soluzione politicamente facile. Uno si aspettava che fosse più facile costruire un compromesso su una norma che ha la forza del timbro delle Nazioni unite... Quindi non ci dobbiamo accordare tra noi su come farla, dobbiamo solo accordarci sull’approvare quella che vogliono le Nazioni unite. Sarebbe sembrata la strada più semplice, ma tutti questi anni hanno dimostrato che così semplice non era...
Dove trovi più difficile rendere operativa, questa legge? Qualcuno ha parlato di legge “temperata”, troppo debole...
Noi l’abbiamo studiata in lungo e largo e ci sono vari aspetti problematici che abbiamo denunciato da sempre e che sono: la pluralità delle condotte, il tema della prescrivibilità; perché secondo la convenzione Onu la tortura non si prescrive, mai, mentre questo reato si prescrive. Secondo la convenzione Onu la tortura è un reato specifico, cioè che possono commettere solo i pubblici ufficiali, mentre in questo testo è un reato generico... Però il problema non è solo tecnico, è anche un problema culturale. Quando una comunità stabilisce che un fatto è un reato penale sta anche al di là delle conseguenze giuridiche, sta dando anche un messaggio politico, un messaggio culturale...
Assolutamente sì...
Poi quella condotta è una condotta che noi condanniamo profondamente, noi come collettività... Il fatto che si debba fare tutta questa fatica, che ci vogliano tutti questi distinguo e queste cautele per dire che la tortura è un reato, è un fatto culturalmente preoccupante.
Infatti è molto arzigogolato... Tu parlavi della previsione della “pluralità delle condotte”. E’ un fatto tecnico, giustamente dicevi, però vorremmo farlo capire in termini molto pratici a tutti gli ascoltatori. Vuol dire la pluralità delle condotte violente, per cui diciamo che se tu applichi degli elettrodi ad una persona, e fai “soltanto questo” tra virgolette, non può essere ravvisato il reato di tortura. Ci deve essere un’altra pratica violenta nello stesso tempo...
Oppure lo devi fare più volte...
E poi la “verificabilità del trauma psichico”...
La verificabilità del trauma psichico è un’altra cosa strana, nel senso che nel processo penale nessuno viene mai condannato per un fatto che non è verificato. Quindi in qualche modo aver voluto inserire la “verificabilità” deve significare qualcos’altro perché, ovviamente, prima di condannarmi perché io ho fatto qualunque cosa, quella cosa andrà verificata; non solo nella sua natura giuridica, ma anche nei fatti perché è accaduta. Quindi la verificabilità è qualcos’altro, forse una tipologia di trauma psichico... Però questo diventa una limitazione, perché ci sono altre tipologie di trauma psichico che non sono tortura. La convenzione questa precisazione non ce l’aveva e quindi noi abbiamo una norma che copre alcune condotte ma non altre rispetto alla convenzione.
Tu parlavi ovviamente di “delitto generico”... E alla fine ne esce fuori un delitto generico, non uno proprio, come dice il diritto internazionale.
Anche questo è un fatto più culturale che tecnico. Nel senso che poi, alla fine, nel “delitto proprio” c’è un aggravante per il delitto commesso dalle forze dell’ordine. Quindi in qualche modo quella specificità è coperta. Però abbiamo dimostrato la nostra paura e la nostra deferenza rispetto ad una sciocchezza, cioè il fatto che alle forze dell’ordine scocciava il fatto che fosse disegnato come “reato specifico” perché in qualche modo implicava l’idea che le forze dell’ordine possano essere autrici di questo tipo di reato. Quando invece, da una parte, sappiamo che la cosa succede, e quindi far finta che non sia così non aiuta nessuno; e dall’altra la cultura giuridica internazionale da sempre concepisce così questo reato. Per cui, di nuovo, è un po’ strano che noi (legislatore italiano, ndr) si debba ricorrere a sotterfugi e mediazioni per poterlo introdurre oppure dobbiamo restare senza. Non è una bella pagina della battaglia per i diritti umani in Italia.
Come non lo è stata una bella pagina la pagina del luglio 2001 a Genova. Visto che siamo di nuovo nel mese di luglio, la memoria torna anche a quei fatti: Diaz, Bolzaneto, ecc... Quanto avrebbe potuto incidere questa legge su quello che avvenne lì?
E’ difficile dirlo in astratto, perché poi le norme le applica un giudice che si trova davanti un fascicolo preparato da indagini che vengono orientate fin dall’inizio... Io le indagini le faccio in base alla norma incriminatoria che ho, per cui quando cambia la norma probabilmente cambia anche il modo in cui organizzo le indagini... Insomma, è un po’ difficile a tavolino... E’ chiaro che, per quanto sia doveroso denunciare le lacune, è un passo avanti importante. Ci saranno sicuramente fatti gravi, fatti molto gravi successi in questo paese in questi anni, che con questa norma sarebbe stato possibile punire mentre prima non era possibile. Questo va detto ma, soprattutto, va fatto. L’impegno nei prossimi anni sarà forse per migliorare la norma, forse battersi perché si avvicini di più alla formulazione Onu... Ma soprattutto l’impegno sarà quello di cercare di usarla. Una scusa in meno per l’impunità che abbiamo conosciuto in questi anni...
Perciò ci stai dicendo che voi sarete in prima linea per chiedere il miglioramento di questa legge, per lottare per migliorarla, per renderla più facilmente applicabile...
Applicabile... Però, soprattutto, ci batteremo perché sia applicata. Lo facevamo quando questa norma non c’era, quando ci arrivavano segnalazioni di casi di maltrattamenti o denunce di casi di tortura. Noi, con gli strumenti che c’erano nell’ordinamento giuridico, cercavamo di fare in modo che la violenza fosse accertata e i responsabili puniti. Qualche volta ci si è anche riusciti. E’ chiaro che continueremo a farlo usando questo strumento nuovo.
Come sempre, però, siamo in ritardo in questo paese, purtroppo...
E’ impressionante. Effettivamente è impressionante che ci siano voluti tutti questi anni perché si potesse dire che in Italia la tortura è reato ed è impressionante che ci siano voluti tutti questi distinguo, tutte queste cautele, tutte queste paure di inquietare qualcuno, di spaventare qualcun altro; che ognuno dovesse per forza dire la sua ed aggiustare una norma che, ripeto, volendo potevamo farla col copia e incolla dalla convenzione internazionale che ci obbligava di introdurla. E sarebbe stato semplice e lineare.
E’ impressionante anche il numero dei voti favorevoli: soltanto 198... E’ impressionante anche l’astensione...
Sì, però ricordiamoci quante volte non ci si è arrivati a questo risultato; quante volte una maggioranza del parlamento della Repubblica ha deciso che del reato di tortura non ci fosse bisogno. E pensiamo comunque che tipo di segnale culturale era quello. Perché non è che il problema – come sapete bene – sia saltato fuori oggi, non è che fino ad oggi nessuna aula parlamentare abbia mai votato...
Voi stavate lavorandoci dal ’98 su questa cosa, per cui...
Quindi il parlamento fino ad oggi ha votato più volte dicendo che non ce n’era bisogno, che era più opportuno non farne nulla. Quello pure era un messaggio culturale triste e spaventoso... Quindi i risultati di oggi vanno anche un po’ confrontati con la storia di ieri. Quello di cui siamo stati capaci non è una buona legge. Questo paese ha dimostrato di non essere capace di andare oltre questo.
Ci stai invitando a vedere un pochino il bicchiere mezzo pieno...
Per noi è inevitabile, nel senso per chi si occupa di questi temi è una giornata un po’ triste, però è anche un giorno in cui sai che da domani hai uno strumento in più. Queste cose sono successe fino a ieri e continueranno ad accadere da oggi in poi; e da oggi in poi hai uno strumento in più. Questo per noi è un pensiero ovviamente inevitabile e questo strumento in più lo spremeremo finché si può.
Certo... Un pensiero oggi potremmo mandarlo anche a Doddore Meloni, morto giusto giovedì mattina...
Anche quella è una storia triste, è una storia complicata fatta anche di elementi che con queste vicende per fortuna non c’entrano nulla. Però è chiaro che è uno di quei casi in cui la risposta giudiziaria, il ricorso al diritto penale, non è lo strumento probabilmente più intelligente e più adatto per affrontare problemi politici... Tante volte davanti a problemi individuali e collettivi si pensa che la risposta la debba fornire il diritto penale, il giudice penale. In linea di massima non è praticamente mai così.
Bene Alessio, grazie mille. Con questo pensiero, con queste tue riflessioni molto importanti ci hai anche dato delle spiegazioni più tecniche della legge e con ovviamente un occhio sempre vigile che le cose si possano e si debbano migliorare, ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
Fonte
25/05/2017
I diritti da sapere nello Stato di polizia. Un vademecum da conoscere
Sembrerebbe roba di altri tempi o da altri paesi, ma è l’Italia del 2017, uno Stato di polizia sempre più intrusivo, invadente, coercitivo.
L’Associazione Antigone ha realizzato un opuscolo, una sorta di vademecum, che ogni cittadino o abitante di questo paese è bene che conosca a memoria. Non pare, ma finire nelle grinfie degli apparati coercitivi sta diventando sempre più frequente e sempre più facile, anche per quelli che pensano “io non ho nulla da temere”. Qualche volta la cronaca ci restituisce anche conseguenze gravi, anzi letali, come rivelano i casi Cucchi, Alodrovandi ed altri. Ragione per cui suggeriamo ai nostri lettori di scaricare, leggere e imparare il vademecum.
E’ sempre meglio “viaggiare informati” nelle nostre strade. Non è più l’Italia della Costituzione nata dalla Resistenza, è l’Italia dello Stato penale di Minniti e & Co.
Scarica il vademecum
Nel 2015 in Italia quasi 1 milione di persone sono state arrestate o fermate dalle forze di polizia. Un numero piuttosto impressionante di individui è stato insomma oggetto di provvedimenti temporanei restrittivi della libertà personale ad opera delle forze dell’ordine e si è quindi trovata a transitare in caserme e stazioni di polizia.
Per questo, in collaborazione con Associazione Antigone, abbiamo voluto mettere insieme una guida essenziale che illustri in maniera chiara ed accessibile a tutti i diritti di cui si è titolari davanti alle forze di polizia e durante l’intera durata dello stato di arresto o fermo.
96 ore di vulnerabilità
Quella del trattenimento da parte della polizia è infatti una situazione, che si può prolungare fino a 96 ore, durante la quale l’arrestato/fermato si trova evidentemente in una condizione di particolare vulnerabilità. In questa fase – e soprattutto nelle prime 24 ore, in attesa di essere messo a disposizione del PM e della successiva udienza di convalida con il giudice – il soggetto si trova infatti in uno stato di profonda incertezza per quello che concerne la propria situazione giuridica, gli elementi e le accuse a proprio carico, e soprattutto i propri diritti.
La questione dell’informativa sui diritti
Per lungo tempo in Italia la questione dell’informativa dei diritti per le persone in stato di arresto o fermo ha galleggiato in un vuoto normativo.
Nel nostro paese le cose non andavano insomma come in America. Qui, già negli anni ‘60 una famosa pronuncia della Corte Suprema riconobbe la violazione dei diritti a danno di Ernesto Arturo Miranda, 25enne americano di origini messicane che era stato arrestato e condannato tre anni prima per lo stupro e il rapimento di una ragazza di 17 anni, in quanto questi non era stato informato del suo diritto di avvalersi di un avvocato e di rimanere in silenzio. Da allora quando un poliziotto esegue una misura restrittiva della libertà personale non può esimersi dal recitare la formula di rito con la quale si comunicano allo stesso i suoi diritti fondamentali: “Ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato e sarà usato contro di lei in tribunale. Ha il diritto a un avvocato. Se non se ne può permettere uno, gliene sarà assegnato uno d’ufficio. Ha capito i diritti che le ho appena letto?”
Il foglio dei diritti non basta
Poi, finalmente, in materia è intervenuto il diritto comunitario che – attraverso una serie di importanti direttive – ha imposto a tutti i paesi della UE omologhi obblighi di informativa sui diritti per soggetti coinvolti in procedimenti penali e/o sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà. A seguito di questa regolamentazione, anche in Italia le persone che vengono arrestate o fermate vengono ritualmente informate dei propri diritti, attraverso la cosiddetta “Letter of Rights” (che è peraltro significativamente più dettagliata della summenzionata formula del “Miranda Warning”).
Quel foglio di carta, però, da solo non basta, ed in pratica le persone in stato di arresto/fermo continuano a trovarsi spesso in una situazione di precarietà, incapaci – per mancata conoscenza – di far valere i propri diritti. Motivo per cui ci pare tanto importante provare a fornire a tutti gli strumenti necessari a tutelarsi attraverso un vademecum.
Fonte
L’Associazione Antigone ha realizzato un opuscolo, una sorta di vademecum, che ogni cittadino o abitante di questo paese è bene che conosca a memoria. Non pare, ma finire nelle grinfie degli apparati coercitivi sta diventando sempre più frequente e sempre più facile, anche per quelli che pensano “io non ho nulla da temere”. Qualche volta la cronaca ci restituisce anche conseguenze gravi, anzi letali, come rivelano i casi Cucchi, Alodrovandi ed altri. Ragione per cui suggeriamo ai nostri lettori di scaricare, leggere e imparare il vademecum.
E’ sempre meglio “viaggiare informati” nelle nostre strade. Non è più l’Italia della Costituzione nata dalla Resistenza, è l’Italia dello Stato penale di Minniti e & Co.
Scarica il vademecum
Nel 2015 in Italia quasi 1 milione di persone sono state arrestate o fermate dalle forze di polizia. Un numero piuttosto impressionante di individui è stato insomma oggetto di provvedimenti temporanei restrittivi della libertà personale ad opera delle forze dell’ordine e si è quindi trovata a transitare in caserme e stazioni di polizia.
Per questo, in collaborazione con Associazione Antigone, abbiamo voluto mettere insieme una guida essenziale che illustri in maniera chiara ed accessibile a tutti i diritti di cui si è titolari davanti alle forze di polizia e durante l’intera durata dello stato di arresto o fermo.
96 ore di vulnerabilità
Quella del trattenimento da parte della polizia è infatti una situazione, che si può prolungare fino a 96 ore, durante la quale l’arrestato/fermato si trova evidentemente in una condizione di particolare vulnerabilità. In questa fase – e soprattutto nelle prime 24 ore, in attesa di essere messo a disposizione del PM e della successiva udienza di convalida con il giudice – il soggetto si trova infatti in uno stato di profonda incertezza per quello che concerne la propria situazione giuridica, gli elementi e le accuse a proprio carico, e soprattutto i propri diritti.
La questione dell’informativa sui diritti
Per lungo tempo in Italia la questione dell’informativa dei diritti per le persone in stato di arresto o fermo ha galleggiato in un vuoto normativo.
Nel nostro paese le cose non andavano insomma come in America. Qui, già negli anni ‘60 una famosa pronuncia della Corte Suprema riconobbe la violazione dei diritti a danno di Ernesto Arturo Miranda, 25enne americano di origini messicane che era stato arrestato e condannato tre anni prima per lo stupro e il rapimento di una ragazza di 17 anni, in quanto questi non era stato informato del suo diritto di avvalersi di un avvocato e di rimanere in silenzio. Da allora quando un poliziotto esegue una misura restrittiva della libertà personale non può esimersi dal recitare la formula di rito con la quale si comunicano allo stesso i suoi diritti fondamentali: “Ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato e sarà usato contro di lei in tribunale. Ha il diritto a un avvocato. Se non se ne può permettere uno, gliene sarà assegnato uno d’ufficio. Ha capito i diritti che le ho appena letto?”
Il foglio dei diritti non basta
Poi, finalmente, in materia è intervenuto il diritto comunitario che – attraverso una serie di importanti direttive – ha imposto a tutti i paesi della UE omologhi obblighi di informativa sui diritti per soggetti coinvolti in procedimenti penali e/o sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà. A seguito di questa regolamentazione, anche in Italia le persone che vengono arrestate o fermate vengono ritualmente informate dei propri diritti, attraverso la cosiddetta “Letter of Rights” (che è peraltro significativamente più dettagliata della summenzionata formula del “Miranda Warning”).
Quel foglio di carta, però, da solo non basta, ed in pratica le persone in stato di arresto/fermo continuano a trovarsi spesso in una situazione di precarietà, incapaci – per mancata conoscenza – di far valere i propri diritti. Motivo per cui ci pare tanto importante provare a fornire a tutti gli strumenti necessari a tutelarsi attraverso un vademecum.
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