Durante l’Inquisizione spagnola si
tenevano delle solenni cerimonie pubbliche nel corso delle quali si dava
lettura delle sentenze di condanna e si celebravano le abiure. Vi
partecipavano i giudici, i funzionari, gli ordini religiosi, i rei e il
pubblico radunato in una piazza dove era stato eretto un palco. Gli
esiti di questi autodafé potevano essere fausti o infausti, ed anche nel
caso peggiore l’aver avuto salva l’anima obbligava il colpevole a dover
ringraziare i propri carnefici.
L’autodafé di Cesare Battisti si è tenuto, come si conviene in tempi
ultramoderni e di postdemocrazia, in una sala del tribunale di Milano
davanti ad un pubblico di giornalisti e televisioni. C’erano i giudici
ma mancava il reo che aveva reso confessione nel carcere di Oristano due
giorni prima. Per Battisti il supplizio pubblico era già avvenuto al
momento del suo arrivo in Italia. Nei processi attuali il reo entra solo
nominalmente in tribunale poiché il suo luogo predestinato è la
prigione, ben prima della condanna, da dove può collegarsi – se ritiene –
in videoconferenza. Una residua presenza virtuale per impedire che si
possa gridare alla cancellazione definitiva dei diritti della difesa.
Per Battisti le cose sono state ancora più semplici: durante il processo
non era presente, lo hanno condannato al massimo della pena e
quarant’anni dopo ha confessato dal fondo di quel pozzo di 3 metri per 4
che è la sua cella isolata del carcere di Oristano. Così il cerchio
della giustizia si è chiuso!
Lo ha scritto per
Repubblica, con grande soddisfazione, il
procuratore Armando Spataro, titolare alla fine degli anni '70
dell’inchiesta contro i Pac, gruppo nel quale militava Battisti, secondo
cui sarebbe falso «che il sistema giudiziario non sia stato in grado di
garantire i diritti degli accusati di terrorismo», tanto che «il
sistema italiano è studiato come modello verso cui tendere».
Quest’ultima affermazione è senza dubbio vera: la «lezione italiana»,
infatti, è stata un laboratorio che ha insegnato al mondo come
costituzionalizzare l’eccezione, rendendola regola permanente e non più
sospensione nello spazio e nel tempo della norma.
Discorso questo, ripreso anche da Laurent Joffrin, su
Libération,
che senza riuscire ad evitare una prosa accidentata da ossimori
continui ha riconosciuto alla democrazia italiana di aver «traversato la
prova senza rinunciare, nella sostanza, ai principi dello Stato di
diritto. Gli appartenenti alle formazioni terroristiche sono stati
perseguiti con energia, ma condannati nella gran parte dei casi alla
fine di processi condotti secondo le regole». In realtà, a fronte di
mantenimento delle «forme» è proprio la «sostanza» dello Stato di
diritto che ha subito delle modifiche. Se è vero che non sono state
introdotte giurisdizioni speciali, ma i processi, seppur divenuti
“maxi”, sono stati condotti dalle normali corti d’Assise, è altresì vero
che queste si sono avvalse di leggi speciali, eccezioni procedurali,
criteri premiali e differenziali: insomma un ampio arsenale d’eccezione
che ha raddoppiato le pene, esteso a dismisura l’uso del concorso fino a
formule ellittiche come quello «morale o psichico», inesistente negli
altri codici europei, e ripetutamente censurato dalle Chambres francesi,
moltiplicato la custodia preventiva, capovolto l’onere della prova,
eretto la parola remunerata dei pentiti a fondamento delle accuse. Senza
dimenticare le torture del professor De Tormentis, ormai accertate
anche dai tribunali. Ma l’ossimoro alla fine travolge la prosa del
direttore di
Libération che aggiunge: «La “guerra” innescata
dagli attivisti dell’estrema sinistra si fondava su un’analisi giusta,
ma alla fine dei conti falsa, della democrazia in Italia».
Nel 1990 fu la magistratura francese non la dottrina Mitterrand a dichiarare inestradabile Battisti
Non è vero quel che si racconta sulla stampa italo-francese: Battisti
non si è dichiarato sempre innocente. Nel 1990, quando fu oggetto della
prima domanda di estradizione proveniente dall’Italia, la magistratura
francese ritenne irricevibile la richiesta italiana poiché il processo e
la condanna nei suoi confronti, come di altri suoi coimputati, si erano
tenuti in contumacia. A differenza dell’Italia, quando in Francia un
imputato è stato condannato in sua assenza ha diritto ad essere
riprocessato una volta presente. Fu dunque la corte d’appello di Parigi a
ritenere inestradabile Battisti. Decisione giuridica che rafforzava la
politica di asilo di fatto riassunta nella formula della «dottrina
Mitterrand».
Per 23 anni, dal momento della sua fuga dall’Italia fino al suo secondo arresto del 2004, realizzato in violazione del
ne bis in idem,
Battisti non aveva mai fatto ricorso alla strategia innocentista. La
svolta avviene quando, sotto la pressione di alcuni ambienti
intellettuali e editoriali francesi che lo avevano adottato, decise di
mollare lo studio legale De Félice-Terrel, che aveva storicamente difeso
gran parte dei fuoriusciti italiani.
La campagna innocentista
Presentata come una radicale svolta dopo la scarcerazione del marzo
2004, la decisione repentina e brutale di fare ricorso alla categoria
dell’innocenza venne assunta fin da subito a discapito dei suoi compagni
di destino, quasi a sottolineare che la distanza frapposta con la sua
vecchia comunità fosse d’improvviso divenuta un valore aggiunto. Il
resto dei fuoriusciti fu accusato di averlo condizionato, addirittura
imbavagliato, il tutto senza risparmiare giudizi denigratori nei
confronti di altre formazioni politiche armate degli anni Settanta
diverse dal suo piccolo gruppo d’appartenenza. Mentre i suoi vecchi
legali e compagni di esilio lo mettevano sull’avviso, di fronte al
rischio che rappresentava quella scelta, ricordandogli che la procedura
d’estradizione non era un’anticipazione del giudizio processuale, né un
ulteriore grado del processo, ma una sede giuridica dove le richieste
provenienti dall’Italia venivano valutate sotto il profilo della
conformità con le norme internazionali e interne, alcuni suoi
sostenitori lasciavano intendere che la difesa di merito non era stata
intrapresa in precedenza perché avrebbe potuto «nuocere alla protezione
collettiva accordata senza distinzione degli atti commessi», alla
«piccola comunità dei rifugiati italiani, protetta da oltre vent’anni
dalla parola della Francia» (
Le Monde del 23 novembre 2004).
Oltre a insinuare, di fronte all’opinione pubblica, che quella dei
fuoriusciti fosse una comunità di “colpevoli” che impedivano all’unico
“innocente” di difendersi, veniva attribuito loro un ruolo censorio fino
a designare i fuoriusciti come una combriccola di cinici inquisitori
che lanciavano scomuniche.
Anche la massiccia offensiva mediatica condotta dai molti e autorevoli
sostenitori della sua innocenza in punto di fatto offrì pretesti
insperati e sponde oggettive ai sostenitori dell’emergenza giudiziaria,
il più delle volte con argomenti impropri, superficiali e caricaturali,
nonostante le procure antiterrorismo avessero solo argomenti
mistificatori della realtà storica e delle vicissitudini giudiziarie di
quegli anni (ricordiamo come lo stesso Spataro, contraddicendo la stesse
sentenze, sostenne per lungo tempo che Battisti fosse direttamente
coinvolto nell’uccisione di Torregiani).
L’esilio brasiliano
Rifugiatosi in Brasile, dopo che il governo francese aveva concesso
l’estradizione, l’affaire Battisti proseguì su due binari: mentre la
campagna pubblica reiterava la linea innocentista, lo scontro giuridico
davanti al Tribunale supremo federale e in sede politica si incentrò
sull’emergenza giudiziaria che aveva contraddistinto le inchieste e i
processi in Italia e sulla pena dell’ergastolo, sanzione assente nel
codice penale brasiliano, fino al rifiuto dell’estradizione firmato dal
presidente Lula alla scadenza de suo mandato, il 31 dicembre 2010.
Una volta spodestata Dijlma Roussef, succeduta a Lula alla presidenza
del Brasile, e dopo il golpe giudiziario del duo Moro-Bolsonaro, il
primo procuratore e il secondo candidato presidenziale, concretizzatosi
con l’arresto dello stesso Lula, il destino di Battisti appariva
segnato. Arrestato, dopo essere riparato in Bolivia, è stato condotto in
Italia nel più totale vuoto giuridico, con un puro atto di forza, senza
una regolare misura di espulsione da quel Paese, come testimonia il
fatto che fu inizialmente preso in consegna dalla polizia brasiliana e
successivamente fermato sulle scalette dell’aereo che doveva ricondurlo a
S
ão Paulo, per essere consegnato ad una squadra
italiana giunta in tutta fretta sul posto. Artificio congegnato per
impedire l’applicazione della clausola di commutazione della pena
dell’ergastolo a 30 anni, concordata con l’Italia nell’ottobre 2017, e
indicata nel provvedimento di estradizione firmato dal presidente Michel
Temer, succeduto a Dijlma Roussef.
Consegna straordinaria e reclusione speciale
Giunto in Italia, dopo l’oscena cerimonia di Ciampino, Battisti è stato
sottoposto ad un regime detentivo straordinario che esula dalla stessa
pena dell’isolamento diurno di sei mesi previsto in sentenza. Isolamento
che la corte d’Assise di Milano, nel frattempo, non ha ritenuto
prescritto, nonostante l’evidenza dei decenni trascorsi, perché – a suo
dire – l’imprescrittibilità dell’ergastolo «si riverbera» sul segmento
di pena autonoma dell’isolamento diurno, che – ricordiamo – non è una
modalità di esecuzione della detenzione ma è ulteriore pena a tutti gli
effetti.
Nonostante le sue imputazioni non rientrino per ragioni cronologiche
nella fascia dei reati ostativi, Battisti è rinchiuso in una cella
all’interno di una sezione del carcere di Oristano adibita per lui e di
cui resterà l’unico ospite una volta terminato il periodo di isolamento
diurno. Una sorta di “area riservata del 41 bis” del tutto abusiva,
realizzata aggirando le norme dell’ordinamento penitenziario. Un regime
detentivo concepito per estorcere dichiarazioni al pari del 41 bis
ufficiale e che ha spinto Battisti a confessare dei reati senza aver mai
preso parte al proprio processo.
La confessione
Nel sistema giudiziario italiano la nozione di colpa è stata stravolta
dall’imponente arsenale legislativo premiale. Il discrimine essenziale è
divenuto infatti il comportamento tenuto dal reo, la sua prova di
sottomissione, il grado di ravvedimento o collaborazione. A parità di
reato e responsabilità penale vengono emesse sentenze e offerti
trattamenti penitenziari molto diversi. La logica della premialità ha
modificato i confini della colpa e dell’innocenza. Si può esser
colpevoli e premiati, innocenti e puniti. Conta più ciò che si è di quel
che si è fatto. Battisti, purtroppo, non ha avuto la forza di battersi
contro questa situazione.
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