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24/12/2023

Il nuovo MES nasce già vecchio e da rifare

di Guido Salerno Aletta

L'Italia ha sottoscritto, ma non ancora ratificato, il Trattato che riforma il MES, il cosiddetto Fondo Salvastati che fu varato nel 2012 insieme al Patto di Stabilità e Crescita (PSG), il Trattato che introdusse il cosiddetto Fiscal Compact, disciplinando così per circa un decennio i bilanci degli Stati dell'Unione europea in termini di limiti posti al deficit ed al debito pubblico.

Ora, però, dal 2024, è previsto un doppio cambiamento. Da una parte, dovrebbe entrare in vigore il nuovo Trattato sul MES, per il quale manca solo la ratifica dell'Italia; dall'altra verrebbe abbandonato anche il Trattato sul Fiscal Compact: per la disciplina dei bilanci pubblici si ritorna alle norme del Trattato europeo, modificando sulla base di un testo definito insieme tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo l'Allegato al Trattato europeo che precisa i limiti ai rapporti deficit/PIL e debito/PIL. Le trattative tra i governi sono state particolarmente intense, e l'ultima occasione in calendario per trovare un accordo quest'anno è la riunione dell'Ecofin del 20 dicembre.

C'è da ricordare inoltre che, mentre i limiti alla finanza pubblica stabiliti sulla base del Trattato europeo si applicano a tutti gli Stati aderenti all'Unione, il MES è adottato e si applica ai soli Stati che hanno scelto l'euro: questo meccanismo servirebbe ad evitare che il default del debito pubblico di uno Stato aderente all'euro, o di una sua istituzione finanziaria, possa scatenare una crisi sistemica che incida sulla stabilità della moneta unica.

La stretta correlazione tra i criteri europei in materia di bilanci pubblici e condizioni per l'attivazione del MES viene sancita nell'Allegato III del nuovo Trattato, in cui sono esplicitate le condizioni a cui possono essere concessi prestiti agli Stati, sia quelli precauzionali che quelli di emergenza.

A ben ragione, dunque, tutti i governi italiani hanno sempre sostenuto la stretta correlazione tra la riforma del MES e quella del PSG: visto l'elevatissimo rapporto tra debito pubblico e PIL che ha l'Italia, e considerato che l'ottenimento di un prestito in condizioni di emergenza è condizionato alla preliminare verifica della sostenibilità del debito, risulta indispensabile stabilire con precisione come venga stabilita la sussistenza o meno di questa "condizione di sostenibilità".

È ovvio che ci sono i giudizi delle Agenzie di rating, che attribuiscono a ciascuno Stato un grado di solvibilità cui corrisponde il pagamento di tassi di interesse sul debito che corrispondono ad un più o meno elevato "premio al rischio" corso dai sottoscrittori dei titoli, ma rinviare esclusivamente a queste valutazioni significherebbe rendere del tutto superfluo il giudizio del Consiglio dei Governatori del MES che decide all'unanimità non solo sulla sostenibilità del debito in essere del Paese che ha chiesto il prestito di emergenza al MES, ma anche sulla capacità di restituire queste stesse somme eliminando gli squilibri che hanno determinato la situazione di crisi.

Non basta infatti affermare che il prestito di emergenza del MES, deve essere concesso a "condizioni di severa condizionalità", nell'ottica del creditore privato: il Consiglio dei Governatori deve avere un parametro più preciso per poter intervenire ed eventualmente per condizionare l'intervento di emergenza ad una preventiva ristrutturazione controllata del debito pubblico del Paese che chiede un prestito di emergenza: questo è il punto cruciale per l'Italia, che ha un elevatissimo rapporto debito/PIL.

Questo "parametro politico" non può che essere rappresentato dalle regole che gli Stati aderenti all'Unione devono rispettare per i propri bilanci, e sulla cui base la Commissione europea adotta le occorrenti Raccomandazioni ed eventualmente, nel caso di sforamento, apre una Procedura di infrazione per deficit eccessivo ovvero per debito eccessivo.

Il nuovo Trattato MES, ed in particolare l'Allegato III, furono scritti nel 2020, quando era in vigore il Trattato sul Fiscal Compact, di cui si riprendono l'impostazione e le condizioni.

Uno Stato può ottenere una linea di credito precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL) solo se soddisfa le seguenti condizioni:

1) non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi;

2) rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria:

- un disavanzo inferiore al 3% del PIL;

- un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese;

- un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno;

- non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE;

- presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli;

- presentare una posizione sull'estero sostenibile;

- non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria.

Già leggendo questo elenco di condizioni, in particolare quelle relative al debito che deve essere inferiore al 60% del PIL e che nel precedente biennio alla richiesta deve essere stato ridotto di 1/20 l'anno, se ne ricava la assoluta inagibilità dello strumento del credito precauzionale.

Sulla base del nuovo Trattato MES, nessuno Stato europeo potrebbe ricevere una linea di credito precauzionale. A questo proposito, l'Articolo 14 dispone che "Il Consiglio dei governatori può decidere di variare i criteri di ammissibilità applicabili all'assistenza finanziaria precauzionale del MES, e modificare di conseguenza l'allegato III. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili". Questo significa che il Consiglio dei Governatori potrebbe decidere di modificare unicamente le condizioni di ammissibilità per l'assistenza precauzionale, ma che queste dovranno comunque essere ratificate da tutti gli Stati membri.

Sempre nell'Allegato III si prevede che la linea di credito di emergenza, soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL), possa essere concessa ai membri del MES "cui il mancato soddisfacimento di alcuni criteri di ammissibilità preclude l'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale, ma che presentano una situazione economica e finanziaria generale comunque solida e un debito pubblico sostenibile". Ma non c'è nessuna disposizione che consenta al Consiglio dei Governatori di modificare questa disposizione: si rimane nella incertezza più completa, ameno di non ricorrere per analogia al rispetto delle norme ancora in discussione per rimpiazzare il Fiscal Compact. Ma è una questione aperta e delicatissima.

A parte la singolarità della affermazione secondo cui chiederebbe un prestito al MES uno Stato che gode di buona salute economica e finanziaria, anche in questo caso occorrerebbe riscrivere l'Allegato III per raccordarlo alle future norme europee in tema di sostenibilità delle finanze pubbliche.

Se non venisse modificato, chiarendo la portata di queste clausole circa la sostenibilità del debito, il nuovo Trattato MES servirebbe solo a far scattare il procedimento semplificato di ristrutturazione che viene introdotto dall'Art 12 del nuovo Trattato, in base al quale "A tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno emessi a partire dal 1° gennaio 2022 si applicano clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola". In pratica, viene solo oliato il sistema che fu imposto alla Grecia dalla vecchia Troika, composta da Commissione, Bce e Fmi: prima ristrutturi il debito, poi ti fornisco l'assistenza finanziaria, ma alle mie condizioni.

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