Presentazione


Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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28/06/2025

Decreto sicurezza a rischio incostituzionalità

di Angelo Greco

Un duro colpo per il Governo e la maggioranza: la Legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha convertito il controverso Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, il cosiddetto Decreto Sicurezza, è a rischio di incostituzionalità in più punti.

La Corte di Cassazione, nella sua relazione 33/2025 sulle novità normative (documento non vincolante ma di altissima autorevolezza giuridica), ha espresso una bocciatura senza appello, raccogliendo e facendo proprie le criticità evidenziate da tutta la comunità giuridica: dall’accademia alla magistratura, fino all’avvocatura. Il risultato, secondo la Suprema Corte, sarà un aumento dei processi e del numero di persone in carcere.

Metodo e sostanza: assenza di urgenza e eterogeneità delle norme

Le critiche della Cassazione si concentrano su due aspetti principali: il metodo di adozione del provvedimento e i suoi contenuti.

Vizio di forma: mancanza di necessità e urgenza

La relazione sottolinea la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza che, per Costituzione, sono imprescindibili per l’adozione di un decreto legge. Il provvedimento ha infatti inglobato un disegno di legge che era già da mesi all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera.

L’uso del decreto d’urgenza, motivato con l’esigenza di “evitare ulteriori dilazioni al Senato”, si scontra con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, la quale ha più volte ribadito che il ricorso al decreto-legge non può fondarsi su una “apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza” (come nella sentenza 171/07).

Eterogeneità delle materie

L’Ufficio del Massimario della Cassazione evidenzia come il decreto legge “nasca eterogeneo”. Si occupa, infatti, di una pluralità di materie vastissime e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee: terrorismo, mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti e coltivazione della canapa. Questa eterogeneità è un ulteriore vizio di legittimità costituzionale per i decreti legge.

Mancanza di vacatio legis per le norme penali

Un altro punto cruciale riguarda l’immediata entrata in vigore dei nuovi reati e delle aggravanti introdotti dal decreto, avvenuta il 12 aprile 2025. Ciò significa che queste nuove disposizioni penali sono entrate in vigore senza i canonici quindici giorni di vacatio legis (il periodo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore), che in materia penale è fondamentale per consentire ai cittadini di adeguarsi alle nuove norme. La Cassazione, a questo proposito, cita le critiche espresse anche da organismi internazionali come l’OSCE e l’ONU.

Norme vaghe e criminalizzazione del dissenso: i “profili problematici”

La relazione della Cassazione individua “profili problematici” anche nei contenuti di alcune norme:

- aggravanti “di luogo”: vengono citate le aggravanti introdotte per i reati compiuti “dentro e fuori le stazioni ferroviarie e della metro”. La Cassazione sottolinea come non sia chiaro per tutte le condotte punibili il nesso con il principio di offensività (secondo cui un reato deve ledere o mettere in pericolo un bene giuridico). Inoltre, il riferimento alle “immediate adiacenze” delle stazioni può generare incertezze interpretative e disparità di trattamento, come già evidenziato dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);

- aggravanti “di luogo e di contesto” per il dissenso: dubbi vengono espressi anche sulle aggravanti che rischiano di colpire “l’area della manifestazione del dissenso”, come quelle applicabili nei cortei. Questo potrebbe portare a una criminalizzazione eccessiva di condotte legate alla protesta e alla libera espressione;

- carceri e Cpr: preoccupazioni analoghe riguardano le norme sui penitenziari e i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), dove si rischia di criminalizzare la disobbedienza e la resistenza passiva, aggravando ulteriormente situazioni già critiche;

- “diritto penale d’autore” e detenute madri: la relazione riporta le preoccupazioni della dottrina sul cosiddetto “diritto penale d’autore” applicato alle ipotesi di carcere per le detenute madri. Questo concetto, che “guarda non a ciò che l’uomo fa, bensì a quel che l’uomo è” (ad esempio, il riferimento alle borseggiatrici Rom), rischia di colpire le persone non per la condotta illecita specifica, ma per il loro status sociale o l’appartenenza a determinate categorie, violando i principi di uguaglianza e non discriminazione;

- materiale propedeutico al terrorismo: sulla detenzione di materiale propedeutico al terrorismo, la norma rischia di anticipare eccessivamente la soglia di punibilità, criminalizzando condotte preparatorie che potrebbero essere ancora troppo distanti dalla realizzazione di un effettivo reato;

- non punibilità degli agenti segreti: la Cassazione chiede un’“approfondita riflessione” sulla controversa norma che estende la non punibilità degli agenti segreti alla direzione di organizzazioni terroristiche. Questa disposizione, come già evidenziato dalla stampa, permette agli 007 di “creare gruppi eversivi da zero” a fini preventivi, sollevando forti preoccupazioni sulla mancanza di controllo democratico e sul rischio di devianze.

Conclusioni

La relazione della Cassazione al Decreto Sicurezza è un atto di accusa durissimo che solleva interrogativi fondamentali sulla compatibilità della legge con i principi costituzionali. La mancanza di necessità e urgenza, l’eterogeneità delle materie, la violazione dei principi di legalità, proporzionalità e determinatezza delle norme penali, e il rischio di criminalizzare aree del dissenso e categorie vulnerabili, dipingono un quadro allarmante.

L’avvertimento della Suprema Corte è chiaro: questa legge rischia di portare a più processi e più carcere, senza peraltro garantire una maggiore sicurezza effettiva e, potenzialmente, minando le fondamenta democratiche del Paese.

Fonte

08/04/2023

“Il salario troppo basso è incostituzionale”

A tirare troppo la corda, inevitabilmente, si spezza. La questione dei salari troppo bassi – sperimentata da tutti ogni giorno, certificata dall’Istat, studiata ormai a livello scientifico in sede europea, ecc. – arriva ora al pettine dei tribunali.

Dove – senza alcuna glorificazione di un potere dello Stato per molti versi reazionario – ogni giudice si trova a doversi muovere tra realtà dei contratti in essere (quando pure vengono rispettati), legislazione vigente e Costituzione.

E alla fine è successo: a Milano, un giudice ha dovuto ammettere che uno stipendio – contrattuale! – di 3,96 euro l’ora è anti-costituzionale, perché all’articolo 36 della Carta si legge che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“.

Il caso concreto era relativo alla causa intentata da una lavoratrice assunta in una società di vigilanza privata (la Civis) che con quella paga oraria arriva a percepire “addirittura” 640 euro netti al mese. Basta guardare i dati dell’Istat, certo non generosi verso i lavoratori, per sapere che la soglia di povertà è situata a 840 euro al mese. E sono certamente pochi.

Al giudice insomma non è rimasto che riconoscere la differenza tra le due soglie e stabilire un risarcimento corrispondente per l’intero periodo di lavoro fin qui svolto: 6.700 euro. Pochi anche questi, non sappiamo se rivalutati al “tasso legale” annualmente stabilito, ma comunque un primo riconoscimento dell’assoluta illegalità in cui si muovono da decenni le aziende.

Con la complicità di sindacati – CgilCislUil, ovviamente, non altri – che firmano contratti simili.

Non è irrilevante ricordare che la lavoratrice in questione non era sola, ma assistita da uno dei tanti sindacati di base che, nel bene e nel male, sicuramente in misura ancora insufficiente, rappresentano un’alternativa alla “triplice” dei complici.

In questo caso si tratta dell’AdlCobas, presente soprattutto nel Veneto, regione di residenza della lavoratrice, che però lavorava addirittura a Milano, impiegata nel servizio di portierato in un magazzino della grande distribuzione.

La sentenza è rilevante perché costituisce un precedente che aiuterà ad aprire migliaia di vertenze assolutamente similari a questa, stimolando una conflittualità sociale – se non altro a livello giudiziario – che davvero è “in sonno” da troppo tempo.

La campagna per un salario minimo di almeno 10 euro l’ora può e deve riprendere slancio perché è la realtà sociale a mettere ormai in discussione gli equilibri regressivi costruiti negli ultimi 30 anni.

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12/08/2019

Decreto Sicurezza bis: come violare la Costituzione in soli diciotto articoli

Che Matteo Salvini – e la visione politica che lui rappresenta – non sia, diciamo così, molto interessato a rispettare alla lettera i dettami della Costituzione e le regole che tengono in piedi l’assetto democratico di questo paese non lo diciamo noi. Lo esplicita lo stesso (ex?) Ministro dell’Interno nonché (ex?) vicepremier con le sue esternazioni, con le sue comunicazioni social, con la sua visione politica e sociale che esprime quasi ogni cosa faccia.

Il problema, naturalmente, è che a rappresentare un approccio vagamente antidemocratico non è una persona qualunque. È il vicepresidente del Consiglio, appunto, nonché Ministro dell’Interno.

Che poi è la stessa persona che sta chiedendo “pieni poteri” al popolo per governare: ma chi governa, in Italia, lo fa solo con i poteri che gli attribuisce la Costituzione.

Ce n’è un altro, di problema, che forse al momento è quello principale: l’inserimento nell’ordinamento legislativo di provvedimenti che abbiano il sapore dell’incostituzionalità.

Parliamo ovviamente del decreto sicurezza bis, l’ultima fatica – pare – del governo gialloverde prima della caduta: approvato in Senato i primi di agosto, si compone di diciotto articoli. I primi cinque si riferiscono esplicitamente al soccorso in mare, gli altri intervengono sul codice penale rispetto la gestione dell’ordine pubblico, con particolare attenzione alle manifestazioni di protesta e sportive.

Cosa preveda questo decreto ormai è noto: il ministro dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per motivi di sicurezza, quando si pensa che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e sia stato compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

È prevista una sanzione va da 150 mila euro fino a 1 milione per il comandante della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. Sono stanziate 500 mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura. Questo per quel che riguarda il soccorso. Spunta poi una nuova fattispecie delittuosa per sanzionare chi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale” e a stanziare “3.518.433 euro per il 2019 e 24.629.026 euro per il 2020”. Nelle manifestazioni sportive è inoltre previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che siano denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”.

Anche solo a leggerne un riassunto, il dubbio che assale è stato lo stesso per molti: ma questa roba non è anticostituzionale?

Ad esempio, per il costituzionalista Gaetano Azzariti potrebbe esserlo: «A mio parere il decreto da un lato è contraddittorio» ha dichiarato in una intervista al quotidiano La Repubblica. «Dall’altro – ha aggiunto – per alcuni profili, si pone in contrasto con la Costituzione. Gli articoli 1 e 2 sui divieti d’ingresso, sulle multe e sul sequestro delle navi, impongono il rispetto degli obblighi internazionali ma, al tempo stesso, li contraddicono prevedendo limiti o divieti incompatibili con il diritto del mare, nonché con la Costituzione. Non è possibile prevedere sanzioni comminate nei confronti di atti doverosi (il salvataggio di persone in mare, ndr). Spesso si dimentica che gli obblighi di soccorso non trovano radici solo nel diritto internazionale, ma anche in quel fondamentale dovere inderogabile di solidarietà che la Costituzione impone e che le leggi sanzionano con reati tipo l’omissione di soccorso».

Privo di senso appare anche una possibile distinzione tra italiani e migranti: «La Costituzione si riferisce alla persona umana, senza distinzioni di sesso, razza o provenienza geografica», spiega sempre Azzariti su la Repubblica.

Stessa valutazione anche rispetto la stretta sulle manifestazioni: «Le norme attuali sono molto rigorose, per lo più predisposte negli anni Settanta, ai tempi del terrorismo, quindi in una situazione di reale emergenza. Inoltre la Costituzione esprime un forte favore nei confronti della partecipazione politica in piazza che dovrebbe essere particolarmente sentita dai leader che si dichiarano populisti, ma che all’opposto scrivono norme per governare senza il controllo del popolo a cominciare dagli ostacoli posti alle manifestazioni. Interpreto così le pene più gravi per la minaccia e la resistenza al pubblico ufficiale che potrebbero punire pure forme verbali di dissenso e non azioni violente» (sempre tratto dall’intervista su La repubblica, ndr).

Una valutazione netta, ribadita e sostenuta nei giorni successivi all’approvazione del decreto in Senato da parte di altri costituzionalisti, come ad esempio Ugo de Siervo, ex presidente della Corte Costituzionale: “l’assurdità delle sanzioni previste, enormemente larghe, mentre vi sono una serie di accordi internazionali che impongono il salvataggio dei naufraghi” ha affermato de Siervo, aggiungendo un ulteriore spunto di analisi: “il legislatore non ha affatto considerato la diversità dei possibili comportamenti. Si pensi alla diversità tra una nave che si impegni sempre nel salvataggio e altri natanti che episodicamente o casualmente operino per salvare vite umane. Anche entrando in una logica repressiva occorre distinguere situazioni molto diverse tra loro”. Anche per lui, desta preoccupazione anche la parte relativa all’incremento di pena per reati contro i pubblici ufficiali, in riferimento all’“estrema genericità della previsione di sanzionare anche comportamenti molto tenui nei riguardi di forme di resistenza o minaccia a una serie indefinita di pubblici ufficiali: non aver distinto con precisione a chi ci si riferisce porta al paradosso che ogni comportamento anche tenue di resistenza possa riguardare non solo i poliziotti, ma vigili urbani, i più diversi dipendenti pubblici, perfino gli insegnanti. Si tratta davvero di una norma a dir poco generica”.

Sono due voci, illustri certo, che vanno ad aggiungersi alla serie di critiche che si sono levate nei confronti di questo provvedimento, che è stato, per molti inspiegabilmente, firmato dal Presidente della Repubblica. Il Quirinale non ha ritenuto di valutarlo subito come incostituzionale: ha preferito esprimere “perplessità”. In particolare, Mattarella ha posto l’accento sulla mancanza di criterio per quel che riguarda le sanzioni nei confronti delle navi, in quanto non è inserito alcun tipo di distinzione: troppa vaghezza, troppa libertà di interpretazione.

Stessa vaghezza riscontrata negli articoli che parlano di oltraggio a pubblico ufficiale: nessuna specifica anche in questo caso, con il concreto rischio di veder comminata una pena a chi offenda, per esempio, un direttore di ufficio postale.

Un atteggiamento forse troppo accondiscendente, da parte del capo dello Stato.

Anche perchè non c’è solo la Costituzione, a “mettersi di traverso” a questo decreto. Ci sono anche una decina di accordi e trattati internazionali, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), la Convenzione europea sui diritti dell’uomo (1950), la Convenzione sullo Statuto dei rifugiati o Convenzione di Ginevra (1951), la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979), la Convenzione Onu sul diritto del mare (1982), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000).

E, naturalmente, come detto, la nostra Costituzione: in modo abbastanza evidente per quel che riguarda l’articolo 10 (“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”), probabilmente anche rispetto all’articolo 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”).

Fonte

05/10/2018

Il decreto insicurezza, contro migranti e attivisti

Il “decreto sicurezza” è stato firmato da Sergio Mattarella, a conferma che il “custode della Costituzione” non custodisce più granché. Il testo finale presenta così tanti profili di incostituzionalità che il presidente si è sentito obbligato ad accompagnare la firma con una letterina indirizzata all’altro fantasma istituzionale di questa fase: Giuseppe Conte, figurativamente presidente del consiglio.

In quelle poche righe è contenuta una raccomandazione che appare formalmente priva di senso: “Avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.

Delle due, l’una: o il decreto non rispetta quegli “obblighi costituzionali” – e allora il presidente della Repubblica avrebbe dovuto rimandare indietro il testo perché venisse emendato – oppure, a suo giudizio, è pienamente costituzionale e dunque questa precisazione è inutile.

La cultura gesuitico-democristiana è però zeppa di formule contorte per affermare una cosa negandola: dunque, possiamo concludere che quel decreto non rispetta la Costituzione, ma il presidente non se l’è sentita di aprire e affrontare uno scontro istituzionale con il governo.

Nelle stesse ore, però, aveva incontrato “con grande riserbo” Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, sceso da Francoforte per illustrare le preoccupazioni della Troika sulla tenuta dei conti italiani nel caso di varo della legge di stabilità nella forma attualmente in discussione. Casualmente, al termine di quel colloquio, il governo ha rivisto le stime del deficit atteso nei prossimi tre anni: dal 2,4% stabile (dal 2019 al 2021), a un decalage progressivo (dal 2,4 all’1,8%). Qualcosa insomma di più “rassicurante” per i mercati e i loro terminali sovra-istituzionali.

Se dobbiamo seguire invece la logica delle dichiarazioni, ne consegue che il governo grillin-leghista è molto “sensibile” alle pressioni di Bruxelles, e assolutamente sordo ai richiami costituzionali. E che il Colle, sapendolo bene, ha deciso di essere più “persuasivo” in materia economica e più “flessibile” sui temi dell’ordine pubblico, anche se in palese contrasto con la Carta. C’è coerenza, in fondo: l’Unione Europea si preoccupa di garantire la libertà di business, e se ne fotte altamente di quella delle persone.

Ricordiamo infatti che il “decreto sicurezza” presentato da Salvini replica un’operazione già fatta dal predecessore Marco Minniti (in teoria un “democratico doc”): unire i provvedimenti contro gli immigrati con quelli contro la normale conflittualità sociale. In questo modo si cavalca la “popolarità” del pugno duro contro “i negri”, facendo passare norme che puntano a inchiodare in primo luogo gli attivisti di qualsiasi colore o cittadinanza.

Il contenuto del decreto non lascia del resto spazio a interpretazioni minimizzanti.

Sugli immigrati cala una mannaia giuridica apertamente in violazione della legislazione internazionale e dunque anche della Costituzione. Vengono infatti abrogati i permessi di soggiorno per motivi umanitari, che vengono sostituiti da più vaghi (e facilmente revocabili) “permessi speciali temporanei”. Viene raddoppiata la durata della permanenza (da 90 a 180 giorni) nei Centri per i rimpatri, in pratica delle prigioni di transito; viene prevista la possibilità di trattenere gli stranieri da espellere anche in strutture della polizia (commissariati, ecc) se non ci dovesse essere abbastanza posto nei Cpr. E la cronaca degli ultimi anni ha spiegato a tutti che certi luoghi sono altamente pericolosi anche per i cittadini italiani di pelle bianca (da Stefano Cucchi a Serena Mollicone, passando per altre decine di casi), figuriamoci dunque per stranieri in attesa di espulsione...

Anche i giuristi del Comitato difesa della Costituzione sottolineano questo punto: «In questo contesto è inaccettabile la possibilità di trattenere le persone da rimpatriare in strutture idonee e nella disponibilità dell’autorità di pubblica sicurezza. In questo modo viene creato un circuito carcerario (le prigioni del Ministero dell’Interno) al di fuori dell’ordinamento nel quale non sarà possibile monitorare il rispetto dei diritti umani fondamentali».

In pratica, la protezione internazionale resta in vigore soltanto per i “minori non accompagnati”, che potranno perciò accedere ai progetti di integrazione ed inclusione sociale previsti dal sistema Sprar.

I “richiedenti asilo” verranno invece detenuti nei centri ad essi dedicati (i Cara). L’articolo 13 del dl prevede inoltre che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza. Ne conseguirà, naturalmente, un aumento dei migranti che “bighellonano per le strade”, quindi un aumento dell’“insicurezza percepita” e dunque una risposta poliziesca ancora più dura e “legittimata” dalla “paura” creata ad arte.

Particolarmente grave è la violazione della Carta prevista per accelerare le espulsioni: la sospensione della procedura d’asilo ed il rimpatrio del richiedente asilo scatta infatti dopo una condanna in primo grado, ma è – secondo i costituzionalisti – «palesemente contraria alla presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) ed al principio che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.)».

Ma è sul piano interno – per gli “itagliani” – che il decreto riserva le peggiori sorprese. A cominciare da un uso del “daspo” come mezzo ordinario di repressione della protesta politica o sociale. Nella stessa direzione anche l’autorizzazione ad acquistare Taser per armare i vigili urbani in tutti i comuni con più di 100.000 abitanti.

Non manca neanche un illuminante punto di contatto tra lavoratori autoctoni e immigrati (a riprova del fatto che siamo tutti parte dello stesso “blocco sociale”), che è stato notato persino da un giornale “grillino” come Il Fatto: “Il picchettaggio stradale diventerà un crimine, punibile con la reclusione da 1 a 6 anni. Non solo: in caso di condanna di un cittadino extracomunitario, costui potrà essere anche espulso dal Paese. È quanto prevede l’articolo 25 del decreto Salvini, appena varato dal governo”. Una norma che sembra scritta dalle imprese della logistica, visto che in questo settore gli operai extracomunitari sono oltre il 16%.

Ma non solo per loro, visto che il reato di blocco stradale (articolo 25), esteso contro chiunque “ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata”, con automatico innalzamento delle pene verso chi entra «arbitrariamente in terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto».

Garantire il profitto, anche di personaggi strani, è invece la preoccupazione fissa anche di questo governo. Va certamente in questa direzione la decisione di mettere in vendita i patrimoni sequestrati alle mafie... a chiunque. L’articolo 38, infatti, prevede l’“ampliamento della platea dei possibili acquirenti, ora circoscritti a determinati enti pubblici, associazioni di categoria e fondazioni bancarie”. Viene invece prevista la possibilità di aggiudicazione, semplicemente, al miglior offerente: la mafia e i palazzinari non mancheranno di ringraziare...

E’ veramente un “governo del cambiamento”...

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03/10/2018

Decreto Sicurezza: testo modificato prima del passaggio al Quirinale. Il Ministero dell’Interno nega

E’ passata poco più di una settimana dall’approvazione del Decreto Sicurezza, varato da Consiglio dei Ministri non senza polemiche e sopratutto dubbi di incostituzionalità. Questi ultimi, probabilmente, sono alla base della decisione di cambiare in modo forte un articolo in particolare, quello relativo alla sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in caso di condanna del richiedente asilo.

Troppo forte il timore che il Presidente della Repubblica rimandi indietro la proposta, trovandola magari incostituzionale: per un governo che fa della sicurezza e della lotta all’immigrazione due elementi centrali, potrebbe essere un problema.

La modifica riguarda in particolare l’articolo 10, che nella “prima stesura” prevedeva un intervento sospensivo della Commissione Territoriale “quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati. In tal caso, il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale”.

Nel testo “corretto”, invece, in caso di condanna anche non definitiva del richiedente o in caso di procedimento penale, “il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione”.

E’ evidente l’attenuazione inserita: sparisce l’automaticità dell’espulsione, e viene contestualmente inserita una garanzia in più (o qualcosa che assomiglia in qualche modo ad una garanzia, ndr).

Nonostante l’evidenza del cambiamento inserito, il Ministero dell’Interno nega che sia stato modificato il testo, affermando che il decreto attualmente in circolazione è quello approvato in CdM. Eppure il cambiamento c’è, ed è pure evidente: ma comprendiamo come non sia mediaticamente conveniente per la maggioranza di governo, in particolare nella sua componente salviniana, ammettere passi indietro in tema di immigrazione.

Ma le bugie hanno le gambe corte, anche perchè il motivo di non essere sinceri è tanto chiaro quanto lo è l’oggetto della bugia: troppo alte le possibilità che il Quirinale, dove è arrivata la proposta, individuasse sopratutto in quell’articolo profili di incostituzionalità.

Vedremo, e sarà evidente in pochi giorni, se sarà bastato cambiare un articolo per rendere costituzionalmente accettabile il Decreto Sicurezza.

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27/09/2018

Il Decreto Salvini é una legge razziale, ma la strada era già stata spianata

Il Decreto Salvini su “sicurezza e immigrazione”, approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri, prevede la “revoca della cittadinanza agli immigrati condannati definitivamente per reati di terrorismo”, la “revoca dello status di rifugiato per alcuni reati dopo la sentenza di primo grado” e la “riforma della politica migratoria con una stretta sulla concessione dei permessi di soggiorno”. Si tratta, indubbiamente, di una legge con una chiara impronta razziale che viola la Costituzione in più di un punto. E che questa norma contenga misure che presentano diversi profili di incostituzionalità se n’è già accorto più di qualcuno. Il più importante, secondo Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale, è quello che riguarda l’introduzione della revoca della cittadinanza agli immigrati anche quando si sia in presenza di una condanna definitiva.

Secondo il Presidente Emerito il “decreto sulla sicurezza e sui migranti”, approvato ieri al Consiglio dei ministri su iniziativa del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha unificato il tema della “sicurezza” con quello dell’“immigrazione”, e “l’averli messi insieme rischia di risolversi in una specie etichetta preliminare nei confronti del migrante come di persona potenzialmente incline al crimine ed ad attentare alla sicurezza, il che vuol dire trattarlo come un diverso in modo non conforme a quanto prevede la Costituzione. Non si possono dare etichette preliminari ad una categoria di persone per il fatto che si tratta di migranti assimilandoli a tematiche completamente diverse quali sono quelle della ‘sicurezza’ che riguardano la criminalità anche da parte di italiani in tema di disciplina degli stadi, in tema di “Daspo” nella corruzione e per tutte quelle tematiche che non hanno nulla a che vedere con il tema dei migranti. A mio avviso si rischia solo, da un lato, di fare confusione e, dall’altro, soprattutto, di dare al migrante una stigmata, un’impronta di deviato, di socialmente pericoloso, che lo condanna all’emarginazione. Questo in termini generali. L’idea di una revoca della cittadinanza ai soli migranti sia pure in presenza di una condanna e non come discorso generale è una misura la cui costituzionalità è molto dubbia. La cittadinanza non può essere usata come una sanzione accessoria o come un premio (sei stato bravo, ti do la cittadinanza, sei stato cattivo ti revoco la cittadinanza) perché la cittadinanza è un inserimento nella comunità che permane tanto è vero secondo la Costituzione nessuno può essere privato per motivi politici della cittadinanza, del nome e della capacità giuridica. Ciò ricordando certe tristi esperienze di cui quest’anno ricordiamo gli ottant’anni.” [1]

Ma chi aveva già inserito, nero su bianco, il pericoloso binomio “migranti-sicurezza” in una legge dello Stato? Fu il governo Gentiloni con il Decreto Legge che porta la firma dell’ex ministro degli interni, Marco Minniti (PD), e quella del precedente ministro della giustizia, Andrea Orlando (PD). Si tratta del tristemente noto Decreto Legge “Minniti-Orlando” recante “Disposizioni di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale” [2]

E’ stata quella norma, infatti, che, violando la Costituzione, ha introdotto una giustizia sommaria e senza appello per i richiedenti asilo. “Una legge che ha solo cambiato nome ai CIE della Legge Bossi-Fini in CPR, ovvero, Centri Permanenti per il Rimpatrio che di rimpatri, però, ne hanno fatti solo poche decine. In realtà, orridi lager in cui vengono trattenute, per un tempo illimitato, decine di migliaia di persone in condizioni disumane e che servono soltanto a dare una simbolica soddisfazione a quella lucida follia che mette insieme ‘sicurezza interna’ e ‘immigrazione’. Luoghi oscuri in cui vengono recluse persone che non hanno mai commesso un reato ma ritenute illegali solo perché esistono, perché suppostamente ‘clandestine’. Una legge razziale.” [3]

Quella norma ha spianato la strada all’attuale deriva apertamente razzista di Salvini e del governo gialloverde mediante l’introduzione di un regime giuridico e processuale di tipo differenziale per i soli richiedenti asilo negando a questi ultimi il diritto di ricorrere al Secondo Grado di giudizio e prevedendo la trattazione dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione attraverso un rito camerale assolutamente sommario e del tutto privo di garanzie consistente in un mero collegamento audiovisivo tra i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR, ex CIE) e l’aula dell’udienza. Insomma, una legge speciale di carattere razziale come avevo segnalato in un intervento su Contropiano il 17 maggio 2017[4].

Insomma, non vorrei essere ripetitivo, ma se il Decreto Salvini arreca indubbiamente un vulnus grave al dettato costituzionale ed ai diritti umani tout court con l’introduzione di norme evidentemente discriminanti nei confronti dei migranti, di certo, la strada gli era stata ampiamente spianata dal governo precedente con quel Decreto che il 12 aprile del 2017 la Camera dei Deputati approvò con 240 voti a favore, 176 voti contrari e 12 astenuti. Un Decreto blindato su cui il governo di Paolo Gentiloni pose, addirittura, la mozione di fiducia. Se, come mestamente ci ricordava il Presidente emerito Flick nel corso della sua intervista, il Decreto Salvini ci riporta alla mente quelle leggi infami che segnarono la nascita del razzismo di Stato, nondimeno dovremmo aver presente che l’attuale deriva securitaria e razzista non è certo iniziata con Salvini. Certo, il decreto mette nero su bianco qualcosa che prima dovevamo quasi leggere tra le righe. Qualcosa che non avremmo mai immaginato potesse ritornare.

Note
[1] “I profili di incostituzionalità del Decreto Salvini” Intervista a Giovanni Maria Flick, di Radio Radicale del 26.09.2018
[2] Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 40 del 17 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46
[3] I mandanti morali, i razzisti, i fascisti e gli utili idioti di Sergio Scorza su Contropiano del 06/02/2018 http://contropiano.org/interventi/2018/02/06/mandanti-morali-razzisti-fascisti-gli-utili-idioti-0100473
[4] Decreto Minniti. Il comune senso del razzismo e dell’apartheid all’italiana di Sergio Scorza su Contropiano del 17/05/2018 http://contropiano.org/interventi/2017/05/17/decreto-minniti-comune-senso-del-razzismo-dellapartheid-allitaliana-091941

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Il Jobs Act faceva schifo, ma era anche (un po’) incostituzionale

Sono soddisfazioni postume, diciamolo, ma fanno sempre piacere...

La norma sul “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” – il cosiddetto “capolavoro teorico” di Pietro Ichino, tradotto in legge da Matteo Renzi e dal Pd – è costituzionalmente illegittima nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale.

La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni in materia contenute nell’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015, che non sono state modificate neanche dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” (un altro “capolavoro teorico” del ministro Luigi Di Maio, che non ha né aggiunto né tolto nulla di sostenziale al Jobs Act).

In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Il Jobs act di Renzi prevedeva un indennità di licenziamento compresa tra 4 e 24 mensilità, stabilendo che dovessero essere erogate al momento del licenziamento due mensilità per ogni anno di servizio prestato. Il “decreto dignità” ha modificato semplicemente il numero – da un minimo di sei a un massimo di 36 mensilità – ma senza modificare il meccanismo.

Tutte il resto di quella normativa “democratica” e ora grillin-leghista è invece costituzionalmente ammissibile, pur essendo una oscenità politica.

Non c’è comunque da gioire più di tanto, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Consulta, perché – per assurdo – non è detto che un criterio “coerente con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza” non possa essere anche peggiore.

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