Francesco Romeo, avvocato di Mario Moretti, analizza il verdetto della corte di assise di Alessandria sulla sparatoria del 5 giugno 1975. La sentenza prende le distanze dalla stagione dei maxi processi antiterrorismo nei quali lo strumento del concorso veniva utilizzato come una clava per condannare tutti per tutto.
Stavolta la sentenza ha tenuto conto delle conoscenze storiche intervenute nel frattempo, avvicinandosi ad una rappresentazione più realistica delle responsabilità personali e della struttura organizzativa delle Brigate rosse
di Paolo Morando, Il T quotidiano autonomo del Trentino Alto Adige, 9 luglio 2026
A leggere gli articoli della grande stampa, come al solito sembra che abbiano vinto tutti. Eppure l’altro ieri, dopo quasi un anno e mezzo di dibattimento, la Corte d’assise di Alessandria ha del tutto respinto le richieste dell’accusa: niente ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, come chiedeva l’accusa, e reato prescritto. E sei anni per Lauro Azzolini a fronte dei ventuno invocati dalla Procura, per giunta “assorbiti” dal meccanismo della continuazione. Richieste a cui si erano allineate anche le parti civili.
A 51 anni dai fatti della Cascina Spiotta, insomma, e in attesa delle motivazioni (tra novanta giorni), il passato si conferma duro a passare.
Francesco Romeo è l’avvocato difensore di Moretti. E nel corso del processo aveva chiesto alla Corte, invano, di fare luce sulla morte (anzi: l’uccisione) di Margherita Cagol.
Avvocato Romeo, la prima domanda: perché secondo lei c’erano gli elementi per una assoluzione piena del suo assistito?
«Sulla base di alcuni dati oggettivi emersi nel processo, benché pare non accolti dalla Corte: da un lato, l’autonomia politica, operativa e logistica delle colonne brigatiste. Nonostante le sentenze, figlie di una precedente stagione, dicano che l’organizzazione era verticistica, ci sono plurime dichiarazioni di dissociati ed ex dirigenti come Franceschini, Curcio e Moretti, e anche di pentiti come Peci, dal 1978 fino ai loro libri degli anni Novanta, che continuano a ripetere come in quella fase storica del 1975 le colonne avevano questa autonomia.
È un dato che però all’epoca non passava nei tribunali, perché c’era evidentemente l’esigenza di usare il concorso di più persone in maniera spropositata, per condannare tutti per tutto».
Si può dire che questo processo della Spiotta, almeno nell’impostazione della Procura, sia figlio di quel tipo di ragionamento?
«Certo. E nonostante le declamazioni della pubblica accusa, secondo cui la stagione del teorema Calogero è tramontata. A parte questa dichiarazione di principio, nei fatti è stata posta la stessa logica di quegli anni: tutti sono colpevoli di tutto».
Nell’impostazione accusatoria, si è insistito molto sul documento relativo alla fuga sparando in caso di accerchiamento. Che però non è stato riconosciuto dai giudici come direttiva, visto che è stato applicato il concorso anomalo.
«Sono convinto che sia andata così, ma lo vedremo nelle motivazioni. Sta di fatto che sia l’accusa pubblica sia l’accusa privata hanno deliberatamente voluto presentare un articolo contenuto in un giornale di propaganda, successivo ai fatti, come un documento politico.
Era un articolo di commento sulla battaglia di Arzello, ma secondo la loro impostazione era invece un ordine di organizzazione. E tuttavia, in tutti i precedenti documenti politici interni delle Brigate Rosse, non c’è traccia di tale direttiva. E questo è un dato insuperabile».
L’inchiesta nasceva per individuare il brigatista che fuggì dalla Spiotta. Poi si è allargata a una dimensione più ampia, coinvolgendo Curcio e Moretti che alla Spiotta quel giorno non c’erano.
«Assolutamente sì, seguendo la linea di sempre: tutti sono responsabili di tutto. E quindi tutti devono essere condannati per tutto».
Perché ancora oggi la si ripropone? C’è chi ha parlato di volontà di vendetta da parte dello Stato nei confronti di ex rivoluzionari ormai ottuagenari.
«In realtà questo è il primo processo in assoluto, per questo tipo di reati, in cui lo Stato non si è costituito parte civile. Non lo ha fatto nessuna sua articolazione. E questo è un dato inedito».
È avvenuto più che per cattiva coscienza dello Stato, ergo dell’Arma dei carabinieri, oppure per un cambio più generale di impostazione?
«Se c’è un cambio di impostazione, non è mai emerso. Il dato di fatto che noi abbiamo, oggettivo, e che si è manifestato anche in sede processuale con il tentativo di nasconderlo, è proprio la cattiva coscienza. E a mio modo di vedere riguarda appunto l’omicidio di Margherita Cagol, che non può essere definito in alcun altro modo.»
Le motivazioni potrebbero contenere un rimando atti alla Procura sul punto?
«Il processo per l’omicidio di Margherita Cagol non si potrà mai celebrare perché il suo assassino, l’appuntato Pietro Barberis, è morto da tempo. Nell’immediatezza dei fatti, nei suoi confronti un procedimento fu aperto, ma venne chiuso con una archiviazione per uso legittimo delle armi.
Il problema è che l’uso legittimo poteva rimandare alla reazione al conflitto a fuoco, ma le evidenze dell’autopsia dicono che Cagol stava con le braccia alzate e ha subìto un colpo sotto l’ascella, che è fuoriuscito dall’altra ascella, portandola alla morte. Diversamente, avrebbe avuto ferite sulle braccia all’altezza dell’ascella, su un braccio o sull’altro. Ferite che però mancano.
Quindi non c’è altro modo per interpretare quel colpo. Per eliminare ogni dubbio, e individuare anche l’esatta dinamica del conflitto a fuoco che ha portato al ferimento mortale di D’Alfonso, avevo chiesto alla Corte una perizia volta a ricostruire la dinamica di tutto quel conflitto a fuoco».
Ma c’è stata l’opposizione sia dell’accusa pubblica sia di quella privata.
«Sì. E la Corte ha deciso di non procedere a questo accertamento, sostenendo che non c’erano più i reperti: armi, proiettili, bossoli. Ma io non avevo chiesto di esaminarli, bensì di ricostruire la dinamica della sparatoria.
Io non penso che in sentenza si possa bypassare questo tema, perché qui abbiamo due vittime: una ferita mortalmente, l’altra uccisa, nella stesso identico contesto spazio-temporale, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra.
È del tutto anomalo che si dica di voler cercare la verità e la si ricerchi soltanto in parte, soprattutto quando poi nelle conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa si dice che non sappiamo che cosa è successo, non sappiamo chi ha sparato il colpo che ha ucciso D’Alfonso, eccetera. Allora, dico io, forse quell’accertamento che chiedevo era necessario».
Perché la Corte non lo ha disposto? Per non allungare ancora i tempi del processo, che già arrivava con mezzo secolo di ritardo?
«Non ci sono più né armi né proiettili, è stato detto: e io a quella decisione testuale mi devo attenere. Comunque, qualcosa in sentenza dovranno pur dire. E forse allora capiremo meglio».
Crede che la Procura ricorrerà in appello?
«Può farlo. E possono farlo pure le parti civili. Ma anche noi. Valuteremo in base alle motivazioni della sentenza».
Come valuta il comportamento in questi mesi della stampa “mainstream”, che ha seguito il dibattimento sposando la linea di accusa e parti civili?
«Il processo non è stato al centro dell’attenzione mediatica come forse avrebbe meritato. Dopo di che, per alcune testate penso che ci sia stato un problema di complottismo. E di inadeguatezza per alcuni singoli cronisti».
Il processo Spiotta ha riaperto il tema dell’ipoteca giudiziaria sulla storia: l’impossibilità cioè di ragionare su quella stagione fino a quando vi saranno possibili conseguenze penali.
«Questa decisione, che ha rifiutato il paradigma del “tutti colpevoli per tutto”, potrebbe essere uno spunto per rimettere mano alla discussione pubblica su quella stagione. Potrebbe essere un’occasione, un innesco. Vedremo se accadrà.
Tra l’altro, la sentenza ha una sua ulteriore particolarità: è stata respinta l’impostazione proposta nelle controrepliche dai difensori delle parti civili di una equiparazione tra Mafia e Brigate Rosse in termini di organizzazione associativa: come la “cupola” risponde degli omicidi dei mandamenti, lo stesso per le Br.
Io ho contrastato questa loro valutazione, che già era stata accennata in sede di arringa. Nelle repliche hanno calcato ancor più la mano».
La pubblica accusa ha seguito la propria linea unidirezionale, senza valorizzare gli elementi a discarico delle parti. I giudici, popolari e togati, non le hanno però dato ragione.
«Diciamo così: la Corte ha interpretato impeccabilmente il ruolo di giudice terzo tra le parti».
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Presentazione
Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
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11/07/2026
Processo Spiotta, la prima sentenza che rompe con la logica dell’emergenza
27/01/2024
“Esistono prove sufficienti per indagare il genocidio” ma la Corte di Giustizia non ordina il cessate in fuoco
La Corte internazionale di giustizia ha emesso la sua sentenza iniziale riguardo alla causa presentata contro Israele dal Sudafrica, dichiarando che “esistono prove sufficienti per valutare l’accusa di genocidio”. La sentenza obbliga legalmente Israele a prendere tutte le misure necessarie per prevenire atti di genocidio e a consegnare eventuali prove delle stesse azioni genocidiarie. La sentenza è stata votata da 15 giudici su 17.
Questa prima decisione ha un’importante eco internazionale e potrebbe rappresentare un primo passo verso la condanna di Israele per genocidio. La giudice Joan E. Donoghue ha infatti affermato che la Corte ha giurisdizione per pronunciarsi sulle misure di emergenza del caso e che le operazioni militari di Israele hanno provocato un numero enorme di morti, feriti, una massiva distruzione e lo sfollamento della popolazione. L’ordine è che Israele prevenga l’uccisione o il ferimento dei palestinesi di Gaza, e le condizioni calcolate per distruggere in tutto o in parte la popolazione della Striscia.
Le dichiarazioni dei rappresentanti politici israeliani sono state riportate, dalla giudice che ha presieduto la seduta, come esempi di linguaggio disumanizzante e come prova dell’intenzione di commettere una punizione collettiva.
Il Ministro degli Esteri del Sudafrica, Naledi Pandorthe, ha commentato la decisione, dichiarando che la Corte ha emesso un ordine importante per salvare delle vite a Gaza ma che avrebbe voluto che la sentenza avesse contenuto il “cessate il fuoco”.
Il Ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è stato il primo membro del governo israeliano a commentare l’ordine, definendo “antisemita” la Corte internazionale di Giustizia: “La decisione della corte antisemita dell’Aia dimostra ciò che era già noto: questa corte non cerca giustizia, ma piuttosto la persecuzione degli ebrei“. Ha continuato dichiarando che “Le decisioni che mettono in pericolo la continua esistenza dello Stato di Israele non devono essere ascoltate. Dobbiamo continuare a sconfiggere il nemico fino alla vittoria completa”. Ben Gvir ha anche accusato il Tribunale internazionale dell’Aia di essere rimasto “in silenzio durante l’Olocausto”. In realtà, la corte è stata fondata il 26 giugno 1945.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che “l’affermazione stessa che Israele stia commettendo un genocidio contro i palestinesi non è solo falsa, è oltraggiosa e la volontà della corte di discuterne è una vergogna che non verrà cancellata per generazioni”.
Anche Hamas ha commentato la sentenza in un comunicato: “è un importante sviluppo che contribuisce a isolare Israele e a smascherare i suoi crimini a Gaza”.
Israele ha provato con tutte le sue forze ad evitare la pronuncia, movimentando i propri diplomatici, facendo pressioni sui governi e rilasciando dichiarazioni infuocate contro i rappresentanti del Sudafrica. Appena ieri, prima che la Corte si riunisse, il governo Netanyahu ha detto, per bocca del suo portavoce Eylon Levi “ci aspettiamo che la Corte respinga le false accuse”. Molti altri Stati hanno però sostenuto la denuncia del Sudafrica, soprattutto quelli arabi.
Ora Israele sa di essere seriamente sotto inchiesta per il crimine di genocidio. I rappresentanti governativi sono stati avvisati, in qualche modo, che le dichiarazioni pubbliche potranno essere utilizzate contro loro stessi, come prova di incitamento al genocidio. Questo vale anche per i vertici militari, ai quali potrebbe essere ordinato di cambiare registro linguistico. Ma è improbabile che ciò avvenga con alcuni rappresentanti del governo, come il ministro israeliano Amichai Eliyanu, che un giorno prima della sentenza dell’Aia ha confermato il suo invito a sganciare una bomba nucleare su Gaza.
Il Sudafrica ha denunciato il 29 dicembre Israele alla Corte Internazionale di Giustizia. L’accusa, mossa all’interno di un documento di 84 pagine, è di compiere deliberatamente un genocidio, tentando ripetutamente di distruggere i palestinesi in quanto gruppo. Tali intenzioni, secondo i rappresentanti sudafricani, sono state più volte chiaramente espresse dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della difesa Yoav Galant.
Oltre ai bombardamenti e alle uccisioni mirate, la documentazione fa riferimento alla scelta deliberata, da parte del governo israeliano, di infliggere condizioni di vita intese a distruggere una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese.
La Corte internazionale di giustizia è l’organo giurisdizionale principale delle Nazioni Unite. Il suo scopo è quello di definire in base al diritto internazionale controversie giuridiche presentate dagli Stati e di dare pareri su questioni sottoposte da organismi delle Nazioni Unite e da agenzie indipendenti.
Al momento della denuncia Israele ha commentato, attraverso il portavoce del Ministero degli affari esteri Lior Haiat, che la richiesta del Sudafrica “costituisce un uso spregevole della Corte” e che il governo sudafricano starebbe “cooperando con un’organizzazione terroristica che chiede la distruzione dello Stato di Israele”, aggiungendo poi che Hamas è “responsabile della sofferenza dei palestinesi nella Striscia di Gaza, perché li usa come scudi umani e ruba loro aiuti umanitari”.
Lior Haiat ha dichiarato inoltre che “Israele è impegnato nel diritto internazionale e agisce in conformità con esso e dirige i suoi sforzi militari solo contro l’organizzazione terroristica di Hamas e le altre organizzazioni terroristiche che cooperano con Hamas. Israele ha chiarito che i residenti della Striscia di Gaza non sono il nemico e sta facendo ogni sforzo per limitare i danni ai non coinvolti e per consentire agli aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza”.
Nel documento presentato alla Corte Internazionale di Giustizia, si legge, tra le altre cose:
Fonte
Questa prima decisione ha un’importante eco internazionale e potrebbe rappresentare un primo passo verso la condanna di Israele per genocidio. La giudice Joan E. Donoghue ha infatti affermato che la Corte ha giurisdizione per pronunciarsi sulle misure di emergenza del caso e che le operazioni militari di Israele hanno provocato un numero enorme di morti, feriti, una massiva distruzione e lo sfollamento della popolazione. L’ordine è che Israele prevenga l’uccisione o il ferimento dei palestinesi di Gaza, e le condizioni calcolate per distruggere in tutto o in parte la popolazione della Striscia.
Le dichiarazioni dei rappresentanti politici israeliani sono state riportate, dalla giudice che ha presieduto la seduta, come esempi di linguaggio disumanizzante e come prova dell’intenzione di commettere una punizione collettiva.
Il Ministro degli Esteri del Sudafrica, Naledi Pandorthe, ha commentato la decisione, dichiarando che la Corte ha emesso un ordine importante per salvare delle vite a Gaza ma che avrebbe voluto che la sentenza avesse contenuto il “cessate il fuoco”.
Il Ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è stato il primo membro del governo israeliano a commentare l’ordine, definendo “antisemita” la Corte internazionale di Giustizia: “La decisione della corte antisemita dell’Aia dimostra ciò che era già noto: questa corte non cerca giustizia, ma piuttosto la persecuzione degli ebrei“. Ha continuato dichiarando che “Le decisioni che mettono in pericolo la continua esistenza dello Stato di Israele non devono essere ascoltate. Dobbiamo continuare a sconfiggere il nemico fino alla vittoria completa”. Ben Gvir ha anche accusato il Tribunale internazionale dell’Aia di essere rimasto “in silenzio durante l’Olocausto”. In realtà, la corte è stata fondata il 26 giugno 1945.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che “l’affermazione stessa che Israele stia commettendo un genocidio contro i palestinesi non è solo falsa, è oltraggiosa e la volontà della corte di discuterne è una vergogna che non verrà cancellata per generazioni”.
Anche Hamas ha commentato la sentenza in un comunicato: “è un importante sviluppo che contribuisce a isolare Israele e a smascherare i suoi crimini a Gaza”.
Israele ha provato con tutte le sue forze ad evitare la pronuncia, movimentando i propri diplomatici, facendo pressioni sui governi e rilasciando dichiarazioni infuocate contro i rappresentanti del Sudafrica. Appena ieri, prima che la Corte si riunisse, il governo Netanyahu ha detto, per bocca del suo portavoce Eylon Levi “ci aspettiamo che la Corte respinga le false accuse”. Molti altri Stati hanno però sostenuto la denuncia del Sudafrica, soprattutto quelli arabi.
Ora Israele sa di essere seriamente sotto inchiesta per il crimine di genocidio. I rappresentanti governativi sono stati avvisati, in qualche modo, che le dichiarazioni pubbliche potranno essere utilizzate contro loro stessi, come prova di incitamento al genocidio. Questo vale anche per i vertici militari, ai quali potrebbe essere ordinato di cambiare registro linguistico. Ma è improbabile che ciò avvenga con alcuni rappresentanti del governo, come il ministro israeliano Amichai Eliyanu, che un giorno prima della sentenza dell’Aia ha confermato il suo invito a sganciare una bomba nucleare su Gaza.
Il Sudafrica ha denunciato il 29 dicembre Israele alla Corte Internazionale di Giustizia. L’accusa, mossa all’interno di un documento di 84 pagine, è di compiere deliberatamente un genocidio, tentando ripetutamente di distruggere i palestinesi in quanto gruppo. Tali intenzioni, secondo i rappresentanti sudafricani, sono state più volte chiaramente espresse dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della difesa Yoav Galant.
Oltre ai bombardamenti e alle uccisioni mirate, la documentazione fa riferimento alla scelta deliberata, da parte del governo israeliano, di infliggere condizioni di vita intese a distruggere una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese.
La Corte internazionale di giustizia è l’organo giurisdizionale principale delle Nazioni Unite. Il suo scopo è quello di definire in base al diritto internazionale controversie giuridiche presentate dagli Stati e di dare pareri su questioni sottoposte da organismi delle Nazioni Unite e da agenzie indipendenti.
Al momento della denuncia Israele ha commentato, attraverso il portavoce del Ministero degli affari esteri Lior Haiat, che la richiesta del Sudafrica “costituisce un uso spregevole della Corte” e che il governo sudafricano starebbe “cooperando con un’organizzazione terroristica che chiede la distruzione dello Stato di Israele”, aggiungendo poi che Hamas è “responsabile della sofferenza dei palestinesi nella Striscia di Gaza, perché li usa come scudi umani e ruba loro aiuti umanitari”.
Lior Haiat ha dichiarato inoltre che “Israele è impegnato nel diritto internazionale e agisce in conformità con esso e dirige i suoi sforzi militari solo contro l’organizzazione terroristica di Hamas e le altre organizzazioni terroristiche che cooperano con Hamas. Israele ha chiarito che i residenti della Striscia di Gaza non sono il nemico e sta facendo ogni sforzo per limitare i danni ai non coinvolti e per consentire agli aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza”.
Nel documento presentato alla Corte Internazionale di Giustizia, si legge, tra le altre cose:
“I fatti invocati dal Sudafrica nel presente ricorso e che dovranno essere ulteriormente sviluppati nel presente procedimento dimostrano che, in un contesto di apartheid, espulsione, pulizia etnica, annessione, occupazione, discriminazione e continua negazione del diritto del popolo palestinese alla autodeterminazione – Israele, in particolare dal 7 ottobre 2023, non è riuscito a prevenire il genocidio e non è riuscito a perseguire l’incitamento diretto e pubblico al genocidio. Ancora più grave, Israele si è impegnato, si sta impegnando e rischia di impegnarsi ulteriormente in atti di genocidio contro il popolo palestinese a Gaza. Tali atti includono l’uccisione, il causare gravi danni mentali e fisici e l’infliggere deliberatamente condizioni di vita intese a provocare la distruzione fisica come gruppo.All’inizio di novembre il Sudafrica aveva ritirato i propri diplomatici in Israele e l’Assemblea Nazionale sudafricana ha votato la sospensione di tutte le relazioni diplomatiche con Tel Aviv.
Le ripetute dichiarazioni dei rappresentanti dello Stato israeliano, anche ai massimi livelli, del presidente, del primo ministro e del ministro della Difesa israeliani esprimono intenzioni genocide. Tale intenzione deve essere correttamente dedotta anche dalla natura e dalla condotta dell’operazione militare israeliana a Gaza, tenuto conto, tra l’altro, dell’incapacità di Israele di fornire o garantire cibo, acqua, medicine, carburante, riparo e altra assistenza umanitaria essenziale per l’assediato popolo palestinese, spinto sull’orlo della carestia.
Ciò emerge chiaramente anche dalla natura e dalla portata degli attacchi militari israeliani contro Gaza, che hanno comportato il bombardamento prolungato per più di 11 settimane di uno dei luoghi più densamente popolati del mondo, costringendo all’evacuazione di 1,9 milioni di persone, l’85% della popolazione di Gaza dalle loro case e spingendoli in aree sempre più piccole, senza un riparo adeguato, in cui continuano ad essere attaccati, uccisi e feriti.
Israele al momento ha ucciso oltre 21.110 palestinesi, tra cui oltre 7.729 bambini – con oltre 7.780 altri dispersi, presumibilmente morti sotto le macerie – e ha ferito oltre 55.243 altri palestinesi, causando loro gravi danni fisici e mentali. Israele ha inoltre devastato vaste aree di Gaza, compresi interi quartieri, e ha danneggiato o distrutto oltre 355.000 case palestinesi, insieme a estesi tratti di terreni agricoli, panifici, scuole, università, aziende, luoghi di culto, cimiteri, centri culturali e di siti archeologici, edifici municipali e tribunali e infrastrutture critiche, comprese strutture idriche e igienico-sanitarie e reti elettriche, perseguendo al contempo un attacco implacabile al sistema medico e sanitario palestinese.
Israele ha ridotto e continua a ridurre Gaza in macerie, uccidendo, ferendo e distruggendo la sua popolazione e creando condizioni di vita calcolate per provocare la loro distruzione fisica come gruppo”.
Fonte
16/05/2023
Caso Cospito. Le motivazioni della Corte Costituzionale sull’illegittimità delle aggravanti
Depositate le motivazioni della Corte Costituzionale che consentono di avere le attenuanti e evitare l’ergastolo. Tra non molto si torna in aula a Torino.
“Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., in relazione ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo.Fonte
Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio in caso di condanna di persona recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., imputata di uno dei delitti suddetti, può operare l’ordinario bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. nel caso di concorso di circostanze e, quindi, può ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata (secondo comma), oppure equivalenti a quest’ultima (terzo comma), o finanche subvalenti rispetto ad essa (primo comma).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023.
08/04/2023
“Il salario troppo basso è incostituzionale”
A tirare troppo la corda, inevitabilmente, si spezza. La questione dei salari troppo bassi – sperimentata da tutti ogni giorno, certificata dall’Istat, studiata ormai a livello scientifico in sede europea, ecc. – arriva ora al pettine dei tribunali.
Dove – senza alcuna glorificazione di un potere dello Stato per molti versi reazionario – ogni giudice si trova a doversi muovere tra realtà dei contratti in essere (quando pure vengono rispettati), legislazione vigente e Costituzione.
E alla fine è successo: a Milano, un giudice ha dovuto ammettere che uno stipendio – contrattuale! – di 3,96 euro l’ora è anti-costituzionale, perché all’articolo 36 della Carta si legge che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“.
Il caso concreto era relativo alla causa intentata da una lavoratrice assunta in una società di vigilanza privata (la Civis) che con quella paga oraria arriva a percepire “addirittura” 640 euro netti al mese. Basta guardare i dati dell’Istat, certo non generosi verso i lavoratori, per sapere che la soglia di povertà è situata a 840 euro al mese. E sono certamente pochi.
Al giudice insomma non è rimasto che riconoscere la differenza tra le due soglie e stabilire un risarcimento corrispondente per l’intero periodo di lavoro fin qui svolto: 6.700 euro. Pochi anche questi, non sappiamo se rivalutati al “tasso legale” annualmente stabilito, ma comunque un primo riconoscimento dell’assoluta illegalità in cui si muovono da decenni le aziende.
Con la complicità di sindacati – CgilCislUil, ovviamente, non altri – che firmano contratti simili.
Non è irrilevante ricordare che la lavoratrice in questione non era sola, ma assistita da uno dei tanti sindacati di base che, nel bene e nel male, sicuramente in misura ancora insufficiente, rappresentano un’alternativa alla “triplice” dei complici.
In questo caso si tratta dell’AdlCobas, presente soprattutto nel Veneto, regione di residenza della lavoratrice, che però lavorava addirittura a Milano, impiegata nel servizio di portierato in un magazzino della grande distribuzione.
La sentenza è rilevante perché costituisce un precedente che aiuterà ad aprire migliaia di vertenze assolutamente similari a questa, stimolando una conflittualità sociale – se non altro a livello giudiziario – che davvero è “in sonno” da troppo tempo.
La campagna per un salario minimo di almeno 10 euro l’ora può e deve riprendere slancio perché è la realtà sociale a mettere ormai in discussione gli equilibri regressivi costruiti negli ultimi 30 anni.
Fonte
Dove – senza alcuna glorificazione di un potere dello Stato per molti versi reazionario – ogni giudice si trova a doversi muovere tra realtà dei contratti in essere (quando pure vengono rispettati), legislazione vigente e Costituzione.
E alla fine è successo: a Milano, un giudice ha dovuto ammettere che uno stipendio – contrattuale! – di 3,96 euro l’ora è anti-costituzionale, perché all’articolo 36 della Carta si legge che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“.
Il caso concreto era relativo alla causa intentata da una lavoratrice assunta in una società di vigilanza privata (la Civis) che con quella paga oraria arriva a percepire “addirittura” 640 euro netti al mese. Basta guardare i dati dell’Istat, certo non generosi verso i lavoratori, per sapere che la soglia di povertà è situata a 840 euro al mese. E sono certamente pochi.
Al giudice insomma non è rimasto che riconoscere la differenza tra le due soglie e stabilire un risarcimento corrispondente per l’intero periodo di lavoro fin qui svolto: 6.700 euro. Pochi anche questi, non sappiamo se rivalutati al “tasso legale” annualmente stabilito, ma comunque un primo riconoscimento dell’assoluta illegalità in cui si muovono da decenni le aziende.
Con la complicità di sindacati – CgilCislUil, ovviamente, non altri – che firmano contratti simili.
Non è irrilevante ricordare che la lavoratrice in questione non era sola, ma assistita da uno dei tanti sindacati di base che, nel bene e nel male, sicuramente in misura ancora insufficiente, rappresentano un’alternativa alla “triplice” dei complici.
In questo caso si tratta dell’AdlCobas, presente soprattutto nel Veneto, regione di residenza della lavoratrice, che però lavorava addirittura a Milano, impiegata nel servizio di portierato in un magazzino della grande distribuzione.
La sentenza è rilevante perché costituisce un precedente che aiuterà ad aprire migliaia di vertenze assolutamente similari a questa, stimolando una conflittualità sociale – se non altro a livello giudiziario – che davvero è “in sonno” da troppo tempo.
La campagna per un salario minimo di almeno 10 euro l’ora può e deve riprendere slancio perché è la realtà sociale a mettere ormai in discussione gli equilibri regressivi costruiti negli ultimi 30 anni.
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23/10/2019
Roma - Non è mafia ma “normale” criminalità politica e clientelare
La rete criminale autodefinitasi “Mondo di mezzo” non è Mafia Capitale. Così ha deciso la Corte di Cassazione ribaltando il verdetto d’appello e confermando quello del processo di primo grado. La Cassazione ha stabilito che la rete criminale capeggiata dal fascista Massimo Carminati e dal boss delle cooperative sociali a Roma Salvatore Buzzi non è stata un’associazione di stampo mafioso ma un’associazione a delinquere ‘semplice’. Di conseguenza, la pena andrà ricalcolata.
Si andrà dunque ad un nuovo processo d’appello, davanti a una sezione diversa da quella che aveva ipotizzato l’esistenza della mafia a Roma. La sesta sezione penale della Cassazione doveva vagliare la posizione di 32 imputati, di cui 17 condannati dalla Corte d’Appello di Roma, lo scorso anno, a vario titolo per mafia (per associazione a delinquere di stampo mafioso, o con l’aggravante mafiosa o, ancora, per concorso esterno). Tra questi, oltre a Carminati e a Buzzi (condannati rispettivamente a 14 anni e 6 mesi e a 18 anni e quattro mesi), anche Luca Gramazio, ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio (8 anni e 8 mesi), e Franco Panzironi, ex ad dell’Ama (8 anni e 4 mesi). Per tutti ci sarà un nuovo processo. Inoltre, per quanto riguarda Buzzi, la Cassazione lo ha assolto da due delle accuse contestategli, di turbativa d’asta e corruzione, mentre per Carminati è caduta anche l’accusa di intestazione fittizia di beni.
In conseguenza della riqualificazione del reato in associazione a delinquere semplice, la Cassazione ha pure annullato alcuni risarcimenti alle parti civili, tra cui alcune associazioni antimafia.
Davanti alla sentenza della Corte d’Appello che sanciva il carattere mafioso della rete criminale che agiva nel malaffare di Roma Capitale, avevamo espresso apertamente le nostre perplessità. Quelle condanne espresse per motivazioni mafiose non ci avevano affatto convinto. Così scrivevamo nel luglio 2017 a proposito della sentenza su Mafia Capitale:
L’accusa di mafia sostenuta dalla Procura di Roma, ruotava attorno alla costituzione di una “nuova” mafia, con propaggini nel mondo degli appalti della Capitale. Una “collaudata” organizzazione criminale che aveva le caratteristiche tipiche del 416bis: vale a dire, “la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva”, scrivevano i giudici d’appello.
Il processo di primo grado su Mafia Capitale si era concluso il 20 luglio 2017 con pesanti condanne. Ma la sentenza aveva escluso l’aggravante mafiosa – cioè l’esistenza di una organizzazione e modalità riconducibili a quelle mafiose – ed aveva invece confermato l’esistenza di una associazione a delinquere con l’obiettivo di estorcere soldi pubblici dal Comune di Roma per la “gestione” di alcune emergenze come quella dei rifiuti, dell’accoglienza degli immigrati o dei campi rom.
Le condanne, anche senza l’aggravante mafiosa, erano state comunque pesanti (tenendo conto che non ci sono stati fatti di sangue). L’ex Nar Massimo Carminati è stato condannato, in primo grado, a 20 anni di reclusione. Il cosiddetto “ras delle coop” Salvatore Buzzi è stato riconosciuto colpevole nell’ambito del processo ed è stato condannato a 19 anni di carcere. 11 anni di carcere per Luca Gramazio, l’ex capogruppo del Pdl in Comune poi passato alla Regione. Per l’ex presidente dell’assemblea Capitolina Mirko Coratti (Pd) la corte ha deciso una pena di 6 anni di reclusione. Luca Odevaine, ex capo di gabinetto di Veltroni e poi collaboratore di Zingaretti, responsabile del tavolo per i migranti, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. Undici anni per il presunto braccio destro di Carminati, Ricardo Brugia, 10 per l’ex Ad di Ama Franco Panzironi, entrambi squadristi fascisti di lungo corso. L’ex presidente del municipio di Ostia, commissariato per infiltrazione mafiose, Andrea Tassone è stato condannato a 5 anni.
Ma la Corte d’Appello aveva rovesciato la sentenza di primo grado accettando invece la tesi dell’organizzazione mafiosa nella gestione del malaffare a Roma. L’11 dicembre 2018 la Corte d’Appello di Roma aveva depositato le motivazioni della pronuncia di secondo grado del processo “Mafia Capitale”.
Pur mantenendo ferma la ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza di primo grado, i giudici della Corte d’Appello avevano rivisto la precedente sentenza, ravvisando invece gli estremi per la configurazione del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.: una categoria che va applicata, secondo il ragionamento della Corte d’appello, anche nei confronti di “una forma di criminalità di nuova derivazione che reinterpreta i tradizionali contenuti del metodo mafioso all’interno di un territorio profondamente frammentato sotto il profilo criminale, e sprovvisto di una presenza mafiosa storicamente riconosciuta”.
Una chiave di lettura, questa di una parte della magistratura, che suscita molti dubbi sull’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle mafie “non tradizionali” ma anche perché legittima una giurisprudenza che sembra aver ormai stabilmente abbracciato l’impostazione estensiva dell’incriminazione per motivi mafiosi, nel tentativo di allargare le maglie della disposizione normativa di fronte alle evoluzioni della criminalità organizzata con l’espansione nelle città del Nord delle mafie storiche o la nascita di clan criminali su base etnica.
La Corte di Cassazione ha sentenziato che questa chiave di lettura non corrisponde alla realtà, avanzando la tesi che va condannato il “Mondo di mezzo” ma non “Mafia Capitale”, e forse non ha tutti i torti.
Leggi anche:
Mafia Capitale, quelli di sopra scaricano il Mondo di mezzo
Il Malaffare a Roma solo scalfito dall’inchiesta su Mafia Capitale
Fonte
Si andrà dunque ad un nuovo processo d’appello, davanti a una sezione diversa da quella che aveva ipotizzato l’esistenza della mafia a Roma. La sesta sezione penale della Cassazione doveva vagliare la posizione di 32 imputati, di cui 17 condannati dalla Corte d’Appello di Roma, lo scorso anno, a vario titolo per mafia (per associazione a delinquere di stampo mafioso, o con l’aggravante mafiosa o, ancora, per concorso esterno). Tra questi, oltre a Carminati e a Buzzi (condannati rispettivamente a 14 anni e 6 mesi e a 18 anni e quattro mesi), anche Luca Gramazio, ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio (8 anni e 8 mesi), e Franco Panzironi, ex ad dell’Ama (8 anni e 4 mesi). Per tutti ci sarà un nuovo processo. Inoltre, per quanto riguarda Buzzi, la Cassazione lo ha assolto da due delle accuse contestategli, di turbativa d’asta e corruzione, mentre per Carminati è caduta anche l’accusa di intestazione fittizia di beni.
In conseguenza della riqualificazione del reato in associazione a delinquere semplice, la Cassazione ha pure annullato alcuni risarcimenti alle parti civili, tra cui alcune associazioni antimafia.
Davanti alla sentenza della Corte d’Appello che sanciva il carattere mafioso della rete criminale che agiva nel malaffare di Roma Capitale, avevamo espresso apertamente le nostre perplessità. Quelle condanne espresse per motivazioni mafiose non ci avevano affatto convinto. Così scrivevamo nel luglio 2017 a proposito della sentenza su Mafia Capitale:
“Le condanne tombali richieste dalla requisitoria dei pm nel processo contro il network di Buzzi, Carminati etc. appaiono per un verso sproporzionate ai reati contestati, per un altro un tentativo di legittimazione sul piano penale di una ipotesi – quella dell’associazione mafiosa – che ha solo scalfito, e molto parzialmente, il sistema politico/criminale che imbriglia la vita economica e sociale della città.La tendenza della magistratura a piegare tutte le fattispecie di reato sul suo livello più grave (mafia o terrorismo, ndr) non fa bene alla verità né alla giustizia, consente solo di avere a disposizione delle indagini più risorse, più uomini, più carcere duro per gli imputati. È un modello emergenziale distorsivo diventato normalità. Ma di notte non è vero che tutte le vacche sono grige e se si mette tutto sullo stesso piano, non è detto che questo faciliti l’individuazione delle responsabilità penali e delle reti criminali per quello che sono realmente.
La tesi sostenuta dai pm è che su Roma agiva una organizzazione di stampo mafioso che ha diretto, inquinato, determinato appalti e finanziamenti nell’area grigia del “terzo settore”, quello prosperato con la sistematica de/responsabilizzazione dei soggetti pubblici (Comune, Regione, governo) dalla gestione dei servizi sociali e con lo smantellamento dei sistemi di welfare.
Si è trattato di una associazione mafiosa che, a detta dei magistrati, a Roma però non ha avuto bisogno della coercizione e della violenza caratteristica delle organizzazioni mafiose nel Meridione, perché l’humus su cui agiva (consiglieri comunali, assessori, dirigenti e funzionari) era “bendisposto” ad accettare tutte le proposte che gli venivano fatte, dovendo discutere solo sul “quanto” sarebbe spettato di competenza nella spartizione dei finanziamenti di ogni soggetto del sistema corruttivo. Insomma agitare, e solo agitare, l’intervento dello “spezzapollici” è stato spesso superfluo o più che sufficiente per produrre un sistema integrato che, tramite cooperative sociali, ha gestito i servizi di competenza del Comune di Roma su accoglienza migranti, campi rom, pulizia urbana, “esternalizzati” in nome del risparmio e dei tagli di bilancio”.
L’accusa di mafia sostenuta dalla Procura di Roma, ruotava attorno alla costituzione di una “nuova” mafia, con propaggini nel mondo degli appalti della Capitale. Una “collaudata” organizzazione criminale che aveva le caratteristiche tipiche del 416bis: vale a dire, “la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva”, scrivevano i giudici d’appello.
Il processo di primo grado su Mafia Capitale si era concluso il 20 luglio 2017 con pesanti condanne. Ma la sentenza aveva escluso l’aggravante mafiosa – cioè l’esistenza di una organizzazione e modalità riconducibili a quelle mafiose – ed aveva invece confermato l’esistenza di una associazione a delinquere con l’obiettivo di estorcere soldi pubblici dal Comune di Roma per la “gestione” di alcune emergenze come quella dei rifiuti, dell’accoglienza degli immigrati o dei campi rom.
Le condanne, anche senza l’aggravante mafiosa, erano state comunque pesanti (tenendo conto che non ci sono stati fatti di sangue). L’ex Nar Massimo Carminati è stato condannato, in primo grado, a 20 anni di reclusione. Il cosiddetto “ras delle coop” Salvatore Buzzi è stato riconosciuto colpevole nell’ambito del processo ed è stato condannato a 19 anni di carcere. 11 anni di carcere per Luca Gramazio, l’ex capogruppo del Pdl in Comune poi passato alla Regione. Per l’ex presidente dell’assemblea Capitolina Mirko Coratti (Pd) la corte ha deciso una pena di 6 anni di reclusione. Luca Odevaine, ex capo di gabinetto di Veltroni e poi collaboratore di Zingaretti, responsabile del tavolo per i migranti, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. Undici anni per il presunto braccio destro di Carminati, Ricardo Brugia, 10 per l’ex Ad di Ama Franco Panzironi, entrambi squadristi fascisti di lungo corso. L’ex presidente del municipio di Ostia, commissariato per infiltrazione mafiose, Andrea Tassone è stato condannato a 5 anni.
Ma la Corte d’Appello aveva rovesciato la sentenza di primo grado accettando invece la tesi dell’organizzazione mafiosa nella gestione del malaffare a Roma. L’11 dicembre 2018 la Corte d’Appello di Roma aveva depositato le motivazioni della pronuncia di secondo grado del processo “Mafia Capitale”.
Pur mantenendo ferma la ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza di primo grado, i giudici della Corte d’Appello avevano rivisto la precedente sentenza, ravvisando invece gli estremi per la configurazione del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.: una categoria che va applicata, secondo il ragionamento della Corte d’appello, anche nei confronti di “una forma di criminalità di nuova derivazione che reinterpreta i tradizionali contenuti del metodo mafioso all’interno di un territorio profondamente frammentato sotto il profilo criminale, e sprovvisto di una presenza mafiosa storicamente riconosciuta”.
Una chiave di lettura, questa di una parte della magistratura, che suscita molti dubbi sull’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle mafie “non tradizionali” ma anche perché legittima una giurisprudenza che sembra aver ormai stabilmente abbracciato l’impostazione estensiva dell’incriminazione per motivi mafiosi, nel tentativo di allargare le maglie della disposizione normativa di fronte alle evoluzioni della criminalità organizzata con l’espansione nelle città del Nord delle mafie storiche o la nascita di clan criminali su base etnica.
La Corte di Cassazione ha sentenziato che questa chiave di lettura non corrisponde alla realtà, avanzando la tesi che va condannato il “Mondo di mezzo” ma non “Mafia Capitale”, e forse non ha tutti i torti.
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22/06/2019
Yemen - Storica sentenza a Londra: illegale vendere armi ai sauditi
di Chiara Cruciati – Il Manifesto
Un messaggio è stato spedito anche da Sana’a, martoriata e bellissima capitale dello Yemen: ieri la pagina Twitter della Campaign Against Arms Trade (Caat) si è riempita di congratulazioni.
Perché gli attivisti britannici che da anni si battono contro il mercato internazionale delle armi hanno vinto: l’Alta corte d’appello del Regno Unito ha ribaltato la sentenza del 2017 dell’Alta corte e ordinato al governo di Londra di sospendere il rilascio di nuove licenze per vendite militari all’Arabia Saudita.
Ai giudici sono stati presentati i rapporti delle associazioni della società civile, Amnesty International, Human Rights Watch e Oxfam, con a capo Caat: quelle vendite violano il diritto internazionale umanitario e sono utilizzate per compiere crimini contro i civili yemeniti.
La Corte ha accolto il ricorso, ma con una motivazione diversa, non incentrata sulla bontà o meno della decisione di vendere armi ai Saud ma sul processo che ha condotto a tale decisione: i giudici Terence Etherton, Irwin e Singh non hanno potuto confermare che le armi britanniche siano state effettivamente utilizzate per compiere gravi violazioni del diritto internazionale ma si sono detti certi del mancato controllo da parte di Londra.
Insomma, alla luce delle passate violazioni commesse dalla petromonarchia, il governo britannico non ha verificato l’uso fatto delle armi, dunque deve sospendere le licenze. Messaggio diretto al segretario al commercio internazionale Liam Fox: rimetti mano alle decisioni del passato.
Perché è il governo che indica e il parlamento, attraverso la commissione sul controllo dell’export di armi, che dà luce verde. Quella commissione, che il governo definisce «uno dei più robusti regimi di controllo bellico del mondo», per la Corte non fa il suo dovere: i suoi membri si limitano a dare sostegno alle scelte governative senza analizzarle davvero.
La sentenza non tocca gli ordini già in essere, quelli continueranno a far crescere il contingente militare saudita. Ma da questo momento, ordina la Corte, nessun’altra licenza potrà essere rilasciata a meno di un effettivo controllo sull’uso delle armi made in Britain. E quell’ordine lo emette con parole forti: le licenze sono «irrazionali e di conseguenza illegali».
Al governo resta la Corte suprema, ultimo grado di giudizio, a cui Londra ha già fatto sapere che si appellerà. A reagire è anche il convitato di pietra, il regime saudita: l’unico a beneficiare della sentenza, ha detto il ministro degli Esteri Adel al-Jubeir, sarà l’Iran, spauracchio facilmente spendibile da Londra a Washington.
Si festeggia invece dentro Caat, una festa consapevole del senso di questa vittoria, ancora limitata: «Accogliamo questo verdetto – commenta Andrew Smith, il portavoce della Campagna – ma non sarebbe dovuto essere un ricorso di attivisti a costringere il governo a rispettare le sue stesse leggi. Non importano le atrocità di cui si è macchiato, il regime saudita è stato in grado di avere l’acritico sostegno politico e militare della Gran Bretagna».
«La vendita di armi usate in Yemen è sfidata a livello internazionale – aggiunge Sam Perlo-freeman, coordinatore della ricerca di Caat – ma che venga dalla corte di uno dei principali fornitori ai sauditi porta la questione a un livello nuovo».
Festeggiano anche i laburisti, con la segretaria ombra agli esteri, Emily Thornberry, che ha subito chiesto un’inchiesta parlamentare per individuare eventuali responsabilità ministeriali e la sospensione immediata della vendita di armi ai sauditi.
Vendite da miliardi di sterline che fanno della Gran Bretagna il secondo esportatore bellico verso Riyadh dopo gli inamovibili alleati statunitensi: licenze da sei miliardi di dollari (il 43% delle vendite belliche totali britanniche), di cui 3,4 in aerei da guerra e 2,4 in missili, bombe e granate, oltre a 6.200 contractor britannici impiegati nelle basi saudite come addestratori e 80 uomini della Royal Air Force operativi nei centri di comando di Riyadh.
Questo è il valore ufficiale dal marzo 2015, quando l’Arabia Saudita ha messo insieme una coalizione di "volenterosi" paesi sunniti per dichiarare guerra al movimento Houthi yemenita, trascinando il paese più povero del Golfo nella peggior crisi umanitaria globale.
Ma quel valore, è l’accusa delle associazioni, va considerata al ribasso. È quella resa nota dal governo ma non tiene conto delle licenze (altre centinaia di milioni di dollari stimati) allegramente distribuite con le Open Individual Export Licences, opaco sistema che non richiede autorizzazione perché riguarderebbe «prodotti meno sensibili». Ma in mezzo, denunciano gli attivisti, sarebbero finiti missili e bombe.
Fonte
Un messaggio è stato spedito anche da Sana’a, martoriata e bellissima capitale dello Yemen: ieri la pagina Twitter della Campaign Against Arms Trade (Caat) si è riempita di congratulazioni.
Perché gli attivisti britannici che da anni si battono contro il mercato internazionale delle armi hanno vinto: l’Alta corte d’appello del Regno Unito ha ribaltato la sentenza del 2017 dell’Alta corte e ordinato al governo di Londra di sospendere il rilascio di nuove licenze per vendite militari all’Arabia Saudita.
Ai giudici sono stati presentati i rapporti delle associazioni della società civile, Amnesty International, Human Rights Watch e Oxfam, con a capo Caat: quelle vendite violano il diritto internazionale umanitario e sono utilizzate per compiere crimini contro i civili yemeniti.
La Corte ha accolto il ricorso, ma con una motivazione diversa, non incentrata sulla bontà o meno della decisione di vendere armi ai Saud ma sul processo che ha condotto a tale decisione: i giudici Terence Etherton, Irwin e Singh non hanno potuto confermare che le armi britanniche siano state effettivamente utilizzate per compiere gravi violazioni del diritto internazionale ma si sono detti certi del mancato controllo da parte di Londra.
Insomma, alla luce delle passate violazioni commesse dalla petromonarchia, il governo britannico non ha verificato l’uso fatto delle armi, dunque deve sospendere le licenze. Messaggio diretto al segretario al commercio internazionale Liam Fox: rimetti mano alle decisioni del passato.
Perché è il governo che indica e il parlamento, attraverso la commissione sul controllo dell’export di armi, che dà luce verde. Quella commissione, che il governo definisce «uno dei più robusti regimi di controllo bellico del mondo», per la Corte non fa il suo dovere: i suoi membri si limitano a dare sostegno alle scelte governative senza analizzarle davvero.
La sentenza non tocca gli ordini già in essere, quelli continueranno a far crescere il contingente militare saudita. Ma da questo momento, ordina la Corte, nessun’altra licenza potrà essere rilasciata a meno di un effettivo controllo sull’uso delle armi made in Britain. E quell’ordine lo emette con parole forti: le licenze sono «irrazionali e di conseguenza illegali».
Al governo resta la Corte suprema, ultimo grado di giudizio, a cui Londra ha già fatto sapere che si appellerà. A reagire è anche il convitato di pietra, il regime saudita: l’unico a beneficiare della sentenza, ha detto il ministro degli Esteri Adel al-Jubeir, sarà l’Iran, spauracchio facilmente spendibile da Londra a Washington.
Si festeggia invece dentro Caat, una festa consapevole del senso di questa vittoria, ancora limitata: «Accogliamo questo verdetto – commenta Andrew Smith, il portavoce della Campagna – ma non sarebbe dovuto essere un ricorso di attivisti a costringere il governo a rispettare le sue stesse leggi. Non importano le atrocità di cui si è macchiato, il regime saudita è stato in grado di avere l’acritico sostegno politico e militare della Gran Bretagna».
«La vendita di armi usate in Yemen è sfidata a livello internazionale – aggiunge Sam Perlo-freeman, coordinatore della ricerca di Caat – ma che venga dalla corte di uno dei principali fornitori ai sauditi porta la questione a un livello nuovo».
Festeggiano anche i laburisti, con la segretaria ombra agli esteri, Emily Thornberry, che ha subito chiesto un’inchiesta parlamentare per individuare eventuali responsabilità ministeriali e la sospensione immediata della vendita di armi ai sauditi.
Vendite da miliardi di sterline che fanno della Gran Bretagna il secondo esportatore bellico verso Riyadh dopo gli inamovibili alleati statunitensi: licenze da sei miliardi di dollari (il 43% delle vendite belliche totali britanniche), di cui 3,4 in aerei da guerra e 2,4 in missili, bombe e granate, oltre a 6.200 contractor britannici impiegati nelle basi saudite come addestratori e 80 uomini della Royal Air Force operativi nei centri di comando di Riyadh.
Questo è il valore ufficiale dal marzo 2015, quando l’Arabia Saudita ha messo insieme una coalizione di "volenterosi" paesi sunniti per dichiarare guerra al movimento Houthi yemenita, trascinando il paese più povero del Golfo nella peggior crisi umanitaria globale.
Ma quel valore, è l’accusa delle associazioni, va considerata al ribasso. È quella resa nota dal governo ma non tiene conto delle licenze (altre centinaia di milioni di dollari stimati) allegramente distribuite con le Open Individual Export Licences, opaco sistema che non richiede autorizzazione perché riguarderebbe «prodotti meno sensibili». Ma in mezzo, denunciano gli attivisti, sarebbero finiti missili e bombe.
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13/08/2018
Condanna Monsanto: a picco le azioni della Bayer, e potrebbero arrivare altre sentenze
Ogni tanto qualche buona notizia arriva, dal fronte dell’impari lotta tra la tutela dei diritti e l’obbligo di massimizzare il profitto. Una battaglia che è sempre più complicato combattere in un mondo a capitalismo avanzato dove sembrano sul punto di crollare tutti i presidi di welfare e di protezione dei più deboli.
Si può leggere così la sentenza di due giorni fa emessa da un giudice di S.Francisco che condanna la Monsanto – multinazionale di biotecnologie agrarie di recente acquisita dalla Bayer – a risarcire un giardiniere che si è ammalato di cancro in seguito all’esposizione prolungata ad un erbicida.
Il Tribunale ha ordinato un risarcimento di 289 milioni di dollari nei confronti di Dewayne Johnson, il giardiniere quarantaseienne che nel 2014 si è ammalato di linfoma. Resosi conto che la sua malattia poteva essere collegata all’utilizzo dell’erbicida commercializzato dalla Monsanto, l’uomo ha sporto denuncia. Il primo risultato è arrivato due giorni fa: per il tribunale di S. Francisco la causa della malattia è proprio l’utilizzo del prodotto e sopratutto l’assenza di adeguate avvertenze circa la sua pericolosità.
L’elemento di cancerogenicità individuato tra i componenti del prodotto è il glifosato, utilizzato da anni come diserbante e recentemente inserito dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) tra nell’elenco dei “probabili cangerogeni” per l’uomo.
Inutile sottolineare cosa può rappresentare questa sentenza: un incredibile precedente, l’apripista ad una lunga serie di cause e sentenze simili che darebbero il via ad un effetto domino di enormi proporzioni.
Solo negli USA sono circa cinquemila le cause in corso che vertono sulla pericolosità del glifosato, e valutando la quantificazione che il tribunale di S.Francisco ha attribuito al danno prodotto dalla Monsanto (289 milioni di dollari, appunto) è abbastanza facile immaginare cosa potrebbe avvenire se anche solo il 10% dei processi andassero come sta andando quello di S.Francisco.
La questione è di enorme portata, perchè non riguarda solo la Monsanto, già di per sé una importante multinazionale. La reale protagonista della vicenda è la Bayer, ancora più importante colosso farmaceutico tedesco che ha comprato Monsanto, mettendo sul piatto oltre 60 miliardi di dollari.
Entrambi i management (Monsanto e Bayer) hanno immediatamente annunciato che procederanno ad un ricorso nei confronti della sentenza, affrettandosi a dichiarare che il giudice si è sbagliato e che il glifosato non è realmente pericoloso per la salute umana.
Ma il mercato ha reagito, e questa mattina il titolo Bayer ha registrato una perdita del 10% sulla Borsa di Francoforte.
Vicenda da seguire con attenzione, perchè se regge la sentenza, la questione potrebbe farsi ancora più interessante.
Fonte
Si può leggere così la sentenza di due giorni fa emessa da un giudice di S.Francisco che condanna la Monsanto – multinazionale di biotecnologie agrarie di recente acquisita dalla Bayer – a risarcire un giardiniere che si è ammalato di cancro in seguito all’esposizione prolungata ad un erbicida.
Il Tribunale ha ordinato un risarcimento di 289 milioni di dollari nei confronti di Dewayne Johnson, il giardiniere quarantaseienne che nel 2014 si è ammalato di linfoma. Resosi conto che la sua malattia poteva essere collegata all’utilizzo dell’erbicida commercializzato dalla Monsanto, l’uomo ha sporto denuncia. Il primo risultato è arrivato due giorni fa: per il tribunale di S. Francisco la causa della malattia è proprio l’utilizzo del prodotto e sopratutto l’assenza di adeguate avvertenze circa la sua pericolosità.
L’elemento di cancerogenicità individuato tra i componenti del prodotto è il glifosato, utilizzato da anni come diserbante e recentemente inserito dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) tra nell’elenco dei “probabili cangerogeni” per l’uomo.
Inutile sottolineare cosa può rappresentare questa sentenza: un incredibile precedente, l’apripista ad una lunga serie di cause e sentenze simili che darebbero il via ad un effetto domino di enormi proporzioni.
Solo negli USA sono circa cinquemila le cause in corso che vertono sulla pericolosità del glifosato, e valutando la quantificazione che il tribunale di S.Francisco ha attribuito al danno prodotto dalla Monsanto (289 milioni di dollari, appunto) è abbastanza facile immaginare cosa potrebbe avvenire se anche solo il 10% dei processi andassero come sta andando quello di S.Francisco.
La questione è di enorme portata, perchè non riguarda solo la Monsanto, già di per sé una importante multinazionale. La reale protagonista della vicenda è la Bayer, ancora più importante colosso farmaceutico tedesco che ha comprato Monsanto, mettendo sul piatto oltre 60 miliardi di dollari.
Entrambi i management (Monsanto e Bayer) hanno immediatamente annunciato che procederanno ad un ricorso nei confronti della sentenza, affrettandosi a dichiarare che il giudice si è sbagliato e che il glifosato non è realmente pericoloso per la salute umana.
Ma il mercato ha reagito, e questa mattina il titolo Bayer ha registrato una perdita del 10% sulla Borsa di Francoforte.
Vicenda da seguire con attenzione, perchè se regge la sentenza, la questione potrebbe farsi ancora più interessante.
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21/01/2018
Festivo, Fornero e Jobs Act: storica sentenza a favore dei lavoratori del commercio
USB, il giudice ha sentenziato quello che i politici ci nascondono.
C’è chi dice che la legge Fornero e il Jobs Act sono le leggi che ci proiettano nel mondo del lavoro del futuro, ma i giudici non la pensano così. E la sentenza numero 25/2018 del tribunale di Firenze, del giudice Tommaso M.Gualano, che condanna Unicoop Firenze a risarcire i dipendenti delle festività del 4 novembre mai retribuite per gli anni che vanno dal 2007 al 2012 compresi, è lì a dimostrarlo senza ombra di dubbio. Siamo arretrati agli anni sessanta.
“Questa sentenza, oltre al merito, segna un punto importante sui termini della prescrizione nelle cause da lavoro. Una sentenza pionieristica: il tribunale ha accolto la tesi dei nostri legali (Conte/Martini /Ranfagni), secondo la quale i crediti di lavoro non si prescrivono più durante il rapporto di lavoro, in quanto l’abbattimento delle tutele sopraggiunto negli ultimi anni con la legge Fornero prima e il Jobs Act poi, rendono il lavoratore psicologicamente timoroso nel fare causa”, dichiara Francesco Iacovone, dell’USB Lavoro Privato.
“La sentenza segna uno spartiacque – prosegue il rappresentante USB – dallo Statuto dei Lavoratori in avanti, i crediti dei lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti si prescrivevano nei 5 anni che decorrevano nel corso del rapporto di lavoro. Questo grazie alla tutela dell’articolo 18 che rendeva il lavoratore più forte davanti all’azienda, tanto da poter intentare una causa in costanza del rapporto di lavoro”.
“In questa causa di lavoro il giudice ha sentenziato quello che i politici ci nascondono. La precarietà e l’indebolimento dell’articolo 18, che si sono affermati prepotentemente con la legge Fornero e il Jobs Act, tolgono ai lavoratori il coraggio di fare causa durante il rapporto di lavoro. E allora via la prescrizione, si ritorna al passato.”, conclude Iacovone.
Fonte
C’è chi dice che la legge Fornero e il Jobs Act sono le leggi che ci proiettano nel mondo del lavoro del futuro, ma i giudici non la pensano così. E la sentenza numero 25/2018 del tribunale di Firenze, del giudice Tommaso M.Gualano, che condanna Unicoop Firenze a risarcire i dipendenti delle festività del 4 novembre mai retribuite per gli anni che vanno dal 2007 al 2012 compresi, è lì a dimostrarlo senza ombra di dubbio. Siamo arretrati agli anni sessanta.
“Questa sentenza, oltre al merito, segna un punto importante sui termini della prescrizione nelle cause da lavoro. Una sentenza pionieristica: il tribunale ha accolto la tesi dei nostri legali (Conte/Martini /Ranfagni), secondo la quale i crediti di lavoro non si prescrivono più durante il rapporto di lavoro, in quanto l’abbattimento delle tutele sopraggiunto negli ultimi anni con la legge Fornero prima e il Jobs Act poi, rendono il lavoratore psicologicamente timoroso nel fare causa”, dichiara Francesco Iacovone, dell’USB Lavoro Privato.
“La sentenza segna uno spartiacque – prosegue il rappresentante USB – dallo Statuto dei Lavoratori in avanti, i crediti dei lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti si prescrivevano nei 5 anni che decorrevano nel corso del rapporto di lavoro. Questo grazie alla tutela dell’articolo 18 che rendeva il lavoratore più forte davanti all’azienda, tanto da poter intentare una causa in costanza del rapporto di lavoro”.
“In questa causa di lavoro il giudice ha sentenziato quello che i politici ci nascondono. La precarietà e l’indebolimento dell’articolo 18, che si sono affermati prepotentemente con la legge Fornero e il Jobs Act, tolgono ai lavoratori il coraggio di fare causa durante il rapporto di lavoro. E allora via la prescrizione, si ritorna al passato.”, conclude Iacovone.
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07/11/2016
Tribunale di Bruxelles: la lotta armata dei curdi in Turchia non è terrorismo
Un tribunale a Bruxelles ha preso quella che sembra una decisione storica contro la prosecuzione dell’accusa di terrorismo per i funzionari e le associazioni kurde.
Nel 2006 il procuratore federale belga aveva avviato un’indagine su politici e associazioni kurde per la presunta appartenenza e il supporto al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK).
Sono stati indagati politici e funzionari del Congresso Nazionale Kurdo con base a Bruxelles, fra cui Remzi Kartal, Zubevir Aydar e Adem Uzun oltre a un canale televisivo kurdo e alcune associazioni culturali del Paese. In totale 36 persone erano incluse nell’atto di accusa del procedimento aperto nell’Ottobre 2015.
Il tribunale ieri (3 novembre, ndr) ha concluso il processo con una decisione storica del giudice. Sostenendo che in Turchia è in corso un conflitto armato, il giudice ha deciso che le leggi per il terrorismo non potrebbero essere applicate in questo caso.
L’accusa nei confronti della televisione kurda è inoltre caduta perché un’eventuale azione penale potrebbe rappresentare una violazione della libertà di espressione.
Secondo il Congresso Nazionale Kurdo (KNK) ”La decisione del Tribunale riconosce che una guerra è in corso in Turchia e che le accuse di terrorismo che lo stato Turco rivolge ai kurdi, sono false”.
Adem Uzun, rappresentante del KNK, commentando la decisione del tribunale ha affermato: “L’accusa di terrorismo nei confronti dei kurdi è caduta. Il tribunale belga si è espresso in favore dei kurdi. Ciò ci dice che c’è un conflitto armato e non possiamo essere accusati di terrorismo”.
La decisione andrà al procuratore federale che ha il diritto di ribaltarla.
I media turchi hanno commentato la notizia definendo scandalosa la decisione del tribunale belga.
Fonte
Nel 2006 il procuratore federale belga aveva avviato un’indagine su politici e associazioni kurde per la presunta appartenenza e il supporto al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK).
Sono stati indagati politici e funzionari del Congresso Nazionale Kurdo con base a Bruxelles, fra cui Remzi Kartal, Zubevir Aydar e Adem Uzun oltre a un canale televisivo kurdo e alcune associazioni culturali del Paese. In totale 36 persone erano incluse nell’atto di accusa del procedimento aperto nell’Ottobre 2015.
Il tribunale ieri (3 novembre, ndr) ha concluso il processo con una decisione storica del giudice. Sostenendo che in Turchia è in corso un conflitto armato, il giudice ha deciso che le leggi per il terrorismo non potrebbero essere applicate in questo caso.
L’accusa nei confronti della televisione kurda è inoltre caduta perché un’eventuale azione penale potrebbe rappresentare una violazione della libertà di espressione.
Secondo il Congresso Nazionale Kurdo (KNK) ”La decisione del Tribunale riconosce che una guerra è in corso in Turchia e che le accuse di terrorismo che lo stato Turco rivolge ai kurdi, sono false”.
Adem Uzun, rappresentante del KNK, commentando la decisione del tribunale ha affermato: “L’accusa di terrorismo nei confronti dei kurdi è caduta. Il tribunale belga si è espresso in favore dei kurdi. Ciò ci dice che c’è un conflitto armato e non possiamo essere accusati di terrorismo”.
La decisione andrà al procuratore federale che ha il diritto di ribaltarla.
I media turchi hanno commentato la notizia definendo scandalosa la decisione del tribunale belga.
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06/04/2015
La farsa repressiva continua
La sentenza per il processo riguardo ai fatti del 14 dicembre, che si sarebbe dovuta tenere ieri, slitterà al 23 giugno. La convulsa giornata in cui si decidevano le sorti dei 26 compagni ancora imputati per i fatti del 2010 ha visto la presa di parola di una parte degli avvocati, capaci di disarticolare punto per punto la requisitoria ridicola di Tescaroli. Un Pubblico Ministero completamente in preda ad un raptus vendicativo apparentemente fuori da ogni logica. In realtà, dietro ai moventi di Tescaroli agisce una pressione politica, come ormai evidente, volta a perseguire qualsiasi forma di opposizione effettiva al neoliberismo, qualsiasi ipotesi conflittuale capace di organizzare i frutti della crisi economica. Fino a qualche anno fa un processo del genere non sarebbe mai andato a dibattimento. Anche i nostri compagni imputati hanno sul groppone denunce e processi estremamente più gravi, nessuno di questi però vede la stessa volontà persecutoria, una volontà peraltro basata su fatti non avvenuti, su ipotesi inconsistenti. Se la giustizia in Italia fosse davvero imparziale, il giudice non avrebbe avuto alcun impedimento oggettivo al pronunciamento immediato di assoluzione. Siccome l’amministrazione della giustizia non è quell’affare neutrale e oggettivo che vorrebbero farci credere, ancora è in forse l’esito della sentenza. Un esito che dipende dai rapporti di forza politici, non dai fatti provati nelle aule. Purtroppo per vent’anni dei rapporti perversi tra Magistratura e giudici, della direzione giustizialista e vendicativa, se ne è occupata solo la destra berlusconiana, motivo per cui è risultato impossibile articolare un discorso serio e progressista sul ruolo di un organo costituzionale, vero e proprio potere incontrollato e incontrollabile, piegato a determinate ragioni politiche.
Attenderemo allora anche questo 23 giugno. Nel frattempo, sarà opportuno comprendere che la direzione repressiva della Magistratura non è un fatto tecnico ma politico. E’ nei rapporti politici che si situa una volontà più o meno persecutoria, non nella cattiveria di questo o quel giudice o magistrato. E questi rapporti riguardano sia la politica in senso generale che i nostri atteggiamenti nei confronti della repressione. La presa di coscienza che sia terminata forse definitivamente una fase storica, quella della mediazione politica capace di spostare in avanti o indietro i rapporti di forza tra classi, non può poi non riversarsi sul rapporto tra politica e giustizia. Finita la mediazione politica, anche ogni forma di “mediazione repressiva” viene meno. Una certa legittimità politica, per anni tenuta in conto rispetto agli enormi problemi sociali della città, viene oggi completamente ignorata. Scomparso ogni orizzonte di legittimità, la legalità pervade tutti l’insieme dei rapporti politici, determinando anche l’azione inquirente. Questa mediazione saltata trasforma ogni atto politico in questione legale, elevando il grado di repressione. Tanto per dire, un compagno imputato con noi ieri, per due processi simili e in cui il reato contestato più grave è il lancio di oggetti, rischia una pena complessiva di più di sette anni, una pena che neanche un omicida prenderebbe in un normale processo.
Ma se è tutto l’ambito della mediazione politica ad essere venuto meno con la messa in mora del Novecento, anche le politiche di movimento dovrebbero iniziare a domandarsi come uscire da un cul de sac che rischia di essere mortale per l’agibilità stessa della protesta. Muoversi allo scontro frontale in una fase di generale ripiegamento non potrebbe che provocare una recrudescenza allo stato attuale difficile da gestire, ci sembra. Un ragionamento tutto aperto ma, allo stesso tempo, da prodursi necessariamente, evitando dinamiche nichiliste volte ad esaltarsi per una giustizia ancor più repressiva, quasi fosse un certificato di idoneità alla lotta politica. Non è la repressione che va ricercata, ma il modo di smontarla, e questo si trova nei rapporti politici, non nello studio delle tattiche punitive.
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Attenderemo allora anche questo 23 giugno. Nel frattempo, sarà opportuno comprendere che la direzione repressiva della Magistratura non è un fatto tecnico ma politico. E’ nei rapporti politici che si situa una volontà più o meno persecutoria, non nella cattiveria di questo o quel giudice o magistrato. E questi rapporti riguardano sia la politica in senso generale che i nostri atteggiamenti nei confronti della repressione. La presa di coscienza che sia terminata forse definitivamente una fase storica, quella della mediazione politica capace di spostare in avanti o indietro i rapporti di forza tra classi, non può poi non riversarsi sul rapporto tra politica e giustizia. Finita la mediazione politica, anche ogni forma di “mediazione repressiva” viene meno. Una certa legittimità politica, per anni tenuta in conto rispetto agli enormi problemi sociali della città, viene oggi completamente ignorata. Scomparso ogni orizzonte di legittimità, la legalità pervade tutti l’insieme dei rapporti politici, determinando anche l’azione inquirente. Questa mediazione saltata trasforma ogni atto politico in questione legale, elevando il grado di repressione. Tanto per dire, un compagno imputato con noi ieri, per due processi simili e in cui il reato contestato più grave è il lancio di oggetti, rischia una pena complessiva di più di sette anni, una pena che neanche un omicida prenderebbe in un normale processo.
Ma se è tutto l’ambito della mediazione politica ad essere venuto meno con la messa in mora del Novecento, anche le politiche di movimento dovrebbero iniziare a domandarsi come uscire da un cul de sac che rischia di essere mortale per l’agibilità stessa della protesta. Muoversi allo scontro frontale in una fase di generale ripiegamento non potrebbe che provocare una recrudescenza allo stato attuale difficile da gestire, ci sembra. Un ragionamento tutto aperto ma, allo stesso tempo, da prodursi necessariamente, evitando dinamiche nichiliste volte ad esaltarsi per una giustizia ancor più repressiva, quasi fosse un certificato di idoneità alla lotta politica. Non è la repressione che va ricercata, ma il modo di smontarla, e questo si trova nei rapporti politici, non nello studio delle tattiche punitive.
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30/03/2015
Tribunale condanna le Ferrovie. I macchinisti devono essere in due
Una sentenza decisamente importante quella del tribunale di Genova. E’ stato accolto dal tribunale il ricorso di Silvio Lorenzoni, macchinista delle ferrovie di stanza a Genova. Lorenzoni, si era opposto ad un accordo siglato tra Trenitalia e i sindacati (in un secondo tempo anche Orsa, l’organizzazione cui aderisce). Quello che, dal 2010, sui treni merci e in determinati orari, non prevede più l’obbligo di avere a bordo due macchinisti bensì uno solo affiancato da un cosiddetto Tecnico Polifunzionale (Tpc) che non è però abilitato alla conduzione del convoglio.
Il ferroviere a partire dal 2012, in più occasioni aveva rifiutato di salire a bordo della locomotiva ed era stato sottoposto nel tempo a diverse sanzioni disciplinari. Nell’estate scorsa, a seguito di altre sue “ribellioni”, era stato raggiunto da ben due provvedimenti di licenziamento. Il macchinista a quel punto si era rivolto al Tribunale del Lavoro.
La sentenza, che ripercorre la vicenda, fissa un importante precedente. Si legge nella motivazione che “è dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d’intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e soprattutto imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l’emergenza può verificarsi”.
Tutto ruota attorno ad un possibile malore che potrebbe colpire il macchinista in zone impervie o all’interno di lunghe gallerie rendendo difficoltosi i soccorsi. Il Tribunale del Lavoro di Genova sottolinea che l’organizzazione aziendale comporta «effetti pregiudizievoli per la salute del lavoratore». E più avanti ricorda come i tempi del soccorso vengano «definiti eccessivi già dalla polizia giudiziaria della Asl 2 di Savona». E ancora che «la stessa Trenitalia ha riconosciuto che il macchinista è esposto più di altri al rischio di patologie». Non suppliscono «le tecnologie a bordo» che «sono funzionali ai soli controlli sull’andamento del traffico e sulle modalità di conduzione... non risulta che possano agevolare interventi d’emergenza ». Il giudice parla poi di «arretramento considerevole del livello di tutela del macchinista».
La sentenza si chiude con l’annullamento dei due licenziamenti, con il pagamento di sei mesi di mensilità arretrate e con l’ordine di reintegrare immediate Lorenzoni al suo posto di lavoro. Se da un lato è probabile il ricorso in appello di Trenitalia la sentenza obbliga anche i sindacati a riflettere sulla tenuta di un accordo a questo punto “traballante”.
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Il ferroviere a partire dal 2012, in più occasioni aveva rifiutato di salire a bordo della locomotiva ed era stato sottoposto nel tempo a diverse sanzioni disciplinari. Nell’estate scorsa, a seguito di altre sue “ribellioni”, era stato raggiunto da ben due provvedimenti di licenziamento. Il macchinista a quel punto si era rivolto al Tribunale del Lavoro.
La sentenza, che ripercorre la vicenda, fissa un importante precedente. Si legge nella motivazione che “è dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d’intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e soprattutto imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l’emergenza può verificarsi”.
Tutto ruota attorno ad un possibile malore che potrebbe colpire il macchinista in zone impervie o all’interno di lunghe gallerie rendendo difficoltosi i soccorsi. Il Tribunale del Lavoro di Genova sottolinea che l’organizzazione aziendale comporta «effetti pregiudizievoli per la salute del lavoratore». E più avanti ricorda come i tempi del soccorso vengano «definiti eccessivi già dalla polizia giudiziaria della Asl 2 di Savona». E ancora che «la stessa Trenitalia ha riconosciuto che il macchinista è esposto più di altri al rischio di patologie». Non suppliscono «le tecnologie a bordo» che «sono funzionali ai soli controlli sull’andamento del traffico e sulle modalità di conduzione... non risulta che possano agevolare interventi d’emergenza ». Il giudice parla poi di «arretramento considerevole del livello di tutela del macchinista».
La sentenza si chiude con l’annullamento dei due licenziamenti, con il pagamento di sei mesi di mensilità arretrate e con l’ordine di reintegrare immediate Lorenzoni al suo posto di lavoro. Se da un lato è probabile il ricorso in appello di Trenitalia la sentenza obbliga anche i sindacati a riflettere sulla tenuta di un accordo a questo punto “traballante”.
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