Prima hanno tolto il reddito di cittadinanza e i contributi all’affitto per le famiglie a maggiore disagio sociale, adesso l’emendamento presentato in Finanziaria dal governo vuole andare a colpire l’indennità di disoccupazione, più conosciuta come Naspi. Per molti esperti del settore si tratta solo di una stretta che va a penalizzare tutti, rendendo più difficile l’accesso alla misura che assicura un reddito a chi viene licenziato, per un massimo di due anni e in quantità decrescente.
Come noto, con le dimissioni volontarie non si poteva richiedere la Naspi. Il sussidio è previsto infatti solo per licenziamento datoriale o dimissioni per causa di forza maggiore (es. trasferimento dell’azienda in un altra città). Per questo, in alcuni casi, i dipendenti in difficoltà con il loro ambiente di lavoro premevano sulla proprietà per essere licenziati e ricevere così l’indennità.
L’azienda, in questo caso, deve versare all’Inps il ticket di disoccupazione, che può arrivare fino ad un massimo di 2mila euro. Se il padrone si rifiuta, sempre in alcuni casi, i dipendenti puntavano a far scattare il licenziamento disciplinare che permetteva di accedere alla Naspi.
Secondo i parametri dell’Inps la Naspi spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
L’emendamento del governo inserito nella manovra ha l’obiettivo di fare in modo che i lavoratori che hanno dato dimissioni volontarie da un lavoro «a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti, avranno diritto alla Naspi in caso di licenziamento da un nuovo impiego solo se hanno almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego, perso il quale si richiede l’indennità».
Con il nuovo dispositivo chi ha già presentato le dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti, oppure si è fatto licenziare per motivi disciplinari causa 16 giorni di assenze ingiustificate, rischia in caso di nuovo licenziamento, se verrà approvato l’emendamento, di ottenere l’assegno soltanto se ha lavorato per più di tre mesi nel nuovo posto di lavoro.
L’accanimento del governo contro gli strumenti di sostegno al reddito di disoccupati e famiglie povere viene giustificata come lotta contro i “furbetti”, una motivazione che stride come unghie sul vetro in un esecutivo che protegge ministri che hanno pagato i dipendenti con i soldi della cassa integrazione durante il covid o continua a ritenere gli evasori fiscali dei perseguitati o che ha cercato di aumentare lo stipendio ai ministri non parlamentari.
Ma c’è anche dell’altro ed è l’enorme questione degli ammortizzatori sociali in una fase di minacciosa crisi industriale e di riduzione della forza lavoro necessaria a mandare avanti le fabbriche nell’epoca di una automazione crescente della produzione. Se l’approccio è quello indicato finora, la crisi sociale e la precipitazione delle condizioni di vita di milioni di persone sarà devastante.
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17/12/2024
25/09/2018
Reddito di cittadinanza? Mangiati la casa, piuttosto...
Tutti distratti dalle fanfaronate salviniane sulla guerra ai poveri, specie se “scuretti” di pelle, ben pochi si sono accorti della immane presa per i fondelli che si va preparando sul famoso e strombazzatissimo “reddito di cittadinanza”.
I problemi di partenza sono noti. Dare davvero 780 euro al mese a chi non ha un lavoro, oppure ce l’ha ma non arriva a un salario con quella cifra, implica un aumento di spesa pubblica incompatibile con le “regole europee”. Si potrebbero violarle, ma scatterebbero sanzioni e soprattutto la speculazione dei “mercati”, veri detentori della sovranità sugli Stati (tutti, sia quelli nazionali che quelli sovranazionali, come l’Unione Europea).
Sia la Lega che i Cinque Stelle, in campagna elettorale, avevano promesso che non avrebbero rispettato i famosi parametri di Maastricht e le “prescrizioni” di Bruxelles, ma una volta entrati a palazzo Chigi hanno cambiato idea e obbiettivi, diventando obbedienti cagnolini della tecnoburocrazia.
Sul costo del reddito di cittadinanza in versione hard i calcoli sono differenti quanto le teste che se ne occupano. Secondo alcuni ci vogliono almeno 15 miliardi, secondo Tito Boeri (presidente dell’Inps messo lì da Renzi per chiudere l’istituto) ce ne vorrebbero 35. Si va insomma da uno a due punti di Pil, ed è decisamente troppo per un governo che deve ballare sugli 0,1% in più o meno. Quel poveretto di Di Maio ha preso fiato per un attimo quando, ieri, Macron ha deciso di presentare una manovra in deficit al 2,8% pur di coprire un maxi taglio delle tasse (quasi tutto destinato alle imprese): “facciamolo pure noi”, ha sussurrato prima di venir coperto di calcoli devastanti sulle conseguenze per il debito già inarrivabile dello Stato italiano.
Fallito anche l’attacco ai tecnici del ministero dell’economia (con il sondaggio delle reazioni possibili affidato al “grande comunicatore” Casalino), gli esperti grillini al governo si sono messi a cercare una soluzione che consentisse di varare ufficialmente il “reddito di cittadinanza”, ma senza incidere troppo sui conti.
Come accade sempre con la matematica, se la somma finale deve essere zero o quasi, gli addendi da sommare o sottrarre devono produrre quella cifra.
E quindi giù con le proposte di esclusione dal possibile reddito di cittadinanza. La vicinanza quotidiana con Salvini ha prodotto il primo taglio: “solo agli itaGliani”, così si potrebbe escludere un bel 30% della platea potenziale. Ma anche così ancora non basta.
Qualcuno ha messo sul tavolo il costo del “reddito di inclusione” – la misura brodino-tiepido elaborata dal governo Gentiloni – suggerendo che quei 2,5 miliardi potevano essere riassorbiti nel nuovo istituto.
Ma anche così, poca roba... Ramazzando nelle pieghe del bilancio, qualcun altro si è accorto che già si spendono 1,5 miliardi per la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione. Basta farlo sparire e voilà, siamo già a 4 miliardi...
Pochi, troppo pochi. A questo punto l’idea geniale: “escludiamo dal reddito di cittadinanza chi è proprietario di una casa!”.
In questo modo, in effetti, si fa fuori un fettone enorme di potenziali beneficiari. Ricordiamo infatti che in Italia quasi 20 milioni di famiglie sono proprietarie della casa in cui abitano, il 77,4% del totale. E molti sono i soggetti, anche poverissimi e disoccupati, che si ritrovano “proprietari” per eredità di piccoli appartamenti in paesi desertificati dall’emigrazione verso le città o l’estero.
Se sarà questa la scelta, il “reddito di cittadinanza” sarà erogato a ben poca gente, certamente poverissima. E forse neppure nella misura promessa (780 euro), ma molto meno.
Va sottolineata a questo punto la logica del provvedimento in via di preparazione. Si suppone che la casa sia un bene liquido, facile da vendere, mettendo dunque i disoccupati con questo asset in portafoglio di fronte all’unica scelta possibile: venditi quella casa e mangiati il ricavato.
Le obiezioni possibili sono innumerevoli, ovviamente. Molte di quelle case avranno già un valore basso (i poveri notoriamente, fanno fatica a fare manutenzione adeguata), molti soldi se ne andranno nel prendere una casa in affitto (l’edilizia popolare è stata abolita di fatto 40 anni fa), il mercato immobiliare è in una situazione di stanca e una gran massa di appartamenti messi improvvisamente in vendita contribuirebbe ad abbassare ancora di più i prezzi (già precipitati a partire dal 2008).
Ironia della storia, oltretutto, un “reddito di cittadinanza” così concepito sarebbe addirittura meno “generoso” del “reddito di inclusione” del Pd in versione Gentiloni. In quel caso, infatti, serve presentare soltanto un Isee al di sotto dei 6.000 euro. Senza neanche calcolare la casa di proprietà...
Del reddito di cittadinanza, insomma, resta soltanto la parola, usata come la carota sventolata davanti al muso dell’asino, perché continui a tirare la carretta.
Pasticcioni, menzogneri, incapaci e razzisti, tutti insieme appassionatamente a prenderci per il culo...
Fonte
I problemi di partenza sono noti. Dare davvero 780 euro al mese a chi non ha un lavoro, oppure ce l’ha ma non arriva a un salario con quella cifra, implica un aumento di spesa pubblica incompatibile con le “regole europee”. Si potrebbero violarle, ma scatterebbero sanzioni e soprattutto la speculazione dei “mercati”, veri detentori della sovranità sugli Stati (tutti, sia quelli nazionali che quelli sovranazionali, come l’Unione Europea).
Sia la Lega che i Cinque Stelle, in campagna elettorale, avevano promesso che non avrebbero rispettato i famosi parametri di Maastricht e le “prescrizioni” di Bruxelles, ma una volta entrati a palazzo Chigi hanno cambiato idea e obbiettivi, diventando obbedienti cagnolini della tecnoburocrazia.
Sul costo del reddito di cittadinanza in versione hard i calcoli sono differenti quanto le teste che se ne occupano. Secondo alcuni ci vogliono almeno 15 miliardi, secondo Tito Boeri (presidente dell’Inps messo lì da Renzi per chiudere l’istituto) ce ne vorrebbero 35. Si va insomma da uno a due punti di Pil, ed è decisamente troppo per un governo che deve ballare sugli 0,1% in più o meno. Quel poveretto di Di Maio ha preso fiato per un attimo quando, ieri, Macron ha deciso di presentare una manovra in deficit al 2,8% pur di coprire un maxi taglio delle tasse (quasi tutto destinato alle imprese): “facciamolo pure noi”, ha sussurrato prima di venir coperto di calcoli devastanti sulle conseguenze per il debito già inarrivabile dello Stato italiano.
Fallito anche l’attacco ai tecnici del ministero dell’economia (con il sondaggio delle reazioni possibili affidato al “grande comunicatore” Casalino), gli esperti grillini al governo si sono messi a cercare una soluzione che consentisse di varare ufficialmente il “reddito di cittadinanza”, ma senza incidere troppo sui conti.
Come accade sempre con la matematica, se la somma finale deve essere zero o quasi, gli addendi da sommare o sottrarre devono produrre quella cifra.
E quindi giù con le proposte di esclusione dal possibile reddito di cittadinanza. La vicinanza quotidiana con Salvini ha prodotto il primo taglio: “solo agli itaGliani”, così si potrebbe escludere un bel 30% della platea potenziale. Ma anche così ancora non basta.
Qualcuno ha messo sul tavolo il costo del “reddito di inclusione” – la misura brodino-tiepido elaborata dal governo Gentiloni – suggerendo che quei 2,5 miliardi potevano essere riassorbiti nel nuovo istituto.
Ma anche così, poca roba... Ramazzando nelle pieghe del bilancio, qualcun altro si è accorto che già si spendono 1,5 miliardi per la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione. Basta farlo sparire e voilà, siamo già a 4 miliardi...
Pochi, troppo pochi. A questo punto l’idea geniale: “escludiamo dal reddito di cittadinanza chi è proprietario di una casa!”.
In questo modo, in effetti, si fa fuori un fettone enorme di potenziali beneficiari. Ricordiamo infatti che in Italia quasi 20 milioni di famiglie sono proprietarie della casa in cui abitano, il 77,4% del totale. E molti sono i soggetti, anche poverissimi e disoccupati, che si ritrovano “proprietari” per eredità di piccoli appartamenti in paesi desertificati dall’emigrazione verso le città o l’estero.
Se sarà questa la scelta, il “reddito di cittadinanza” sarà erogato a ben poca gente, certamente poverissima. E forse neppure nella misura promessa (780 euro), ma molto meno.
Va sottolineata a questo punto la logica del provvedimento in via di preparazione. Si suppone che la casa sia un bene liquido, facile da vendere, mettendo dunque i disoccupati con questo asset in portafoglio di fronte all’unica scelta possibile: venditi quella casa e mangiati il ricavato.
Le obiezioni possibili sono innumerevoli, ovviamente. Molte di quelle case avranno già un valore basso (i poveri notoriamente, fanno fatica a fare manutenzione adeguata), molti soldi se ne andranno nel prendere una casa in affitto (l’edilizia popolare è stata abolita di fatto 40 anni fa), il mercato immobiliare è in una situazione di stanca e una gran massa di appartamenti messi improvvisamente in vendita contribuirebbe ad abbassare ancora di più i prezzi (già precipitati a partire dal 2008).
Ironia della storia, oltretutto, un “reddito di cittadinanza” così concepito sarebbe addirittura meno “generoso” del “reddito di inclusione” del Pd in versione Gentiloni. In quel caso, infatti, serve presentare soltanto un Isee al di sotto dei 6.000 euro. Senza neanche calcolare la casa di proprietà...
Del reddito di cittadinanza, insomma, resta soltanto la parola, usata come la carota sventolata davanti al muso dell’asino, perché continui a tirare la carretta.
Pasticcioni, menzogneri, incapaci e razzisti, tutti insieme appassionatamente a prenderci per il culo...
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29/06/2017
Torino: le «politiche sociali» alla base di una tragedia
Concetta lavorava per la “Befed Brew Up”, una catena di ristorazione, come addetta alle pulizie. Qualche mese fa, la direzione ha deciso di ridurre i costi e di appaltare le pulizie dei locali ad una cooperativa esterna (limitare le spese aziendali sulla pelle dei lavoratori è ormai pratica comune) e così, a gennaio, dopo circa dieci anni di servizio, la donna è stata licenziata.
Si trovava all’Inps perché, da tempo, era in attesa di alcuni arretrati della Naspi: per chi non lo sapesse, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” è l’indennità di disoccupazione che, in seguito alla legge Fornero, è andata a sostituire anche il trattamento di mobilità spettante ai lavoratori che hanno subito procedure di licenziamento collettivo.
Quest’indennità è erogabile per una durata di 24 mesi, e arriva ad un importo massimo di 1.300 euro, che si riduce del 3% mensile a partire dal quarto mese di erogazione.
È a causa delle difficoltà nell’ottenere questo sostegno al reddito necessario per vivere, che Concetta ha cercato di uccidersi, dandosi fuoco in un ufficio dell’Inps di Torino. La donna, attualmente, è ricoverata presso il centro grandi ustionati del CTO.
In Italia perdere il lavoro significa essere condannati alla miseria, così come avere 46 anni, essere donna e disoccupata, vuol dire non avere quasi più speranze. Anni di “politiche sul lavoro”, con esaltazione della flessibilità, della competitività, l’emanazione del jobs-act che ha definitivamente cancellato ogni tutela e diritto a chi lavora, la legge Fornero, la totale mancanza di un aiuto reale e concreto verso quelle che vengono definite “fasce deboli”, termine dietro il quale vi sono persone che vivono, lavorano e sono le prime vittime del taglio degli ammortizzatori sociali, sono tutti fattori che stanno alla base di tragedie come quella accaduta a Torino.
I drammi causati dalla disoccupazione e dal crescente impoverimento della maggior parte delle persone nel nostro paese sono evidenti da tempo, non solo negli eventi più tragici.
Gli sfratti per morosità sono aumentati del 3,2 % e, secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’Interno, ci sono state in Italia 158.720 richieste di esecuzione di sfratto. Essere disoccupati, oggi, vuol dire perdere, oltre il lavoro e il reddito, anche il diritto di avere un tetto sopra la testa. Nel comparto sanitario sono in costante crescita le persone che rinunciano alle cure per motivi economici – 12 milioni solo nell’ultimo anno – come è emerso dai dati presentati dal Censis.
La precarietà lavorativa, la perdita di una casa, le difficoltà di potersi curare in un paese in cui, da anni, è in corso una “macelleria sociale”, in un paese in cui è scomparsa la solidarietà e il legame tra le classi povere, molto (troppo spesso) sfociano in eventi tragici.
Fonte
Si trovava all’Inps perché, da tempo, era in attesa di alcuni arretrati della Naspi: per chi non lo sapesse, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” è l’indennità di disoccupazione che, in seguito alla legge Fornero, è andata a sostituire anche il trattamento di mobilità spettante ai lavoratori che hanno subito procedure di licenziamento collettivo.
Quest’indennità è erogabile per una durata di 24 mesi, e arriva ad un importo massimo di 1.300 euro, che si riduce del 3% mensile a partire dal quarto mese di erogazione.
È a causa delle difficoltà nell’ottenere questo sostegno al reddito necessario per vivere, che Concetta ha cercato di uccidersi, dandosi fuoco in un ufficio dell’Inps di Torino. La donna, attualmente, è ricoverata presso il centro grandi ustionati del CTO.
In Italia perdere il lavoro significa essere condannati alla miseria, così come avere 46 anni, essere donna e disoccupata, vuol dire non avere quasi più speranze. Anni di “politiche sul lavoro”, con esaltazione della flessibilità, della competitività, l’emanazione del jobs-act che ha definitivamente cancellato ogni tutela e diritto a chi lavora, la legge Fornero, la totale mancanza di un aiuto reale e concreto verso quelle che vengono definite “fasce deboli”, termine dietro il quale vi sono persone che vivono, lavorano e sono le prime vittime del taglio degli ammortizzatori sociali, sono tutti fattori che stanno alla base di tragedie come quella accaduta a Torino.
I drammi causati dalla disoccupazione e dal crescente impoverimento della maggior parte delle persone nel nostro paese sono evidenti da tempo, non solo negli eventi più tragici.
Gli sfratti per morosità sono aumentati del 3,2 % e, secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’Interno, ci sono state in Italia 158.720 richieste di esecuzione di sfratto. Essere disoccupati, oggi, vuol dire perdere, oltre il lavoro e il reddito, anche il diritto di avere un tetto sopra la testa. Nel comparto sanitario sono in costante crescita le persone che rinunciano alle cure per motivi economici – 12 milioni solo nell’ultimo anno – come è emerso dai dati presentati dal Censis.
La precarietà lavorativa, la perdita di una casa, le difficoltà di potersi curare in un paese in cui, da anni, è in corso una “macelleria sociale”, in un paese in cui è scomparsa la solidarietà e il legame tra le classi povere, molto (troppo spesso) sfociano in eventi tragici.
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04/07/2015
Naspi in ritardo, migliaia di disoccupati senza sussidio: un altro regalo di Renzi
"La fretta fa i gattini ciechi". La fretta di Renzi nell'approvare la riforma del lavoro e del welfare per farla entrare in vigore prima delle elezioni regionali lascia senza sussidio migliaia di persone in tutta Italia e oltre 1000 a Livorno, compresi i lavoratori e le lavoratrici People Care, ultimo disastro occupazionale cittadino.
La questione è semplice e si sapeva da settimane: il programma per il calcolo della nuova disoccupazione non sarà disponibile prima del 15 luglio quindi, ad essere ottimisti, fino a fine luglio i neodisoccupati non vedranno un euro mentre le bollette, le tasse, gli affitti, i mutui e le rate arriveranno con puntualità svizzera.
Naturalmente il governo non ha fatto una piega e i media nazionali non fanno cenno di questa vergogna. Non c'è cenno di questa vergogna anche perché, bisogna essere onesti, non ci pare che nel paese siano state prese d'assalto sedi dell'Inps o siano state organizzate proteste.
Ad esempio, a Livorno, i sindacati confederali che giustamente hanno incontrato la direttrice dell'Inps di Livorno per accertarsi della situazione, non fanno cenno a nessuna iniziativa. Un tempo il ruolo dei sindacati era quello di organizzare i lavoratori o i neodisoccupati e far emergere, anche confliggendo, ciò che non andava, che era ingiusto o che non era nell'interesse dei lavoratori. Ieri invece Cgil-Cisl-Uil di Livorno hanno mandato una nota di preoccupazione e come risposta ad una situazione insostenibile hanno allertato il Prefetto di Livorno perché temono per l'ordine pubblico. Chi sono, la nuova polizia? No, c'è Renzi al governo e Cgil-Cisl-Uil, anche se bistrattati e spesso trattati con metodi spiccioli, sono arruolati col governo e il Pd-Dc del presidente del Consiglio. Quindi meglio lavorare sottotraccia e dare i servizi ai lavoratori senza disturbare il manovratore. Per quanto riguarda le mobilitazioni, a Livorno quelle se le asservano al primo passo falso di Nogarin o a sostegno di Bacci.
Redazione - 3 luglio 2015
Fonte
La questione è semplice e si sapeva da settimane: il programma per il calcolo della nuova disoccupazione non sarà disponibile prima del 15 luglio quindi, ad essere ottimisti, fino a fine luglio i neodisoccupati non vedranno un euro mentre le bollette, le tasse, gli affitti, i mutui e le rate arriveranno con puntualità svizzera.
Naturalmente il governo non ha fatto una piega e i media nazionali non fanno cenno di questa vergogna. Non c'è cenno di questa vergogna anche perché, bisogna essere onesti, non ci pare che nel paese siano state prese d'assalto sedi dell'Inps o siano state organizzate proteste.
Ad esempio, a Livorno, i sindacati confederali che giustamente hanno incontrato la direttrice dell'Inps di Livorno per accertarsi della situazione, non fanno cenno a nessuna iniziativa. Un tempo il ruolo dei sindacati era quello di organizzare i lavoratori o i neodisoccupati e far emergere, anche confliggendo, ciò che non andava, che era ingiusto o che non era nell'interesse dei lavoratori. Ieri invece Cgil-Cisl-Uil di Livorno hanno mandato una nota di preoccupazione e come risposta ad una situazione insostenibile hanno allertato il Prefetto di Livorno perché temono per l'ordine pubblico. Chi sono, la nuova polizia? No, c'è Renzi al governo e Cgil-Cisl-Uil, anche se bistrattati e spesso trattati con metodi spiccioli, sono arruolati col governo e il Pd-Dc del presidente del Consiglio. Quindi meglio lavorare sottotraccia e dare i servizi ai lavoratori senza disturbare il manovratore. Per quanto riguarda le mobilitazioni, a Livorno quelle se le asservano al primo passo falso di Nogarin o a sostegno di Bacci.
Redazione - 3 luglio 2015
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09/03/2015
Il regime del salario 9. NASpI, ovvero dello Statuto degli Imprenditori e dell’occupabilità
Il Jobs Act presenta delle anomalie che
difficilmente riusciamo a comprendere in un mondo dove due più due fa
quattro. Non appartiene a questo mondo, ma è parte di un universo
parallelo in rotta di collisione con quello della classe lavoratrice. Nel mondo del Jobs Act due più due fa cinque.
Da attenti osservatori abbiamo dato uno sguardo in tutti i probabili
futuri e in nessuno di questi il Jobs Act potrà funzionare per gli scopi
che nominalmente si prefigge, in nessuno di questi il Jobs Act darà
sostegno a lavoratori e lavoratrici.
Tra i decreti attuativi approvati, oltre al riordino dei contratti, ai licenziamenti collettivi, alle tutele crescenti, al demansionamento – praticamente uno Statuto degli Imprenditori – la questione degli ammortizzatori sociali è un po’ la chiave di lettura nascosta di tutta questa legge: la nuova disoccupazione intermittente, ovvero la normale occupabilità. È morto il contratto precario, viva la precarietà! Dicevano in Francia tempo fa...
La NASpI (che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) rende infatti esplicita la volontà di trasformare il salario in contributo occasionale e discrezionale, realizza il sogno più fantascientifico degli imprenditori: il salario a carico dei lavoratori. Secondo i suoi estensori, il nuovo sussidio di disoccupazione universale dal 2015 sarà di più facile accesso anche ai precari e andrà a sostituire pian piano tutti gli ammortizzatori sociali esistenti esclusa la cassa integrazione (quella in deroga sparirà nel 2016, mentre il 2017 sarà l’ultimo anno dell’indennità di mobilità). L’unica novità rispetto alla vecchia Aspi è quella di una diversificazione della precarietà. Anche se con la NASpI, il periodo minimo di contribuzione si è abbassato da due anni a tre mesi, il godimento del sussidio è condizionato da parametri che, nel tentativo di semplificare una situazione di estrema «atipicità» dei contratti di lavoro, creano una maggiore disuguaglianza nell’accesso ai sussidi, oltre a una loro diminuzione, per la riduzione sia del periodo di erogazione, sia della somma che si può ottenere. Dietro questa bella facciata pubblicitaria in cui si inneggia al bene di tutti, troviamo quindi una riduzione ulteriore degli ammortizzatori, questa sì per tutti, anche se non per tutti allo stesso modo.
Occorre sottolineare, infatti, che un lavoratore e una lavoratrice precari hanno una storia contributiva differente rispetto a lavoratori e lavoratrici cosiddetti garantiti – una razza comunque in via d’estinzione – e che il “sussidio di disoccupazione” è strettamente legato ai contributi versati. Da qui la necessità di regolarlo in base alle diverse situazioni e comunque nell’ottica di limitarne il godimento: la NASpI andrà a sostituire l’Aspi per i dipendenti che perdono il posto di lavoro; l’indennità Diss-coll sarà il trattamento di disoccupazione destinato ai co.co.co e co.co.pro., non pensionati e senza partita IVA. Questo trattamento potrà essere richiesto dai precari che dopo il 1 gennaio 2015 perderanno il lavoro e sarà loro concesso il sussidio solo se potranno dimostrare di aver versato almeno tre mesi di contributi nell’anno precedente. Il “collaboratore”, inoltre, dovrà aver versato almeno un mese di contribuzione nell’anno in cui si verifica il licenziamento. Il trattamento Asdi, invece, spetterà ai disoccupati di lunga data ma solo con particolari difficoltà economiche. Questo sostegno in via sperimentale per il 2015 è riconosciuto in maniera prioritaria per lavoratori e lavoratrici appartenenti a nuclei familiari con minorenni (quindi se magari nel frattempo non avete trovato un lavoro potreste sempre concentrarvi sulla riproduzione della specie) e a coloro che sono prossimi al pensionamento. Si valuterà in seguito la possibile estensione di questa misura che in ogni caso ha una durata massima di sei mesi nei quali si percepirà una cifra pari al 75% dell’ultima NASpI percepita.
La sostanziale differenza della NASpI rispetto all’Aspi è che quest’ultima prevedeva un minimo di due anni di contribuzione ed era necessario aver lavorato continuativamente nell’ultimo anno, mentre per ricevere il nuovo e universale “sussidio di disoccupazione” sono sufficienti tredici settimane di contribuzione effettiva negli ultimi quattro anni e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione. L’assegno non potrà inoltre superare nel 2015 i 1300 € mensili, cifra che sarà ridotta progressivamente dopo il quinto mese del 3% mensile. Quindi se si usufruisce della NASpI per 24 mesi senza soluzione di continuità, dai 1300 € mensili iniziali del primo quadrimestre si scende al 15% di tale importo all’ultimo mese, cioè 195 € al mese. Si tratta insomma di un altro attacco al salario indiretto, a cui si aggiunge la riduzione della copertura figurativa pensionistica, che non potrà eccedere la retribuzione corrispondente al massimale dell’indennità, cioè 1300€. Anche con questo tipo di intervento, quindi, si contribuisce a ridurre le future e incerte pensioni.
La durata dell’erogazione del servizio, che potrà arrivare fino a 24 mesi, dipenderà soprattutto dalla capacità contributiva dei lavoratori negli ultimi quatto anni. Ciò significa che solo chi avrà lavorato per tutto questo periodo continuativamente potrà beneficiarne appieno. Il trattamento di disoccupazione, quindi, non sarà di fatto lo stesso per tutti ma varierà a seconda della quantità di lavoro effettivo. Dal 2017 il tetto massimo si abbasserà definitivamente a 18 mesi. Inoltre, se un lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi può interrompere il sussidio solo per questo periodo. Se instaura un rapporto di lavoro con uno stipendio annuale inferiore al minimo per presentare la dichiarazione dei redditi, continuerà a percepire il sussidio, ovviamente con un trattamento ridotto. Anche chi intraprenderà un’attività autonoma percepirà un’indennità ridotta pari all’80% del reddito previsto.
La NASpI funzionerà quindi come un completamento del salario del tutto in linea con l’ormai classico soccorso alle aziende, che si troveranno ancor più legittimate nell’offrire lavori poco remunerati e instabili vedendosi coprire le spalle dal “sussidio di disoccupazione”. Questa riflessione è valida anche per lo stop-and-go, ovvero, l’intervallo di tempo che deve trascorrere tra la fine di un contratto a tempo determinato e il suo eventuale rinnovo, che già con la legge Fornero era salito da dieci giorni a sessanta per i contratti inferiori a sei mesi e da venti giorni a novanta nel caso di accordi più lunghi. Il più delle volte, il contratto a tempo determinato viene utilizzato per far fronte a esigenze cui dovrebbe rispondere un contratto a tempo indeterminato. Le aziende, infatti, somministrando questo tipo di contratto, possono, da un lato, contare sulla continuità nell’impiego dei lavoratori (che rimangono precari nel tempo pur specializzandosi nella mansione) e, dall’altro, usufruire della loro totale flessibilità. In altre parole, personale qualificato ed esperto, ma allo stesso tempo flessibile e assoggettato alle necessità aziendali. Il nuovo “sussidio di disoccupazione” serve a oliare i meccanismi di un pieno regime di occupabilità.
Se, da una parte, l’aumento dei parametri temporali tra un rinnovo e l’altro disincentiva i contratti a scadenza e la flessibilità che questi comportano, dall’altra tali contratti vengono incentivati dal “sussidio di disoccupazione”, che copre per intero il periodo di pausa obbligata. La NASpI, inoltre, potrà essere richiesta anticipatamente in un’unica soluzione ma solo in vista dell’avviamento di un’attività imprenditoriale. Questa è evidentemente una strategia che incoraggia l’autoimprenditorialità in un momento in cui il lavoro scarseggia. Qui è permesso dare libero sfogo alle attività creative individuali e all’immaginario auto-manageriale, nonché cogliere l’occasione di diventare datori di lavoro di se stessi, risolvendo il problema annoso della ricerca lavoro. Chi voleva avviare un’attività in proprio non aspettava altro che la NASpI in un’unica soluzione. Per cui, se non trovate un lavoro, potrete sempre provvedere con i pochi soldi messi a disposizione a inventarvene uno tutto per voi! Gli stessi criteri valgono anche per la Diss-Coll, ma i disoccupati precari riceveranno il sussidio per un massimo di sei mesi. Sarà inoltre per loro impresa ardua anche solo aspirare al tetto massimo di 1300 €.
A questo punto, preso atto del fatto che si inneggia al “sussidio di disoccupazione” per tutti, ci chiediamo, come mai non considerare davvero tutti quei contratti che alimentano la precarietà? La proposta contenuta nel Jobs Act per snellire la lista dei contratti precari non ha tenuto conto delle false partite IVA e dei lavoratori voucher che fino a prova contraria hanno un posto privilegiato nella suddetta lista. Quindi, se sei un precario «classico» prendi una miseria, ma se sei un lavoratore voucher, come ti destreggi nella disoccupazione dal momento che un giorno sei occupato e l’altro inoccupato? O talvolta la mattina sei occupato e il pomeriggio disoccupato? Insomma, se un giorno trovi lavoro e l’altro lo perdi? Come potrebbe mai funzionare un “assegno di disoccupazione” relativo a queste forme occupazionali «atipiche» prive di tutele previdenziali, a parte quel minimo – irrisorio – fondo pensionistico versato praticamente a fondo perduto? Verrebbe erogata una disoccupazione a giorni alterni? Semplicemente non ne potranno beneficiare perché non sono contemplati nel piano. Come d’altra parte non ne potrà beneficiare un’ampia fetta di lavoratori e lavoratrici che pure ne avrebbe diritto. La legge delega prevede infatti un periodo di sperimentazione a risorse definite: ciò significa che lo Stato mette a disposizione risorse limitate, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Questo vuol dire che NASpI, Diss-coll e Asdi non saranno affatto per tutti. Anche la ragioneria dello Stato aveva espresso seri dubbi per l’insufficienza dei fondi stanziati, dubbi che probabilmente ha risolto dal momento in cui ha bollinato il testo. Dubbi che comunque a noi rimangono, se non altro riguardo l’incertezza di questo esperimento. Non si capisce se il milione e mezzo di euro stanziato con la legge di stabilità sarà sufficiente, se non altro perché è difficile prevedere i tassi di disoccupazione in fattispecie contrattuali che permettono ampi margini di manovra. Non ci resta che appellarci ai proverbi: lavoratori e lavoratrici, affrettatevi a perdere il prima possibile il vostro lavoro perché «chi tardi arriva male alloggia»!
La cialtroneria contabile, d’altra parte, non segnala solo i limiti del presunto universalismo della NASpI, ma un’oculata normalizzazione dell’occupabilità. Dopo tutto, il nome, parla chiaro: quello che viene spacciato per un “sussidio per la disoccupazione” è in realtà una «Nuova assicurazione sociale per l’impiego», dove ciò che viene davvero garantito universalmente altro non è che la precarietà. Nel mondo parallelo del Jobs Act, dove i conti tornano sempre, non ci sarà più disoccupazione e a rigore non ci sarà nemmeno il pieno impiego. Ci sarà piuttosto la piena occupabilità, con l’assicurazione di gestire il passaggio da un lavoro a un altro senza costi aggiuntivi per le imprese e completamente a carico della fiscalità generale, ovvero dei lavoratori stessi.
Non è un caso che la disponibilità a muoversi da un lavoro a un altro diventi con la NASpI una condizione coatta: quelli che riceveranno quest’astuta «assicurazione» dovranno, come ben sappiamo, accettare i lavori «congrui» che verranno loro proposti, pena la perdita dell’assegno. Senza dubbio, la NASpI assicura la totale subordinazione dei lavoratori occupabili ai ritmi e alle richieste del mercato del lavoro, come già accade nel Regno Unito e in Irlanda con il Jobbridge. Ci chiediamo a questo punto come saranno resettati i parametri con la nascita della nuova agenzia nazionale per l’occupazione, che lavorerà su scala nazionale. I disoccupati di Milano saranno forse costretti ad accettare lavori a Canicattì per non perdere il sussidio? Questa rimane una domanda aperta, che non potrà trovare risposta nel nostro universo. Ma se la cercassimo nell’universo parallelo del Jobs Act, una risposta l’avremmo e sarebbe un sì incondizionato a favore di flessibilità coatta della classe lavoratrice.
Ci chiediamo infatti quale sarà sul lungo periodo l’effetto di questa normalizzazione dell’occupabilità. Dal momento che la flessibilità in entrata e il tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro è resa possibile dell’esonero contributivo per un periodo di 36 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato: che cosa accadrà una volta finito il triennio di esonero? È probabile che i licenziamenti collettivi aumenteranno, anche perché la nuova disciplina li rende sempre più facili, e che i periodi di disoccupazione si dilateranno. In questo caso, non solo chi rimane senza lavoro a lungo non potrà beneficiare di alcun sussidio, ma nel migliore dei casi sarà costretto a destreggiarsi nel mondo del lavoro a chiamata e dei voucher.
Il sussidio di disoccupazione si rivela, nei fatti, un incentivo alla precarietà, un’ulteriore agevolazione per i padroni che non pagano salari adeguati ai propri dipendenti e che usufruiscono della rosa di contratti precari a loro disposizione. Mentre il Jobs Act viene venduto come un modo per combattere la disoccupazione, la NASpI è la vera chiave per capire l’universo parallelo del Jobs Act: un modo per coprire selettivamente e per un periodo limitato i momenti di transito da un lavoro a un altro, al solo scopo di irreggimentare una piena disponibilità al lavoro sovvenzionando i padroni per ridurre al minimo i salari. Uno strumento pratico e funzionale per i padroni, che possono servirsene per governare la mobilità del lavoro. Renzi, perciò, ha detto una cosa vera durante la conferenza stampa di presentazione dei decreti attuativi: «nessuno rimarrà solo dopo il licenziamento». Su questo non ci sono dubbi: gli occupabili saranno in buona compagnia.
Tra i decreti attuativi approvati, oltre al riordino dei contratti, ai licenziamenti collettivi, alle tutele crescenti, al demansionamento – praticamente uno Statuto degli Imprenditori – la questione degli ammortizzatori sociali è un po’ la chiave di lettura nascosta di tutta questa legge: la nuova disoccupazione intermittente, ovvero la normale occupabilità. È morto il contratto precario, viva la precarietà! Dicevano in Francia tempo fa...
La NASpI (che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) rende infatti esplicita la volontà di trasformare il salario in contributo occasionale e discrezionale, realizza il sogno più fantascientifico degli imprenditori: il salario a carico dei lavoratori. Secondo i suoi estensori, il nuovo sussidio di disoccupazione universale dal 2015 sarà di più facile accesso anche ai precari e andrà a sostituire pian piano tutti gli ammortizzatori sociali esistenti esclusa la cassa integrazione (quella in deroga sparirà nel 2016, mentre il 2017 sarà l’ultimo anno dell’indennità di mobilità). L’unica novità rispetto alla vecchia Aspi è quella di una diversificazione della precarietà. Anche se con la NASpI, il periodo minimo di contribuzione si è abbassato da due anni a tre mesi, il godimento del sussidio è condizionato da parametri che, nel tentativo di semplificare una situazione di estrema «atipicità» dei contratti di lavoro, creano una maggiore disuguaglianza nell’accesso ai sussidi, oltre a una loro diminuzione, per la riduzione sia del periodo di erogazione, sia della somma che si può ottenere. Dietro questa bella facciata pubblicitaria in cui si inneggia al bene di tutti, troviamo quindi una riduzione ulteriore degli ammortizzatori, questa sì per tutti, anche se non per tutti allo stesso modo.
Occorre sottolineare, infatti, che un lavoratore e una lavoratrice precari hanno una storia contributiva differente rispetto a lavoratori e lavoratrici cosiddetti garantiti – una razza comunque in via d’estinzione – e che il “sussidio di disoccupazione” è strettamente legato ai contributi versati. Da qui la necessità di regolarlo in base alle diverse situazioni e comunque nell’ottica di limitarne il godimento: la NASpI andrà a sostituire l’Aspi per i dipendenti che perdono il posto di lavoro; l’indennità Diss-coll sarà il trattamento di disoccupazione destinato ai co.co.co e co.co.pro., non pensionati e senza partita IVA. Questo trattamento potrà essere richiesto dai precari che dopo il 1 gennaio 2015 perderanno il lavoro e sarà loro concesso il sussidio solo se potranno dimostrare di aver versato almeno tre mesi di contributi nell’anno precedente. Il “collaboratore”, inoltre, dovrà aver versato almeno un mese di contribuzione nell’anno in cui si verifica il licenziamento. Il trattamento Asdi, invece, spetterà ai disoccupati di lunga data ma solo con particolari difficoltà economiche. Questo sostegno in via sperimentale per il 2015 è riconosciuto in maniera prioritaria per lavoratori e lavoratrici appartenenti a nuclei familiari con minorenni (quindi se magari nel frattempo non avete trovato un lavoro potreste sempre concentrarvi sulla riproduzione della specie) e a coloro che sono prossimi al pensionamento. Si valuterà in seguito la possibile estensione di questa misura che in ogni caso ha una durata massima di sei mesi nei quali si percepirà una cifra pari al 75% dell’ultima NASpI percepita.
La sostanziale differenza della NASpI rispetto all’Aspi è che quest’ultima prevedeva un minimo di due anni di contribuzione ed era necessario aver lavorato continuativamente nell’ultimo anno, mentre per ricevere il nuovo e universale “sussidio di disoccupazione” sono sufficienti tredici settimane di contribuzione effettiva negli ultimi quattro anni e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione. L’assegno non potrà inoltre superare nel 2015 i 1300 € mensili, cifra che sarà ridotta progressivamente dopo il quinto mese del 3% mensile. Quindi se si usufruisce della NASpI per 24 mesi senza soluzione di continuità, dai 1300 € mensili iniziali del primo quadrimestre si scende al 15% di tale importo all’ultimo mese, cioè 195 € al mese. Si tratta insomma di un altro attacco al salario indiretto, a cui si aggiunge la riduzione della copertura figurativa pensionistica, che non potrà eccedere la retribuzione corrispondente al massimale dell’indennità, cioè 1300€. Anche con questo tipo di intervento, quindi, si contribuisce a ridurre le future e incerte pensioni.
La durata dell’erogazione del servizio, che potrà arrivare fino a 24 mesi, dipenderà soprattutto dalla capacità contributiva dei lavoratori negli ultimi quatto anni. Ciò significa che solo chi avrà lavorato per tutto questo periodo continuativamente potrà beneficiarne appieno. Il trattamento di disoccupazione, quindi, non sarà di fatto lo stesso per tutti ma varierà a seconda della quantità di lavoro effettivo. Dal 2017 il tetto massimo si abbasserà definitivamente a 18 mesi. Inoltre, se un lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi può interrompere il sussidio solo per questo periodo. Se instaura un rapporto di lavoro con uno stipendio annuale inferiore al minimo per presentare la dichiarazione dei redditi, continuerà a percepire il sussidio, ovviamente con un trattamento ridotto. Anche chi intraprenderà un’attività autonoma percepirà un’indennità ridotta pari all’80% del reddito previsto.
La NASpI funzionerà quindi come un completamento del salario del tutto in linea con l’ormai classico soccorso alle aziende, che si troveranno ancor più legittimate nell’offrire lavori poco remunerati e instabili vedendosi coprire le spalle dal “sussidio di disoccupazione”. Questa riflessione è valida anche per lo stop-and-go, ovvero, l’intervallo di tempo che deve trascorrere tra la fine di un contratto a tempo determinato e il suo eventuale rinnovo, che già con la legge Fornero era salito da dieci giorni a sessanta per i contratti inferiori a sei mesi e da venti giorni a novanta nel caso di accordi più lunghi. Il più delle volte, il contratto a tempo determinato viene utilizzato per far fronte a esigenze cui dovrebbe rispondere un contratto a tempo indeterminato. Le aziende, infatti, somministrando questo tipo di contratto, possono, da un lato, contare sulla continuità nell’impiego dei lavoratori (che rimangono precari nel tempo pur specializzandosi nella mansione) e, dall’altro, usufruire della loro totale flessibilità. In altre parole, personale qualificato ed esperto, ma allo stesso tempo flessibile e assoggettato alle necessità aziendali. Il nuovo “sussidio di disoccupazione” serve a oliare i meccanismi di un pieno regime di occupabilità.
Se, da una parte, l’aumento dei parametri temporali tra un rinnovo e l’altro disincentiva i contratti a scadenza e la flessibilità che questi comportano, dall’altra tali contratti vengono incentivati dal “sussidio di disoccupazione”, che copre per intero il periodo di pausa obbligata. La NASpI, inoltre, potrà essere richiesta anticipatamente in un’unica soluzione ma solo in vista dell’avviamento di un’attività imprenditoriale. Questa è evidentemente una strategia che incoraggia l’autoimprenditorialità in un momento in cui il lavoro scarseggia. Qui è permesso dare libero sfogo alle attività creative individuali e all’immaginario auto-manageriale, nonché cogliere l’occasione di diventare datori di lavoro di se stessi, risolvendo il problema annoso della ricerca lavoro. Chi voleva avviare un’attività in proprio non aspettava altro che la NASpI in un’unica soluzione. Per cui, se non trovate un lavoro, potrete sempre provvedere con i pochi soldi messi a disposizione a inventarvene uno tutto per voi! Gli stessi criteri valgono anche per la Diss-Coll, ma i disoccupati precari riceveranno il sussidio per un massimo di sei mesi. Sarà inoltre per loro impresa ardua anche solo aspirare al tetto massimo di 1300 €.
A questo punto, preso atto del fatto che si inneggia al “sussidio di disoccupazione” per tutti, ci chiediamo, come mai non considerare davvero tutti quei contratti che alimentano la precarietà? La proposta contenuta nel Jobs Act per snellire la lista dei contratti precari non ha tenuto conto delle false partite IVA e dei lavoratori voucher che fino a prova contraria hanno un posto privilegiato nella suddetta lista. Quindi, se sei un precario «classico» prendi una miseria, ma se sei un lavoratore voucher, come ti destreggi nella disoccupazione dal momento che un giorno sei occupato e l’altro inoccupato? O talvolta la mattina sei occupato e il pomeriggio disoccupato? Insomma, se un giorno trovi lavoro e l’altro lo perdi? Come potrebbe mai funzionare un “assegno di disoccupazione” relativo a queste forme occupazionali «atipiche» prive di tutele previdenziali, a parte quel minimo – irrisorio – fondo pensionistico versato praticamente a fondo perduto? Verrebbe erogata una disoccupazione a giorni alterni? Semplicemente non ne potranno beneficiare perché non sono contemplati nel piano. Come d’altra parte non ne potrà beneficiare un’ampia fetta di lavoratori e lavoratrici che pure ne avrebbe diritto. La legge delega prevede infatti un periodo di sperimentazione a risorse definite: ciò significa che lo Stato mette a disposizione risorse limitate, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Questo vuol dire che NASpI, Diss-coll e Asdi non saranno affatto per tutti. Anche la ragioneria dello Stato aveva espresso seri dubbi per l’insufficienza dei fondi stanziati, dubbi che probabilmente ha risolto dal momento in cui ha bollinato il testo. Dubbi che comunque a noi rimangono, se non altro riguardo l’incertezza di questo esperimento. Non si capisce se il milione e mezzo di euro stanziato con la legge di stabilità sarà sufficiente, se non altro perché è difficile prevedere i tassi di disoccupazione in fattispecie contrattuali che permettono ampi margini di manovra. Non ci resta che appellarci ai proverbi: lavoratori e lavoratrici, affrettatevi a perdere il prima possibile il vostro lavoro perché «chi tardi arriva male alloggia»!
La cialtroneria contabile, d’altra parte, non segnala solo i limiti del presunto universalismo della NASpI, ma un’oculata normalizzazione dell’occupabilità. Dopo tutto, il nome, parla chiaro: quello che viene spacciato per un “sussidio per la disoccupazione” è in realtà una «Nuova assicurazione sociale per l’impiego», dove ciò che viene davvero garantito universalmente altro non è che la precarietà. Nel mondo parallelo del Jobs Act, dove i conti tornano sempre, non ci sarà più disoccupazione e a rigore non ci sarà nemmeno il pieno impiego. Ci sarà piuttosto la piena occupabilità, con l’assicurazione di gestire il passaggio da un lavoro a un altro senza costi aggiuntivi per le imprese e completamente a carico della fiscalità generale, ovvero dei lavoratori stessi.
Non è un caso che la disponibilità a muoversi da un lavoro a un altro diventi con la NASpI una condizione coatta: quelli che riceveranno quest’astuta «assicurazione» dovranno, come ben sappiamo, accettare i lavori «congrui» che verranno loro proposti, pena la perdita dell’assegno. Senza dubbio, la NASpI assicura la totale subordinazione dei lavoratori occupabili ai ritmi e alle richieste del mercato del lavoro, come già accade nel Regno Unito e in Irlanda con il Jobbridge. Ci chiediamo a questo punto come saranno resettati i parametri con la nascita della nuova agenzia nazionale per l’occupazione, che lavorerà su scala nazionale. I disoccupati di Milano saranno forse costretti ad accettare lavori a Canicattì per non perdere il sussidio? Questa rimane una domanda aperta, che non potrà trovare risposta nel nostro universo. Ma se la cercassimo nell’universo parallelo del Jobs Act, una risposta l’avremmo e sarebbe un sì incondizionato a favore di flessibilità coatta della classe lavoratrice.
Ci chiediamo infatti quale sarà sul lungo periodo l’effetto di questa normalizzazione dell’occupabilità. Dal momento che la flessibilità in entrata e il tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro è resa possibile dell’esonero contributivo per un periodo di 36 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato: che cosa accadrà una volta finito il triennio di esonero? È probabile che i licenziamenti collettivi aumenteranno, anche perché la nuova disciplina li rende sempre più facili, e che i periodi di disoccupazione si dilateranno. In questo caso, non solo chi rimane senza lavoro a lungo non potrà beneficiare di alcun sussidio, ma nel migliore dei casi sarà costretto a destreggiarsi nel mondo del lavoro a chiamata e dei voucher.
Il sussidio di disoccupazione si rivela, nei fatti, un incentivo alla precarietà, un’ulteriore agevolazione per i padroni che non pagano salari adeguati ai propri dipendenti e che usufruiscono della rosa di contratti precari a loro disposizione. Mentre il Jobs Act viene venduto come un modo per combattere la disoccupazione, la NASpI è la vera chiave per capire l’universo parallelo del Jobs Act: un modo per coprire selettivamente e per un periodo limitato i momenti di transito da un lavoro a un altro, al solo scopo di irreggimentare una piena disponibilità al lavoro sovvenzionando i padroni per ridurre al minimo i salari. Uno strumento pratico e funzionale per i padroni, che possono servirsene per governare la mobilità del lavoro. Renzi, perciò, ha detto una cosa vera durante la conferenza stampa di presentazione dei decreti attuativi: «nessuno rimarrà solo dopo il licenziamento». Su questo non ci sono dubbi: gli occupabili saranno in buona compagnia.
20/02/2015
Il Jobs Act dà il peggio di sé, "adesso"
Il Jobs Act - la votazione del Parlamento si limitò a "delegare" al governo il potere di agire di testa propria - si riempie ora di contenuti. Evitiamo di dire di quale materia organica, perché ci scapperebbero gli insulti.
I media padronali strombazzano l'avvio del "contratto a tutele crescenti", quell'aborto teorizzato alcuni anni fa da Pietro Ichino e oggi diventato legge. In pratica, l'impresa può fare come vuole. Può assumere con "contratto a tempo indeterminato" (e così incassare le agevolazioni statali), ma non sarà affatto vincolata a tenersi il lavoratore assunto. Le "tutele crescenti", infatti, sono una foglia di fico a copertura della totale assenza di tutele.
Nei primi tre anni, per esempio, è come se fossi un normale precario. Licenziabile in ogni momento, senza particolari cerimonie, e un indennizzo ridicolo (parametrato sulla durata del periodo di assunzione). Poi... resti comunque nella stessa condizione, perché l'articolo 18 non esiste - di fatto - più. Un indennizzo e via, anche in caso di licenziamento per "ingiusta causa". Anche se siete al lavoro da anni, però, non illudetevi di prendere cifre favolose: "indennizzo monetario crescente, in base all’anzianità di servizio (con un tetto a 24 mensilità)". Ben che vada, insomma, vi danno due anni di stipendio e un calcio nel sedere.
Il governo aveva promesso che questa boiata serviva a "disboscare" la giungla dei contratti atipici. Falso assoluto. Il disboscamento non è stato nemmeno preso in considerazione: delle 47 tipologie di contratto precario, infatti, ne restano "solo" 45. Una presa per i fondelli di dimensioni galattiche, cui i sindacati concertativi hanno opposto un pensoso "ohibò". Iniziative di lotta: zero.
In pratica il "decreto sul riordino dei contratti" si limiterà a stabilire i criteri per cui una "collaborazione" potrà essere considerata "lavoro subordinato" (prestazioni reiterate secondo un orario definito dal committente, eseguite in base a ordini gerarchici). In più, ma a partire dall'anno prossimo, verranno cancellate le collaborazioni a progetto. Ma non tutte: resteranno quelle disciplinate da "accordi collettivi" firmati da sindacati disponibili.
Spariscono soltanto due fattispecie contrattuali; l'associazione in partecipazione e il jobs sharing (che però nessuna impresa usava: meno di 300 contratti). Al contrario, per lo staff leasing si parla di cancellazione delle causali, quindi di totale libertà per le imprese, che non dovranno più "motivare" perché ricorrono a questa modalità di assunzione anziché con contratto a tempo indeterminato. I contratti a termine restano invece come sono: tetto massimo di durata di 36 mesi, comprensivo di 5 proroghe.
Peggio ancora per i licenziamenti collettivi, da cui persino una parte del Pd aveva chiesto di stralciare le norme che consentiranno all'azienda di selezionare i lavoratori da licenziare in barba a ogni criterio già definito dalla legislazione esistente (anzianità di servizio, reddito familiare, figli a carico, ecc). Renzi ci ha pensato su e poi ha deciso che no, meglio lasciare all'arbitrio padronale scelte di questo tipo. Ci mancherebbe solo che ci fossero ancora delle leggi che difendono anche solo in piccola misura il lavoratore... Non sarebbe "moderno e civile".
Inutile dire che era proprio questa la soluzione pretesa dalle imprese, basta ascoltare il presidente di Federmeccanica, Fabio Storchi: «I licenziamenti collettivi devono rimanere inseriti nel contratto a tutele crescenti perché sono per definizione licenziamenti economici e quindi oggettivi. Una differente disciplina dei licenziamenti economici collettivi rispetto a quelli individuali non è presente in alcun Paese europeo e neppure fuori dall’Europa e, se si dovesse attuare, ridurrebbe l’efficacia e quindi la credibilità della riforma». Come detto: non sarebbe "moderno e civile".
Pessime notizie ovviamente anche sul fronte ammortizzatori sociali. Prenderà corpo da maggio il Naspi, definizione che mette insieme Aspi e mini-Aspi della Fornero (sembra passato un secolo, vero?). Durerà al massimo due anni. Potrebbe sembrare un tempo congruo per sostenere il reddito di chi è alla ricerca di un nuovo lavoro in questo paese disgraziato. E infatti il governo ha già previsto di ridurlo a solo un anno e mezzo, a partire dal gennaio 2017.
Insomma: tutto il peggio della "vecchia" precarietà coniugato con tutto il peggio della "nuova" assenza di tutele legislative. Per il lavoro dipendente si profila un futuro medioevale.
Fonte
I media padronali strombazzano l'avvio del "contratto a tutele crescenti", quell'aborto teorizzato alcuni anni fa da Pietro Ichino e oggi diventato legge. In pratica, l'impresa può fare come vuole. Può assumere con "contratto a tempo indeterminato" (e così incassare le agevolazioni statali), ma non sarà affatto vincolata a tenersi il lavoratore assunto. Le "tutele crescenti", infatti, sono una foglia di fico a copertura della totale assenza di tutele.
Nei primi tre anni, per esempio, è come se fossi un normale precario. Licenziabile in ogni momento, senza particolari cerimonie, e un indennizzo ridicolo (parametrato sulla durata del periodo di assunzione). Poi... resti comunque nella stessa condizione, perché l'articolo 18 non esiste - di fatto - più. Un indennizzo e via, anche in caso di licenziamento per "ingiusta causa". Anche se siete al lavoro da anni, però, non illudetevi di prendere cifre favolose: "indennizzo monetario crescente, in base all’anzianità di servizio (con un tetto a 24 mensilità)". Ben che vada, insomma, vi danno due anni di stipendio e un calcio nel sedere.
Il governo aveva promesso che questa boiata serviva a "disboscare" la giungla dei contratti atipici. Falso assoluto. Il disboscamento non è stato nemmeno preso in considerazione: delle 47 tipologie di contratto precario, infatti, ne restano "solo" 45. Una presa per i fondelli di dimensioni galattiche, cui i sindacati concertativi hanno opposto un pensoso "ohibò". Iniziative di lotta: zero.
In pratica il "decreto sul riordino dei contratti" si limiterà a stabilire i criteri per cui una "collaborazione" potrà essere considerata "lavoro subordinato" (prestazioni reiterate secondo un orario definito dal committente, eseguite in base a ordini gerarchici). In più, ma a partire dall'anno prossimo, verranno cancellate le collaborazioni a progetto. Ma non tutte: resteranno quelle disciplinate da "accordi collettivi" firmati da sindacati disponibili.
Spariscono soltanto due fattispecie contrattuali; l'associazione in partecipazione e il jobs sharing (che però nessuna impresa usava: meno di 300 contratti). Al contrario, per lo staff leasing si parla di cancellazione delle causali, quindi di totale libertà per le imprese, che non dovranno più "motivare" perché ricorrono a questa modalità di assunzione anziché con contratto a tempo indeterminato. I contratti a termine restano invece come sono: tetto massimo di durata di 36 mesi, comprensivo di 5 proroghe.
Peggio ancora per i licenziamenti collettivi, da cui persino una parte del Pd aveva chiesto di stralciare le norme che consentiranno all'azienda di selezionare i lavoratori da licenziare in barba a ogni criterio già definito dalla legislazione esistente (anzianità di servizio, reddito familiare, figli a carico, ecc). Renzi ci ha pensato su e poi ha deciso che no, meglio lasciare all'arbitrio padronale scelte di questo tipo. Ci mancherebbe solo che ci fossero ancora delle leggi che difendono anche solo in piccola misura il lavoratore... Non sarebbe "moderno e civile".
Inutile dire che era proprio questa la soluzione pretesa dalle imprese, basta ascoltare il presidente di Federmeccanica, Fabio Storchi: «I licenziamenti collettivi devono rimanere inseriti nel contratto a tutele crescenti perché sono per definizione licenziamenti economici e quindi oggettivi. Una differente disciplina dei licenziamenti economici collettivi rispetto a quelli individuali non è presente in alcun Paese europeo e neppure fuori dall’Europa e, se si dovesse attuare, ridurrebbe l’efficacia e quindi la credibilità della riforma». Come detto: non sarebbe "moderno e civile".
Pessime notizie ovviamente anche sul fronte ammortizzatori sociali. Prenderà corpo da maggio il Naspi, definizione che mette insieme Aspi e mini-Aspi della Fornero (sembra passato un secolo, vero?). Durerà al massimo due anni. Potrebbe sembrare un tempo congruo per sostenere il reddito di chi è alla ricerca di un nuovo lavoro in questo paese disgraziato. E infatti il governo ha già previsto di ridurlo a solo un anno e mezzo, a partire dal gennaio 2017.
Insomma: tutto il peggio della "vecchia" precarietà coniugato con tutto il peggio della "nuova" assenza di tutele legislative. Per il lavoro dipendente si profila un futuro medioevale.
Fonte
10/02/2015
Jobs Act: un primo commento tecnico
Alla vigilia dello scorso Natale il governo Renzi ha approntato i primi due schemi di decreto attuativo sulla seconda parte del Jobs Act, quella che riguarda la nuova tipologia di tutela dai licenziamenti illegittimi e la nuova indennità di disoccupazione.
Questi due schemi, al momento in cui scriviamo, non sono ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quindi non sono in vigore, insieme al decreto Poletti dello scorso Marzo, che di fatto aboliva l'obbligo della causalità nella stipulazione di contratti a tempo determinato, ridisegnano drasticamente il mercato del lavoro in Italia, al fine di razionalizzare la risposta alla domanda pressante dei padroni, in crisi di valorizzazione dei capitali: abbassare il costo del lavoro per creare più profitto.
Analizziamoli entrambi.
I: Addio all'articolo 18!
Che cosa cambia con il contratto a tutele crescenti, introdotto da Renzi con lo schema di decreto approvato il 24/12/2014? La disciplina dei licenziamenti individuali è da sempre materia di contenzioso, politico e sindacale. Dal 1970 al 2012 i licenziamenti individuali sono stati regolati dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il licenziamento – quello non discriminatorio, ma giustificato – può essere per:
giusta causa – colpa grave del lavoratore –;
giustificato motivo soggettivo – colpa non grave del lavoratore, l'azienda ha l'obbligo di preavviso –;
giustificato motivo oggettivo – interruzione dell'attività lavorativa, fine di un appalto o chiusura di uno stabilimento.
Vediamo di seguito la storia e la qualità dei cambiamenti introdotti prima dalla Fornero, ora da Renzi: alla fine del testo inseriamo una tabella riepilogativa.
1. La storia
L'articolo 18 stabiliva che, in tutti i casi di nullità, inefficacia o illegittimità del provvedimento, l'imprenditore era condannato al reintegro del lavoratore sul posto di lavoro: la possibilità di licenziare, dunque, c'era, ma se il licenziamento non era giustificato veniva di fatto annullato col ritorno del lavoratore al proprio posto. La distinzione tra nullità e illegittimità non era significativa perché la sanzione era la stessa: diventa significativa, e da comprendere dunque bene, solo a partire dal 2012, anno in cui Elsa Fornero rimette mano alla disciplina, modificando in più punti il testo dell'articolo 18.
Per capirci spieghiamo brevemente la differenza:
un licenziamento è nullo quando è discriminatorio e di conseguenza viola la legge (ad esempio, quando avviene durante un congedo di maternità);
è inefficace quando è espresso in forma orale o scritta senza indicare le motivazioni;
è annullabile quando è illegittimo.
Le modifiche riguardavano la restrizione delle possibilità di reintegrazione: questo restava nel caso di licenziamento discriminatorio, quindi nullo, inefficace, e nel caso di licenziamento illegittimo per manifesta insussistenza del fatto contestato o sproporzione tra colpa e provvedimento nel caso di motivi disciplinari (“perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”).
In tutti gli altri casi di illegittimità riconosciuta, cambiava la sanzione: dalla reintegrazione si passava all'indennizzo, calcolato da un minimo di 15 a un massimo di 24 mensilità.
La modifica Fornero, dal punto di vista dei padroni, non era sufficiente: la possibilità di reintegro era ancora molto alta, dato che rimaneva prevista nei casi di sproporzione tra colpa e provvedimento, che sono tra i casi più frequenti di cause di licenziamento portate in tribunale, e inoltre il minimo indennizzo previsto era più di un anno di stipendio.
Renzi, dunque, interviene essenzialmente su questi punti, semplificando drasticamente la disciplina, tant'è che non va ad intervenire, col decreto, modificando il testo dell'articolo 18, ma sostituendolo completamente con un nuovo testo.
Il reintegro resta, come possibilità, solo in due casi: nel caso di licenziamento nullo in quanto discriminatorio, inefficace e nel caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale addotto direttamente dimostrata in giudizio. In tutti gli altri casi di illegittimità, conclamata e riconosciuta da un giudice, la sanzione diventa esclusivamente quella dell'indennizzo, e il minimo scende da 15 a 4 mensilità (due mensilità per anno di lavoro, fino a un massimo di 24 mensilità).
Lo schema di decreto prevede, inoltre, l'esenzione dall'IRAP e dal pagamento dei contributi pensionistici per tre anni per tutti i nuovi contratti attivati nel 2015: facile immaginare che, al termine del periodo di sgravi fiscali e contributivi, molti di quei contratti termineranno.
2. Limitazione delle ipotesi di reintegro
Nei mesi e nei giorni scorsi il governo e la stampa di regime si sono affannati a rassicurare gli animi: "IL REINTEGRO RESTA, NON VI AGITATE!"... "LA LEGGE È GIUSTA, L'ARTICOLO 18 ERA UN RETAGGIO DEL PASSATO!"
Proviamo ad entrare nel merito di questa obiezione. Il reintegro resta nel caso di licenziamento discriminatorio, quindi nullo, o inefficace in quanto intimato in forma orale.
Un licenziamento in forma orale è raro, semplicemente, o esiste solo nella testa dei padroni più barbari o più imbecilli: si tratta di una comunicazione del tipo “Torna a casa, non mi servi più” che nessuna persona dotata di senno adotterebbe come forma per liberarsi di qualcuno. Eppure anche questa forma è stata adottata: è il caso dei facchini di una cooperativa che lavorava per Esselunga. Per questi casi, per fortuna, il reintegro rimane. La stessa cosa vale per il licenziamento discriminatorio, legato cioè a motivi di genere, orientamento sessuale, colore della pelle, opinioni politiche, orientamento religioso etc etc. E' fin troppo evidente che nessun padrone licenzia mai qualcuno palesemente per questi motivi: nella giurisprudenza non si è mai dato un solo caso di licenziamento discriminatorio, i padroni hanno sempre mascherato la discriminazione sotto la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo.
Ancora, il reintegro resta per i casi di insussistenza del fatto materiale direttamente dimostrata in giudizio.
Il caso è importante, specialmente, ma non solo, nei casi di licenziamento per motivi disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa). Le parole anche in questo caso sono importantissime. Vediamo innanzitutto la specifica “fatto materiale”: nella precedente legge Fornero si parlava genericamente di “fatto”; alcuni giudici hanno interpretato la parola “fatto” come “fatto giuridico”, come l'insieme cioè delle circostanze oggettive e dell'interpretazione soggettiva del giudice stesso, e ne hanno quindi dedotto di poter procedere all'assoluzione del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al suo reintegro.
La Cassazione aveva già provveduto a correggere questa interpretazione ma, per evitare rischi, in fase di preparazione si è preferito aggiungere l'aggettivo “materiale”, che esclude l'interpretazione soggettiva del giudice, ridotto a mero “sanzionatore” e “calcolatore” dell'indennità.
Il lavoratore ha diritto, dunque, al reintegro solo se riesce a provare in tribunale che il fatto materiale a lui imputato o comunque addotto a ragione del licenziamento non sussiste. L'onere della prova spetta al lavoratore licenziato (prima spettava invece al datore di lavoro provare la sussistenza della motivazione): in pratica il padrone può tranquillamente ricorrere ad una argomentazione manchevole o debole, perché può contare sulle difficoltà, per un singolo lavoratore non particolarmente motivato o non sufficientemente assistito dal sindacato, di ricorrere in giudizio e dimostrare l'insussistenza del fatto addotto (nel solo Veneto, nel 2013, i ricorsi in tribunale contro un licenziamento sono stati 250, a fronte di circa quattromila licenziamenti), mentre prima il padrone era chiamato a dimostrare lui stesso la sussistenza delle motivazioni.
Per rendere improbabile proprio il ricorso in tribunale, comunque, il datore di lavoro può offrire una somma pari a una mensilità per anno di servizio, da un minimo di 2 a un massimo di 18, esente da imposizione fiscale, al lavoratore, se accetta di rinunciare alla causa. A dimostrazione della serietà con cui i padroni vogliono in tutti i modi evitare il contenzioso, il 13 gennaio 2015 il testo dello schema di decreto è stato appositamente modificato per inserire le coperture dovute alle minori entrate derivanti dalla mancata imposizione fiscale su queste somme!
Considerando tutte le ipotesi, in sintesi, è come dire che il reintegro è rimasto, sì, ma solo nel caso di licenziamenti a calci in culo o a sputi in faccia davanti a testimoni, oppure se si riesce a dimostrare che il padrone ha inventato tutto di sana pianta!
In tutti gli altri casi, che sono la maggioranza, il padrone adduce un motivo plausibile a ragione del licenziamento (quindi maschera anche un eventuale licenziamento discriminatorio sotto la forma di licenziamento giustificato): il giudice ne valuta, eventualmente, la legittimità e nel caso in cui non la ritrovi annulla il licenziamento e condanna il padrone al reintegro. Annullava, condannava: da oggi non avviene più.
Il primo paradosso diabolico dello schema di decreto è che permane il riconoscimento giuridico dell'illegittimità dell'atto, ma l'atto non viene annullato: il giudice potrà riconoscere che un lavoratore è stato licenziato ingiustamente ma non potrà cancellarne il licenziamento!
La sanzione in forma di indennizzo è, a questo punto, una foglia di fico: l'illegittimità di fatto scompare, perché se lo schema di decreto stabilisce un indennizzo monetario come unica sanzione, si sta dicendo praticamente che ogni padrone può liquidare, in qualunque momento e senza preoccuparsi di giustificare niente, un lavoratore, dandogli al massimo due anni di stipendio (ma due anni di stipendio sono l'indennizzo per un licenziamento dopo 12 anni di lavoro!!!)
3. Qualche esempio concreto
Mario è un operaio di 58 anni: da otto anni lavora ai telai della “Paola Textile” di Montemurlo, vicino Prato. Durante un periodo di malattia dovuto ad un grave problema cardiaco, Mario chiede, in vista del rientro, di cambiare mansione; l'azienda, per tutta risposta, lo licenzia adducendo un giustificato motivo soggettivo. Mario fa ricorso contro la sentenza e il giudice, avendo riconosciuto l'illegittimità del licenziamento, condanna l'azienda alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di tutte le mensilità e i contributi dovuti dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Mario potrebbe scegliere di prendere 15 mensilità, oltre a quelle già dovute dall'azienda, e di non rientrare, ma è lontano dalla pensione, non è riuscito a trovare un altro lavoro ed ha bisogno di continuare a versare i contributi pensionistici, quindi sceglie di rientrare in fabbrica. La norma di riferimento è l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Domenico è un operaio della Fiat di Pomigliano d'Arco, vicino Napoli. La Fiat lo licenzia in seguito ad una manifestazione durante la quale Domenico, in qualità di RSU, aveva esposto striscioni contro la precarietà e per la sicurezza sul posto di lavoro, facendo anche un intervento al megafono. Il giudice ha stabilito che il licenziamento era sproporzionato, quindi illeggitimo, e ha condannato la FIAT alla riassunzione a alla corresponsione di tutte le mensilità e i contributi intercorsi dal licenziamento alla riassunzione. La norma di riferimento è l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Piero è un impiegato dell'Atla srl. Un giorno manda una mail a un collega con giudizi poco lusinghieri sul lavoro di un particolare settore (“Parlare di pianificazione nel gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale”), la mail finisce sulla scrivania del titolare dell'azienda che lo licenzia in tronco, senza preavviso, per “giusta causa”. Il giudice ridimensiona il fatto a un comportamento non particolarmente offensivo, considera dunque spropositata la sanzione e condanna l'azienda alla reintegrazione, fatta salva la scelta di Piero di avere, in alternativa, 15 mensilità. La norma di riferimento è l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Mario, Domenico e Piero sono persone realmente esistenti (solo il primo nome è inventato). Le loro storie sono prese dalle cronache degli ultimi anni. Che cosa sarebbe successo alle loro vite se, al momento del licenziamento, fosse stato già in vigore il contratto a tutele crescenti di Renzi?
Mario: il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo, ma non è annullabile (il fatto addotto dall'azienda, forse la prolungata assenza del lavoratore e l'impossibilità di rimpiegarlo con una nuova mansione, sussiste). Mario viene mandato a casa con circa 20.000 euro, a 58 anni, con scarse o nulle possibilità di ricollocarsi (data l'età e la patologia)
Domenico: il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo in quanto sproporzionato, ma non è annullabile (il fatto contestato dalla Fiat, cioè la manifestazione, sussiste). Domenico viene mandato a casa con un indennizzo massimo di poco meno di 30.000 euro.
Piero: il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo in quanto sproporzionato, ma non è annulabile (il fatto contestato dall'azienda, cioè la mail, sussiste). Piero, come Domenico, viene mandato a casa con un indennizzo massimo di poco meno di 30.000 euro.
Questo è ciò che succederà a lavoratrici e lavoratori che, ad un certo punto della loro carriera, verranno licenziati e faranno ricorso davanti al giudice. Ma che dire di tutti gli altri?
Maria è un'addetta alle pulizie e lavora in un Ateneo. Assunta da un anno, un giorno lascia incustodite le attrezzature e i prodotti per la pulizia, che vengono rubati. Maria viene licenziata. Il giudice riconosce l'illegittimità del licenziamento – il contratto di categoria prevede una multa per questa dimenticanza, non il licenziamento – ma non può ordinare la reintegrazione: Maria viene mandata a casa con meno di 2.000 euro di indennizzo.
Adriana è un'operatrice di call center. Lavora da due anni senza problemi, finché l'azienda non decide di ristrutturare, ridimensionando il personale, e la licenzia adducendo come motivo l'aver perso una commessa da un cliente di grandi dimensioni. Il giudice riconosce l'illegittimità del licenziamento, in quanto l'azienda avrebbe potuto ricollocare Adriana in un altro settore, ma il fatto – la perdita della commessa – sussiste, per cui non può ordinare la reintegrazione: Adriana va a casa con meno di 4.000 euro di indennizzo.
4. Ce lo chiede l'Europa!!! (Vero!!!)
Questo è un altro argomento a favore del decreto Renzi: uniformarsi alla normativa vigente nel resto d'Europa, per non perdere competitività. E hanno ragione! Non sul piano della competitività, ma sul fatto che nella maggior parte dell'Europa è già previsto il risarcimento, in luogo del reintegro, in caso di licenziamento nullo o illegittimo. Nello specifico, in Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo e Spagna prevale senza dubbio il risarcimento sul reintegro.
In Francia e Gran Bretagna la reintegrazione è prevista solo in caso di licenziamento nullo, come in Italia, o è rimessa alla discrezionalità del giudice. In altri paesi il sistema è misto, il reintegro prevale in Grecia, Portogallo, Olanda e... Germania! Sorpresi? La “locomotiva d'Europa”, il motore produttivo del continente, aveva, ha e continua ad avere una legislazione simile all'ormai defunto Statuto dei Lavoratori, eppure, a detta anche dei padroni, primeggia in produttività e competitività. Lungi dal dedurre che la Germania sia un paradiso per i lavoratori – tutt'altro! – questo fatto dimostra, contrariamente a quanto possano affermare Ichini vari, che non c'è alcun legame tra una presunta “difficoltà” a licenziare e una bassa produttività. Non a caso, infatti, l'applicazione effettiva dell'articolo in Italia e il ricorso ad esso per il reintegro, riguardava un numero ristretto di casi.
5. Perché, allora, quest'accanimento?
La questione, evidentemente, non è – solo – economica, ma molto politica: i lavoratori italiani, come altri lavoratori in Europa, avevano conquistato, nel corso di lunghe lotte, diritti importanti: tra questi, il diritto alla conservazione del posto di lavoro nei casi di licenziamenti illegittimi. I licenziamenti illegittimi intervengono, spesso e volentieri, quando un lavoratore, organizzato o meno, dà fastidio: ovviamente non lo si può condannare per l'esercizio dell'attività sindacale – tutelata, ancora, dall'articolo 28 dello Statuto – ma lo si può perseguire adducendo altre, pretestuose motivazioni. È il caso, letto prima, di Domenico, meglio conosciuto come Mimmo, che di cognome fa Mignano: lavoratore e sindacalista combattivo e poco propenso ad arrendersi, che ha lottato fino in fondo contro la ristrutturazione aziendale imposta da Marchionne, il reparto confino a Nola, la limitazione del diritto di sciopero insita nel contratto della NewCo di Pomigliano, mentre altri sindacati – e altri sindacalisti – a volte hanno preferito mediare, scendere a compromessi, arrendersi (se non peggio).
Alla prima occasione utile, una manifestazione, l'hanno licenziato: quando il giudice ha sancito il reintegro, la FIAT ha deciso di licenziarlo un'altra volta, stavolta per un'azione davanti a una concessionaria (avrebbe “danneggiato l'immagine dell'azienda”). Qual è la colpa di Mimmo? Dolo? Truffa? Assenteismo? Danni aziendali? Niente di tutto questo (e per ognuno di questi casi il licenziamento, checché ne dica la propaganda borghese, è sempre stato possibile). La colpa di Mimmo è la lotta. La colpa di tanti licenziati illegittimamente è di dare fastidio: qualcuno magari pretende il rispetto delle regole, qualcun altro si lamenta un po' troppo, qualcun altro vuole attenersi alle sue mansioni e non fare di più, qualcuno sciopera... L'articolo 18, nella sua formulazione, pensava a questo, non a caso era inserito nel Titolo relativo alla tutela dell'azione sindacale: ed è pensando a questo che l'hanno cancellato.
II: Dall'ASPI alla NASPI
Il secondo schema di decreto, di 15 pagine, riguarda la riforma del sussidio individuale di disoccupazione introdotto dalla Fornero nel 2012 col nome di ASPI. Prima di affrontarlo nel merito facciamo un passo indietro: quali sono le forme tradizionali di assistenza economica alla disoccupazione, in Italia?
In tutta Europa, già dall'inizio del XX secolo, sono presenti leggi in materia di assistenza economica al lavoratore in disoccupazione, di “integrazione” del salario: la prima legge europea in tal senso è francese e risale al 1905. La particolarità italiana risiede nel fatto che esistono delle forme di sostegno e integrazione del reddito non disgiunte dall'obiettivo della conservazione del posto di lavoro: la Cassa Integrazione Guadagni, introdotta sotto il fascismo e finanziata dai contributi del lavoratori e degli imprenditori, interviene erogando salario in periodi di riduzione più o meno pesante dell'orario lavorativo, in seguito ad una crisi aziendale, senza che siano ancora state attivate le procedure di licenziamento. In pratica in Italia l'integrazione salariale in momenti di crisi occupazionale ha come ulteriore obiettivo quello di evitare i licenziamenti, mentre nel resto d'Europa l'indennità di disoccupazione si eroga soltanto a partire dal licenziamento.
Stiamo, in effetti, comparando due istituti radicalmente diversi nella forma e nella sostanza economica e politica: la peculiarità del sistema italiano risiede(va) proprio nell'obiettivo di evitare, o quantomeno ritardare il licenziamento, con la CIG che è, come si è compreso, un istituto essenzialmente collettivo; l'indennità di disoccupazione individuale, che pure in Italia esiste(va), non è comparabile dunque, per platea ed estensione temporale, né ai corrispettivi istituti europei né alla CIG stessa. Per fare un esempio, la vecchia indennità di disoccupazione – prima della riforma Fornero, poteva durare al massimo 10 mesi, con erogazione del 50% del salario lordo nei primi 6, 40% nei successivi 3 e 30% negli ultimi tre (dati al 2006); la CIG eroga l'80% del salario lordo fino a 12 mesi, successivamente può intervenire la CIGS (CIG Straordinaria) con l'80% del salario fino ad ulteriori 24 mesi, ancora la CIG in deroga per un ulteriore anno, fino all'indennità di mobilità che eroga lo stesso ammontare della CIGS (fino a 48 mesi!) e costituisce la vera e propria anticamera del licenziamento.
Un sistema indubbiamente più complesso (e parziale, perché non tutti i lavoratori ricevono un indennità) rispetto agli omologhi europei che hanno sempre preferito una forma universale di indennità, posteriore al licenziamento, che non mirava alla tutela del posto di lavoro perso; complesso, sì, ma, benché con limiti e storture enormi, utile ed efficace soprattutto per il dispiegarsi della lotta sindacale e politica, che ha(aveva) così il tempo (fino a 36 mesi e oltre!) e l'agibilità per mettere in piedi vertenze sulla tutela occupazionale con discrete possibilità di vittoria.
1. Vittoria dei lavoratori = Fumo negli occhi dei padroni
Ecco che, ricostruendo in mezza paginetta la principale differenza tra il nostro Paese e il resto d'Europa, viene fuori l'obiettivo politico del padronato e della borghesia: spuntare le armi al movimento sindacale che resta, per numero di iscritti e presenza sui luoghi di lavoro, uno dei più forti d'Europa (al netto di riformismi, corruzione e sbracamenti che ben conosciamo...).
Illustri economisti, dunque, politici, imprenditori incominciano a sciacallare sulla Cassa Integrazione, attribuendo all'effettiva varietà e complessità degli aiuti ogni male italiano, dal crollo della produttività alle sconfitte ai Mondiali: da più parti si levano voci a favore di una non meglio precisata semplificazione, che farebbe risparmiare, finalmente, i soldi agli italiani.
Scopriamo che cosa sia questa benedetta semplificazione quando, col governo Monti, la famigerata ministra del lavoro Elsa Fornero, dopo aver completato – peggiorandola – la lunga riforma delle pensioni iniziata nel 1995 col governo Dini, si muove letteralmente con le ruspe contro la Cassa Integrazione Guadagni e in generale contro il vecchio sistema: la cassa in deroga, la mobilità e la disoccupazione vengono abolite e sostituite dall'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), mentre la straordinaria viene estesa ad altri settori non industriali ma ridotta nelle possibilità e nei campi di applicazione. All'ASpI si aggiunge la Mini-ASpI, un sussidio ridotto per chi non matura i requisiti per la prima (due anni di contributi per l'ASpi, almeno 13 settimane ma meno di 52 in due anni per la mini-ASpI).
Il raffronto tra ASpI e vecchia disoccupazione gioca a favore dell'ultima arrivata: durata estesa fino a 18 mesi per gli over 55, ammontare dell'assegno al 75% del salario lordo, ridotto del 15% dopo sei mesi e di un ulteriore 15 dopo un anno. Se si considerano però insieme anche l'abolizione della mobilità e le limitazioni nel ricorso alla straordinaria si vede che il bilancio economico pende decisamente a favore dei padroni; quello politico, invece, si comincia appena a delineare: per il momento ciò che interessa è rendere progressivamente più difficile o sconveniente, per i lavoratori ma soprattutto per i padroni, il ricorso alla CIG, con conseguente accelerazione delle procedure di licenziamento ed erogazione individuale dei contributi ASpI.
2. Dall'ASpI alla NASpI
Il secondo schema di decreto modifica sostanzialmente l'indennità marcata Fornero, andando però nella stessa direzione, cioè quella di individualizzare, a parità di spesa o con una spesa di poco superiore, il trattamento economico di indennità di disoccupazione.
Le differenze sono chiare e semplici: la NASpI estende la platea potenziale a tutto il lavoro dipendente, senza ulteriori distinzioni che persistevano nella vecchia ASpI, vengono esclusi solo i lavoratori a tempo indeterminato della PA e gli operai agricoli (come nella precedente legge, con la significativa estensione agli extracomunitari con permesso di soggiorno e lavoro stagionale); i requisiti vengono ammorbiditi rispetto all'entità minima di contributi richiesti, che diventa di 13 settimane, come precedentemente per la mini-ASpI. Si deve inoltre aver lavorato almeno 18 giorni nell'anno precedente alla disoccupazione, e il rapporto deve essersi concluso senza contenzioso (dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale).
La durata dell'erogazione del contributo potrà essere al massimo pari alla metà delle settimane contributive dei 4 anni precedenti (quindi 2 anni), e a regime, dal 2017, non potrà superare le 78 settimane (un po' più di 19 mesi); l'importo, parametrato sempre al 75% dell'ultimo salario lordo, non potrà essere superiore a 1300 euro e scalerà, a regime, del 3% al mese, a partire dal quarto mese.
Insieme alla NASpI, il governo avrebbe predisposto due ulteriori indennità, finanziate al momento solo per il 2015 e con il rischio concreto di insufficiente finanziamento rispetto alla platea potenziale: si tratta dell'ASDI, sussidio di disoccupazione erogato al termine della NASpI soltanto a lavoratori ancora disoccupati, con famiglia e figli minori a carico o con altre condizioni svantaggiose, pari al 75% della NASpI ed erogato per sei mesi; infine il Dis-Coll, sussidio per i lavori precari, co.co.co., co.co.pro e gestione separata, attivato solo sperimentalmente per il 2015.
La differenza più significativa è certamente l'estensione della platea e l'introduzione della clausola della risoluzione senza contenzioso: sono questi due aspetti che vanno letti insieme a quanto detto per il primo decreto, alla possibilità cioè di licenziare con indennizzo e all'estensione possibile di questa nuova disciplina anche ai licenziamenti collettivi. I due decreti insieme aprono autostrade ai licenziamenti facili e arbitrari, disincentivando ancor più di prima i lavoratori a ricorrere contro un licenziamento ritenuto ingiusto perché, a fronte di un indennizzo misero, perderebbero la disoccupazione; inoltre, politicamente, il sindacato quale che sia perde fortemente di peso e di importanza, dal momento che vengono di fatto meno i campi sui quali poteva esprimersi o avere un intervento (vertenze “accorciate” disincentivando il ricorso alla CIG e abolendo la CIG in deroga e la mobilità); nella stragrande maggioranza dei casi, più di quanto non succeda già oggi, i lavoratori saranno costretti ad accettare risoluzioni “consensuali” del rapporto per accedere alla NASpI, non avendo i padroni alcun interesse a tenere in piedi la baracca, e la NASpI avrà il potere particolare, rispetto alla CIG, di isolare il lavoratore, che si troverebbe da solo in fila agli uffici dell'INPS invece che in piazza, con le compagne e i compagni, a difendere il posto di lavoro.
Una vera e propria rivoluzione copernicana del diritto del lavoro, che per abbassare il costo di riproduzione della manodopera punta non solo all'abbassamento dei salari, ma soprattutto alla devastazione delle forme organizzate di resistenza possibile della classe, a partire dai sindacati e dalle vertenze.
Fonte
Questi due schemi, al momento in cui scriviamo, non sono ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quindi non sono in vigore, insieme al decreto Poletti dello scorso Marzo, che di fatto aboliva l'obbligo della causalità nella stipulazione di contratti a tempo determinato, ridisegnano drasticamente il mercato del lavoro in Italia, al fine di razionalizzare la risposta alla domanda pressante dei padroni, in crisi di valorizzazione dei capitali: abbassare il costo del lavoro per creare più profitto.
Analizziamoli entrambi.
I: Addio all'articolo 18!
Che cosa cambia con il contratto a tutele crescenti, introdotto da Renzi con lo schema di decreto approvato il 24/12/2014? La disciplina dei licenziamenti individuali è da sempre materia di contenzioso, politico e sindacale. Dal 1970 al 2012 i licenziamenti individuali sono stati regolati dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il licenziamento – quello non discriminatorio, ma giustificato – può essere per:
giusta causa – colpa grave del lavoratore –;
giustificato motivo soggettivo – colpa non grave del lavoratore, l'azienda ha l'obbligo di preavviso –;
giustificato motivo oggettivo – interruzione dell'attività lavorativa, fine di un appalto o chiusura di uno stabilimento.
Vediamo di seguito la storia e la qualità dei cambiamenti introdotti prima dalla Fornero, ora da Renzi: alla fine del testo inseriamo una tabella riepilogativa.
1. La storia
L'articolo 18 stabiliva che, in tutti i casi di nullità, inefficacia o illegittimità del provvedimento, l'imprenditore era condannato al reintegro del lavoratore sul posto di lavoro: la possibilità di licenziare, dunque, c'era, ma se il licenziamento non era giustificato veniva di fatto annullato col ritorno del lavoratore al proprio posto. La distinzione tra nullità e illegittimità non era significativa perché la sanzione era la stessa: diventa significativa, e da comprendere dunque bene, solo a partire dal 2012, anno in cui Elsa Fornero rimette mano alla disciplina, modificando in più punti il testo dell'articolo 18.
Per capirci spieghiamo brevemente la differenza:
un licenziamento è nullo quando è discriminatorio e di conseguenza viola la legge (ad esempio, quando avviene durante un congedo di maternità);
è inefficace quando è espresso in forma orale o scritta senza indicare le motivazioni;
è annullabile quando è illegittimo.
Le modifiche riguardavano la restrizione delle possibilità di reintegrazione: questo restava nel caso di licenziamento discriminatorio, quindi nullo, inefficace, e nel caso di licenziamento illegittimo per manifesta insussistenza del fatto contestato o sproporzione tra colpa e provvedimento nel caso di motivi disciplinari (“perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”).
In tutti gli altri casi di illegittimità riconosciuta, cambiava la sanzione: dalla reintegrazione si passava all'indennizzo, calcolato da un minimo di 15 a un massimo di 24 mensilità.
La modifica Fornero, dal punto di vista dei padroni, non era sufficiente: la possibilità di reintegro era ancora molto alta, dato che rimaneva prevista nei casi di sproporzione tra colpa e provvedimento, che sono tra i casi più frequenti di cause di licenziamento portate in tribunale, e inoltre il minimo indennizzo previsto era più di un anno di stipendio.
Renzi, dunque, interviene essenzialmente su questi punti, semplificando drasticamente la disciplina, tant'è che non va ad intervenire, col decreto, modificando il testo dell'articolo 18, ma sostituendolo completamente con un nuovo testo.
Il reintegro resta, come possibilità, solo in due casi: nel caso di licenziamento nullo in quanto discriminatorio, inefficace e nel caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale addotto direttamente dimostrata in giudizio. In tutti gli altri casi di illegittimità, conclamata e riconosciuta da un giudice, la sanzione diventa esclusivamente quella dell'indennizzo, e il minimo scende da 15 a 4 mensilità (due mensilità per anno di lavoro, fino a un massimo di 24 mensilità).
Lo schema di decreto prevede, inoltre, l'esenzione dall'IRAP e dal pagamento dei contributi pensionistici per tre anni per tutti i nuovi contratti attivati nel 2015: facile immaginare che, al termine del periodo di sgravi fiscali e contributivi, molti di quei contratti termineranno.
2. Limitazione delle ipotesi di reintegro
Nei mesi e nei giorni scorsi il governo e la stampa di regime si sono affannati a rassicurare gli animi: "IL REINTEGRO RESTA, NON VI AGITATE!"... "LA LEGGE È GIUSTA, L'ARTICOLO 18 ERA UN RETAGGIO DEL PASSATO!"
Proviamo ad entrare nel merito di questa obiezione. Il reintegro resta nel caso di licenziamento discriminatorio, quindi nullo, o inefficace in quanto intimato in forma orale.
Un licenziamento in forma orale è raro, semplicemente, o esiste solo nella testa dei padroni più barbari o più imbecilli: si tratta di una comunicazione del tipo “Torna a casa, non mi servi più” che nessuna persona dotata di senno adotterebbe come forma per liberarsi di qualcuno. Eppure anche questa forma è stata adottata: è il caso dei facchini di una cooperativa che lavorava per Esselunga. Per questi casi, per fortuna, il reintegro rimane. La stessa cosa vale per il licenziamento discriminatorio, legato cioè a motivi di genere, orientamento sessuale, colore della pelle, opinioni politiche, orientamento religioso etc etc. E' fin troppo evidente che nessun padrone licenzia mai qualcuno palesemente per questi motivi: nella giurisprudenza non si è mai dato un solo caso di licenziamento discriminatorio, i padroni hanno sempre mascherato la discriminazione sotto la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo.
Ancora, il reintegro resta per i casi di insussistenza del fatto materiale direttamente dimostrata in giudizio.
Il caso è importante, specialmente, ma non solo, nei casi di licenziamento per motivi disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa). Le parole anche in questo caso sono importantissime. Vediamo innanzitutto la specifica “fatto materiale”: nella precedente legge Fornero si parlava genericamente di “fatto”; alcuni giudici hanno interpretato la parola “fatto” come “fatto giuridico”, come l'insieme cioè delle circostanze oggettive e dell'interpretazione soggettiva del giudice stesso, e ne hanno quindi dedotto di poter procedere all'assoluzione del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al suo reintegro.
La Cassazione aveva già provveduto a correggere questa interpretazione ma, per evitare rischi, in fase di preparazione si è preferito aggiungere l'aggettivo “materiale”, che esclude l'interpretazione soggettiva del giudice, ridotto a mero “sanzionatore” e “calcolatore” dell'indennità.
Il lavoratore ha diritto, dunque, al reintegro solo se riesce a provare in tribunale che il fatto materiale a lui imputato o comunque addotto a ragione del licenziamento non sussiste. L'onere della prova spetta al lavoratore licenziato (prima spettava invece al datore di lavoro provare la sussistenza della motivazione): in pratica il padrone può tranquillamente ricorrere ad una argomentazione manchevole o debole, perché può contare sulle difficoltà, per un singolo lavoratore non particolarmente motivato o non sufficientemente assistito dal sindacato, di ricorrere in giudizio e dimostrare l'insussistenza del fatto addotto (nel solo Veneto, nel 2013, i ricorsi in tribunale contro un licenziamento sono stati 250, a fronte di circa quattromila licenziamenti), mentre prima il padrone era chiamato a dimostrare lui stesso la sussistenza delle motivazioni.
Per rendere improbabile proprio il ricorso in tribunale, comunque, il datore di lavoro può offrire una somma pari a una mensilità per anno di servizio, da un minimo di 2 a un massimo di 18, esente da imposizione fiscale, al lavoratore, se accetta di rinunciare alla causa. A dimostrazione della serietà con cui i padroni vogliono in tutti i modi evitare il contenzioso, il 13 gennaio 2015 il testo dello schema di decreto è stato appositamente modificato per inserire le coperture dovute alle minori entrate derivanti dalla mancata imposizione fiscale su queste somme!
Considerando tutte le ipotesi, in sintesi, è come dire che il reintegro è rimasto, sì, ma solo nel caso di licenziamenti a calci in culo o a sputi in faccia davanti a testimoni, oppure se si riesce a dimostrare che il padrone ha inventato tutto di sana pianta!
In tutti gli altri casi, che sono la maggioranza, il padrone adduce un motivo plausibile a ragione del licenziamento (quindi maschera anche un eventuale licenziamento discriminatorio sotto la forma di licenziamento giustificato): il giudice ne valuta, eventualmente, la legittimità e nel caso in cui non la ritrovi annulla il licenziamento e condanna il padrone al reintegro. Annullava, condannava: da oggi non avviene più.
Il primo paradosso diabolico dello schema di decreto è che permane il riconoscimento giuridico dell'illegittimità dell'atto, ma l'atto non viene annullato: il giudice potrà riconoscere che un lavoratore è stato licenziato ingiustamente ma non potrà cancellarne il licenziamento!
La sanzione in forma di indennizzo è, a questo punto, una foglia di fico: l'illegittimità di fatto scompare, perché se lo schema di decreto stabilisce un indennizzo monetario come unica sanzione, si sta dicendo praticamente che ogni padrone può liquidare, in qualunque momento e senza preoccuparsi di giustificare niente, un lavoratore, dandogli al massimo due anni di stipendio (ma due anni di stipendio sono l'indennizzo per un licenziamento dopo 12 anni di lavoro!!!)
3. Qualche esempio concreto
Mario è un operaio di 58 anni: da otto anni lavora ai telai della “Paola Textile” di Montemurlo, vicino Prato. Durante un periodo di malattia dovuto ad un grave problema cardiaco, Mario chiede, in vista del rientro, di cambiare mansione; l'azienda, per tutta risposta, lo licenzia adducendo un giustificato motivo soggettivo. Mario fa ricorso contro la sentenza e il giudice, avendo riconosciuto l'illegittimità del licenziamento, condanna l'azienda alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di tutte le mensilità e i contributi dovuti dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Mario potrebbe scegliere di prendere 15 mensilità, oltre a quelle già dovute dall'azienda, e di non rientrare, ma è lontano dalla pensione, non è riuscito a trovare un altro lavoro ed ha bisogno di continuare a versare i contributi pensionistici, quindi sceglie di rientrare in fabbrica. La norma di riferimento è l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Domenico è un operaio della Fiat di Pomigliano d'Arco, vicino Napoli. La Fiat lo licenzia in seguito ad una manifestazione durante la quale Domenico, in qualità di RSU, aveva esposto striscioni contro la precarietà e per la sicurezza sul posto di lavoro, facendo anche un intervento al megafono. Il giudice ha stabilito che il licenziamento era sproporzionato, quindi illeggitimo, e ha condannato la FIAT alla riassunzione a alla corresponsione di tutte le mensilità e i contributi intercorsi dal licenziamento alla riassunzione. La norma di riferimento è l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Piero è un impiegato dell'Atla srl. Un giorno manda una mail a un collega con giudizi poco lusinghieri sul lavoro di un particolare settore (“Parlare di pianificazione nel gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale”), la mail finisce sulla scrivania del titolare dell'azienda che lo licenzia in tronco, senza preavviso, per “giusta causa”. Il giudice ridimensiona il fatto a un comportamento non particolarmente offensivo, considera dunque spropositata la sanzione e condanna l'azienda alla reintegrazione, fatta salva la scelta di Piero di avere, in alternativa, 15 mensilità. La norma di riferimento è l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Mario, Domenico e Piero sono persone realmente esistenti (solo il primo nome è inventato). Le loro storie sono prese dalle cronache degli ultimi anni. Che cosa sarebbe successo alle loro vite se, al momento del licenziamento, fosse stato già in vigore il contratto a tutele crescenti di Renzi?
Mario: il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo, ma non è annullabile (il fatto addotto dall'azienda, forse la prolungata assenza del lavoratore e l'impossibilità di rimpiegarlo con una nuova mansione, sussiste). Mario viene mandato a casa con circa 20.000 euro, a 58 anni, con scarse o nulle possibilità di ricollocarsi (data l'età e la patologia)
Domenico: il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo in quanto sproporzionato, ma non è annullabile (il fatto contestato dalla Fiat, cioè la manifestazione, sussiste). Domenico viene mandato a casa con un indennizzo massimo di poco meno di 30.000 euro.
Piero: il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo in quanto sproporzionato, ma non è annulabile (il fatto contestato dall'azienda, cioè la mail, sussiste). Piero, come Domenico, viene mandato a casa con un indennizzo massimo di poco meno di 30.000 euro.
Questo è ciò che succederà a lavoratrici e lavoratori che, ad un certo punto della loro carriera, verranno licenziati e faranno ricorso davanti al giudice. Ma che dire di tutti gli altri?
Maria è un'addetta alle pulizie e lavora in un Ateneo. Assunta da un anno, un giorno lascia incustodite le attrezzature e i prodotti per la pulizia, che vengono rubati. Maria viene licenziata. Il giudice riconosce l'illegittimità del licenziamento – il contratto di categoria prevede una multa per questa dimenticanza, non il licenziamento – ma non può ordinare la reintegrazione: Maria viene mandata a casa con meno di 2.000 euro di indennizzo.
Adriana è un'operatrice di call center. Lavora da due anni senza problemi, finché l'azienda non decide di ristrutturare, ridimensionando il personale, e la licenzia adducendo come motivo l'aver perso una commessa da un cliente di grandi dimensioni. Il giudice riconosce l'illegittimità del licenziamento, in quanto l'azienda avrebbe potuto ricollocare Adriana in un altro settore, ma il fatto – la perdita della commessa – sussiste, per cui non può ordinare la reintegrazione: Adriana va a casa con meno di 4.000 euro di indennizzo.
4. Ce lo chiede l'Europa!!! (Vero!!!)
Questo è un altro argomento a favore del decreto Renzi: uniformarsi alla normativa vigente nel resto d'Europa, per non perdere competitività. E hanno ragione! Non sul piano della competitività, ma sul fatto che nella maggior parte dell'Europa è già previsto il risarcimento, in luogo del reintegro, in caso di licenziamento nullo o illegittimo. Nello specifico, in Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo e Spagna prevale senza dubbio il risarcimento sul reintegro.
In Francia e Gran Bretagna la reintegrazione è prevista solo in caso di licenziamento nullo, come in Italia, o è rimessa alla discrezionalità del giudice. In altri paesi il sistema è misto, il reintegro prevale in Grecia, Portogallo, Olanda e... Germania! Sorpresi? La “locomotiva d'Europa”, il motore produttivo del continente, aveva, ha e continua ad avere una legislazione simile all'ormai defunto Statuto dei Lavoratori, eppure, a detta anche dei padroni, primeggia in produttività e competitività. Lungi dal dedurre che la Germania sia un paradiso per i lavoratori – tutt'altro! – questo fatto dimostra, contrariamente a quanto possano affermare Ichini vari, che non c'è alcun legame tra una presunta “difficoltà” a licenziare e una bassa produttività. Non a caso, infatti, l'applicazione effettiva dell'articolo in Italia e il ricorso ad esso per il reintegro, riguardava un numero ristretto di casi.
5. Perché, allora, quest'accanimento?
La questione, evidentemente, non è – solo – economica, ma molto politica: i lavoratori italiani, come altri lavoratori in Europa, avevano conquistato, nel corso di lunghe lotte, diritti importanti: tra questi, il diritto alla conservazione del posto di lavoro nei casi di licenziamenti illegittimi. I licenziamenti illegittimi intervengono, spesso e volentieri, quando un lavoratore, organizzato o meno, dà fastidio: ovviamente non lo si può condannare per l'esercizio dell'attività sindacale – tutelata, ancora, dall'articolo 28 dello Statuto – ma lo si può perseguire adducendo altre, pretestuose motivazioni. È il caso, letto prima, di Domenico, meglio conosciuto come Mimmo, che di cognome fa Mignano: lavoratore e sindacalista combattivo e poco propenso ad arrendersi, che ha lottato fino in fondo contro la ristrutturazione aziendale imposta da Marchionne, il reparto confino a Nola, la limitazione del diritto di sciopero insita nel contratto della NewCo di Pomigliano, mentre altri sindacati – e altri sindacalisti – a volte hanno preferito mediare, scendere a compromessi, arrendersi (se non peggio).
Alla prima occasione utile, una manifestazione, l'hanno licenziato: quando il giudice ha sancito il reintegro, la FIAT ha deciso di licenziarlo un'altra volta, stavolta per un'azione davanti a una concessionaria (avrebbe “danneggiato l'immagine dell'azienda”). Qual è la colpa di Mimmo? Dolo? Truffa? Assenteismo? Danni aziendali? Niente di tutto questo (e per ognuno di questi casi il licenziamento, checché ne dica la propaganda borghese, è sempre stato possibile). La colpa di Mimmo è la lotta. La colpa di tanti licenziati illegittimamente è di dare fastidio: qualcuno magari pretende il rispetto delle regole, qualcun altro si lamenta un po' troppo, qualcun altro vuole attenersi alle sue mansioni e non fare di più, qualcuno sciopera... L'articolo 18, nella sua formulazione, pensava a questo, non a caso era inserito nel Titolo relativo alla tutela dell'azione sindacale: ed è pensando a questo che l'hanno cancellato.
| Statuto dei Lavoratori | Legge Fornero (92/2012) | Jobs Act (Schema decreto di Natale) | |
| Licenziamento discriminatorio (nullo) | Reintegro | Reintegro | Reintegro |
| Licenziamento inefficace (orale) | Reintegro | Reintegro | Reintegro |
| Licenziamento illegittimo, annullato per insussistenza del fatto | Reintegro | Reintegro (l'insussistenza doveva essere manifesta, cioè non provata in dibattimento ma evidente in fase istruttoria; alcune sentenze hanno dato al termine “fatto” il significato di “fatto giuridico”, facendo pesare l'interpretazione del giudice, per cui i casi di reintegro sono aumentati rispetto alla volontà del legislatore) | Reintegro (per evitare il problema posto dalla Legge Fornero che aveva reso allargabile il numero dei reintegri, il legislatore ha aggiunto, alla parola “fatto” l'aggettivo “materiale”, escludendo l'interpretazione del giudice ed assegnando al lavoratore l'onere di provarne l'insussistenza) |
| Licenziamento illegittimo, annullato per sproporzione tra fatto e sanzione (nei casi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ciò significa la presenza, nei contratti collettivi o nei codici disciplinari, di sanzioni diverse dal licenziamento, e conservative del posto di lavoro, per il fatto contestato) | Reintegro | Reintegro | Indennizzo (da 2 a 24 mensilità, calcolate nella misura di 2 per ogni anno di lavoro) |
| Licenziamento illegittimo per non ricorrenza degli estremi | Reintegro | Indennizzo (da 12 a 24 mensilità) | Indennizzo (da 2 a 24 mensilità, calcolate nella misura di 2 per ogni anno di lavoro) |
| Licenziamento illegittimo per mancanza del requisito di motivazione (vizio formale) | Reintegro | Indennizzo (da 6 a 12 mensilità) | Indennizzo (da 1 a 12 mensilità, calcolate nella misura di 1 per ogni anno di lavoro) |
II: Dall'ASPI alla NASPI
Il secondo schema di decreto, di 15 pagine, riguarda la riforma del sussidio individuale di disoccupazione introdotto dalla Fornero nel 2012 col nome di ASPI. Prima di affrontarlo nel merito facciamo un passo indietro: quali sono le forme tradizionali di assistenza economica alla disoccupazione, in Italia?
In tutta Europa, già dall'inizio del XX secolo, sono presenti leggi in materia di assistenza economica al lavoratore in disoccupazione, di “integrazione” del salario: la prima legge europea in tal senso è francese e risale al 1905. La particolarità italiana risiede nel fatto che esistono delle forme di sostegno e integrazione del reddito non disgiunte dall'obiettivo della conservazione del posto di lavoro: la Cassa Integrazione Guadagni, introdotta sotto il fascismo e finanziata dai contributi del lavoratori e degli imprenditori, interviene erogando salario in periodi di riduzione più o meno pesante dell'orario lavorativo, in seguito ad una crisi aziendale, senza che siano ancora state attivate le procedure di licenziamento. In pratica in Italia l'integrazione salariale in momenti di crisi occupazionale ha come ulteriore obiettivo quello di evitare i licenziamenti, mentre nel resto d'Europa l'indennità di disoccupazione si eroga soltanto a partire dal licenziamento.
Stiamo, in effetti, comparando due istituti radicalmente diversi nella forma e nella sostanza economica e politica: la peculiarità del sistema italiano risiede(va) proprio nell'obiettivo di evitare, o quantomeno ritardare il licenziamento, con la CIG che è, come si è compreso, un istituto essenzialmente collettivo; l'indennità di disoccupazione individuale, che pure in Italia esiste(va), non è comparabile dunque, per platea ed estensione temporale, né ai corrispettivi istituti europei né alla CIG stessa. Per fare un esempio, la vecchia indennità di disoccupazione – prima della riforma Fornero, poteva durare al massimo 10 mesi, con erogazione del 50% del salario lordo nei primi 6, 40% nei successivi 3 e 30% negli ultimi tre (dati al 2006); la CIG eroga l'80% del salario lordo fino a 12 mesi, successivamente può intervenire la CIGS (CIG Straordinaria) con l'80% del salario fino ad ulteriori 24 mesi, ancora la CIG in deroga per un ulteriore anno, fino all'indennità di mobilità che eroga lo stesso ammontare della CIGS (fino a 48 mesi!) e costituisce la vera e propria anticamera del licenziamento.
Un sistema indubbiamente più complesso (e parziale, perché non tutti i lavoratori ricevono un indennità) rispetto agli omologhi europei che hanno sempre preferito una forma universale di indennità, posteriore al licenziamento, che non mirava alla tutela del posto di lavoro perso; complesso, sì, ma, benché con limiti e storture enormi, utile ed efficace soprattutto per il dispiegarsi della lotta sindacale e politica, che ha(aveva) così il tempo (fino a 36 mesi e oltre!) e l'agibilità per mettere in piedi vertenze sulla tutela occupazionale con discrete possibilità di vittoria.
1. Vittoria dei lavoratori = Fumo negli occhi dei padroni
Ecco che, ricostruendo in mezza paginetta la principale differenza tra il nostro Paese e il resto d'Europa, viene fuori l'obiettivo politico del padronato e della borghesia: spuntare le armi al movimento sindacale che resta, per numero di iscritti e presenza sui luoghi di lavoro, uno dei più forti d'Europa (al netto di riformismi, corruzione e sbracamenti che ben conosciamo...).
Illustri economisti, dunque, politici, imprenditori incominciano a sciacallare sulla Cassa Integrazione, attribuendo all'effettiva varietà e complessità degli aiuti ogni male italiano, dal crollo della produttività alle sconfitte ai Mondiali: da più parti si levano voci a favore di una non meglio precisata semplificazione, che farebbe risparmiare, finalmente, i soldi agli italiani.
Scopriamo che cosa sia questa benedetta semplificazione quando, col governo Monti, la famigerata ministra del lavoro Elsa Fornero, dopo aver completato – peggiorandola – la lunga riforma delle pensioni iniziata nel 1995 col governo Dini, si muove letteralmente con le ruspe contro la Cassa Integrazione Guadagni e in generale contro il vecchio sistema: la cassa in deroga, la mobilità e la disoccupazione vengono abolite e sostituite dall'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), mentre la straordinaria viene estesa ad altri settori non industriali ma ridotta nelle possibilità e nei campi di applicazione. All'ASpI si aggiunge la Mini-ASpI, un sussidio ridotto per chi non matura i requisiti per la prima (due anni di contributi per l'ASpi, almeno 13 settimane ma meno di 52 in due anni per la mini-ASpI).
Il raffronto tra ASpI e vecchia disoccupazione gioca a favore dell'ultima arrivata: durata estesa fino a 18 mesi per gli over 55, ammontare dell'assegno al 75% del salario lordo, ridotto del 15% dopo sei mesi e di un ulteriore 15 dopo un anno. Se si considerano però insieme anche l'abolizione della mobilità e le limitazioni nel ricorso alla straordinaria si vede che il bilancio economico pende decisamente a favore dei padroni; quello politico, invece, si comincia appena a delineare: per il momento ciò che interessa è rendere progressivamente più difficile o sconveniente, per i lavoratori ma soprattutto per i padroni, il ricorso alla CIG, con conseguente accelerazione delle procedure di licenziamento ed erogazione individuale dei contributi ASpI.
2. Dall'ASpI alla NASpI
Il secondo schema di decreto modifica sostanzialmente l'indennità marcata Fornero, andando però nella stessa direzione, cioè quella di individualizzare, a parità di spesa o con una spesa di poco superiore, il trattamento economico di indennità di disoccupazione.
Le differenze sono chiare e semplici: la NASpI estende la platea potenziale a tutto il lavoro dipendente, senza ulteriori distinzioni che persistevano nella vecchia ASpI, vengono esclusi solo i lavoratori a tempo indeterminato della PA e gli operai agricoli (come nella precedente legge, con la significativa estensione agli extracomunitari con permesso di soggiorno e lavoro stagionale); i requisiti vengono ammorbiditi rispetto all'entità minima di contributi richiesti, che diventa di 13 settimane, come precedentemente per la mini-ASpI. Si deve inoltre aver lavorato almeno 18 giorni nell'anno precedente alla disoccupazione, e il rapporto deve essersi concluso senza contenzioso (dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale).
La durata dell'erogazione del contributo potrà essere al massimo pari alla metà delle settimane contributive dei 4 anni precedenti (quindi 2 anni), e a regime, dal 2017, non potrà superare le 78 settimane (un po' più di 19 mesi); l'importo, parametrato sempre al 75% dell'ultimo salario lordo, non potrà essere superiore a 1300 euro e scalerà, a regime, del 3% al mese, a partire dal quarto mese.
Insieme alla NASpI, il governo avrebbe predisposto due ulteriori indennità, finanziate al momento solo per il 2015 e con il rischio concreto di insufficiente finanziamento rispetto alla platea potenziale: si tratta dell'ASDI, sussidio di disoccupazione erogato al termine della NASpI soltanto a lavoratori ancora disoccupati, con famiglia e figli minori a carico o con altre condizioni svantaggiose, pari al 75% della NASpI ed erogato per sei mesi; infine il Dis-Coll, sussidio per i lavori precari, co.co.co., co.co.pro e gestione separata, attivato solo sperimentalmente per il 2015.
La differenza più significativa è certamente l'estensione della platea e l'introduzione della clausola della risoluzione senza contenzioso: sono questi due aspetti che vanno letti insieme a quanto detto per il primo decreto, alla possibilità cioè di licenziare con indennizzo e all'estensione possibile di questa nuova disciplina anche ai licenziamenti collettivi. I due decreti insieme aprono autostrade ai licenziamenti facili e arbitrari, disincentivando ancor più di prima i lavoratori a ricorrere contro un licenziamento ritenuto ingiusto perché, a fronte di un indennizzo misero, perderebbero la disoccupazione; inoltre, politicamente, il sindacato quale che sia perde fortemente di peso e di importanza, dal momento che vengono di fatto meno i campi sui quali poteva esprimersi o avere un intervento (vertenze “accorciate” disincentivando il ricorso alla CIG e abolendo la CIG in deroga e la mobilità); nella stragrande maggioranza dei casi, più di quanto non succeda già oggi, i lavoratori saranno costretti ad accettare risoluzioni “consensuali” del rapporto per accedere alla NASpI, non avendo i padroni alcun interesse a tenere in piedi la baracca, e la NASpI avrà il potere particolare, rispetto alla CIG, di isolare il lavoratore, che si troverebbe da solo in fila agli uffici dell'INPS invece che in piazza, con le compagne e i compagni, a difendere il posto di lavoro.
Una vera e propria rivoluzione copernicana del diritto del lavoro, che per abbassare il costo di riproduzione della manodopera punta non solo all'abbassamento dei salari, ma soprattutto alla devastazione delle forme organizzate di resistenza possibile della classe, a partire dai sindacati e dalle vertenze.
Fonte
27/12/2014
Jobs Act numero due: uno tsumani sui diritti dei lavoratori
La melina in atto nella maggioranza di governo sul contenuto dei due decreti legislativi di attuazione del Jobs Act, - con Renzi che parla di rivoluzione copernicana da una parte e i mugugni di Sacconi dall’altra - buona solo a riempire i giornali in giorni di magra, non ha incantato proprio nessuno.
Dalla Confindustria, infatti, solo buoni apprezzamenti per una riforma che viene considerata pari, nella sua portata (ahinoi!) modernizzatrice, a quella che “nel 1997 introdusse il lavoro interinale eliminando il tabù del monopolio pubblico sul collocamento”, proprio quella che ha prodotto la più bieca precarietà nel nostro paese senza, peraltro, alcuna misura mitigatrice della disoccupazione come redditi sociali minimi o garantiti!
Del resto il padronato ha di che gioire, prima c’è stata l’approvazione della nuova disciplina sui contratti a termine, Jobs Act n.1, poi lo Sblocca Italia con la libertà di cementificazione e devastazione del territorio, poi la legge di stabilità che, tra le altre cose, ha regalato a lor signori una sostanziosa decontribuzione sui nuovi assunti pari a 5 miliardi nel triennio e un taglio del costo del lavoro sulla base imponibile IRAP per 2,7 miliardi nel 2015, che salgono a 5,6 miliardi nel 2017. Un ottimo Natale, non c’è che dire.
Non altrettanto per noi poveri lavoratori, precari, disoccupati!
La liberalizzazione dei contatti a termine aveva già tolto qualsiasi norma regolatrice e consentito rinnovi fino a 5 volte in 36 mesi, con un potere ricattatorio enorme in un paese il cui tasso di disoccupazione è salito oltre il 13% e arriva al 14,2% contando anche i cassaintegrati.
L’introduzione del contratto a tutele crescenti contenuto nel decreto legislativo approvato il 24 dicembre, insieme alle nuove norme sui licenziamenti disciplinari e collettivi, elimina del tutto il diritto al reintegro in caso di licenziamento individuale per motivi economici ed organizzativi, non difficili da trovare di questi tempi, sostituendolo con un’indennità pari a due mesi di salario per ogni anno di attività.
Si dice che questa misura riguardi solo i nuovi assunti, ma che ne sarà di tutto quei lavoratori che, per effetto delle privatizzazioni e dei passaggi di appalto, finiranno alle dipendenze di nuove aziende? Saranno considerati anche loro nuovi assunti, perdendo così in un sol colpo diritti maturati in anni di lavoro e di lotte?
Della stessa gravità l’assenza del diritto al reintegro nel caso dei licenziamenti collettivi, ove questi venissero decisi senza ottemperare alle norme previste dalla Legge 223 del 1991, violando cioè i criteri di scelta. Finora era infatti previsto il reintegro e un indennizzo pari a 12 mensilità. Ulteriore discriminazione: i dirigenti anche se assunti da poco, potranno avere indennizzi da 12 a 24 mensilità, mentre i poveri cristi dovrebbero lavorare per 6 anni per avere un indennizzo pari a 12 mensilità.
Anche per i licenziamenti per motivi disciplinari il reintegro potrà avvenire solo se il giudice accerterà l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Niente più rapporto con le norme contenute nei contratti né valutazione del giudice sulla sproporzione del licenziamento rispetto al fatto contestato e accertato. E comunque in caso di dubbio, il padrone potrà sempre ricorrere a motivi economici/organizzativi, la via più facile!
Inutile parlare del NASPI la nuova assicurazione contro la disoccupazione che dovrebbe coprire una platea più vasta di aventi diritto, che è stato approvato “salvo intese” ossia senza l’ok della ragioneria dello Stato visto che manca la necessaria copertura economica!
Ultima perla: il professore Ichino, sostiene che tali norme sono applicabili anche ai dipendenti pubblici. Non si smentisce mai nel suo livore contro i lavoratori!
Oggi i tre sindacati confederali, chi fa la voce grossa e chi emette miagolii, si dicono contrari a queste nuove norme, che in verità tanto nuove non sono davvero visto che sono almeno venti anni che va avanti lo smantellamento della legislazione e dei diritti del lavoro, con la legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori, ridotto ad un ectoplasma senza che CGIL, CISL, UIL abbiano fatto nulla, se non a babbo morto.
Noi, per parte nostra non ci arrendiamo e nei prossimi giorno prenderemo le necessarie decisioni di lotta in ogni posto di lavoro, in ogni territorio per contrastare misure che riportano i lavoratori ad epoche lontane, con il lavoro alla mercé del capitale e delle controparti senza alcuna difesa.
Lo vuole l’Europa? Sarebbe proprio il momento di mandarla in malora un’Europa al servizio del capitale finanziario e dei mercati, che affama i popoli e schiavizza i lavoratori!
Fonte
Dalla Confindustria, infatti, solo buoni apprezzamenti per una riforma che viene considerata pari, nella sua portata (ahinoi!) modernizzatrice, a quella che “nel 1997 introdusse il lavoro interinale eliminando il tabù del monopolio pubblico sul collocamento”, proprio quella che ha prodotto la più bieca precarietà nel nostro paese senza, peraltro, alcuna misura mitigatrice della disoccupazione come redditi sociali minimi o garantiti!
Del resto il padronato ha di che gioire, prima c’è stata l’approvazione della nuova disciplina sui contratti a termine, Jobs Act n.1, poi lo Sblocca Italia con la libertà di cementificazione e devastazione del territorio, poi la legge di stabilità che, tra le altre cose, ha regalato a lor signori una sostanziosa decontribuzione sui nuovi assunti pari a 5 miliardi nel triennio e un taglio del costo del lavoro sulla base imponibile IRAP per 2,7 miliardi nel 2015, che salgono a 5,6 miliardi nel 2017. Un ottimo Natale, non c’è che dire.
Non altrettanto per noi poveri lavoratori, precari, disoccupati!
La liberalizzazione dei contatti a termine aveva già tolto qualsiasi norma regolatrice e consentito rinnovi fino a 5 volte in 36 mesi, con un potere ricattatorio enorme in un paese il cui tasso di disoccupazione è salito oltre il 13% e arriva al 14,2% contando anche i cassaintegrati.
L’introduzione del contratto a tutele crescenti contenuto nel decreto legislativo approvato il 24 dicembre, insieme alle nuove norme sui licenziamenti disciplinari e collettivi, elimina del tutto il diritto al reintegro in caso di licenziamento individuale per motivi economici ed organizzativi, non difficili da trovare di questi tempi, sostituendolo con un’indennità pari a due mesi di salario per ogni anno di attività.
Si dice che questa misura riguardi solo i nuovi assunti, ma che ne sarà di tutto quei lavoratori che, per effetto delle privatizzazioni e dei passaggi di appalto, finiranno alle dipendenze di nuove aziende? Saranno considerati anche loro nuovi assunti, perdendo così in un sol colpo diritti maturati in anni di lavoro e di lotte?
Della stessa gravità l’assenza del diritto al reintegro nel caso dei licenziamenti collettivi, ove questi venissero decisi senza ottemperare alle norme previste dalla Legge 223 del 1991, violando cioè i criteri di scelta. Finora era infatti previsto il reintegro e un indennizzo pari a 12 mensilità. Ulteriore discriminazione: i dirigenti anche se assunti da poco, potranno avere indennizzi da 12 a 24 mensilità, mentre i poveri cristi dovrebbero lavorare per 6 anni per avere un indennizzo pari a 12 mensilità.
Anche per i licenziamenti per motivi disciplinari il reintegro potrà avvenire solo se il giudice accerterà l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Niente più rapporto con le norme contenute nei contratti né valutazione del giudice sulla sproporzione del licenziamento rispetto al fatto contestato e accertato. E comunque in caso di dubbio, il padrone potrà sempre ricorrere a motivi economici/organizzativi, la via più facile!
Inutile parlare del NASPI la nuova assicurazione contro la disoccupazione che dovrebbe coprire una platea più vasta di aventi diritto, che è stato approvato “salvo intese” ossia senza l’ok della ragioneria dello Stato visto che manca la necessaria copertura economica!
Ultima perla: il professore Ichino, sostiene che tali norme sono applicabili anche ai dipendenti pubblici. Non si smentisce mai nel suo livore contro i lavoratori!
Oggi i tre sindacati confederali, chi fa la voce grossa e chi emette miagolii, si dicono contrari a queste nuove norme, che in verità tanto nuove non sono davvero visto che sono almeno venti anni che va avanti lo smantellamento della legislazione e dei diritti del lavoro, con la legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori, ridotto ad un ectoplasma senza che CGIL, CISL, UIL abbiano fatto nulla, se non a babbo morto.
Noi, per parte nostra non ci arrendiamo e nei prossimi giorno prenderemo le necessarie decisioni di lotta in ogni posto di lavoro, in ogni territorio per contrastare misure che riportano i lavoratori ad epoche lontane, con il lavoro alla mercé del capitale e delle controparti senza alcuna difesa.
Lo vuole l’Europa? Sarebbe proprio il momento di mandarla in malora un’Europa al servizio del capitale finanziario e dei mercati, che affama i popoli e schiavizza i lavoratori!
Fonte
04/10/2014
Il governo racconta palle ai precari
Come si fa a coprire un decreto legge immondo facendolo passare per un'opera pia? Raccontando cazzate, si direbbe a Roma. Mentendo spudoratamente, si dice ovunque.
Vediamo allora le ultime menzogne del governo intorno alla falciatrice chiamata "Jobs act".
Se poi si prende sul serio - e lo si deve purtroppo fare - lo stesso governo quando dice di voler "mandare a regime" il nuovo sistema a partire dal 2016, eliminando tutti gli ammortizzatori sociali oggi esistenti, allora quella cifra basta per i fazzoletti di carta in cui far piangere milioni di disoccupati.
La Naspi (la nuova Aspi) secondo il progetto, dovrebbe infatti coprire tutti i lavoratori che possano vantare almeno tre mesi di contribuzione nell'ultimo anno lavorato. Se le parole hanno un senso, non la potrebbero avere tutti quegli ex lavoratori che nel 2015 prenderanno la "mobilità" per tutto l'anno (a meno che non resti fino a tutto il 2017, come era previsto addirittura dalla Fornero), oppure quelli in cassa integrazione straordinaria o in deroga. Un numero decisamente alto, milioni appunto.
Persino un esperto del ramo "fregature a chi lavora" - come Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, ex funzionario Cgil, oggi deputato PD in quota alla minoranza bersaniana - si mette a fare due conti facili facili.
Anche IlSOle24Ore (Confindustria) si mette a fare calcoli e capisce subito che non ci si arriva:
A meno di non aver disegnato - con la "riforma" - una coperta talmente corta da non coprire a sufficienza nessuno.
Fonte
Vediamo allora le ultime menzogne del governo intorno alla falciatrice chiamata "Jobs act".
Estendere il sussidio di disoccupazione anche a chi oggi ne è escluso. Non solo i collaboratori a progetto. Ma tutti coloro che non hanno i requisiti né per l'Aspi né per la mini-Aspi per via della carriera "discontinua con contratti sotto l'anno", spiega il responsabile Economia e Lavoro del Pd, Filippo Taddei.Per gli sponsor di Renzi, come Repubblica, non ci sono dubbi. Questa è proprio un'opera pia. Peccato che quando si comincia a vedere con quali e quanti soldi dovrà essere finanziata, i conti saltano subito. Il governo dice di aver "trovato" un miliardo e mezzo "in più". Visto che la platea di possibili beneficiari è - secondo le stime più prudenziali - quasi di un milione e mezzo di persone, si fa presto a quantificare: 1.000 euro a testa, non si sa come distribuiti (300 euro al mese per 3 mesi? o 500 per due mesi? o 1.000 una tantum?). Comunque poca roba.
Se poi si prende sul serio - e lo si deve purtroppo fare - lo stesso governo quando dice di voler "mandare a regime" il nuovo sistema a partire dal 2016, eliminando tutti gli ammortizzatori sociali oggi esistenti, allora quella cifra basta per i fazzoletti di carta in cui far piangere milioni di disoccupati.
La Naspi (la nuova Aspi) secondo il progetto, dovrebbe infatti coprire tutti i lavoratori che possano vantare almeno tre mesi di contribuzione nell'ultimo anno lavorato. Se le parole hanno un senso, non la potrebbero avere tutti quegli ex lavoratori che nel 2015 prenderanno la "mobilità" per tutto l'anno (a meno che non resti fino a tutto il 2017, come era previsto addirittura dalla Fornero), oppure quelli in cassa integrazione straordinaria o in deroga. Un numero decisamente alto, milioni appunto.
Persino un esperto del ramo "fregature a chi lavora" - come Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, ex funzionario Cgil, oggi deputato PD in quota alla minoranza bersaniana - si mette a fare due conti facili facili.
"Si tratta davvero di risorse in più o recuperate da un riciclo di quanto destinato alla cassa in deroga? E se fossero in più, cosa ci facciamo con un miliardo e mezzo? Poco. L'equivalente di un'indennità di 700 euro al mese lordi per un anno a 178.571 persone. Non basta".Secondo un calcolo appena più complicato, l'eliminazione degli attuali ammortizzatori sociali pagati soltanto dallo Stato attraverso l'Inps "libererà" 4,5 miliardi (bisogna ricordare che la cig straordinaria è finanziata con trattenute pagate da lavoratori e imprese). Anche aggiungendoci il miliardo e mezzo "fresco" di Renzi, si arriva appena a 6.
Anche IlSOle24Ore (Confindustria) si mette a fare calcoli e capisce subito che non ci si arriva:
Due anni fa le prestazioni per Cig, disoccupazione e mobilità arrivarono a 12,6 miliardi e altri 11,9 vennero spesi in prestazioni per la famiglia, la malattia e l’indennità di maternità, una voce, quest’ultima, che il Jobs Act prevede di estendere a una platea di lavoratrici più ampia dell’attuale. A entrambi i numeri vanno però aggiunti i contributi figurativi, vale a dire i versamenti previdenziali previsti dalla legge e dai contratti e che quando scatta un ammortizzatore sociale sono a carico della fiscalità generale. Per gli ammortizzatori del 2012 i contributi figurativi arrivarono a 10,1 miliardi, per le prestazioni legate a famiglia, malattia e maternità a 438 milioni. I contributi figurativi non vengono considerati nel Def o nelle proiezioni della Ragioneria generale dello Stato come spesa per ammortizzatori ma come spesa pensionistica. Per questo anche l’anno prossimo non si andrà oltre l’1% del Pil con gli ammortizzatori. Nel 2012, considerando anche questo flusso di cassa, il costo vero degli ammortizzatori (compresa malattia, maternità e famiglia) è stato di 35,1 miliardi, il 12,9% in più rispetto al 2010.Promesse e slogan renziani non reggono la prova dell'aritmetica, insomma. E se - come tutto ormai fa prevedere - non ci sarà nemmeno per il prossimo anno (e il successivo) alcuna "ripresa significativa", di quelle insomma in grado di aumentare l'occupazione, la spesa per gli ammortizzatori dovrà necessariamente o restare stabile oppure addirittura aumentare.
A meno di non aver disegnato - con la "riforma" - una coperta talmente corta da non coprire a sufficienza nessuno.
Fonte
29/04/2014
Il regime del salario 2: Naspi, ovvero del triste tramonto del welfare
C’era
una volta il progetto di mettere al lavoro l’intera società italiana
senza eccezioni e senza possibilità di sottrazione. Nel 2001 l’allora
ministro Maroni in un celebre libro bianco proponeva una «società attiva
e una nuova qualità del lavoro». Dopo quasi 15 anni di lotte e di
resistenze quel progetto sembra oggi realizzarsi grazie al nuovo regime
del salario che il governo Renzi sta progressivamente instaurando. Sarebbe
perciò quanto mai sbagliato leggere le politiche del lavoro del nuovo
governo come la trovata estemporanea e vagamente populista di un
decisionista allo sbaraglio. Non si tratta nemmeno della truffa
di un giocoliere più abile di altri. Non basta cioè denunciare
l’ingiustizia o la furbizia dell’imbonitore, affinché i truffati si
rendano conto dei loro diritti violati. Tutte queste misure sono invece
il compimento di un processo e pretendono di registrare lo spostamento
dei rapporti di forza che è oramai avvenuto all’interno della società
italiana ed europea. Il regime del salario che il governo sta
imponendo mira a stabilire le condizioni grazie alle quali la coazione
del lavoro investa anche il non lavoro, stabilendo una paziente
disponibilità a una nuova occupazione, in altri termini all’occupabilità.
Questo regime del salario non punta a una salarizzazione dell’intera
società, non fa cioè corrispondere un salario certo a un lavoro sicuro,
esso stabilisce piuttosto le basi di un’incertezza generalizzata che
investe tanto il salario quanto il reddito, facendo di quella stessa
incertezza il solo e unico criterio di giustizia.
La logica dell’attività legislativa del governo in materia di lavoro è quella dei due tempi: in primo luogo, il decreto legge sui contratti a tempo determinato acausali e sull’apprendistato votato il 23 aprile alla Camera formalizza il lavoro precario full time e spiana la strada alla riforma degli ammortizzatori sociali, preparata dalla compiuta precarizzazione del lavoro. Come abbiamo mostrato a proposito dei voucher, la precarietà viene assunta come un dato della prestazione lavorativa non modificabile e che strutturalmente non si vuole modificare. Il problema che il lavoratore-voucher come ogni altro lavoratore si trova di fronte è come gestire la propria occupabilità, cioè la propria non occupazione tra un lavoro e l’altro. Tra i progetti del nuovo governo con una prospettiva di medio periodo c’è perciò e inevitabilmente una generale riforma degli ammortizzatori sociali che comprende tanto una riforma degli istituti che hanno il compito di gestirne l’organizzazione, quanto un diverso sistema di assicurazione contro la disoccupazione. Una nuova indennità di disoccupazione, chiamata Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), andrebbe a sostituire Aspi e mini-Aspi introdotte dalla riforma Fornero, in direzione di una loro maggiore inclusività. Questo sarebbe l’orizzonte strategico capace di chiudere definitivamente la connessione tra posto di lavoro e reddito da lavoro, come salario sia diretto sia indiretto.
La logica dell’attività legislativa del governo in materia di lavoro è quella dei due tempi: in primo luogo, il decreto legge sui contratti a tempo determinato acausali e sull’apprendistato votato il 23 aprile alla Camera formalizza il lavoro precario full time e spiana la strada alla riforma degli ammortizzatori sociali, preparata dalla compiuta precarizzazione del lavoro. Come abbiamo mostrato a proposito dei voucher, la precarietà viene assunta come un dato della prestazione lavorativa non modificabile e che strutturalmente non si vuole modificare. Il problema che il lavoratore-voucher come ogni altro lavoratore si trova di fronte è come gestire la propria occupabilità, cioè la propria non occupazione tra un lavoro e l’altro. Tra i progetti del nuovo governo con una prospettiva di medio periodo c’è perciò e inevitabilmente una generale riforma degli ammortizzatori sociali che comprende tanto una riforma degli istituti che hanno il compito di gestirne l’organizzazione, quanto un diverso sistema di assicurazione contro la disoccupazione. Una nuova indennità di disoccupazione, chiamata Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), andrebbe a sostituire Aspi e mini-Aspi introdotte dalla riforma Fornero, in direzione di una loro maggiore inclusività. Questo sarebbe l’orizzonte strategico capace di chiudere definitivamente la connessione tra posto di lavoro e reddito da lavoro, come salario sia diretto sia indiretto.
La Naspi verrà erogata in base alla personale carriera contributiva, tanto in termini di entità, quanto in termini di durata. Rispetto alle precedenti indennità, si prevede di estendere il numero dei mesi in cui può essere calcolato l’ammontare dei contributi versati, aumentando così il bacino di lavoratori che possono soddisfare i requisiti di accesso. Così come per le Aspi, l’indennità si può ricevere per la metà dei mesi lavorati. Sarà inoltre introdotto un massimale di tempo di erogazione per i titolari di lunghi periodi di contribuzione e sarà estesa agli iscritti alla Gestione separata, ma non alle partite Iva. In generale, la Naspi è presentata come un’indennità pressoché universale proprio perché mirerebbe a includere anche quei precari che, pur versando i contributi, non riuscivano a soddisfare i requisiti per accedere alle precedenti indennità.
La nuova Aspi dovrebbe unificare in un’indennità onnicomprensiva tutte le precedenti tipologie di sostegno al reddito dei disoccupati, che saranno quindi tutte legate alla risoluzione del rapporto di lavoro: mobilità, sospensioni, cassa in deroga, mobilità in deroga scompaiono. La cassa integrazione in deroga, introdotta nel 2009, è stata massicciamente utilizzata durante la crisi per intervenire in situazioni ad hoc ed è stato uno dei principali strumenti per la gestione delle ricadute della crisi economica, che ha spento sul nascere le tensioni sociali e politiche. Non a caso tanto Confindustria quanto i sindacati confederali non sono favorevoli ai tagli previsti a questa forma di intervento pubblico. Questi ultimi hanno attivamente gestito la crisi attraverso gli enti bilaterali, che sono stati una sorta di palestra per sperimentare le politiche attive dell’occupabilità. Da questo punto di vista, ben oltre le preoccupazioni democratiche, lo stesso accordo sulla rappresentanza sindacale altro non è che la registrazione di un patto per la futura gestione congiunta delle politiche attive del lavoro, nelle quali godere dei servizi offerti da un «sindacato riconosciuto» promette di abbreviare i tempi di passaggio tra lavoro e non lavoro e viceversa. Il passaggio dalla cassa integrazione in deroga alla Naspi segna perciò il passaggio dall’emergenza della crisi alla gestione «normale» della precarietà quotidiana.
Una differenza tra Naspi e cassa integrazione in deroga è che la prima è pagata dai contributi versati e la seconda dalla fiscalità generale. Il fare affidamento sulle quote di contributi viene presentato come un’armoniosa condivisione di responsabilità tra lavoratori e imprese. Non sempre è evidente che tutte le politiche attive di sostegno all’occupazione sono consistite negli ultimi anni in pesantissimi sgravi contributivi per le aziende, che hanno concorso a prosciugare le casse dell’Inps. D’altra parte per i lavoratori, in particolare precari, i contributi rimangono altissimi. Per esempio gli iscritti alla Gestione separata, che vengono solo parzialmente inclusi nel godimento dell’indennità Naspi (le partite IVA non avendo una busta paga non possono dimostrare quanti mesi hanno lavorato e soddisfare quindi i requisiti per accedervi) versano contributi molto alti. Nel nuovo regime del salario ogni indennità sarà quindi pagata a caro prezzo, per di più secondo un ferreo calcolo monetario di ciò che si può ricevere in base a ciò che si è versato che rende il salario l’unica misura tanto del lavoro quanto del non lavoro.
Inoltre, la Naspi oltre a essere legata alla cessazione dell’attività lavorativa, si distingue dalla cassa integrazione in deroga soprattutto per il fatto di essere individualizzata. L’assistenza pubblica sarebbe legata non più al rapporto di lavoro con un determinato padrone, ma alla storia contributiva, anche in diversi luoghi di lavoro, del singolo lavoratore. In questo modo, la mobilità del lavoro viene considerata parte integrante della sua gestione pubblica. In caso di crisi aziendale il collettivo operaio sarebbe immediatamente rotto, perché ognuno sarebbe obbligato a seguire il destino che è già scritto nella sua storia contributiva. Questa individualizzazione si lega ai discorsi e ai progetti sulla riqualificazione dei disoccupati e sulla gestione della mobilità tra un lavoro e l’altro. Secondo le parole del ministro Padoan, il programma è: «meno sicurezza sul posto di lavoro, più sostegno al reddito». All’assicurazione pubblica contro la disoccupazione deve perciò accompagnarsi una responsabilità pubblica nel mettere di nuovo al lavoro, nella maniera più efficiente possibile, chi il lavoro lo ha perso. È nell’ottica di una mobilità lavorativa diventata ormai strutturale che sono pensate le proposte di riforma degli istituti che gestiscono il sistema degli ammortizzatori sociali. L’Inps continuerebbe a occuparsi della riscossione dei contributi, mentre una nuova Agenzia Nazionale per l’Occupazione dovrebbe gestire l’erogazione delle indennità economiche e le politiche attive per l’impiego, cioè la riqualificazione dei disoccupati, attraverso monitoraggio, formazione e collocamento. Non a caso nelle proposte iniziali di reddito minimo contenute nel jobs act alla ricezione di prestazioni assistenziali doveva corrispondere l’accettazione del lavoro o del corso di formazione proposto. Quel che rimane è che, esaurita la Naspi, si potrebbe ricevere un’indennità economica concessa però in presenza di conclamata povertà. Tanto nell’organizzazione dell’occupabilità, quanto in eventuali forme di reddito della povertà, ciò che conta è che il percorso di riattivazione lavorativa diventi cogente. Alla disponibilità sempre più richiesta nei luoghi di lavoro, corrisponde una disponibilità anche nel passaggio da un lavoro a un altro. Si vede così che quando viene nominato il reddito si intende la disoccupazione e, allo stesso tempo, un’obbligatoria disponibilità al lavoro. Non è diverso in Germania, dove i centri per l’impiego forzano i minijobbers ad accettare qualsiasi lavoro si presenti e possono punire il rifiuto con il taglio dell’assegno mensile di disoccupazione. Il reddito non è un risarcimento per i diritti sospesi o negati, ma viene sempre inteso come necessario supporto alla totale disponibilità lavorativa. Contro queste forme di workfare, i sostenitori di un reddito incondizionato pensano che questo possa aumentare il potere dei lavoratori nel contrattare le proprie condizioni di lavoro e accrescere la loro possibilità di scegliere il lavoro. Il problema, però, è che la direzione della doppia gestione pubblica e privata del lavoro si muove verso una combinazione di sostegno al reddito ed estrema precarizzazione. La richiesta di reddito sembra così assecondare piuttosto che contrastare la precarizzazione crescente del lavoro e non in direzione di una più libera scelta. Al pubblico si chiede il reddito, mentre nei luoghi di lavoro il ricatto rimane immutato, i salari bassissimi, la mobilità aumentata dal fatto di avere un cuscino di assistenza pubblica sul quale i precari possono assestarsi in attesa del prossimo lavoro.
La riforma degli ammortizzatori s’inserisce così in un percorso di lunga durata che si compone della costruzione di un destino individuale che intreccia, da una parte, un lavoro frammentato con la sua dote salariale e, dall’altra, un sostegno al reddito in mancanza di lavoro dato a condizione di impegnarsi ad attivare la propria occupabilità, per impedire che la forza lavoro si presenti in massa per far valere la sua forza. Prima di lottare per nuovi sistemi di welfare comunque immaginati, si tratta quindi di comprendere cosa è, e cosa non è più il welfare attuale. Esso è sempre meno il terreno su cui viene risarcita la condizione sociale del salariato, intendendo in questo modo la condizione complessiva di chi è costretto a lavorare per riprodursi. Non è cioè la garanzia per tutti quei servizi e quelle prestazioni che il salario non può garantire, perché non è più il segno di un potere sociale acquisito. Sembra quasi che, assieme agli Stati nazionali che lo avevano inventato e sostenuto, stia tramontando la stagione più che secolare del welfare. Con una violenta sincronizzazione, i sistemi di welfare si stanno omogenizzando su scala globale per garantire semplicemente la riproduzione della forza lavoro. Ciò comporta che questa sincronizzazione si presenti in altre aree del pianeta come un riconoscimento di prestazioni e servizi finora sconosciuti. In questo modo, sul piano globale, si stabilisce una sorta di illusione progressiva del welfare, che lo connette con lo sviluppo, il salario e il potere statale. Si dovrebbe invece registrare che come terreno di lotta quello del welfare rimane sostanzialmente nazionale, mettendo in discussione il fatto che le lotte contro il salario debbano puntare a riproporre o a conservare ciò che è possibile ottenere sul piano nazionale. Una volta individuato il legame tra incertezza del salario e destrutturazione del welfare, la lotta contro il salario e il comando sul lavoro esercitato anche attraverso forme di reddito dovrà essere capace di ostacolare la produttività globale dell’incertezza e intaccare il regime del salario che su questa fa leva.
Fonte
Questo e il precedente articolo hanno descritto con precisione chirurgica che le odierne classi dominanti si muovono (e stanno ottenendo risultati eclatanti) nella direzione di rendere il "capitale umano" come la variabile più indipendente ed ottimizzata all'interno dell'accumulazione capitalista.
Siamo dunque di fronte a tempi in cui lo sfruttamento schiavista pre-industriale si fonde definitivamente con l'ottimizzazione produttiva garantita dalle macchine.
Si tratta di uno scenario sociale, ormai sempre più reale, che va ben oltre la distopia della fantascienza più spinta degli ultimi 40 anni.
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