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29/12/2016

Si può licenziare, anche e solo in nome di maggiori profitti

Che il Jobs Act e l'abolizione dell'art.18 avrebbero partorito mostri non vi era dubbio. L'aver costituito un precedente legislativo, ne consente ogni interpretazione estensiva, soprattutto nelle motivazioni di un licenziamento. A prendere la palla al balzo per costituire un nuovo precedente giuridico in materia di licenziamento, è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 25201 del 7 dicembre di quest'anno e di cui adesso si conoscono le motivazioni.

L'aumento dei profitti aziendali, secondo la sentenza, è una "giusta causa" per il licenziamento di un dipendente. Lo dichiara la sentenza della Corte di Cassazione. Si tratta, secondo il quotidiano economico Italia Oggi, di un ampliamento di campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che potrà ricorrere, adesso, non solo nei casi «straordinari» come le situazioni economiche sfavorevoli, ma anche in quelli «ordinari» in cui l’azienda decide di sopprimere una funzione per aumentare la redditività e quindi, in ultima istanza, il profitto.

Con questa sentenza i giudici della Cassazione compiono una vera e propria rivoluzione copernicana, affermando per la prima volta e chiaramente, che un licenziamento non sarà più giustificato solo se si rende necessario a fronte di una crisi economica o una perdita di bilancio o un calo di fatturato che metta a rischio l’andamento, la tenuta o il futuro dell’azienda. Il licenziamento di un dipendente, secondo i giudici della Corte di Cassazione, potrà essere giustificato anche solo in vista della migliore e più efficiente organizzazione produttiva dell'impresa o dalla ricerca della maggiore redditività della stessa: cioè maggiori profitti.

In altri termini, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per essere legittimo d’ora in avanti non dovrà più essere considerato come una extrema ratio, ma uno dei possibili sbocchi dell’autonomia organizzativa e decisionale dell’imprenditore sottratta al vaglio del giudice del lavoro (a cui spetterà unicamente di verificare in concreto l’esistenza della ragione dedotta dell’azienda e il nesso di causalità tra la ragione dedotta e il licenziamento di quel particolare dipendente).

L'art.18 voleva impedire proprio questo e consentire i licenziamenti solo per una giusta causa determinata da eventuali infrazioni del dipendente e non dagli umori aziendali. La sentenza della Cassazione non crea un nuovo precedente legislativo, sancisce l'imbarbarimento delle relazioni nel mondo del lavoro. La legalità formale diventa sempre più una contraddizione – e talvolta un ostacolo – per la giustizia sociale.

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