Con il decreto 77/2021 il governo potrà ricorrere alla espropriazione e all’occupazione d’urgenza delle aree che potranno essere utilizzate per realizzare tutti gli investimenti – siano essi pubblici o privati – riconducibili ai progetti strategici di transizione energetica del Paese cioè quelli previsti come obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030).
Tutte le opere che verranno messe in cantiere a questo fine, saranno considerabili come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. E questo vale sia per gli impianti, sia per le infrastrutture, individuati nell’allegato I-bis al decreto legge «Semplificazioni bis» (n. 77/2021), all’esame della camera dei deputati, dopo gli emendamenti apportati presso le commissioni affari costituzionali e ambiente di Montecitorio.
Al posto del dpcm viene direttamente previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell’allegato I-bis (del decreto semplificazioni bis), e le opere connesse a tali interventi, costituiscano «interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti».
A tali disposizioni si aggiunge quella, introdotta in Commissione, che disciplina la procedura da seguire in caso di varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali, che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.
Ma cosa si intende per «dichiarazione di pubblica utilità»? Questa è disciplinata dagli articoli 12-14 del dpr n. 327/2001, che attribuisce alle opere, anche private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.
Quanto, invece, alla «dichiarazione di indifferibilità ed urgenza» essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d’occupazione d’urgenza (art. 22-bis del dpr n. 327/2001).
Il campo di applicazione della pubblica utilità e dell’urgenza disegnato dal decreto Semplificazioni bis prescinde da competenze statali e regionali, ma fa riferimento, unicamente, alle opere, agli impianti e alle infrastrutture necessari per realizzare i progetti di transizione energetica inclusi nel Pnrr e raggiungere i target del Pniec (quest’ultimo predisposto in attuazione del regolamento Ue 2018/1999).
Ma come verranno individuate le opere e le infrastrutture di cui Allegato I bis?
Queste dovranno, innanzi tutto, «ricadere» nelle tipologie individuate in allegato (si veda tabella), ma soprattutto dovranno essere opere e infrastrutture realizzate sulla base di bandi e appalti che verranno pubblicati, probabilmente, a fine anno.
Tali opere si avvarranno delle semplificazioni in termini di Via e autorizzazioni previste in altri parti del dl n. 77/2021, ma godranno del regime particolare previsto dall’art. 18 del medesimo decreto in termini di localizzazione e realizzazione dell’investimento.
Proprio per cercare di evitare le questioni delle «localizzazioni», sempre l’art. 18 (al comma 1, della lettera a), punto 2) dispone l’abrogazione del comma 2-ter dell’art. 7-bis del Codice dell’ambiente (inserito dall’art. 50, comma 1, lett. c), punto 1), del dl n. 76/2020); la norma oggetto di abrogazione disciplina i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi del Pnrr e del Pniec. In sostanza, vengono cancellati i limiti ordinari residui alla possibile realizzazione delle opere. E non si dovrà più attendere un decreto che individui le aree non idonee ai nuovi investimenti.
Da ultimo, il decreto Semplificazioni bis emendato alla Camera – facendo leva sempre sulla lettera b) del comma 1 dell’art. 18 – sostituisce il vecchio elenco delle opere strategiche contenuto nel Codice dell’ambiente (allegato I) con il nuovo allegato I-bis previsto dal dl 77/2021. Di conseguenza, le opere strategiche per il Pnrr e il Pniec diventano anche strategiche per il Codice dell’ambiente.
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