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03/06/2023

Il conflitto del governo con la Corte dei Conti

L’apertura di un conflitto istituzionale con la Corte dei Conti nel merito del raggiungimento degli obiettivi del PNRR rappresenta la spia più evidente della natura di questo Governo, dell’insofferenza a seguire le regole, a occupare il potere senza ostacoli: nella sostanza di una inaffidabilità democratica ben salda nella natura ideologica del partito di maggioranza relativa evidenziata del resto dalla “occupazione” della TV di Stato avvenuta davvero con criteri definibili da “manu militari”.

La natura dello scontro con la Corte dei Conti appare assolutamente emblematico: si tratta di partire da due delibere emesse dal Collegio del controllo concomitante presso la Corte dei Conti: precisamente la n.17 e la n.18 del 2023.

Le due delibere riguardano le “stazioni” del PNRR (non a caso gli obiettivi sono definiti “milestone“) relative allo “sviluppo delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno” (delibera n.17) e le “installazioni di infrastrutture di ricarica elettrica” (delibera n.18).

Ci troviamo quindi nell’ambito energetico e in entrambi i casi il Governo ha ritenuto quello del Collegio del controllo concomitante una “invasione di campo” e un “uso eccessivo delle proprie prerogative” preparandosi a bypassarlo in favore di un controllo europeo che, dall’esito delle prossime elezioni del Parlamento, potrebbe trovarsi condizionato dal nuovo asse di maggioranza PPE/conservatori.

Tutto questo all’insegna del “giudizio politico” esercitato, a giudizio del ministro per gli Affari Europei con delega al PNRR, da parte dell’organismo controllante che quindi deve essere ricondotto “nei ranghi”.

Di seguito riassumiamo i rilievi del Collegio e di conseguenza quali dispositivi sono stati adottati nelle delibere.

Stralcio dalla delibera n.17:
“Il collegio per il controllo concomitante presso la Corte dei Conti accerta il mancato conseguimento della milestone europea al 31.3.2023 M2C2- 14 “notifica dell’aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull’infrastruttura per i combustibili alternativi”, tenuto conto che risultano ammesse a contributo n. 35 proposte progettuali (-12,5% rispetto all’obiettivo minimo pari a n. 40 proposte), per un importo totale pari a € 101.887.831,50 (44% delle risorse potenzialmente erogabili, pari a € 230.000.000);

2. trasmette la presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

3. raccomanda la prosecuzione delle interlocuzioni avviate con l’UE, al fine di definire lo sviluppo futuro dell’investimento (riduzione del target quantitativo e contestuale rimodulazione delle risorse finanziarie allocate ovvero pubblicazione di un nuovo bando per la realizzazione di un numero almeno pari a n. 5 stazioni di rifornimento)”, pur tenendo conto che allo stato attuale, successivo alla scadenza della milestone europea del 31.3.2023, tali interlocuzioni non sono state ancora riscontrate ufficialmente dall’UE;

4. segnala al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il mancato rispetto della quota pari al 40% prevista per le regioni del Mezzogiorno dal D.L. n. 77/2021, al fine di sottoporre tale caso di scostamento, ove necessario, alla Cabina di regia, per l’adozione delle 24 occorrenti misure correttive e la proposta delle eventuali misure compensative, ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis del citato decreto“
Stralcio della delibera n.18:
“Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il progetto è ricompreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR M2C2- 4.3.) 2. Con deliberazione n. 23/2022 questo Collegio ha accertato un forte e generale rallentamento nel conseguimento degli step necessari al raggiungimento della Milestone ITA M2C2-00-ITA-10 con scadenza Q4 2022 (adozione avviso pubblico), e conseguenti carenze e ritardi (sia pure non gravi) nella programmazione interna degli adempimenti propedeutici al raggiungimento della milestone UE prevista per il Q2 2023 (aggiudicazione appalti).

Il Collegio, pertanto, ha indicato al MASE le seguenti raccomandazioni: di adoperarsi tempestivamente per portare a compimento gli step procedurali necessari (decreto ministeriale; convenzione con Invitalia), con adozione dell’avviso pubblico nei termini preventivati (Q4 2022); di adottare ogni atto necessario a far sì che il percorso volto a raggiungere la Milestone UE Q2 2023 non subisca rallentamenti o regressioni procedurali, ponendo in essere una più stringente programmazione, volta anche a prevedere interventi correttivi per recuperare il ritardo accumulato.

Il Collegio, pertanto, ha motivo di ritenere che i ritardi, che hanno caratterizzato la gestione del progetto in vista della Milestone ITA (emissione avviso pubblico), ancora non raggiunta, siano sintomatici di una difettosa programmazione dei tempi di attuazione della misura di riferimento, che pone in serio dubbio il raggiungimento della Milestone UE, prevista per il Q2 2023, al 30 giugno 2023. P. Q. M.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, al termine delle verifiche di questa seconda fase istruttoria, condotte sul progetto “Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica”

ACCERTA:
– il mancato conseguimento della Milestone M2C2-00-ITA-10 al 31.12.2022, fatta salva la prosecuzione dell’istruttoria ai fini dell’accertamento del conseguimento della Milestone UE M2C2-27 al Q2 2023;
– la presenza delle criticità indicate in motivazione, non tali da implicare, allo stato attuale, le conseguenze di cui all’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020,

RACCOMANDA Al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
– di recuperare il ritardo accumulatosi in ordine al raggiungimento della Milestone M2C2-00-ITA-10 al 31.12.2022, adoperandosi nel più breve tempo possibile per giungere alla pubblicazione dell’avviso pubblico;
– di adottare ogni atto necessario a far sì che il percorso volto a raggiungere la Milestone UE M2C2-27 Q2 2023 non subisca rallentamenti o regressioni procedurali, accelerando le fasi delle procedure competitive, della selezione dei progetti e di adozione dei decreti di concessione delle agevolazioni.”
Il “controllo concomitante”, per la prima volta introdotto dall’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009 n. 15 è stato recentemente richiamato e rinnovato, in una più specifica declinazione, dall’art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ponendosi nel più vasto ambito delle forme di controllo sulle Amministrazioni dello Stato rimesse alla Corte dei Conti, rispetto alle quali ed, in particolare, al controllo sulla gestione, presenta punti di contatto e di indubbia correlazione, condividendone ambiti e principi ispiratori, ma differenziandosene per finalità, tempi, modalità ed esiti. Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, il controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato è volto a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni alle amministrazioni, oltre che la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa.

In questo contesto, ai fini dell’individuazione dei criteri selettivi delle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento e, nel novero di esse, dei principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, nel significato che si è tentato di chiarire, non può non tenersi conto, per attualità e rilevanza, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto alla luce del focus del nuovo modello legale del controllo concomitante – il quale non ha potuto contemplare o riferirsi espressamente a quello specifico Piano soltanto perché al momento dell’entrata in vigore dell’art. 22 (luglio 2020), esso era di là da venire (trasmesso alla Commissione il 30.4.2021, approvato il 13 luglio 2021) – focus in ogni caso posto non sulla natura o provenienza dei fondi, ma concentrato esclusivamente sulle finalità di sostegno e rilancio dell’economia nazionale (e sul modulo temporale delle verifiche da effettuare).

Il contrasto con il Governo risiede proprio nel fatto che l’Esecutivo ritiene un ostacolo l’attività del Collegio su di un punto decisivo ben riportato nelle sue finalità istitutive al riguardo della ”legittimità e la regolarità della gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni alle amministrazioni, oltre che la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa”.

Un grande fastidio per chi considera la propria investitura plebiscitaria (cfr. legge 17 maggio 1928 n.1029 e T.U. 2 settembre 1928,n.1993) e reclama a gran voce il passaggio ad una elezione (del primo ministro) direttamente “dal popolo”.

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