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14/12/2022

L’Antitrust mette sotto inchiesta le aziende energetiche

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori, e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari, nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato.

Nella nota diffusa dall’Authority, si legge che i provvedimenti sono stati avviati nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato.

Sotto la lente dell’Autorithy sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Questi interventi – spiega l’Antitrust – “vanno ad aggiungersi ai quattro procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati nei confronti delle società Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola e fanno seguito ad un’ampia attività preistruttoria svolta nei confronti di 25 imprese, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge evitando di modificare le condizioni economiche – dopo il 10 agosto 2022 – ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati”.

A sette società – Eni, Enel, Acea, Hera, Edison, A2A, Engie – viene contestata dall’Antitrust la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Alla società Acea viene anche contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto) e non “perfezionate” prima della stessa data.

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