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29/01/2013

Il contratto schiavitù. Regolarizzato l'apprendistato senza formazione

Con una circolare diramata lunedì 21 (5/2013), il ministero del lavoro stabilisce in merito ai contratti d'apprendistato che un datore di lavoro non in incorre sanzioni in caso d'inadempimento dell'obbligo formativo previsto dallo stesso contratto. Eventuali sanzioni, comunque evitabili sanando ipotetici "debiti formativi" attraverso il reintegro delle ore di formazione evase, possono essere comminate al datore di lavoro a partire dal secondo anno di contratto.
Così l'apprendistato, lo strumento principale della Fornero per l'imposizione della flessibilità in entrata, viene ricondotto, senza fingimenti, alla propria cornice naturale, quella di essere un contratto schiavitù: inserire nel mondo del lavoro un esercito di giovani tra i 16 e 29 anni con contratti a termine sottopagati perché inseriti fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante.

Questo già si intuiva nel testo della Riforma Fornero che apportava sostanziali modifiche alla disciplina dell'apprendistato. Se prima il rapporto tra apprendisti e dipendenti stabili specializzati era di uno a uno, con la Fornero il rapporto diventa di tre apprendisti ogni due dipendenti stabili, portando a un' evidente insostenibilità dei fini formativi. Addirittura, qualora un'azienda non disponga di dipendenti qualificati, può comunque assumere tre apprendisti. Inoltre, se la riforma Fornero già praticamente uniformava la durata dei contratti di apprendistato, stabilendone la durata minima – e dunque media – di sei mesi, la circolare del Ministero stabilisce ora che le procedure per l'applicazione di misure sanzionatorie per i datori inadempienti rispetto ai fini formativi possono essere avviate solo dopo il primo anno di lavoro da apprendista senza apprendistato. Come dire: tutti (sotto)pagati da apprendista per sei mesi senza obbligo di formazione alcuna.

Leggendo con più attenzione la circolare emergono altri importanti aspetti. Viene chiarito che gli ispettori, prima di applicare le sanzioni – a partire, come detto, dal secondo anno – dovranno identificare l'effettiva responsabilità del datore di lavoro. Solo laddove il datore di lavoro è esclusivo responsabile della parte formativa gli ispettori potranno procedere al sanzionamento della violazione. Appare chiaro che difficilmente sarà possibile identificare questa responsabilità esclusiva. Infatti, nonostante le ampie facilitazioni contributive concesse ai datori di lavoro nell'adozione dei contratti di apprendistato, l'effettiva diffusione di questi particolari rapporti di lavoro si sta avendo negli ultimi anni nell'ambito di ampi programmi, per lo più regionali, di promozione dell'occupazione giovanile.

Dove il pubblico, istituzionalmente, per la fragilità dell'apparato produttivo e imprenditoriale del paese, si assume il compito di omogeneizzare una forte base di precariato giovanile per il mercato del lavoro italiano, emerge allora la necessità di identificare con chiarezza gli agenti responsabili della svalorizzazione delle nostre capacità. Programmi regionali per la formazione lavorativa o percorsi di apprendistato nelle università, costituiscono esempi lampanti di dispositivi pubblici di "produzione di precarietà". I soggetti politici e istituzionali interpreti di questi strumenti sono le nostre controparti immediate e ben riconoscibili. In quanto tali sono anche l'oggetto collettivo del nostro rifiuto e dunque la condizione della nostra unione, a dispetto dell'immaginario solipsistico – propagandato da tutti i nostalgici lavoristi – del soggetto a reddito e rapporto di lavoro intermittente ma che sappiamo essere continuativamente produttivo nelle sue relazioni sociali. Ciò che infatti risulterà determinante, in ogni contesto di conflittualità contro la precarietà, sarà la capacità di organizzare socialmente l'eccedenza del nostro produrre contro i dispositivi che invece mirano a impoverirlo e a svalorizzarlo.
 
Proprio per questo, Elsa, non basta Fiorello a farci credere che meglio di così non si può.

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