Il Governo sta valutando se seguire il modello coreano che, tramite
un’app, traccia gli spostamenti di chiunque per prevenire l’ulteriore
diffondersi del virus. Chi deciderà la tracciatura e come verrà imposta?
Quali dati verranno raccolti e come verranno gestiti? Verranno
tracciati tutti o solo gli infetti? Alcune riflessioni in punta di
diritto.
di Giovanna De Minico*
In questi
giorni il Governo si sta chiedendo se seguire e come il modello coreano
che traccia gli spostamenti di chiunque per prevenire l’ulteriore
diffondersi del virus. Chiariamo che col termine “prevenire” si vogliono
indicare quegli atti che anticipano con prognosi ex ante il
verificarsi di un evento futuro, ma incerto nell’accadere. Nel nostro
caso il rischio è la diffusione del virus e la sua velocità di
propagazione da individuo a individuo. A differenza delle prognosi ex ante che si fanno rispetto al terrorismo, l’epidemia si caratterizza per la certezza dell’an, mentre l’incertezza riguarda solo il tempo della propagazione e la sua ampiezza.
Questa precisazione era necessaria per capire meglio il perimetro entro
il quale il legislatore dell’emergenza si deve muovere quando valuta,
misura e compensa i due beni a confronto, libertà fondamentali e sanità
pubblica, equivalenti costituzionalmente anche in termini di certezza
tra costi e benefici. Diversamente accade col terrorismo, dove al danno
sicuro alle libertà corrisponderà un vantaggio probabile alla
sicurezza, ignorandosi se accadrà il prossimo attacco.
Al
momento questo bilanciamento è stato fatto comprimendo le nostre
libertà: non usciamo, non lavoriamo, non ci incontriamo. Nell’elenco dei
beni sacrificati la privacy non figurava ancora, era stata mantenuta
indenne.
Da noi si vorrà diffondere nei nostri telefonini
intelligenti un’app, la quale dovrà raccogliere in un unico pool i dati
che ci riguardano. E questa sarà la prima fase. Poi i dati di ciascuna
confluiranno in un server centrale: il secondo step. E infine un
algoritmo li interrogherà, li intreccerà e secondo una logica, a noi
oscura, vi dedurrà valutazioni funzionali alla prevenzione. Si pensi a
un provvedimento di quarantena vigilata ordinato nei confronti di una
lunga catena di persone con cui un individuo, poi risultato infetto, era
entrato in contatto.
Quali sono i problemi per un giurista?
Di metodo e di fine.
Metodo
Il primo riguarda come e chi deciderà la tracciatura. Il dato positivo
è lineare: l’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (da ora GDPR) vieta il
trattamento dei dati sensibili, ma nel porre il divieto contempla tra le
vie di fuga (art. 9, par.2, lett.i) le esigenze di pubblica utilità,
tipizzate, anche se non in via esclusiva, nella salute pubblica. Queste
possono giustificare che il divieto si rovesci nella facoltà di
tracciare, proprio come l’eccezione deroga alla regola generale.
Spetterà agli Stati membri dell’Unione decidere se attivare o meno
questo ius singulare.
In questa valutazione il
decisore non è solo, ma neppure integralmente supportato dalla tecnica.
Quest’ultima potrà confortarlo sulla metodologia più appropriata, la
meno invasiva possibile, ma la decisione se ricorrervi o farne a meno
rimarrà affidata alla scelta dell’Autore politico. Questi in ultima
istanza dovrà rendere il conto di ciò che ha fatto o non fatto a chi lo
ha eletto. Quindi, il tentativo già battuto da Macron, che in più
occasioni sembra voler proteggere le sue decisioni come ineluttabili
conseguenze di quanto sentenziato dal Comité di saggi istituito ad hoc,
non è un esempio da seguire. In democrazia chi decide, deve rendere il
conto in ultima istanza al corpo elettorale e quindi non si può
nascondere sotto l’ombrello protettivo dell’indispensabilità tecnica.
Con ciò vogliamo dire è che niente è inevitabile, come l’emergenza non è
una fonte di per sé legittimante il diritto eccezionale, perché è
necessario passare per le fonti ordinem dell’ordinamento, così la valutazione tecnica sarà solo il sostengo ragionevole alla politica, superabile se questa lo voglia.
Chiarito il ruolo giocato dalla tecnica nel rule-making, una particolare attenzione merita il “come” il legislatore imporrà questa tracciatura.
Se il Governo dovesse porsi l’alternativa tra decreto-legge e dpcm,
come ha fatto finora (D.L. 6/2020, art. 3), riterrei che si stia
giocando una chance che in punto di diritto non ha mai avuto. La Costituzione ha già risolto il dualismo ex ante
nel momento in cui ha presidiato le libertà con la garanzia della
riserva di legge. E anche a voler intendere come relativa la riserva a
difesa della nostra privacy, essa comunque significa che il legislatore
deve parlare per primo e quindi già dettare una disciplina
sufficientemente prescrittiva. Solo in seconda battuta potrà intervenire
l’atto normativo secondario del governo, il regolamento. Qui il
decreto-legge – ad esempio il D.L. 19/2020 che al momento è l’ultimo di
questa lunga serie – se è pur vero che non ha disposto una girata in
bianco al Presidente del consiglio, è però innegabile che abbai fatto
meno di quanto avrebbe dovuto fare per soddisfare quella assorbente
attribuzione di competenza consegnata nella riserva. L’art. 2
dell’ultimo decreto-legge enumera le misure restrittive delle libertà,
ma lascia alla valutazione politica del Presidente del consiglio la
scelta di quale rendere concretamente operante, senza neanche vincolare
il suo libero apprezzamento politico ai parametri della necessità, qui degradata ad adeguatezza, e della precauzionalità, qui diluita nella proporzionalità.
Se si continuasse su questo pentagramma, la privacy sarebbe retrocessa
dinanzi alla sicurezza non per volontà di legge, e neppure di un
decreto-legge, più che legittimo vista l’urgenza del provvedere, ma in
forza di un atto formalmente amministrativo del Presidente del
consiglio. La degradazione della fonte, e con essa
l’amministrativizzazione delle libertà, non è una querelle per i
soli addetti ai lavori, toccando fin nelle ossa tutti noi cittadini.
Infatti, le prerogative in difesa delle libertà, intangibili dal potere
costituito in tempo di emergenza sono state alleggerite fino a
evaporare: e allora il dpcm è stato proposto come una risorsa fungibile
al decreto-legge. Questa disinvolta sostituzione tra fonti rovescia in
un colpo solo troppe regole del nostro stato di diritto: il dpcm ha
un’efficacia definitiva, contro la temporaneità e provvisorietà del
decreto-legge; il primo si risolve nella volontà incontestabilmente
monocratica, contro la subordinazione del decreto-legge alla parola
ultima del Parlamento; è esente dall’esame di legittimità preventivo,
anche se sommario, del Capo dello Stato, cui non sfugge invece il
decreto-legge e, infine, è sindacabile dai giudici comuni, contro il
riesame della Corte costituzionale sulla coppia decreto/legge di
conversione.
In sintesi, stante l’urgenza la tracciatura potrà
essere disposta con decreto-legge, e non con la tecnica combinata di un
decreto che si limita ad annunciarla e di un dpcm che in concreto la
dispone.
Quest’ordine vincolante di interventi è peraltro
imposto anche dal diritto comunitario: il GDPR che, se nell’art. 9 apre a
tracciature in casi eccezionali, facendo saltare il divieto
generalizzato, al tempo stesso impone che a farlo sia la legge, cioè
l’atto espressivo massimo della sovranità popolare, non dunque un atto,
quale il dpcm, preposto a continuare, non già ad avviare ex novo il disegno politico.
La questione sulla fonte legittimata a parlare non ha nulla a che
vedere con un giudizio di merito sulle regole poste, facile a esprimersi
a fatto compiuto, ma difficile quando i rimedi vengono disegnati in
anticipo rispetto all’evento temuto nel tentativo di valutare secondo
proporzionalità, necessarietà e precauzionalità quanto probabilmente
accadrà. E in questa riffa di critiche al Governo, la più irragionevole è
quella di chi ha ritenuto inutile, se non pericoloso per i sentimenti,
lo stare tutti agli “arresti domiciliari” perché sarebbero le
prescrizioni del Governo a trasformare ogni individuo in un potenziale
autore, non certo il virus, nobilitato da questo pensiero all’ennesima fake news
in coerenza col tempo di Internet. La conseguenza di questa tesi
negatrice dei fatti è l’illegittimità dello stato d’emergenziale
dichiarato non per proteggerci, ma come scusa per affermare poteri
eccezionali e conservarli a emergenza esaurita. Riteniamo che questo
rischio, sempre insito quando si apre una stagione emergenziale, non
vada contrastato negando la realtà, cioè con l’equazione il virus = bugia,
ma con il rispetto delle garanzie dello stato di diritto, la cui
osservanza si impone ai nostri governanti soprattutto in tempo di
emergenza. Ed è proprio intorno a queste garanzie – ordine delle fonti
del diritto, riserva di legge, intangibilità del nocciolo duro dei
diritti – che proviamo a ragionare in questo scritto.
E ora le questioni di fine
Esse sono poste nel GDPR che ripete, come il ritornello di una canzone
estiva, che i dati vanno trattati nei limiti dello stretto necessario.
Dunque, se la compressione del diritto è altrimenti evitabile, questa
sarà la sola via da percorrere.
Tale leit motiv si
combina bene con le misure precauzionali disseminate nel GDPR, tendenti a
prevenire l’inutile sacrificio prima che sia troppo tardi, anche
ricorrendo a tecniche di disegno che assicurano in anticipo la
compatibilità del mezzo con un’inedita fisionomia della privacy.
E allora tornando alla nostra app, essa andrà strutturata in modo da
raccogliere i nostri dati di geolocalizzazione, ad esempio, dove siamo
stati e per quanto tempo? Oppure, sarà sufficiente il solo dato del
nostro avvicinamento sociale, cioè se abbiamo rispettato la distanza di
sicurezza nell’incontrare una persona per strada? In altre parole, l’app
raccoglierà anche i dati superflui ai fini della prevenzione o solo
quelli strettamente necessari per risalire a ritroso la catena dei
contatti? La risposta non è nella tecnica che potrà orientare la
macchina indifferentemente verso destra o sinistra, bensì nella volontà
del legislatore, il solo legittimato a scegliere la sua direzione.
La call
lanciata dal governo, che ci invitava a presentare progetti di app, non
si è posta né la domanda relativa alla tipologia di dati, né quella sui
soggetti da tracciare. Tutti noi o solo gli infetti? La soluzione omnibus
appare funzionalmente più adatta perché la misura per prevenire il
possibile contagio deve poter includere tutti, in quanto potenziali
portatori del virus. Una cernita però si potrà, anzi si dovrà, fare in
un momento successivo, quando le autorità competenti avranno accesso a
dati. In questa fase saranno trasmessi loro solo i dati delle persone
che hanno contratto il virus. Esito questo, suggerito dal principio,
secondo il quale le liberà possono essere legittimamente compresse nella
misura strettamente necessaria al conseguimento di uno specifico scopo,
ragione ricorrente nei case law del giudice europeo in materia di prevenzione al terrorismo (C.G. 8 aprile 2014, Digital Rights Ireland c. Ireland).
Ancora nelle questioni attinenti al fine rientra l’interrogativo se
l’esito dell’algoritmo si risolverà in una decisione esclusivamente
automatizzata o si limiterà a essere una parte di un processo volitivo
umano che assume l’algoritmo, ma al tempo stesso lo supera.
Ebbene, il GDPR, un po’ come per la tracciatura, pone un divieto: no
automatizzazioni assolute, ma poi al rigo successivo, art. 22, par.2,
lett.b., rompe il tessuto della drastica proibizione e apre ai
provvedimenti meccanici, sempre che il legislatore lo voglia. A noi
preoccupa proprio l’ipotesi che il decisore politico possa decidere di
far coincidere l’esito dell’algoritmo con una misura limitativa ad
applicazione automatica. Escludiamo che questa sia la via da seguire
perché l’algoritmo potrebbe aver commesso errori, che invece la volontà
dell’uomo è in grado di correggere. Si pensi a una localizzazione che
porti a individuare una persona che ha visitato uno stabile, dove solo
al 1 piano c’è un individuo infetto, non anche nelle abitazioni
dislocate ai piani superiori. Se la conseguenza è trattare l’intero
palazzo come interamente infetto, il rimedio peccherebbe per difetto.
Pertanto, la misura a operatività automatica potrebbe essere la
quarantena vigilata per tutti, e quindi in assenza di pericolo per la
salute pubblica si spazzerebbero via in un colpo solo più diritti di più
individui.
Un’ultima questione di fine, inteso ora come prospettiva ultima di questa policy precauzionale: quale sorte avrà la pesca a strascico dei nostri dati?
La voce europea risponderebbe che i dati devono essere cancellati,
perché la privacy fa un passo indietro solo dinanzi alla sicurezza,
cessato il pericolo tutto dovrà torna nella condizione in cui era prima,
secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia prima ricordata.
Bene. Ma allora il server dove confluiscono i dati nostri, deve essere
di proprietà del nostro Stato. Qui si chiedono due attributi: pubblicità
e nazionalità. Diversamente, in caso di suo affidamento alla mano
privata niente ci assicurerebbe che questa tracciatura non fosse
utilizzata come merce di scambio contro denaro in una trattativa con i
Google di turno, avidi di dati per alimentari i loro affari data driven. Se così fosse, avremmo rinunciato alle nostre libertà per assecondare i piani lucrativi dei Giganti della rete.
Quali suggerimenti positivi dal virus
Il
primo positivo è la dimostrazione che le soluzioni tecniche non sono mai
neutre, perché se procurano vantaggi a tutti o privilegi a pochi,
dipende esclusivamente da come la mano pubblica le abbia orientate.
Il secondo positivo è nella spinta verso una generale solidarietà che
ha bisogno dell’apporto di ciascuno di noi: sperimentare la solidarietà
nel rinunciare quotidianamente a esercitare le nostre libertà per il
tempo necessario.
Il terzo positivo si compie con l’apporto dei soggetti pubblici.
I nostri governanti darebbero prova di solidarietà nel conservare
intatti alle generazioni future i diritti fondamentali, esposti a
minacce più insidiose nella stagione dell’emergenza che non in tempi
ordinari.
I governanti dell’Unione sono dinanzi a una sfida
decisiva: fare esperienza di un sentire politico comune concependo
l’Italia, la Spagna, la Francia e gli altri Paesi come frammenti di uno
stesso corpo politico, il quale per continuare a esistere deve
funzionare come un unico armonico, responsabile e identitario.
Diversamente, qualche sua parte potrebbe cedere al canto ammaliatore e
amaro delle Sirene d’oriente.
* Prof. diritto costituzionale Università Federico II Napoli e Direttrice Centro Europeo di Ricerca Ermes: www.ermes.unina.it
L’articolo, anche se in una versione lievemente diversa, è già apparso qui.
Alcune delle questioni qui solo accennate, tra cui, la Law of fear, le
valutazioni precauzionali, il bilanciamento tra beni di rilevanza
costituzionale in tempo di emergenza, sono state da me affrontate in: G.
De Minico, Costituzione. Emergenza e Terrorismo, Jovene, 2016, e a quelle riflessioni mi sia consentito rinviare.
(3 aprile 2020)
Fonte
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