Pubblichiamo un interessante
intervento apparso sul sito del "Forum diritti e lavoro", che
approfondisce gli effetti e la filosofia dell'ormai famigerato articolo 5
che dichiara guerra alle occupazioni e ai movimenti, colpendo gli
ultimi con il suo segno marcatamente di classe.
Esattamente come accaduto per il lavoro (e cioè le “tutele progressive” e “gli 80 euro” in più in busta paga forse un domani mentre la precarietà e la fine di ogni diritto alla formazione subito
con il decreto legge Renzi – Poletti n. 34 del 20 marzo) lo stesso ha
fatto il Governo sul cd “piano casa” con il decreto legge gemello Renzi –
Lupi n. 47 del 28 marzo.
Ed infatti le misure previste per
fronteggiare l’emergenza abitative sono del tutto vaghe, future, senza
investimenti pubblici e basate sulla solita fallimentare miscela di
svendita del patrimonio immobiliare pubblico, costituzione di “fondi di garanzia” (pubblici) che andranno a finanziare programmi di edilizia popolare “in convenzione con cooperative edilizie”, un altro taglio delle tasse per i proprietari di immobili e la replica del cd “modello Bertolaso”
per le grandi opere con la deregolamentazione della normativa
urbanistica per l’Expo di Milano. Ma se sin qui siamo alla solita
politica degli annunci che avrà quale risultato solo un ulteriore
sostegno a costruttori e immobiliaristi e che ha accompagnato da sempre
la politica sulla casa in Italia, l’aspetto veramente straordinario del
decreto 47 è che sostanzialmente l’unica norma immediatamente operativa
nel nostro ordinamento dal 28 marzo è quella prevista all’art. 5 che
stabilisce come “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.”.
E – se si tiene conto di come
notoriamente ad oggi decine di migliaia di famiglie impoverite siano
costrette a vivere in immobili occupati abusivamente – non può non
rilevarsi la beffarda ironia del Presidente Napolitano che ha
immediatamente controfirmato il decreto rendendolo vigente con
provvedimento che testualmente giustifica il ricorso straordinario ed
eccezionale al decreto legge “considerata,
in particolare, la necessità di intervenire in via d’urgenza per far
fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite
dalla crisi” (sic).
Ma per spiegare il “segno di classe”
estremo a cui mai era giunto nessun governo repubblicano occorre qui
brevemente ricostruire l’evoluzione del concetto giuridico di residenza.
E’ utile precisare infatti che
l’ottenimento della residenza è un completo diritto soggettivo del
cittadino che trova tutela e fondamento nei principi generali
dell’ordinamento e nella Carta Costituzionale.
Il concetto giuridico di residenza è contenuto nell’art. 43 del codice civile il quale dispone “il
domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede dei
suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha
la dimora abituale”. La distinzione operata dalla norma tra
domicilio, inteso come sede degli affari, e residenza, intesa come
dimora abituale, è meritevole di attenzione. Tale distinzione ha fatto
il suo esordio nel 1865 con il primo codice civile dell’Italia Unita,
con la volontà di riconoscere alla persona la possibilità di avere una
sede personale – la residenza appunto – distinta dal luogo in cui
esercita gli affari. Con tale scelta, confermata dal codice civile
vigente che è stato approvato nel 1942, si decise quantomeno di
equiparare il profilo economico e quello personale ed affettivo,
concependo il domicilio come luogo di imputazione delle situazioni
patrimoniali e la residenza come luogo delle esigenze personali e di
vita, dando a queste ultime una rilevante dignità giuridica. L’emergere
nell’ordinamento del concetto di residenza va di pari passo cioè con il
passaggio da una società fondata sugli status, ad una società
caratterizzata dalla nozione di cittadinanza e dalla parità giuridica
fra cittadini propria dello Stato di Diritto. Non a caso la prima legge
anagrafica risale al 1791 nella Francia immediatamente post
rivoluzionaria ed uno dei passaggi fondanti della nascita dello Stato
Italiano è consistito proprio nella costruzioni di un ordinamento
anagrafico. E’ evidente che tale distinzione presenta una dimensione
qualitativa, poiché mentre il domicilio attiene ad una condizione
giuridica (elettiva) del soggetto, la residenza qualifica una situazione
di fatto, relativa alla dimora abituale del soggetto. Ma il diritto
all’accertamento di tale fatto risulta di primaria importanza, poiché
con il riconoscimento della residenza implica numerosi diritti – e anche
degli obblighi - relativi alla condizione di cittadino.
In primo luogo, sancisce una sorta di
diritto di affermazione dell’esistenza, ovverosia di registrazione quale
cittadino residente ai fini di tutte le rilevazioni statistiche e alla
distruzione delle risorse e all’imputazione delle imposte. Senza contare
che il corretto censimento dei residenti è un aspetto dell’ordine
pubblico (ad esempio se crolla un edificio occorre sapere chi potrebbe
esservi sotto le macerie, ecc.)
In secondo luogo, la residenza è
precondizione dell’esercizio dei diritti politici, con particolare
riferimento all’iscrizione nelle liste elettorali e la possibilità di
esercitare l’elettorato passivo. Senza la residenza non è possibile,
poi, godere a pieno del diritto alla salute in quanto è condizione per
ottenere l’assegnazione di un medico di famiglia e del diritto allo
studio in quanto è condizione dell’accertamento dell’obbligo scolastico.
Ed infine la “residenza legale” in Italia è necessario requisito per
ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), L. n.
91/92. Infine ogni sussidio, agevolazione o servizio presuppone la
condizione – si ripete oggettiva – della residenza.
Alla luce di tali considerazioni appare
evidente il legame che corre tra la residenza è l’esercizio di diritto
fondamentali di portata Costituzionale.
La residenza, anzitutto, è legata
all’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli art. 2 e 16 della costituzione. L’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo
sia come singolo “sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità” e l’art. 16 stabilisce che “Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in
via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
Inoltre, tenendo conto che con il
decreto Renzi – Lupi viene negato anche il diritto alle utenze, la
Costituzione tutela tutti i diritti per il cui esercizio è funzionale la
residenza sopraelencati (diritto alla salute art. 32; diritto allo
studio art. 34; il diritto alla distribuzione delle risorse e alla
fruizione dei servizi di welfare art. 3; diritto ad una vita libera e
dignitosa art. 36). Insomma con il piano caso di Renzi – Lupi non si
esce solo dalla Costituzione ma si torna indietro all’Italia
preunitaria.
Va al riguardo detto come – in effetti –
norme simili negli effetti siano state adottate dalle giunte leghiste
per escludere i non “nativi” presenti sul territorio ma tali
provvedimenti sono sempre stati annullati dal T.a.r. in quanto “è
opinione comune in giurisprudenza che la residenza di una persona è
determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato
luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e da
quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata
dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni
sociali; pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a
quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento
alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova
della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo,
indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 20-12-2012, n. 3157, si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730).
E ciò infatti discende direttamente
dalla normativa nazionale pregressa (che, paradossalmente non è stata
abrogata a riprova non solo dell’odio di classe dell’attuale Governo ma
anche della sua totale impreparazione tecnica). Ed infatti la legge
1228/54 stabilisce che “è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé
e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la
iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale”, senza
contenere alcuna limitazione relativa alla condizione abitativa del
richiedente. Il regolamento anagrafico (dpr 223/89) stabilisce che “per
persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propri dimora
abituale nel comune”. Nella stessa direzione si pone la Circolare del
Ministero dell’Interno del 29/5/95 per cui “la richiesta di
iscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, né
potrebbe essere il contrario, in quanto in tale modo si verrebbe a
limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul
territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della
Costituzione”. La circolare afferma, poi, che tale accertamento non implica una “discrezionalità dell’amministrazione”.
E del resto ciò spiega come la residenza
sia stata sempre concessa in alloggi di fortuna, quali roulette, tende,
camper e immobili senza titolo. E proprio perché la pubblica
amministrazione si limita ad accertare un fatto – la dimora abituale – e
non a concedere uno status che il dpr n 223/89 (regolamento anagrafico)
all’art. 19 limita l’accertamento dell’ufficiale di anagrafe “a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale”.
Ciò premesso, a seguito del decreto Renzi – Lupi le “famiglie impoverite” costrette a vivere in immobili occupati “abusivamente”:
• non potranno più votare,
• non potranno più iscrivere i figli a scuola,
• non potranno più accedere all’assistenza del servizio sanitario,
• non potranno più ottenere, se stranieri, la cittadinanza italiana
E per altro non potranno avere più l’allaccio alle utenze di acqua, luce e gas
e il tutto SENZA CHE SIA PREVISTA PER ESSI NESSUNA ALTERNATIVA
ALLOGGIATIVA se non, letteralmente, trasferirsi sotto un ponte (ove essi
– nuovo amaro paradosso – continuerebbero ad avere il diritto alla
residenza in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati).
E ciò non solo in contrasto con la
nostra Costituzione – anzi con tutti i principi cardine dello stato di
diritto liberale precedente – ma anche con la normativa comunitaria in
materia prevedendo la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(cd Carta di Lisbona) che “con l’obiettivo di combattere povertà e
esclusione sociale, l’Unione riconosce e rispetta il diritto alla casa e
all’housing sociale, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a
tutti coloro che non siano in possesso delle risorse minime, in accordo
alle regole stabilite dalla legislazione Comunitaria e dalla
legislazione e pratiche internazionali” (Articolo 34.3 EUCFR). Ed
essendo per altro tali principi già sanciti dall’Articolo 13 della Carta
Sociale dell’Unione Europea e sugli Articoli 30 (che include l’obbligo a
promuovere una serie di servizi, compreso l’abitare) e 31 (che promuove
l’accesso a un’abitazione di standard adeguato per prevenire e ridurre
il fenomeno della homelessness nella prospettiva della graduale
eliminazione della stessa e l’accessibilità dei prezzi per coloro che
non possiedano le risorse necessarie).
Con il decreto Renzi – Lupi i poveri
vengono espulsi dallo stato di diritto e privati del diritto basilare
all’esistenza (in nessun altro modo è definibile venire deprivati di
acqua, luce, riscaldamento, diritti di elettorato, assistenza medica,
diritto all’istruzione e alla cittadinanza italiana per gli stranieri). E
questo francamente non può essere accettato.
Il Forum Diritti Lavoro:
• chiede quindi che venga messo nella
piattaforma della manifestazione del 12 aprile – come parte integrante
alla lotta al Jobs act di cui al decreto legge 34 del 20 marzo 2014 –
anche l’art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo.
• E si dichiara disponibile, nei propri
modesti limiti, ad affiancare le famiglie che vivono in alloggi abusivi
nella lotta giudiziaria per affermare il proprio basilare diritto ad
esistere.
Bartolo Mancuso e Carlo Guglielmi (avvocati del Forum diritti lavoro)
Fonte
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