La denuncia puntava l’indice contro un passaggio del testo in cui riferiva delle «aggresioni, spedizioni punitive, iniziative contro i disabili, xenofobia e brindisi alla Shoà», compiute da esponenti di CasaPound. Episodi ritenuti da Iannone non veritieri e lesivi della onorabilità dell’associazione. Nel corso delle varie memorie depositate dalla parte querelante si invitava ripetutamente il magistrato a richiedere informazioni alla digos per avere chiarimenti sull’operato dell’organizzazione. Un singolare dimostrazione di fiducia o di chiromanzia verso le informative della polizia nonostante l’esistenza di centinaia di denunce e decine di arresti. Questa strategia dispiegata anche in altre cause alla fine ha sortito la richiesta del giudice del tribunale civile di Roma dove pendeva la denuncia dalla figlia di Erza Pound, da cui è scaturita la nota informativa della polizia di prevenzione (la trovate qui) che tanto ha fatto discutere in questi giorni.
Nel provvedimento redatto, il gip sostiene che nell’articolo messo sotto accusa non solo il diritto di cronaca è stato correttamente rispettato ma – aggiunge – che i fatti riportati sono veri: nello scritto «un nucleo essenziale di veridicità dei fatti… sussiste con certezza secondo quanto documentato anche da articoli giornalistici dell’epoca, attenendo dunque o trovando la propria fonte in fatti anche pubblicamente conosciuti». La querela è dunque senza fondamento.
Da rilevare come nel citare i singoli episodi che attestano le «aggresioni, spedizioni punitive, iniziative contro i disabili, xenofobia e brindisi alla Shoà», il magistrato indirettamente faccia emergere uno degli aspetti più sconcertanti della nota informativa della polizia di prevenzione, ovvero la mancata risposta ad alcuni «precisi quesiti posti dal Tribunale civile di Roma» (come potete leggere più avanti nel testo integrale della risposta scritta alla interrogazione presentata da SI).
Oltre ai «dati conoscitivi sull’associazione» e «informazioni sull’articolazione della struttura organizzativa anche a livello periferico», dal Tribunale civile erano venute richieste di notizie «sull’eventuale diretto coinvolgimento del sodalizio in procedimenti penali o attività d’indagine, sfociate in denunce o rapporti informativi all’Autorità giudiziaria per fatti di violenza o per manifestazioni politiche non autorizzate, segnatamente di carattere antisemita e/o nazista».
Se le violenze e le aggressioni sono state esposte con una sintassi minimalista, per altro concentrandole all’interno delle tifoserie ultras e trovando per esse una pseudo giustificazione nella presenza dell’attivismo politico della parte avversa, senza dare notizia adeguata delle numerose indagini e decisioni di giustizia, sui comportamenti a carattere antisemita e/o nazista la nota ha taciuto ogni notizia. Spiega il ministero, prendendo con prudenza le distanze, che la nota in questione «non costituisce un documento di analisi o di valutazione sul movimento». E allora di che si tratta? Certamente di un testo pesantemente omissivo.
Di seguito potete leggere il dispositivo
integrale del gip di Roma, la risposta scritta dal Viminale alla
interrogazione parlamentare di SI, e subito dopo i link della
documentazione presenti nella memoria difensiva redatta dall’avvocato Francesco Romeo





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