Un'analisi puntuale e "tecnica" del ddl con cui il governo Letta pensa
di annullare o quasi la legislazione a difesa della sicurezza sul lavoro.
Quella che, diceva Tremonti, "non ci possiamo permettere".
Nel decreto legge per le semplificazioni che verrà approvato il
19 Giugno dal CdM (all'inizio doveva essere approvato come ddl), ci sono
molte modifiche peggiorative alla sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.
Come se bastasse diminuire le norme per la sicurezza sul
lavoro (tra l'altro sulla pelle dei lavoratori), per far ripartire le
imprese italiane ed il Paese ci vorrà ben altro!
Evidentemente non
deve essere bastato il Dlgs 106 del 3 Agosto 2009 (decreto correttivo
per la sicurezza sul lavoro), che ha stravolto il TU per la sicurezza
sul lavoro voluto dal Governo Prodi (Dlgs 81/08), con sanzioni dimezzate
ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, norma salva manager, ecc.
Non deve essere bastata la procedura d'infrazione che il nostro Paese
ha in corso (procedura 2010/4227), fatta aprire grazie alla mia
denuncia.
Tra poco saremo anche deferiti alla Corte di Giustizia
Europea, visto che l'Italia non si è adeguata al parere motivato emesso
il 21 Novembre 2012.
Nella bozza del ddl semplificazioni, pubblicata al seguente link:
http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2013/06/Ddl-semplificazioni-diramato-ai-Ministeri-11-giugno-2013-3.pdf
che adesso il Governo Letta dice di aver ridotto a 39 articoli, perché
diverse norme sono state recepite dal Decreto "del fare", ci sono le
seguenti riduzioni per la sicurezza sul lavoro (vi faccio una sintesi
della relazione tecnica dell'Ing Marco Spezia che ringrazio molto, in
modo che la relazione sia chiara anche ai non addetti ai lavori):
L’articolo 6 del DDL propone
una “semplificazione”, cioè una riduzione, degli adempimenti relativi
all'informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria per i
lavoratori che nell'arco dell'anno solare non superano le 50 giornate
lavorative.
L’idea è quella che se un lavoratore che esegue
lavorazioni di breve durata ha già svolto formazione e sorveglianza
sanitaria presso un altro datore di lavoro nel corso dell’anno, ne possa
essere esonerato.
Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e
la sorveglianza sanitaria pregresse vengano verificate “mediante idonee
attestazioni”. Di cosa si tratta, di autocertificazioni del datore di
lavoro??? Sappiamo bene che valore abbiano le autocertificazioni, basta
guardare cosa hanno prodotto in questi anni (vedi ad esempio
autocerficazione del Dvr per le aziende fino a 10 dipendenti).
L’articolo 7 del DDL
prevede l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di
lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale).
Sempre l’articolo 7 del DDL prevede la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appaltate “la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno”,
innalzando il limite attuale di due giorni, senza considerare che non è
la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione
dei rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze
stessi.
L’articolo 8 del DDL
aumenta i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08
relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili”, aggiungendo anche i “piccoli lavori la cui durata presunta
non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o
manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
Anche in
questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di tutela
della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza
considerare il loro reale pericolo.
L'articolo 9 del DDL prevede
l'abrogazione dell'articolo 54 del TU 1124/65 (assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) e di
conseguenza cancella l'obbligo da parte del datore di lavoro (nel
termine di due giorni), di dare notizia alle autorità di pubblica
sicurezza delle morti sul lavoro e degli infortuni sul lavoro, che
abbiano comportato l'assenza da lavoro per più di 3 giorni lavorativi.
In questo modo si toglie alle autorità di pubblica sicurezza ogni
informazione e controllo su eventi infortunistici (anche mortali), che
hanno invece evidente rilevanza penale.
Inoltre l’articolo 9 del DDL sostituisce l’ articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente.
Si toglie così alla Pretura ogni informazione relativa a infortuni
gravi e con rilevanza penale e la possibilità di avviare inchieste
relativi agli infortuni stessi.
Inoltre, modificando in tal modo
l'articolo 56 del D.P.R 1124/65, viene meno anche la facoltà per
l'infortunato o i suoi superstiti di richiedere, direttamente al
Pretore, che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni per i quali
l'inchiesta non è stata eseguita.
Nell'articolo 9, ci sono i
presupposti per una violazione dell'articolo 9, comma 1d (Vari obblighi
del datore di lavoro), della direttiva europea quadro 89/391/CEE.
Inoltre l’articolo 9 del DDL consente di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:
- superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti
chimici, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate;
- eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o
mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze
dannose o pericolose;
- inizio di lavori che possono comportare, per i
lavoratori, un’esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate);
- incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un
agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da
adottare;
anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
L'articolo 15 del DDL
permette che la consultazione dei RLS (Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza), prevista dal D.Lgs.81/08, possa avvenire anche “anche in via telematica” per tutte le attribuzioni dell'articolo 50 del Dlgs 81/08, tra le quali ci sono:
- valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
- in merito all'organizzazione della formazione.
Con la consultazione per via telematica il datore di lavoro assolve agli obblighi di legge.
Anche con questa “semplificazione” gli obblighi di consultazione dei
RLS, che dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale nel rapporto tra
datore di lavoro e dirigenti e lavoratori, si riduce a una mera
formalità burocratica, senza peraltro una valida attestazione (verbale
di riunione) dell’avvenuta ed efficace consultazione.
Anche
nell'articolo 15 del ddl, ci sono i presupposti per una violazione
dell'articolo 11 (Consultazione e partecipazione dei lavoratori) della
direttiva europea quadro 89/391/CEE.
di Marco Bazzoni-Operaio metalmeccanico e Rappresentante per la sicurezza-Firenze
Fonte
Decreti buoni giusto a prorogare ancora un po' l'agonia dell'imprenditoria italiana sulla pelle dei lavoratori.
Mai vista una politica più miope.
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