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24/03/2020

Stato d’emergenza o stato di eccezione?

Nelle democrazie vige il principio di legalità che non è riferito alle persone, ma agli organi dello Stato.

Significa che gli organi dello Stato devono rispettare la legge quando esercitano il loro potere.

Significa che un Presidente del Consiglio o un Ministro possono emettere determinati provvedimenti ma non altri, significa che alcune competenze sono del Parlamento e altre della Presidenza del Consiglio, significa che nessuno può fare come gli pare, nemmeno in ipotesi di necessità e urgenza, significa che se esuli dai poteri assegnati entri nella sfera dell’arbitrio, significa che sei in violazione della Costituzione, significa che stai calpestando le regole democratiche e entri in un pericoloso abuso di potere.

Con il primo provvedimento del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione all’epidemia e con quel decreto iniziale ha autorizzato via via tutti i provvedimenti successivi.

Con una serie di ordinanze sono state prese decisioni limitative delle libertà individuali che, a tutto voler concedere, avrebbero potuto essere assunte con decreti legge, sottoposti dunque ad un controllo di legittimità degli altri organi costituzionali, a partire dalla Corte Costituzionale.

Invece si continua allegramente ad emettere ordinanze facendo riferimento all’originario decreto del 31 gennaio sicché tutte le decisioni prese hanno assunto lo stato d’eccezione come premessa “normale”.

Con un nuovo decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto quali attività, a decorrere dal giorno 25 marzo, potranno continuare.

Dal 23 al 25 marzo il Governo ha deliberatamente statuito che, per alcuni lavoratori, il contagio poteva continuare, e ancora una volta non si è trattato di decisioni politiche autonomamente assunte, ma di decisioni dettate da Confindustria.

Il problema è che in questo frangente la sopravvivenza del sistema economico è stata messa su un piatto della bilancia mentre sull’altro c’è la sopravvivenza delle persone che quel sistema economico lo sorreggono con la loro forza lavoro, e dal 31 gennaio, formalmente, anche con la loro vita.

Nel decreto si legge che è consentita l’estrazione del carbone e del petrolio, e non è dato comprendere perché non sia stata sospesa, come pure non sono sospese le attività di produzione di armi.

Lo stato di emergenza, nel nostro ordinamento, si differenza dallo stato d’eccezione.

Nello stato di emergenza hanno rilievo eventi eccezionali intesi come calamità, a seguito dei quali si possono adottare misure volte a risolvere il pericolo.

Nello stato d’eccezione invece si interrompono le regole, viene meno lo stato di diritto, si limitano le libertà individuali che la nostra Costituzione prevede solo in caso di guerra.

Non c’è nesso tra la produzione di armi e le norme di contrasto all’epidemia, e il mantenimento della produzione di armi appartiene probabilmente di più allo stato di eccezione.

Se il covid-19 ci ha fatto accettare lo stato d’emergenza, non accetteremo di certo lo stato di eccezione, a cui si può rispondere solo con il diritto alla resistenza.

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