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25/10/2018

La giurisdizione alla prova del caso Riace

Le molte questioni aperte, anche sul versante giudiziario, dall’arresto di Mimmo Lucano rendono opportuno, dopo le prime considerazioni a caldo, un supplemento di riflessione.

I commenti degli opinion makers dei grandi giornali di informazione, come sempre, si barcamenano, dando atto a Lucano di “avere agito a fin di bene” e senza alcun interesse personale ma subito aggiungendo che le forzature da lui commesse sono inaccettabili e che l’intervento della magistratura era doveroso e inevitabile: «Nessun imbroglio, però regole violate. Questo è un punto fermo, un punto intorno al quale non ci sono spazi per discutere né piccoli né grandi. E non si può un giorno osannare la magistratura quando ha nel mirino Salvini e il giorno dopo demonizzarla quando il bersaglio è un personaggio come Lucano» (A. Bolzoni, Il sindaco e i confini della legge, La Repubblica, 3 ottobre); «C’è qualcosa di commovente in Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che imbroglia le carte per salvare una prostituta nigeriana e offrirle un domani. Ma se, come diceva Lucano, l’idea personale di giustizia superasse l’idea collettiva di legge, avremmo sessanta milioni di codici penali in più e una democrazia in meno» (M. Feltri, L’errore di Antigone, La Stampa, 4 ottobre); «L’idea di fondo che ha mosso Lucano è molto difficile da contestare in buona fede. La strada assai vitale imboccata dal sindaco di Riace, però, sembra virare a un certo punto verso un’altra direzione, creando nel tempo una specie di repubblica autonoma sulle montagne calabresi. Del sindaco le carte mostrano, accanto a un grado quasi insostenibile di naïveté, una disinvoltura amministrativa spinta ben al di là dei fardelli penali. Il gip ha scagionato da altre e più gravi accuse (concussione, associazione per delinquere, truffa) il sindaco con parole che però ne velerebbero il profilo di amministratore quand’anche nelle prossime ore fosse revocata o alleggerita la misura cautelare» (G. Buccini, La triste storia di Riace che rende tutti più deboli, Corriere della Sera, 4 ottobre). Non diverso il commento di M. Travaglio su Il Fatto Quotidiano del 3 ottobre (I gonzi di Riace): «Domenico Lucano è un fuorilegge onesto. Ma ha violato la legge sull’immigrazione. E i magistrati non solo potevano, ma dovevano far rispettare la legge: guai se qualcuno, tanto più se è il primo cittadino, fosse autorizzato a calpestarle».

La strada è tracciata ed è un ghiotto assist per il ministro dell’interno Salvini, che invoca la par condicio con quanto accaduto in occasione dei suoi attacchi ai magistrati nella vicenda della nave Diciotti e si scopre difensore della magistratura sollecitando interventi dell’Anm e del presidente della Repubblica in difesa dei pubblici ministeri di Locri, a suo dire intimiditi dalle manifestazioni di solidarietà per Lucano.

È un approccio apparentemente equilibrato e di buon senso ma, a ben guardare, profondamente sbagliato che fa torto alla realtà, contribuisce a delegittimare l’esperienza di Riace e propone un modello inadeguato di rapporto tra opinione pubblica e magistratura (avallando l’idea che ogni critica all’operato di pubblici ministeri e/o giudici è un attacco all’indipendente esercizio della giurisdizione, assimilabile a quelli di chi pretende l’impunità per sé e per i suoi amici).

Partiamo dai fatti. Mimmo Lucano ha commesso forzature amministrative e contabili e violazioni della legalità formale.

È vero. Lo ha fatto – non di nascosto (come in molti vanno dicendo) ma alla luce del sole e finanche rivendicandolo ‒ in risposta a ottusità burocratiche, a provvedimenti amministrativi opinabili in tema di soggiorno, a clamorosi ritardi nei pagamenti dovuti dallo Stato (ritardi che integrano ‒ essi sì, anche se nessun commentatore lo dice ‒ una ingiustificata violazione della legge e dei più elementari doveri di correttezza amministrativa).

E tuttavia lo ha fatto. Nessuno lo contesta. Ma di qui ad affermare che l’iniziativa della Procura di Locri è un semplice e doveroso esercizio dell’azione penale e che criticarla o manifestare solidarietà a Lucano è inaccettabile e scorretto (magari facendo impropri paragoni con altre iniziative del presente o del passato) ce ne corre.

Indicarne le ragioni è importante per la lettura della vicenda specifica.

Non solo, ma può aiutare a mettere ordine nella grammatica istituzionale e ad aprire un confronto rigoroso sulle regole, che se valgono per tutti, sono particolarmente stringenti per i magistrati, la cui legittimazione è legata al loro rigoroso rispetto e la cui indipendenza ha il necessario contraltare nell’esposizione alla critica (puntuale e argomentata) delle iniziative e dei provvedimenti giudiziari.

Primo. L’esercizio dell’azione penale è obbligatorio in presenza di reati (fermo che non tutte le violazioni di legge lo sono) e le imputazioni formulate devono essere suffragate da un fumus di fondatezza.

Orbene, nel caso specifico è a dir poco incerto se gli strappi del sindaco Lucano restino nella sfera della discrezionalità amministrativa, integrino illeciti amministrativi e/o irregolarità contabili ovvero sconfinino nella rilevanza penale.

Il dubbio fa, dunque, da sfondo all’intera vicenda ma non ne costituisce il punto critico.

All’inizio delle indagini, infatti, il dubbio è la regola e in un caso come questo – aggiungo – sarebbe benvenuto anche il dibattimento.

Nell’interesse di Lucano (che potrebbe discutere pubblicamente, e contestualizzare, i fatti e le loro motivazioni) e della società intera, come accade in tutti i processi che coinvolgono valori e principi, legge e giustizia, solidarietà e “ordine” (sulla scia, per limitarsi alla nostra storia repubblicana, di quelli a carico di Danilo Dolci, di don Milani, dei responsabili dell’Isolotto o, da ultimo, di Marco Cappato).

Ad essere inaccettabili e fuori dalle regole del giusto processo è altro.
In particolare, alcune delle contestazioni mosse a Lucano, a cominciare dalla prima: quella di avere costituito, insieme ai suoi più stretti collaboratori, un’associazione «allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio)» orientando i progetti di accoglienza finanziati dallo Stato «verso il soddisfacimento di indebiti e illeciti interessi patrimoniali privati». Le parole sono pietre e l’imputazione così formulata criminalizza il sistema di accoglienza costruito da Lucano in quanto tale (e non eventuali reati commessi nel corso di un attività amministrativa complessivamente corretta).

È il modello Riace che diventa un delitto, con un teorema non sorretto dall’indicazione di elementi probatori coerenti, respinto dal giudice per le indagini preliminari, smentito da una storia ventennale sotto gli occhi di tutti.

Il filo logico che sostiene l’operazione è evidente: non la qualificazione giuridica più corretta ma quella più idonea a stigmatizzare la ritenuta gravità del fatto.

Non è certo la prima volta che ciò accade (da Torino a Catania) ma la cosa, lungi dall’essere una giustificazione, rende ancor più necessaria una presa di distanza critica.

Secondo. Lucano non è stato semplicemente sottoposto a processo.
È stato arrestato, e non è la stessa cosa.

Se l’esercizio dell’azione penale è (ricorrendone i presupposti) obbligatorio, non altrettanto è a dirsi per le modalità, che lo caratterizzano, per lo più discrezionali, cioè legate a scelte di pubblici ministeri e giudici (ovviamente all’interno dei parametri fissati dalle leggi sostanziali e processuali).

Ciò vale, in particolare, per le misure cautelari che possono essere applicate solo in presenza di specifiche e motivate esigenze cautelari (articolo 274 codice procedura penale) e che devono essere commisurate all’entità del fatto (articolo 275, comma 2).

Non solo ma la misura della custodia cautelare «non può essere disposta se il giudice ritiene che, in caso di condanna, possa essere disposta la sospensione condizionale della pena» (articolo 275, comma 2 bis).

Orbene, nel caso di Lucano, il giudice per le indagini preliminari ha motivato l’arresto evocando un rischio di commissione di reati legato esclusivamente al suo ruolo di sindaco, non ha spiegato perché quel rischio non possa essere fronteggiato con una misura meno afflittive ed ha concluso affermando che può “tranquillamente escludersi”, in caso di condanna, la concessione della sospensione condizionale della pena (quando chiunque sia entrato anche un sola una volta in un tribunale sa che, consentendolo l’entità della pena, la sospensione condizionale è una certezza per un imputato incensurato e che non ha agito per personale tornaconto).

In queste condizioni sottolineare il carattere meramente apparente della motivazione e la mancanza dei presupposti per la misura non è un attacco al giudice ma un legittimo (e, anzi, doveroso) esercizio del diritto di critica.

Superfluo aggiungere che l’arresto di Lucano (come di qualunque altro) non è una variabile secondaria del processo: per la sofferenza inflitta all’imputato, per l’immagine consegnata all’opinione pubblica, per la conseguente immediata sospensione dalla carica di sindaco (con le evidenti conseguenze sull’andamento del progetto Riace, in gran parte legato alla sua personalità).

Anche in questo caso non consola il fatto che si tratti di una prassi giudiziaria assai diffusa, da Nord a Sud: basti guardare ai processi per fatti legati al conflitto sociale in cui le misure cautelari sembrano essere la regola.

Terzo. L’obbligatorietà dell’azione penale è una cosa troppo seria per essere usata come spiegazione a prescindere.

Obbligatorietà significa, come risulta chiaramente dal dibattito in sede costituente, assenza di filtri politici tra la notizia di reato e il suo perseguimento, non anche – non lo è mai stato e non può esserlo – eguale impiego di mezzi e risorse per tutti i processi.

La cosa è tanto evidente che molti uffici di Procura si sono dati dei criteri di priorità per la trattazione degli affari, ritenuti legittimi e approvati dal Consiglio superiore della magistratura.

Orbene nel caso specifico – secondo le dichiarazioni del pubblico ministero – l’attività del sindaco di Riace è stata monitorata e scandagliata dalla Procura di Locri e dalla Guardia di finanza per oltre un anno e mezzo e facendo ricorso a prolungate intercettazioni telefoniche.

Nessun dubbio sulla legittimità della scelta, ma, appunto perché di scelta si tratta, non è un fuor d’opera chiedersi se in terra di ‘ndrangheta e in una regione in cui le condanne per corruzione si contano sulle dita di una o due mani, la vicenda di Riace meritasse il primo posto (o quasi) nelle priorità dell’ufficio.

Quarto. Non basta. Le indagini nei confronti di Lucano hanno imboccato, subito dopo l’arresto, la strada del più classico dei processi gestiti dagli inquirenti “a mezzo stampa”.

C’è stato infatti, quasi contestualmente alla misura, un anomalo comunicato stampa della Procura nel quale, oltre a pesanti giudizi sull’imputato, è riprodotto il testo di intercettazioni telefoniche (di cui pure l’articolo 114 del codice di proceduta penale non consente la pubblicazione: norma violata dai più, ma senza che ciò consenta che alla violazione si associno i titolari del processo).

Ad esso, poi, è seguita un’intervista del procuratore di Locri in cui si legge, tra l’altro: «Mimmo Lucano? Ha operato non come sindaco, rappresentando i cittadini nel rispetto delle regole, ma come un monarca, ammettendo di fregarsene di quelle regole che sono una garanzia per tutti. Abbiamo un’idea fondata che siano stati commessi reati ben più gravi, tra cui la sottrazione di somme che lo Stato aveva erogato per quel progetto, almeno 2 milioni. Quei soldi non sono stati rendicontati, sono spariti. Riteniamo che Lucano li abbia utilizzati per fini personali».

Smentito dal giudice, il pubblico ministero, forte del suo ruolo, usa la stampa e si rivolge direttamente all’opinione pubblica per riaffermare e definire fondate (sic!) le accuse che, nella sede propria, sono state ritenute improprie e prive di riscontri probatori. Ogni commento è davvero superfluo.

C’è una conclusione.

La critica all’iniziativa giudiziaria della Procura di Locri e al provvedimento di applicazione della misura cautelare nei confronti di Domenico Lucano non ha, alla luce di quanto si è detto, nulla di pregiudiziale e non si fonda su pretese di impunità per chicchessia (come invece spesso accade nel nostro Paese) ma ha a che fare, semplicemente, con il rispetto delle regole che presiedono al processo penale.

Non sorprende che finga di non capirlo il ministro dell’interno Salvini (il quale ignora, tra l’altro, che ‒ come ebbe a scrivere Norberto Bobbio in una polemica con l’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi ‒ la critica motivata dei provvedimenti giudiziari è consentita a tutti ma non a chi, come gli uomini di governo, è titolare di poteri che possono incidere sullo status dei giudici).

Sorprende, invece, che non lo capiscano tanti illustri commentatori.

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